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Document 61977CJ0005

Sentenza della Corte del 5 ottobre 1977.
Carlo Tedeschi contro Denkavit Commerciale s.r.l.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Lodi - Italia.
Causa 5/77.

Raccolta della Giurisprudenza 1977 -01555

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:144

61977J0005

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 OTTOBRE 1977. - CARLO TEDESCHI CONTRO DENKAVIT COMMERCIALE SRL. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL PRETORE DI LODI). - CAUSA 5/77.

raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 01555
edizione speciale greca pagina 00475
edizione speciale portoghese pagina 00555


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI

( TRATTATO CEE , ART . 177 )

2 . AGRICOLTURA - ALIMENTI PER ANIMALI - ADDITIVI E SOSTANZE INDESIDERABILI - DISTINZIONE

( DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE 1970 N . 70/524 E 17 DICEMBRE 1973 N . 74/63 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGA CONTEMPLATA DAL TRATTATO - LIMITAZIONE - DIRETTIVA D ' ARMONIZZAZIONE - INAPPLICABILITA DELL ' ART . 36

4 . AGRICOLTURA - ALIMENTI PER ANIMALI - SOSTANZE INDESIDERABILI - POTERI DEGLI STATI MEMBRI

( DIRETTIVA N . 74/63 , ART . 5 )

Massima


1 . L ' ART . 177 , FONDATO SULLA NETTA SEPARAZIONE TRA LE FUNZIONI DEI GIUDICI NAZIONALI E QUELLE DELLA CORTE , NON CONSENTE A QUEST ' ULTIMA DI PRONUNZIARSI SUI FATTI DI CAUSA , NE DI SINDACARE LA MOTIVAZIONE DELLA DOMANDA D ' INTERPRETAZIONE . DI CONSEGUENZA , QUANDO UN GIUDICE NAZIONALE CHIEDE L ' INTERPRETAZIONE DI UN TESTO DI DIRITTO COMUNITARIO , SI DEVE RITENERE CHE ESSO CONSIDERI L ' INTERPRETAZIONE COME NECESSARIA PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA . LA CORTE NON PUO DUNQUE ESIGERE CHE IL GIUDICE NAZIONALE DICHIARI ESPRESSAMENTE APPLICABILE IL TESTO LA CUI INTERPRETAZIONE GLI PARE NECESSARIA . LA CORTE PUO TUTTAVIA FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE GLI ELEMENTI DI INTERPRETAZIONE PROPRI DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE POTRANNO GUIDARLO NELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA NORMA CUI SI RIFERISCONO LE QUESTIONI SOTTOPOSTELE .

2 . LE DIRETTIVE N . 70/524 ( ADDITIVI ) E N . 74/63 ( SOSTANZE INDESIDERABILI ), PUR CONCERNENDO ENTRAMBE LA COMPOSIZIONE DEI MANGIMI , DISTINGUONO , PER QUANTO RIGUARDA LA LORO RISPETTIVA SFERA D ' APPLICAZIONE , TRA CERTE SOSTANZE INTENZIONALMENTE AGGIUNTE AI PREDETTI ALIMENTI PER INFLUENZARNE FAVOREVOLMENTE LE CARATTERISTICHE E LE SOSTANZE INDESIDERABILI INEVITABILMENTE PRESENTI IN TALI ALIMENTI SIA ALLO STATO NATURALE SIA COME RESIDUI DELLE LAVORAZIONI SUBITE IN PRECEDENZA DAGLI ALIMENTI STESSI O DALLE LORO COMPONENTI . COSI STANDO LE COSE , NON SI PUO CONSIDERARE COME ADDITIVO UNA SOSTANZA CHE , A CAUSA DI UN ' AGGIUNTA ANTERIORE , INDIPENDENTE DALL ' IMPIEGO AI FINI DELL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE , SI TROVI NECESSARIAMENTE PRESENTE IN UNA DELLE COMPONENTI DELL ' ALIMENTO QUALE RESIDUO DELLA PRECEDENTE FABBRICAZIONE D ' UN ALTRO PRODOTTO . L ' ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA D ' UNA SIMILE SOSTANZA RIENTRA NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 74/63 ( SOSTANZE INDESIDERABILI ) E NON GIA IN QUELLA DELLA DIRETTIVA N . 70/524 ( ADDITIVI ).

