Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002CJ0111

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2004.
Parlamento europeo contro Patrick Reynolds.
Causa C-111/02 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-05475

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:265

Arrêt de la Cour

Causa C-111/02 P

Parlamento europeo

contro

Patrick Reynolds

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Comando presso un gruppo politico del Parlamento — Decisione di porre fine al comando — Diritti della difesa»

Massime della sentenza

Dipendenti — Comando nell’interesse del servizio — Comando presso un gruppo politico del Parlamento — Decisione di porre fine al comando — Potere discrezionale del gruppo politico e competenza vincolata dell’autorità che ha il potere di nomina — Mancanza di esigenza imperativa di sentire l’interessato prima dell’adozione della decisione

[Statuto del personale, artt. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino, e 90]

Ai sensi dell’art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino, dello Statuto, un dipendente può essere comandato nell’interesse del servizio, al fine di svolgere temporaneamente funzioni presso un gruppo politico del Parlamento. Anche se spetta all’autorità che ha il potere di nomina adottare la decisione di comandare un dipendente presso un gruppo politico, nonché quella di porre fine a tale comando, essa ha l’obbligo di rispettare la scelta effettuata al riguardo dal gruppo politico che sollecita un tale provvedimento. Infatti il gruppo politico interessato dispone di un potere discrezionale sia di scegliere i collaboratori che desidera assumere per svolgere presso di sé funzioni temporanee nonché di porre fine all’impiego di questi ultimi. Tale potere discrezionale è giustificato in particolare dalla specifica natura delle funzioni svolte presso un gruppo politico e dalla necessità di mantenere, nell’ambito di un tale ambiente, rapporti di fiducia reciproca fra tale gruppo e i dipendenti comandati presso lo stesso. Nell’accettare di svolgere siffatte funzioni temporanee presso un gruppo politico, i dipendenti interessati devono essere consapevoli del fatto che quest’ultimo potrebbe voler porre fine al loro impiego prima del termine inizialmente previsto per tale comando.

Infatti, una volta venuta meno la fiducia reciproca, qualunque ne sia stata la causa, il dipendente interessato non è più in grado di svolgere le proprie funzioni. In una simile situazione, è quindi opportuno per il buon andamento dell’amministrazione che l’istituzione interessata adotti appena possibile, nei confronti di tale dipendente, una decisione che ponga fine al comando. Una siffatta decisione costituisce, dal punto di vista procedurale, un atto che arreca pregiudizio al dipendente, il quale, pertanto, ha un interesse personale a chiederne l’annullamento. Non se ne può tuttavia automaticamente dedurre, senza considerare il tipo di procedimento avviato nei confronti dell’interessato, che l’autorità che ha il potere di nomina aveva l’obbligo di sentire utilmente il dipendente interessato prima dell’adozione di una siffatta decisione.

Qualora l’autorità che ha il potere di nomina sia investita di una richiesta diretta a porre fine al comando di un dipendente presso un gruppo politico, essa è in linea di principio obbligata a darvi seguito quanto prima dopo aver accertato che tale domanda proviene effettivamente dalla persona o dal servizio competente a presentarla.

(v. punti 48‑52, 56‑57, 59‑60)




SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 aprile 2004(1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Dipendenti – Comando presso un gruppo politico del Parlamento – Decisione di porre fine al comando – Diritti della difesa»

Nel procedimento C-111/02 P,

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. von Hertzen e D. Moore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 23 gennaio 2002 nella causa T-237/00, Reynolds/Parlamento (Racc. pag. II-163),

procedimento in cui l'altra parte è:

Patrick Reynolds, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dai sigg. P. Legros e S. Rodrigues, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente in primo grado,



LA CORTE (Quinta Sezione),,



composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 marzo 2002, il Parlamento europeo ha proposto un ricorso, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2002, causa T-237/00, Reynolds/Parlamento (Racc. pag. II‑163; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione del segretario generale del Parlamento 18 luglio 2000, che poneva fine al comando del sig. Reynolds presso il gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Diversità» (in prosieguo: il «gruppo EDD») e lo reintegrava presso la Direzione generale «Informazione e relazioni pubbliche» a partire dal 15 luglio 2000 (in prosieguo: la «decisione controversa») e ha condannato il Parlamento a risarcire il danno materiale e morale subito dal sig. Reynolds a causa di tale decisione.


