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Document 62002CJ0281

Sentenza della Corte (grande sezione) del 1 marzo 2005.
Andrew Owusu contro N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale "Villa Holidays Bal-Inn Villas" e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England and Wales), Civil Division - Regno Unito.
Convenzione di Bruxelles - Sfera di applicazione territoriale - Art. 2 - Competenza - Incidente verificatosi in uno Stato non contraente - Danni alla persona - Azione proposta in uno Stato contraente nei confronti di una persona domiciliata nel detto Stato e altri convenuti domiciliati in uno Stato non contraente - Eccezione del forum non conveniens - Incompatibilità con la Convenzione di Bruxelles.
Causa C-281/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-01383

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:120

Arrêt de la Cour

Causa C‑281/02

Andrew Owusu

contro

N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale «Villa Holidays Bal-Inn Villas» e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) Civil Division]

«Convenzione di Bruxelles — Ambito di applicazione territoriale della Convenzione di Bruxelles — Art. 2 — Competenza — Incidente verificatosi in uno Stato non contraente — Danni alla persona — Azione proposta in uno Stato contraente nei confronti di una persona domiciliata nel detto Stato e di altri convenuti domiciliati in uno Stato non contraente — Eccezione del forum non conveniens — Incompatibilità con la Convenzione di Bruxelles»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 14 dicembre 2004 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1º marzo 2005 

Massime della sentenza

1.     Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza — Controversia tra parti residenti in uno stesso Stato contraente e che presenta fattori di collegamento con uno Stato terzo — Applicabilità dell’art. 2 della Convenzione

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 2)

2.     Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza — Competenza del giudice di uno Stato contraente fondata sull’art. 2 della Convenzione — Declinatoria di competenza derivante da un’eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens — Inammissibilità

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 2)

1.     L’art. 2 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, nonché dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, si applica nell’ambito di una controversia che vede contrapposte, dinanzi ai giudici di uno Stato contraente, parti domiciliate sul territorio di tale Stato e che presenta taluni fattori di collegamento con uno Stato terzo, ma non con un altro Stato contraente, situazione che ricomprende così i rapporti tra i giudici di un solo Stato contraente e quelli di uno Stato non contraente e non i rapporti tra i giudici di più Stati contraenti.

Infatti, se è vero che l’applicazione stessa delle norme sulla competenza della Convenzione presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità, il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve tuttavia necessariamente derivare, per quanto attiene all’applicazione della detta disposizione, dall’implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti della controversia. L’implicazione di uno Stato contraente e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto, nel primo Stato, e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame.

D’altro canto, la designazione del giudice di uno Stato contraente come competente in base al domicilio del convenuto nel territorio dello Stato medesimo, anche riguardo ad una controversia connessa, almeno in parte, con uno Stato terzo a motivo dell’oggetto o del domicilio dell’attore, non è tale da far sorgere un obbligo in capo a quest’ultimo Stato, di modo che il principio dell’effetto relativo dei trattati non è pregiudicato.

(v. punti 25-26, 30-31, 35)

2.     La Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, nonché dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.

Infatti, un’eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens non è stata prevista dagli autori della Convenzione e l’applicazione di questa teoria sarebbe tale da pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento di quest’ultima. Per giunta, l’ammissibilità dell’eccezione del forum non conveniens rischierebbe di inficiare l’applicazione uniforme delle norme sulla competenza previste nella Convenzione e la tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità.

(v. punti 37, 41-43 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
1° marzo 2005(1)


«Convenzione di Bruxelles – Ambito di applicazione territoriale – Art. 2 – Competenza – Incidente verificatosi in uno Stato non contraente – Danni alla persona – Azione proposta in uno Stato contraente nei confronti di una persona domiciliata nel detto Stato e di altri convenuti domiciliati in uno Stato non contraente – Eccezione del forum non conveniens – Incompatibilità con la Convenzione di Bruxelles»

Nel procedimento C-281/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (Regno Unito) con decisione 5 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2002, nella causa

