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Document 62003TJ0093

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2007.
Spyros Konidaris contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Assunzione - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento.
Causa T-93/03.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2007 I-A-2-00149; II-A-2-01045

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:209

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

11 luglio 2007

Causa T‑93/03

Spyros Konidaris

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Assunzione – Posto di direttore di grado A 2 – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Regolarità dell’esame comparativo delle candidature – Valutazione delle qualifiche del candidato nominato»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione di respingere la candidatura del ricorrente al posto di direttore della direzione generale «Società dell’informazione».

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Rigetto di una candidatura – Obbligo di motivazione al più tardi nella fase del rigetto del reclamo

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)

2.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Determinazione delle qualifiche minime richieste per un posto di direttore

(Statuto dei funzionari, art. 29)

3.      Funzionari – Posto vacante – Copertura mediante promozione – Scrutinio per merito comparativo dei candidati

(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, e 45)

4.      Funzionari – Posto vacante – Scrutinio per merito comparativo dei candidati

(Statuto dei funzionari, artt. 5, n. 3, e 29)

5.      Funzionari – Posto vacante – Scrutinio per merito comparativo dei candidati

(Statuto dei funzionari, artt. 4 e 29)

1.      Se è vero che l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, essa è invece tenuta a motivare la sua decisione di rigetto di un reclamo presentato in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto da un candidato non promosso, dato che si ritiene che la motivazione di tale decisione coincida con la motivazione contro cui il reclamo era diretto. A questo proposito, basta che la motivazione della decisione di rigetto della candidatura di un funzionario ad un posto da coprire mediante promozione riguardi l’esistenza delle condizioni di diritto alle quali lo Statuto subordina la regolarità della procedura.

Se, da un lato, la mancanza totale di motivazione del rigetto della candidatura di un funzionario candidato ad un posto da coprire mediante promozione non può essere sanata da spiegazioni fornite dall’autorità che ha il potere di nomina dopo la proposizione di un ricorso giurisdizionale, dall’altro, una semplice insufficienza della motivazione fornita nell’ambito del procedimento precontenzioso non è tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata qualora precisazioni integrative siano fornite dall’amministrazione in corso di causa. Infatti, può rimediarsi ad un’insufficienza iniziale della motivazione attraverso precisazioni integrative fornite, anche in corso di causa, qualora, prima della proposizione del proprio ricorso, l’interessato disponesse già degli elementi configuranti un inizio di motivazione.

(v. punti 51, 53, 54 e 58)

Riferimento: Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punto 14); Corte 9 dicembre 1993, causa C‑115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I‑6549, punto 22); Corte 19 novembre 1998, causa C‑316/97 P, Parlamento/Gaspari (Racc. pag. I‑7597, punto 29); Tribunale 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punto 40), confermata da Parlamento/Volger, cit. (punti 22‑24); Tribunale 18 marzo 1997, cause riunite T‑178/95 e T‑179/95, Picciolo e Caló/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑155, punto 34); Tribunale 26 gennaio 2000, causa T‑86/98, Gouloussis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑5 e II‑23, punti 73‑77); Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑117/01, Roman Parra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑121, punti 26 e 30); Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑135/00, Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑1313, punti 34 e 37), e Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 36)

2.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare le capacità richieste per i posti da coprire e solo un errore manifesto di valutazione nella definizione dei requisiti minimi richiesti per coprire il posto di cui trattasi può comportare l’illegittimità dell’avviso di posto vacante.

Relativamente ad un posto di direttore, l’istituzione può, senza commettere un errore manifesto di valutazione, ritenere che il possesso di un’esperienza o di conoscenze specifiche nel settore proprio della direzione in questione possa svolgere un ruolo meno determinante del possesso di qualità generali di direzione, di analisi e di giudizio di alto livello, dato che l’esperienza e la conoscenza tecnica possono sempre essere reperite all’interno della direzione stessa.

(v. punti 72 e 74)

Riferimento: Tribunale 16 ottobre 1990, causa T‑132/89, Gallone/Consiglio (Racc. pag. II‑549, punto 27); Tribunale 3 marzo 1993, causa T‑58/91, Booss e Fischer/Commissione (Racc. pag. II‑147, punto 69); Tribunale 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio (Racc.PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 100), e Morello/Commissione, cit. (punto 69)

3.      Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile tutte le volte che la carriera del funzionario è presa in considerazione dal potere gerarchico. Una procedura di promozione è viziata da irregolarità qualora l’autorità che ha il potere di nomina non abbia potuto procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati per il motivo che i rapporti informativi di uno o più di loro sono stati redatti, per colpa dell’amministrazione, con notevole ritardo. Una siffatta irregolarità è tuttavia tale da comportare l’annullamento di una decisione di nomina solo nella misura in cui la mancanza del rapporto informativo abbia potuto avere un’incidenza decisiva sulla procedura.

