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Document 62009TN0463

Causa T-463/09: Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)

GU C 11 del 16.1.2010, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/37


Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)

(Causa T-463/09)

2010/C 11/69

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. V. Schiller)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 settembre 2009, procedimento R 1614/2008-4;

respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario della ricorrente n. 1 599 620 presentata dalla Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario tridimensionale n. 1 599 620, per prodotti della classe 6

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio in questione

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto è stato erroneamente negato il carattere distintivo intrinseco del marchio;

violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), e dell’art. 52, n. 2, in combinato disposto con l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009, poiché si sarebbe erroneamente ritenuto che il marchio controverso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso;

violazione dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché i fatti rilevanti non sarebbero stati debitamente esaminati;

violazione dell’art. 83 del regolamento n. 207/2009 sotto il profilo del diritto ad essere sentiti;

violazione dell’art. 77, n. 1, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di procedura orale presentata dalla ricorrente;

violazione del Trattato CE sotto il profilo del diritto ad un processo equo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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