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Document 62008TN0347

Causa T-347/08: Ricorso proposto il 20 agosto 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)

GU C 272 del 25.10.2008, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/43


Ricorso proposto il 20 agosto 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)

(Causa T-347/08)

(2008/C 272/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: iTouch International plc (Londra, Regno Unito) (rappresentante: T. Alkin, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Touchnet Information Systems, Inc. (Lenexa, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008 nel procedimento R 493/2007-2;

o, in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008 nel procedimento R 493/2007-2 nei limiti in cui la Corte lo ritenga opportuno; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «iTouch» per servizi delle classi 38 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 1 449 503 del marchio denominativo «TOUCHNET» per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel ritenere che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


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