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Document 61991CO0225
Order of the President of the Court of 4 December 1991. # Matra SA v Commission of the European Communities. # State aid - Regional aid in the motor vehicle sector. # Case C-225/91 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 4 dicembre 1991.
Matra SA contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Aiuti regionali nel settore dell'automobile.
Causa C-225/91 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 4 dicembre 1991.
Matra SA contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Aiuti regionali nel settore dell'automobile.
Causa C-225/91 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-05823
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:460
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 4 DICEMBRE 1991. - MATRA SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO - AIUTI REGIONALI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO. - CAUSA C-225/91 R.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05823
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile per il richiedente
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura, art. 83, n. 2)
Il carattere urgente di una domanda di sospensione dell' esecuzione o di provvedimenti urgenti dev' essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la sospensione o i provvedimenti provvisori. Tale parte è tenuta a fornire la prova che essa non può attendere l' esito della causa principale senza subire un danno che comporterebbe, per essa, conseguenze gravi e irreparabili.
Non è provato che, in mancanza di provvedimenti provvisori, un richiedente che contesti la legittimità di una decisione della Commissione che autorizza la concessione, da parte di uno Stato membro, di aiuti regionali a favore di un concorrente rischi di subire un danno grave e irreparabile, qualora il prevedibile esito della causa principale preceda il momento in cui il grosso degli aiuti sarà messo a disposizione del beneficiario ed in cui il mercato si troverebbe esposto ad un rischio di perturbazione.
Nel procedimento C-225/91 R,
Matra SA, società di diritto francese, con sede sociale in Parigi, rappresentata dall' avv. M. Siragusa, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 4, avenue Marie-Thérèse,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Abate, consigliere giuridico principale, e M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto principale la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione, comunicata con lettera 16 luglio 1991 alle autorità portoghesi e con lettera 30 luglio 1991 alla Matra SA, con cui si autorizza un programma di aiuti pubblici in favore di un' impresa comune tra la Ford Motor Company Inc e la Volkswagen AG per la creazione di un impianto per la produzione di autoveicoli polivalenti a Setúbal (Portogallo),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1991, la Matra SA (in prosieguo: la "Matra") ha proposto, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso all' annullamento della decisione della Commissione, comunicata con lettera 16 luglio 1991 alle autorità portoghesi e con lettera 30 luglio 1991 alla Matra, con cui la Commissione ha autorizzato un programma di aiuti pubblici, notificato dalle suddette autorità, in favore di un' impresa comune tra la Ford Motor Company Inc e la Volkswagen AG per la creazione di un impianto per la produzione di autoveicoli polivalenti a Setúbal (Portogallo).
2 Con atto separato, depositato in cancelleria lo stesso giorno, la Matra ha inoltre presentato alla Corte, a norma degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, un' istanza di provvedimenti urgenti intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della summenzionata decisione nonché un' ingiunzione, rivolta alle autorità portoghesi, di non versare gli aiuti controversi e di rimborsare, come precisato in sede di audizione, l' importo di quelli eventualmente già versati.
3 La resistente ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti l' 8 ottobre 1991 e le parti hanno esposto le loro osservazioni orali il 4 novembre dello stesso anno.
4 Prima di esaminare la fondatezza della presente istanza di provvedimenti urgenti, si devono descrivere brevemente gli antefatti della controversia.
5 La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all' industria automobilistica (GU 1989, C 123, pag. 3), emanata dalla Commissione in forza dell' art. 93, n. 1, del Trattato CEE ed entrata in vigore il 1 gennaio 1989, fa obbligo agli Stati membri di notificare preventivamente, ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato, gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere nell' ambito di un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione, qualora l' aiuto sia concesso a un' impresa operante nel settore automobilistico e qualora il costo del progetto assistito superi i 12 milioni di ECU.
6 Per quanto concerne gli aiuti concessi nell' ambito di un regime autorizzato di aiuti regionali, la Commissione riconosce, in tale disciplina, che l' insediamento di nuovi impianti di produzione di autoveicoli in regioni svantaggiate offre un valido contributo allo sviluppo regionale e dichiara di adottare un atteggiamento positivo nei confronti degli aiuti agli investimenti diretti a colmare handicap strutturali in tali regioni svantaggiate. La preventiva notifica di tali aiuti deve comunque consentire alla Commissione di metterne a confronto i benefici sul piano dello sviluppo regionale con le loro eventuali conseguenze negative sul settore dell' automobile nel suo complesso (come la creazione di importanti sovraccapacità).