3 . L ' ART . 36 NON HA LO SCOPO DI RISERVARE TALUNE MATERIE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI STATI MEMBRI , MA AMMETTE CHE LE NORME INTERNE DEROGHINO AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE , NELLA MISURA IN CUI CIO SIA E CONTINUI AD ESSERE GIUSTIFICATO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTEMPLATI DA QUESTO ARTICOLO . ALLORCHE , IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 100 DEL TRATTATO , DIRETTIVE COMUNITARIE DISPONGONO L ' ARMONIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE ANIMALE ED UMANA E APPRONTANO PROCEDURE COMUNITARIE DI CONTROLLO DELLA LORO OSSERVANZA , IL RICORSO ALL ' ART . 36 PERDE LA SUA GIUSTIFICAZIONE E I CONTROLLI APPROPRIATI VANNO ALLORA EFFETTUATI ED I PROVVEDIMENTI DI TUTELA ADOTTATI SECONDO LO SCHEMA TRACCIATO DALLA DIRETTIVA D ' ARMONIZZAZIONE .

4 . A ) ANCHE DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA D ' ARMONIZZAZIONE N . 74/63 , GLI STATI MEMBRI HANNO , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 5 DELLA SUDDETTA DIRETTIVA E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI SOSTANZIALI E FORMALI CHE ESSA PRECISA , IL POTERE DI CONSIDERARE PROVVISORIAMENTE COME INDESIDERABILI TALUNE SOSTANZE CHE , PUR ESSENDO NOTE AL MOMENTO DELL ' ADOZIONE DELLA DIRETTIVA , NON FIGURANO NELL ' ELENCO AD ESSA ALLEGATO , PURCHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI S ' APPLICHINO NELLO STESSO MODO AI PRODOTTI INDIGENI ED A QUELLI IMPORTATI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI .

B ) FATTO SALVO IL DIVIETO DI TRATTARE I PRODOTTI IMPORTATI IN MODO DIVERSO DAI PRODOTTI INDIGENI , L ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA N . 74/63 AUTORIZZA UNO STATO MEMBRO A FISSARE , A TITOLO DI PROVVEDIMENTO PROVVISORIO , LA QUANTITA MASSIMA CONSENTITA D ' UNA SOSTANZA CONTENUTA NEI MANGIMI D ' IMPORTAZIONE A BASE DI LATTE IN POLVERE , ANCHE SE , IN PASSATO , NESSUNA QUANTITA MASSIMA ERA MAI STATA FISSATA NE NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE NE NELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE .

C ) L ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA N . 74/63 CONSENTE AD UNO STATO MEMBRO DI VIETARE LO SMERCIO DEI PRODOTTI CHE SIANO RISULTATI VIOLARE IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE PROVVISORIO CHE LO STATO STESSO E AUTORIZZATO AD ADOTTARE . PER I PRODOTTI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI QUESTO DIVIETO DI SMERCIO PUO ASSUMERE L ' ASPETTO D ' UN DIVIETO D ' IMPORTAZIONE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 5/77 ,

AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL PRETORE DI LODI NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

CARLO TEDESCHI

E DENKAVIT COMMERCIALE S.R.L .

CON L ' INTERVENTO DI :

- INTERSYNDICALE DES FABRICANTS D ' ALIMENTS D ' ALLAITEMENT , PARIGI ,

- FACHVERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE E.V ., BONN ,

- VERENIGING VAN NEDERLANDSE MENGVOEDERFABRIKANTEN , L ' AIA ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 DICEMBRE 1973 ( 74/63/CEE , GU 11 FEBBRAIO 1974 , N . L 38 , PAG . 31 ) E SULLA VALIDITA DEL SUO ART . 5 ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 17 DICEMBRE 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA L ' 11 GENNAIO 1977 , IL PRETORE DI LODI HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DIVERSE QUESTIONI PREGIUDIZIALI CONCERNENTI , DA UN LATO , L ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 DICEMBRE 1973 , N . 74/63/CEE , RELATIVA ALLA FISSAZIONE DI QUANTITA MASSIME PER LE SOSTANZE E I PRODOTTI INDESIDERABILI NEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI ( GU 11 FEBBRAIO 1974 , N . L 38 ), ED IN PARTICOLARE DEL SUO ART . 5 , E , DALL ' ALTRO , LA VALIDITA DEL SUDDETTO ART . 5 .

2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UNA CAUSA VERTENTE SULL ' INADEMPIMENTO D ' UN CONTRATTO DI FORNITURA DI MANGIMI A BASE DI LATTE IN POLVERE : LA CONVENUTA IN TALE CAUSA SOSTIENE , PER GIUSTIFICARE LA MANCATA CONSEGNA , CHE LA MERCE FU ILLEGALMENTE BLOCCATA ALLA FRONTIERA DALLE AUTORITA SANITARIE ITALIANE A CAUSA DEL SUO TENORE IN NITRATO DI POTASSIO , SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO DALLE SUDDETTE AUTORITA .