Andrew Owusu

contro

N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale «Villa Holidays Bal-Inn Villas» ,
Mammee Bay Resorts Ltd ,
Mammee Bay Club Ltd ,
The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd ,
Consulting Services Ltd ,
Town & Country Resorts Ltd,



LA CORTE (Grande Sezione),,



composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del
4 maggio 2004,
viste le osservazioni presentate:

per il sig. Owusu, dai sigg. R. Plender, QC, e P. Mead, barrister;

per il sig. Jackson, dai sigg. B. Doherty e C. Thomann, solicitors;

per la Mammee Bay Club Ltd, la The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd e la Town & Country Resorts Ltd, dal sig. P. Sherrington, dalle sig.re S. Armstrong e L. Lamb, solicitors;

per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Lloyd-Jones, QC;

per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud‑Joët e dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), nonché dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2
Tale questione è stata sottoposta alla Corte nell’ambito di una controversia tra il sig. Owusu, da un lato, e il sig. Jackson, che opera con il nome commerciale «Villa Holidays Bal-Inn Villas», e più società di diritto giamaicano, a seguito di un incidente occorso al sig. Owusu in Giamaica, dall’altro.


Contesto normativo

La Convenzione di Bruxelles

3
Dal preambolo emerge che la Convenzione di Bruxelles si prefigge lo scopo di facilitare il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, conformemente all’art. 293 CE, nonché di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio. Nel preambolo si afferma, parimenti, che a tal fine è necessario determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell’ordinamento internazionale.

4
Le disposizioni relative alla competenza sono contenute nel titolo II della Convenzione di Bruxelles. Ai sensi dell’art. 2 della detta Convenzione:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

5
Ai termini dell’art. 5, punti 1 e 3, tuttavia, il convenuto può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e, in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.

6
La Convenzione di Bruxelles, peraltro, mira a prevenire decisioni contraddittorie. Così, ai termini dell’art. 21, in tema di litispendenza:

«Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».

7
L’art. 22 della detta Convenzione dispone quanto segue:

«Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

La normativa nazionale

8
In applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, quale è accolta nel diritto inglese, un giudice nazionale può declinare la propria competenza qualora un altro giudice, egualmente competente in un altro Stato, costituisca oggettivamente il foro più adeguato per decidere la controversia, ossia dinanzi al quale la controversia può essere giudicata in modo adeguato, avendo riguardo agli interessi di tutte le parti e ai fini della giustizia (sentenza del 1986 della House of Lords, Spiliada Maritime Corporation/Cansulex Ltd, 1987, AC 460, in particolare pag. 476).

9
Un giudice inglese che decida di declinare la propria competenza in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens sospende il giudizio cosicché il procedimento, in tal modo provvisoriamente sospeso, può essere riassunto nell’ipotesi in cui, segnatamente, risulti che il foro straniero non è competente a conoscere della controversia o che, nel detto foro, l’attore non avrebbe accesso a una giustizia effettiva.


Causa principale e questioni pregiudiziali

10
Il 10 ottobre 1997 il sig. Owusu, cittadino britannico domiciliato nel Regno Unito, mentre si trovava in vacanza in Giamaica, rimaneva vittima di un gravissimo incidente. Tuffatosi in mare in un punto in cui l’acqua arrivava alla vita, urtava contro un banco di sabbia sommerso, subendo la frattura della quinta vertebra cervicale, con conseguente tetraplegia.

11
A seguito di tale incidente, il sig. Owusu proponeva nel Regno Unito un’azione per responsabilità contrattuale nei confronti del sig. Jackson, parimenti domiciliato nel medesimo Stato membro. Quest’ultimo aveva concesso in locazione all’interessato una villa turistica sita a Mammee Bay (Giamaica). Secondo il sig. Owusu, nel contratto, con il quale si stabiliva che egli avrebbe avuto accesso ad una spiaggia privata, era implicitamente previsto che quest’ultima sarebbe stata ragionevolmente sicura o priva di pericoli occulti.

