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Document 62005CC0045
Opinion of Mr Advocate General Léger delivered on 13 July 2006.#Maatschap Schonewille-Prins v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.#Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Netherlands.#Agricultural structures - Community aid schemes - Beef and veal sector - Identification and registration of bovine animals - Slaughter premium - Exclusion and reduction.#Case C-45/05.
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 13 luglio 2006.
Maatschap Schonewille-Prins contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Strutture agricole - Regimi di aiuti comunitari - Settore delle carni bovine - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all’abbattimento - Esclusione e riduzione.
Causa C-45/05.
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 13 luglio 2006.
Maatschap Schonewille-Prins contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Strutture agricole - Regimi di aiuti comunitari - Settore delle carni bovine - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all’abbattimento - Esclusione e riduzione.
Causa C-45/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-03997
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:466
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 13 luglio 2006 1(1)
Causa C‑45/05
Maatschap Schonewille-Prins
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]
«Regime di aiuti comunitari – Settore della carne bovina – Identificazione e registrazione dei bovini – Premio all’abbattimento – Sistema integrato di gestione e di controllo – Riduzioni ed esclusioni comunitarie – Sanzioni nazionali»
1. Con il rinvio pregiudiziale in esame si chiede alla Corte di decidere in quale misura e su quale fondamento uno Stato membro possa ridurre e/o escludere il diritto ad un premio all’abbattimento di bovini, qualora sia stata accertata una notificazione tardiva alla banca dati informatizzata del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini dei dati relativi ai movimenti di animali provenienti da un’azienda agricola o diretti verso la stessa.
I – Contesto normativo
A – La normativa comunitaria
2. Ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), un produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un premio all’abbattimento. Si tratta di un premio concesso all’abbattimento dei capi ammissibili o in caso di loro esportazione in un paese terzo.
3. L’art. 11, n. 1, secondo comma, del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«Possono beneficiare del premio all’abbattimento:
a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall’età di 8 mesi,
b) vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi, purché siano stati detenuti dal produttore per un periodo da determinare» (3).
4. Inoltre, il ‘considerando’ 18 del regolamento n. 1254/99 chiarisce che «i pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative all’identificazione e alla registrazione dei bovini». L’art. 21 del regolamento stabilisce, di conseguenza, che «[p]er poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 820/97 [(4)]» (5).
5. Quest’ultimo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760/2000, tra gli obiettivi principali di questo regolamento vi è anche l’istituzione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (6).
1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
6. Come conseguenza dell’instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina, è stato istituito un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e creato un sistema comunitario specifico di etichettatura in tale settore, allo scopo di migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni, di preservare un livello elevato di tutela della salute pubblica, e di rafforzare la stabilità duratura del mercato delle carni bovine (7).
7. Ai sensi dell’art. 3, primo comma, del regolamento n. 1760/2000, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: marchi auricolari per l’identificazione dei singoli animali, passaporti per gli animali, registri individuali tenuti presso ciascuna azienda e banche dati informatizzate.
8. Secondo il legislatore comunitario, «[p]er poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l’identità dell’animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [(8)], che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati» (9). L’art. 5 del regolamento n. 1760/2000 prevede quindi che le autorità competenti di tutti gli Stati membri istituiscano una banca dati informatizzata contenente, a far data dal 31 dicembre 1999, tutti i dati richiesti ai sensi della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/432 (10).
9. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, di tale regolamento:
«Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:
– tiene un registro aggiornato,
– non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all’autorità competente – entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni – tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data. (…)».
10. Inoltre, l’art. 22, n. 1, del suddetto regolamento ha il seguente tenore:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. (…).
Le eventuali sanzioni imposte a un detentore dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell’infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali diretti verso l’azienda del detentore interessato o da essa provenienti».
2. Il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari
11. Tale sistema integrato è stato istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92 (11). Esso risponde al desiderio manifestato dal legislatore comunitario di definire alcuni meccanismi di gestione e di controllo per quanto concerne i regimi di sostegno finanziario nel settore dei seminativi e in quelli della carne bovina, ovina e caprina, al fine di dare attuazione ai sistemi di pagamenti diretti introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune decisa nel 1992. Come indicato dal quinto ‘considerando’ di tale regolamento, «il sistema integrato deve comprendere, a livello di ciascuno Stato membro, una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole, domande degli imprenditori, un sistema armonizzato di controllo e, nel settore della produzione animale, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali».
12. Il regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (12), si pone l’obiettivo di controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari, nonché di adottare disposizioni intese a prevenire nonché punire efficacemente le irregolarità e le frodi.
13. A tal fine, il nono ‘considerando’ di tale regolamento spiega che «è necessario prevedere sanzioni differenziate secondo la gravità dell’irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di un regime per l’anno in corso e per quello successivo». Difatti, l’art. 10 ter del regolamento prevede sanzioni che vanno dalla riduzione fino alla soppressione dell’importo dell’aiuto, qualora controlli amministrativi o controlli in loco evidenzino una differenza tra il numero di capi dichiarati nella domanda di aiuto e il numero di capi ammissibili accertati.
14. Inoltre, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3887/92, «[l]e sanzioni previste dal presente regolamento si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste a livello nazionale».
15. Infine, l’art. 15, primo comma, di tale regolamento, dispone:
«Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all’applicazione del presente regolamento. (…) A tale proposito [essi] possono inoltre istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell’aiuto, al fine di garantire l’osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il registro del patrimonio zootecnico dell’azienda o il rispetto degli obblighi di notifica».
16. Il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato dal regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 (13). Tuttavia, l’art. 53, n. 1, di quest’ultimo regolamento dispone che il regolamento n. 38872 «resta […] applicabile alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che scadono anteriormente al 1° gennaio 2002» (14).
