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Document 62010CA0474

Causa C-474/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal in Northern Ireland — Regno Unito) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2001/42/CE — Art. 6 — Designazione, a fini di consultazione, di un’autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi — Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi — Obbligo di designazione di un’autorità distinta — Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico)

GU C 362 del 10.12.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal in Northern Ireland — Regno Unito) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

(Causa C-474/10) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Art. 6 - Designazione, a fini di consultazione, di un’autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi - Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi - Obbligo di designazione di un’autorità distinta - Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico)

2011/C 362/14

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal in Northern Ireland

Parti

Ricorrente: Department of the Environment for Northern Ireland

Convenuta: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal in Northern Ireland — Interpretazione dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Designazione, a fini di consultazione, di un'autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi — Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico

Dispositivo

1)

In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 6, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, non impone che sia creata o designata un’altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all’autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana.

2)

L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico che ne è o probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una determinata proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale e, di conseguenza, il citato n. 2 non osta a che siffatti termini siano stabiliti di volta in volta dall’autorità che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in quest’ultimo caso, tale medesimo n. 2 prescrive che, ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia congruo e consenta quindi di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


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