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Document 61987CC0360

Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 25 settembre 1990.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento - Mancata attuazione di una direttiva - Acque sotterranee.
Causa C-360/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-00791

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:331

61987C0360

Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 25 settembre 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - MANCATA TRASPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA - ACQUE SOTTERRANEE. - CAUSA C-360/87.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00791


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CEE per non aver tempestivamente adottato i provvedimenti necessari per trasporre nel diritto nazionale la direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (1) (in prosieguo: la "direttiva"). Il termine per la trasposizione è scaduto il 19 dicembre 1981.

In un' altra causa pendente dinanzi alla Corte, la causa C-131/88 (sentenza 28 febbraio 1991, Racc. pag. I-825), la Commissione ha proposto un analogo ricorso contro la Repubblica federale di Germania. Nelle mie conclusioni in quella causa ho esaminato gli argomenti presentati dalle parti relativamente al problema del contenuto dell' obbligo di trasposizione incombente agli Stati membri. Nella presente causa le parti non hanno sollevato il problema negli stessi termini. Tuttavia considero utile ricapitolare brevemente in prosieguo le conclusioni cui sono giunto (v. qui di seguito, n. 3). Esse rivestono infatti grande importanza ai fini della valutazione della più concreta disputa vertente sul se questa o quella disposizione della direttiva sia stata trasposta nel diritto italiano in modo tecnicamente corretto. Prima però vorrei dare un quadro generale delle norme della direttiva rilevanti ai fini della presente causa.

2. La direttiva mira a prevenire l' inquinamento delle acque sotterranee prescrivendo agli Stati membri sia di impedire sia di limitare l' immissione di determinate sostanze. Le norme della direttiva si riferiscono a due tipi di sostanze, menzionate in due elenchi allegati alla stessa. Per quanto riguarda le sostanze dell' elenco I gli Stati membri hanno l' obbligo di adottare i provvedimenti necessari per impedirne l' immissione nelle acque sotterranee; per quanto riguarda le sostanze dell' elenco II, gli Stati membri devono invece limitarne l' immissione nelle acque sotterranee per evitare l' inquinamento di queste da parte di tali sostanze (v. art. 3 della direttiva). A questo scopo la direttiva contiene una serie di norme particolareggiate che attuano i principi base fissati nell' art. 3.

L' art. 4 dà forma concreta all' obbligo degli Stati membri di impedire l' immissione delle sostanze di cui all' elenco I; l' art. 5 riguarda la limitazione dell' immissione delle sostanze di cui all' elenco II. Gli artt. 7-16 della direttiva descrivono particolareggiatamente il modo in cui si deve procedere. Gli artt. 7 e 8 riguardano le indagini che devono essere effettuate in taluni casi (prima del rilascio di autorizzazioni) dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli artt. 9 e 10 precisano le disposizioni che devono figurare nelle autorizzazioni che possono essere concesse in taluni casi dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli artt. 11, 12 e 13 riguardano la concessione, il diniego e la revoca delle autorizzazioni nonché il controllo dell' osservanza delle condizioni fissate nelle autorizzazioni. L' art. 14 consente agli Stati membri di prevedere un termine massimo di quattro anni per rendere conformi alla direttiva gli scarichi di sostanze già esistenti al momento della notifica della stessa. L' art. 15 impone agli Stati membri di tenere un inventario delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva. Infine, l' art. 16 riguarda l' obbligo degli Stati membri di informare la Commissione circa i risultati delle indagini preliminari effettuate a norma della direttiva, le autorizzazioni concesse, i risultati della sorveglianza e dei controlli effettuati nonché i dati del suddetto inventario.

3. Nella causa C-131/88 ho analizzato il contenuto dell' obbligo di trasposizione risultante dalla direttiva ed ho indicato quattro punti dai quali è emerso che gli Stati membri dispongono solo di un potere discrezionale limitato in ordine alla trasposizione delle norme della direttiva:

- La direttiva impone agli Stati membri di creare un complesso di diritti e di obblighi tra le autorità nazionali e le persone che trattano le sostanze contemplate dalla direttiva. Essa si propone, in altre parole, di creare diritti per taluni privati; per questo la completa attuazione della direttiva dev' essere garantita mediante norme di trasposizione sufficientemente chiare e precise, in modo che le suddette persone possano chiaramente discernere i diritti e gli obblighi che per loro scaturiscono dal diritto comunitario nonché le possibilità che hanno di invocare il diritto comunitario dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali (2).