17. L’art. 44 del regolamento n. 2419/2001, intitolato «Esclusa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni», recita:
«1. Le riduzioni ed esclusioni di cui al presente titolo non si applicano quando l’imprenditore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa.
2. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente titolo non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’imprenditore abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’imprenditore non sia stato informato dall’autorità competente dell’intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall’autorità competente nella sua domanda.
Le informazioni di cui al comma precedente e fornite dall’imprenditore hanno per effetto l’adeguamento della domanda alla situazione reale».
18. Inoltre, l’art. 45, n. 1, di tale regolamento, intitolato «Modifiche e integrazioni della banca di dati elettronica», prevede che «[p]er quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto, l’articolo 44 si applica, dal momento di presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca di dati».
19. Infine, ai sensi dell’art. 47, n. 2, del suddetto regolamento, intitolato «Cumulo di sanzioni», «[f]atto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (15), le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento si applicano fatte salve ulteriori sanzioni in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali».
B – La normativa nazionale
20. Il regolamento olandese emanato nel 1998 dall’Ufficio per il bestiame e la carne, relativo all’identificazione e alla registrazione dei bovini (Verordening identificatie en registratie runderen 1998 van het Productschap Vee en Vlees, in prosieguo: il «regolamento del PVV»), stabilisce quanto segue:
«(…)
Art. 12
1. Il detentore, ad eccezione del trasportatore, è tenuto a registrare accuratamente e integralmente i dati di cui all’art. 4, n. 3, e all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento 820/97.
(…)
Art. 13
1. Il detentore, ad eccezione del trasportatore, è tenuto a comunicare al servizio, entro un termine di tre giorni lavorativi, i dati di cui all’art. 12, n. 1, del presente regolamento (…)».
21. Inoltre, il regolamento olandese relativo ai premi comunitari per gli animali (il Regeling dierlijke EG-premies; in prosieguo: il «Regeling») all’art. 2.3, n. 2, dispone quanto segue:
«In caso di abbattimento o di esportazione in un paese terzo di un bovino che, alla data dell’abbattimento, o dell’esportazione in un paese terzo, in base ai dati del registro dell’identificazione e registrazione abbia almeno otto mesi, viene erogato ai produttori un premio, previa domanda in tal senso, conformemente al presente Regeling e ai regolamenti nn. 1254/1999 e 2342/1999».
22. L’art. 2.4, lett. b), n. 2, del Regeling precisa che «[l]e domande di premio all’abbattimento di bovini in un mattatoio situato nei Paesi Bassi sono presentate notificando al registro di identificazione e di registrazione che l’abbattimento è stato effettuato dal mattatoio conformemente alle disposizioni della regolamentazione PVV».
23. Infine, l’art. 4.9 del Regeling dispone:
«1. Non viene erogato alcun premio per i bovini per i quali il produttore non abbia ottemperato entro un termine di 25 giorni alle disposizioni incombentigli in forza del [regolamento PVV], in relazione alla notifica al registro di identificazione e registrazione della data di nascita, della data di entrata o della data di uscita dall’azienda o della data di abbattimento o di esportazione in un paese terzo, nella misura in cui il corrispondente obbligo di notifica sia sorto il 1° gennaio 2000 o successivamente a tale data.
2. Il premio viene ridotto del 25% per i bovini per i quali il produttore non abbia ottemperato tempestivamente, anche se entro il termine di 25 giorni dalla data dell’evento considerato, alle disposizioni incombentigli in forza del [regolamento PVV] in relazione alla notifica al registro di identificazione e registrazione della data di nascita, della data di entrata nell’azienda, della data di uscita dall’azienda o della data dell’abbattimento, oppure della data di esportazione in un paese terzo, nella misura in cui il corrispondente obbligo di notifica sia sorto in data 1° gennaio 2000 o successivamente a tale data».
II – Fatti e procedimento della causa principale
24. La Maatschap Schonewille‑Prins (in prosieguo : la «Schonewille») gestisce nei Paesi Bassi un’impresa agricola specializzata nell’allevamento di bovini. Il 1° febbraio 2001 detta società presentava, ai sensi del Regeling, una domanda per un premio all’abbattimento relativo a 365 bovini, al Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità alimentare; in prosieguo: il «ministro»).
25. Con decisione 24 giugno 2002, il ministro comunicava alla Schonewille che 260 tra i bovini oggetto della domanda di premio per la campagna 2001 rispondevano in tutto o in parte ai requisiti per la concessione del premio, mentre 105 non li soddisfacevano. Questa decisione veniva poi rettificata dal ministro, il quale riteneva che altri quindici bovini avessero diritto al premio nella sua interezza, mentre un altro capo non rispondeva del tutto ai requisiti.
26. La Schonewille sporgeva reclamo contro la decisione del ministro, contestando in particolare le riduzioni e le esclusioni dei premi. Tale reclamo veniva respinto con decisione del ministro in data 19 giugno 2003.
27. Con tale decisione il ministro, in primo luogo, confermava il rigetto integrale di una domanda di premio nel caso di un bovino, a causa del fatto che la notifica al registro dell’identificazione e registrazione non era avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 4.9, n. 1, del Regeling. In secondo luogo, egli confermava la riduzione del 25% del premio richiesto per un gruppo di bovini, perché la notifica al suddetto registro non era stata effettuata in tempo utile, e tuttavia entro il termine dei 25 giorni di cui all’art. 4.9, n. 2, del Regeling, maggiorato di cinque giorni di trattamento.
