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Document 62010CN0150

Causa C-150/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 29 marzo 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

GU C 161 del 19.6.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 29 marzo 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

(Causa C-150/10)

(2010/C 161/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Convenuta: Beneo Orafti SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se le quote transitorie assegnate a un’impresa produttrice di zucchero in base all’art. 9 del regolamento della Commissione n. 493/2006 (1) siano esentate dal regime temporaneo di ristrutturazione instituito dal regolamento del Consiglio n. 320/2006 (2) e dal regolamento della Commissione n. 968/2006 (3), recante modalità di applicazione, dato che tali quote:

a)

non sono soggette al contributo temporaneo a titolo di ristrutturazione;

b)

non beneficiano dell’aiuto alla ristrutturazione e

c)

non costituiscono quote ai sensi del regolamento del Consiglio n. 320/2006, quali definite all’art. 2, punto 6), del medesimo regolamento.

2)

Anche in caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se le quote transitorie siano quote a parte intera, a prescindere dalle quote di base regolari, dato che:

a)

le quote transitorie vengono assegnate sul fondamento dell’art. 9 del regolamento della Commissione n. 493/2006, e non su quello dell’art. 7 del regolamento del Consiglio n. 318/2006 (4);

b)

i criteri di assegnazione delle quote transitorie sono diversi dai criteri di assegnazione delle quote di base regolari e

c)

le quote transitorie sono misure transitorie destinate a facilitare la transizione dal precedente regime del mercato dello zucchero al nuovo regime del mercato comunitario dello zucchero e, pertanto, si applicano, in linea di principio, solo nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007.

3)

In caso di soluzione affermativa di una delle due questioni precedenti (o di entrambe), se un’impresa produttrice di zucchero che ha chiesto l’aiuto alla ristrutturazione per la campagna 2006/2007 conformemente all’art. 3 del regolamento del Consiglio n. 320/2006 possa beneficiare di una quota transitoria attribuita per la campagna di commercializzazione 2006/2007 conformemente all’art. 9 del regolamento n. 493/2006.

4)

In caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se la sanzione applicata possa consistere nel recupero della parte dell’aiuto alla ristrutturazione concessa e nel recupero della quota transitoria. Come si debbano calcolare l’importo del recupero ai sensi dell’art. 26, n. 1, e la sanzione di cui all’art. 27 del regolamento della Commissione, n. 968, nel caso in cui un’impresa produttrice di zucchero abbia percepito un aiuto alla ristrutturazione (a titolo della campagna di commercializzazione 2006/2007) e abbia utilizzato la sua quota transitoria (per la quale non è stato concesso alcun aiuto alla ristrutturazione). Se nel calcolo del suddetto importo e della suddetta sanzione si debba tenere conto in tutto o in parte dei seguenti elementi:

a)

i costi sostenuti dall’impresa produttrice di zucchero in questione per lo smantellamento degli impianti di produzione;

b)

le perdite subite dall’impresa produttrice di zucchero in questione a seguito della rinuncia alla propria quota di base regolare;

c)

il fatto che la quota transitoria è una misura speciale e transitoria che autorizza la produzione soltanto per la campagna di commercializzazione 2006/2007, ma non si applica alle altre campagne di commercializzazione (tranne nel caso della quota transitoria di zucchero);

d)

se il calcolo di un importo di recupero che non tiene conto degli elementi summenzionati nei precedenti punti a)-c) costituisca una violazione del principio di proporzionalità.

5)

Nonostante le questioni precedenti, quando divengano effettivi, ovvero vincolanti per il richiedente, gli impegni assunti sul fondamento di un piano di ristrutturazione:

a)

all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale il richiedente ha presentato domanda di aiuto alla ristrutturazione;

b)

all’atto della presentazione della domanda alla competente autorità nazionale;

c)

quando la competente autorità nazionale comunica che la domanda è considerata completa;

d)

quando la competente autorità nazionale comunica che la domanda è considerata ricevibile per un aiuto alla ristrutturazione;

e)

quando la competente autorità nazionale comunica la propria decisione di concedere un aiuto alla ristrutturazione.

6)

In caso di soluzione in senso affermativo di una delle questioni [sub 1) e 2)] (o di entrambe), se un’impresa produttrice di zucchero cui è stata assegnata una quota transitoria per la campagna 2006/2007 possa utilizzare tale quota nel corso della campagna di commercializzazione anche nel caso in cui a detta impresa sia stato concesso un aiuto alla ristrutturazione rapportato alla sua quota di base regolare, a partire dalla campagna 2006/2007.

7)

In caso di soluzione in senso negativo delle questioni [sub 1), 2) e 6)], se una competente autorità nazionale di uno Stato membro, in caso di inosservanza degli impegni assunti nell’ambito del piano di ristrutturazione, possa cumulare il recupero dell’aiuto alla ristrutturazione e la sanzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del regolamento della Commissione n. 968/2006 con l’imposizione di un prelievo sulle eccedenze ai sensi dell’art. 4 del regolamento della Commissione, n. 967 (5), oppure se tale cumulo di sanzioni leda i principi del “non bis in idem”, di proporzionalità e di “non discriminazione”.


(1)  Regolamento della Commissione 27 marzo 2006, n. 493/2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11).

(2)  Regolamento del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al [finanziamento] della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42).

(3)  Regolamento della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32).

(4)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318/2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2006, n. 967/2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176, pag. 22).


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