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Document 61978CC0143
Opinion of Mr Advocate General Warner delivered on 22 February 1979. # Jacques de Cavel v Louise de Cavel. # Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. # Case 143/78.
Conclusioni dell'avvocato generale Warner del 22 febbraio 1979.
Jacques de Cavel contro Louise de Cavel.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
Causa 143/78.
Conclusioni dell'avvocato generale Warner del 22 febbraio 1979.
Jacques de Cavel contro Louise de Cavel.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
Causa 143/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -01055
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:50
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 22 FEBBRAIO 1979 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la presente questione pregiudiziale viene sottoposta alla Corte dal Bundesge richtshof ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
La questione sottoposta alla Corte riguarda l'ambito di applicazione della Convenzione ed, in particolare, l'ampiezza delle materie «stato … delle persone fisiche» e «regime patrimoniale fra coniugi», che sono escluse da tale ambito a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 1, della stessa.
Come vi è noto, la Convenzione è attualmente in vigore solamente negli Stati membri originari, e le uniche versioni facenti fede sono quella tedesca, francese, italiana ed olandese. In passato, nelle conclusioni che si riferivano a testi normativi comunitari anteriori al 1973, dei quali non esisteva una versione ufficiale inglese, citavo di solito la versione francese. Sapete, però, anche che il 9 ottobre 1978 è stata firmata a Lussemburgo una Convenzione relativa all'adesione dei nuovi Stati membri alla Convenzione del 1968 ed al protocollo sull'interpretazione della stessa («Convenzione di adesione»). Alla Convenzione di adesione sono allegate le versioni danese, inglese ed irlandese della Convenzione originaria, e l'art. 37 della Convenzione di adesione stabilisce che queste versioni «fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari della Convenzione del 1968 e del protocollo del 1971». Così stando le cose, citerò quella che sarà la versione ufficiale inglese quando avrà avuto luogo la ratifica della Convenzione di adesione. Questa soluzione presenta il vantaggio che il testo rivela in una certa misura ciò che (almeno) gli autori della Convenzione di adesione hanno ritenuto che sia il significato della Convenzione originaria.
Vengo ora ai fatti della causa.
Il 12 gennaio 1977, il sig. Jacques de Cavel (in prosieguo, «il marito») instaurava dinanzi al Tribunal de Grande Instance di Parigi una causa di divorzio nei confronti della moglie, Luise de Cavel (in prosieguo, «la moglie»). Il marito è un cittadino francese, che lavora a Francoforte sul Meno, mentre la moglie è origi naria della Germania. Essi possedevano un appartamento a Francoforte ed un altro a Cannes. Sembra che, nel novembre del 1976, la moglie avesse fatto asportare dall'appartamento di Cannes, e vendere a proprio beneficio, alcuni tappeti preziosi che il marito asserisce essere stati di sua proprietà. Egli sostiene inoltre che, ritornando a Francoforte dalle vacanze all'inizio del gennaio 1977, si accorse che un certo numero di oggetti erano stati anch'essi sottratti dall'appartamento e dal proprio ufficio. Per questo motivo, egli presentava al Tribunal de Grande Instance di Parigi, unitamente alla domanda di divorzio, un'istanza di provvedimenti cautelari («mesures conservatoires»).
Il 19 gennaio 1977, il giudice per le cause matrimoniali («Juge aux Affaires Matrimoniales») di detto Tribunale disponeva, innanzitutto, l'apposizione dei sigilli («l'apposition des scellés») sui mobili e gli oggetti trovantisi nell'appartamento di Francoforte e sulla cassetta di sicurezza presa in locazione a nome della moglie presso una banca della stessa città, ed inoltre il sequestro («saisie arrêt») di due conti bancari intestati alla moglie sempre presso banche di Francoforte. È assodato, mi sembra, che questi provvedimenti sono stati emessi, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 257 del Codice Civile francese, che attribuisce al giudice la facoltà di adottare provvedimenti d'urgenza («des mesures urgentes») non appena sia stata presentata una domanda di divorzio. Nel corso del procedimento, è stato invocato anche l'art. 220 dello stesso Codice, che permette di emettere siffatti provvedimenti al di fuori di una causa di divorzio; tuttavia, i provvedimenti ai sensi di questo articolo possono venire adottati solamente dal Presidente del Tribunale, mentre invece il provvedimento di cui trattasi non è stato emesso da questo.