7 Nell' ambito di tale disciplina, il governo della Repubblica portoghese, con lettera del 16 aprile 1991, integrata da una lettera del 31 maggio successivo, notificava alla Commissione il programma di aiuti di cui alla decisione impugnata, aiuti che tale governo intendeva concedere segnatamente nell' ambito del regime portoghese di aiuti regionali ("Sistema de Incentivos de Base Regional").
8 Emerge dalla decisione impugnata che destinataria dell' aiuto è un' impresa comune tra la Ford Motor Company Inc e la Volkswagen AG, creata in parti uguali delle due case automobilistiche onde sviluppare e produrre autoveicoli polivalenti da smerciare poi in versioni distinte e separatamente attraverso le rispettive reti di distribuzione. La decisione impugnata precisa che i costi complessivi di tale progetto ammontano a 2 550 milioni di ECU.
9 Tale impresa comune si propone di costruire, tra il 1991 ed il 1995, uno stabilimento per la produzione di autoveicoli polivalenti a Setúbal. Tale stabilimento dovrebbe cominciare la sua produzione alla fine del 1994 e produrre, a partire dal 1996, 830 veicoli al giorno, per un totale di 190 000 unità all' anno, impiegando direttamente 5 020 addetti.
10 Le autorità portoghesi, ai sensi della decisione impugnata, ritenevano che un investimento di 1 668 milioni di ECU fosse tale da poter godere di un aiuto pubblico e decidevano quindi di concedere, a norma del regime portoghese di aiuti regionali, un aiuto diretto di 500 milioni di ECU. Esse decidevano inoltre, in forza della vigente legislazione fiscale portoghese, di accordare all' impresa comune una esenzione dall' imposta sul reddito delle società per una durata di cinque anni, a partire dal 1997, e per un importo cumulativo non superiore a 47 milioni di ECU.
11 Nella sua decisione, la Commissione fa presente innanzitutto che la percentuale dell' aiuto, che ammonta globalmente a 547 milioni di ECU, è pari solamente al 27,1% in termini di equivalente sovvenzione al netto, mentre la Commissione, autorizzando il regime portoghese di aiuti regionali, ha accettato per la regione di Setúbal una percentuale degli aiuti fino al 75% in termini di equivalente sovvenzione al netto, indipendentemente dalle dimensioni del progetto assistito.
12 Per quanto riguarda i benefici in termini di sviluppo regionale, la Commissione sottolinea la grande importanza che la realizzazione del progetto avrebbe per lo sviluppo economico della regione di Setúbal, sia sotto il profilo occupazionale che sotto quello delle infrastrutture. La Commissione sostiene che la collocazione geografica del progetto a Setúbal implica per esso seri handicap strutturali, in quanto la lontananza dai mercati principali e la relativa arretrattezza economica della regione comportano costi oltremodo elevati sul piano del trasporto, dell' immagazzinamento, del personale espatriato e delle infrastrutture. Pur essendo i citati handicap strutturali in parte compensati, soprattutto dall' esistenza in loco di una mano d' opera a costi meno elevati, la Commissione ritiene che gli svantaggi netti in termini di costo, unitamente all' esigenza di fornire uno stimolo particolare per attirare investimenti in tale regione sfavorita, giustifichino aiuti dell' entità e del livello considerati.
13 Per quanto concerne le ripercussioni del progetto sul complesso dell' industria automobilistica, la Commissione ricorda che le previsioni per il futuro nel mercato degli autoveicoli polivalenti registrano una crescita continua e significativa della domanda, con una percentuale di vendita che verso il 1995 dovrebbe attestarsi al 2-3% del mercato europeo degli autoveicoli da turismo, pari a 300 000-400 000 unità all' anno. Nonostante il fatto che il progetto di cui trattasi conferisca all' impresa comune una quota considerevole delle capacità produttive comunitarie, non sussisterebbero, tuttavia, a parere della Commissione, elementi tali da far paventare, per il prossimo futuro, problemi di sovraccapacità, anche tenendo conto dei progetti di altre case automobilistiche attualmente in via di esecuzione o allo studio nel settore degli autoveicoli polivalenti.
