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Document 62009TN0463
Case T-463/09: Action brought on 20 November 2009 — Herm. Sprenger v OHIM — Kieffer Sattlerwarenfabrik (form of a stirrup)
Causa T-463/09: Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)
Causa T-463/09: Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)
GU C 11 del 16.1.2010, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/37 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)
(Causa T-463/09)
2010/C 11/69
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. V. Schiller)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Monaco, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 settembre 2009, procedimento R 1614/2008-4; |
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respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario della ricorrente n. 1 599 620 presentata dalla Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH; |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario tridimensionale n. 1 599 620, per prodotti della classe 6
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio in questione
Motivi dedotti:
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violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto è stato erroneamente negato il carattere distintivo intrinseco del marchio; |
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violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), e dell’art. 52, n. 2, in combinato disposto con l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009, poiché si sarebbe erroneamente ritenuto che il marchio controverso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso; |
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violazione dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché i fatti rilevanti non sarebbero stati debitamente esaminati; |
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violazione dell’art. 83 del regolamento n. 207/2009 sotto il profilo del diritto ad essere sentiti; |
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violazione dell’art. 77, n. 1, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di procedura orale presentata dalla ricorrente; |
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violazione del Trattato CE sotto il profilo del diritto ad un processo equo. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).