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Document 62005CJ0386

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2007.
    Color Drack GmbH contro Lexx International Vertriebs GmbH.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
    Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino - Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta - Vendita di beni mobili - Beni consegnati in più luoghi di un unico Stato membro.
    Causa C-386/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-03699

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:262

    Causa C‑386/05

    Color Drack GmbH

    contro

    Lexx International Vertriebs GmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

    «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio — Vendita di beni mobili — Beni consegnati in più luoghi di un unico Stato membro»

    Massime della sentenza

    1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio

    [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino]

    2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio

    [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino]

    1.        La norma di competenza speciale in materia contrattuale di cui all’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, risponde a un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne.

    In applicazione di tale norma una persona può essere convenuta dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, giudice che si presume abbia con il contratto una stretta correlazione.

    Al fine di rafforzare l’obiettivo primario di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale, per garantirne la prevedibilità, il regolamento n. 44/2001 stabilisce per la compravendita di beni mobili tale criterio di collegamento autonomo.

    Ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del citato regolamento, infatti, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

    (v. punti 22-25)

    2.        L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro. Tale disposizione mira infatti ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali, salvaguardando al contempo gli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza e di prossimità tra la lite e il giudice adito, perseguiti dal regolamento. Tuttavia, l’applicabilità di tale disposizione non conferisce necessariamente una competenza concorrente a tutti i tribunali nei cui circondari i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati. Designando autonomamente come «luogo di esecuzione» il luogo in cui l’obbligazione che caratterizza il contratto deve essere adempiuta, il legislatore comunitario ha inteso centralizzare la competenza giurisdizionale nel luogo di adempimento per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali e determinare una competenza giurisdizionale unica per tutte le domande fondate sul contratto. Poiché la competenza speciale introdotta dalla norma in parola è fondata, in sostanza, sull’esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne, in una logica di ottimizzazione del processo, in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni, occorre in linea di principio intendere per luogo di esecuzione, ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente.

    In ipotesi del genere il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici. In mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

    (v. punti 30‑34, 37, 39-40, 42, 45 e dispositivo)




    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    3 maggio 2007 (*)

    «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino – Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio – Vendita di beni mobili – Beni consegnati in più luoghi di un unico Stato membro»

    Nel procedimento C‑386/05,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 28 settembre 2005, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2005, nella causa tra

    Color Drack GmbH

    e

    Lexx International Vertriebs GmbH,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

    avvocato generale: sig. Y. Bot

    cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 novembre 2006,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Lexx International Vertriebs GmbH, dal sig. H. Weben, Rechtsanwalt;

    –        per il governo tedesco, dai sigg. A. Dittrich e M. Lumma, in qualità di agenti;

    –        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. W. Ferrante, avvocato dello Stato;

    –        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Henshaw, barrister;

    –        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 febbraio 2007,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

     Il regolamento n. 44/2001

    2        A termini del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, «[è] indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal [detto] regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

    3        A termini dell’undicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».

    4        Le norme sulla competenza stabilite dal regolamento n. 44/2001 sono contenute nel capo II di quest’ultimo, costituito dagli artt. 2‑31.

    5        L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che fa parte della Sezione 1 del capo II, rubricata «Disposizioni generali», enuncia quanto segue:

    «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

    6        L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 44/2001, compreso anch’esso nella Sezione 1, così dispone:

    «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

    7        Ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 44/2001, che fa parte della Sezione 2 del capo II, rubricata «Competenze speciali»,

    «[l]a persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

    b)      [a]i fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

    –        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

    –        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

    c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

    (…)».

     Causa principale e questione pregiudiziale

    8        La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Color Drack GmbH (in prosieguo: la «Color Drack»), società stabilita in Schwarzach (Austria), e la Lexx International Vertriebs GmbH (in prosieguo: la «Lexx»), società stabilita in Nuremberg (Norimberga - Germania), in merito all’esecuzione di un contratto di compravendita di beni mobili ai sensi e per effetto del quale la Lexx consegna suoi prodotti a diversi rivenditori della Color Drack in Austria, segnatamente nel circondario in cui quest’ultima ha sede, e la Color Drack paga il loro prezzo.

    9        La causa principale verte, in particolare, sull’inadempimento dell’obbligo contrattuale della Lexx di riprendere le merci invendute e di rimborsarne il prezzo alla Color Drack.

