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Document 62007CA0318
Case C-318/07: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 27 January 2009 (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany)) — Hein Persche v Finanzamt Lüdenscheid (Free movement of capital — Income tax — Deduction of gifts to bodies recognised as charitable — Deduction restricted to gifts to national bodies — Gifts in kind — Directive 77/799/EEC — Mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation)
Causa C-318/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Deducibilità di donazioni disposte in favore di enti riconosciuti di interesse generale — Limitazione della deducibilità alle donazioni ad enti nazionali — Donazioni in natura — Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette)
Causa C-318/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Deducibilità di donazioni disposte in favore di enti riconosciuti di interesse generale — Limitazione della deducibilità alle donazioni ad enti nazionali — Donazioni in natura — Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette)
GU C 69 del 21.3.2009, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 69/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid
(Causa C-318/07) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito - Deducibilità di donazioni disposte in favore di enti riconosciuti di interesse generale - Limitazione della deducibilità alle donazioni ad enti nazionali - Donazioni in natura - Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette)
(2009/C 69/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Hein Persche
Convenuto: Finanzamt Lüdenscheid
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 5, terzo comma, CE, dell'art. 56 CE e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15) — Normativa nazionale che subordina la concessione del vantaggio fiscale previsto per le donazioni agli enti che perseguono finalità di interesse generale alla condizione che il donatario sia stabilito nel territorio nazionale — Applicabilità delle disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei capitali alle donazioni in natura, sotto forma di beni di uso corrente, effettuate da un cittadino di uno Stato membro a favore di enti che perseguono finalità di interesse generale stabiliti in un altro Stato membro
Dispositivo
1) |
Quando un soggetto passivo chiede in uno Stato membro la deduzione fiscale di donazioni eseguite a favore di enti stabiliti e riconosciuti di interesse generale in un altro Stato membro, a tali donazioni si applicano le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali, anche quando sono state eseguite in natura sotto forma di beni di uso corrente. |
2) |
L'art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, relativamente alle donazioni disposte a favore di enti riconosciuti di interesse generale, il beneficio della deduzione fiscale è accordato solo per le donazioni a favore di enti stabiliti sul territorio nazionale, senza alcuna possibilità per il soggetto passivo di dimostrare che una donazione a favore di un ente stabilito in un altro Stato membro soddisfi i requisiti imposti dalla suddetta normativa per la concessione del beneficio. |