Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61990CJ0213

    Sentenza della Corte del 4 luglio 1991.
    ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés) contro Chambre des employés privés.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Granducato del Lussemburgo.
    Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico ed esercizio di una funzione di diritto pubblico.
    Causa C-213/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-03507

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:291

    61990J0213

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 LUGLIO 1991. - ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS IMMIGRES (ASTI) CONTRO CHAMBRE DES EMPLOYES PRIVES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO E ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE DI DIRITTO PUBBLICO. - CAUSA C-213/90.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03507
    edizione speciale svedese pagina I-00289
    edizione speciale finlandese pagina I-00301


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Esercizio dei diritti sindacali - Normativa nazionale che esclude i lavoratori stranieri dalla partecipazione all' elezione dei membri di una camera professionale cui sono obbligatoriamente iscritti - Inammissibilità - Giustificazione per eventuale partecipazione all' esercizio dei pubblici poteri - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 8, n. 1)

    Massima


    L' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 costituisce una particolare espressione del principio di non discriminazione nel campo specifico della partecipazione dei lavoratori alle organizzazioni e alle attività sindacali, e la sua portata non può essere limitata per considerazioni inerenti alla forma giuridica dell' organismo di cui trattasi. Al contrario, l' esercizio dei diritti sindacali di cui a questa disposizione trascende l' ambito delle organizzazioni sindacali propriamente dette e include segnatamente la partecipazione dei lavoratori ad organismi i quali, pur non avendo la natura giuridica di organizzazioni sindacali, svolgono compiti analoghi di tutela e rappresentanza degli interessi dei lavoratori.

    Questa disposizione deve essere pertanto interpretata nel senso che osta a che il legislatore neghi ai lavoratori stranieri il diritto di voto alle elezioni dei membri di una camera professionale cui sono obbligatoriamente iscritti, alla quale devono versare contributi, alla quale è affidata la tutela degli interessi dei lavoratori iscritti e che ha funzioni consultive in materia legislativa. Né la natura giuridica di detta camera ai sensi del diritto nazionale né la circostanza che taluni suoi compiti potrebbero comportare una partecipazione all' esercizio dei pubblici poteri possono giustificare l' esclusione dei lavoratori degli altri Stati membri dalla partecipazione all' elezione dei suoi membri.

    Parti


    Nella causa C-213/90,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation del Lussemburgo, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

    Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI)

    e

    Chambre des employés privés,

    domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 7, 48, 117, 118, 118 A e 189, secondo comma, del Trattato CEE nonché 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

    LA CORTE,

    composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, f.f. di presidente, T.F. O' Higgins e G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per l' ASTI, dall' avv. G. Thomas, del foro di Lussemburgo,

    - per la chambre des employés privés, dall' avv. A.T. Ries, del foro di Lussemburgo,

    - per il governo lussemburghese, dal sig. J. Zahlen, consigliere governativo presso il ministero del Lavoro, in qualità di agente,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali presentate all' udienza del 14 marzo 1991 dal governo lussemburghese, rappresentato dall' avv. L. Schiltz, del foro di Lussemburgo, dall' ASTI, dalla "chambre des employés privés" e dalla Commissione,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 maggio 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 12 luglio 1990, giunta alla Corte il 17 luglio successivo, la Cour de cassation del Lussemburgo ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 7, 48, 117, 118, 118 A e 189, secondo comma, del Trattato CEE nonché 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 312 (GU L 39, pag. 2).

    2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra l' Association de soutien aux travailleurs immigrés (in prosieguo: l' "ASTI") e la "chambre des employés privés".

    3 La "chambre des employés privés" è stata istituita dalla legge lussemburghese 4 aprile 1924, relativa all' istituzione delle camere professionali su base elettiva. Tale legge ha parimenti istituito le camere dell' agricoltura, dell' artigianato, del commercio e del lavoro. La legge 12 febbraio 1964 ha creato la camera dei funzionari e impiegati pubblici, consentendo in tal modo di coprire l' insieme delle attività professionali, ad eccezione delle professioni liberali. La legge assegna quale missione generale alle camere professionali la salvaguardia e la tutela degli interessi di coloro che rientrano nella rispettiva sfera di competenza, vale a dire degli iscritti a ciascuna camera.