Esistono differenze, al riguardo, tra la procedura della copertura di un posto vacante mediante trasferimento o promozione, che si svolge conformemente all’art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, e la procedura di promozione prevista all’art. 45 dello Statuto. Se quest’ultima procedura mira a modulare la carriera dei funzionari a seconda degli sforzi compiuti e dei meriti dimostrati nell’esercizio delle loro funzioni, vale a dire a ricompensare i funzionari che abbiano dato prova, nel passato, di meriti globalmente superiori, la procedura di copertura di un posto vacante mira alla ricerca, nel solo interesse del servizio, del funzionario più idoneo a svolgere le funzioni inerenti al posto da coprire. Pertanto, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a fondare la sua valutazione sui rapporti informativi, ma può prendere in considerazione altri elementi relativi ai meriti dei candidati, come informazioni relative alla loro situazione amministrativa o personale. Siffatte informazioni possono essere tali da ridimensionare la valutazione effettuata sulla base dei rapporti informativi.

(v. punti 88 e 90-92)

Riferimento: Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione (Racc. pag. 103, punti 25 e 26); Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 5); Tribunale 3 marzo 1993, causa T‑25/92, Vela Palacios/CES (Racc. pag. II‑201, punti 40 e 43); Tribunale 25 novembre 1993, cause riunite T‑89/91, T‑21/92 e T‑89/92, X/Commissione (Racc. pag. II‑1235, punti 49 e 50); Tribunale 5 marzo 1998, causa T‑221/96, Manzo-Tafaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punto 18); Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑82/98, Jacobs/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑39 e II‑169, punto 36); Tribunale 5 ottobre 2000, causa T‑202/99, Rappe/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑911, punto 40), e Morello/Commissione, cit. ( punto 89)

4.      Nell’ambito del potere discrezionale riconosciuto all’autorità che ha il potere di nomina nella definizione delle modalità dell’esame comparativo delle candidature, spetta a tale autorità nonché ai vari responsabili gerarchici consultati nel corso della procedura di promozione o di trasferimento di cui trattasi valutare, in ciascuna fase dell’esame delle candidature, se occorra raccogliere, a tale stadio, informazioni o elementi di valutazione supplementari attraverso un colloquio con l’insieme dei candidati o unicamente con taluni di essi al fine di pronunciarsi con piena cognizione di causa. Nessuna disposizione statutaria riconosce ad un candidato, nell’ambito di una procedura di selezione, il diritto ad un colloquio con il suo superiore gerarchico potenziale. L’autorità che ha il potere di nomina può pertanto essere tenuta ad organizzare un colloquio con i candidati ad un posto soltanto se, e nella misura in cui, un obbligo del genere risulti dalla disciplina normativa che essa si è imposta.

Tuttavia, il potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione per quanto riguarda la determinazione della procedura o del metodo da seguire nell’esame comparativo delle candidature è limitato dalla necessità di procedere a tale esame con cura e imparzialità nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento dei funzionari, sancito, in termini generali, all’art. 5, n. 3, dello Statuto. In pratica, lo scrutinio per merito comparativo dei candidati dev’essere condotto su base paritaria e a partire da fonti d’informazione ed elementi di valutazione comparabili.

(v. punti 107, 108 e 110)

Riferimento: Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punto 21); Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑78/92, Perakis/Parlamento (Racc. pag. II‑1299, punto 15); Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II‑1281, punto 20), e Tribunale 5 novembre 2003, causa T‑240/01, Cougnon/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1283, punti 67 e70)

5.      Per quanto riguarda la valutazione della conformità di una candidatura ai requisiti imposti da un avviso di posto vacante, l’autorità che ha il potere di nomina dispone, in particolare qualora il posto da coprire sia di grado A1 o A2, di un’ampia discrezionalità nel confronto dei meriti dei candidati ad un posto del genere. L’esercizio di tale ampia discrezionalità presuppone tuttavia un esame scrupoloso dei fascicoli di candidatura e un’osservazione coscienziosa dei requisiti formulati nell’avviso di posto vacante, di modo che l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad escludere qualsiasi candidato che non risponda a tali requisiti. L’avviso di posto vacante costituisce infatti una disciplina normativa che l’autorità che ha il potere di nomina si autoimpone e che deve rispettare rigorosamente.

(v. punti 120 e 121)

Riferimento: Tribunale 9 luglio 2002, causa T‑158/01, Tilgenkamp/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑111 e II‑595, punti 50 e 51), e Tribunale 11 novembre 2003, causa T‑248/02, Faita/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑1365, punto 70)

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