Fatti all’origine della controversia

2
I fatti all’origine della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nella seguente maniera.

3
Nel settembre 1999 il Parlamento pubblicava un avviso di posto vacante riguardante il posto di segretario generale del gruppo EDD.

4
Il sig. Reynolds, dipendente della Direzione generale «Informazione e relazioni pubbliche» del Parlamento, grado LA 5, scatto 3, presentava la sua candidatura per tale posto.

5
Con lettera 12 novembre 1999 il presidente del gruppo EDD comunicava al segretario generale del Parlamento la decisione dell’ufficio di tale gruppo di nominare il sig. Reynolds al posto di segretario generale e gli chiedeva di autorizzare il comando di quest’ultimo presso il detto gruppo.

6
Con decisione 11 gennaio 2000 il segretario generale del Parlamento confermava che, in base all’art. 37, primo comma, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), il sig. Reynolds veniva distaccato nell’interesse del servizio presso il gruppo EDD, grado A2, scatto 1, per il periodo di un anno dal 22 novembre 1999 al 30 novembre 2000.

7
Il 18 maggio 2000 il presidente del gruppo EDD informava per la prima volta il sig. Reynolds del fatto che, nel corso di una riunione dei membri dell’ufficio di questo gruppo tenutasi qualche ora prima, alcuni sottogruppi avevano manifestato la loro perdita di fiducia nei suoi confronti e che, di conseguenza, era stato deciso che il suo comando presso detto gruppo non sarebbe stato prolungato oltre il 30 novembre 2000.

8
Il 24 maggio 2000, durante un secondo colloquio con il sig. Reynolds, il presidente del gruppo EDD confermava che tale gruppo desiderava porre fine alla sua collaborazione. Lo stesso giorno il sig. Reynolds informava il presidente che intendeva assentarsi per quattro settimane al fine di riflettere su alcune questioni, cosa che quest’ultimo accettava. L’interessato consultava peraltro il suo medico curante, il quale riscontrava un’incapacità lavorativa a causa di malattia.

9
A decorrere dal 24 maggio 2000 il sig. Reynolds non si presentava più al lavoro a causa di malattia.

10
Il 23 giugno 2000 il sig. Reynolds presentava, ai sensi dell’art. 90 dello Statuto, un reclamo al segretario generale del Parlamento avverso gli atti che gli arrecavano pregiudizio nell’esercizio delle sue funzioni presso il gruppo EDD. Egli chiedeva che fosse adottata una decisione per porre fine a tali atti e che si ponesse rimedio ai loro effetti negativi. Il sig. Reynolds precisava tuttavia che non intendeva per questo dimettersi dal suo posto di segretario generale del detto gruppo.

11
Lo stesso giorno il sig. Reynolds inviava al presidente della Corte dei conti delle Comunità europee un richiesta formale di esame dei conti del gruppo EDD, precisando, da un lato, che tale esame era nell’interesse di tale gruppo oltre che nell’interesse pubblico e, dall’altro, che egli non aveva potuto avere libero accesso ad essi.

12
Essendo venuto a conoscenza, precisamente attraverso la stampa, del fatto che era stata inviata una siffatta richiesta alla Corte dei conti, il presidente del gruppo EDD confermava al presidente di quest’ultima, con lettera 30 giugno 2000, che tale istituzione poteva liberamente accedere ai conti di detto gruppo.

13
Il 1° luglio 2000 il sig. Reynolds redigeva un memorandum nel quale descriveva in dettaglio la sua esperienza di comando presso il gruppo EDD.

14
Il 4 luglio 2000, a seguito di una decisione dell’ufficio del gruppo EDD, il presidente di quest’ultimo domandava al segretario generale del Parlamento di porre fine, appena possibile, al comando del sig. Reynolds.

15
Il 18 luglio 2000 il segretario generale del Parlamento, nella sua qualità di autorità avente potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), decideva di porre fine al comando del sig. Reynolds presso il gruppo EDD nell’interesse del servizio a decorrere dalla sera del 14 luglio precedente (art. 1 della decisione controversa) e di reintegrarlo in un posto di traduttore principale presso la Direzione generale «Informazione e relazioni pubbliche» del Parlamento nel grado LA 5, scatto 3, a decorrere dal 15 luglio 2000.

