Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 3 marzo 2005(1)
Causa C-132/03
Ministero della Salute
contro
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Federconsumatori
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato)
«Regolamento (CE) n. 49/2000 – Etichettatura dei prodotti alimentari derivati da certi organismi geneticamente modificati – Indicazione obbligatoria in tal senso – Esenzione in caso di contaminazione accidentale in proporzione non superiore all'1% – Portata dell'esenzione – Prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia»
1.
I prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia devono recare un’etichetta che indichi che detti
prodotti derivano da certi organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM») qualora essi contengano elementi provenienti
da tali organismi in proporzione non superiore all’1%, a causa di una contaminazione accidentale?
2.
Tale è, sostanzialmente, la questione posta dal Consiglio di Stato nell’ambito di un procedimento relativo alla legittimità
di un decreto ministeriale.
3.
Con tale questione, si chiede alla Corte di precisare l’ambito di applicazione ratione materiae di alcune disposizioni del
regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti
alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE
(2)
, quale modificato dal regolamento della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49
(3)
.
I – Ambito normativo
A –
La normativa comunitaria
4.
Numerosi atti di diritto derivato sono stati adottati in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Alcuni di essi
si applicano a tutti i prodotti alimentari e rivestono quindi una portata generale ed orizzontale, altri si applicano esclusivamente
a determinati prodotti alimentari e costituiscono dunque una normativa specifica.
1. Normativa generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
5.
L’esistenza di una normativa generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari risale all’adozione della direttiva
del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità
(4)
.
6.
Come indicato nel suo terzo ‘considerando’, lo scopo di tale direttiva è quello di stabilire norme comunitarie, di carattere
generale ed orizzontale, applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio.
7.
Così, l’art. 3 di detta direttiva poneva il principio secondo il quale l’etichettatura dei prodotti alimentari doveva contenere
varie indicazioni obbligatorie, tassativamente enumerate, tra le quali figurava quella relativa all’elenco degli ingredienti.
8.
Tuttavia, tale principio trovava varie deroghe. Infatti, l’art. 4 della direttiva 79/112 ammetteva, da parte di eventuali
normative comunitarie specifiche, applicabili a determinati prodotti alimentari, una deroga all’obbligo di indicare sull’etichetta
alcune informazioni, tra cui quella relativa all’elenco degli ingredienti
(5)
, o, al contrario, l’imposizione di diciture supplementari rispetto a quelle tassativamente enumerate dall’art. 3 di detta
direttiva
(6)
. Questo art. 4 prevedeva inoltre la possibilità per gli Stati membri di prescrivere siffatti requisiti di etichettatura in
assenza di una normativa comunitaria in tal senso, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni
(7)
.
9.
Tutte queste disposizioni della direttiva 79/112 sono state sostanzialmente riprese dalla direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità
(8)
. Era questa la direttiva in vigore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2001, n. 371
(9)
, ossia il 16 ottobre 2001, data alla quale occorre fare riferimento, nell’ambito della controversia principale, per valutare
la legittimità di detto decreto.
2. Normativa speciale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
10.
Conformemente all’art. 4 della direttiva 79/112, è stata adottata una specifica normativa per i prodotti alimentari destinati
ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia nonché per quelli derivati da OGM.
a) Normativa relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
11.
La direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare
(10)
, al suo art. 7, n. 1, precisa che la direttiva 79/112 si applica ai prodotti di cui all’art. 1 di detta direttiva 89/398,
tra i quali rientrano quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (in buona salute).
12.
L’art. 3, n. 1, della direttiva 89/398 sancisce il principio secondo il quale la natura o la composizione dei prodotti indicati
deve essere tale che detti prodotti siano adeguati all’obiettivo nutrizionale al quale sono destinati. Al riguardo, l’art. 4,
n. 1, di detta direttiva prospetta l’adozione di direttive specifiche per i prodotti alimentari indicati dalla stessa direttiva,
in particolare per quanto riguarda la loro natura o la loro composizione, la qualità delle materie prime nonché l’etichettatura
di detti prodotti.
13.
Due direttive specifiche sono state adottate sulla base dell’art. 4, n. 1:
- –
- la direttiva della Commissione 14 maggio 1991, 91/321/CEE, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
(11)
, e
- –
- la direttiva della Commissione 16 febbraio 1996, 96/5/CE, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati
ai lattanti e ai bambini
(12)
.
14.
La direttiva 91/321, al suo art. 3, nn. 1 e 2, prevede che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono
essere fabbricati, a seconda del caso, con fonti proteiche, definite dagli allegati di tale direttiva, e con altri ingredienti
alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici
universalmente accettati. Nello stesso senso, l’art. 5, n. 1, di detta direttiva aggiunge che per la fabbricazione di alimenti
per lattanti e alimenti di proseguimento possono essere utilizzate unicamente alcune sostanze (tassativamente elencate nell’allegato
III della stessa) al fine di soddisfare le esigenze nutrizionali di tali persone
(13)
, e afferma che i criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.
15.
Sempre nella logica di tali disposizioni, l’art 6, n. 1, della direttiva 91/321 prescrive che detti alimenti non devono contenere
nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire un rischio per la salute dei lattanti. Al riguardo si prevede che, ove
necessario, i livelli massimi di tali sostanze siano definiti successivamente.
16.
Oltre a tali disposizioni relative alla fabbricazione ed alla composizione dei prodotti alimentari per lattanti, la direttiva
91/321, al suo art. 7, n. 2, prevede che l’etichetta di questi ultimi deve recare una serie di diciture supplementari rispetto
a quelle previste dalla direttiva 79/112
(14)
. Queste diciture supplementari fanno riferimento, in particolare, al tenore di vitamine, proteine, lipidi e carboidrati di
detti prodotti, nonché al loro valore energetico o alle loro modalità d’uso.
17.
L’insieme di queste disposizioni è stato ripreso, sostanzialmente, dalla direttiva 96/5 per quanto riguarda gli alimenti a
base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti (con meno di dodici mesi di età) e ai bambini nella prima infanzia (di
età compresa tra uno e tre anni).
18.
