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Document 62009FN0084

Causa F-84/09: Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Larue e Seigneur/Banca centrale europea

GU C 312 del 19.12.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/44


Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Larue e Seigneur/Banca centrale europea

(Causa F-84/09)

2009/C 312/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Emmanuel Larue e Olivier Seigneur (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento dei fogli paga del gennaio 2009.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il foglio paga del gennaio 2009;

annullare, per quanto necessario, le decisioni di rigetto delle domande di riesame e dei reclami proposti dai ricorrenti, decisioni adottate rispettivamente il 20 aprile 2009 e il 6 agosto 2009;

a titolo di misure di organizzazione del procedimento, invitare la convenuta a produrre il suo fascicolo amministrativo o, almeno, i documenti provenienti dalla DG-H e sottoposti al Comitato esecutivo relativi al GSA per il 2009, la proposta del Comitato esecutivo sul GSA per il 2009, i documenti provenienti dalla DG-H sottoposti al Consiglio direttivo relativi al GSA 2009, la decisione del Consiglio direttivo sul GSA per il 2009;

condannare la convenuta a versare un importo pari a EUR 5 000 per ogni ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti e degli interessi, causati dalla perdita del potere d’acquisto a decorrere dal 1o gennaio 2009, sotto forma di arretrati corrispondenti a un aumento degli stipendi dei ricorrenti dell’1,5 % a decorrere dal 1o gennaio 2009, e in applicazione di interessi sull’importo degli arretrati a decorrere dalla data della loro rispettiva scadenza fino al giorno del pagamento. Tali interessi devono essere calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti;

condannare la convenuta alle spese.


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