    4 Le camere professionali hanno il diritto di presentare al governo proposte che quest' ultimo ha l' obbligo di esaminare e sottoporre alla Chambre des députés. Il legislatore è tenuto a chiedere il parere delle camere professionali per ogni legge e decreto o regolamento che le riguardi.

    5 L' art. 6 della legge del 1924 riconosce la qualità di elettore dei membri delle camere unicamente alle persone in possesso della cittadinanza lussemburghese. Per far fronte alle proprie spese di funzionamento, la "chambre des employés privés" può, conformemente all' art. 3 della legge n. 1924, come modificato dalla legge 3 giugno 1926, percepire dai suoi iscritti un contributo per mezzo di trattenuta sulle retribuzioni o sui salari. Prima della suddetta modifica legislativa si poteva riscuotere il contributo soltanto da parte degli elettori.

    6 Con lettera inviata il 17 marzo 1987 alla "chambre des employés privés", l' ASTI informava quest' ultima che, nella sua qualità di datore di lavoro e d' intesa con i suoi tre dipendenti stranieri, cittadini di altri Stati membri, essa aveva deciso di non versare più i contributi alla suddetta "chambre" per il motivo che le sembrava illogico di contribuire a un organismo per conto di dipendenti che ne erano esclusi.

    7 La "chambre des employés privés" investiva della controversia il Tribunal de paix di Lussemburgo, il quale, con sentenza 13 ottobre 1989, condannava l' ASTI a pagare i contributi non versati. L' ASTI ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation del Lussemburgo la quale, con sentenza 12 luglio 1990, ha sospeso il procedimento finché la Corte non abbia risolto la seguente questione pregiudiziale:

    "Se gli artt. 7, 48, 117, 118, 118 A e 189, secondo comma, del Trattato CEE e gli artt. 7 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, o talune di queste norme, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che la legge di uno Stato membro imponga il pagamento di un contributo ad un lavoratore straniero cittadino di uno Stato membro, obbligatoriamente iscritto ad una camera professionale, pur negandogli il diritto di partecipare all' elezione delle persone che compongono la camera, rimanendo tale diritto riservato ai soli cittadini nazionali".

    8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    9 Alla luce della motivazione della sentenza di rinvio e dei dibattiti condotti dinanzi alla Corte, si deve intendere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che mira ad accertare se il diritto comunitario osta a che una normativa nazionale neghi ai lavoratori stranieri il diritto di voto alle elezioni dei membri di una camera professionale alla quale essi sono obbligatoriamente iscritti e devono versare contributi, camera che è incaricata della tutela degli interessi dei lavoratori iscritti e che svolge un ruolo consultivo nell' ambito legislativo.

    10 Risulta dagli atti di causa che gli iscritti alla "chambre des employés privés" sono lavoratori. Di conseguenza, occorre valutare la compatibilità col diritto comunitario della differenza di trattamento fra cittadini e stranieri rilevata più sopra rispetto alle disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori e non dell' art. 7 del Trattato, in quanto quest' ultimo è applicabile autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v., da ultimo, sentenza 7 marzo 1991, Masgio, causa C-10/90, Racc. pag. I-1119).

    11 Nel campo della libera circolazione dei lavoratori, il principio fondamentale di non discriminazione a causa della cittadinanza è affermato dall' art. 48, n. 2, del Trattato. Tale principio è richiamato nel quinto e sesto 'considerando' del regolamento n. 1612/68 e in parecchie disposizioni particolari del medesimo regolamento, tra le quali segnatamente gli artt. 7 e 8, di cui è parola nella questione sollevata dal giudice nazionale.

