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Order of the President of the Court of First Instance of 21 January 2004.#Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) v Commission of the European Communities.#Interim proceedings - Competition - Payment of a fine - Bank guarantee - Admissibility - Urgency - None.#Case T-252/03 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 gennaio 2004. Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) contro Commissione delle Comunità europee. Procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento di ammenda - Garanzia bancaria - Ricevibilità - Urgenza - Insussistenza. Causa T-252/03 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 gennaio 2004. Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) contro Commissione delle Comunità europee. Procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento di ammenda - Garanzia bancaria - Ricevibilità - Urgenza - Insussistenza. Causa T-252/03 R.
Raccolta della Giurisprudenza 2004 II-00315
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:17
Date of document:
21/01/2004
Date lodged:
07/07/2003
Author:
Tribunale
Country or organisation from which the request originates:
Francia
Form:
Ordinanza
Authentic language:
francese
Type of procedure:
Domanda di provvedimenti provvisori - infondata, Ricorso per annullamento
Applicant:
Persona privata
Defendant:
Commissione europea, Istituzioni e gli organismi dell’UE
Judge-Rapporteur:
García-Valdecasas
Treaty:
Trattato che istituisce la Comunità economica europea
Ordinanza del presidente del Tribunale 21 gennaio 2004
Massime dell’ordinanza
1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni
iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità del ricorso di merito — Mancanza di pertinenza — Limiti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Ricevibilità del ricorso di merito
— Competenza del giudice dell’urgenza — Istituzione da parte dell’art. 229 CE di un rimedio giuridico autonomo — Esclusione
(Artt. 229 CE e 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze
eccezionali
(Art. 242 CE)
1. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono
precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione
dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell’esecuzione dev’essere
respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla
ponderazione degli interessi in gioco.
(v. punto 14)
2. La ricevibilità del ricorso di merito non deve, in via di principio, essere esaminata nell’ambito di un procedimento sommario
se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Può ciò nondimeno rendersi necessario, quando viene fatta valere l’irricevibilità
manifesta del ricorso di merito sul quale s’innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati
elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso.
(v. punto 19)
3. La questione se l’art. 229 CE istituisca un rimedio giuridico autonomo o riguardi solo la portata del controllo giurisdizionale
effettuato nell’ambito di un ricorso, quale il ricorso di annullamento di cui all’art. 230 CE, costituisce una questione di
principio sulla quale non spetta al giudice dei provvedimenti urgenti statuire.
(v. punti 25-26)
4. Una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata
riscossione dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali. Infatti, la possibilità
di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti
di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che
chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa
è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia o che la costituzione della medesima metterebbe a repentaglio la sua
esistenza.
(v. punti 30-31)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 21 gennaio 2004(1)
Nel procedimento T-252/03 R,
Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV), con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. P. Abegg, con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedente,
sostenuta daRepubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, en qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e F. Lelièvre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione, da un lato, dell'esecuzione della decisione della Commissione 2 aprile 2003,
2003/600/CE, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi)
(GU L 209, pag. 12), in quanto infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 720 000 e, dall'altro, dell'obbligo di costituire
una garanzia bancaria come condizione per evitare la riscossione di tale ammenda,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1
Con la decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/C.38.279/F3
– Carni bovine francesi) (GU L 209, p. 12; in prosieguo: la «Decisione»), la Commissione ha constatato che la richiedente
aveva violato l’art. 81, n. 1, CE partecipando, insieme alla Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV),
che rappresenta anch’essa i macellatori del settore della carne bovina, e a quattro federazioni che rappresentano le aziende
agricole, ossia la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la Fédération nationale bovine (FNB),
la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e i Jeunes agriculteurs (JA), a un’intesa avente ad oggetto di sospendere
le importazioni di carni bovine in Francia e di fissare un prezzo minimo per talune categorie di carne bovina (art. 1 della
Decisione).
2
Dalla decisione risulta che il 24 ottobre 2001, in una situazione di crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), detta
«crisi della mucca pazza», la richiedente e la FNCBV, da una lato, e la FNSEA, la FNB, la FNPL e i JA, dall’altro, hanno concluso
un accordo con il quale stabilivano prezzi minimi e s’impegnavano a sospendere o quanto meno a limitare le importazioni di
carni bovine in Francia. Alla fine di novembre e all’inizio di dicembre 2001 queste stesse federazioni avrebbero concluso
oralmente un accordo avente un oggetto analogo.
3
Nella decisione, la Commissione ritiene che la conclusione di questi due accordi costituisca una violazione grave dell’art.
