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Dokument 61999CJ0340

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2001.
TNT Traco SpA contro Poste Italiane SpA e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile di Genova - Italia.
Artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) - Servizi postali - Normativa nazionale che assoggetta la prestazione dei servizi di corriere espresso da parte di imprese non incaricate della gestione dei servizi universali al pagamento del diritto postale normalmente applicato ai servizi universali - Attribuzione dei proventi del pagamento di detto diritto all'impresa titolare della gestione esclusiva dei servizi universali.
Causa C-340/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-04109

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2001:281

61999J0340

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2001. - TNT Traco SpA contro Poste Italiane SpA e altri. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile di Genova - Italia. - Artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) - Servizi postali - Normativa nazionale che assoggetta la prestazione dei servizi di corriere espresso da parte di imprese non incaricate della gestione dei servizi universali al pagamento del diritto postale normalmente applicato ai servizi universali - Attribuzione dei proventi del pagamento di detto diritto all'impresa titolare della gestione esclusiva dei servizi universali. - Causa C-340/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04109


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche proposte in un contesto che esclude una soluzione utile - Questioni senza alcuna relazione con l'oggetto della causa principale

(Art. 234 CE)

2. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale - Normativa nazionale che assoggetta la prestazione dei servizi di corriere espresso da parte di imprese non incaricate della gestione dei servizi universali al pagamento di un diritto postale - Attribuzione dei proventi del pagamento di detto diritto all'impresa incaricata, in esclusiva, del servizio universale - Inammissibilità - Giustificazione - Esigenza per tale impresa di assicurare il servizio postale universale - Prova - Modalità processuali nazionali - Presupposti per l'applicazione

[Trattato CE, artt. 86 e 90 (divenuti artt. 82 CE e 86 CE)]

Massima


1. Nell'ambito della collaborazione tra la Corte ed i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.

Tuttavia, in casi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure ancora qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

In tale contesto, lungi dal vietare ad un giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, la giurisprudenza derivante dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., lascia unicamente al giudice nazionale il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto comunitario che è stata sollevata dinanzi ad esso.

( v. punti 30-31, 35 )

2. In quanto può derivarne un pregiudizio al commercio tra Stati membri, il combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) si oppone a che una normativa di uno Stato membro che conferisce ad un'impresa di diritto privato la gestione, a titolo esclusivo, del servizio postale universale subordini il diritto di qualsiasi altro operatore economico di fornire un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale alla condizione che esso paghi all'impresa incaricata del servizio universale un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta, a meno che non sia provato che gli introiti provenienti da questo pagamento sono necessari per consentire a tale impresa di assicurare il servizio postale universale in condizioni economicamente accettabili e che quest'impresa è tenuta al pagamento dello stesso diritto allorché fornisce essa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in tale servizio universale.

Questa prova può essere fornita secondo le modalità dell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, fermo restando che queste modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

( v. punto 63 e dispositivo 1-2 )

Parti


Nel procedimento C-340/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale civile di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra

TNT Traco SpA

e

Poste Italiane SpA, già Ente Poste Italiane, e altri,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore), sig.ra F. Macken e sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la TNT Traco SpA, dagli avv.ti S. Zunarelli e A. Masutti;

- per Poste Italiane SpA, dagli avv.ti A. Perrazzelli, A. Tizzano, A. Sandulli e A. Fratini, nonché dall'avv. B. García Porras, abogado;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. K. Wiedner, in qualità di agenti;

- per l'Autorità di vigilanza EFTA, dal sig. J.M. Langseth, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della TNT Traco SpA, rappresentata dagli avv.ti S. Zunarelli, A. Masutti e P. Manzini, di Poste Italiane SpA, rappresentata dagli avv.ti A. Perrazzelli, A. Sandulli e G.M. Roberti, del governo italiano, rappresentato dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato, della Commissione, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro, e dell'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata dal sig. M. Sanchez Rydelski, in qualità di agente, all'udienza del 7 dicembre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1° febbraio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 13 settembre seguente, il Tribunale civile di Genova ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la TNT Traco SpA (in prosieguo: la «TNT Traco»), che fornisce nel territorio italiano un servizio privato di raccolta, trasporto e distribuzione di corriere espresso per conto terzi, e Poste Italiane SpA (in prosieguo: «Poste Italiane») e tre dipendenti di quest'ultima, circa una decisione con cui questi dipendenti hanno inflitto alla TNT Traco un'ammenda ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (Supplemento ordinario alla GURI n. 113 del 3 maggio 1973, in prosieguo: il «codice postale»).