La direttiva 91/321 nonché la direttiva 96/5 sono state modificate, rispettivamente, dalle direttive 1999/50/CE
(15)
e 1999/39/CE
(16)
. Queste ultime sono state adottate in base, rispettivamente, all’art. 6 della direttiva 91/321 e all’art. 6 della direttiva
96/5, in applicazione del principio di precauzione
(17)
. Esse hanno aggiunto a detto art. 6 alcune disposizioni relative agli antiparassitari, al fine di limitare la loro presenza
nei prodotti alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia
(18)
.
b) Normativa relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari derivati da OGM
19.
Le fondamenta di una normativa relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari derivati da OGM sono state poste con la
direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati
(19)
.
20.
L’oggetto principale di tale normativa consisteva nell’istituizione di una procedura comune relativa alla prima immissione
sul mercato comunitario di prodotti contenenti OGM o derivati da tali organismi. Nell’ambito di tale procedura, l’operatore
interessato era tenuto a notificare allo Stato membro competente il suo progetto di immettere per la prima volta un siffatto
prodotto sul mercato comunitario, a partire dal territorio di tale Stato. Tale notifica doveva contenere, in particolare,
un progetto di etichettatura del prodotto che indicasse, tra altre diciture obbligatorie, la presenza di OGM. Poi, una volta
adottata la decisione di immissione sul mercato, tale dicitura obbligatoria doveva figurare nell’etichetta, dal momento che
detto prodotto, essendo stato considerato innocuo, veniva giudicato privo di rischi per la salute umana o per l’ambiente
(20)
.
21.
Tali disposizioni della direttiva 90/220 sono state ampiamente riprese dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari
(21)
.
22.
I requisiti di etichettatura prescritti dal regolamento n. 258/97 sono diventati applicabili, per determinati prodotti, indipendentemente
dalla data in cui tali prodotti sono stati immessi sul mercato (ossia prima o dopo l’entrata in vigore di detto regolamento)
(22)
.
23.
Il regolamento n. 1813/97, adottato a tal fine, è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1139/98. È su quest’ultimo
regolamento, come modificato, che verte la questione pregiudiziale, diretta alla determinazione del suo ambito di applicazione
ratione materiae.
24.
Sulla falsariga del regolamento n. 1813/97, il regolamento n. 1139/98 si applica, ai sensi del suo art. 1, n. 1, ai prodotti
e agli ingredienti alimentari da fornire in quanto tali al consumatore finale e che siano derivati, interamente o parzialmente,
da semi di soia geneticamente modificati di cui alla decisione 96/281 o da granturco geneticamente modificato di cui alla
decisione 97/98.
25.
L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1139/98 sancisce il principio secondo cui ai prodotti alimentari che ricadono nell’ambito
di applicazione di detto regolamento si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura. Questi
ultimi, definiti dal n. 3 dello stesso articolo, mirano a garantire l’informazione del consumatore relativamente all’origine
degli ingredienti usati alla base dei prodotti alimentari in questione, grazie all’apposizione (all’interno dell’elenco degli
ingredienti prescritto dalla direttiva 79/112 o in connessione con detto elenco) di una dicitura quale «prodotto con soia
geneticamente modificata» o «prodotto con granturco geneticamente modificato».
26.
Tuttavia, l’art. 2, n. 2, dello stesso regolamento prevede che per alcuni prodotti alimentari (benché derivati da tali OGM)
non valgono siffatti requisiti in materia di etichettatura qualora essi, in seguito alla lavorazione cui sono stati sottoposti,
non contengano né proteine né DNA derivati da modificazioni genetiche
(23)
.
27.
Il regolamento n. 49/2000, che ha modificato il regolamento n. 1139/98, ha introdotto un’altra ipotesi (opposta a quella precedentemente
menzionata) in cui detti requisiti supplementari di etichettatura sono esclusi. Tale ipotesi è descritta dall’art. 2, n. 2,
lett. b), primo comma, di quest’ultimo regolamento, come modificato, ed è proprio su di essa che verte la questione pregiudiziale.
28.
Si tratta dell’ipotesi in cui negli ingredienti alimentari o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia
presente materiale derivato dagli OGM menzionati dall’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1139/98, eventualmente assieme a qualsiasi
altro materiale (immesso in commercio in osservanza del regolamento n. 258/97) derivato da altri OGM, e tale presenza risulti
da una contaminazione puramente accidentale e sia limitata ad una bassa proporzione (non superiore all’1% dei singoli ingredienti
o di un prodotto alimentare contenente un unico ingrediente).
29.
Come indicato dal quarto e dall’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 49/2000, tale fenomeno di contaminazione accidentale
può prodursi, in particolare, durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto, la conservazione e la lavorazione degli
ingredienti o dei prodotti alimentari, ossia lungo tutta la catena di produzione.
30.
L’art. 2, n. 2, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 1139/98, come modificato, precisava che «[p]er stabilire che la
presenza di questo materiale è accidentale, gli operatori devono essere in grado di comprovare alle autorità competenti di
aver preso opportune misure per evitare di utilizzare come base di partenza gli [OGM] (o prodotti da essi derivati) di cui
al precedente paragrafo».
31.
In altri termini, in quest’ipotesi, gli ingredienti e i prodotti alimentari in questione non erano considerati come derivati
da OGM, dimodoché non occorreva apporre sulla loro etichetta una relativa dicitura.
32.
Successivamente alla data a cui occorre fare riferimento nell’ambito della controversia principale, la soglia di tolleranza
dell’1%, prevista dall’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato, è stata abbassata allo 0,9%
(24)
.
B –
La normativa nazionale
33.
Il decreto del Ministro della Salute 6 aprile 1994, n. 500
(25)
, diretto, in particolare, al recepimento della direttiva 91/321, al suo art. 4, primo comma, prevede che «[g]li alimenti
per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al [decreto] e secondo le prescrizioni
in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin
dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati».
34.
Il decreto impugnato ha aggiunto le seguenti disposizioni all’art. 4, primo comma, del decreto n. 500/1994: «È escluso, in
ogni caso, l’uso di materiale derivato da [OGM], salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000». Sono queste
le disposizioni su cui verte la controversia principale.
II – Fatti e procedimento principale
35.