81 CE. Essa infligge un’ammenda di EUR 720 000 alla richiedente (art. 3 della Decisione).
4
L’art. 4 della Decisione stabilisce che questa ammenda dev’essere versata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data
di notifica della decisione. Nella lettera di notifica del 9 aprile 2003 si precisava che, se la ricorrente avesse presentato
un ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe adottato alcun provvedimento di riscossione, nella misura in cui
sul credito fossero maturati interessi a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento e una garanzia bancaria
accettabile fosse stata costituita entro tale data.
5
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2003 la richiedente ha presentato un ricorso mirante alla
soppressione dell’ammenda inflitta o, in subordine, alla riduzione di quest’ultima.
6
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha presentato una domanda di
provvedimenti provvisori mirante ad ottenere una sospensione, da un lato, dell’esecuzione della Decisione e, dall’altro, dell’obbligo
di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare la riscossione dell’ammenda inflitta.
7
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2003 la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità
del ricorso principale e della domanda di provvedimenti urgenti.
8
Dopo aver ricevuto, in data 21 luglio 2003, le osservazioni della richiedente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla
Commissione, il presidente del Tribunale ha deciso di continuare il procedimento.
9
La Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti l’8 agosto 2003.
10
Con atto depositato nella cancelleria il 7 ottobre 2003 la Repubblica francese ha presentato una domanda d’intervento a sostegno
delle conclusioni della richiedente. Con ordinanza 14 ottobre 2003 il presidente del Tribunale ha ammesso l’intervento della
Repubblica francese e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni all’audizione.
11
L’audizione dinanzi al giudice dei provvedimenti urgenti si è svolta il 17 ottobre 2003.
12
Nel corso dell’audizione il presidente del Tribunale ha autorizzato la richiedente ad esaminare la possibilità di un pagamento
scaglionato dell’ammenda inflitta e a fare una proposta a tal riguardo alla Commissione. Le parti hanno comunicato il risultato
delle loro discussioni il 7 novembre 2003.
In diritto
13
In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale,
quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato oppure ordinare
i provvedimenti provvisori necessari.
14
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono
precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione
dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell’esecuzione dev’essere
respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R),
SCK e FNK/Commission, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla
ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio,
Racc. pag. I‑1461, punto 73).
Sulla ricevibilità Argomenti delle parti
15
La Commissione fa valere che il ricorso principale è manifestamente irricevibile, poiché è stato presentato tardivamente.
Essa rileva che la decisione è stata notificata alla richiedente il 10 aprile 2003 e che il ricorso principale è stato presentato
solo il 7 luglio 2003, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso di due mesi e dieci giorni previsto dal combinato disposto
dell’art. 230, quinto comma, CE e dell’art. 102 del regolamento di procedura.
16
A tale riguardo, la richiedente non potrebbe sostenere che il suo costituisce un ricorso di piena giurisdizione ai sensi dell’art.
229 CE che non è assoggettato al termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE. Infatti, a differenza di altri articoli
quali gli artt. 226 CE, 230 CE e 232 CE, l’art. 229 CE non creerebbe un rimedio giuridico autonomo. Infatti, questa disposizione
si limiterebbe a prevedere la possibilità per il legislatore comunitario di attribuire una competenza giurisdizionale anche
di merito alla Corte di giustizia per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti, così come il Consiglio ha fatto
all’art. 17 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82]
del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204). La Corte eserciterebbe questa competenza anche di merito nell’ambito di ricorsi basati
su altre disposizioni del Trattato, nella fattispecie l’art. 230 CE.
17
In ogni caso, la richiedente, nel chiedere in via principale l’annullamento dell’ammenda inflitta, chiederebbe in realtà l’annullamento
dell’art. 3 della decisione.
18
Con lettera 18 luglio 2003, registrata in cancelleria il 21 luglio 2003, la richiedente ha chiarito che, con il suo ricorso,
essa non contestava l’effettività dell’accordo, ma si limitava a contestare l’ammenda inflitta. Pertanto, si tratterebbe di
un ricorso di piena giurisdizione, che non è assoggettato ad alcuna condizione temporale.
Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti
19
Secondo una giurisprudenza costante, la ricevibilità del ricorso di merito non deve, in via di principio, essere esaminata
nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Può ciò nondimeno rendersi necessario,
quando viene fatta valere, come nel presente caso, l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale s’innesta la
domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima
facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanze del presidente del Tribunale 15 febbraio 2000, causa T‑1/00 R, Hölzl
e a./Commissione, Racc. pag. II‑251, punto 21, e 8 agosto 2002, causa T‑155/02 R, VVG International e a./Commission, Racc.
pag. II‑3239, punto 18).
20
Nella fattispecie, la Commissione fa valere che il ricorso principale è manifestamente irricevibile, poiché è stato presentato
dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, maggiorato del termine per la distanza previsto dall’art. 102,
n. 2, del regolamento di procedura.
