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Document 62003TO0281
Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 5 March 2004. # Xanthippi Liakoura v Council of the European Union. # Officials - Staff Report - Action manifestly inadmissible or manifestly lacking foundation in law. # Case T-281/03.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 5 marzo 2004.
Xanthippi Liakoura contro Consiglio dell'Unione europea.
Dipendenti - Rapporto informativo - Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.
Causa T-281/03.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 5 marzo 2004.
Xanthippi Liakoura contro Consiglio dell'Unione europea.
Dipendenti - Rapporto informativo - Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.
Causa T-281/03.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00061; II-00249
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:69
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
5 marzo 2004
Causa T-281/03
Xanthippi Liakoura
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dipendenti — Rapporto informativo — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l’annullamento di alcune valutazioni contenute nel rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1999/2001.
Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente infondato in diritto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione all’amministrazione — Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti — Ricorso — Interesse ad agire — Carenza
(Statuto del personale, art. 91)
3. Dipendenti — Compilazione del rapporto informativo — Rapporto informativo — Discrezionalità dei compilatori — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, art. 43)
4. Dipendenti — Compilazione del rapporto informativo — Direttiva interna di un’istituzione relativa al procedimento di compilazione del rapporto informativo — Effetti giuridici
(Statuto del personale, art. 43)
1. Il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti di un’istituzione nell’ambito del sindacato di legittimità esercitato ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, cosicché la domanda volta ad ottenere che sia ordinato a un’istituzione di inserire una traduzione nel rapporto informativo di un dipendente dev’essere dichiarata irricevibile.
(v. punto 22)
Riferimento: Corte 27 aprile 1989, causa 192/88, Turner/Commissione (Racc. pag. 1017); Tribunale 16 dicembre 1997, causa T‑19/97, Richter/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑379 e II-1019, punto 60)
2. Un dipendente non ha più interesse ad agire qualora, al momento della presentazione del ricorso, abbia già raggiunto lo scopo che lo aveva portato ad attivare il procedimento precontenzioso.
(v. punti 36‑38)
3. I compilatori del rapporto informativo dispongono del più ampio potere di valutazione nei giudizi riguardanti il lavoro delle persone che sono incaricati di giudicare e non spetta al giudice intromettersi in questa valutazione, salvo in caso di errore o di eccesso manifesto. Le osservazioni facoltative che accompagnano le valutazioni formulate nella griglia analitica hanno per oggetto di giustificare queste valutazioni, al fine di consentire al dipendente di valutarne la fondatezza in piena cognizione di causa e, eventualmente, al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale.
(v. punti 40 e 41)
Riferimento: Corte 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione (Racc. pag. 1789, punto 23); Tribunale 9 marzo 1999, causa T‑212/97, Hubert/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑41 e II-185, punto 142)
4. La guida per la compilazione del rapporto informativo di un’istituzione ha valore di direttiva interna che vincola l’istituzione, sempreché quest’ultima non scelga di discostarsene con una decisione motivata e circostanziata.
(v. punto 42)
Riferimento: Corte 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione (Racc. pag. 3981, punto 20); Tribunale 24 gennaio 1991, causa T‑63/89, Latham/Commissione (Racc. pag. II-19, punto 5); Tribunale 21 ottobre 1992, causa T‑23/91, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. II-2377, punti 41 e ss.)