28. Con lettera 30 luglio 2003, la Schonewille presentava un ricorso contro la suddetta decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi). A suo avviso, il ministro ha ingiustamente ritenuto che una tardiva notifica di un arrivo al registro dell’identificazione e registrazione potesse giustificare il diniego o la riduzione del premio all’abbattimento. Secondo la Schonewille, i suoi capi soddisfano il requisito sancito dall’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, in quanto sono stati identificati conformemente all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1760/2000 (due marchi auricolari ufficiali) e sono stati registrati conformemente all’art. 7, n. 1, di tale regolamento. Essa inoltre sostiene che gli Stati membri, per quel che riguarda l’identificazione e la registrazione dei bovini, non possono stabilire condizioni supplementari come quelle contenute nell’art. 4.9 del Regeling, per valutare se dei bovini possano beneficiare del premio all’abbattimento.
III – Rinvio pregiudiziale
29. Nella sua decisione di rinvio il College van Beroep voor het bedrijfsleven si chiede se, tenuto conto delle irregolarità accertate nelle notifiche di entrata effettuate dalla Schonewille presso il detentore del registro dell’identificazione e registrazione, il ministro possa escludere in tutto o in parte il diritto al premio all’abbattimento in base al regolamento n. 1254/1999.
30. Questo induce il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione dell’art. 21 di tale regolamento il quale, lo ricordo, prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti diretti, «un animale è identificato e registrato in base al [regolamento n. 1760/2000]». A suo giudizio, sarebbe concepibile un’«ampia interpretazione» del requisito di cui al suddetto art. 21, che implicherebbe, in quest’ottica, che per poter beneficiare del premio all’abbattimento nella sua interezza, debbano essere soddisfatte tutte le condizioni poste dal regolamento n. 1760/2000, comprese quelle relative al termine di notifica dei dati di arrivo e di partenza dei bovini, come indicate nell’art. 7, n. 1, secondo trattino, di tale regolamento. Ammettere tale interpretazione comporterebbe che qualunque irregolarità relativa alla registrazione dei dati, per quanto lieve, determinerebbe la totale esclusione dal beneficio del premio. Occorre domandarsi quindi se una simile interpretazione dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 non sia in contrasto con il principio di proporzionalità.
31. Inoltre, il giudice del rinvio si interroga circa l’applicabilità degli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 al caso in oggetto. Se, tenuto conto di quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza 1° luglio 2004, Gerken (16), l’art. 45, n. 1, di tale regolamento dev’essere interpretato retroattivamente, esso si domanda se la giusta applicazione di tale articolo, in combinato disposto con l’art. 44 del medesimo regolamento, significhi che il premio all’abbattimento non è escluso in caso di negligenza nella notifica dei dati al detentore della banca dati informatizzata qualora i dati trasmessi, come nel caso di specie i dati di entrata, siano del tutto esatti.
32. Il giudice del rinvio, pertanto, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 debba essere interpretato nel senso che qualsiasi irregolarità nell’applicazione del regolamento n. 1760/2000, riguardante un animale, comporta una completa esclusione del premio all’abbattimento per detto animale;
2) in caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 sia valido, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivantine;
3) se gli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 si applichino ad irregolarità nell’applicazione del regolamento n. 1760/2000;
4) in caso di soluzione affermativa della terza questione, se una corretta applicazione dell’art. 45 del regolamento n. 2419/2001, in combinato disposto con l’art. 44, comporti che non sia applicabile un’esclusione del premio all’abbattimento in caso di negligenza nella notifica dei dati al detentore della banca dati informatizzata, se i dati trasmessi, quali, come nella specie, i dati di entrata, sono di fatto del tutto esatti (e anche sin dall’inizio sono stati esatti e pertanto non è stato necessario correggerli). Se ciò non è valido per qualsiasi negligenza, si pone la questione se ciò valga nella situazione come quella nel caso di specie, in cui la negligenza è costituita dalla trasmissione tardiva dei dati (alcuni giorni o settimane), mentre l’abbattimento ha avuto luogo dopo un periodo di tempo abbastanza lungo;
5) se l’art. 11 del regolamento n. 3887/92 e/o l’art. 22 del regolamento n. 1760/2000 e/o l’art. 47, n. 2, del regolamento n. 2419/2001 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro, mediante una sanzione nazionale volta a garantire l’applicazione del regolamento, è autorizzato ad escludere il diritto comunitario riguardante il premio all’abbattimento o a ridurre detto premio;
6) in caso di soluzione affermativa in tutto o in parte della quinta questione, se le eccezioni comunitarie alle riduzioni ed esclusioni comunitarie, in particolare gli artt. 45 e 46 del regolamento n. 2419/2001, si applichino per analogia alle riduzioni ed esclusioni nazionali;
7) in caso di soluzione affermativa della sesta questione, se una corretta applicazione per analogia dell’art. 45 del regolamento n. 2419/2001, in combinato disposto con l’art. 44, comporti che le negligenze in relazione alla notifica dei dati alla banca dati informatizzata e, in particolare, la trasmissione tardiva dei dati, non possano comportare l’esclusione del premio all’abbattimento, se i dati riportati nel registro, quali, come nella fattispecie, la data di entrata, sono di fatto del tutto esatti».
IV – Analisi
A – Sulla prima questione
33. Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 debba essere interpretato nel senso che un’irregolarità nell’applicazione del regolamento n. 1760/2000, come una tardiva notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino in arrivo o proveniente da un’azienda, comporti un’esclusione totale dal premio all’abbattimento per tale animale.
