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Document 62009FN0046

    Causa F-46/09: Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — V/Parlamento europeo

    GU C 11 del 16.1.2010, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 11/40


    Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — V/Parlamento europeo

    (Causa F-46/09)

    2010/C 11/76

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Oggetto e descrizione della controversia

    Da un lato, domanda volta all’annullamento del parere medico di inattitudine fisica del 18 dicembre 2008 e, dall’altro, domanda di annullamento della decisione 19 dicembre 2008 con cui si revoca l’offerta d’impiego precedente fatta al ricorrente.

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione del Direttore della gestione amministrativa del personale 19 dicembre 2008, con cui si revoca, per inattitudine fisica all’assunzione, l’offerta d’impiego come agente contrattuale in seno al Segretariato generale fatta al ricorrente il 10 dicembre 2008;

    annullare il parere medico di inattitudine fisica del 18 dicembre 2008 del medico di fiducia del Parlamento nei limiti in cui quest’ultimo stabilisce l’inattitudine del ricorrente, da un lato, senza averlo neanche visitato e, dall’altro, basandosi unicamente sulla decisione d’inattitudine all’assunzione presa dal medico di fiducia della Commissione europea nel 2006 e confermata in seguito da una commissione medica in modo irregolare, a seguito della domanda del ricorrente volta all’annullamento di detta decisione (tali decisioni sono state impugnate dinanzi al Tribunale nell’ambito della causa F-33/08 ancora pendente);

    come conseguenza di tali annullamenti, organizzare una effettiva visita medica di assunzione al Parlamento che non sia discriminatoria e rendere nuovamente accessibile il posto proposto al ricorrente presso la DG Comunicazione del Parlamento europeo;

    concedere un risarcimento di danni e interessi per il danno morale e materiale subito dal ricorrente stimato in via provvisoria, pro bono et aequo, a EUR 70 000 (maggiorati degli interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, maggiorato di due punti, a decorrere dal 18 dicembre 2008), fatto salvo ogni eventuale aumento o diminuzione durante il procedimento;

    condannare il convenuto alle spese.


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