16
Dopo aver presentato un reclamo avverso la decisione controversa, l’8 settembre 2000 il sig. Reynolds presentava un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento di tale decisione e una domanda di risarcimento danni contro il Parlamento.


Sentenza impugnata

17
Il sig. Reynolds fondava il suo ricorso di annullamento su sette motivi, relativi alla violazione, rispettivamente, dell’art. 38 dello Statuto, del principio del rispetto dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione, dell’accordo sui trasferimenti degli agenti dei gruppi politici del novembre 1974 e del principio di tutela del legittimo affidamento, nonché alla violazione del dovere di sollecitudine e allo sviamento di potere.

18
Dopo aver constatato, al punto 42 della sentenza impugnata, che al momento della presentazione del ricorso l’interesse personale del sig. Reynods a domandare l’annullamento della decisione controversa, atto che gli arrecava pregiudizio, era evidente, il Tribunale respingeva, al punto 43 della stessa sentenza, un motivo d’irricevibilità sostenuto dal Parlamento e riferito alla mancanza d’interesse del sig. Reynolds a chiedere tale annullamento.

19
Nel merito, il Tribunale esaminava in primo luogo il motivo relativo alla violazione dell’art. 38 dello Statuto.

20
Il sig. Reynolds sosteneva infatti che tale disposizione non prevede la possibilità da parte dell’APN di porre fine al comando nell’interesse del servizio prima dello scadere del termine inizialmente previsto per tale comando.

21
Il Tribunale rilevava, al punto 49 della sentenza impugnata, che secondo l’art. 38, lett. b), dello Statuto la durata del comando nell’interesse del servizio è stabilita dall’APN.

22
Al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale riteneva che tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che, quando ciò si riveli indispensabile per assicurare che il comando resti conforme all’interesse del servizio, l’APN ha, in ogni momento, la facoltà di modificare la durata inizialmente prevista per il comando e, pertanto, di porre fine a quest’ultimo prima dello scadere di tale periodo.

23
Al riguardo il Tribunale considerava, al punto 52 della sentenza impugnata, che nel caso di specie l’APN aveva giustamente ritenuto di potersi avvalere di tale competenza per porre fine al comando del sig. Reynolds presso il gruppo EDD, in quanto essa era investita di una domanda formale da parte del presidente di tale gruppo con cui si chiedeva di porre fine al comando del sig. Reynolds quanto prima possibile. Infatti, secondo il Tribunale, una tale domanda poteva, in quanto tale, consentire di concludere che mantenere tale comando non era conforme all’interesse del servizio. Tale conclusione si imponeva tanto più che, prima ancora di ricevere la richiesta formale del presidente del detto gruppo, l’APN era già informata delle tensioni che accompagnavano il comando del sig. Reynolds.

24
Di conseguenza il Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, respingeva il primo motivo in quanto infondato.

25
Il Tribunale esaminava in secondo luogo il motivo relativo alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.

26
Al punto 77 della sentenza impugnata il Tribunale riteneva che occorreva anzitutto accertare in quale misura fosse applicabile nel caso di specie la giurisprudenza secondo la quale un dipendente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento di una decisione per vizio di forma quando l’amministrazione era tenuta ad agire come ha fatto.

27
Al riguardo il Tribunale considerava, al punto 80 della sentenza impugnata, che in linea di principio l’esistenza di una domanda proveniente dal servizio o dalla persona presso cui il dipendente è stato comandato e diretta ad ottenere che l’APN si avvalga della sua competenza per porre fine ad un comando prima della scadenza del termine per quest’ultimo inizialmente previsto costituisce un elemento determinante per l’esercizio, da parte dell’APN, di una tale competenza.

28
Al punto 81 della sentenza impugnata il Tribunale constatava che il carattere determinante della domanda diretta a porre fine, nell’interesse del servizio, al comando di un dipendente non significa che l’APN non disponga di alcun margine di discrezionalità a tale riguardo e sia tenuta a dare seguito a tale domanda. Il Tribunale rilevava che l’APN, quando riceve una domanda del genere, deve quantomeno verificare, in maniera neutrale e oggettiva, se essa costituisca, senza alcun dubbio, valida espressione del servizio o della persona presso cui il dipendente è stato comandato e se essa non sia basata su motivi manifestamente illeciti.

