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Document 62005TJ0158

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 maggio 2007.
Trek Bicycle Corp. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK - Marchio nazionale denominativo anteriore TREK - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Mancanza di somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-158/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00049*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:143





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2007 – Trek Bicycle / UAMI – Audi (ALLTREK)

(causa T‑158/05)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK – Marchio nazionale denominativo anteriore TREK – Impedimento relativo alla registrazione – Mancanza di rischio di confusione – Mancanza di somiglianza dei prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 83‑84)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2005 (procedimento R 587/2004‑4) relativa ad un procedimento di opposizione fra la Trek Bicycle Corp. e la Audi AG

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:

Audi AG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo ALLTREK per prodotti e servizi delle classi 9, 12 e 42 – domanda n. 1910256

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Trek Bicycle Corp.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo tedesco TREK per prodotti delle classi 6, 9, 11, 12 e 21 – domanda n. 2092896

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

 

Il ricorso è respinto.

 

La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

 

L’interveniente sopporterà le proprie spese.

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