Dopo la sua entrata in vigore, il decreto impugnato è stato oggetto di un ricorso d’annullamento relativamente alla parte
delle sue disposizioni che ha integrato l’art. 4, primo comma, del decreto n. 500/1994.
36.
Tale ricorso d’annullamento è stato proposto dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti
degli utenti e consumatori
(26)
. Questo ha sostenuto che il decreto impugnato era illegittimo nella parte in cui esso, rinviando all’applicazione del regolamento
n. 49/2000, avrebbe ammesso negli alimenti per lattanti la presenza di materiale derivato da OGM in misura non superiore all’1%
e non avrebbe imposto l’obbligo di indicare ciò nella loro etichetta.
37.
Con sentenza 14 maggio 2002, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato le disposizioni controverse del
decreto impugnato unicamente nella parte in cui, secondo esso, queste introdurrebbero una deroga alle norme specifiche sull’etichettatura
degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento in quanto, in caso di contaminazione accidentale di tali prodotti,
non sarebbe obbligatorio indicare nella loro etichetta la presenza di materiale derivato da OGM in misura non superiore all’1%
(27)
.
38.
Il giudice di primo grado ha statuito in tal senso perché gli alimenti per lattanti e quelli di proseguimento sono soggetti
ad un regime specifico in materia di etichettatura (dettato dalle direttive 91/321 e 96/5), distinto dal regime generale di
cui alla direttiva 79/112, alla quale fa riferimento il regolamento n. 49/2000, dimodoché la deroga all’obbligo di etichettatura
prevista da tale regolamento, in caso di contaminazione accidentale di proporzioni non superiori all’1%, non è applicabile
a prodotti destinati ai lattanti o ai bambini nella prima infanzia.
39.
Il Ministero della Salute ha proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. Dall’ordinanza di rinvio
emerge che tale ricorso verte unicamente sulla parte della sentenza che ha comportato l’annullamento delle disposizioni nazionali
controverse.
40.
A sostegno del suo ricorso, il Ministero della Salute ha sostenuto che nessuna delle direttive relative agli alimenti per
lattanti contiene norme riguardanti l’indicazione, nell’etichetta, della presenza di OGM. Solo il regolamento n. 1139/98,
come modificato, prevedrebbe alcune disposizioni sul punto. Ne deriverebbe che le norme in materia di etichettatura, di cui
all’art. 2, n. 2, lett. b), di detto regolamento, sarebbero applicabili agli alimenti per lattanti.
41.
L’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (in prosieguo: l’«AIIPA») è intervenuta a sostegno del Ministero della
Salute. L’Adusbef e la Federconsumatori sono a loro volta intervenute a sostegno del Codacons.
III – Questione pregiudiziale
42.
Viste le tesi dedotte dalle parti, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
la seguente questione pregiudiziale:
«Se la disposizione di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 1139/98, come sostituito dall’art. 1 del regolamento
(CE) n. 49/2000, debba essere applicata anche ai prodotti alimentari per lattanti e per bambini fino a tre anni e cioè, specificamente,
se, in relazione a tali prodotti, la contaminazione accidentale di materiale derivato da [OGM], in proporzione non superiore
all’1%, debba, o meno, essere indicata nella etichettatura».
43.
Con tale questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se le disposizioni di cui all’art. 2, n. 2, lett.
b), del regolamento n. 1139/98, come modificato, debbano essere interpretate nel senso che esse sono applicabili ai prodotti
alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
IV – Analisi
44.
Al fine di rispondere a tale questione, esaminerò, innanzi tutto, la lettera dell’art. 2, n. 2, lett. b), primo comma, del
regolamento n. 1139/98, come modificato, in secondo luogo la ratio generale dello stesso in connessione con tutta la normativa
comunitaria relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari nel cui ambito si inserisce tale regolamento, in terzo luogo
gli scopi perseguiti dallo stesso regolamento e, in quarto luogo, gli obblighi derivanti dal principio di precauzione.
A –
La lettera dell’art. 2, n. 2, lett. b), primo comma, del regolamento n. 1139/98, come modificato
45.
Si ricorda che l’art. 2, n. 2, lett. b), primo comma, del regolamento n. 1139/98, come modificato, prevede che «[a]i
prodotti alimentari in oggetto non si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura qualora (…) nei loro ingredienti alimentari
o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia presente materiale derivato da [OGM] menzionati all’articolo
1, paragrafo 1, assieme a qualsiasi altro materiale immesso in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e derivato
da altri [OGM] in proporzione non superiore all’1% dei singoli ingredienti o di un prodotto alimentare contenente un unico
ingrediente, purché tale presenza sia accidentale»
(28)
.
46.
I prodotti alimentari in oggetto, di cui alle disposizioni innanzi citate, sono definiti dall’art. 1, n. 1, del regolamento
n. 1139/98, come modificato, come «prodotti e (…) ingredienti alimentari da fornire in quanto tali al consumatore finale o
alle collettività (…) derivati, interamente o parzialmente, da semi di soia geneticamente modificati di cui alla decisione
96/281/CE [o da] granturco geneticamente modificato di cui alla decisione 97/98/CE».
47.
Detta definizione non si fonda su alcun criterio inerente all’età o allo stadio di sviluppo o allo stato di salute del consumatore
finale. Ne deriva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato,
è indifferente che i prodotti alimentari considerati siano destinati a lattanti o a bambini nella prima infanzia.
48.
Pertanto, è giocoforza constatare che nulla nella formulazione letterale di tali disposizioni osta all’applicazione dell’art. 2,
n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato, ai prodotti alimentari destinati ad essere proposti in quanto
tali ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, nel caso in cui questi siano derivati, interamente o parzialmente, dagli
OGM di cui alle decisioni 96/281 e 97/98.
49.
A mio parere, tale affermazione non viene messa in discussione dalla ratio generale del regolamento n. 1139/98, come modificato.
B –
La ratio generale del regolamento n. 1139/98, come modificato
50.
Niente nei regolamenti nn. 1139/98 e 49/2000 lascia supporre che i prodotti alimentari destinati ai lattanti o ai bambini
nella prima infanzia siano esclusi dall’ambito di applicazione di detti regolamenti, o almeno da quello dell’art. 2, n. 2,
lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato.
