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Document 62006CA0125

    Causa C-125/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Infront WM AG, divenuta KirchMedia WM AG, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Direttiva 89/552/CEE — Trasmissione televisiva — Ricorso di annullamento — Art. 230, quarto comma, CE — Nozione di decisione che riguarda direttamente e individualmente una persona fisica o giuridica)

    GU C 116 del 9.5.2008, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 116/4


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Infront WM AG, divenuta KirchMedia WM AG, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-125/06 P) (1)

    (Impugnazione - Direttiva 89/552/CEE - Trasmissione televisiva - Ricorso di annullamento - Art. 230, quarto comma, CE - Nozione di decisione che riguarda «direttamente e individualmente» una persona fisica o giuridica)

    (2008/C 116/06)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Banks e M. Huttunen, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Infront WM AG, divenuta KirchMedia WM AG (rappresentante: M. Garcia, Solicitor), Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

    Oggetto

    Ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) il 15 dicembre 2005 nella causa T-33/01, Infront WM AG c/Commissione delle Comunità europee con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione adottata in applicazione dell'art. 3, bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, che dichiara compatibili con il mercato comune talune misure adottate dal Regno Unito relative a restrizioni in materia di diffusione televisiva di una serie di eventi sportivi e di altri eventi che aventi interesse a livello nazionale — Nozione di atto che riguardante direttamente ed individualmente ai sensi dell'art. 230 CE

    Dispositivo

    1)

    L'impugnazione è respinta.

    2)

    La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


    (1)  GU C 108 del 6.5.2006.


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