Ambito normativo

3 Ai sensi dell'art. 1 del codice postale, intitolato «Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni»:

«Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

(...)».

4 L'art. 7 del codice postale stabilisce:

«Salva la competenza del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri».

5 L'art. 8 del codice postale prevede che le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, di concerto con quello per il Tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.

6 L'art. 39 del codice postale, intitolato «Contravvenzioni all'esclusività postale», recita:

«Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto è punito con l'ammenda uguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire 800.

Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.

(...)

Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione».

7 Ai sensi dell'art. 41 del codice postale:

«La disposizione dell'art. 39 non si applica:

(...)

b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data di inizio del trasporto stesso;

(...)».

8 Inizialmente, i servizi di cui all'art. 1 del codice postale erano forniti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che la legge 29 gennaio 1994, n. 71 (GURI del 31 gennaio 1994, n. 24; in prosieguo: la «legge n. 71/94»), ha trasformato in un ente pubblico economico denominato «Ente "Poste Italiane"». Con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1997, n. 244, l'Ente Poste Italiane è stato trasformato, a decorrere dal 28 febbraio 1998, in una società per azioni denominata «Poste Italiane SpA». Tutte le azioni di quest'ultima sono state attribuite al ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

9 L'art. 2 della legge n. 71/94, relativo all'attività di Poste Italiane, prevede che questa svolga le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma che deve essere concluso tra il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni ed il presidente di Poste Italiane.

10 L'art. 6 del contratto di programma concluso nel 1995 stabilisce:

«1. Ferma la garanzia da parte [di Poste Italiane] di assicurare lo svolgimento dei servizi universali, riservati o non, (...) su tutto il territorio nazionale, [Poste Italiane] individuerà i piccoli uffici postali periferici operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, predisponendo per essi interventi di razionalizzazione della gestione tali da garantire la progressiva riduzione della perdita di gestione imputabile a ciascuno.

Sulla base del principio di distinzione fra le funzioni imprenditoriali e le funzioni sociali [di Poste Italiane], le parti determineranno entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, l'entità degli obblighi di servizio universale derivanti dal mantenimento degli uffici predetti.

A tal fine dovranno essere considerati per ciascun piccolo ufficio esclusivamente i costi diretti o indiretti, determinati su base consuntiva, di univoca imputabilità all'ufficio stesso a fronte dei quali non risultino ricavi derivanti dall'attività del medesimo.

(...)

3. Ove lo Stato stabilisca a carico [di Poste Italiane] comportamenti da cui scaturiscano oneri impropri ovvero l'applicazione di tariffe particolari esso provvederà comunque ad assicurare la copertura delle spese o dei mancati ricavi [di Poste Italiane].

(...)».

11 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, al fine di garantire «eque condizioni di concorrenza rispetto alle tariffe praticate per analoghi servizi dalle aziende concorrenti», Poste Italiane si è impegnata, all'art. 11 dello stesso contratto di programma, ad adottare un sistema di contabilità su conti separati destinato a «consentire in particolare la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati tra i servizi riservati a favore di quelli non riservati nonché di pratiche discriminatorie».

12 Come risulta dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte dalle parti nella causa principale e dal governo italiano, tale obbligo è stato confermato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa a misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche (Supplemento ordinario n. 233 alla GURI n. 303 del 28 dicembre 1996), il cui art. 2, n. 19, ultima frase, stabilisce:

«E' fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza».

13 L'art. 41 del codice postale è stato abrogato dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (GURI del 5 agosto 1999, n. 182; in prosieguo: il «decreto n. 261/99»), che è entrato in vigore il 6 agosto 1999 e che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

14 L'art. 1 della direttiva 97/67 stabilisce:

«La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:

- la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità;

- i criteri che definiscono i servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale e le condizioni relative alla fornitura dei servizi non riservati;

- i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale;

- la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme;

- l'armonizzazione delle norme tecniche;

- la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti».

15 L'art. 9, n. 4, della direttiva 97/67 prevede che, per garantire la salvaguardia del servizio universale come definito all'art. 3, gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione, che è destinato a indennizzare il fornitore del servizio universale per gli oneri finanziari non equi che ad esso derivano dalla fornitura di tale servizio. Tale fondo può essere finanziato mediante contributi di operatori autorizzati a fornire servizi non riservati, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al servizio universale.

