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Document 62010TA0418

Causa T-418/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica, complessa e continuata — Contratto di agenzia — Imputabilità del comportamento illecito dell’agente al mandante — Mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del mandante — Partecipazione a una componente dell’infrazione e conoscenza del piano complessivo — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)

GU C 302 del 14.9.2015, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/37


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione

(Causa T-418/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Infrazione unica, complessa e continuata - Contratto di agenzia - Imputabilità del comportamento illecito dell’agente al mandante - Mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del mandante - Partecipazione a una componente dell’infrazione e conoscenza del piano complessivo - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Proporzionalità - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Competenza estesa al merito»))

(2015/C 302/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: voestalpine AG (Linz, Austria); e voestalpine Wire Rod Austria GmbH, già voestalpine Austria Draht GmbH (Sankt Peter-Freienstein, Austria) (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel e M. Mayer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, V. Bottka, C. Hödlmayr, agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, punto 5, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla voestalpine AG e alla voestalpine Wire Rod Austria GmbH è ridotto da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della voestalpine e della voestalpine Wire Rod Austria.

5)

La voestalpine e la voestalpine Wire Rod Austria sopporteranno un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


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