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Document 62008TN0347
Case T-347/08: Action brought on 20 August 2008 — iTouch International v OHIM — Touchnet Information Systems (iTouch)
Causa T-347/08: Ricorso proposto il 20 agosto 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)
Causa T-347/08: Ricorso proposto il 20 agosto 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)
GU C 272 del 25.10.2008, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/43 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)
(Causa T-347/08)
(2008/C 272/85)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: iTouch International plc (Londra, Regno Unito) (rappresentante: T. Alkin, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Touchnet Information Systems, Inc. (Lenexa, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008 nel procedimento R 493/2007-2; |
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o, in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008 nel procedimento R 493/2007-2 nei limiti in cui la Corte lo ritenga opportuno; e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «iTouch» per servizi delle classi 38 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 1 449 503 del marchio denominativo «TOUCHNET» per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel ritenere che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.