- In secondo luogo, le precisissime e particolareggiatissime disposizioni della direttiva non possono essere trasposte mediante un insieme di norme imprecise già esistenti, da un lato, e prassi amministrative che per lo più sono suscettibili di abolizione, dall' altro. Ciò vale in particolare allorquando una direttiva contenga una norma di divieto: l' attuazione effettiva e completa di tali norme è garantita unicamente allorquando le autorità incaricate dell' applicazione della direttiva e competenti a pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di scarico possano avvalersi di un' espressa norma di divieto introdotta nel diritto nazionale (3).

- In terzo luogo, nell' analisi dei provvedimenti nazionali di trasposizione bisogna tener conto della mancanza di stimoli di ordine economico all' applicazione della direttiva da parte degli Stati membri, nonché della difficoltà di adottare misure esaurienti di indagine e di controllo per quanto riguarda le attività che possono provocare l' inquinamento delle acque sotterranee. La necessità di una precisa trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è, per questa ragione, ancora più imperativa (4).

- Da ultimo, bisogna considerare che la direttiva è volta a porre in essere pari condizioni di concorrenza per le imprese che scaricano sostanze nell' ambiente abolendo le disparità esistenti tra le norme nazionali per quanto riguarda lo scarico di determinate sostanze pericolose. A questo scopo la direttiva contiene norme precise e dettagliate (5).

La rilevanza delle suesposte considerazioni ai fini della trattazione della presente causa è ancora accresciuta dal fatto che sia il governo tedesco nella causa C-131/88 sia il governo italiano nella causa presente non riconoscono la necessità di adottare norme precise e specifiche basate sulla direttiva e sostengono che la direttiva (adottata nel dicembre 1979) può già considerarsi recepita nel diritto nazionale grazie a numerose norme ad essa precedenti e di carattere abbastanza generale (vale a dire non riferentisi specificamente alla tutela delle acque sotterranee). Sia la causa C-131/88 sia la causa presente costituiscono, secondo me, un' adeguata illustrazione delle difficoltà provocate da un recepimento del genere.Più precisamente, a proposito della trasposizione della direttiva, il governo italiano si è richiamato quasi esclusivamente a norme di diritto interno emanate nel periodo 1976-1977. Considerate le precise e particolareggiate disposizioni della direttiva, è ovvio che norme del genere, non basate sulla direttiva, siano lacunose e diano luogo a problemi interpretativi e ad incertezza giuridica.

4. Esaminerò adesso le censure formulate dalla Commissione. In primo luogo, bisogna considerare in che modo l' art. 4 della direttiva è stato trasposto nel diritto italiano. Come ho detto, l' art. 4 costituisce concreta espressione della norma base che figura nell' art. 3, lett. a), vale a dire l' obbligo di impedire l' immissione delle sostanze di cui all' elenco I nelle acque sotterranee. A tale scopo gli Stati membri devono adottare due tipi di provvedimenti: dev' essere vietato lo scarico diretto di sostanze di cui all' elenco I; per le operazioni che possono comportare uno scarico indiretto può essere concessa un' autorizzazione, ma solo a condizione che siano state adottate tutte le precauzioni atte ad impedire tale scarico.

5. Nella lettera di risposta al parere motivato della Commissione il governo italiano sostiene che la normativa italiana è più rigorosa di quella contenuta nella direttiva poiché vieta tutti gli scarichi diretti nelle acque sotterranee.

Si deve subito osservare che l' art. 4 della direttiva contiene non solo disposizioni relative allo scarico diretto di sostanze di cui all' elenco I, ma anche un certo numero di precetti relativi alle operazioni che possono comportare uno scarico indiretto. Inoltre, le norme di diritto italiano menzionate nella detta lettera non risultano vietare in modo assoluto gli scarichi diretti, diversamente da quanto prescritto dall' art. 4 della direttiva. Nella lettera si menzionano tre norme il cui combinato disposto conterrebbe un divieto assoluto di scarichi diretti. Il governo italiano si riferisce in primo luogo al penultimo comma dell' art. 4 della legge n. 319 del 1976 (6), il quale vieta ogni scarico nel sottosuolo che possa danneggiare le falde acquifere. Si tratta di un semplice divieto "sub condicione", che dipende da una valutazione discrezionale delle proprietà nocive dello scarico.

