EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009FA0046

Causa F-46/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — V/Parlamento (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Condizioni di assunzione — Idoneità fisica — Visita medica di assunzione — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali — Segreto medico — Trasferimento di dati medici tra istituzioni — Diritto al rispetto della vita privata)

GU C 282 del 24.9.2011, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/50


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — V/Parlamento

(Causa F-46/09) (1)

(Funzione pubblica - Agente contrattuale - Condizioni di assunzione - Idoneità fisica - Visita medica di assunzione - Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali - Segreto medico - Trasferimento di dati medici tra istituzioni - Diritto al rispetto della vita privata)

2011/C 282/92

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: É. Boigelot e S. Woog, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e S. Seyr, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: M. V. Pérez Asinari e H. Kranenborg, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda volta all’annullamento del parere medico di inattitudine fisica del 18 dicembre 2008 e, dall’altro, domanda di annullamento della revoca dell’offerta d’impiego fatta precedentemente al ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 19 dicembre 2008 con la quale il Parlamento europeo ha revocato l’offerta d’impiego che aveva proposto a V è annullata.

2)

Il Parlamento europeo è condannato a versare a V la somma di EUR 25 000.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

Il Parlamento europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, anche le spese del ricorrente.

5)

Il Garante europeo della protezione dei dati, interveniente, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010, pag. 40.


Top