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Document 62010TA0389

Cause T-389/10 e T-419/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — SLM e Ori Martin/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Prescrizione — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)

GU C 302 del 14.9.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/32


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — SLM e Ori Martin/Commissione

(Cause T-389/10 e T-419/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica, complessa e continuata - Prescrizione - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante - Proporzionalità - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Competenza estesa al merito»))

(2015/C 302/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italia) (rappresentanti: G. Belotti e F. Covone, avvocati) (causa T-389/10); e Ori Martin SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: P. Ziotti, avvocato) (causa T-419/10)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

1)

Le cause T-389/10 e T-419/10 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

L’articolo 1, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui imputa alla Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la partecipazione a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno e all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) dal 10 febbraio 1997 al 14 aprile 1997.

3)

L’articolo 2, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo, come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.

4)

L’importo dell’ammenda inflitta alla SLM è ridotto da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo di responsabilità solidale all’Ori Martin SA; a causa del limite legale del 10 % del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni.

5)

I ricorsi sono respinti quanto al resto.

6)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, i due terzi delle spese della SLM e un terzo delle spese dell’Ori Martin.

7)

La SLM sopporterà un terzo delle proprie spese.

8)

L’Ori Martin sopporterà i due terzi delle proprie spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


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