Il marito chiedeva al Landgericht di Francoforte che detto provvedimento 19 gennaio 1977 fosse dichiarato esecutivo nella Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del 1968. Il 3 maggio 1977 l'istanza veniva respinta con la motivazione che il richiedente non aveva prodotto, a norma dell'art. 47 della Convenzione, documenti atti a comprovare che «secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata».
L'appello interposto avverso tale sentenza veniva respinto dall'Oberlandesgericht di Francoforte, il quale riteneva, dal canto suo, che i provvedimenti provvisori adottati nel corso di una causa di divorzio costituiscono parte integrante di questa causa e pertanto debbono essere considerati come provvedimenti riguardanti lo stato delle persone fisiche, che, ai sensi del 2o comma dell'art. 1 della Convenzione, sono esclusi dal campo di applicazione della stessa. Secondo l'Oberlandesgericht, era irrilevante il fatto che i provvedimenti avessero lo scopo di tutelare interessi patrimoniali, in quanto lo stesso comma fa espresso riferimento al «regime patrimoniale fra coniugi».
Il marito impugnava la sentenza del giudice d'appello avanti il Bundesgerichtshof, il quale, a sua volta, ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione il cui tenore può essere riassunto come segue: se la Convenzione del 1968 non si applichi ad un provvedimento quale quello emesso dal giudice francese nella fattispecie, in quanto si tratterebbe di un provvedimento accessorio ad una causa in materia di stato delle persone o di regime patrimoniale fra coniugi.
Ai fini delle loro argomentazioni, la Commissione, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito hanno sdoppiato la suddetta questione come segue:
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(1) |
se la Convenzione del 1968 possa applicarsi ai provvedimenti accessori emessi nel corso di un procedimento il cui oggetto sostanziale esuli dal l'ambito di applicazione della Convenzione stessa, ed in particolare se la Convenzione possa applicarsi ad un provvedimento d'urgenza adottato nel corso di una causa di divorzio; |
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(2) |
in caso di soluzione affermativa, se provvedimenti quali quelli adottati dal giudice francese nel caso di specie si riferiscano «allo stato … delle persone fisiche» o al «regime patrimoniale dei coniugi», ai sensi dell'art. 1, 2o comma, della Convenzione. |
Il Regno Unito ha sostenuto che la prima questione va risolta in senso negativo, svolgendo quattro argomenti principali:
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(i) |
Fra i vari Stati membri vi sono notevoli differenze sia quanto ai criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale in materia di divorzio, sia quanto agli eventuali motivi di scioglimento del matrimonio. Questa è la ragione principale dell'esclusione delle questioni relative allo stato delle persone fisiche dall'ambito di applicazione della Convenzione. Poiché le legislazioni nazionali in materia di divorzio sono radicate in atteggiamenti sociali, morali e religiosi diversi, può essere arduo per il giudice di un paese cooperare nell'esercizio di questa giurisdizione con i giudici di un altro paese. Sarebbe illogico e contrario allo spirito della Convenzione se, nonostante tutto ciò, questa imponesse che i provvedimenti accessori adottati nell'esercizio di una siffatta giurisdizione venissero dichiarati esecutivi dal giudice di un altro paese. |
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(ii) |
Dato che le cause di divorzio sono escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione, il giudice investito di una causa di questo genere non è vincolato dalle disposizioni della Convenzione concernenti la determinazione della competenza rispetto a persone domiciliate altrove nella Comunità. Di conseguenza, potrebbe accadere che un provvedimento accessorio venisse emesso nell'ambito di una causa di divorzio da un giudice incompetente ad adottarlo a norma della Convenzione, né vi sarebbe modo di rilevarlo, dato che l'art. 28 della Convenzione vieta il controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine. |
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(iii) |
La competenza ad adottare provvedimenti accessori rientranti nella sfera di applicazione della Convenzione dovrebbe trovare il proprio fondamento nella Convenzione stessa. Il giudice che fondasse la propria competenza in materia di divorzio su un criterio non riconosciuto in via generale dalla Convenzione sarebbe privo del potere di adottare, nel corso del procedimento, siffatti provvedimenti accessori. |
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(iv) |
L'art. 5, 2o, della Convenzione attribuisce la competenza «in materia di obbligazione alimentare» al «giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale». Questa norma è stata modificata dalla Convenzione di adesione, che aggiunge: «o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti.» Questa modifica sarebbe stata inutile, secondo il Governo inglese, se le domande di alimenti connesse ad una controversia sullo stato delle per sone fisiche fossero già state comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione. |
Questi argomenti sono tutt'altro che trascurabili, soprattutto, a mio parere, il secondo ed il terzo; tuttavia, sono pervenuto alla conclusione che, in fin dei conti, le considerazioni svolte dalla Commissione e dal Governo della Repubblica federale di Germania hanno maggior peso.
