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Document 62010TN0180

    Causa T-180/10: Ricorso proposto il 16 aprile 2010 — Nickel Institute/Commissione

    GU C 161 del 19.6.2010, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 161/53


    Ricorso proposto il 16 aprile 2010 — Nickel Institute/Commissione

    (Causa T-180/10)

    (2010/C 161/84)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: K. Nordlander, lawyer e H. Pearson, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

    annullare la decisione della Commissione 8 febbraio 2010, SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, che rifiuta l’accesso integrale a taluni documenti richiesti dalla ricorrente in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso la ricorrente, ai sensi dell'art. 263 TFUE, chiede l'annullamento della decisione della Commissione 8 febbraio 2010, SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, di rifiutare l’accesso integrale a certi documenti richiesti dalla ricorrente in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001. Tale decisione ha confermato, tra l’altro:

    la decisione del direttore generale facente funzione del Servizio giuridico della Commissione di rifiutare l’accesso integrale a sette documenti che riportano il parere di tale servizio sul progetto di direttiva della Commissione 2008/58/CE (2);

    la decisione del Direttore della Direzione D della DG Ambiente di rifiutare l’accesso integrale a due documenti che riportano i pareri di altre Direzioni generali della Commissione sul progetto di direttiva 2008/58/CE della Commissione, e

    che la Commissione non è in possesso di alcun documento, archivio o corrispondenza (compresi documenti di seguito o relativi commenti) che contenga l’opinione del Servizio giuridico sul progetto di direttiva 2009/2/CE (3).

    La ricorrente adduce diversi motivi a sostegno delle sue richieste:

     

    Innanzi tutto, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nell’interpretazione dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale rispetto a vari documenti richiesti.

     

    Inoltre, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nell’interpretazione dell’eccezione relativa alle procedure giurisdizionali rispetto ad uno dei documenti richiesti.

     

    Infine, il segretario generale della Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, avendo omesso di individuare i documenti in cui il Servizio giuridico fornisce il suo parere sul progetto di direttiva della Commissione 2009/2/CE e di permettere l’accesso a tali documenti.


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 pag. 43).

    (2)  Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1).

    (3)  Direttiva della Commissione 15 gennaio 2009, 2009/2/CE, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 11, pag. 6).


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