51.
Certamente, l’art. 2, n. 4, del regolamento n. 1139/98 (le cui disposizioni non sono state modificate dal regolamento n. 49/2000)
prevede che «[i]l presente articolo [in particolare il suo n. 2, lett. b)] lascia impregiudicati gli altri requisiti della
legislazione comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari».
52.
Tale formulazione significa che le norme
specifiche in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, previste dall’art. 2 del regolamento n. 1139/98, come modificato, si
applicano ai prodotti alimentari disciplinati dallo stesso, purché ciò non comporti la violazione o non pregiudichi l’applicazione
di altre norme vigenti in tale materia, in particolare di altre norme
specifiche
(29)
, quali quelle relative ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
53.
Tuttavia, è giocoforza constatare che l’applicazione delle norme specifiche di etichettatura previste dall’art. 2 del regolamento
n. 1139/98, come modificato, non ignora né pregiudica l’applicazione di quelle previste dalle direttive 91/321 e 96/5, relative
all’etichettatura dei prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
54.
Infatti, come hanno correttamente sottolineato il Ministero della Salute nonché la Commissione delle Comunità europee, né
la direttiva 91/321 né la direttiva 96/5 contengono disposizioni che prescrivono, per l’etichettatura dei prodotti alimentari
destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, l’indicazione della presenza, in tali prodotti, di materiale derivato
da OGM o del fatto che questi derivano da un tale materiale
(30)
.
55.
Orbene, a mio parere, l’assenza di disposizioni in tal senso non deriva dal fatto che tali direttive avrebbero escluso, ad
ogni modo, che detti prodotti alimentari contengano materiale derivato da OGM, dimodoché non occorrerebbe prevedere alcun
requisito di etichettatura in merito.
56.
Infatti, sia la direttiva 91/321 che la direttiva 96/5 si limitano a prevedere, nel loro art. 5, che per la fabbricazione
dei prodotti alimentari destinati ai lattanti o ai bambini nella prima infanzia possono essere utilizzate unicamente alcune
sostanze, adattate all’alimentazione particolare di questi soggetti. Al riguardo, è semplicemente previsto che i criteri di
purezza di queste sostanze siano definiti successivamente. Nella stessa logica, al loro art. 6 dette direttive si limitano
a prevedere che i prodotti alimentari in questione non devono contenere nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire
un rischio per la salute dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia. Anche in tal caso si afferma soltanto che, ove necessario,
i livelli massimi di tali sostanze vanno definiti successivamente.
57.
Da tali disposizioni non si può trarre l’idea che sia escluso che i prodotti alimentari per lattanti o per bambini nella prima
infanzia presentino una per quanto minima traccia di materiale derivato da OGM.
58.
Del resto, allo stato attuale, contrariamente a quanto accade per gli antiparassitari
(31)
, non è stato fissato alcun livello massimo, in base all’art. 6 delle direttive 91/321 e 96/5, per limitare la presenza di
materiale derivato da OGM nei prodotti specificamente destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
59.
È alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare il silenzio delle direttive 91/321 e 96/5 relativamente alla portata
dell’obbligo di indicare, nell’etichettatura dei prodotti alimentari per lattanti o per bambini nella prima infanzia, la presenza
di OGM o di materiale derivato da tali organismi. La sola conclusione che si può trarre da un tale silenzio è che dette direttive
non prescrivono nessun requisito particolare che imponga etichettature di questo tipo.
60.
Ne deduco che la possibilità di derogare, in base all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato,
allo specifico obbligo di etichettatura connesso alla presenza (in certi prodotti alimentari) di materiale derivato da OGM,
in realtà, non incide minimamente sull’applicazione delle norme specifiche sull’etichettatura previste dalle direttive 91/321
e 96/5.
61.
Inoltre, contrariamente a quanto sembra suggerire il Codacons, il fatto che l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98,
come modificato, costituisca una deroga allo specifico obbligo di etichettatura (sancito dal n. 1 e precisato dal n. 3 dello
stesso articolo) e debba, quindi, essere interpretato restrittivamente, non giustifica, in forza di questo solo argomento,
l’esclusione dei prodotti alimentari per lattanti e per bambini nella prima infanzia dall’ambito di applicazione di tali disposizioni
derogatorie.
62.
Ammettere il contrario equivarrebbe ad un’aggiunta rispetto alla lettera dell’art. 2, n. 2, lett. b), primo comma, di detto
regolamento. Infatti, come appena evidenziato, detto articolo prevede espressamente che esso si applichi ai «prodotti alimentari
in oggetto». Orbene, come si è visto, tale espressione comprende implicitamente, ma necessariamente, i prodotti alimentari
per lattanti e per bambini nella prima infanzia (nell’ipotesi in cui, ricordo, questi derivino dagli OGM di cui alle decisioni
96/281 e 97/98). L’esclusione di detti prodotti alimentari dall’ambito di applicazione di tale art. 2, n. 2, lett. b), costituirebbe
quindi più un atto legislativo che un atto meramente interpretativo.
63.
Di conseguenza, ritengo che la ratio generale del regolamento n. 1139/98, come modificato, non osti all’applicazione dell’art. 2,
n. 2, lett. b), di tale regolamento a prodotti alimentari destinati ai lattanti o ai bambini nella prima infanzia.
64.
A mio parere, tale conclusione s’impone anche alla luce degli scopi perseguiti da detto regolamento.
C –
Gli scopi del regolamento n. 1139/98, come modificato
65.
Come la Corte ha già sottolineato nella sentenza 12 giugno 2003, Glawischnig, il regolamento n. 1139/98 persegue un duplice
obiettivo
(32)
.
66.
Innanzi tutto, ai sensi del suo quarto ‘considerando’, detto regolamento mira a eliminare gli ostacoli potenziali alla libera
circolazione degli alimenti e degli ingredienti alimentari derivati da OGM, che risultano dalla disparità tra le normative
nazionali relative alla loro etichettatura. In secondo luogo, secondo il suo nono ‘considerando’, lo stesso regolamento mira
ad informare il consumatore finale di tutte le caratteristiche o proprietà di un prodotto alimentare, che implicano che quest’ultimo
non possa essere considerato equivalente ad un prodotto esistente in quanto derivato da OGM.