14 Risulta inoltre dalla decisione impugnata che le autorità portoghesi si propongono di realizzare un importante programma di formazione del valore di 202 milioni di ECU, da esse finanziato al 90%. Tale programma prevede molteplici azioni di formazione, realizzate soprattutto in un centro di formazione creato in connessione con il progettato stabilimento e gestito e finanziato unitamente all' impresa comune. La Commissione ritiene tuttavia che tale programma non costituisca un aiuto al progetto di cui trattasi, in quanto le azioni di formazione decise non debbono esclusivamente far fronte alle esigenze dell' impresa comune e sono fruibili da parte di altri operatori del settore automobilistico. Analoga valutazione la Commissione compie per quanto riguarda taluni investimenti in infrastrutture locali progettati dalle autorità portoghesi, in quanto tali infrastrutture sarebbero a disposizione di ogni operatore industriale ovvero il loro utilizzo verrebbe fatturato all' impresa comune a condizioni di mercato.
15 La Matra, la quale, in data 26 giugno 1991, aveva presentato alla Commissione una denuncia contro il programma di aiuti progettato dalle autorità portoghesi, denuncia poi respinta dalla Commissione stessa nella sua decisione, è una casa automobilistica indipendente. Essa ha progettato e sviluppato un autoveicolo polivalente chiamato "Espace", da essa prodotto in Francia a far data dal 1986 in uno stabilimento costruito a tale scopo. Tale veicolo, messo in commercio dal gruppo Renault, detiene attualmente una quota del 50% circa del mercato comunitario degli autoveicoli polivalenti, valutato, per il 1991, in circa 95 000 unità.
16 La Matra sostiene che la decisione della Commissione contravviene all' art. 93 del Trattato. La decisione non avrebbe potuto essere legittimamente adottata, come è avvenuto, in forza dell' art. 93, n. 3. La Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura "interlocutoria" di cui all' art. 93, n. 2, e, prima di decidere, fissare un termine agli interessati onde offrire loro la possibilità di presentare le loro osservazioni. La Commissione sarebbe tenuta ad avviare una tale procedura quando nutra dubbi circa la compatibilità dell' aiuto notificato con le norme del Trattato. Orbene, la lunga durata delle trattative e gli adeguamenti apportati al programma di aiuti iniziale dimostrerebbero che ci si trovava effettivamente di fronte ad un caso del genere. La Commissione avrebbe del pari dovuto nutrire seri dubbi circa la compatibilità dell' impresa comune e del suo progetto con le regole di concorrenza del Trattato. L' accordo tra le due grandi case automobilistiche, che è all' origine dell' impresa comune, rientrerebbe, come la Commissione osserva nella decisione, nell' ambito di applicazione del divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato. La decisione trasgredirebbe del pari tale disposizione nonché la relativa normativa di esecuzione, in quanto la Commissione, nell' ambito di una decisione in materia di aiuti, non può legittimamente manifestare la sua intenzione di concedere una esenzione all' accordo in causa ai sensi dell' art. 85, n. 3, senza osservare la prevista procedura preliminare a siffatta decisione, e addirittura prima che tale procedura sia stata avviata.
17 La Matra osserva inoltre che la decisione è viziata da palesi errori di valutazione. E' erroneo presupporre che il progetto sovvenzionato non porterà a sovraccapacità di produzione. La valutazione ottimistica dell' evoluzione del mercato degli autoveicoli polivalenti, su cui la Commissione di fonda, non è condivisa da numerosi esperti e le capacità di produzione per il 1995 attualmente annunciate dalle varie case costruttrici europee, tra cui l' impresa comune, ammonterebbero già a più di 450 000 unità all' anno, senza tener conto delle importazioni. La valutazione degli handicap strutturali inerenti alla collocazione geografica prescelta non terrebbe conto della realtà, e l' aiuto concesso, equivalente ad una sovvenzione per unità prodotta variabile dai 4 000 ai 7 000 FF, sarebbe sproporzionato rispetto all' importo delle spese di trasporto supplementari di cui trattasi. In violazione delle disposizioni dell' art. 92, n. 3, la Commissione avrebbe d' altra parte incluso nel suo calcolo un incentivo tale da attirare gli investimenti nelle regioni svantaggiate. Infine, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che il rilevantissimo programma di formazione e gli investimenti in infrastrutture realizzati dalle autorità portoghesi non costituissero aiuti al progetto di cui trattasi.
