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Document 62009TN0419

    Causa T-419/09: Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Cybergun/UAMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

    GU C 312 del 19.12.2009, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 312/37


    Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Cybergun/UAMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

    (Causa T-419/09)

    2009/C 312/60

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

    Parti

    Ricorrente: Cybergun (Bondoufle, Francia) (rappresentante: avv. S. Guyot)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Germania)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 agosto 2009, nella parte in cui il marchio AK 47 è dichiarato nullo a motivo del suo carattere descrittivo in applicazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), fondamento giuridico non considerato nell’ambito del ricorso,

    condannare, ai sensi degli artt. 87, n. 2, e 91 del regolamento di procedura, l’UAMI alle spese, incluse le spese sostenute dalla ricorrente ai fini del presente procedimento, in particolare le spese di traduzione dei documenti, gli onorari del suo avvocato, e, eventualmente le spese di soggiorno e di viaggio; si chiede al Tribunale di quantificare dette spese in EUR 20 000.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «AK 47» per prodotti della classe 28 — marchio comunitario n. 4 528 378

    Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

    Motivi dedotti: nelle memorie scambiate dinanzi alla prima commissione di ricorso non sarebbe mai stato invocato il fondamento giuridico sul quale sarebbe stato basato l’annullamento del marchio a motivo del suo carattere descrittivo, vale a dire l’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009], e inoltre, la valutazione del carattere descrittivo del marchio sarebbe erronea.


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