67.
Il perseguimento di questo duplice scopo avviene tramite l’adozione di norme uniformi relative all’etichettatura degli alimenti
e degli ingredienti alimentari derivati da certi OGM (che sono stati immessi sul mercato in forza delle decisioni 96/281 e
97/98). Nella stessa logica, il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1139/98 sottolinea che i requisiti in materia
di etichettatura non devono risultare più onerosi di quanto necessario, sebbene sufficientemente particolareggiati per fornire
ai consumatori le informazioni da loro richieste.
68.
Il regolamento n. 49/2000, che ha modificato il regolamento n. 1139/98, si colloca nella stessa prospettiva. Come quest’ultimo,
esso tende a conciliare i diversi interessi in gioco, ossia quelli degli operatori economici e quelli dei consumatori.
69.
Infatti, il regolamento n. 49/2000, prevedendo la possibilità di una deroga agli specifici obblighi di etichettatura prescritti
dal regolamento n. 1139/98, in caso di contaminazione accidentale in proporzione non superiore all’1%, traduce la preoccupazione
propria al legislatore comunitario di tenere conto degli sforzi compiuti dagli operatori economici per evitare di utilizzare
certi OGM come materia prima per i prodotti da essi realizzati, preservando nel contempo il più possibile il legittimo interesse
dei consumatori ad essere informati.
70.
È alla luce di tale duplice scopo e della connessa preoccupazione del legislatore comunitario di conciliare i diversi interessi
in gioco che occorre determinare la portata dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato.
71.
Per quanto riguarda gli operatori economici, va da sé che essi hanno tutto l’interesse a che detto articolo sia considerato
applicabile ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
72.
Infatti, qualsiasi dicitura, nell’etichetta, che faccia riferimento ad OGM rischia verosimilmente di provocare nella mente
dei clienti un’istintiva reazione di rigetto, dato che i prodotti alimentari in questione sono destinati a questa particolare
categoria della popolazione. Ciò si verificherebbe probabilmente anche qualora si specificasse nell’etichetta che la presenza,
in detti prodotti, di materiale derivato da tali organismi è puramente accidentale e contenuta entro limiti non superiori
all’1%.
73.
Imporre agli operatori un siffatto obbligo di etichettatura, in caso di contaminazione accidentale contenuta entro tali limiti,
contrasterebbe evidentemente con i loro interessi tanto più che, proprio in casi del genere, questi operatori avrebbero dato
prova di una particolare diligenza al fine di evitare tale contaminazione. L’imposizione di un tale obbligo tenderebbe quindi
a restringere la libera circolazione dei prodotti alimentari per lattanti e per bambini nella prima infanzia.
74.
Per quanto riguarda i consumatori, la tutela dei loro interessi esigerebbe, al contrario, l’esistenza di un obbligo rafforzato
di etichettatura per i prodotti alimentari destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia, pur in caso di contaminazione
ridotta ed accidentale.
75.
Ciò posto, occorre tenere presente il vero significato dell’obbligo di informazione o di etichettatura sancito dal legislatore
comunitario, al fine di determinarne precisamente la portata.
76.
Tale obbligo mira a consentire ai consumatori di compiere la loro scelta, optando per un prodotto piuttosto che per un altro,
con piena cognizione di causa, ossia in modo che questi ultimi non siano indotti in errore circa le caratteristiche dei prodotti
a loro proposti.
77.
Quindi, nella fattispecie, occorre chiedersi se l’assenza, nell’etichetta dei prodotti alimentari per lattanti e per bambini
nella prima infanzia, di qualsiasi dicitura relativa alla presenza di certi OGM (per i quali sia stata autorizzata l’immissione
sul mercato) possa indurre i consumatori in errore, allorché tale presenza è contenuta entro limiti non superiori all’1%.
78.
Ai sensi di una giurisprudenza costante, per stabilire se una denominazione, un marchio o una dicitura in una etichetta sia
idonea a indurre l’acquirente in errore, occorre prendere in considerazione l’aspettativa presunta del consumatore medio,
normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto
(33)
.
79.
A mio parere, tale giurisprudenza può essere estesa al caso in cui, come nella causa principale, si tratta di valutare il
carattere ingannevole di un’etichetta nella parte in cui essa non contiene alcune indicazioni.
80.
Quindi, la questione che risulta posta è se il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto,
possa aspettarsi di trovare, nei prodotti alimentari per lattanti e per bambini nella prima infanzia, materiale derivato da
certi OGM (la cui immissione sul mercato sia stata autorizzata) in proporzione non superiore all’1%, a causa di una contaminazione
accidentale.
81.
A mio parere, ciò si può effettivamente supporre. Infatti, la contaminazione dell’ambiente da parte degli OGM è un fenomeno
ben noto, regolarmente riportato dai mezzi di comunicazione. Del resto, è proprio tale fenomeno ad aver indotto il legislatore
comunitario a disciplinare significativamente l’emissione deliberata nell’ambiente di tali organismi, subordinandola al rispetto
di vari obblighi nell’ambito di una rigorosa procedura. Al riguardo, sia la direttiva 90/220 che la direttiva 2001/18 ricordano
che «gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali
possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri»
(34)
.
82.
La contaminazione dell’ambiente da parte degli OGM costituisce quindi una realtà che può difficilmente essere ignorata dal
consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Si può parimenti supporre che quest’ultimo
possa aspettarsi che i prodotti alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia non siano esenti da qualsiasi, seppur
minima, impurità o da qualsiasi sostanza estranea, nonostante gli sforzi che possano essere stati compiuti dagli operatori
economici per evitare la presenza di materiale derivato da tali organismi in questi prodotti.
83.
Quindi, anche supponendo che, in certi casi, alcuni consumatori possano ignorare tale realtà ed essere perciò indotti in errore
a causa dell’assenza di qualsiasi dicitura relativa ad OGM, questo rischio resta minimo e, di conseguenza, non può giustificare
un ostacolo alla libera circolazione delle merci quale quello che deriverebbe dall’obbligo di apporre sull’etichetta una dicitura
del genere, allorché la contaminazione in questione è accidentale e limitata all’1%
(35)
.