12
Il sig. Owusu proponeva parimenti, nel Regno Unito, un’azione di responsabilità per quasi-delitto nei confronti di diverse società giamaicane, vale a dire la Mammee Bay Club Ltd (in prosieguo: il «terzo convenuto principale»), proprietaria e gestrice della spiaggia di Mammee Bay, la quale aveva offerto all’attore principale l’accesso gratuito a tale spiaggia, la The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd (in prosieguo: il «quarto convenuto principale»), gestrice di un centro vacanze in prossimità di Mammee Bay e i cui clienti erano anch’essi autorizzati ad accedere alla detta spiaggia, nonché la Town & Country Resorts Ltd (in prosieguo: il «sesto convenuto principale»), gestrice di un grande albergo adiacente alla suddetta spiaggia e titolare di una licenza di accesso alla stessa, con obbligo di curarne la gestione, la manutenzione ed il controllo.

13
Dagli atti di causa risulta che un incidente analogo era occorso, due anni prima, ad una turista di nazionalità inglese, parimenti resa tetraplegica. Pertanto, l’azione per responsabilità da quasi-delitto proposta avverso i convenuti giamaicani non si fonda solo sul fatto che essi non avrebbero avvertito i bagnanti dei pericoli legati alla presenza di banchi di sabbia sommersi, bensì parimenti sul fatto che essi non avrebbero dato il dovuto rilievo all’incidente precedentemente occorso.

14
Il procedimento veniva avviato con citazione disposta, il 6 ottobre 2000, dallo Sheffield District Registry della High Court (England & Wales) Civil Division (Regno Unito). La detta citazione veniva notificata al sig. Jackson nel Regno Unito e, in data 12 dicembre 2000, l’attore principale riceveva l’autorizzazione per poter procedere alla citazione degli altri convenuti in Giamaica. Venivano citati in giudizio il terzo, il quarto ed il sesto convenuto principale, ma non la Mammee Bay Resorts Ltd, né la Consulting Services Ltd.

15
Sia il sig. Jackson che il terzo, il quarto e il sesto convenuto principale depositavano dinanzi al detto giudice domanda di declinatoria di competenza riguardo all’azione proposta nei loro confronti. A sostegno della loro domanda, essi deducevano che la controversia presentava un più stretto fattore di collegamento con la Giamaica e che il giudice del detto Stato costituiva il foro competente dinanzi al quale la controversia poteva essere trattata in modo più adeguato per tutte le parti e al fine di una migliore giustizia.

16
Con ordinanza 16 ottobre 2001, il giudice adito in qualità di Deputy High Court Judge di Sheffield (Regno Unito) dichiarava che, alla luce della sentenza 13 luglio 2000, causa C-412/98, Group Josi (Racc. pag. I‑5925, punti 59-61), l’applicabilità delle norme sulla competenza della Convenzione di Bruxelles ad una controversia dipende, in linea di principio, dal fatto che il convenuto abbia la sede ovvero il domicilio nel territorio di uno Stato contraente, e che la Convenzione è applicabile ad ogni controversia tra un convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e un attore domiciliato in un Paese terzo. Ciò premesso, la decisione della Court of Appeal (Regno Unito) del 1992, In re Harrods (Buenos Aires) Ltd (1992 Ch 72), con la quale è stata ammessa la possibilità che i tribunali inglesi, in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, declinino l’esercizio della competenza ad essi attribuita dall’art. 2 della Convenzione sarebbe erronea.

17
Non ritenendosi abilitato a sollevare egli stesso la questione pregiudiziale alla Corte per chiarire tale punto, conformemente all’art. 2 del Protocollo 3 giugno 1971, il giudice adito in qualità di Deputy High Court Judge dichiarava che, alla luce dei principi esposti nella citata sentenza Group Josi, non gli era consentito disporre la sospensione del giudizio nei confronti del sig. Jackson, essendo quest’ultimo domiciliato in uno Stato contraente.