L'art. 1, 1o comma, della Convenzione, stabilisce espressamente che per quanto concerne la questione dell'applicabilità o meno della Convenzione ad un determinato caso non ha rilevanza la «natura dell'organo giurisdizionale». Mi sembra che le successive norme della Convenzione chiariscano che la soluzione di detta questione non dipende, in genere, neppure dalla natura della causa. Generalmente, l'elemento determinante è la materia del contendere. Vi sono deroghe espresse a questo principio generale, come quelle relative al fallimento ed altre procedure affini, e all'arbitrato, di cui all'art. 1, 2o comma, sub 2o e 4o.
Ciò non è sorprendente; strano sarebbe se l'applicazione della Convenzione dipendesse dal giudice o dalla natura del procedimento prescelto dall'attore o dall'instante: se, ad esempio, nel nostro caso la situazione risultasse diversa nell'ipotesi in cui il marito avesse presentato l'istanza al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 220 del Code Civil indipendentemente dalla causa di divorzio, o se la possibilità di dare esecuzione ad un provvedimento della High Court inglese inteso a conservare il patrimonio comune dei coniugi dovesse dipendere dal fatto che esso sia stato emesso dalla Chancery Division nell'esercizio della giurisdizione d'Equity (come nella causa Waller/Waller [1977] 1 WLR 451), o dalla Family Division in una causa di divorzio.
A mio parere, è errato il punto di vista del Governo del Regno Unito quanto all'interpretazione dell'art. 5, 2o, della Convenzione ed all'effetto della modifica che vi sarà apportata dalla Convenzione di adesione. L'art. 5, 2o, nell'attuale versione, costituisce un'eccezione alla norma generale dell'art. 2, secondo la quale le persone aventi il «domicilio» nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. L'eccezione consiste nel fatto che il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo in cui il «creditore di alimenti» ha il suo domicilio o la sua residenza. L'art. 5, 2o, nulla dice sulla questione del se la Convenzione si applichi ad un provvedimento in materia di alimenti emesso in una causa di divorzio. La relazione del Professor Schlosser sul progetto della Convenzione di adesione (paragrafo 32) ne individua la ragione nel fatto che, quando venne redatta la Convenzione del 1968, negli Stati membri originari vigeva ancora il principio che le cause in materia di obbligazione alimentare non potessero essere connesse con cause in materia di stato delle persone. Invece, dopo il 1968, in seguito ad un vasto movimento di riforma del diritto di famiglia in detti paesi, vi si sono avuti in numero crescente casi di connessione di questi procedimenti. Il risultato di questa evoluzione può scorgersi nella sentenza 4 giugno 1976 dell' Oberlandesgericht di Karlsruhe, nella causa B.K. c/ P.K. (2 W 7/76 — Sommario di giurisprudenza sulla Convenzione del 1968, Fascicolo 2, n. 54). L'Oberlandesgericht ha dichiarato senza incertezze che un provvedimento in materia di obbligazione alimentare emesso dal Tribunal de Grande Instance di Parigi in una causa di divorzio era esecutivo in base alla Convenzione. In effetti, l'Oberlandesgericht aveva ritenuto la questione troppo chiara per sottoporla alla Corte di giustizia. Secondo questo punto di vista, l'effetto della modifica apportata all'art. 5, 2o, è che il tribunale di uno Stato membro che non sia né quello dove ha il domicilio il «debitore di alimenti», né quello dove ha il domicilio o la residenza il «creditore di alimenti» ha il potere di adottare un provvedimento a favore di quest'ultimo, a condizione che esso si configuri come un provvedimento accessorio emesso in un procedimento in materia di stato delle persone e che detto giudice sia competente in base al proprio diritto, e purché detta competenza non si fondi unicamente sulla nazionalità di una delle parti.
