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Document 62010TA0389
Cases T-389/10 and T-419/10: Judgment of the General Court of 15 July 2015 — SLM and Ori Martin v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — European prestressing steel market — Price fixing, market sharing and exchanging of sensitive commercial information — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU — Single, complex and continuous infringement — Limitation period — 2006 Guidelines on the method of setting fines — Imputation of liablitiy for the infringment to the parent company — Proportionnality — Principle that penalties must fit the offence — Unlimited jurisdiction)
Cause T-389/10 e T-419/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — SLM e Ori Martin/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Prescrizione — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)
Cause T-389/10 e T-419/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — SLM e Ori Martin/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Prescrizione — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)
GU C 302 del 14.9.2015, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 302/32 |
Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — SLM e Ori Martin/Commissione
(Cause T-389/10 e T-419/10) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica, complessa e continuata - Prescrizione - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante - Proporzionalità - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Competenza estesa al merito»))
(2015/C 302/41)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italia) (rappresentanti: G. Belotti e F. Covone, avvocati) (causa T-389/10); e Ori Martin SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: P. Ziotti, avvocato) (causa T-419/10)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.
Dispositivo
1) |
Le cause T-389/10 e T-419/10 sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
L’articolo 1, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui imputa alla Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la partecipazione a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno e all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) dal 10 febbraio 1997 al 14 aprile 1997. |
3) |
L’articolo 2, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo, come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato. |
4) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla SLM è ridotto da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo di responsabilità solidale all’Ori Martin SA; a causa del limite legale del 10 % del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni. |
5) |
I ricorsi sono respinti quanto al resto. |
6) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese, i due terzi delle spese della SLM e un terzo delle spese dell’Ori Martin. |
7) |
La SLM sopporterà un terzo delle proprie spese. |
8) |
L’Ori Martin sopporterà i due terzi delle proprie spese. |