18
Nonostante il fattore di collegamento con la Giamaica che l’azione proposta nei confronti degli altri convenuti poteva presentare, il medesimo giudice riteneva di non poter neanche sospendere il giudizio nei loro confronti, laddove la Convenzione di Bruxelles ostava alla sospensione del giudizio nell’ambito dell’azione nei confronti del sig. Jackson. In caso contrario, infatti, si sarebbe corso il rischio che giudici diversi appartenenti a due Stati, chiamati a giudicare degli stessi fatti sulla base di prove identiche o analoghe, giungessero a conclusioni contraddittorie. Il giudice di primo grado, pertanto, riteneva che il Regno Unito, e non la Giamaica, costituisse lo Stato del foro adeguato per trattare la controversia e rifiutava di pronunciare la declinatoria di competenza.

19
Avverso tale ordinanza il sig. Jackson, nonché il terzo, il quarto e il sesto convenuto ricorrevano in appello. La Court of Appeal (England &Wales) Civil Division rileva che, nella specie, i giudici competenti a conoscere della controversia sono quelli di uno Stato contraente e di uno Stato terzo. Se l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles si applicasse in modo cogente anche nel detto contesto, il sig. Jackson dovrebbe essere citato nel Regno Unito dinanzi ai giudici del proprio domicilio e all’attore principale non sarebbe consentito perseguirlo, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in Giamaica, ove si è verificato il danno, non essendo tale Stato uno Stato contraente. In assenza di deroga espressa in tal senso nella detta Convenzione, non sarebbe pertanto consentito prevedere un’eccezione alla regola sancita dall’art. 2 della Convenzione di Bruxelles. Secondo il giudice del rinvio, la questione dell’applicabilità dell’eccezione del forum non conveniens a favore di giudici di uno Stato terzo, allorché uno dei convenuti è domiciliato in uno Stato contraente, non è mai stata oggetto di una decisione della Corte di giustizia.

20
A tale riguardo, secondo l’attore principale, l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles è inderogabile, sicché il giudice inglese non potrebbe, nel Regno Unito, sospendere il giudizio nei confronti di un convenuto domiciliato nello Stato medesimo, anche nel caso in cui il detto giudice ritenga che un altro foro, in uno Stato terzo, sia maggiormente idoneo.

21
Il giudice del rinvio osserva che, se tale ipotesi dovesse rivelarsi corretta, potrebbero discenderne conseguenze rilevanti in un certo numero di altri casi relativi a fattispecie di giurisdizione esclusiva o di litispendenza. Il detto giudice aggiunge che la decisione pronunciata in Inghilterra che decidesse sul merito della controversia, e la cui esecuzione dovesse aver luogo in Giamaica, segnatamente riguardo ai convenuti giamaicani, potrebbe porsi in contrasto con talune norme vigenti in tale Paese in materia di riconoscimento e di esecuzione di decisioni straniere.

22
Alla luce di tali considerazioni, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se, quando l’attore sostiene che la giurisdizione è fondata sull’art. 2 della Convenzione di Bruxelles (…), l’esercizio del potere discrezionale di un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, consentito dalla sua legge nazionale, di declinare la giurisdizione in un procedimento intentato nei confronti di una persona domiciliata in tale Stato a favore degli organi giurisdizionali di uno Stato non contraente, sia contrario alla suddetta Convenzione:

a)
nel caso in cui non sia in questione la giurisdizione di nessun altro Stato contraente;

b)
nel caso in cui il procedimento non abbia altri elementi di connessione con nessun altro Stato contraente.

2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), a), o sub 1), b), se la fattispecie configuri una violazione in ogni caso o soltanto in presenza di determinate circostanze e, in tal caso, di quali».


Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23
Al fine di risolvere la prima questione occorre, anzitutto, determinare se l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles sia applicabile in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, vale a dire quando l’attore e uno dei convenuti siano domiciliati nel territorio del medesimo Stato contraente e la controversia tra loro in atto dinanzi ai giudici del detto Stato presenti taluni fattori di collegamento con uno Stato terzo, ma non con un altro Stato contraente. Solo in caso di soluzione affermativa si porrebbe, nelle circostanze oggetto della causa principale, la questione se la Convenzione di Bruxelles osti all’applicazione da parte di un giudice di uno Stato contraente dell’eccezione del forum non conveniens, nell’ipotesi in cui l’art. 2 della Convenzione medesima consentisse al detto giudice di fondare la propria competenza in base al domicilio del convenuto sul territorio nazionale.

