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Document 61996TO0086
Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber, extended composition) of 2 April 1998.#Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen and Hapag Lloyd Fluggesellschaft mbH v Commission of the European Communities.#State aid - Commission decision classifying a national measure as aid incompatible with the common market - Interim measures - Order requiring authorisation for the aid to be granted on a provisional basis - Urgency - Balance of interests.#Case T-86/96 R.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 2 aprile 1998.
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaft mbH contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti concessi da uno Stato - Decisione della Commissione che considera un provvedimento nazionale come aiuto incompatibile con il mercato comune - Provvedimenti provvisori - Ordine di concedere un'autorizzazione provvisoria dell'aiuto - Urgenza - Ponderazione degli interessi.
Causa T-86/96 R.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 2 aprile 1998.
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaft mbH contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti concessi da uno Stato - Decisione della Commissione che considera un provvedimento nazionale come aiuto incompatibile con il mercato comune - Provvedimenti provvisori - Ordine di concedere un'autorizzazione provvisoria dell'aiuto - Urgenza - Ponderazione degli interessi.
Causa T-86/96 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1998 II-00641
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:70
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 2 aprile 1998. - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaft mbH contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi da uno Stato - Decisione della Commissione che considera un provvedimento nazionale come aiuto incompatibile con il mercato comune - Provvedimenti provvisori - Ordine di concedere un'autorizzazione provvisoria dell'aiuto - Urgenza - Ponderazione degli interessi. - Causa T-86/96 R.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00641
1 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Presa in considerazione della manifesta illegittimità dell'atto impugnato - Formulazione di censure che non escludono la regolarità dell'atto nel merito - Esclusione
(Trattato CE, art. 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Onere della prova
(Trattato CE, art. 186)
3 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Domanda intesa ad ottenere che sia ordinato alla Commissione di autorizzare provvisoriamente un aiuto statale - Rigetto
(Trattato CE, artt. 92, 93 e 186)
4 L'urgenza della domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata tenendo conto dell'esigenza di deliberare in via provvisoria onde evitare che sia causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede tali provvedimenti.
Il giudice del procedimento sommario non può temperare le esigenze connesse a questo criterio, sul presupposto che l'illegittimità della decisione sia manifesta, in quanto, trattandosi di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto statale incompatibile con il mercato comune, il complesso delle censure formulate nella domanda di procedimento sommario a sostegno del fumus boni iuris del ricorso principale è tratto da «vizi di motivazione», che per loro natura non consentono di escludere che la decisione impugnata sia giustificata nel merito alla luce dell'art. 92 del Trattato.
5 Spetta alla parte che richiede un provvedimento provvisorio fornire la prova che non potrebbe attendere l'esito del procedimento principale senza subire un danno grave e irreparabile.
Al riguardo, il rischio di subire un danno del genere deve riguardare interessi che fanno capo alla parte che richiede il provvedimento provvisorio o, trattandosi di associazione d'imprese, quanto meno interessi che questa debba tutelare.
Per poter valutare se il danno temuto dalla parte che richiede il provvedimento provvisorio sia grave e irreparabile, il giudice dell'urgenza deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti.
6 Nell'ambito del sistema di controllo degli aiuti statali previsto dagli artt. 92 e 93 del Trattato, l'art. 93, n. 3, ultima frase, garantisce la tutela della concorrenza impedendo il versamento dell'aiuto prima che la Commissione abbia potuto accertarsi della sua compatibilità con il mercato comune. Tale esame implica l'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte della Commissione, alla quale il giudice dell'urgenza non può quindi sostituirsi. Ne consegue che, allorché la Commissione, nell'esercizio di questo potere, ha dichiarato un aiuto incompatibile con il mercato comune, il giudice dell'urgenza non può, in difetto di elementi sufficienti atti a dimostrare l'esistenza di un rischio di danno grave e irreparabile, escludere la tutela della concorrenza quale è apprestata dagli artt. 92 e 93 del Trattato ordinando alla Commissione di autorizzare provvisoriamente l'aiuto.