29
Alla luce di quanto precede, il Tribunale considerava, al punto 83 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza secondo la quale il sig. Reynolds non ha alcun legittimo interesse a chiedere l’annullamento per vizio di forma di una decisione quando l’amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità ed è tenuta ad agire come ha fatto non è applicabile alla fattispecie.

30
Al punto 84 della sentenza impugnata il Tribunale precisava che gli altri argomenti dedotti dalle parti nell’ambito del motivo relativo alla violazione del principi o del rispetto dei diritti della difesa dovevano essere analizzati alla luce di questa constatazione.

31
Il Tribunale ricordava, al punto 86 della sentenza impugnata, che, secondo una giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e tale da sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che deve essere osservato anche in mancanza di una disposizione espressa prevista a tale scopo dalla normativa riguardante il procedimento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑169/95, Quijano/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑273, punto 44, e 15 giugno 2000, causa T‑211/98, F/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑107 e II‑471, punto 28).

32
Il Tribunale rilevava, al punto 78 della sentenza impugnata, che, come aveva sottolineato al punto 42 della stessa, la decisione controversa costituisce un atto lesivo. Pertanto esso dichiarava che l’APN aveva l’obbligo di sentire utilmente il sig. Reynolds prima dell’adozione di tale decisione.

33
Inoltre, il Tribunale considerava, al punto 94 della sentenza impugnata, che il fatto che un previo procedimento di reclamo sia previsto all’art. 90 dello Statuto non basta, in quanto tale, a escludere l’esistenza di un obbligo a carico dell’APN di sentire il dipendente interessato prima dell’adozione di una decisione per esso lesiva.

34
Il Tribunale sottolineava inoltre, al punto 98 della sentenza impugnata, che il principio del parallelismo di forme richiede che l’obbligo per l’APN di sentire il dipendente prima di autorizzare il suo comando nell’interesse del servizio, previsto all’art. 38, lett. a), dello Statuto si applichi anche quando l’APN decida di fissare o di modificare la durata di un comando nell’interesse del servizio ai sensi dell’art. 38, lett. b), del detto Statuto.

35
Il Tribunale constatava, al punto 109 della sentenza impugnata, che l’APN non aveva adempiuto l’obbligo di sentire utilmente il sig. Reynolds prima dell’adozione della decisione impugnata.

36
Il Tribunale sottolineava, al punto 112 della sentenza impugnata, che il principio del rispetto dei diritti della difesa è violato quando è dimostrato che l’interessato non è stato utilmente sentito prima dell’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio e che non si può ragionevolmente escludere che questa irregolarità abbia potuto avere una particolare incidenza sul contenuto di tale atto.

37
Al punto 113 della sentenza impugnata il Tribunale rilevava che l’eventualità che una consultazione previa possa avere una particolare incidenza sul contenuto di un atto arrecante pregiudizio può essere ragionevolmente esclusa solo se è dimostrato che l’autore dell’atto non disponeva di alcun margine di discrezionalità ed era tenuto ad agire come ha fatto.

38
Il Tribunale constatava, al punto 114 della sentenza impugnata, riferendosi al punto 81 di quest’ultima, che nella fattispecie era evidente che l’APN disponeva di un margine di discrezionalità certamente limitato, ma non inesistente, per quanto riguardava l’esercizio della facoltà di porre fine al comando del sig. Reynolds prima della scadenza del termine inizialmente previsto. Secondo il Tribunale, non poteva quindi totalmente escludersi che, nella fattispecie, una consultazione previa del sig. Reynolds avrebbe potuto avere una particolare incidenza sul contenuto della decisione impugnata.

39
Il Tribunale aggiungeva, al punto 115 della sentenza impugnata, che non spettava ad esso sostituirsi all’autorità amministrativa e accertare se, nella fattispecie, esistessero elementi idonei ad avere una particolare incidenza sul contenuto della decisione impugnata.

