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Document 62009CA0379

Causa C-379/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Maurits Casteels/British Airways plc (Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 45 TFUE e 48 TFUE — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Salvaguardia dei diritti a pensione complementare — Mancanza di azione da parte del Consiglio — Lavoratore occupato successivamente da uno stesso datore di lavoro in vari Stati membri)

GU C 139 del 7.5.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Maurits Casteels/British Airways plc

(Causa C-379/09) (1)

(Libera circolazione dei lavoratori - Artt. 45 TFUE e 48 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Salvaguardia dei diritti a pensione complementare - Mancanza di azione da parte del Consiglio - Lavoratore occupato successivamente da uno stesso datore di lavoro in vari Stati membri)

2011/C 139/08

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Maurits Casteels

Convenuta: British Airways plc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arebeidshof te Brussel — Interpretazione degli art. 39 CE e 42 CE della direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46) — Mancanza di azione da parte del Consiglio — Lavoratore occupato di volta in volta nelle sedi di lavoro di uno stesso datore di lavoro in più Stati membri (escluso il caso del distacco) e assoggettato ogni volta al regime di assicurazione per pensione complementare localmente applicabile

Dispositivo

1)

L’art. 48 TFUE non ha effetto diretto che può essere invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

2)

L’art. 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta, nell’ambito dell’applicazione obbligatoria di un contratto collettivo di lavoro:

a che, per determinare il periodo di acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in uno Stato membro, non si sia tenuto conto degli anni di servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro nelle sedi di quest’ultimo situate in vari Stati membri e in forza dello stesso contratto di lavoro globale, e

a che un lavoratore che sia stato trasferito da una sede del suo datore di lavoro situata in uno Stato membro in una sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro sia considerato nel senso che ha lasciato detto datore di lavoro di propria iniziativa.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


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