34. La Commissione delle Comunità europee propone di risolvere affermativamente tale questione. Essa sostiene che l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 ha esplicitamente subordinato i pagamenti diretti, come il premio all’abbattimento di bovini, al rispetto delle regole sull’identificazione e registrazione degli animali sancite dal regolamento n. 1760/2000. Ponendo il rispetto di dette regole, e più in particolare di quella relativa al termine massimo di notifica, come condizione per la concessione di tale premio, il legislatore comunitario avrebbe inteso integrare nell’organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina un incentivo per i produttori a conformarsi alle regole suddette.
35. A questo proposito, essa sottolinea che il rispetto delle regole relative all’identificazione e alla registrazione dei bovini è fondamentale per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1760/2000, ossia il miglioramento della fiducia dei consumatori nella qualità della carne bovina e dei prodotti a base di detta carne, la preservazione di un livello elevato di tutela della salute pubblica e il rafforzamento della stabilità duratura del mercato della carne bovina (17). Sarebbe indispensabile che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini funzioni correttamente e sia del tutto affidabile allo scopo, tra l’altro, di permettere alle autorità competenti di rintracciare rapidamente la provenienza di un animale in caso di epizoosi. Queste esigenze di efficacia e di affidabilità richiederebbero che i dati relativi all’arrivo, alla partenza, alla nascita o al decesso di un capo siano notificati entro il termine, compreso fra i tre e i sette giorni, stabilito dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000. Ogni superamento di detto termine comporterebbe, quindi, un’esclusione totale dal beneficio del premio all’abbattimento per i capi considerati.
36. Non condivido questa analisi. Al pari della Schonewille e del governo olandese, ritengo infatti che l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 non possa essere interpretato nel senso che un’irregolarità nell’applicazione del regolamento n. 1760/2000, come una notifica tardiva alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino in arrivo o proveniente da un’azienda, comporta automaticamente un’esclusione totale del premio all’abbattimento per detto capo.
37. Più precisamente, e contrariamente al postulato sul quale la Commissione basa il suo ragionamento, non ritengo che sia corretto intendere la notifica dello spostamento di un bovino entro il termine compreso fra tre e sette giorni come una condizione per beneficiare del premio all’abbattimento.
38. Prima di esporre i motivi che mi portano a tale valutazione, occorre ricapitolare brevemente il sistema in base al quale le domande di aiuti «animali» debbono essere trattate dalle autorità nazionali competenti nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo.
39. La prima fase riguarda l’istituzione della base di calcolo dell’aiuto (18). Infatti, nel caso in cui il numero dei capi dichiarato in una domanda di aiuti sia superiore al numero dei capi accertati all’atto di controlli amministrativi o di controlli in loco, l’importo dell’aiuto dovuto al gestore viene calcolato sulla base del numero di animali ammissibili accertato, ossia il numero di animali per i quali l’autorità competente abbia verificato e confermato il rispetto delle condizioni di ammissibilità (19). Di conseguenza, l’aiuto non viene concesso per i capi che non soddisfano le condizioni per beneficiare del premio stesso.
40. La seconda fase consiste nell’eventuale applicazione di sanzioni sull’importo totale dell’aiuto che il gestore può pretendere in esito alla prima fase (20). Tali sanzioni hanno lo scopo di penalizzare finanziariamente il gestore a causa della constatata differenza tra il numero di capi dichiarato nella domanda di aiuto e il numero dei capi ammissibili accertato. Esse consistono o in una riduzione dell’importo dell’aiuto o nell’esclusione totale del versamento dell’aiuto.
41. La terza fase può portare a correggere la valutazione dell’importo dell’aiuto calcolato alla fine della seconda fase, qualora siano previste deroghe all’applicazione delle sanzioni comunitarie (21). Si tratta, in particolare, del caso in cui il gestore, accertando che la domanda da lui presentata contiene degli errori non intenzionali, ne informi tempestivamente l’autorità competente.
42. Infine, va precisato che, nel sistema appena descritto, le sanzioni previste dal regolamento n. 3887/92 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste a livello nazionale (22) e che l’art. 15 di tale regolamento abilita gli Stati membri a prevedere sanzioni nazionali adeguate contro i produttori o altri operatori «al fine di garantire l’osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il registro del patrimonio zootecnico dell’azienda o il rispetto degli obblighi di notifica».
43. Fatte queste precisazioni, è necessario ora indicare le condizioni in base alle quali, secondo la normativa comunitaria, un animale abbattuto o oggetto di esportazione in un paese terzo viene ritenuto idoneo a beneficiare del premio all’abbattimento.
44. Tali condizioni sono contenute negli artt. 11, n. 2, e 21 del regolamento n. 1253/1999, nonché nell’art. 37 del regolamento n. 2342/1999, e si possono sintetizzare nel modo seguente:
– i capi per i quali viene chiesto un premio all’abbattimento sono tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall’età di 8 mesi, oppure vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi;
– occorre che il produttore abbia detenuto gli animali per un periodo minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della macellazione o dell’esportazione; per i vitelli macellati prima dell’età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese, e infine,
– i suddetti animali debbono essere identificati e registrati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1760/2000.
45. È questa ultima condizione per beneficiare del premio all’abbattimento che il giudice del rinvio chiede alla Corte di delimitare. In tale prospettiva, si possono proporre due interpretazioni: la prima, che è quella difesa dalla Commissione, richiede che un animale rispetti tutto il complesso delle regole sancite dal regolamento n. 1760/2000, comprese quelle relative al termine di notifica di uno spostamento alla banca dati informatizzata, per poter beneficiare del premio. La seconda interpretazione, con la quale concordo, assegna priorità alla verifica, al momento in cui l’autorità competente deve decidere circa la fondatezza della concessione del premio all’abbattimento, dell’effettiva e corretta identificazione e registrazione di un capo nelle diverse componenti del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento n. 1760/2000.