3 IL PROVVEDIMENTO DI CUI TRATTASI FU ADOTTATO SULLA BASE D ' UN BIGLIETTO URGENTE DEL 7 SETTEMBRE 1976 INVIATO DAL MINISTERO ITALIANO DELLA SANITA AGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE , DEI PORTI , DEGLI AEROPORTI , NONCHE AGLI UFFICI VETERINARI PROVINCIALI , PER VIETARE L ' IMPORTAZIONE DI MANGIMI A BASE DI LATTE IN POLVERE QUANDO IL TENORE IN NITRATI DEI SUDDETTI ALIMENTI SUPERASSE 30 PARTI PER MILIONE NEI LATTI INTERI E MAGRI IN POLVERE OVVERO 50 PARTI PER MILIONE NEL SIERO DI LATTE IN POLVERE .

4 SECONDO LA CONVENUTA E LE INTERVENIENTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , I PROVVEDIMENTI ITALIANI SONO INCOMPATIBILI CON LA DIRETTIVA N . 74/63 .

5 COME RISULTA DAL SUO QUARTO ' CONSIDERANDO ' , TALE DIRETTIVA , TENUTO CONTO DELL ' IMPOSSIBILITA DI ESCLUDERE TOTALMENTE LA PRESENZA DI CERTE SOSTANZE O PRODOTTI INDESIDERABILI NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI , HA PER OGGETTO DI RIDURNE ALMENO LA QUANTITA IN MODO DA IMPEDIRE CHE ESSI NUOCCIANO ALLA SALUTE ANIMALE O , PER LA LORO PRESENZA NEI PRODOTTI ANIMALI , ALLA SALUTE UMANA .

6 A NORMA DELL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA , ' GLI STATI MEMBRI PRESCRIVONO CHE LE SOSTANZE E I PRODOTTI ELENCATI NELL ' ALLEGATO SONO TOLLERATI NEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI SOLTANTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE IN TALE ALLEGATO ' , VALE A DIRE AL DI SOTTO D ' UNA CERTA QUANTITA MASSIMA .

7 L ' ART . 7 RECITA : ' GLI STATI MEMBRI PROVVEDONO AFFINCHE GLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI CONFORMI ALLA PRESENTE DIRETTIVA NON VENGANO SOTTOPOSTI AD ALTRE RESTRIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DI SOSTANZE E DI PRODOTTI INDESIDERABILI ' .

8 NELL ' ART . 5 , N . 1 , SI LEGGE TUTTAVIA QUANTO SEGUE : ' QUALORA UNO STATO MEMBRO RITENGA CHE UNA QUANTITA MASSIMA FISSATA NELL ' ALLEGATO O UNA SOSTANZA O UN PRODOTTO NON MENZIONATO NELL ' ALLEGATO PRESENTI UN PERICOLO PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI O PER QUELLA UMANA , TALE STATO MEMBRO PUO PROVVISORIAMENTE RIDURRE TALE QUANTITA , FISSARE UNA QUANTITA MASSIMA O VIETARE LA PRESENZA DELLA SOSTANZA O DEL PRODOTTO NEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI . LO STATO MEMBRO COMUNICA SENZA INDUGIO AGLI ALTRI STATI MEMBRI E ALLA COMMISSIONE LE MISURE ADOTTATE ACCOMPAGNATE DA DEBITA MOTIVAZIONE ' .

9 IL N . 2 DELLO STESSO ART . 5 DISPONE CHE , IN CASO D ' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO DI CUI AL N . 1 DA PARTE D ' UNO STATO MEMBRO , VENGA IMMEDIATAMENTE DECISO , SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL ' ART . 10 , SE L ' ALLEGATO DEBBA ESSERE MODIFICATO .

10 IL CITATO N . 2 AGGIUNGE : ' FINO A QUANDO IL CONSIGLIO O LA COMMISSIONE NON ADOTTINO ALCUNA DECISIONE , LO STATO MEMBRO PUO MANTENERE LE MISURE DA ESSO POSTE IN APPLICAZIONE ' .

11 RISULTA DAL FASCICOLO PROCESSUALE CHE , GIA IL 27 LUGLIO 1976 , LE AUTORITA ITALIANE AVEVANO ATTIRATO L ' ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA PRESENZA DI ' NITRATO DI POTASSIO IN PROPORZIONI VARIANTI DA 40 A 4 000 PARTI PER MILIONE ( MILLIGRAMMI PER CHILOGRAMMO ), RESIDUI DELLA PREPARAZIONE DI DETERMINATI TIPI DI FORMAGGI , IN TALUNE PARTITE DI SIERO DI LATTE PROVENIENTI DALLA FRANCIA , DAI PAESI BASSI E DALLA GERMANIA FEDERALE ' E CHIESTO ' CHE FOSSE ESAMINATO IL PROBLEMA DELL ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA DELLA SUDDETTA SOSTANZA ' .