16 Inoltre, l'art. 14 della direttiva 97/67 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, i fornitori del servizio universale operino, nella loro contabilità interna, una separazione tra i diversi servizi riservati ed i servizi non riservati. Come risulta dal ventottesimo considerando della direttiva 97/67, questa separazione contabile ha come finalità di rendere trasparenti i costi effettivi dei vari servizi e di evitare che sovvenzioni incrociate dal settore riservato al settore non riservato possano alterare sfavorevolmente le condizioni di concorrenza in quest'ultimo settore.

17 In applicazione dell'art. 25, la direttiva 97/67 è entrata in vigore il 10 febbraio 1998. Ai sensi dell'art. 24, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

La causa principale e la questione pregiudiziale

18 Il 27 febbraio 1997 la TNT Traco ha costituito oggetto di un'ispezione da parte di tre dipendenti di Poste Italiane. Questi, avendo accertato che era stata raccolta, trasportata e distribuita in violazione dell'art. 1 del codice postale corrispondenza affidata alla TNT Traco per l'invio espresso, le hanno inflitto un'ammenda di ITL 46 331 000 in applicazione dell'art. 39 del codice postale.

19 Nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale constata che il servizio di corriere espresso offerto dalla TNT Traco era caratterizzato dalla rapidità, dalla sicurezza e dalla personalizzazione della consegna al destinatario e che si distingueva così nettamente dalla distribuzione di corrispondenza ordinaria fornita da Poste Italiane nell'ambito del servizio universale. Esso ritiene che tale servizio di corriere espresso, indipendentemente dal fatto che sia fornito dalla TNT Traco, da Poste Italiane o da qualsiasi altra impresa, comporti una prestazione «a valore aggiunto» che non costituisce un «supplemento» ad una prestazione base, ma una prestazione «differente» e svincolata da questa, cui si contrappone per caratteristiche e qualità oltre che per il costo.

20 La TNT Traco ha presentato dinanzi al Tribunale civile di Genova un ricorso rivolto al tempo stesso contro Poste Italiane e i tre dipendenti che avevano effettuato l'ispezione di cui al punto 18 della presente sentenza. La TNT Traco ha fatto valere l'incompatibilità con gli artt. 86 e 90 del Trattato del regime di esclusività di cui beneficiava Poste Italiane e del comportamento di Poste Italiane e dei suoi dipendenti. Essa ha chiesto innanzi tutto che fosse applicato al servizio di corriere espresso da essa fornito il regime di libera concorrenza che risulta da queste disposizioni e ha poi chiesto la condanna di Poste Italiane al risarcimento del danno, valutato in oltre ITL 500 000 000, subito a causa dell'illegittima riscossione dell'ammenda che le era stata inflitta. Infine ha chiesto che Poste Italiane ed i suoi dipendenti fossero condannati a risarcire il danno, valutato a oltre ITL 100 000 000, subito a causa dell'illegittima attività di ispezione e acquisizione di dati commerciali da questi posta in essere nei suoi uffici in violazione dell'art. 2598 del codice civile italiano, relativo alla concorrenza sleale.

21 L'8 giugno 1999 il Tribunale civile di Genova ha emesso una sentenza parziale nella quale ha innanzi tutto condannato Poste Italiane a rimborsare alla TNT Traco la somma di ITL 46 331 000 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla riscossione dell'ammenda inflitta. Esso ha dichiarato al riguardo che tale riscossione era illegittima in quanto la funzione ispettiva, di controllo e sanzionatoria precedentemente detenuta da Poste Italiane era stata trasferita al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni dalla legge n. 71/94. Ritenendo poi, da un lato, che la responsabilità dell'illegittimo intervento dei dipendenti di Poste Italiane e dei danni conseguenti dovesse essere attribuita esclusivamente a quest'ultima e, dall'altro, che non fosse stata fornita alcuna prova di un uso improprio, costitutivo di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 del codice civile italiano, dei nomi dei clienti della TNT Traco, il Tribunale ha respinto le domande della TNT Traco contro i dipendenti di Poste Italiane ed ha condannato la TNT Traco a pagare le spese da essi sostenute. Esso ha infine deciso di sottoporre alla Corte, con ordinanza separata, una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE e di statuire sulle spese della TNT Traco e di Poste Italiane nell'ambito della sentenza definitiva.