La Commissione ed il Governo tedesco hanno fatto riferimento, a sostegno della loro interpretazione dell'art. 1 (con la quale concordo), ad altre norme della Convenzione, ed in particolare all'art. 42, all'art. 5, 4o, ed all'art. 24.
Il primo comma dell'art. 42 recita:
«Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.»
Ciò sembra voler dire che, qualora una sentenza si riferisca contemporaneamente a materie comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione ed a materie che non vi rientrano, l'esecuzione va accordata per quanto concerne le prime. Sembrerebbe incompatibile con tale principio ritenere che un provvedimento accessorio relativo ad una materia compresa nell'ambito di applicazione della Convenzione non possa essere dichiarato esecutivo se adottato in un procedimento che si riferisce altresì a materie escluse da detto ambito.
L'art. 5, 4o, attribuisce al giudice dinanzi al quale è esercitata l'azione penale la competenza a conoscere delle azioni civili di risarcimento di danni o di restituzione fondate sul fatto che ha dato origine a detta azione penale. Ecco un caso in cui la Convenzione si applica espressamente ad un procedimento accessorio nonostante che il procedimento principale ne sia inequivocabilmente escluso.
Dell'art. 24 parlerò in seguito, in un altro contesto; esso mi sembra irrilevante ai fini della questione in esame.
E veniamo alla seconda questione.
A questo proposito, mi sembra del tutto chiaro che un provvedimento quale quello adottato dal giudice francese nel caso di specie non riguarda lo stato delle persone fisiche, bensì unicamente rapporti partrimoniali. Dunque, la vera questione è se esso riguardi «il regime patrimoniale fra coniugi».
Due sono i principali problemi che si incontrano nell'affrontare detta questione.
Il primo problema è che, come ha rilevato la Commissione, le espressioni corrispondenti a «regime patrimoniale fra coniugi» non hanno sempre lo stesso significato nel testo della Convenzione nelle varie lingue ufficiali. Sembra che l'espressione «ehelicher Güterstand», usata nella versione tedesca, abbia un significato particolarmente restrittivo.
In secondo luogo, vi sono grandi differenze, perfino fra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri originari, quanto alle norme che disciplinano i rapporti patrimoniali fra coniugi. Pare che in tutti questi Stati detti rapporti siano disciplinati da cosiddetti «regimi», ciascuno dei quali consiste in un complesso di norme di contenuto più o meno vasto, e cioè «comunione dei beni», «separazione dei beni», «comunione limitata ai beni acquisiti dopo il matrimonio», fra i quali i coniugi devono scegliere al momento del matrimonio. In alcuni paesi (ad esempio, la Germania), il regime che si applica a determinati coniugi può venire modifi cato successivamente, mentre in altri paesi ciò non è possibile. In alcuni Stati (come, ad esempio, la Francia), ci sono norme, chiamate «régime matrimonial primaire», che si applicano indipendentemente dal particolare regime prescelto, mentre in altri paesi siffatte norme non esistono. Inoltre, le norme che si applicano in base a ciascun regime sono diverse da un paese all'altro. In conclusione, non si può mai stabilire senza una dettagliata indagine quali siano i diritti di un coniuge su un determinato bene, né in che misura questi diritti derivino dal diritto comune o dal regime matrimoniale da applicarsi. Con l'adesione alla Convenzione dell'Irlanda e del Regno Unito, paesi in cui detti regimi sono sconosciuti, ma dove i diritti del coniuge possono anche essere basati, in toto o in parte, sulla disciplina generale dei rapporti patrimoniali o sul suo status di coniuge (e, in questo caso, in toto o in parte su di una convenzione matrimoniale o sul regime generale dei rapporti patrimoniali fra coniugi), le differenze diverranno ancora più grandi.