12 DOPO AVER DECISO , MEDIANTE COMUNICAZIONE URGENTE DEL 5 AGOSTO 1976 , DI INTENSIFICARE LE ANALISI DI LABORATORIO SULLE PARTITE IMPORTATE DI SIERO DI LATTE E DI MANGIMI MISCELATI CONTENENTI SIERO DI LATTE E DOPO AVER FISSATO , IN UN PRIMO MOMENTO , IL TENORE MASSIMO IN NITRATI AD UNA PARTE PER MILIONE , LE AUTORITA ITALIANE ADOTTAVANO IL 7 SETTEMBRE 1976 IL PROVVEDIMENTO CONTROVERSO .

13 IN SEGUITO AD UNO SCAMBIO DI NOTE SVOLTOSI NEI MESI D ' AGOSTO E DI SETTEMBRE FRA LE AUTORITA COMUNITARIE E QUELLE ITALIANE , QUESTE ULTIME FACEVANO PERVENIRE ALLA COMMISSIONE , IN DATA 7 OTTOBRE 1976 , UNA DOCUMENTAZIONE TOSSICOLOGICA INTESA COME MOTIVAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 1 DELLA DIRETTIVA .

14 IL GOVERNO ITALIANO CONTESTA LA RILEVANZA DELLE QUESTIONI IN ESAME AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE , OSSERVANDO CHE IL PROVVEDIMENTO CONTROVERSO NON E STATO ADOTTATO IN BASE ALL ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA N . 74/63 , BENSI IN CONFORMITA ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE 1970 , N . 70/524 , RELATIVA AGLI ADDITIVI NEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI ( GU 14 DICEMBRE 1970 , N . L 270 , PAG . 1 ).

15 LA DISTINZIONE FRA LE SFERE D ' APPLICAZIONE DELLE DUE DIRETTIVE E IMPORTANTE PERCHE OGNI SMERCIO DI ALIMENTI CONTENENTI ADDITIVI NON AUTORIZZATI E ASSOLUTAMENTE VIETATO , MENTRE , IN RELAZIONE ALLE SOSTANZE INDESIDERABILI , IL DIVIETO DI SMERCIO CONCERNE , SALVO APPLICAZIONE DELL ' ART . 5 E DELLA PROCEDURA DI CUI ALL ' ART . 10 , SOLTANTO GLI ALIMENTI CONTENENTI LE SOSTANZE INDESIDERABILI ESPRESSAMENTE ELENCATE NELL ' ALLEGATO DELLA DIRETTIVA .

16 OVE IL NITRATO DI POTASSIO , DI CUI S ' E CONSTATATA LA PRESENZA NEI MANGIMI IMPORTATI , DOVESSE ESSERE CONSIDERATO COME UN ADDITIVO NON AUTORIZZATO , NE CONSEGUIREBBE CHE IL DIVIETO ITALIANO SAREBBE SENZ ' ALTRO GIUSTIFICATO ED INOLTRE CHE AD ESSO NON AVREBBE DOVUTO FAR SEGUITO LA PROCEDURA PREVISTA DALL ' ART . 10 DELLA DIRETTIVA N . 74/63 PER STABILIRE SE SI DOVESSE O MENO COMPLETARE L ' ELENCO DELLE SOSTANZE INDESIDERABILI .

17 L ' ART . 177 , FONDATO SULLA NETTA SEPARAZIONE TRA LE FUNZIONI DEI GIUDICI NAZIONALI E QUELLE DELLA CORTE , NON CONSENTE A QUEST ' ULTIMA DI PRONUNZIARSI SUI FATTI DI CAUSA , NE DI SINDACARE LA MOTIVAZIONE DELLA DOMANDA D ' INTERPRETAZIONE .

18 DI CONSEGUENZA , QUANDO UN GIUDICE NAZIONALE CHIEDE L ' INTERPRETAZIONE DI UN TESTO DI DIRITTO COMUNITARIO , SI DEVE RITENERE CHE ESSO CONSIDERI L ' INTERPRETAZIONE COME NECESSARIA PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA .

19 LA CORTE NON PUO DUNQUE ESIGERE CHE IL GIUDICE NAZIONALE DICHIARI ESPRESSAMENTE APPLICABILE IL TESTO LA CUI INTERPRETAZIONE GLI PARE NECESSARIA .

20 LA CORTE PUO TUTTAVIA FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE GLI ELEMENTI DI INTERPRETAZIONE PROPRI DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE POTRANNO GUIDARLO NELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA NORMA CUI SI RIFERISCONO LE QUESTIONI SOTTOPOSTELE .