22 Il giudice nazionale non esclude che l'imposizione di un diritto postale possa essere compatibile con il diritto comunitario se essa vale, secondo criteri obiettivi, per tutti i soggetti privati che operano sul mercato del corriere espresso e se è giustificata dalla necessità di assicurare il servizio universale e di coprire zone non redditizie del servizio stesso. Esso osserva tuttavia che la Repubblica italiana concede a Poste Italiane, oltre alle entrate provenienti dal diritto postale di cui trattasi nella causa principale, sovvenzioni dirette destinate a coprire i costi inerenti all'obbligo di assicurare il servizio universale e rileva poi che il diritto italiano, prima della trasposizione della direttiva 97/67, non conteneva alcun meccanismo di compensazione e di controllo, salvo l'obbligo imposto a Poste italiane di tenere una doppia contabilità, che, analogamente a quello previsto all'art. 9, n. 4, di tale direttiva, avrebbe consentito di assicurare in maniera costante che le compensazioni da effettuare a favore dei servizi universali e riservati non superassero il necessario e non si trasformassero indebitamente in sovvenzioni incrociate a favore dei servizi non universali e non riservati.

23 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale civile di Genova ha ritenuto necessario e pertinente, ai fini della soluzione della causa principale, sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. Di conseguenza, con ordinanza 21 giugno 1999 ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le norme del Trattato CE, e segnatamente gli artt. 86 e 90, ostano a che uno Stato membro, nell'organizzazione del servizio postale, mantenga una normativa che, pur distinguendo tra servizi di tipo c.d. "universale" affidati in esclusiva a un soggetto di diritto privato e servizi non di tipo "universale", esercitati e prestati in regime di libera concorrenza:

a) comporti, anche per l'effettuazione dei servizi "non universali" o a valore aggiunto da parte di soggetti ecomici diversi da quello cui è affidato in esclusiva il servizio "universale", il pagamento dei diritti postali dovuti per il servizio "base" di posta ordinaria, di fatto non prestato dal soggetto esclusivista;

b) attribuisca direttamente i proventi del pagamento di quei diritti al soggetto economico investito del servizio universale, al di fuori di qualunque meccanismo di compensazione e controllo al fine di evitare l'attribuzione di sussidi di tipo incrociato per servizi non universali».

Sulla ricevibilità

24 In via principale, Poste Italiane e il governo italiano sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

25 Poste Italiane afferma, innanzi tutto, che la questione posta non è più pertinente. A tale riguardo, ritiene che l'unica domanda su cui il giudice nazionale ha riservato la sua decisione finale sembra essere quella relativa all'eventuale disapplicazione, in quanto incompatibile con le norme del Trattato CE, del regime di esclusività postale previsto dal codice postale. Ora, in seguito alle modifiche legislative intervenute nell'ambito dell'attuazione della direttiva 97/67 e tenuto conto in particolare dell'abrogazione dell'art. 41 del codice postale, la questione della compatibilità di tale regime con il Trattato sarebbe divenuta senza oggetto.

26 Poste Italiane fa valere, in secondo luogo, che, anche qualora la questione sollevata dal giudice nazionale dovesse giudicarsi rilevante, la soluzione della Corte s'imporrebbe con tale evidenza che, conformemente al «principio dell'atto chiaro» (v. sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 16), una pronuncia in via pregiudiziale non sarebbe più necessaria. Infatti, la soluzione della Corte non potrebbe essere diversa da quella formulata nella sentenza 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau (Racc. pag. I-2533). In questa sentenza la Corte avrebbe affidato al giudice nazionale il compito di valutare in quale misura la concorrenza nel settore dei servizi postali specifici, dissociabili dal servizio postale di base, possa essere limitata o persino esclusa al fine di non compromettere l'equilibrio economico dell'operatore che si assume, a titolo esclusivo, la gestione di questo servizio.

27 Il governo italiano, dal canto suo, sostiene che, nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale ha omesso di precisare la natura dei comportamenti che costituiscono l'asserito abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, di cui Poste Italiane sarebbe responsabile.

28 Esso fa valere inoltre che, per condannare Poste Italiane, con sentenza parziale, a rimborsare le somme indebitamente percepite sulla base dell'art. 39 del codice postale, il giudice nazionale deve avere necessariamente disapplicato le disposizioni degli artt. 1, 39 e 41 di questo codice, di modo che la soluzione della questione pregiudiziale posta non sarebbe più necessaria ai fini della definizione della controversia principale.