Una cosa è certa: lo scopo stesso della Convenzione verrebbe eluso se, in tutti i casi in cui si chiede che venga dichiarata esecutiva in uno Stato membro la pronunzia di un giudice di un altro Stato membro, il giudice quale si chiede l'exequatur dovesse esaminare in quale misura i rapporti patrimoniali che detta pronunzia pone in essere, o si propone di porre in essere, siano fondati su di un regime matrimoniale, su di una convenzione matrimoniale, sul diritto matrimoniale generale, sulla disciplina generale dei rapporti patrimoniali, o (magari) su altre branche del diritto comune. Affinché la Convenzione possa operare nel modo voluto dai suoi autori, il giudice al quale viene chiesto di dichiarare esecutiva una decisione dev'essere in grado di stabilire, praticamente di primo acchito, se la decisione rientri o meno fra quelle a cui si applica la Convenzione. Inoltre, nel caso di un provvedimento cautelare come quello in questione, questo esame sarebbe superfluo, in quanto detto provvedimento non è destinato ad attribuire diritti di carattere patrimoniale, bensì esclusivamente a conservare i beni ai quali si riferisce, in modo da consentire la decisione definitiva circa i diritti rispettivi dei due coniugi sugli stessi.
Tre soluzioni sono state prospettate in corso di causa.
La prima, caldeggiata dalla Commissione, consiste nell'attribuire all'espressione «regime patrimoniale fra coniugi» un'interpretazione estremamente restrittiva, che la circoscrive alle questioni relative all'adozione, all'esistenza o alla liquidazione di un determinato regime matrimoniale, con esclusione di quelle attinenti ai diritti derivanti dall'esistenza o dalla liquidazione di siffatto regime. Tale soluzione, a mio avviso, può essere valida per il periodo precedente l'entrata in vigore della Convenzione di adesione e può essere compatibile con le quattro versioni della Convenzione del 1968 che fanno fede attualmente. Essa, però, non potrebbe più essere valida dopo l'entrata in vigore della Convenzione di adesione e sarebbe incompatibile con quella che è destinata a divenire, in quel momento, la versione inglese dell'art. 1. In altre parole, essa sarebbe in contrasto con l'inequivoca volontà degli autori della Convenzione di adesione, a meno di ritenere che l'entrata in vigore della Convenzione di adesione avrà l'effetto di modificare il significato dell'art. 1.
La seconda soluzione possibile è quella di dare all'espressione «regime patrimoniale fra coniugi» un'interpretazione puramente letterale, escludendone tutti quei rapporti giuridici fra i coniugi che sarebbero potuti sussistere anche in assenza del vincolo coniugale. Nessuno, a quanto mi è dato di capire, ha in realtà propu gnato questa soluzione. La sua adozione sarebbe incompatibile con lo scopo della Convenzione nel suo complesso per il motivo, al quale ho fatto sopra riferimento, che essa richiederebbe in ogni caso l'esame, da parte del giudice dell'exequatur, del fondamento dei diritti che la decisione ha inteso riconoscere.
Resta solamente la soluzione sostenuta dal Governo tedesco (se ho ben capito), dal Regno Unito (per quanto succintamente) e dalla moglie: quella di dare all'espressione un'interpretazione estensiva, in considerazione del fatto che, in pratica, solo in un limitato numero di controversie fra coniugi in materia patrimoniale è probabile che sia irrilevante il vincolo coniugale che li lega. Senz'altro, possono darsi casi nei quali detto rapporto non esercita alcun'influenza, ma, in tale ipotesi, questa circostanza può venire menzionata chiaramente nella decisione giudiziale, e lo sarà senz'altro se sarà sufficientemente noto agli avvocati ed ai giudici degli Stati membri che essa costituisce una condizione preliminare perché si possa dar esecuzione alla decisione in forza della Convenzione in altri Stati membri.