46. Diversi elementi a mio avviso militano a favore di questa seconda interpretazione.
47. In primo luogo, non emerge espressamente dalla lettera dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 che il pagamento del premio all’abbattimento sia subordinato al rispetto di tutte le regole sancite dal regolamento n. 1760/2000. A mio avviso, i termini impiegati in detto articolo indicano piuttosto l’esistenza di un obbligo di risultato, per cui i capi per i quali si chiede il premio debbono essere effettivamente e correttamente identificati e registrati nelle diverse componenti del sistema di identificazione e registrazione dei bovini al momento in cui l’autorità competente deve decidere circa la fondatezza della concessione del premio all’abbattimento.
48. Pertanto, per animale «identificato e registrato in base al [regolamento n. 1760/2000]», ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, a mio parere, deve intendersi un animale:
– identificato individualmente tramite i marchi auricolari di cui all’art. 4 del regolamento n. 1760/2000;
– identificato individualmente da un passaporto conformemente all’art. 6 di tale regolamento;
– registrato nella banca dati informatizzata prevista dall’art. 5 del medesimo regolamento, e iscritto nel registro tenuto dal gestore in base all’art. 7 dello stesso.
49. Tale analisi trova conferma nella lettera dell’art. 10 quinquies del regolamento n. 3887/92, che elenca i criteri necessari per verificare che un bovino si possa considerare come un «animale accertato» ai sensi degli artt. 10 e 10 ter di tale regolamento, ossia un animale che soddisfa tutti i requisiti applicabili alla concessione di un aiuto. Faccio notare, al riguardo, che il rispetto del termine di notifica di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata non è espressamente menzionato tra i suddetti criteri.
50. In secondo luogo, l’economia e gli obiettivi della normativa comunitaria relativa sia al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sia al sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti dimostrano che il legislatore comunitario, adottando l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999, ha inteso subordinare la concessione di pagamenti diretti come il premio all’abbattimento non al rispetto di tutte le regole procedurali relative alla gestione dei sistemi di aiuti ma, più sostanzialmente, all’identificazione e alla registrazione corrette dei bovini.
51. Oltre che nell’analogia che va effettuata, come abbiamo visto, tra l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 e l’art. 10 quinquies del regolamento n. 1760/2000, questa analisi trova conferma nelle disposizioni di quest’ultimo regolamento relative ai controlli. Difatti, dall’art. 6, n. 6, lett. d), di tale regolamento emerge che i controlli in loco sul bestiame comprendono in particolare un controllo volto a verificare che tutti i bovini presenti nell’azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto o che possono costituire oggetto di future domande di aiuto sono identificati tramite marchi auricolari e passaporti iscritti nel registro del gestore e sono trasmessi nella banca dati informatizzata.
52. Peraltro, riguardo più specificamente alla banca dati informatizzata, faccio notare che questa gioca un ruolo importante nel dispositivo di verifica delle domande di aiuti. Infatti, essa permette di effettuare «verifiche incrociate» durante i controlli amministrativi (23) e serve come riferimento all’atto dei controlli in loco (24), al fine di garantire l’ammissibilità delle domande di aiuto. Più in generale, come spiegato al ‘considerando’ 14 del regolamento n. 1760/2000, la banca dati informatizzata aiuta a «rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari». Di conseguenza, è fondamentale che i dati relativi ai bovini oggetto di una domanda di aiuto siano correttamente iscritti in questa banca dati nel momento in cui l’autorità competente esercita il suo controllo. Tra questi dati debbono figurare anche gli spostamenti a destinazione e in provenienza dall’azienda, nonché tutte le nascite e i decessi di animali nell’azienda, precisando la data di tali avvenimenti, come prescritto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, di tale regolamento. Una registrazione corretta di questi elementi nella banca dati informatizzata è quindi determinante per consentire all’autorità competente di controllare la sussistenza delle altre condizioni per beneficiare del premio all’abbattimento, verificando il rispetto dei criteri relativi all’età a partire dalla data di nascita iscritta in detta banca e quello del periodo di detenzione.
53. Per esempio, nel caso in cui, in esito ad un controllo amministrativo o in loco, l’autorità competente accerti che i dati relativi ad un bovino oggetto di una domanda di aiuto non sono correttamente registrati nella banca dati informatizzata, essa deve ritenere che tale animale non può beneficiare dell’aiuto e non si può pertanto procedere al versamento del premio all’abbattimento.
54. Per contro, se al momento in cui l’autorità competente deve prendere la decisione se accordare o meno un aiuto, tali dati sono correttamente inseriti in detta banca e permettono quindi di verificare la fondatezza della domanda di aiuto, la scoperta che nel passato vi è stata una notifica tardiva di un movimento di uno o più bovini non può, di per sé, influire sul principio stesso della concessione di detto aiuto. In altri termini, tale scoperta non può influire sulla possibilità che un animale benefici dell’aiuto richiesto.
55. Questo concetto è corroborato dalle disposizioni del regolamento n. 2419/2001, che ha fatto seguito al regolamento n. 3887/92. Infatti, il ‘considerando’ 28 di tale regolamento conferma che «[l]’esatta identificazione e la registrazione dei bovini costituiscono una condizione di ammissibilità a norma del l’articolo 21 del regolamento […] n. 1254/1999». Inoltre, è interessante notare che il regolamento n. 796/2004, che, come ricordo, si pone lo scopo di stabilire le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione nonché del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, precisa, al ‘considerando’ 68, che la presenza di dati inesatti nella banca dati informatizzata costituisce non solo «un’inadempienza ad un obbligo di condizionalità, ma anche una violazione di un criterio di ammissibilità». Queste disposizioni però non menzionano espressamente il rispetto del termine di notifica alla banca dati informatizzata come condizione per beneficiare del premio all’abbattimento.