21
Nel corso dell’audizione, la richiedente ha fatto valere che occorreva distinguere tra il ricorso di annullamento, previsto
dall’art.230 CE, e il ricorso di piena giurisdizione, previsto dall’art. 229 CE. Nella fattispecie, la richiedente is limiterebbe
a contestare l’ammenda inflitta sulla base dell’art. 17 del regolamento n. 17, il quale fa riferimento all’art. 229 CE. Nell’ambito
di un tale ricorso ogni persona fisica o giuridica alla quale è imposta un’ammenda in conformità al detto regolamento potrebbe
presentare un ricorso con cui chiede l’annullamento o la rettifica dell’ammenda senza essere sottoposta ad alcuna condizione
temporale. Infine, la richiedente fa rilevare che in diritto francese esiste una scadenza detta «quadriennale», che obbliga
le parti ad avviare il ricorso di piena giurisdizione entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data in cui il danno
subito è sorto.
22
Occorre rilevare che, in forza dell’art. 229 CE, «[i] regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio
e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza
giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi».
23
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 17 «la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi
dell’articolo [229 CE] per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina un’ammenda
o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta».
24
Nella fattispecie, il ricorso mira esclusivamente alla soppressione o alla riduzione dell’ammenda inflitta dalla Commissione,
ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 17, il quale fa riferimento all’art. 229 CE.
25
Il problema consiste quindi nel determinare se l’art. 229 CE istituisca un rimedio giuridico autonomo o riguardi solo la portata
del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di un ricorso, quale il ricorso di annullamento di cui all’art. 30 CE.
Dalla soluzione fornita a tale questione dipende il termine entro il quale una domanda mirante all’annullamento o alla soppressione
di un’ammenda debba essere presentata.
26
Tuttavia, non spetta al giudice dei provvedimenti urgenti statuire su tale questione di principio che il giudice comunitario
non ha ancora risolto. Spetterà quindi al giudice del merito prendere definitivamente posizione sui termini che si applicano
nella fattispecie. Tale questione deve tantomeno essere valutata dal giudice dei provvedimenti urgenti in quanto, nella fattispecie,
la domanda dev’essere respinta per mancanza di urgenza.
Sull’urgenza Argomenti delle parti
27
La richiedente ritiene che la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta nella fattispecie.
28
Essa fa valere che l’ammenda inflitta corrisponde a nove mesi di attività e rappresenta quindi un onere particolarmente gravoso.
La stessa rileva che occupa in maniera permanente sette dipendenti la cui occupazione a tempo indeterminato verrebbe minacciata
dal pagamento di un’ammenda così rilevante. Inoltre, essa fa osservare che la sua attività sindacale costituisce un’azione
quotidiana che non ammette alcuna interruzione. A tale riguardo, il pagamento dell’ammenda avrebbe per effetto di non consentirle
più di rappresentare gli interessi dei suoi membri dinanzi alle professioni e alle autorità pubbliche, il che pregiudicherebbe
gravemente la sua libertà sindacale.
29
La Commissione ritiene che la richiedente non abbia dimostrato sufficientemente in diritto che la condizione relativa all’urgenza
fosse soddisfatta nella fattispecie.
Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti
30
Secondo una costante giurisprudenza, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria
quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze
eccezionali [ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6,
e 23 marzo 2001, causa C‑7/01 P(R), FEG/Commissione, Racc. pag. I‑2559, punto 44]. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione
di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della
Corte e del Tribunale e corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione (ordinanza del presidente
del Tribunale 5 agosto 2003, causa T‑79/03 R, IRO/Commissione, Racc. pag. II‑3027, punto 25).
31
L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che
chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa
è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia o che la costituzione della medesima metterebbe a repentaglio la sua
esistenza (ordinanza IRO/Commissione, cit., punto 26).
32
Nella fattispecie occorre constatare che la richiedente sostiene che l’importo dell’ammenda rappresenta per essa un onere
gravoso, senza tuttavia far valere che è per essa impossibile costituire la garanzia bancaria richiesta. Questo è stato esplicitamente
affermato dalla richiedente nel corso dell’audizione.
33
In tale contesto, non si può ritenere che sia obiettivamente impossibile per la richiedente costituire la garanzia bancaria
richiesta.
34
La richiedente non fornisce inoltre alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo cui la costituzione della garanzia
bancaria metterebbe a repentaglio la sua esistenza, in particolare in quanto le impedirebbe di rappresentare gli interessi
dei suoi membri presso le professioni e le autorità pubbliche.
35
Poiché la richiedente non ha fornito la prova dell’esistenza di circostanze eccezionali, occorre respingere la presente domanda.