In secondo luogo, il governo italiano fa riferimento alla delibera 4 febbraio 1977 di un comitato interministeriale, adottata in esecuzione degli artt. 2 e 3 della legge n. 319 del 1976; tale delibera prescrive che lo smaltimento di liquami non effettuato in acque di superficie sia ammesso solo quando avviene nel suolo o negli strati superficiali del suolo, oppure nel sottosuolo, ma limitatamente ad immissioni in unità geologiche profonde (con quest' ultima espressione - com' è precisato - si intendono strutture porose di adeguata capacità, isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante barriere geologiche impermeabili) (7). Anche questa norma è lungi dal vietare gli scarichi diretti: essa riguarda operazioni che possono comportare uno scarico indiretto nelle acque sotterranee e non assoggetta tali operazioni ad autorizzazione. Inoltre, non è precisato chiaramente che tale autorizzazione può essere rilasciata solo qualora siano state adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare ogni scarico indiretto nelle acque sotterranee.

Il governo italiano fa riferimento in terzo luogo ad un' altra disposizione della citata delibera 4 febbraio 1977, ai sensi della quale lo scarico nel sottosuolo non può essere adottato come mezzo di smaltimento di effluenti industriali salvo qualora sia dimostrato che non esistono soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente valide e sia accertata "la sussistenza di tutti i necessari requisiti geologici" (8). Anche tale disposizione contiene manifestamente un divieto puramente condizionato, il quale, per di più, se confrontato con l' art. 4 della direttiva, è soggetto a condizioni molto vaghe.

6. Mi stupisce quindi che nel ricorso la Commissione affermi di prendere atto della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ogni scarico diretto di acque di rifiuto nelle acque sotterranee è vietato e inviti il governo italiano a confermare tale interpretazione dinanzi alla Corte di giustizia. Secondo me, non si tratta assolutamente di un divieto come quello prescritto dalla direttiva (9). Poiché il rappresentante della Commissione ha confermato all' udienza che non intende tener ferma la sua censura relativamente a tale punto, non mi rimane che prenderne, a mia volta, atto.

7. In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto che la normativa italiana non fa alcuna distinzione tra lo scarico delle sostanze di cui all' elenco I e lo scarico delle sostanze di cui all' elenco II. Tale distinzione è importante, poiché la direttiva impone agli Stati membri di impedire l' immissione di sostanze di cui all' elenco I nelle acque sotterranee, mentre l' immissione di sostanze di cui all' elenco II va solo limitata onde evitare l' inquinamento delle acque sotterranee (art. 5). Riferendosi all' art. 9 della legge n. 319 del 1976 (10), la Commissione ha asserito che tutti gli scarichi sono in linea di principio consentiti in Italia se non superano determinati "limiti di accettabilità". Nel controricorso e nella controreplica il governo italiano non ha preso posizione su questo punto. Questa è la ragione per cui la Corte gli ha posto un quesito scritto. La risposta del governo italiano verte unicamente sullo scarico di liquami (sostanza che, in quanto tale, non figura né nell' elenco I né nell' elenco II), che è ancora autorizzato a talune condizioni. Per quanto riguarda le sostanze di cui all' elenco I risulta quindi che non sussiste alcun divieto di scarichi diretti e nemmeno un sistema di autorizzazioni che garantisca la prevenzione degli scarichi indiretti. Pertanto, su questo punto il ricorso della Commissione è fondato.

8. In terzo luogo, la Commissione ha sostenuto che la normativa italiana è lacunosa relativamente a numerose sostanze figuranti nell' elenco I e nell' elenco II. Tale lacuna non è stata negata dal governo italiano né nel controricorso né nella controreplica. Il detto governo si è limitato a rilevare che, per quanto concerne il punto 4 dell' elenco I ("sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso"), la Commissione ha omesso di precisare di quali specifiche sostanze si tratti.