84.
Tale conclusione s’impone a maggior ragione quando si pensa che la presenza di materiale derivato da OGM, oltre ad essere
accidentale, risulterebbe contenuta entro limiti non superiori all’1% dimodoché, anche ammettendo che vi sia un errore, esso
non riguarderebbe un elemento preponderante o una caratteristica essenziale dei prodotti alimentari in questione
(36)
.
85.
Del resto, pare opportuno chiedersi se l’apposizione sull’etichetta di una dicitura quale «prodotto con soia geneticamente
modificata» o «prodotto con granturco geneticamente modificato», conformemente al regolamento n. 1139/98, non abbia l’effetto
di indurre il consumatore in errore piuttosto che di informarlo obiettivamente sulle caratteristiche dei prodotti alimentari
propostigli. Infatti, una tale dicitura può dare l’impressione che detti prodotti siano stati deliberatamente ricavati a partire
da OGM e contengano un tasso rilevante di elementi derivati da tali organismi. Orbene, ciò non avverrebbe nell’ipotesi, contemplata
dall’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato, di contaminazione accidentale e contenuta entro
limiti non superiori all’1%.
86.
A mio parere, da queste considerazioni deriva che lo scopo di informare il consumatore, perseguito da detto regolamento, non
osta a che la deroga all’obbligo di etichettatura di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), di tale regolamento si applichi a prodotti
alimentari per lattanti e per bambini nella prima infanzia. Ciò vale tanto più che, come si è visto, occorre conciliare tale
scopo di informazione del consumatore con un altro scopo, parimenti perseguito dallo stesso regolamento, ossia quello di facilitare
la libera circolazione dei prodotti alimentari.
87.
Di conseguenza, ritengo che gli scopi perseguiti dal regolamento n. 1139/98, come modificato, non ostino all’applicazione
dell’art. 2, n. 2, lett. b), di detto regolamento a prodotti alimentari per lattanti e per bambini nella prima infanzia.
88.
Ne concludo che l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato, deve essere interpretato nel senso
che esso è applicabile ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
89.
A mio parere, tale conclusione non può essere messa in discussione dagli obblighi derivanti dal principio di precauzione.
D –
Gli obblighi derivanti dal principio di precauzione
90.
Secondo il Codacons, le attuali tecniche che consentono di individuare la presenza di OGM nei prodotti alimentari non darebbero
alcuna certezza allorché si tratta di misurare esattamente l’entità di tale presenza, cosicché allo stato attuale sarebbe
impossibile determinare se (conformemente all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato) la presenza
di materiale derivato da OGM nei prodotti alimentari (in particolare in quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima
infanzia) superi effettivamente la soglia dell’1%
(37)
.
91.
Ne conseguirebbe che, in forza del principio di precauzione, l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato,
dovrebbe essere interpretato nel senso che esso non sia applicabile ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini
nella prima infanzia.
92.
Personalmente non condivido tale tesi per le ragioni qui di seguito esposte.
93.
Certamente, secondo una giurisprudenza costante
(38)
, dal principio di precauzione deriva che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per
la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano pienamente dimostrate la
realtà e la gravità di tali rischi.
94.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni puramente ipotetiche
(39)
.
95.
Orbene, anche ammettendo che le tecniche attuali non consentano di misurare esattamente la presenza di materiale derivato
da OGM nei prodotti alimentari, nella fattispecie, allo stato attuale degli atti di causa, non è stato dedotto alcun elemento
preciso che permetta ragionevolmente di supporre che la presenza di un tale materiale in proporzioni di pochissimo superiori
all’1% sia tale da generare un rischio per la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Al riguardo, benché
sia vero che la soglia dell’1%, prevista dal regolamento n. 49/2000 relativamente all’etichettatura dei prodotti alimentari
(e non della loro composizione), sia stata abbassata allo 0,9% (successivamente alla data rilevante nell’ambito della controversia
principale), tale dato non mi pare di per sé decisivo.
96.
Inoltre, anche supponendo che un tale rischio sussista, le misure conseguenti che si rendessero necessarie andrebbero già
adottate in sede di procedura di immissione sul mercato comunitario dei nuovi alimenti e degli ingredienti alimentari, conformemente
al regolamento n. 258/97. Infatti, come ha sottolineato la Commissione, tale procedura implica una valutazione dell’innocuità
dei prodotti alimentari e dà luogo ad un’autorizzazione di immissione sul mercato solo se questi siano stati considerati privi
di pericoli per la salute umana.
97.
Inoltre, occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 258/97, qualora, a seguito di nuove informazioni
o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l’utilizzazione
di un prodotto o ingrediente alimentare conforme a detto regolamento presenti rischi per la salute umana, tale Stato può limitare
temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o dell’ingrediente alimentare in
questione. Tuttavia, esso deve
informarne immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione. Spetta poi alla Commissione
prendere le misure necessarie, caso per caso.
98.
Come la Corte ha sottolineato nella citata sentenza Monsanto Agricoltura Italia e a., tale clausola di salvaguardia, prevista
dall’art. 12 del regolamento n. 258/97, rappresenta una specifica applicazione del principio di precauzione. Essa ne ha dedotto
che questo principio deve far parte integrante del processo decisionale che conduce all’adozione di qualsiasi misura di tutela
della salute umana che sia fondata sugli artt. 12 e 13 di detto regolamento
(40)
.
99.
A mio parere, tale complesso normativo (relativo all’immissione sul mercato di prodotti alimentari contenenti OGM o derivati
da tali organismi ma che non li contengono) contribuisce significativamente al rispetto del principio di precauzione.
100.
In tale contesto, ritengo che non sia necessario imporre, in una fase ulteriore, in nome di questo principio, il rispetto
degli obblighi di etichettatura di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 1139/98 per i prodotti alimentari destinati a
lattanti e a bambini nella prima infanzia, anche qualora detti prodotti siano stati oggetto di una contaminazione puramente
accidentale che (indipendentemente dal progresso delle tecniche di individuazione degli OGM) resti contenuta entro bassi limiti
101.