56. In terzo luogo, occorre sottolineare che l’interpretazione secondo cui il rispetto del termine di notifica dei movimenti dei bovini alla banca dati informatizzata costituisce una condizione per beneficiare del premio all’abbattimento si rivela incompatibile con la necessaria uniformità delle condizioni per la concessione di tale aiuto nell’insieme degli Stati membri dell’Unione europea.
57. Infatti, dato che l’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 stabilisce che tale termine è fissato dallo Stato membro entro un margine compreso fra tre e sette giorni, è assai probabile che la sua durata sia diversa tra uno Stato membro e l’altro (25).
58. Orbene, se è concepibile che delle regole procedurali relative alla gestione di regimi di aiuto possano, entro certi limiti, essere lasciate alla discrezionalità degli Stati membri, è difficile invece accettare che le condizioni per poter beneficiare di un aiuto comunitario siano diverse a seconda del luogo in cui i richiedenti hanno la propria azienda. Simile soluzione porterebbe, del resto, ad una disparità di trattamento tra questi ultimi. Queste considerazioni dimostrano, a mio avviso, che il legislatore comunitario non ha concepito il rispetto del termine di notifica alla banca dati informatizzata come una condizione per l’ammissibilità al premio all’abbattimento dei bovini (26).
59. In ultimo luogo, aggiungo che sarebbe paradossale che il mancato rispetto, anche minimo, di detto termine possa comportare automaticamente un’esclusione totale del beneficio dell’aiuto, mentre dall’art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3887/92 emerge che il deposito tardivo di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell’1% per ogni giorno feriale degli importi degli aiuti considerati nella domanda, ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse depositato la domanda in tempo utile, e che soltanto in caso di ritardo superiore a 25 giorni la domanda viene considerata irricevibile e non può pertanto più dar luogo alla concessione di un importo.
60. Tenuto conto dell’insieme di queste considerazioni, ritengo che l’art. 21 del regolamento n. 1254/1999 debba essere interpretato nel senso che il rispetto del termine di notificazione di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata, previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, non costituisce una condizione per beneficiare del premio all’abbattimento. Non si può quindi dedurre da tali disposizioni che una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata comporta, di per sé sola e automaticamente, una esclusione dal diritto al premio all’abbattimento per tali capi.
61. L’analisi appena esposta non è affatto in contraddizione con gli obiettivi espressi dal legislatore comunitario nel regolamento n. 1760/2000, ossia il miglioramento della fiducia dei consumatori nella qualità della carne bovina e dei prodotti a base di tale carne, la preservazione di un livello elevato di tutela della salute pubblica e il rafforzamento della stabilità duratura del mercato della carne bovina (27).
62. Concordo con la Commissione quando sottolinea che è fondamentale che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini funzioni correttamente e sia del tutto affidabile al fine, tra l’altro, di consentire alle autorità competenti di individuare rapidamente la provenienza di un animale in caso di epizoosi. Queste esigenze di efficacia e di affidabilità necessitano effettivamente che i dati relativi all’arrivo, alla partenza, alla nascita o al decesso di un capo siano notificati entro il termine, compreso fra tre e sette giorni, sancito dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000.
63. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, abbiamo visto che, alla luce della normativa comunitaria rilevante, il superamento di detto termine non può, a mio avviso, comportare automaticamente un’esclusione totale dal beneficio del premio all’abbattimento per gli animali interessati.
64. Resta quindi da stabilire come e su quale base tale superamento debba essere sanzionato dalle autorità nazionali competenti. Questo sarà lo scopo dell’analisi che effettuerò durante l’esame della quinta questione.
65. Infine, tenuto conto della soluzione negativa che suggerisco alla Corte di dare alla prima questione, ritengo che non vi sia necessità di risolvere la seconda questione.
B – Sulla terza questione
66. Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 si applichino ad una irregolarità nell’attuazione del regolamento n. 1760/2000, come una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata.
67. Occorre innanzi tutto precisare che il regolamento n. 2419/2001 non è applicabile, in linea di principio, ai fatti della causa principale, che rientrano nella sfera di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92. Tuttavia, nella citata sentenza Gerken, la Corte ha precisato che l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 (28) deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di aiuti «animali» rientrante nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92 e viziata da un’irregolarità comportante l’applicazione di una sanzione in forza dell’art. 10, n. 2, lett. a), di detto regolamento (29), le autorità competenti devono applicare retroattivamente le disposizioni dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001, poiché tali disposizioni sono meno rigorose nei confronti del comportamento in questione (30).
68. Ciò precisato, occorre peraltro sottolineare che un’irregolarità nell’applicazione del regolamento n. 1760/2000, come una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata, non rientra nella sfera di applicazione sostanziale degli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001.
69. Lo scopo di questi due articoli, infatti, è quello di prevedere deroghe all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni previste dal titolo IV di tale regolamento per i bovini per i quali viene presentata una domanda di aiuto.
70. Come ho osservato in precedenza, nel descrivere il sistema in base al quale le domande di aiuto «animali» debbono essere trattate dalle autorità nazionali competenti nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, lo scopo delle riduzioni e delle esclusioni comunitarie che vengono applicate nella seconda fase di tale sistema è quello di penalizzare economicamente il gestore a causa della rilevata differenza tra il numero di capi dichiarato nella domanda di aiuti e il numero di capi ammissibili accertato. A questo proposito, ricordo che il numero di capi ammissibili accertato costituisce il numero di animali per i quali l’autorità competente ha verificato e confermato il rispetto delle condizioni di ammissibilità all’aiuto.
