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Document 62009FA0033

Causa F-33/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 marzo 2010 Tzvetanova/Commissione (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposti previsti dall'art. 4 dell’allegato VII allo Statuto — Residenza abituale precedente all'entrata in servizio — Soggiorno in qualità di studente nel luogo della sede di servizio durante il periodo di riferimento — Tirocini fuori dal luogo della sede di servizio durante il periodo di riferimento — Considerazione dell'effettiva residenza)

GU C 134 del 22.5.2010, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/52


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 marzo 2010 Tzvetanova/Commissione

(Causa F-33/09) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Presupposti previsti dall'art. 4 dell’allegato VII allo Statuto - Residenza abituale precedente all'entrata in servizio - Soggiorno in qualità di studente nel luogo della sede di servizio durante il periodo di riferimento - Tirocini fuori dal luogo della sede di servizio durante il periodo di riferimento - Considerazione dell'effettiva residenza)

2010/C 134/86

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aglika Tzvetanova (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, in seguito J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di negare alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII allo Statuto.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea 10 luglio 2008 che nega alla sig. ra Tzvetanova il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista dall’art. 4 dell’allegato VII allo Statuto è annullata.

2)

La Commissione europea sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009, pag.22.


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