Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0158

    Causa C-158/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italia) il 16 aprile 2008 — Agenzia delle Dogane Circoscrizione doganale di Trieste/Pometon SpA

    GU C 158 del 21.6.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 158/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italia) il 16 aprile 2008 — Agenzia delle Dogane Circoscrizione doganale di Trieste/Pometon SpA

    (Causa C-158/08)

    (2008/C 158/19)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Commissione Tributaria Regionale di Trieste

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Agenzia delle Dogane Circoscrizione doganale di Trieste

    Convenuta: Pometon SpA

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se sia legittimo ritenere che il regime del perfezionamento attivo, così come attuato dalla POMETON S.p.A., possa violare i principi di politica doganale della Comunità, ed in particolare quelli della legislazione antidumping generale e di quella specifica, oltre che quelli del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992) (1). In particolare si chiede se l'art. 13 del Reg. CE n. 384/1996 (2) debba essere interpretato quale principio di portata generale, applicabile quale clausola generale dell'ordinamento comunitario, direttamente precettiva anche nei rapporti tra Autorità nazionali e contribuenti, oltre che nel procedimento di imposizione del dazio antidumping; per esempio si chiede se esso possa essere invocato in attuazione dei controlli doganali, secondo la nozione di cui all'art. 4, comma I, n. 14, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992);

    2)

    se il combinato disposto dell'art. 13 del Reg. CE n. 384/1996, in tema di elusione della normativa antidumping, e degli artt. 114 e ss. del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992) in tema di perfezionamento attivo, e degli artt. 202, 204, 212 e 214 in tema di nascita dell'obbligazione doganale, possano essere interpretati nel senso che: l'assoggettamento a dazio antidumping di una merce non è escluso nel caso di preordinato acquisto del prodotto stesso da soggetto di nazionalità di un Paese non assoggettato a dazio antidumping, il quale lo abbia a sua volta acquistato dal Paese assoggettato a tale misura, e senza modificarlo in alcun modo lo abbia avviato a temporanea importazione nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, per poi reimportarlo trasformato, ma provvisoriamente e per poche ore, e rivenderlo immediatamente alla stessa società del Paese comunitario che aveva curato il perfezionamento attivo;

    3)

    se in assenza di norme sanzionatone comunitarie, per non averle rinvenute questo giudice, il giudice dello Stato membro possa applicare norme del proprio ordinamento che consentano di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la nullità dei contratti di affidamento in perfezionamento attivo e di vendita del prodotto compensatorio, quali gli artt. 1343 (causa illecita), 1344 (contratto in frode alla legge) e 1345 (motivo illecito) del codice civile italiano e gli artt. 1414 e ss. del codice civile italiano, in tema di simulazione, per il caso di ritenuta e comprovata violazione dei principi comunitari di cui sopra;

    4)

    se anche per altre ragioni o criteri interpretativi che Codesta Spettabile Corte vorrà compiacersi di indicare, l'operazione sopra descritta, qualora preordinata al fine di creare un aggiramento del dazio antidumping, sia conforme al regime di perfezionamento attivo oppure violi effettivamente i principi doganali in tema di applicazione del dazio antidumping che Codesta Spettabile Corte vorrà indicare;

    5)

    se, anche per altre ragioni o criteri interpretativi che Codesta Spettabile Corte vorrà compiacersi di indicare, l'operazione in questione concretizzi una importazione definitiva di prodotto assoggettato a dazio antidumping.


    (1)  GU L 302, p. 1.

    (2)  GU L 56, p. 1.


    Top