29 Senza concludere formalmente per l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la TNT Traco solleva anch'essa dubbi circa la sua utilità dopo che è entrato in vigore il decreto n. 261/99 che dà attuazione alla direttiva 97/67.

30 Occorre ricordare che, in conformità ad una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte ed i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59, e 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38).

31 Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in casi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure ancora qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze precitate Bosman, punto 61, e PreussenElektra, punto 39).

32 Nella fattispecie, si deve constatare che dal fascicolo della causa principale risulta che questa è tuttora pendente dinanzi al giudice nazionale. Infatti, quest'ultimo ha esplicitamente affermato che la sentenza con la quale condanna in particolare Poste Italiane a rimborsare alla TNT Traco l'ammenda riscossa costituisce solo una sentenza parziale e un rinvio pregiudiziale gli sembra necessario e pertinente per risolvere definitivamente la controversia ad esso sottoposta.

33 A tale riguardo il fatto che il regime postale vigente in Italia al tempo dei fatti di cui alla causa principale sia stato modificato e, in particolare, l'art. 41 del codice postale sia stato abrogato non è tale da rendere priva di oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale.

34 Da un lato infatti, come il giudice nazionale stesso ha rilevato, i fatti della causa principale sono precedenti all'adozione della direttiva 97/67 e, a fortiori, all'entrata in vigore del decreto n. 261/99. D'altra parte, spetta unicamente al giudice nazionale ritirare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale allorché ritiene che una tale decisione non sia più necessaria per consentirgli di risolvere la causa principale, fermo restando che l'attrice nella causa principale può eventualmente provocare un tale ritiro desistendo dal ricorso che ha proposto.

35 Inoltre, lungi dal vietare ad un giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, la giurisprudenza derivante dalla sentenza Cilfit e a., soprammenzionata, anche supponendo che sia applicabile alla presente fattispecie, lascia unicamente al giudice nazionale il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto comunitario che è stata sollevata dinanzi ad esso.

36 Per quanto riguarda le asserite imprecisioni di fatto che il governo italiano ha dedotto è sufficiente rilevare che la formulazione stessa della questione sottoposta dal giudice nazionale descrive i comportamenti per i quali si chiede alla Corte di esaminare se possano essere vietati, in quanto abuso di posizione dominante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato.

37 Dalle considerazioni che precedono risulta che si deve risolvere la questione posta dal giudice nazionale.

Sulla questione pregiudiziale

38 Con la sua questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se gli artt. 86 e 90 del Trattato, letti congiuntamente, si oppongano a che una normativa di uno Stato membro, che conferisce ad un'impresa di diritto privato la gestione, a titolo esclusivo, del servizio postale universale, subordini il diritto di qualsiasi altro operatore economico di fornire un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale alla condizione che questo paghi all'impresa incaricata del servizio universale un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta, senza prevedere un meccanismo di compensazione e di controllo destinato ad evitare che quest'impresa attribuisca sovvenzioni incrociate a favore delle proprie attività che non rientrano nel servizio universale.

39 A tale riguardo occorre rilevare in via preliminare che un'impresa quale Poste Italiane, nella sua qualità di ente pubblico economico o, successivamente, di società per azioni di cui lo Stato è l'unico azionista, è un'impresa pubblica ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato.

40 Come hanno sostenuto la TNT Traco, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione, Poste Italiane deve essere considerata un'impresa alla quale lo Stato membro interessato riconosce diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, in quanto le è stato concesso il diritto esclusivo di assicurare la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza sul territorio di tale Stato membro senza essere obbligata a pagare, come chiunque altro assicuri gli stessi servizi, un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta.

Sul divieto di cui all'art. 90, n. 1, del Trattato

41 Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del Trattato, in particolare all'art. 86.

42 L'art. 86 del Trattato vieta, qualora possa essere pregiudizievole per il commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

43 A tale riguardo occorre sottolineare, innanzi tutto, che è pacifico che Poste Italiane, che è titolare dei diritti speciali o esclusivi indicati al punto 40 della presente sentenza, detiene una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato, in quanto risulta dalla giurisprudenza della Corte che il territorio di uno Stato membro, al quale si estende una posizione dominante, può costituire una parte sostanziale del mercato comune (v., in tal senso, sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Dusseldorp e a., Racc. pag. I-4075, punto 60; 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner, Racc. pag. I-7791, punto 36, e 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 92).

