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Document 62009FA0046
Case F-46/09: Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 5 July 2011 — V v Parliament (Staff case — Contract staff — Conditions of engagement — Whether physically fit — Pre-recruitment medical examination. — Protection of individuals with regard to the processing of personal data — Medical confidentiality — Transfer of medical data between institutions — Right to respect for private life)
Causa F-46/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — V/Parlamento (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Condizioni di assunzione — Idoneità fisica — Visita medica di assunzione — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali — Segreto medico — Trasferimento di dati medici tra istituzioni — Diritto al rispetto della vita privata)
Causa F-46/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — V/Parlamento (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Condizioni di assunzione — Idoneità fisica — Visita medica di assunzione — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali — Segreto medico — Trasferimento di dati medici tra istituzioni — Diritto al rispetto della vita privata)
GU C 282 del 24.9.2011, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/50 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — V/Parlamento
(Causa F-46/09) (1)
(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Condizioni di assunzione - Idoneità fisica - Visita medica di assunzione - Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali - Segreto medico - Trasferimento di dati medici tra istituzioni - Diritto al rispetto della vita privata)
2011/C 282/92
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: É. Boigelot e S. Woog, avocats)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e S. Seyr, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: M. V. Pérez Asinari e H. Kranenborg, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda volta all’annullamento del parere medico di inattitudine fisica del 18 dicembre 2008 e, dall’altro, domanda di annullamento della revoca dell’offerta d’impiego fatta precedentemente al ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione 19 dicembre 2008 con la quale il Parlamento europeo ha revocato l’offerta d’impiego che aveva proposto a V è annullata. |
2) |
Il Parlamento europeo è condannato a versare a V la somma di EUR 25 000. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
Il Parlamento europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, anche le spese del ricorrente. |
5) |
Il Garante europeo della protezione dei dati, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 11 del 16.1.2010, pag. 40.