Sull’applicabilità dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles

24
Nel tenore letterale dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles non sussiste alcun elemento che indichi che l’applicazione della regola generale sulla competenza, dettata dall’articolo medesimo unicamente in funzione del domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato contraente, sia assoggettata alla condizione dell’esistenza di un rapporto giuridico che implichi più Stati contraenti.

25
Certo, l’applicazione stessa delle norme sulla competenza della Convenzione di Bruxelles, come emerge dalla relazione sulla Convenzione medesima, presentata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pagg. 1, 8), presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità.

26
Tuttavia, il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve necessariamente derivare, per quanto attiene all’applicazione dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, dall’implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti della controversia. L’implicazione di uno Stato contraente e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto, nel primo Stato, e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame. Tale situazione, infatti, è atta a sollevare nello Stato contraente, come nella causa principale, questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale, il che costituisce proprio una delle finalità della Convenzione di Bruxelles, come emerge dal terzo ‘considerando’ del suo preambolo.

27
Così, la Corte ha già interpretato le norme sulla competenza dettate dalla Convenzione di Bruxelles in casi in cui l’attore aveva il domicilio o la sede in uno Stato terzo, mentre il convenuto era domiciliato nel territorio di uno Stato contraente (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-190/89, Rich, Racc. pag. I‑3855; 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry, Racc. pag. I‑5439, e Group Josi, cit., punto 60).

28
D’altronde, le norme della Convenzione di Bruxelles in materia di competenza esclusiva o di proroga espressa della competenza sono parimenti applicabili a rapporti giuridici concernenti unicamente uno Stato contraente ed uno o più Stati terzi. Lo stesso dicasi, riguardo all’art. 16 della Convenzione di Bruxelles, nell’ipotesi di una controversia in materia di diritti reali immobiliari o di locazione d’immobili tra soggetti domiciliati in uno Stato non contraente, ma riguardante un bene situato in uno Stato contraente, o, ancora, riguardo all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, nell’ipotesi in cui una clausola attributiva di competenza giurisdizionale e che vincoli almeno una parte domiciliata in uno Stato non contraente designi il foro nel territorio di uno Stato contraente.

29
Del pari, se è vero, come ha sottolineato l’avvocato generale ai paragrafi 143-152 delle sue conclusioni, che le norme della Convenzione di Bruxelles in materia di litispendenza e di connessione, nonché di riconoscimento e di esecuzione, sono applicabili, come si evince chiaramente dal loro tenore letterale, nell’ambito di rapporti tra diversi Stati contraenti, qualora riguardino sia procedimenti pendenti dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti, sia decisioni pronunciate da giudici di uno Stato contraente ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione in un altro Stato contraente, è altresì vero che le controversie oggetto di tali procedimenti o di tali decisioni possono avere un carattere internazionale che coinvolge uno Stato contraente e uno Stato terzo e possono aver provocato, per tale ragione, il ricorso alla regola generale sulla competenza di cui all’art. 2 della Convenzione di Bruxelles.

30
Avverso la tesi dell’applicabilità del detto art. 2 ad una fattispecie concernente un solo Stato contraente ed uno o più Stati non contraenti, i convenuti principali ed il governo del Regno Unito hanno opposto il principio dell’effetto relativo dei trattati, la Convenzione di Bruxelles non potendo imporre alcun obbligo agli Stati che non abbiano prestato il proprio consenso ad esserne vincolati.

31
Basti rilevare, a tale riguardo, che la designazione del giudice di uno Stato contraente come competente in base al domicilio del convenuto nel territorio dello Stato medesimo, anche riguardo ad una controversia connessa, almeno in parte, con uno Stato terzo a motivo dell’oggetto o del domicilio dell’attore, non è tale da far sorgere un obbligo in capo a quest’ultimo Stato.

32
Il sig. Jackson e il governo del Regno Unito hanno sottolineato, del pari, per giustificare l’applicazione dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles alle sole controversie connesse con più Stati contraenti, la finalità essenziale perseguita dalla Convenzione medesima, che consisterebbe nell’assicurare la libera circolazione delle sentenze tra Stati contraenti.