Ne deriva che, a mio parere, il principio di precauzione non osta all’applicazione dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento
n. 1139/98, come modificato, ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
102.
Pertanto, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98,
come modificato, dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai
bambini nella prima infanzia.
V – Conclusione
103.
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale posta
dal Consiglio di Stato nel seguente modo:
«L’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura
di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla
direttiva 79/112/CEE, come modificato dal regolamento della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49, dev’essere interpretato nel
senso che esso è applicabile ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia».
- 1 –
- Lingua originale: il francese.
- 2 –
- GU L 159, pag. 4.
- 3 –
- GU L 6, pag. 13 (in prosieguo: il «regolamento n. 1139/98, quale modificato»).
- 4 –
- GU 1979, L 33, pag. 1.
- 5 –
- V. art. 4, n. 1, della direttiva 79/112.
- 6 –
- V. art. 4, n. 2, primo comma, della stessa direttiva.
- 7 –
- V. art. 4, n. 2, secondo comma, di detta direttiva.
- 8 –
- GU L 109, pag. 29. La direttiva 2000/13 si limita a codificare la direttiva 79/112 da essa abrogata, essendo quest'ultima
stata modificata a più riprese.
- 9 –
- GURI n. 241, del 16 ottobre 2001, pag. 4 (in prosieguo: il «decreto impugnato»).
- 10 –
- GU L 186, pag. 27.
- 11 –
- GU L 175, pag. 35. Gli «alimenti per lattanti» sono definiti come prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione
dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di
età [v. art. 1, n. 2, lett. c)]. Gli «alimenti di proseguimento» sono definiti come i prodotti alimentari destinati alla particolare
alimentazione della prima infanzia dopo il quarto mese di vita (e prima del dodicesimo), che costituiscono il principale elemento
liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età [v. art. 1, n. 2, lett. d)].
Tale direttiva 91/321 riguarda gli «alimenti per lattanti» e gli «alimenti di proseguimento» a base di proteine di latte vaccino
e di proteine di soia, singolarmente o mescolate (secondo ‘considerando’).
- 12 –
- GU L 49, pag. 17. Gli «alimenti a base di cereali» includono: i cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte
o con altro liquido nutritivo appropriato, i cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire
con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine, la pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o
in qualsiasi altro liquido adatto, i biscotti e le fette biscottate utilizzati tali e quali o dopo essere stati sbriciolati
ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti [art. 1, n. 2, lett. a)]. Gli «alimenti per bambini» sono quelli diversi dagli
«alimenti a base di cereali» [art. 1, n. 2, lett. b)]. Per «lattanti» si intendono i bambini di meno di dodici mesi di età
e per «bambini» quelli di età compresa tra uno e tre anni (art. 1, n. 4).
- 13 –
- Si tratta delle esigenze relative a sostanze minerali, vitamine, amminoacidi, altri composti azotati e ad altre sostanze con
un particolare scopo nutritivo.
- 14 –
- A tale proposito, il sesto ‘considerando’ della direttiva 91/321 ricorda che agli specifici prodotti alimentari da essa considerati
(gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento) si applica la normativa generale in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari, prevista dalla direttiva 79/112.
- 15 –
- Direttiva della Commissione 25 maggio 1999 (GU L 139, pag. 29).
- 16 –
- Direttiva della Commissione 6 maggio 1999 (GU L 124, pag. 8).
- 17 –
- V., in tal senso, primo e quarto ‘considerando’ delle direttive 1999/39 e 1999/50.
- 18 –
- Le direttive 1999/39 e 1999/50 sanciscono il principio secondo cui i prodotti alimentari da esse considerati non devono contenere
residui di antiparassitari in proporzione superiore a 0,01 mg/kg del prodotto da consumare. Esse vietano l'impiego di alcuni
antiparassitari nei prodotti agricoli destinati alla fabbricazione di questi alimenti in quanto un'assunzione di tali antiparassitari
(seppur nei limiti di detta proporzione) può superare la dose giornaliera ammissibile per i lattanti e i bambini nella prima
infanzia. Si segnala che tali disposizioni, relative a certi antiparassitari, sono state integrate dalle due direttive della
Commissione adottate il 10 febbraio 2003: la direttiva 2003/13/CE, che modifica la direttiva 96/5 (GU L 41, pag. 33), e la
direttiva 2003/14/CE, che modifica la direttiva 91/321 (GU L 41, pag. 37). Per quanto riguarda il rischio di contaminazione
accidentale al quale sono soggetti detti prodotti alimentari a causa della presenza di tali antiparassitari nell'ambiente,
le direttive 2003/13 e 2003/14 hanno stabilito una presunzione secondo la quale tali antiparassitari devono considerarsi inutilizzati
se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Viene precisato che tale quantità è considerata la soglia di rilevabilità
dei metodi analitici e che essa sarà regolarmente verificata in rapporto al progresso tecnico.
- 19 –
- GU L 117, pag. 15. Tale direttiva è stata in seguito abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo
2001, 2001/18/CE (GU L 106, pag. 1). Tale abrogazione è diventata efficace solo il 17 ottobre 2002, ossia dopo la data cui
fare riferimento nell'ambito della controversia principale, cosicché a tale data la direttiva 90/220 era ancora applicabile.
- 20 –
- Tale rischio per la salute umana o per l'ambiente poteva anche essere preso in considerazione dopo l'ingresso dei prodotti
sul mercato. Infatti, quando uno Stato membro aveva valide ragioni per ritenere che un prodotto già immesso sul mercato presentasse
un tale rischio, esso poteva, in via provvisoria, limitarne o vietarne l'uso o la vendita nel suo territorio, a condizione
di informarne la Commissione e gli altri Stati membri ai fini dell'adozione di una decisione in materia.
- 21 –
- GU L 43, pag. 1. Per quanto riguarda i prodotti considerati, l'ambito di applicazione di tale regolamento è più ampio di quello
della direttiva 90/220 poiché esso comprende sia i prodotti e gli ingredienti alimentari contenenti o costituiti da OGM ai
sensi di detta direttiva, che i prodotti e gli ingredienti alimentari prodotti a partire da OGM, ma che non li contengono
[art. 1, n. 2, lett. a) e b)].