    12 Va esaminata anzitutto tale ultima disposizione, che è la più specifica.

    13 Ai sensi dell' art. 8, n. 1, primo comma,

    "il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l' iscrizione alle organizzazioni sindacali e l' esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l' accesso ai posti amministrativi o direttivi di un' organizzazione sindacale; egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall' esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell' impresa".

    14 Contrariamente alla Commissione e all' ASTI, il governo lussemburghese contesta l' applicabilità di tale disposizione a un caso come quello controverso nella causa principale per il motivo che la camera professionale di cui è causa costituisce una modalità di rappresentanza istituzionale predisposta per legge, che l' iscrizione è obbligatoria e che detta camera si distingue pertanto dalle strutture sindacali libere.

    15 Va rilevato che la portata del citato art. 8, n. 1, il quale costituisce una particolare espressione del principio di non discriminazione nel campo specifico della partecipazione dei lavoratori alle organizzazioni e alle attività sindacali, non può essere limitata per considerazioni inerenti alla forma giuridica dell' ente di cui trattasi.

    16 Al contrario, l' esercizio dei diritti sindacali di cui alla disposizione in parola va oltre l' ambito delle organizzazioni sindacali propriamente dette e include, segnatamente, la partecipazione dei lavoratori ad organismi i quali, pur non avendo la natura giuridica di organizzazioni sindacali, svolgono compiti analoghi di tutela e rappresentanza degli interessi dei lavoratori.

    17 Ne discende che il diritto di partecipare all' elezione di un organismo come la "chambre professionelle des employés privés", la cui missione generale di salvaguardare gli interessi dei lavoratori ad esso iscritti e la maggior parte dei compiti hanno le medesime caratteristiche di quelle proprie di un' organizzazione sindacale, deve considerarsi come un diritto sindacale nel senso della citata disposizione, senza che neppure sia necessario prendere posizione sul punto se tale camera professionale debba essere qualificata o meno come organizzazione sindacale.

    18 In via subordinata, il governo lussemburghese fa valere che una camera professionale del genere mette capo, in ogni caso, all' eccezione prevista al citato art. 8, n. 1, a causa della natura, propria di detta camera, di diritto pubblico nonché della sua associazione all' esercizio dei pubblici poteri tramite la sua funzione consultiva.

    19 Va rilevato in proposito che, come già discende dalla sentenza 17 dicembre 1980, Commissione/Belgio, punto 15 della motivazione (causa 149/79, Racc. pag. 3881), l' esclusione "dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall' esercizio di una funzione di diritto pubblico" prevista all' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1612/68 corrisponde all' eccezione prevista all' art. 48, n. 4, del Trattato e permette soltanto di escludere eventualmente i lavoratori degli altri Stati membri da talune attività che implicano la partecipazione ai pubblici poteri.

    20 Laonde l' esclusione dei lavoratori degli altri Stati membri dal diritto di voto alle elezioni delle camere professionali non può essere giustificata a norma dell' art. 8, n. 1, adducendo la natura giuridica della camera di cui trattasi ai sensi del diritto nazionale né la circostanza che taluni suoi compiti potrebbero comportare una partecipazione all' esercizio dei pubblici poteri.

    21 La questione sollevata va pertanto risolta dichiarando che l' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1612/68 dev' essere interpretato nel senso che osta a che una legge nazionale neghi ai lavoratori stranieri il diritto di voto alle elezioni dei membri di una camera professionale cui essi sono obbligatoriamente iscritti, alla quale devono versare contributi, cui è affidata la tutela degli interessi dei lavoratori iscritti e che ha funzioni consultive in materia legislativa.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    22 Le spese sostenute dal governo lussemburghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation del Lussemburgo, con sentenza 12 luglio 1990, dichiara:

    L' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, dev' essere interpretato nel senso che osta a che una legge nazionale neghi ai lavoratori stranieri il diritto di voto alle elezioni dei membri di una camera professionale cui essi sono obbligatoriamente iscritti, alla quale devono versare contributi, cui è affidata la tutela degli interessi dei lavoratori iscritti e che ha funzione consultiva in materia legislativa.

    Top