Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0430

    Causa C-430/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 settembre 2010 — Hristo Gaydarov/Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

    GU C 301 del 6.11.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 settembre 2010 — Hristo Gaydarov/Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

    (Causa C-430/10)

    ()

    2010/C 301/21

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parti

    Ricorrente: Hristo Gaydarov

    Convenuta: Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), dev’essere interpretato, nelle circostanze della causa principale, nel senso che esso è applicabile nel caso in cui venga vietato ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il territorio del proprio Stato, per aver commesso in uno Stato terzo un reato avente ad oggetto stupefacenti, in presenza delle seguenti circostanze:

    1.1.

    le menzionate disposizioni della direttiva non sono state espressamente trasposte dallo Stato membro per i propri cittadini;

    1.2.

    i motivi previsti dal legislatore nazionale per l’individuazione delle finalità legittime che giustificano una limitazione della libertà di circolazione di cittadini bulgari si fondano sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) e

    1.3.

    i provvedimenti amministrativi sono applicati in relazione con l’art. 71 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nonché in osservanza del quinto e del ventesimo «considerando» del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

    2)

    Se, dalle limitazioni e condizioni previste per l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché dai provvedimenti adottati per la loro attuazione conformemente con il diritto dell’Unione, tra cui l’art. 71, nn. 1, 2 e 5 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen in combinato disposto con il quinto ed il ventesimo «considerando» del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), risulti, nelle circostanze della causa principale, che è ammissibile una disciplina normativa nazionale che consente ad uno Stato membro di applicare il provvedimento amministrativo coercitivo di «non lasciare il Paese» ad un proprio cittadino per aver commesso un reato avente ad oggetto stupefacenti, laddove il cittadino de quo sia stato condannato da un giudice di uno Stato terzo in ragione di tale fatto.

    3)

    Se le limitazioni e le condizioni previste per l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché i provvedimenti adottati per la loro attuazione conformemente al diritto dell’Unione, tra cui l’art. 71, nn. 1, 2 e 5 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in combinato disposto con il quinto ed il ventesimo «considerando» del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), nelle circostanze della causa principale, devono essere interpretati nel senso, che con la condanna di un cittadino di uno Stato membro da parte di un giudice di uno Stato terzo in ragione di un atto che, per il diritto dello Stato membro, costituisce un reato doloso grave avente ad oggetto stupefacenti, è stabilito, per motivi di prevenzione generale e speciale, inclusa la garanzia di un più alto livello di tutela della salute altrui in base al principio di precauzione, che il comportamento personale di tale cittadino costituisce una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società e in particolare per un periodo successivo precisamente determinato per legge e non collegato con la durata dell’espiazione della pena inflitta, ma rientrante nell’ambito del termine di riabilitazione.


    (1)  GU L 158, pag. 77.

    (2)  GU L 105, pag. 1.


    Top