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Document 62005FA0104
Case F-104/05: Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 31 January 2008 — Valero Jordana v Commission (Staff cases — Officials — Promotion — 2004 promotion exercise — Award of priority points — Temporal application of provisions of the new Staff Regulations)
Causa F-104/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 31 gennaio 2008 — Valero Jordana/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2004 — Attribuzione di punti di precedenza — Applicazione nel tempo di disposizioni del nuovo statuto)
Causa F-104/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 31 gennaio 2008 — Valero Jordana/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2004 — Attribuzione di punti di precedenza — Applicazione nel tempo di disposizioni del nuovo statuto)
GU C 116 del 9.5.2008, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/31 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 31 gennaio 2008 — Valero Jordana/Commissione
(Causa F-104/05) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2004 - Attribuzione di punti di precedenza - Applicazione nel tempo di disposizioni del nuovo statuto)
(2008/C 116/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gregorio Valero Jordana, (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Merola e I. van Schendel, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti, assistiti da D. Slater, avvocato)
Oggetto
L'annullamento della decisione della Commissione riguardante l'attribuzione dei punti di precedenza del ricorrente con riguardo all'esercizio di valutazione 2004, nonché della decisione di non promuoverlo al grado A* 12 a titolo del medesimo esercizio.
Dispositivo
1) |
La decisione che attribuisce il numero totale di punti al sig. Valero Jordana con riguardo all'esercizio di promozione 2004 e la decisione di non promuoverlo a titolo del medesimo esercizio sono annullate. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporta la totalità delle spese. |
(1) GU C 10 del 14.1.2006, pag. 27 (causa registrata inizialmente davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-394/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).