21 NELLA DIRETTIVA N . 74/63 ( SOSTANZE INDESIDERABILI ) E PRECISATO CHE ESSA SI APPLICA ' FATTE SALVE ' LE DISPOSIZIONI RELATIVE , IN PARTICOLARE , AGLI ADDITIVI NELL ' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI . OCCORRE QUINDI , PER INTERPRETARLA UTILMENTE , DEFINIRNE LA SFERA D ' APPLICAZIONE RISPETTO A QUELLA DELLA DIRETTIVA N . 70/524 ( ADDITIVI ).

22 IN BASE ALL ' ART . 2 DELLA DIRETTIVA N . 70/524 SONO CONSIDERATE COME ' ADDITIVI ' LE SOSTANZE CHE , INCORPORATE NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI , POSSONO INFLUIRE SULLE CARATTERISTICHE DI QUESTI O SULLA PRODUZIONE ANIMALE .

23 IL QUINTO ' CONSIDERANDO ' DELLA STESSA DIRETTIVA PRECISA CHE ' PER ADDITIVI SI INTENDONO , IN LINEA GENERALE , LE SOSTANZE AVENTI EFFETTO FAVOREVOLE SUGLI ALIMENTI NEI QUALI SONO INCORPORATE , NONCHE SULLA PRODUZIONE ANIMALE ' .

24 BENCHE LA DIRETTIVA N . 74/63 NON DEFINISCA LA NOZIONE DI ' SOSTANZE E PRODOTTI INDESIDERABILI ' , I SUOI TERZO E QUARTO ' CONSIDERANDO ' PRECISANO TUTTAVIA CHE SI TRATTA DI PRODOTTI O SOSTANZE INDESIDERABILI ' CHE GLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI CONTENGONO SOVENTE ' E DI CUI ' E IMPOSSIBILE ESCLUDERE TOTALMENTE LA PRESENZA ' .

25 RISULTA DAL FASCICOLO PROCESSUALE E DALLE OSSERVAZIONI SVOLTE DALLE PARTI IN UDIENZA CHE LA PRESENZA , NEI MANGIMI IMPORTATI , DI NITRATO DI POTASSIO IN MISURA SUPERIORE ALLE QUANTITA MASSIME FISSATE DAL GOVERNO ITALIANO DERIVA DALLA MESCOLANZA DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE CON UNA DOSE DI SIERO DI LATTE , SOTTOPRODOTTO DELLA PREPARAZIONE DEL FORMAGGIO , DURANTE LA QUALE IL NITRATO E ADOPERATO PER GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO .

26 IL GOVERNO ITALIANO RITIENE CHE IL NITRATO AGGIUNTO NEL CORSO DEL PROCESSO DI CASEIFICAZIONE CONTINUI , NELLE FASI ULTERIORI DI IMPIEGO DEL SIERO DI LATTE , AD ESSERE UN ADDITIVO E NON POSSA VENIR CONSIDERATO COME UNA SOSTANZA PRESENTE NATURALMENTE O NECESSARIAMENTE NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI CUI E STATO AGGIUNTO IL SIERO DI LATTE .

27 AL CONTRARIO , LA CONVENUTA NELLA CAUSA PRINCIPALE E LA COMMISSIONE OSSERVANO CHE IL NITRATO , NON ESSENDO STATO AGGIUNTO INTENZIONALMENTE AI MANGIMI A BASE DI LATTE IN POLVERE , MA TROVANDOVISI GIA COME RESIDUO D ' UNA FASE ANTERIORE DELLA PRODUZIONE DEL LATTE IN POLVERE E DEL FORMAGGIO , NON PUO ESSERE CONSIDERATO UN ADDITIVO .

28 DAL CONFRONTO DEI ' CONSIDERANDO ' SOPRA MENZIONATI S ' EVINCE CHE LE DIRETTIVE N . 70/524 ( ADDITIVI ) E N . 74/63 ( SOSTANZE INDESIDERABILI ), PUR CONCERNENDO ENTRAMBE LA COMPOSIZIONE DEI MANGIMI , DISTINGUONO , PER QUANTO RIGUARDA LA LORO RISPETTIVA SFERA D ' APPLICAZIONE , TRA CERTE SOSTANZE INTENZIONALMENTE AGGIUNTE AI PREDETTI ALIMENTI PER INFLUENZARNE FAVOREVOLMENTE LE CARATTERISTICHE E LE SOSTANZE INDESIDERABILI INEVITABILMENTE PRESENTI IN TALI ALIMENTI SIA ALLO STATO NATURALE SIA COME RESIDUI DELLE LAVORAZIONI SUBITE IN PRECEDENZA DAGLI ALIMENTI STESSI O DALLE LORO COMPONENTI .

