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Document 62007TN0492

    causa T-492/07 P: Ricorso proposto il 28 dicembre 2007 da Carlos Sanchez Ferriz e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 17 ottobre 2007 , causa F-115/06, Sanchez Ferriz e a./Commissione

    GU C 64 del 8.3.2008, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 64/47


    Ricorso proposto il 28 dicembre 2007 da Carlos Sanchez Ferriz e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 17 ottobre 2007, causa F-115/06, Sanchez Ferriz e a./Commissione

    (causa T-492/07 P)

    (2008/C 64/77)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Carlos Sanchez Ferriz e a. (Bruxelles, Belgio), Isabelle Chantraine (Bruxelles, Belgio), José De Viana Costa Ribeiro (Meise, Belgio), Brigitte Housiaux (Ramillies, Belgio), Chantal Vellemans (Bruxelles, Belgio), Sylvie Schaack (Remich, Granducato di Lussemburgo), Andrea Losito (Sandweiler, Granducato di Lussemburgo), Alain Hertert (Scheidgen, Granducato di Lussemburgo), Marie-Josée Gaspar-Lis (Luxembourg, Granducato di Lussemburgo), Otilia Ferreira-Nielsen (Gostingen, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni dei ricorrenti

    Annullare l'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica 17 ottobre 2007 nella causa F-115/06;

    Accogliere le domande dei ricorrenti in primo grado e dichiarare quindi ricevibile e fondato il ricorso nella causa F-115/06;

    In via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica;

    Decidere sulle spese e gli onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

    Motivi e principali argomenti

    Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica che dichiara irricevibile il loro ricorso avente ad oggetto, in via principale, l'annullamento dell'elenco dei funzionari promossi per l'esercizio di promozione 2005, nella parte in cui tale elenco non comprende i nomi dei ricorrenti e, in via subordinata, l'annullamento delle decisioni di attribuzione dei punti di priorità che li riguardano per detto esercizio.

    A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto accertato nell'ordinanza impugnata, le disposizioni del DGE del 26 aprile 2002, la cui illegittimità è stata sollevata in primo grado, presentano un nesso giuridico con la presente controversia.

    Essi sostengono inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando irricevibile, a causa della sua deduzione tardiva in fase di replica, l'addebito attinente alla violazione delle DGE 23 dicembre 2004, n. 45. Tale addebito sarebbe già stato annunciato nel reclamo, nonché nell'atto introduttivo e la replica ne conterrebbe solo un ampliamento.

    Infine, i ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale della Funzione pubblica, essi sarebbero concretamente e individualmente interessati dalla violazione dell'art. 6, primo comma, e dell'art. 10, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto e che il loro interesse ad agire sarebbe quindi manifesto.


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