L' inadempimento è quindi assodato. Per quanto concerne l' auspicata "precisazione", non vedo come la sua mancanza possa costituire ostacolo all' adozione di una norma di diritto interno relativa alle sostanze di cui trattasi. Niente impedisce al governo italiano di redigere un elenco in cui queste sostanze siano specificamente menzionate: ad esempio, potrebbe farlo mediante un decreto di attuazione, eventualmente previa consultazione della Commissione. Tenuto conto della costante evoluzione della scienza, sembra peraltro poco opportuno redigere una volta per tutte, a livello comunitario, un elenco tassativo di sostanze aventi potere cancerogeno, mutageno o teratogeno.

Infine, mi stupisce che, relativamente ad un certo numero di disposizioni della direttiva, il governo italiano sostenga dinanzi alla Corte che la direttiva non mira ad un' armonizzazione integrale e pertanto lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità (11), mentre, relativamente ad altre disposizioni, auspica una minuziosa normativa comunitaria.

9. La Commissione, inoltre, ha censurato la mancanza nella normativa italiana di disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni di scarico conformi alle norme della direttiva. Tali norme sono gli artt. 7-13. Esaminerò le censure della Commissione relativamente a ciascuno di questi articoli.

10. Soffermiamoci innanzitutto (si tratta della quarta censura della Commissione) sulla trasposizione degli artt. 7 ed 8 della direttiva. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della stessa, può essere concessa un' autorizzazione in taluni casi solo dopo un' indagine preliminare. L' art. 7 contiene disposizioni particolareggiate su tali indagini: queste devono in particolare

" comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell' eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell' ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata".

L' art. 8 aggiunge che le autorizzazioni possono essere concesse

" solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in particolare della loro qualità".

11. Secondo la predetta legge 10 maggio 1976, n. 319 (12), per tutti gli scarichi è necessaria un' autorizzazione (v. art. 9 della legge). Essa è concessa quando gli scarichi progettati siano contenuti nei "limiti di accettabilità" contemplati dalla legge (v. il combinato disposto dell' art. 15 e dell' art. 9 della legge). In taluni casi può essere previamente concessa un' autorizzazione provvisoria anche quando lo scarico progettato ecceda i limiti di accettabilità (art. 15). La Commissione fa osservare a tale proposito che l' art. 15 della legge n. 319 consente il rilascio di un' autorizzazione su semplice richiesta. Inoltre, secondo lo stesso articolo, un' autorizzazione provvisoria si presume concessa se la richiesta di concessione non è respinta entro sei mesi.

12. Manifestamente le disposizioni soprammenzionate non prevedono le indagini preliminari prescritte dall' art. 7 della direttiva. In risposta ad un quesito scritto della Corte, il governo italiano, a dire il vero, ha fatto riferimento ad una "disciplina molto dettagliata" che figurerebbe nell' allegato 5 della precitata delibera 4 febbraio 1977 (13). Tale delibera, basata sugli artt. 2 e 3 della legge n. 319 del 1976 (14), contiene essenzialmente un certo numero di criteri generali e di norme tecniche da osservare nell' utilizzazione delle acque a fini industriali. Sia la legge che la delibera sono state emanate molto prima della direttiva e non stupisce quindi che il governo italiano non sia stato in grado di indicare una sola disposizione specifica del predetto allegato che dia attuazione ai precetti chiari e precisi dettati dall' art. 7 della direttiva circa l' oggetto e lo scopo delle indagini preliminari.

Per quanto riguarda la trasposizione dell' art. 8 della direttiva nel diritto interno, il governo italiano fa riferimento all' allegato 5, parte prima, punto 2.8, della precitata delibera 4 febbraio 1977. Ivi si prescrive che siano effettuate talune verifiche relativamente all' impatto degli scarichi sull' ambiente. Tuttavia il governo italiano non ha potuto dimostrare che i risultati di tali verifiche siano determinanti per il rilascio di un' autorizzazione di scarico o di un' autorizzazione allo svolgimento di operazioni che possano comportare scarichi indiretti. In base ai documenti prodotti dinanzi alla Corte, ciò appare peraltro poco improbabile. L' art. 9 della citata legge n. 319 del 1976 sembra vincolare l' ammissibilità degli scarichi unicamente al rispetto di limiti di accettabilità (v. punto 7, sopra). Pertanto né l' art. 7 né l' art. 8 della direttiva sono stati correttamente trasposti nel diritto italiano.