71. Ora, se, come ho in precedenza dimostrato, il rispetto del termine di notificazione di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata non può essere considerato come una condizione per beneficiare del premio all’abbattimento, la verifica di un superamento di tale termine non modificherà il numero di animali ammissibili accertato in esito ai controlli. Non vi sarà pertanto differenza tra il numero di capi dichiarato nella domanda di aiuto e il numero di capi ammissibili accertato, e di conseguenza non vi sarà ragione di applicare le riduzioni nonché le esclusioni comunitarie previste dall’art. 10 ter del regolamento n. 3887/92.
72. In tale caso, non può pertanto esservi motivo di applicare le deroghe alle riduzioni ed esclusioni comunitarie di cui agli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 (31).
73. Pertanto, suggerisco di rispondere al giudice del rinvio che gli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 non si applicano ad una irregolarità nella applicazione del regolamento n. 1760/2000, come una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata.
74. Dal momento che suggerisco alla Corte di risolvere negativamente la terza questione, non vi è ragione di risolvere la quarta.
C – Sulla quinta questione
75. Con tale questione il giudice del rinvio intende sapere se gli artt. 11 del regolamento n. 3887/92 e/o 22 del regolamento n. 1760/2000 e/o 47, n. 2, del regolamento n. 2419/2001 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro può ridurre o negare il diritto al premio all’abbattimento tramite una sanzione nazionale al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria.
76. In primo luogo, occorre insistere sull’importanza che riveste l’applicazione di sanzioni ad opera dell’autorità nazionale competente nel caso in cui il gestore superi il termine di notificazione previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000. Sono difatti queste sanzioni che spingeranno il gestore a rispettare il termine fissato a livello nazionale. Occorre, a questo riguardo, non sottovalutare l’importanza del rispetto di simile termine allo scopo di garantire una «tracciatura efficiente in tempo reale» (32) dei bovini. Questa tracciatura è fondamentale per motivi di salute pubblica, e questo ancor più a seguito della crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina. In questa prospettiva, l’applicazione di sanzioni a livello nazionale è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento n. 1760/2000, ossia migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità della carne bovina e dei prodotti a base di tale carne, preservare un livello elevato di tutela della salute pubblica e rafforzare la stabilità duratura del mercato della carne bovina (33).
77. Preciso inoltre che l’obbligo per gli Stati membri di decretare tali sanzioni figura espressamente nell’art. 22, n. 1, primo comma, di tale regolamento, ai sensi del quale «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del [suddetto] regolamento». Il secondo comma, n. 1, dello stesso articolo delimita questo potere degli Stati membri precisando che «[l]e eventuali sanzioni imposte a un detentore dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell’infrazione».
78. Dato che l’art. 22, n. 1, lascia gli Stati membri un margine di valutazione per decidere il tipo di sanzione da applicare in caso di ritardo di notificazione, purché questa sia proporzionale alla gravità dell’irregolarità commessa, ritengo che essi abbiano la facoltà di prevedere sanzioni consistenti in una riduzione o persino, in casi particolarmente gravi, in una esclusione del diritto al premio all’abbattimento. Per apprezzare la proporzionalità delle sanzioni da esse applicate, le autorità nazionali competenti potranno utilmente riferirsi a criteri come la ripetizione o la durata dell’irregolarità. In caso di superamento del termine di notificazione dei movimenti di bovini alla banca dati informatizzata, l’entità del ritardo costituisce, a mio parere, il criterio principale da prendere in considerazione.
79. Infine, osservo che il legislatore comunitario ha previsto anche altri tipi di sanzione prevedendo, all’art. 22, n. 1, secondo comma, ultima frase, del regolamento n. 1760/2000, che «[s]e del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali diretti verso l’azienda del detentore interessato o da essa provenienti» (34). La possibilità di altri tipi di sanzioni tuttavia non può rimettere in discussione la facoltà di cui dispongono gli Stati membri, per adempiere il loro obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento n. 1760/2000, di prevedere sanzioni pecuniarie consistenti nel ridurre, o persino nell’escludere il diritto ad un premio all’abbattimento.
80. Dall’analisi che precede risulta che, a mio avviso, l’art. 22 del regolamento n. 1760/2000 dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può ridurre o escludere il diritto ad un premio all’abbattimento tramite una sanzione nazionale, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di tale regolamento, come quelle figuranti all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento stesso, purché la sanzione applicata sia proporzionata alla gravità dell’irregolarità.
D – Sulla sesta questione
81. Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se le eccezioni alle riduzioni ed esclusioni comunitarie previste dagli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 si applichino per analogia alle riduzioni ed esclusioni nazionali volte a sanzionare una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata.
82. All’atto dell’esame della terza questione ho suggerito alla Corte di rispondere al giudice del rinvio che gli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 non si applicano ad una irregolarità nell’attuazione del regolamento n. 1760/2000, come una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata. Detti articoli non si applicano neppure al caso di riduzioni e di esclusioni nazionali volte a sanzionare questo tipo di irregolarità. Inoltre, il testo dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 riguarda espressamente le riduzioni ed esclusioni previste dalle disposizioni del titolo IV del medesimo regolamento.
83. Di conseguenza, le eccezioni alle riduzioni e alle esclusioni comunitarie che sono previste dagli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 non possono essere applicate alle riduzioni e alle esclusioni nazionali volte a punire una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata.
84. Tenuto conto della soluzione che suggerisco alla Corte di dare alla sesta questione, non vi è motivo di esaminare la settima ed ultima questione.
V – Conclusione
85. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali proposte dal College van Beroep voor het bedrijfsleven nel modo seguente:
«1. L’art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev’essere interpretato nel senso che il rispetto del termine di notificazione di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata, previsto dall’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, non costituisce una condizione per beneficiare del premio all’abbattimento. Non si può quindi dedurre da tali disposizioni che una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata comporta, di per sé sola e automaticamente, una esclusione dal diritto al premio all’abbattimento per tali animali.
2. Gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, non si applicano ad una irregolarità nell’applicazione del regolamento n. 1760/2000, come una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata.
3. L’art. 22 del regolamento n. 1760/2000 dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può ridurre o escludere il diritto ad un premio all’abbattimento tramite una sanzione nazionale, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di tale regolamento, come quelle figuranti all’art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento stesso, purché la sanzione applicata sia proporzionata alla gravità dell’irregolarità.
4. Le eccezioni alle riduzioni e alle esclusioni comunitarie che sono previste dagli artt. 44 e 45 del regolamento n. 2419/2001 non possono essere applicate alle riduzioni e alle esclusioni nazionali volte a punire una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 160, pag. 21.
3 – Questo periodo di detenzione, che costituisce una condizione per la concessione del premio all’abbattimento, è stato definito e quantificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1999, n. 2342, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 per quanto concerne il regime dei premi (GU L 281, pag. 30). L’art. 37, n. 1, del regolamento n. 2342 stabilisce infatti che «[i]l premio è versato al produttore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della macellazione o dell'esportazione». Inoltre, il n. 2 del medesimo regolamento dispone che «[p]er i vitelli macellati prima dell'età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese».
4 – Regolamento del Consiglio 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117, pag. 1).
5 – Questa disposizione del regolamento n. 1254/99 è stata soppressa in forza dell’art. 152, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1). Il regolamento n. 1782/2003 contiene peraltro una disposizione analoga all’art. 138.
6 – Regolamento 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97 (GU L 204, pag. 1). Ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1760/2000, «[i] riferimenti al regolamento […] n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato».
7 – V. ‘considerando’ 4-7 del regolamento n. 1760/2000.
8 – GU L 109, pag. 1.
9 – Quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1760/2000.
10 – GU 1964, 121, pag. 1977.
11 – Regolamento 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 1782/2003.
12 – GU L 391, pag. 36. Nella versione modificata, da ultimo, dal regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 2000, n. 2721 (GU L 314, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»).
13 – Regolamento 11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11). Il regolamento n. 2419/2001 è stato a sua volta abrogato dal regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18).
14 – V. rettifica al regolamento n. 2419/2001 (GU 2002, L 7, pag. 48).
15 – Regolamento 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
16 – Causa C‑295/02 (Racc. pag. I‑6369).
17 – La Commissione fa riferimento ai ‘considerando’ dal quarto al settimo del regolamento n. 1760/2000.
18 – V. art. 10, n. 3, del regolamento n. 3887/92.
19 – V., in tal senso, sentenza 16 maggio 2002, causa C‑63/00, Schilling et Nehring (Racc. pag. I‑4483, punto 32).
20 – V. art. 10 ter del regolamento n. 3887/92.
21 – V., in particolare, art. 11, n. 1 bis, del regolamento n. 3887/92.
22 – V. art. 11, n. 1, di tale regolamento.
23 – V. art. 6, n. 2, del regolamento n. 3887/92. Si tratta di un concetto presente anche nell’art. 16, lett. b), del regolamento n. 2419/2001, il quale stabilisce che i controlli amministrativi comportano, tra l’altro, «verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto».
24 – V. art. 6, n. 6, del regolamento n. 3887/92.
25 – Questo termine di notifica può variare anche in funzione di determinate circostanze. Infatti, l’art. 7, n. 1, secondo trattino, ultima frase, del regolamento n. 1760/2000 dispone che «a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire (…) in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo (…)».
26 – Tale analisi vale anche per quel che riguarda un altro termine previsto all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1760/2000, ossia il termine entro cui il marchio auricolare dev’essere apposto su ciascun orecchio dell’animale, a fini identificativi.
27 – V. i ‘considerando’ 4-7 del regolamento n. 1760/2000.
28 – Il tenore di detto articolo è il seguente :
«Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».
29 – Tale articolo è divenuto art. 10 ter, n. 2, primo e secondo comma, a seguito del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 (GU L 340, pag. 29).
30 – V. punto 61 della sentenza.
31 – Nel medesimo senso, v. le osservazioni scritte del governo olandese, punti 23 e 24. Peraltro, gli artt. 68 e 69 del regolamento n. 796/2004, facendo rinvio alle «riduzioni ed esclusioni di cui al capitolo I», confermano che le eccezioni all’applicazione di tali sanzioni riguardano unicamente gli «accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità» (intestazione del capitolo I, titolo IV).
32 – V. la relazione speciale n. 6/2004 della Corte dei conti sull’attuazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) nell’Unione europea, corredata delle risposte della Commissione (GU 2005, C 29, pag. 1, punto 53). È interessante inoltre osservare l’entità delle percentuali di notificazione dei movimenti in ritardo nel 2001 (ritardi di oltre 7 giorni rispetto all’evento, v. punto 53, illustrazione n. 4); i ritardi in quell’anno in Italia hanno persino superato il 90%.
33 – V. i ‘considerando’ 4-7 del regolamento n. 1760/2000.
34 – Riguardo a tale ultimo tipo di sanzioni, v. anche art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 1998, n. 494, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 60, pag. 78). Nel quarto ‘considerando’ di tale regolamento si afferma che «occorre stabilire sanzioni per determinate situazioni in cui non vengono rispettate le disposizioni del [regolamento n. 1760/2000]; che fra tali situazioni rientra il caso degli animali per i quali non sono soddisfatti, in tutto o in parte, i requisiti relativi all'identificazione, alla registrazione, al pagamento dei costi e alla notifica».