29 COSI STANDO LE COSE , NON SI PUO CONSIDERARE COME ADDITIVO UNA SOSTANZA CHE , A CAUSA DI UN ' AGGIUNTA ANTERIORE , INDIPENDENTE DALL ' IMPIEGO AI FINI DELL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE , SI TROVI NECESSARIAMENTE PRESENTE IN UNA DELLE COMPONENTI DELL ' ALIMENTO QUALE RESIDUO DELLA PRECEDENTE FABBRICAZIONE D ' UN ALTRO PRODOTTO .

30 L ' ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA D ' UNA SIMILE SOSTANZA RIENTRA NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 74/63 ( SOSTANZE INDESIDERABILI ) E NON GIA IN QUELLA DELLA DIRETTIVA N . 70/524 ( ADDITIVI ).

SULLA PRIMA QUESTIONE

31 CON LA PRIMA QUESTIONE SI DOMANDA IN SOSTANZA SE , NELL ' AMBITO DELLA DIRETTIVA N . 74/63 ED IN VISTA DELL ' EVENTUALE APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO CONTEMPLATO NEL SUO ART . 5 , GLI STATI MEMBRI ABBIANO ANCORA IL POTERE DI CONSIDERARE COME SOSTANZE INDESIDERABILI DETERMINATE SOSTANZE ( NELLA FATTISPECIE : NITRATI ) CHE , PUR ESSENDO GIA NOTE E CONOSCIUTE AL MOMENTO DELL ' ADOZIONE DELLA DIRETTIVA N . 74/63 E DELLA RICEZIONE DELLA MEDESIMA NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI INTERNI , SONO STATE ESCLUSE DALL ' ELENCO DELLE SOSTANZE INDESIDERABILI ALLEGATO ALLA PREDETTA DIRETTIVA .

32 A NORMA DELL ' ART . 1 G ) DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968 , N . 804 ( GU 28 GIUGNO 1968 , N . L 148 ), RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI , GLI ALIMENTI PER ANIMALI A BASE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI RIENTRANO NELLA SUDDETTA ORGANIZZAZIONE DI MERCATO E DEVONO , IN FORZA DELL ' ART . 22 DELLO STESSO REGOLAMENTO , POTER CIRCOLARE LIBERAMENTE FRA GLI STATI MEMBRI .

33 I PROVVEDIMENTI NAZIONALI CHE REGOLANO LA COMPOSIZIONE DEI MANGIMI POSSONO IN TALUNI CASI COSTITUIRE MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE , SUSCETTIBILI NONDIMENO , QUANDO APPAIONO GIUSTIFICATE DALLA TUTELA DELLA SALUTE ANIMALE OD UMANA , DI RIENTRARE NELLA SFERA S ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO .

34 L ' ART . 36 NON HA TUTTAVIA LO SCOPO DI RISERVARE TALUNE MATERIE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI STATI MEMBRI , MA AMMETTE CHE LE NORME INTERNE DEROGHINO AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE , NELLA MISURA IN CUI CIO SIA E CONTINUI AD ESSERE GIUSTIFICATO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTEMPLATI DA QUESTO ARTICOLO .

35 ALLORCHE , IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 100 DEL TRATTATO , DIRETTIVE COMUNITARIE DISPONGONO L ' ARMONIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE ANIMALE ED UMANA E APPRONTANO PROCEDURE COMUNITARIE DI CONTROLLO DELLA LORO OSSERVANZA , IL RICORSO ALL ' ART . 36 PERDE LA SUA GIUSTIFICAZIONE E I CONTROLLI APPROPRIATI VANNO ALLORA EFFETTUATI ED I PROVVEDIMENTI DI TUTELA ADOTTATI SECONDO LO SCHEMA TRACCIATO DALLA DIRETTIVA D ' ARMONIZZAZIONE .

36 AL FINE D ' ARMONIZZARE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI , E STATA EMANATA LA DIRETTIVA N . 74/63 ED E STATA POSTA IN ESSERE UNA PROCEDURA COMUNITARIA DI CONTROLLO .

37 NELL ' AMBITO DELLA REALIZZATA ARMONIZZAZIONE , L ' ART . 5 CONSENTE TUTTAVIA AGLI STATI MEMBRI DI IMPEDIRE , A TITOLO PROVVISORIO , LO SMERCIO NEL LORO TERRITORIO DI MANGIMI CONTENENTI SOSTANZE CHE POTREBBERO RISULTARE INDESIDERABILI PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI E DELL ' UOMO , PUR NON ESSENDO MENZIONATE NEGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA .

38 BENCHE GLI ARTT . 6 E 9 DELLA DIRETTIVA DISPONGANO CHE L ' ELENCO DELLE SOSTANZE INDESIDERABILI POSSA ESSERE MODIFICATO , SECONDO UNA PROCEDURA COMUNITARIA , IN RAGIONE DELL ' EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE E TECNICHE , ERA TUTTAVIA GIUSTIFICATO PREVEDERE UGUALMENTE UN MEZZO PER RIMEDIARE AD UNA LACUNA DELLE LEGISLAZIONI ARMONIZZATE ALLORCHE SORGE UN PERICOLO CHE ESIGA UN INTERVENTO IMMEDIATO .

39 L ' EVENTUALITA PRESA IN CONSIDERAZIONE DALL ' ART . 5 COMPRENDE L ' IPOTESI IN CUI SOSTANZE ANTERIORMENTE CONSIDERATE INNOCUE RISULTINO NON ESSERE TALI , SPECIE QUANDO ESSENDO STATE CONSIDERATE IN PRECEDENZA INNOCUE PERCHE PRESENTI IN QUANTITA TRASCURABILI , ESSE APPAIANO INVECE PRESENTI , IN ALTRI MISCUGLI ALIMENTARI O IN MISCUGLI DIVERSAMENTE DOSATI , IN UNA PROPORZIONE SUSCETTIBILE DI RENDERLE INDESIDERABILI .

40 LA PRIMA QUESTIONE VA DUNQUE RISOLTA NEL SENSO CHE , ANCHE DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA D ' ARMONIZZAZIONE N . 74/63 , GLI STATI MEMBRI HANNO , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI SOSTANZIALI E FORMALI CHE LA DIRETTIVA PRECISA , IL POTERE DI CONSIDERARE PROVVISORIAMENTE COME INDESIDERABILI TALUNE SOSTANZE CHE , PUR ESSENDO NOTE AL MOMENTO DELL ' ADOZIONE DELLA DIRETTIVA N . 74/63 , NON FIGURANO NELL ' ELENCO AD ESSA ALLEGATO , PURCHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI S ' APPLICHINO NELLO STESSO MODO AI PRODOTTI INDIGENI ED A QUELLI IMPORTATI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI .

SULLA SECONDA QUESTIONE

41 CON LA SECONDA QUESTIONE SI DOMANDA IN SOSTANZA SE L ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA N . 74/63 AUTORIZZI UNO STATO MEMBRO A FISSARE UNILATERALMENTE LA QUANTITA MASSIMA CONSENTITA D ' UNA SOSTANZA CONTENUTA NEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI A BASE DI LATTE IN POLVERE IMPORTATI , ANCHE SE IN PASSATO NESSUNA QUANTITA MASSIMA ERA MAI STATA FISSATA NE NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE NE NELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE .

42 FATTO SALVO IL DIVIETO DI TRATTARE I PRODOTTI IMPORTATI IN MODO DIVERSO DAI PRODOTTI INDIGENI , LE RAGIONI ADDOTTE PER LA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE OBBLIGANO A RISOLVERE IN SENSO AFFERMATIVO ANCHE LA SECONDA .

43 IN EFFETTI , SE CERTE SOSTANZE NON SONO STATE RITENUTE INDESIDERABILI IN QUANTO , IN UNO STADIO ANTERIORE , DETERMINATI ALIMENTI PER ANIMALI PALESAVANO UNA COMPOSIZIONE NELLA QUALE ERANO PRESENTI SOLTANTO QUANTITA TRASCURABILI DI TALI SOSTANZE , NON SI PUO ESCLUDERE CHE IN ALTRI MISCUGLI DIVERSI DETTE SOSTANZE COMPAIANO IN PROPORZIONI TALI DA POTERE , A CAUSA DELLA LORO QUANTITA , ESSERE CONSIDERATE INDESIDERABILI .

SULLA TERZA QUESTIONE

44 CON LA TERZA QUESTIONE SI DOMANDA IN SOSTANZA SE L ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA CONSENTA AD UNO STATO MEMBRO , CHE NE APPLICHI IL N . 1 , DI BLOCCARE L ' IMPORTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI PROVENIENTE DA UN ALTRO STATO MEMBRO .

45 NELLA MISURA IN CUI L ' ART . 5 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 74/63 CONSENTE ALLO STATO MEMBRO INTERESSATO DI FISSARE PROVVISORIAMENTE , TANTO PER I PRODOTTI INDIGENI QUANTO PER I PRODOTTI IMPORTATI , CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE NELLA STESSA DIRETTIVA , DEVE ESSERE ALTRESI POSSIBILE A QUESTO STATO DI VIETARE LO SMERCIO DI PRODOTTI CHE SIANO RISULTATI TALI DA VIOLARE IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE PROVVISORIO .

