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Document 62009CA0284

    Causa C-284/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo — Tassazione dei dividendi — Dividendi distribuiti alle società aventi sede sul territorio nazionale e alle società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo — Differenza di trattamento)

    GU C 362 del 10.12.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/3


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-284/09) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Artt. 56 CE e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo - Tassazione dei dividendi - Dividendi distribuiti alle società aventi sede sul territorio nazionale e alle società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo - Differenza di trattamento)

    2011/C 362/03

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B.-R. Killmann, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Blaschke, agenti, nonché H. Kube, professore)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 56 CE e dell'art. 40 dell’Accordo SEE — Normativa nazionale che esenta totalmente dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati dalle società figlie alle società madri aventi sede sul territorio nazionale, mentre per le società madri aventi sede in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo subordina tale esenzione totale alla condizione del raggiungimento della soglia minima di partecipazione della società madre nel capitale della società figlia, quale stabilita nella direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri, nel caso in cui la percentuale di partecipazione di una società madre nel capitale della filiale sia inferiore a quella prevista all’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE.

    2)

    La Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in Islanda e in Norvegia a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 40 dell’Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo.

    3)

    La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


    (1)  GU C 256 del 24.10.2009.


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