Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0091

    Causa C-91/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Wall AG/Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH (Concessioni di servizi — Procedura di aggiudicazione — Obbligo di trasparenza — Ulteriore sostituzione di un subappaltante)

    GU C 148 del 5.6.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 148/4


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Wall AG/Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH

    (Causa C-91/08) (1)

    (Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione - Obbligo di trasparenza - Ulteriore sostituzione di un subappaltante)

    2010/C 148/05

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Frankfurt am Main

    Parti

    Ricorrente: Wall AG

    Convenuti: Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH

    in presenza di: Deutsche Städte Medien (DSM) GmbH

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Frankfurt am Main (Germania) — Interpretazione degli artt. 12, 43, 49 e 86, n. 1, del Trattato CE, dei principi di trasparenza, di uguaglianza e di parità di trattamento, nonché dell'art. 2, nn. 1, lett. b), e 2, della direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, pag. 35), come modificata dalla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75), e dell’art. 1, n. 9, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Aggiudicazione di concessioni di servizi — Nozione di impresa pubblica — Conseguenze che derivano per l’esecuzione del contratto dal mancato rispetto dell’obbligo di trasparenza in caso di ulteriore cambiamento del subappaltante

    Dispositivo

    1)

    Qualora le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto di concessione di servizi presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle che abbiano giustificato l’aggiudicazione del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, idonee a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto, devono essere concessi, conformemente all’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, tutti i provvedimenti necessari per reintrodurre la trasparenza nel procedimento, ivi compresa anche la possibilità un nuovo procedimento di aggiudicazione. All’occorrenza, il nuovo procedimento di aggiudicazione dovrà essere organizzato secondo modalità adeguate alle specificità della concessione di servizi di cui trattasi e permettere che un’impresa avente sede sul territorio di uno Stato membro possa avere accesso ad adeguate informazioni relative a detta concessione prima che essa sia aggiudicata.

    2)

    Qualora un’impresa concessionaria concluda un contratto relativo a servizi rientranti nell’ambito della concessione affidatale da un ente locale, l’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE nonché dai principi della parità di trattamento e dal divieto di discriminazione in base alla nazionalità non si applica qualora tale impresa:

    sia stata costituita da detto ente locale allo scopo dell’eliminazione dei rifiuti e della pulizia della rete viaria, ma sia al tempo stesso attiva sul mercato;

    sia detenuta dall’ente locale medesimo nella misura del 51 %, ma le decisioni di gestione possano essere adottate soltanto a maggioranza dei tre quarti dei voti dell’assemblea generale di tale impresa;

    abbia soltanto un quarto dei membri del consiglio di vigilanza incluso il presidente, nominato dallo stesso ente locale, e

    tragga più della metà del proprio fatturato da contratti sinallagmatici relativi all’eliminazione dei rifiuti ed alla pulizia della rete viaria sul territorio di tale ente locale, contratti che quest’ultimo finanzi mediante imposte locali versate dai suoi amministrati.

    3)

    Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sanciti agli artt. 43 CE e 49 CE, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva non impongono alle autorità nazionali di risolvere un contratto né ai giudici nazionali di concedere un’ingiunzione in ogni caso di asserita violazione di detto obbligo all’atto dell’aggiudicazione delle concessioni di servizi. Spetta all’ordinamento giuridico interno disciplinare le vie di ricorso idonee a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli possono vantare in base a tale obbligo in modo che tali vie di ricorso non siano meno favorevoli delle analoghe vie di ricorso di natura interna, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali diritti. L’obbligo di trasparenza deriva direttamente dagli artt. 43 CE e 49 CE, che hanno un effetto diretto negli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri e prevalgono su qualsiasi disposizione contraria dei diritti nazionali.


    (1)  GU C 142 del 7.6.2008.


    Top