13. Dobbiamo ancora affrontare l' argomento del governo italiano secondo il quale il sistema di "autorizzazioni provvisorie rilasciate tacitamente" è conforme alla direttiva. Il governo italiano ritiene infatti che tale sistema non sia espressamente vietato dalla direttiva e pertanto sia lecito. Può essere sufficiente rinviare nuovamente agli artt. 4, 5 e 7 della direttiva (i quali, relativamente a talune autorizzazioni, impongono una particolareggiata indagine preliminare) e all' art. 8 della direttiva (il quale dispone che le autorizzazioni possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti abbiano accertato che è garantita la sorveglianza della qualità delle acque sotterranee). Una norma che consente di considerare automaticamente concessa un' autorizzazione provvisoria in caso di silenzio dell' amministrazione è manifestamente in contrasto con le disposizioni or ora menzionate.

14. In quinto luogo, la Commissione afferma che gli artt. 9 e 10 della direttiva, i quali contemplano un certo numero di dati particolari e di condizioni che l' autorizzazione deve contenere, non sono stati correttamente trasposti nel diritto italiano. Nel controricorso il governo italiano rinvia in proposito alla legge 5 marzo 1982, n. 62 (15). Esso sostiene che l' art. 2 della legge prescrive che le autorità regionali provvedano ad individuare le zone idonee agli scarichi delle acque usate applicando i criteri stabiliti nella delibera 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale. In tal modo, però, il governo italiano non ha dimostrato che le precisissime e particolareggiatissime disposizioni e condizioni contemplate dagli artt. 9 e 10 della direttiva figurino obbligatoriamente nelle autorizzazioni. Pertanto, ritengo assodato l' inadempimento.

15. In sesto luogo, la Commissione fa carico alla Repubblica italiana di non aver trasposto l' art. 11 della direttiva nel diritto nazionale. Secondo questo articolo le autorizzazioni possono essere concesse solo per un periodo limitato, devono essere riesaminate almeno ogni quattro anni e possono essere prorogate, modificate o revocate.

Il governo italiano non si è espresso su questo punto né nel controricorso né nella controreplica. In risposta ad un quesito della Corte, esso non ha negato la mancanza di norme relative alla durata delle autorizzazioni (per quanto concerne le altre disposizioni dell' art. 11, la risposta del governo italiano non contiene alcun elemento). Esso sostiene nondimeno che la trasposizione di tale articolo non costituisce oggetto della presente causa poiché nel ricorso della Commissione non se ne fa menzione. Questo non è esatto, poiché il 9 dicembre 1987 la Commissione ha presentato un addendum al ricorso, nel quale questo punto è specificamente trattato.

Di conseguenza si deve concludere che l' art. 11 della direttiva non è stato debitamente trasposto nel diritto italiano.

16. In settimo luogo, la Commissione fa carico alla Repubblica italiana di non aver recepito l' art. 12 della direttiva. Tale articolo dispone che, qualora risulti che il richiedente di un' autorizzazione non sia in grado di osservare le condizioni che gli sarebbero imposte, l' autorizzazione dev' essere negata. Se le condizioni prescritte da un' autorizzazione non sono osservate, l' autorità competente dello Stato membro deve adottare i provvedimenti atti a far sì che le condizioni stesse vengano soddisfatte; se necessario, essa revoca l' autorizzazione.

E' vero che l' art. 15 della predetta legge n. 319 del 1976 (16) impone alle autorità competenti di revocare l' autorizzazione allorché i "limiti di accettabilità" non sono rispettati; tuttavia, esso non ha alcun rapporto con le condizioni e disposizioni contemplate dagli artt. 4-10 della direttiva e quindi non è sufficiente. Né nel controricorso né nella controreplica del governo italiano si fa menzione di una qualsivoglia altra norma che possa considerarsi recepimento dell' art. 12. Anche su questo punto, quindi, il ricorso della Commissione è fondato.

17. In ottavo luogo, si rimprovera alla Repubblica italiana di non aver trasposto nel diritto nazionale l' art. 13 della direttiva. Questo articolo recita:

" Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull' osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee".

Due disposizioni del diritto italiano entrano in considerazione relativamente alla trasposizione del detto articolo. Si tratta, in primo luogo, dell' art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (17), ai sensi del quale le funzioni tecniche di sorveglianza e di controllo di tutti gli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali. Vi è poi l' art. 9 della stessa legge, il quale precisa come tali controlli vanno effettuati. In risposta ad un quesito scritto della Corte, il governo italiano ha fatto inoltre riferimento ad un certo numero di disposizioni le quali incaricano le autorità locali e regionali di effettuare controlli sugli scarichi, all' istituzione di una speciale polizia ecologica e al fatto che l' inosservanza delle condizioni stabilite nell' autorizzazione di scarico è punita con sanzione penale.

