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Document 62010CA0206

    Causa C-206/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 4, n. 1, lett. a) — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 7, n. 2 — Prestazioni dei Länder tedeschi a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili — Requisito di residenza]

    GU C 186 del 25.6.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 186/7


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-206/10) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 4, n. 1, lett. a) - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 7, n. 2 - Prestazioni dei Länder tedeschi a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili - Requisito di residenza)

    2011/C 186/12

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: V. Kreuschitz, agente)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e C. Blaschke, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: M. Noort, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e dell’art. 4, n. 1, lett. a), in combinato disposto con il titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Normativa nazionale che subordina la concessione di prestazioni dei Länder a favore di disabili e di non vedenti a condizione che il beneficiario abbia la propria residenza nel Land interessato — Prestazioni menzionate nell’allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Nozione di «prestazione speciale a carattere non contributivo»

    Dispositivo

    1)

    Avendo subordinato la concessione di prestazioni erogate in forza delle normative dei Länder a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili alle persone per le quali la Repubblica federale di Germania è lo Stato membro competente ad una condizione di domicilio o di residenza abituale nel Land interessato, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, letto congiuntamente con il titolo III, capitolo 1, di tale regolamento, e dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.

    2)

    La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

    3)

    Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 179 del 3.7.2010.


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