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Document 62007CB0525
Case C-525/07 P: Order of the Court of 28 November 2008 — Philippe Combescot v Commission of the European Communities (Appeal — Officials — Career development report — Duty to provide assistance — Mental harassment — Compensation for damage — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded)
Causa C-525/07 P: Ordinanza della Corte 28 novembre 2008 — Philippe Combescot/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzionari — Rapporto di evoluzione della carriera — Dovere di assistenza — Molestie psicologiche — Risarcimento del danno — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
Causa C-525/07 P: Ordinanza della Corte 28 novembre 2008 — Philippe Combescot/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzionari — Rapporto di evoluzione della carriera — Dovere di assistenza — Molestie psicologiche — Risarcimento del danno — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
GU C 69 del 21.3.2009, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 69/13 |
Ordinanza della Corte 28 novembre 2008 — Philippe Combescot/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-525/07 P) (1)
(Impugnazione - Funzionari - Rapporto di evoluzione della carriera - Dovere di assistenza - Molestie psicologiche - Risarcimento del danno - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
(2009/C 69/21)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Philippe Combescot (rappresentanti: A. Maritati e V. Messa, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral, agente e S. Corongiu, avvocato)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-249/04, Combescot/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda avente ad oggetto, da un lato, il riconoscimento dell'illegittimità dei comportamenti dei superiori gerarchici del ricorrente, il riconoscimento del diritto di quest'ultimo all'assistenza e l'annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e, dall'altro lato, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Combescot è condannato alle spese dell'impugnazione. |