La Commissione ha giustamente rilevato che tali norme non costituiscono trasposizione sufficientemente precisa e minuziosa dell' art. 13 della direttiva. Infatti, la citata legge italiana contempla unicamente controlli mediante campionamento sugli scarichi e non prescrive il controllo del rispetto delle condizioni che le autorizzazioni, ai sensi della direttiva, debbono contenere; inoltre, non dispone chiaramente che il controllo deve riguardare del pari gli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee. Anche in questo caso, quindi, l' inadempimento è assodato.

18. In nono luogo, la Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver recepito debitamente l' art. 15 della direttiva. Questo articolo prescrive la tenuta di un inventario delle autorizzazioni di scarico rilasciate in base agli artt. 4, 5 e 6 della direttiva.

Secondo la Commissione, che non è contraddetta dal governo italiano su questo punto, la sola norma di diritto italiano idonea a costituire attuazione di tale obbligo figura nell' allegato 5, parte prima, punto 2.1, quindicesimo comma, della delibera 4 febbraio 1977 (18). Ivi si prescrive l' istituzione di un catasto di tutti gli scarichi autorizzati, con l' indicazione dei terreni impegnati e del tipo di scarico praticato. La Commissione non si pronuncia sulla compatibilità formale di tale disposizione con l' art. 15 della direttiva. Essa si limita a rilevare che, siccome le sopracitate norme della direttiva che prescrivono le procedure relative alla concessione, al controllo e alla revoca delle autorizzazioni di scarico non sono state debitamente trasposte nel diritto italiano, è impossibile che esista un inventario delle autorizzazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della direttiva.

Il governo italiano ha sostenuto che le vigenti disposizioni del diritto italiano assicurano la tenuta dell' inventario prescritto dall' art. 15 della direttiva, ma non ha contestato l' argomento della Commissione secondo cui in pratica non esiste alcun registro delle autorizzazioni contemplate dalla direttiva. Anche su questo punto l' inadempimento deve considerarsi provato.

Conclusione

19. La mia analisi mi porta a concludere che il ricorso della Commissione dev' essere accolto per intero, salvo per quanto riguarda l' art. 4 della direttiva. Vi invito pertanto a dichiarare che, non avendo debitamente trasposto la direttiva 80/68/CEE nel diritto nazionale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CEE ed a condannare la Repubblica italiana alle spese di causa.

(*) Lingua originale: l' olandese.

(1) Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979 (GU 1980, L 20, pag. 43).

(2) V. punto 7 delle mie conclusioni nella causa C-131/88.

(3) V. punto 8 delle predette conclusioni.

(4) V. punto 9 delle predette conclusioni.

(5) V. punto 10 delle predette conclusioni.

(6) GURI n. 141 del 29.5.1976, pag. 4125.

(7) V. allegato 5, parte prima, n. 1, della delibera pubblicata nel Supplemento ordinario, GURI n. 48 del 21.2.1977, pag. 1. La Commissione non ha contestato il carattere normativo di tale delibera e nemmeno io ritengo necessario approfondire questo punto nell' ambito della mia analisi.

(8) V. allegato 5, parte prima, n. 3.1, della delibera, loc. cit.

(9) L' atteggiamento della Commissione su questo punto appare ancor più strano se si considera che, a sostegno di un' altra censura, essa ha giustamente rilevato che la legge italiana n. 319 (già citata nella nota 6) consente tutti gli scarichi a certe condizioni (v. il seguente punto 7).

(10) Citata, nella nota 6.

(11) V., ad esempio, i punti 28 e 33 della relazione d' udienza, nonché il punto 13 delle presenti conclusioni.

(12) Citata, nella nota 6.

(13) Citato, nella nota 7.

(14) Citata, nella nota 6.

(15) Tale legge reca "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall' inquinamento" (GURI n. 63 del 5.3.1982, pag. 1713).

(16) Citata, nella nota 6.

(17) Citata, nella nota 6.

(18) Citato, nella nota 7.

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