b)
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Riguardo all’art. 202 del codice doganale comunitario
1)
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Se l’art. 202, n. 1, lett. a), CDC, debba essere inteso nel senso che l’introduzione nel territorio doganale della comunità di merci assoggettate a dazi all’importazione è irregolare per il solo motivo che dette merci sono state denunciate con una designazione inesatta nella dichiarazione sommaria prevista all’art. 43 CDC, mentre:
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l’art. 202, n. 1, secondo comma, CDC, rinvia esclusivamente agli artt. 38-41 e all’art. 177, secondo trattino, CDC e non all’art. 43 CDC;
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la responsabilità prevista all’art. 199, n. 1, del regolamento di esecuzione n. 2454/93 per l’esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione riguarda solo la dichiarazione in dogana e non la dichiarazione sommaria;
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la persona che deve presentare la dichiarazione sommaria si trova nell’impossibilità pratica e giuridica di verificare quali merci si trovino nei container.
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2)
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In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 202, n. 3, CDC debba essere interpretato in modo tale che una persona (l’agente marittimo), che presenta la dichiarazione sommaria in nome e per conto del suo committente (la società armatrice), a causa della semplice indicazione di una designazione inesatta nella dichiarazione sommaria deve essere considerata come «persona che ha proceduto all’introduzione irregolare delle merci» ai sensi del primo trattino di questa disposizione.
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3)
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In caso di soluzione negativa della seconda questione, se l’art. 202, n. 3, CDC, debba essere interpretato in modo tale che esso osta ad una disposizione nazionale come l’art. 24.2 A.W.D.A. (3), in forza della quale una persona che ha presentato una dichiarazione sommaria in nome e per conto di un altro viene automaticamente considerata come debitore del debito doganale, senza che a detta persona venga data la possibilità di dimostrare di non aver partecipato all’importazione irregolare delle merci e di non sapere, o di non aver potuto ragionevolmente sapere, che esse erano state importate irregolarmente.
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4)
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Se l’art. 5 CDC debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale come l’art. 24.2 A.W.D.A. che impedisce di applicare la rappresentanza diretta, ovvero la rappresentanza da parte di una persona che agisce in nome e per conto del committente, in quanto questa persona viene automaticamente considerata responsabile per il debito doganale in caso di dichiarazione sommaria con indicazione di una designazione inesatta.
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5)
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Allorché viene presentata una dichiarazione sommaria con l’indicazione delle merci importate con una designazione inesatta, per cui sorge un debito doganale in forza dell’art. 202, n. 1, del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, se la persona che redige e sottoscrive la dichiarazione sommaria, in qualità di rappresentante o diretto o indiretto della persona che importa le merci nel territorio doganale della Comunità, debba essere considerata come responsabile per l’importazione irregolare delle merci e pertanto come debitore, ai sensi dell’art. 202, n. 3, primo trattino, del citato regolamento nel caso in cui questi, per la presentazione della dichiarazione sommaria, si sia basato soltanto sui dati che gli sono stati messi a disposizione dal capitano della nave con cui le merci sono state importate nella Comunità e questi, in considerazione dell’enorme quantità di container a bordo della nave che dovevano essere scaricati nel porto di arrivo, fosse nell’impossibilità materiale di controllare i container presentati alle autorità doganali, al fine di controllare se il loro contenuto corrispondesse effettivamente ai documenti messi a sua disposizione che costituivano il fondamento della redazione della dichiarazione sommaria.
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6)
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Se il capitano della nave e la compagnia di navigazione marittima che esso rappresenta debbano essere considerati responsabili per l’irregolare introduzione delle merci nella Comunità e di conseguenza come il debitore doganale ai sensi dell’art. 202, n. 3, primo trattino, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario se, in base ai dati da esso forniti, il suo rappresentante presenta una dichiarazione sommaria con l’indicazione delle merci importate con una designazione inesatta per cui, in forza dell’art. 202, n. 1, del citato regolamento, sorge un debito doganale per l’introduzione irregolare delle merci nella Comunità.
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7)
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In caso di soluzione negativa, rispettivamente, della quinta e/o della sesta questione, se le persone di cui alla quinta e/o alla sesta questione, in queste circostanze, debbano essere considerate come debitore doganale, ai sensi dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario.
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