40
Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale riteneva, al punto 117 della sentenza impugnata, che il motivo relativo ad una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa era fondato e che, pertanto, la decisione impugnata doveva essere annullata senza che fosse necessario esaminare gli altri motivi dedotti dal sig. Reynolds.

41
Con riferimento alla domanda di risarcimento danni il Parlamento veniva condannato, ai punti 149 e 150 della sentenza impugnata, a versare al sig. Reynolds una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che quest’ultimo avrebbe dovuto percepire in quanto dipendente comandato di grado A2, scatto 1, e quella che aveva percepito a seguito della reintegrazione al grado LA 5, scatto 3, per il periodo compreso tra il 15 luglio 2000 e il 30 novembre 2000, somma maggiorata degli interessi moratori al tasso del 5,25% a decorrere dalla data dalla quale gli importi che costituivano detta somma erano dovuti fino alla data di pagamento effettivo.

42
Riguardo al danno morale, il Tribunale constatava, al punto 153 della sentenza impugnata, che il sig. Reynolds, non avendo rispettato il procedimento precontenzioso previsto a tal fine, non era legittimato a chiedere il risarcimento del danno morale da lui subito a causa degli asseriti «comportamenti non decisionali» del gruppo EDD o di taluni suoi membri. Il Tribunale rilevava invece, al punto 154 della detta sentenza, che l’adozione della decisione impugnata aveva solo potuto aggravare il danno morale subito dal sig. Reynolds. Per riparare tale danno, il Tribunale riteneva che il Parlamento doveva essere condannato a versare all’interessato, a titolo simbolico, la somma di un euro.


Ricorso dinanzi alla Corte

43
Nel suo ricorso, il Parlamento chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di decidere definitivamente sulla controversia respingendo il ricorso o rinviando la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci di nuovo su tale controversia. Esso chiede altresì che il ricorso incidentale presentato dal sig. Reynolds venga respinto per manifesta infondatezza.

44
A sostegno del proprio ricorso il Parlamento solleva quattro censure relative alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale, con riferimento in particolare all’obbligo di motivare le sentenze e al principio del rispetto dei diritti della difesa.

45
Il sig. Reynolds chiede che il ricorso del Parlamento sia respinto. Egli chiede alla Corte, a mezzo di un ricorso incidentale, di annullare il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata e di decidere definitivamente sulla controversia accogliendo la sua domanda di risarcimento danni, con riferimento al risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito, o di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida di nuovo su tale capo della sua domanda di risarcimento.


Sul ricorso

46
Con il suo terzo motivo, che occorre esaminare per primo, il Parlamento sostiene che l’analisi del Tribunale secondo la quale ogni dipendente dev’essere sentito prima dell’adozione di un provvedimento che gli possa arrecare un danno è contraria alla giurisprudenza costante dei giudici comunitari in materia di diritti della difesa.

47
Il sig. Reynolds nega che il Tribunale non abbia tenuto conto di tale giurisprudenza.

48
Preliminarmente si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino, dello Statuto, un dipendente può essere comandato, nell’interesse del servizio, al fine di svolgere temporaneamente funzioni presso un gruppo politico del Parlamento.

49
Occorre precisare che, anche se spetta all’APN adottare la decisione di comandare un dipendente presso un gruppo politico, nonché quella di porre fine a tale comando, essa ha l’obbligo di rispettare la scelta effettuata al riguardo dal gruppo politico che sollecita un tale provvedimento.

50
Infatti, il gruppo politico interessato dispone di un potere discrezionale sia di scegliere i collaboratori che desidera assumere per svolgere presso di sé funzioni temporanee, sia di porre fine all’impiego di questi ultimi.

51
Tale potere discrezionale è giustificato in particolare dalla specifica natura delle funzioni svolte presso un gruppo politico e dalla necessità di mantenere, nell’ambito di un tale ambiente, rapporti di fiducia reciproca fra tale gruppo e i dipendenti comandati presso lo stesso.

52
Nell’accettare di svolgere siffatte funzioni temporanee presso un gruppo politico, i dipendenti interessati devono essere consapevoli del fatto che quest’ultimo potrebbe voler porre fine al loro impiego prima del termine inizialmente previsto per tale comando.