    10      A causa di tale inadempimento la Color Drack esperiva, in data 10 maggio 2004, un’azione di pagamento contro la Lexx davanti al Bezirksgericht [Pretore di] St Johann im Pongau (Austria), nel cui mandamento aveva sede. Tale giudice si dichiarava territorialmente competente ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001.

    11      Il Landesgericht Salzburg (Tribunale di Salisburgo - Austria), adito con ricorso dalla Lexx, annullava tale sentenza per incompetenza territoriale del giudice di primo grado. Secondo il giudice dell’appello, la determinazione del criterio di collegamento unico, previsto all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 per tutte le obbligazioni derivanti da un contratto di compravendita di beni, non era possibile, essendo i luoghi di consegna molteplici.

    12      L’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca), dinanzi al quale la Color Drack ha impugnato la decisione del Landesgericht Salzburg, ha ritenuto necessaria un’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 per risolvere la questione della competenza territoriale del giudice austriaco adito in primo grado.

    13      L’Oberster Gerichtshof fa osservare che detta disposizione stabilisce un criterio di collegamento unico per tutte le obbligazioni derivanti da un contratto di compravendita di beni, vale a dire il luogo di consegna, e che, siccome introduce una competenza speciale, va per principio interpretata restrittivamente. Su queste premesse, la detta Corte s’interroga sulla competenza del primo giudice ai sensi di tale disposizione, atteso che, nella fattispecie, i beni non sono stati consegnati solo nel mandamento di quest’ultimo, bensì in vari luoghi del suo Stato membro di appartenenza.

    14      L’Oberster Gerichtshof ha perciò deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’art. 5, punto 1, lett. b), del [regolamento (CE) n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che il venditore di beni mobili, che abbia sede nel territorio di uno Stato membro e che, conformemente al contratto, abbia consegnato i beni all’acquirente, avente sede in un altro Stato membro, in diversi luoghi situati in tale ultimo Stato membro, possa essere citato in giudizio dall’acquirente relativamente ad una pretesa contrattuale inerente a tutte le consegne (parziali) – eventualmente a scelta dell’acquirente – dinanzi al giudice di uno di tali luoghi (dell’adempimento)».

     Sulla questione pregiudiziale

    15      Con la questione sollevata il giudice a quo vuol sapere, in sostanza, se l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 sia applicabile in caso di vendita di beni mobili che implichi una pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e, in caso di soluzione affermativa, se, quando la domanda riguarda tutte le consegne, l’attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

    16      In via preliminare occorre precisare che le considerazioni svolte nel prosieguo valgono solo nel caso di una pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e non anticipano la soluzione per il caso di diversi luoghi di consegna in più Stati membri.

    17      D’acchito si deve constatare che la questione pregiudiziale non può essere risolta in base al semplice testo dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, perché esso non prevede esplicitamente la fattispecie in esame.

    18      Ne consegue che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato alla luce della genesi, degli obiettivi e del sistema dello stesso regolamento (v., in tal senso, sentenze 13 luglio 2006, causa C‑103/05, Reisch Montage,Racc. pag. I‑6827, punto 29, e 14 dicembre 2006, causa C‑283/05, ASML, Racc. pag. I‑12041, punto 22).

    19      Ebbene, come risulta dai suoi secondo e undicesimo ‘considerando’, il regolamento n. 44/2001 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità.

    20      Esso intende, così, potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo al contempo, all’attore, di identificare facilmente il giudice che può adire e, al convenuto, di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenza Reisch Montage, cit., punti 24 e 25).

    21      Tali obiettivi sono realizzati a partire dal principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, enunciato all’art. 2 del regolamento n. 44/2001 e completato dalla previsione di fori alternativi (v. sentenza Reisch Montage, cit., punto 22).

    22      La norma sulla competenza del giudice del domicilio del convenuto è completata, infatti, all’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, da una norma di competenza speciale in materia contrattuale. Questa, che risponde a un obiettivo di prossimità, è fondata sull’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne.

    23      In applicazione di tale norma una persona può essere convenuta anche dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, giudice che si presume abbia con il contratto una stretta correlazione.

    24      Al fine di rafforzare l’obiettivo primario di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale, per garantirne la prevedibilità, il regolamento n. 44/2001 stabilisce per la compravendita di beni mobili tale criterio di collegamento autonomo.

    25      Ai sensi del suo art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, infatti, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

    26      Nell’ambito del regolamento n. 44/2001, contrariamente a quanto sostenuto dalla Lexx, questa norma di competenza speciale in materia contrattuale fa, così, del luogo di consegna un criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate proprio sull’obbligo di consegna.