33
A tal riguardo, è vero che l’art. 220, quarto trattino, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 293, quarto trattino, CE), in base al quale gli Stati membri hanno stipulato la Convenzione di Bruxelles, ha lo scopo di agevolare il funzionamento del mercato comune mediante l’adozione di norme sulla competenza in relazione alle controversie vertenti su tale funzionamento e la soppressione, nei limiti del possibile, delle difficoltà connesse al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze nel territorio degli Stati aderenti (sentenza 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester, Racc. pag. I‑467, punto 11). Invero, è pacifico che la Convenzione di Bruxelles contribuisce al buon funzionamento del mercato interno.

34
Tuttavia, le norme uniformi sulla competenza contenute nella Convenzione di Bruxelles non sono intese ad applicarsi unicamente a situazioni che comportino un nesso effettivo e sufficiente con il funzionamento del mercato interno, implicante, per definizione, più Stati membri. Basta rilevare, a tale riguardo, che l’unificazione stessa delle norme sul conflitto di competenza ed in materia di riconoscimento e di esecuzione di decisioni giurisdizionali, operata con la Convenzione di Bruxelles, per controversie che presentano un elemento di estraneità, ha certamente l’obiettivo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno che possono derivare dalle disparità esistenti tra le normative nazionali in materia (v. per analogia, riguardo alle direttive di armonizzazione sul fondamento dell’art. 95 CE, volte al miglioramento delle condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno, sentenza 20 maggio 2003, cause riunite C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, Österreichischer Rundfunk e a., Racc. pag. I‑4989, punti 41 e 42).

35
Da quanto esposto discende che l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles è applicabile ad una fattispecie come quella oggetto della causa principale, che ricomprende i rapporti tra i giudici di un solo Stato contraente e quelli di uno Stato non contraente e non i rapporti tra i giudici di più Stati contraenti.

36
Deve pertanto esaminarsi la questione se, in tale contesto, la Convenzione di Bruxelles osti a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza ex art. 2 della Convenzione medesima in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens.

Sulla compatibilità dell’eccezione del forum non conveniens con la Convenzione di Bruxelles

37
Deve osservarsi, anzitutto, che l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles ha carattere imperativo e che, come risulta dalla sua stessa lettera, la norma di principio che esso prevede è derogabile solo in casi espressamente previsti dalla Convenzione medesima (v., sul carattere obbligatorio del sistema di competenza attuato con la Convenzione di Bruxelles, sentenze 9 dicembre 2003, causa C-116/02, Gasser, Racc. pag. I-14693, punto 72, e 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner, Racc. pag. I-3565, punto 24). Orbene, è pacifico che un’eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens non è stata prevista dagli autori della Convenzione, ancorché sia stata discussa la questione in sede di stesura della Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito, come emerge dalla relazione sulla Convenzione stessa, presentata dal sig. Schlosser (GU 1979, C 59, pag. 71, punti 77 e 78).

38
Il rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., segnatamente, sentenze 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I‑6307, punto 23, e 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punto 24), non sarebbe pienamente garantito se si dovesse consentire ad un giudice competente ai sensi della detta Convenzione di applicare l’eccezione del forum non conveniens.

39
Infatti, ai sensi del suo preambolo, la Convenzione di Bruxelles mira a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio, prevedendo norme comuni sulla competenza tali da assicurare certezza in merito alla ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia determinata (sentenza Besix, cit., punto 25).

40
La Corte ha così ritenuto che il principio della certezza del diritto richiede, in particolare, che le norme sulla competenza che derogano al principio generale enunciato nell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenze citate GIE Groupe Concorde e a., punto 24, e Besix, punto 26).

41
Orbene, l’applicazione della teoria del forum non conveniens, che lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice adito quanto alla questione se un foro straniero sia maggiormente idoneo a pronunciarsi sul merito di una controversia, è tale da pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles, in particolare di quella di cui all’art. 2 e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento della Convenzione medesima.