- 22 –
- Ciò è quanto risulta dal regolamento (CE) della Commissione 19 settembre 1997, n. 1813, concernente l'obbligo di indicare
nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da OGM caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112
(GU L 257, pag. 7). Tale regolamento si applicava all'etichettatura degli alimenti o degli ingredienti alimentari derivati
da semi di soia geneticamente modificati, oggetto della decisione della Commissione 3 aprile 1996, 96/281/CE, relativa all'immissione
sul mercato di semi di soia (Glycine max L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato,
in forza della direttiva 90/220 (GU L 107, pag. 10), o da granturco geneticamente modificato, oggetto della decisione della
Commissione 23 gennaio 1997, 97/98/CE, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays
L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina
e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220 (GU L 31, pag. 69).
- 23 –
- Tale situazione si giustifica per il fatto che le proteine o il DNA derivati da modificazioni genetiche potrebbero essere
stati distrutti nelle successive fasi di lavorazione (v. diciassettesimo ‘considerando’ di detto regolamento).
- 24 –
- Come risulta dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti
e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1). Tale regolamento (che abroga il regolamento n. 1139/98 nonché il
regolamento n. 49/2000), al suo art. 12, n. 2, precisa che i requisiti specifici di etichettatura da esso previsti non si
applicano agli alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione
non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente,
purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Il n. 4 di detto articolo aggiunge che soglie inferiori potranno
essere stabilite alla luce dei progressi scientifici e tecnologici.
- 25 –
- GURI n. 189, del 13 agosto 1994, pag. 3 (in prosieguo: il «decreto n. 500/1994»).
- 26 –
- In prosieguo: il «Codacons».
- 27 –
- In compenso, il giudice di primo grado ha statuito che le disposizioni controverse erano legittime nella parte in cui ammetterebbero
la presenza, negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, di materiale derivato da OGM in proporzione
non superiore all'1% a seguito di contaminazione accidentale.
- 28 –
- Corsivo mio.
- 29 –
- Ciò vale necessariamente per le norme generali di etichettatura dei prodotti alimentari, previste dalla direttiva 79/112 e poi dalla direttiva 2000/13. Infatti, le diciture
obbligatorie di cui all'art. 2 del regolamento n. 1139/98 (per l'etichettatura dei prodotti alimentari derivati da OGM) si
limitano ad integrare quelle previste da una delle due dette direttive, conformemente all'art. 4, n. 2, primo comma, delle
stesse (v. paragrafi 8-10 delle presenti conclusioni). Ne consegue che, evidentemente, una deroga a tale requisito supplementare
di etichettatura (in applicazione dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, come modificato) non pregiudica
in alcun modo l'applicazione delle norme generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari previste successivamente dalle
direttive 79/112 e 2000/13.
- 30 –
- Benché dette direttive prescrivano che l'etichetta dei prodotti alimentari per lattanti o bambini nella prima infanzia contenga
alcune diciture obbligatorie, queste ultime sono di natura diversa rispetto a quelle previste dal regolamento n. 1139/98.
Infatti, come già affermato nei paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni, le diciture obbligatorie previste da dette direttive
riguardano, per esempio, il tenore di vitamine, proteine, lipidi, carboidrati, il valore energetico o le modalità d'uso dei
prodotti alimentari considerati. Diciture del genere sono relative ad aspetti diversi rispetto a quello della presenza di
materiale derivato da OGM. Del resto, non essendo le diverse diciture obbligatorie (previste, da un lato, dalla direttiva
91/321 o dalla direttiva 96/5 e, dall'altro, dal regolamento n. 1139/98) tra loro incompatibili, esse possono essere apposte
cumulativamente.
- 31 –
- V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
- 32 –
- Causa C-316/01 (Racc. pag. I-5995, punto 30). V., nello stesso senso, paragrafo 32 delle conclusioni dell'avvocato generale
Tizzano presentate in tale causa.
- 33 –
- V., in particolare, sentenze 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars (Racc. pag. I-1923, punto 24); 16 luglio 1998, causa C-210/96,
Gut Springenheide e Tusky (Racc. pag. I‑4657, punto 31); 28 gennaio 1999, causa C-303/97, Sektkellerei Kessler (Racc. pag. I‑513,
punto 36), e 4 aprile 2000, causa C-465/98, Darbo (Racc. pag. I-2297, punto 20).
- 34 –
- V., rispettivamente, secondo e quarto ‘considerando’ delle direttive 90/220 e 2001/18.
- 35 –
- V., in particolare, in tal senso, sentenze 13 dicembre 1990, causa C- 238/89, Pall (Racc. pag. I‑4827, punto 19); Mars, cit.
(punto 19); 26 ottobre 1995, causa C-51/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3599, punto 34), e Darbo, cit. (punto 28).
- 36 –
- V., per un ragionamento analogo, sentenza Darbo, cit. (punto 30), nonché le conclusioni da me presentate in tale causa (paragrafi 51
e 73).
- 37 –
- Secondo il Codacons, allo stato attuale delle tecniche di rilevazione della presenza di OGM nei prodotti alimentari vi sarebbe
un margine d'errore del 30% per cui il regolamento n. 49/2000, prevedendo una soglia di tolleranza dell'1%, avrebbe in realtà
introdotto una soglia pari all'1,30%.
- 38 –
- V, in particolare, sentenze 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers’ Union e a. (Racc. pag. I-2211, punto 63); causa
C-180/96, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I-2265, punto 99); 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia
e a. (Racc. pag. I‑8105, punto 111); 5 febbraio 2004, causa C-95/01, Greenham e Abel (Racc. pag. I-0000, punto 43) e causa
C-24/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-0000, punto 56), nonché 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione/Paesi Bassi
(Racc. pag. I-0000, punto 52).
- 39 –
- V., in particolare, sentenze Monsanto Agricoltura Italia e a., cit. (punti 106 e 113); 23 settembre 2003, causa C-192/01,
Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-9693, punto 49), nonché citate sentenze Greenham e Abel (punto 43), Commissione/Francia
(punto 56), e Commissione/Paesi Bassi (punto 52).
- 40 –
- V. punto 133.