18 Occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, una decisione con cui si dispongano la sospensione dell' esecuzione di una decisione di o provvedimenti provvisori è subordinata all' esistenza di motivi di urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, la concessione della sospensione o l' adozione dei provvedimenti provvisori.
19 Conformemente ad una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di sospensione o di provvedimenti provvisori dev' essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la sospensione o i provvedimenti provvisori. Tale parte è tenuta a fornire la prova che essa non può attendere l' esito della causa principale senza subire un danno che comporterebbe, per essa, conseguenze gravi e irreparabili.
20 A tal proposito, la Matra sostiene che le sovvenzioni autorizzate dalla Commissione sconvolgerebbero il mercato degli autoveicoli polivalenti. L' impresa comune, che poggia sulle due più importanti reti di vendita della Comunità e beneficia di un aiuto massiccio, potrebbe, a breve termine, essere in grado di saturare il mercato grazie a costi di produzione artatamente abbassati. Tale pregiudizio sarebbe direttamente subito dalla Matra, che, nel settore automobilistico, produce unicamente autoveicoli polivalenti e metterebbe a repentaglio lo sviluppo, attualmente in atto, di un nuovo modello di "Espace". Gli effetti pregiudizievoli si manifesterebbero immediatamente, poiché l' aiuto di cui trattasi verrebbe con ogni probabilità versato fin dall' inizio dell' esecuzione del progetto sovvenzionato. L' impresa comune ridurrebbe in tal modo considerevolmente le proprie spese di sviluppo e di finanziamento. Reazioni vi sarebbero già state, del resto, sui mercati finanziari, che avrebbero modificato le loro stime sugli utili futuri della Matra, provocando così un ribasso delle azioni di quest' ultima. Il danno sarebbe infine irreparabile in quanto è escluso il rimborso di un aiuto autorizzato, anche se a torto, dalla Commissione.
21 Si deve innanzitutto osservare come la Matra riconosca che i progetti nel settore degli autoveicoli polivalenti realizzati e attualmente in corso di attuazione ad opera delle diverse case automobilistiche europee comporteranno necessariamente una progressiva riduzione delle proprie quote di mercato. Tuttavia, la Matra riconosce altresì che il progetto comune Ford/Volkswagen si realizzerà anche senza gli aiuti contestati, pur assumendo probabilmente, in tale ultimo caso, minori dimensioni.
22 Si deve inoltre rilevare che, ai sensi del programma di aiuti notificato alla Commissione dalle autorità portoghesi, gli aiuti controversi verranno versati nella misura del 5% al momento della firma del contratto, del 20% il 31 gennaio 1992, del 12,5% il 30 giugno 1992, del 12,5% il 28 febbraio 1993, del 25% il 30 dicembre 1993 e del restante 25% il 30 dicembre 1994.
23 Risulta inoltre dagli atti di causa che lo stabilimento progettato dall' impresa comune comincerà a produrre alla fine del 1994 e raggiungerà il pieno rendimento unicamente nel 1996. L' asserita perturbazione del mercato potrà così verificarsi solo dal 1994.
24 Alla luce di queste considerazioni, si deve constatare che solo dopo il prevedibile esito della causa principale verrà versato il grosso degli aiuti, e il mercato rischierà eventualmente di essere perturbato. Al riguardo, occorre aggiungere che, come ha osservato la Commissione, la richiedente non contesta in via di principio la legittimità di un aiuto regionale al progetto di cui trattasi, ma solamente la quota di tale aiuto che, a suo dire, rappresenta una compensazione in eccesso degli handicap strutturali inerenti alla collocazione geografica prescelta.
25 Discende da quanto precede che, senza che sia necessario entrare nel merito dell' argomento della richiedente relativo all' impossibilità di ottenere il rimborso degli importi versati anteriormente all' esito della causa principale, non è provato che la richiedente, in mancanza di provvedimenti provvisori, rischi di subire un danno grave e irreparabile.
26 Non ricorrendo il requisito dell' urgenza, la domanda di provvedimenti urgenti va respinta.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 4 dicembre 1991.