42
La tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità sarebbe parimenti pregiudicata. Infatti, da una parte, il convenuto, generalmente in grado di difendersi meglio dinanzi ai giudici del proprio domicilio, non potrebbe, in circostanze come quelle della causa principale, prevedere ragionevolmente dinanzi a quale altro giudice rischierebbe di essere citato. D’altra parte, nell’ipotesi in cui venga sollevata un’eccezione relativa all’esistenza di un foro straniero più idoneo a conoscere della controversia, spetta all’attore dimostrare che non potrebbe ottenere giustizia dinanzi al detto foro straniero o, ove il giudice adito ritenga di accogliere l’eccezione, che il foro medesimo, in definitiva, non è competente a conoscere della controversia o che l’attore, in realtà, non ha accesso ad una giustizia effettiva dinanzi ad esso, a prescindere dal costo che rappresentano la proposizione di una nuova azione dinanzi al giudice di un altro Stato e il protrarsi dei tempi del giudizio.

43
Inoltre, l’ammissibilità dell’eccezione del forum non conveniens nel contesto della Convenzione di Bruxelles rischierebbe di inficiare l’applicazione uniforme delle norme sulla competenza in essa previste, essendo la detta eccezione riconosciuta solo in un numero limitato di Stati contraenti, mentre il fine della Convenzione di Bruxelles consiste proprio nel prevedere norme comuni, restando escluse le norme nazionali divergenti.

44
I convenuti principali sottolineano le conseguenze pratiche negative che discenderebbero dall’obbligo che incomberebbe, nella specie, sui giudici inglesi di pronunciarsi sul merito della controversia, in particolare riguardo ai costi del giudizio, alla possibilità di rimborso delle spese in Inghilterra in caso di rigetto dell’azione proposta, alle difficoltà logistiche legate alla distanza geografica, alla necessità di valutare il merito della controversia in base a criteri vigenti in Giamaica, alla possibilità di ottenere in Giamaica l’esecuzione di una sentenza contumaciale e all’impossibilità di prevedere una domanda riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti.

45
A tale riguardo, a prescindere dall’effettività di tali difficoltà, è sufficiente osservare che siffatte considerazioni, di cui non si può tener conto proprio in sede di applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, non sono tali da rimettere in questione il carattere obbligatorio della regola fondamentale sulla competenza, di cui all’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, per le ragioni precedentemente chiarite.

46
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione nel senso che la Convenzione di Bruxelles osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.

Sulla seconda questione

47
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che la Convenzione di Bruxelles osti all’applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, tale valutazione si imponga in ogni circostanza o solo in alcune circostanze.

48
Dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni dei convenuti principali e del governo del Regno Unito si evince che tale seconda questione è stata sollevata per l’ipotesi in cui sussista una situazione di litispendenza o di connessione con un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno Stato non contraente, una clausola attributiva di competenza a favore di tale giudice o, ancora, un fattore di collegamento con il detto Stato del medesimo tipo di quelli previsti all’art. 16 della Convenzione di Bruxelles.

49
Il procedimento contemplato dall’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, con il quale la prima fornisce ai secondi gli elementi interpretativi del diritto comunitario necessari per risolvere le liti dinanzi a loro pendenti (v., segnatamente, sentenze 8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I‑4003, punto 18; 12 marzo 1998, causa C‑314/96, Djabali, Racc. pag. I‑1149, punto 17, e 21 gennaio 2003, causa C‑318/00, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, Racc. pag. I‑905, punto 41).

50
Inoltre, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v., in tal senso, sentenze Djabali, cit., punto 19; Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, cit., punto 42, e 25 marzo 2004, cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, e da C‑497/00 a C-499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., Racc. pag. I‑2943, punto 72).

51
Orbene, nella specie è pacifico che le situazioni di fatto menzionate al precedente punto 48 non sono quelle di cui alla causa principale.

52
Conseguentemente, non occorre risolvere la seconda questione.


Sulle spese

53
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte diverse da quelle delle dette parti non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, nonché dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.

Firme


1
Lingua processuale: l'inglese.

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