44 Occorre ricordare, in secondo luogo, che, anche se il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi non è, di per sé, incompatibile con l'art. 86 del Trattato, uno Stato membro viola i divieti posti dal combinato disposto dell'art. 90, n. 1, e dell'art. 86 del Trattato quando adotta una misura legislativa, regolamentare o amministrativa che crea una situazione in cui un'impresa alla quale ha conferito diritti speciali o esclusivi è necessariamente indotta ad abusare della propria posizione dominante (v. in tal senso, in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C-242/95, GT-Link, Racc. pag. I-4449, punto 33, e Dusseldorp e a., soprammenzionata, punto 61).

45 A tale riguardo, si deve constatare che la normativa statale di cui trattasi nella causa principale obbliga gli operatori economici che forniscono un servizio di corriere espresso a pagare a Poste Italiane un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta dai clienti di quest'ultima, senza che Poste Italiane sia tenuta a fornire un qualsiasi servizio a tali operatori.

46 Ora, la Corte ha già dichiarato che esiste sfruttamento abusivo di una posizione dominante quando l'impresa detentrice di quest'ultima esige per i suoi servizi un corrispettivo iniquo o sproporzionato rispetto al valore economico della prestazione fornita (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, Racc. pag. I-5077, punto 25, e GT-Link, soprammenzionata, punto 39).

47 Lo stesso deve valere a maggior ragione allorché tale impresa beneficia di una remunerazione per servizi che non ha fornito essa stessa.

48 Ne deriva che una normativa quale quella di cui trattasi nella causa principale crea una situazione in cui l'impresa cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi è necessariamente indotta a commettere un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

49 Si deve tuttavia rilevare, in terzo luogo, che, come risulta dalla formulazione dell'art. 86 del Trattato, tale normativa è vietata ai sensi degli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato solo in quanto può essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri.

50 Questo avverrebbe in particolare se l'obbligo di pagare a Poste Italiane il diritto postale di cui trattasi nella causa principale valesse anche per gli operatori economici che forniscono servizi di corriere espresso tra la Repubblica italiana e un altro Stato membro. Spetta al giudice nazionale verificarlo.

Su una giustificazione ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato

51 Poste Italiane ed il governo italiano fanno valere che, in ogni caso, l'obbligo di pagare il diritto postale che costituisce oggetto della causa principale, anche quando è imposto agli operatori di un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale, è giustificato, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, dalla necessità di salvaguardare l'equilibrio economico dell'impresa incaricata della gestione del servizio postale universale.

52 A tale riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che in effetti dal combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell'art. 90 del Trattato risulta che il n. 2 di tale norma può essere fatto valere per giustificare la concessione, da parte di uno Stato membro, ad un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, di diritti speciali o esclusivi contrari, in particolare, all'art. 86 del Trattato, qualora l'adempimento della specifica missione affidatale possa essere garantito unicamente grazie alla concessione di tali diritti e purché lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità (v. in tal senso, in particolare, sentenza 23 maggio 2000, causa C-209/98, Sydhavnens Sten & Grus, Racc. pag. I-3743, punto 74).

53 Occorre constatare, in secondo luogo, che un'impresa quale Poste Italiane, incaricata in forza della normativa di uno Stato membro di assicurare il servizio postale universale, il che implica l'obbligo di raccogliere, trasportare e distribuire corrispondenza su tutto il territorio dello Stato membro interessato indipendentemente dalla redditività del settore in cui viene fornito il servizio, costituisce un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato.

54 In terzo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non è necessario, affinché siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato, che risulti minacciato l'equilibrio finanziario o la redditività economica dell'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale. E' sufficiente che, in mancanza dei diritti controversi, possa risultare compromesso l'adempimento delle specifiche funzioni assegnate all'impresa, quali precisate dagli obblighi e dai vincoli impostile, o che il mantenimento dei diritti di cui trattasi sia necessario per consentire al loro titolare di adempiere le funzioni di interesse economico generale affidategli in condizioni economicamente accettabili (v., in particolare, sentenza Albany, soprammenzionata, punto 107).

55 A tal fine può risultare necessario prevedere non solo la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e i settori meno redditizi del titolare della missione d'interesse generale costituita dalla gestione del servizio universale (v., in tal senso, sentenza Corbeau, soprammenzionata, punto 17), ma anche l'obbligo per i fornitori di servizi postali che non rientrano in tale servizio universale di contribuire, mediante il pagamento di un diritto postale del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, al finanziamento di questo servizio universale e di consentire così al titolare di tale missione di interesse generale di adempierla in condizioni economicamente equilibrate.