A mio parere, ne consegue che deve presumersi che le sentenze o le ordinanze emesse nell'ambito di controversie su rapporti patrimoniali fra coniugi siano escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione, a meno che dalla sentenza o dall'ordinanza non risulti chiaramente il contrario.
Non ho certo dimenticato l'argomento della Commissione, secondo cui detta interpretazione porta necessariamente a restringere l'ambito di applicazione della Convenzione. Ciò non significa tuttavia che questa non sia l'interpretazione esatta, come dimostra la sentenza da vói appena pronunziata nella causa 133/78, Gourdain/Nadler, nel corso della quale la Commissione ha svolto un argomento analogo.
La Commissione ha anche sostenuto che una siffatta interpretazione è incompatibile con il fatto che la Convenzione si applica ai provvedimenti in materia di alimenti. Non condivido questo punto di vista, in quanto il contenuto dei provvedimenti in materia di alimenti è in genere quello di disporre il pagamento di una somma di denaro. Dunque, essi danno vita a rapporti obbligatori, senza incidere su diritti patrimoniali, salvo nell'ipotesi in cui con un siffatto provvedimento si disponga che l'obbligazione alimentare sia assistita da una garanzia reale, ma, in questo caso, l'incidenza sui beni patrimoniali è di portata limitata e di natura speciale.
La Commissione ha ancora sostenuto che una siffatta interpretazione è contraddetta dal fatto che gli autori della Convenzione del 1968 si sono deliberatamente scostati dal testo della Convenzione dell'Aia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale, che si riferisce, nella norma che corrisponde all'art. 1, 2o comma, sub 1o, della Convenzione del 1968, allo «stato» e alla «capacità delle persone» o a questioni di «diritto della famiglia, compresi i diritti e gli obblighi personali e patrimoniali tra genitori e figli e tra coniugi». Basta però consultare la Relazione Jenard sul progetto della Convenzione del 1968 (Capo III, n. IV, lett. A), per scoprire perché gli autori se ne sono discostati. Le loro motivazioni non hanno nulla a che fare con la questione in esame salvo che per il fatto che essi hanno voluto che la Convenzione dovesse applicarsi ai provvedimenti in materia di obbligazione alimentare.
In sostanza, il complesso degli argomenti svolti dal marito è interamente fondato sull'art. 24 della Convenzione, che recita:
«I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.»
A mio parere, detto articolo non è pertinente in quanto si applica solamente in quei casi in cui, ai sensi della Convenzione, la competenza a conoscere del merito in una determinata causa è riconosciuta al giudice di un altro «Stato contraente». In altre parole, l'art. 24 non si applica quando «il merito» è escluso dall'ambito di applicazione della Convenzione. Ci sarebbe da stupirsi se così non fosse, perché ciò significherebbe che, nei casi esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione, i giudici degli Stati membri sarebbero egualmente tenuti a dare reciprocamente esecuzione ai provvedimenti provvisori da essi adottati.
Concludendo, propongo che la Corte risolva la questione sottopostale dal Bundesgerichtshof nel senso che le decisioni dei giudici di uno Stato membro che autorizzino provvedimenti cautelari in pendenza di una causa di divorzio non sono escluse, per il solo fatto di essere emesse nell'ambito di detta causa, dall'ambito di applicazione della Convenzione 27 settembre 1968; tuttavia, qualora detti provvedimenti riguardino rapporti giuridici patrimoniali controversi fra le parti, si deve ritenere che essi esulino dall'ambito di applicazione della Convenzione, a meno che dagli stessi non risulti che i diritti oggetto della controversia sono sorti indipendentemente dal vincolo coniugale esistente fra le parti.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.