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Document 62010CN0102

    Causa C-102/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Focșani (Romania) il 24 febbraio 2010 — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

    GU C 113 del 1.5.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/30


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Focșani (Romania) il 24 febbraio 2010 — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

    (Causa C-102/10)

    2010/C 113/47

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Judecătoria Focșani

    Parti

    Ricorrente: Frăsina Bejan

    Convenuto: Tudorel Mușat

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se le disposizioni dell’art. 40bis della legge n. 136/1995 (1) e degli artt. 1-6, in particolare dell’art. 3 e dell’art. 6, del decreto 3111/2004 della Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (2) (Commissione di vigilanza sulle assicurazioni), in combinato disposto con l’art. 10, n. 3, della legge n. 136/1995, contravvengano alle disposizioni dell’art. 169 TFUE (ex art. 153 CE);

    2)

    se, nel caso in cui il diritto nazionale di uno Stato membro preveda che la persona danneggiata non ha diritto a risarcimento in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica nei casi in cui: il sinistro sia stato cagionato con dolo, il sinistro si sia verificato in occasione della commissione di fatti penalmente sanzionati dalle disposizioni di legge in materia di circolazione su strade pubbliche come reati dolosi, il sinistro si sia verificato mentre l’autore del reato commesso con dolo cercava di sfuggire alle forze dell’ordine, la persona responsabile del verificarsi del danno conduceva il veicolo senza il consenso dell’assicurato, tali disposizioni siano eccessivamente restrittive per la realizzazione dell’obiettivo perseguito (di protezione sociale, vale a dire la garanzia per la persona danneggiata di ottenere un risarcimento per la distruzione di un bene di sua proprietà) ed eccedano quanto è necessario per il suo conseguimento;

    3)

    in caso di risposta negativa alla questione sub 2), se la restrizione imposta ponga la persona danneggiata in una situazione discriminatoria rispetto ai cittadini di altri Stati membri dell’UE che sono esclusi dal risarcimento solamente nelle situazioni contemplate dall’art. 2, n. 1, trattini 1-3, della direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (3), seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

    4)

    se le esclusioni dal rischio assicurato imposte dalla legislazione nazionale in siffatta situazione costituiscano una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi sancite dagli artt. 49 TFUE (ex art. 43 CE) e 56 TFUE (ex art. 49 CE) in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE (4), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita);

    5)

    se, qualora il diritto nazionale dello Stato membro dell’UE preveda che la vittima di un incidente stradale può chiedere alla persona responsabile il rimborso delle spese derivate dalla riparazione o, se del caso, dalla sostituzione dell’autovettura, nonché di eventuali altre spese, l’esonero dell’assicuratore dall’obbligo di risarcire la persona danneggiata a seguito di un incidente stradale in una fase iniziale (subito dopo che si è verificato l’incidente), cosicché, successivamente, a seconda della modalità di risoluzione della controversia e, in particolare, a seconda della modalità di individuazione del responsabile del danno, questi possa promuovere un’azione di regresso, in modo da agevolare la liquidazione rapida ed efficace delle domande di risarcimento ed evitare, ove possibile, costosi procedimenti giudiziari che potrebbero porre le parti nell’impossibilità di far valere i propri diritti, anche nella situazione in cui troverebbero applicazione le disposizioni della direttiva 2003/8/CE (5) e delle raccomandazioni R(81)7 e (93)1, possa essere considerato abusivo e contrario agli stessi «considerando» di tutte le direttive in materia di responsabilità civile auto;

    6)

    in caso di risposta negativa alla questione sub 5, se ciò contravvenga alle disposizioni del «considerando» 21 (preambolo) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE (6), sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

    7)

    se l’esclusione della ricorrente dal risarcimento nella presente causa, sulla base del contratto di assicurazione civile automobilistica, sia di natura tale da porla in una situazione discriminatoria rispetto ad altre persone che sarebbero risarcite anche qualora la persona responsabile del danno fosse rimasta ignota o non fosse assicurata, tenendo conto che la ricorrente ha stipulato sia una polizza di assicurazione civile automobilistica obbligatoria sia una facoltativa, per importi piuttosto elevati, senza che peraltro i suoi beni siano tutelati in alcun modo;

    8)

    se il giudice nazionale sia l’unico competente a stabilire se un organismo, come la compagnia di assicurazioni in causa, soddisfi i criteri che consentono di invocare dinanzi ad esso le disposizioni di una direttiva che produce effetti diretti e, in caso di risposta affermativa, quali siano i criteri applicabili in tal senso;

    9)

    se l’omessa trasposizione nel proprio ordinamento giuridico da parte di uno Stato membro dell’Unione europea della direttiva 2005/14/CE (sebbene il termine di trasposizione sia scaduto l’11.6.2007) e, in particolare, delle disposizioni dei «considerando» 20-22, sia tale da danneggiare la ricorrente mediante la violazione di un suo diritto fondamentale, ossia il rispetto dei suoi beni, anche se attualmente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/103/CE (7) ha abrogato le direttive I-V sull’assicurazione della responsabilità civile auto (72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE), considerato che le normative cui abbiamo fatto riferimento si ritrovano integralmente nel testo della nuova direttiva CE la quale, molto più delle disposizioni abrogate, tutela il diritto della persona danneggiata a seguito di un incidente stradale;

    10)

    se il giudice nazionale possa far valere d’ufficio la violazione di una disposizione comunitaria e dichiarare la nullità della clausola di esclusione dal rischio assicurato nel caso in cui la persona danneggiata, vale a dire il consumatore, non sia stata informata in merito alle esclusioni (situazioni in cui non opera l’assicurazione, in contrasto con le disposizioni della direttiva 2005/14/CE) nonché nel caso in cui la compagnia di assicurazione abbia imposto anche altre esclusioni oltre a quelle previste dalla legge quadro in materia di assicurazioni, n. 136/1995, e ciò anche se questa nullità non sia stata invocata dinanzi al giudice dall'avente diritto e sebbene la legislazione nazionale abbia trasposto le disposizioni della direttiva 93/13/CE (8) con la legge n. 193/2000 (9)Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania), parte I, del [10 novembre 2000, n. 560] (integrata dalla legge n. 363/2006 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra commercianti e consumatori — Monitorul Oficial del 28 dicembre 2007, n. 899).


    (1)  Legge n. 136/1995, in materia di assicurazioni e riassicurazioni in Romania, Monitorul Oficial del 30 dicembre 1995, n. 303, Parte I.

    (2)  Monitorul Oficial del 23 dicembre 2004, Parte I.

    (3)  Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17).

    (4)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1).

    (5)  Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/8/CE, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26, pag. 41).

    (6)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 149, pag. 14).

    (7)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, 2009/103/CE, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 263, pag. 11).

    (8)  Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

    (9)  Legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra commercianti e consumatori, Monitorul Oficial del 10 novembre 2000, n. 560, completata dalla legge n. 363/2007, sulla lotta contro le pratiche sleali dei commercianti nei rapporti con i consumatori e recante armonizzazione delle norme con la legislazione europea sulla tutela dei consumatori, Monitorul Oficial del 28 dicembre 2007, n. 899, Parte I.


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