56 Occorre tuttavia rilevare che, poiché si tratta di una disposizione che consente in talune circostanze una deroga alle norme del Trattato, l'art. 90, n. 2, del Trattato deve essere interpretato in senso restrittivo (v., in tal senso, sentenza GT-Link, soprammenzionata, punto 50).

57 Pertanto, l'art. 90, n. 2, del Trattato non consente che il totale degli introiti provenienti dal pagamento di un diritto postale del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, da parte dell'insieme degli operatori economici che forniscono un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio postale universale, sia superiore all'importo necessario per compensare le eventuali perdite che la gestione del servizio postale universale causa all'impresa che ne è incaricata.

58 In tale contesto occorre che l'impresa incaricata del servizio postale universale, allorché fornisce essa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in tale servizio universale, sia anch'essa tenuta al pagamento del diritto postale. Occorre anche che essa faccia in modo da non far sopportare tutto o parte dei costi della sua attività di servizio di corriere espresso alla sua attività di servizio universale, aumentando indebitamente gli oneri del servizio universale e quindi le eventuali perdite di quest'ultimo.

59 Spetta al giudice nazionale verificare se queste condizioni siano soddisfatte, fermo restando che incombe allo Stato membro o all'impresa che fa valere l'art. 90, n. 2, del Trattato dimostrare che ricorrono i presupposti per l'applicazione di tale norma (v. in tal senso, in particolare, sentenza 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5815, punto 94).

60 A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in mancanza di una normativa comunitaria in materia, la prova di una violazione dell'art. 86 del Trattato può essere fornita secondo le modalità dell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, purché queste modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da questa disposizione (v., in tal senso, sentenza GT-Link, soprammenzionata, punti 23, 24, 26 e 27).

61 Questi stessi principi si applicano anche allorché, basandosi sull'art. 90, n. 2, del Trattato, uno Stato membro o l'impresa cui esso ha affidato una missione di interesse generale ai sensi di questa disposizione cerca di dimostrare che l'attribuzione a questa impresa di diritti speciali o esclusivi incompatibili con l'art. 86 del Trattato è necessaria.

62 Ne deriva che la mancanza, al tempo dei fatti della causa principale, di un meccanismo di compensazione e di controllo destinato ad evitare che l'impresa incaricata della gestione del servizio universale proceda all'attribuzione di sovvenzioni incrociate a beneficio della propria attività che non rientra nel servizio universale non è necessariamente sufficiente per provare che le condizioni di applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato non erano soddisfatte.

63 Sulla base dell'insieme delle considerazioni che precedono occorre risolvere la questione posta nel modo seguente:

- in quanto può derivarne un pregiudizio al commercio tra Stati membri, il combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato si oppone a che una normativa di uno Stato membro che conferisce ad un'impresa di diritto privato la gestione, a titolo esclusivo, del servizio postale universale subordini il diritto di qualsiasi altro operatore economico di fornire un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale alla condizione che esso paghi all'impresa incaricata del servizio universale un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta, a meno che non sia provato che gli introiti provenienti da questo pagamento sono necessari per consentire a tale impresa di assicurare il servizio postale universale in condizioni economicamente accettabili e che quest'impresa è tenuta al pagamento dello stesso diritto allorché fornisce essa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in tale servizio universale;

- questa prova può essere fornita secondo le modalità dell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, fermo restando che queste modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

64 Le spese sostenute dal governo italiano, dalla Commissione e dall'Autorità di vigilanza EFTA, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile di Genova con ordinanza 21 giugno 1999, dichiara:

1) In quanto può derivarne un pregiudizio al commercio tra Stati membri, il combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) si oppone a che una normativa di uno Stato membro che conferisce ad un'impresa di diritto privato la gestione, a titolo esclusivo, del servizio postale universale subordini il diritto di qualsiasi altro operatore economico di fornire un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale alla condizione che esso paghi all'impresa incaricata del servizio universale un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta, a meno che non sia provato che gli introiti provenienti da questo pagamento sono necessari per consentire a tale impresa di assicurare il servizio postale universale in condizioni economicamente accettabili e che quest'impresa è tenuta al pagamento dello stesso diritto allorché fornisce essa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in tale servizio universale.

2) Questa prova può essere fornita secondo le modalità dell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, fermo restando che queste modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

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