    27      È alla luce di tali considerazioni che si deve stabilire se, in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro, l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 possa trovare applicazione e, in caso di soluzione affermativa, se, quando la domanda riguarda tutte le consegne, l’attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

    28      In primo luogo si deve considerare che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 si applica tanto in caso di unicità, quanto in caso di pluralità di luoghi di consegna.

    29      Infatti, parlando di unicità e del foro competente e del criterio di collegamento, il legislatore comunitario non ha inteso escludere in generale la possibilità che più fori siano competenti o che detto criterio possa riguardare più luoghi.

    30      L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, che determina sia la competenza internazionale che quella territoriale, mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali.

    31      Ebbene, una risposta affermativa al quesito se tale norma sia applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro non pregiudica gli obiettivi perseguiti dalle norme di competenza internazionale dei giudici degli Stati membri enunciate nel regolamento n. 44/2001.

    32      Da un lato, l’applicabilità dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro è conforme all’obiettivo di prevedibilità perseguito dal detto regolamento.

    33      In tale ipotesi, infatti, le parti contrattuali possono facilmente e ragionevolmente prevedere dinanzi ai giudici di quale Stato membro potranno contendere.

    34      Dall’altro, l’applicabilità dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro è conforme anche all’obiettivo di prossimità che fonda le norme di competenza speciale in materia contrattuale.

    35      Infatti, in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro, l’obiettivo di prossimità è assicurato dal fatto che, ai sensi della citata disposizione, saranno comunque i giudici di tale Stato a conoscere della controversia.

    36      Di conseguenza, l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro.

    37      Tuttavia, dal fatto che sia applicabile in circostanze come quelle di specie non si può dedurre che tale disposizione conferisce necessariamente una competenza concorrente a tutti i tribunali nei cui circondari i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

    38      Venendo, in secondo luogo, al quesito se, in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e di domanda relativa a tutte le consegne, l’attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta sul fondamento dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, va infatti sottolineato che un solo giudice deve essere competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto.

    39      Al riguardo occorre prendere in considerazione la genesi della disposizione in esame. Con essa il legislatore comunitario ha inteso rompere esplicitamente, per i contratti di vendita, con la passata soluzione secondo cui il luogo di esecuzione era determinato per ciascuna delle obbligazioni controverse in conformità al diritto internazionale privato del giudice adito. Designando autonomamente come «luogo di esecuzione» il luogo in cui l’obbligazione che caratterizza il contratto deve essere adempiuta, il legislatore comunitario ha inteso centralizzare la competenza giurisdizionale nel luogo di adempimento per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali e determinare una competenza giurisdizionale unica per tutte le domande fondate sul contratto.

    40      Si deve considerare al riguardo che la competenza speciale introdotta all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 è fondata, in sostanza, sull’esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne, in una logica di ottimizzazione del processo. Ne consegue che, in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni, occorre in linea di principio intendere per luogo di esecuzione, ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente. In tale eventualità il collegamento più stretto è, di massima, quello col luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici.

    41      Sarà il giudice nazionale adito a determinare la propria competenza sulla base degli elementi di prova allegati.

    42      Ove, però, determinare il luogo della consegna principale non sia possibile, ciascuno dei luoghi di consegna presenta una sufficiente prossimità agli elementi materiali della controversia e, pertanto, un collegamento significativo ai fini della competenza giurisdizionale. In tale ipotesi l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta sul fondamento dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001.

    43      Questa facoltà di scelta riconosciuta all’attore permette al contempo, a quest’ultimo, di identificare facilmente i giudici che può adire e, al convenuto, di prevedere ragionevolmente dinanzi a quali può essere citato.

    44      Non inficia questa conclusione la circostanza che il convenuto non possa prevedere dinanzi a quale giudice in particolare di tale Stato membro possa essere citato: egli è comunque sufficientemente tutelato in quanto, in applicazione della disposizione in esame, in caso di pluralità di luoghi di esecuzione in un unico Stato membro potrà essere citato solo dinanzi ai giudici di tale Stato nel cui circondario è stata effettuata una consegna.

    45      Tutto ciò considerato, occorre risolvere la questione sollevata rispondendo che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro. In ipotesi del genere il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici. In mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

     Sulle spese

    46      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

    L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro. In ipotesi del genere il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici. In mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

    Firme


    * Lingua processuale: il tedesco.

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