53
Nel caso di un dipendente come il sig. Reynolds, comandato per svolgere la funzione di segretario generale presso un gruppo politico del Parlamento, è pacifico che egli è stato impiegato per espletare una missione speciale, di indole essenzialmente politica (v. sentenza 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento, Racc. pag. 1729, punto 42).

54
Affinché egli possa svolgere tale missione è essenziale che i rapporti di fiducia reciproca instauratisi tra quest’ultimo e il gruppo politico al momento del suo impiego si mantengano per tutta la durata del comando.

55
Nel caso in cui il gruppo politico interessato ritenga che tali rapporti di fiducia reciproca siano venuti meno, esso può porre fine unilateralmente al comando del dipendente prima del termine della durata inizialmente prevista.

56
Infatti, una volta venuta meno la fiducia reciproca, qualunque ne sia stata la causa, il dipendente interessato non è più in grado di svolgere le proprie funzioni. In una simile situazione, è quindi opportuno per il buon andamento dell’amministrazione che l’istituzione interessata adotti appena possibile, nei confronti di tale dipendente, una decisione che ponga fine al comando (v., per analogia, sentenze 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione, Racc. pag. 2499, punto 13, e 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I‑5863, punti 41 e 42).

57
Certamente, come ha giustamente rilevato il Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, statuendo sul motivo di irricevibilità, una siffatta decisione costituisce, dal punto di vista procedurale, un atto che arreca pregiudizio al dipendente, il quale, pertanto, ha un interesse personale a chiederne l’annullamento. Non se ne può tuttavia automaticamente dedurre, senza considerare il tipo di procedimento avviato nei confronti dell’interessato, come ha erroneamente fatto il Tribunale al punto 87 della detta sentenza, che, di conseguenza, l’APN aveva l’obbligo di sentire utilmente il sig. Reynolds prima dell’adozione della decisione controversa.

58
Come è stato già precisato ai punti 50‑52 della presente sentenza, il dipendente che accetta una funzione le cui caratteristiche sono molto particolari, come quella di segretario generale di un gruppo politico del Parlamento, deve essere consapevole del potere discrezionale di tale gruppo di porre fine al suo impiego in ogni momento, in particolare nel caso venga meno il rapporto di fiducia reciproca tra quest’ultimo e il detto dipendente.

59
Ne consegue che, quando l’APN è investita di una richiesta proveniente da un gruppo politico del Parlamento diretta a porre fine al comando di un dipendente presso questo gruppo, essa è in linea di principio obbligata a darvi seguito quanto prima dopo aver accertato che tale domanda proviene effettivamente dalla persona o dal servizio competente a presentarla.

60
Alla luce di quanto precede, occorre constatare che l’adozione della decisione controversa da parte dell’APN senza aver previamente sentito il sig. Reynolds appare giustificata.

61
Pertanto si deve constatare che il Tribunale ha dichiarato erroneamente fondato, ai punti 99, 109 e 117 della sentenza impugnata, il motivo relativo ad una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa dovuta al fatto che l’APN non aveva utilmente sentito il sig. Reynolds prima dell’adozione della decisione controversa.

62
Senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dal Parlamento, si deve pertanto annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione controversa. Di conseguenza, occorre altresì annullare tale sentenza nella parte in cui ha condannato il Parlamento a risarcire l’asserito danno materiale e morale subito dal sig. Reynolds a causa di tale decisione.

63
In tali circostanze il ricorso incidentale del sig. Reynolds, relativo alla determinazione dell’importo del danno morale che egli avrebbe subito a causa della decisione controversa, è divenuto privo di oggetto e quindi non occorre statuire nel merito.


Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

64
Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, quando lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo decida.

65
Tenuto conto che il Tribunale ha esaminato unicamente due dei sette motivi sui quali il sig. Reynolds ha fondato il proprio ricorso, la Corte ritiene di non poter decidere la causa e di dover rinviare la stessa dinanzi al Tribunale affinché questo si pronunci sugli altri motivi del detto ricorso.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
I punti 1, 2, 4 e 5 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 gennaio 2002, causa T‑237/00, Reynolds/Commissione, sono annullati.

2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.

3)
Le spese sono riservate.

Jann

Timmermans

Rosas

La Pergola

von Bahr

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 aprile 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: il francese.

Top