46 UN SIMILE DIVIETO DI SMERCIO SUL MERCATO NAZIONALE PUO , PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI , ASSUMERE L ' ASPETTO D ' UN DIVIETO D ' IMPORTAZIONE , DATO CHE , AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA , L ' IMPORTAZIONE PUO ESSERE ASSIMILATA ALLA PRIMA MESSA IN COMMERCIO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO .

47 IL SUDDETTO DIVIETO NON PUO TUTTAVIA AVERE PORTATA GENERALE E DEVE RIGUARDARE UNICAMENTE LE SPEDIZIONI DI MERCI CHE , IN SEGUITO AD UN CONTROLLO , ANCHE SOLO PER CAMPIONE , RISULTINO CONTENERE SOSTANZE CONSIDERATE PROVVISORIAMENTE COME INDESIDERABILI NELL ' AMBITO DELL ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA .

SULLA QUARTA QUESTIONE

48 OVE LA CORTE RISOLVESSE IN SENSO AFFERMATIVO LE PRIME TRE QUESTIONI , SI DOMANDA ANCORA SE L ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA N . 73/64 POSSA CONSIDERARSI VALIDO IN QUANTO AMPLIA I POTERI DEGLI STATI MEMBRI OLTRE I LIMITI GIUSTIFICATI DALL ' ART . 36 E CONSENTE LORO , GRAZIE ALL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 10 , DI SOTTRARSI , SENZA LIMITI DI TEMPO , ALLE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE APPLICABILI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO , NONCHE A QUELLE CONCERNENTI L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI .

49 LA DIRETTIVA , PUR OBBLIGANDO GLI STATI MEMBRI AD EMANARE NORME COMUNI PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DI SOSTANZE NOCIVE O INDESIDERABILI NEI MANGIMI , LASCIA , IN BASE ALL ' ART . 5 , AGLI STATI UN POTERE DISCREZIONALE D ' APPREZZAMENTO PER PORRE IN ESSERE PROVVEDIMENTI SUPPLEMENTARI PROVVISORI RELATIVI AD ALTRE SOSTANZE O ALLA PROPORZIONE DELLE SOSTANZE ELENCATE NEL SUO ALLEGATO .

50 A NORMA DELL ' ART . 5 , N . 2 , QUANDO UNO STATO MEMBRO HA PROVVISORIAMENTE ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO DEL TIPO INDICATO AL N . 1 , SI DECIDE IMMEDIATAMENTE , SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL ' ART . 10 DELLA DIRETTIVA , SE L ' ALLEGATO VADA MODIFICATO .

51 LA CONVENUTA NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE , IN APPOGGIO ALLA PROPRIA TESI , CHE L ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA E INVALIDO E CHE LA PROCEDURA CONTEMPLATA DALL ' ART . 10 POTREBBE TALVOLTA , IN FORZA DELL ' ULTIMO COMMA DEL SUDDETTO ARTICOLO , CONDURRE AD UNA PROROGA SENZA LIMITI DI TEMPO DEL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO .

52 IL CITATO ART . 10 DISPONE , AL N . 4 , CHE LA DECISIONE RELATIVA ALLA MODIFICA DELL ' ALLEGATO SIA EMANATA VUOI DALLA COMMISSIONE , SU PARERE CONFORME DEL COMITATO PERMAMENTE DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI , VUOI DAL CONSIGLIO , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , QUALORA LA COMMISSIONE NON S ' ADEGUI AL PARERE DEL COMITATO O QUEST ' ULTIMO NON EMETTA ALCUN PARERE .

53 IL N . 4 PRECISA SUCCESSIVAMENTE CHE ' SE IL CONSIGLIO NON PROCEDE ALL ' ADOZIONE DI MISURE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA SUDDETTA PROPOSTA , LA COMMISSIONE ADOTTA LE MISURE PROPOSTE E NE ASSICURA L ' IMMEDIATA APPLICAZIONE , TRANNE NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SI SIA PRONUNCIATO A MAGGIORANZA SEMPLICE CONTRO DETTE MISURE ' .

54 E VERO CHE L ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 10 IMPEDISCE ALLA COMMISSIONE DI METTERE IN VIGORE LA PROPRIA PROPOSTA NON SOLO QUANDO ESSA SIA STATA RESPINTA DAL CONSIGLIO , MA ADDIRITTURA QUANDO , IN TAL CASO , IL CONSIGLIO SI ASTENGA DAL FORMULARE UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA .

55 LA COMMISSIONE RIMANE TUTTAVIA COMPETENTE AD EMANARE , SEGUENDO LA PROCEDURA DI CUI AL N . 4 , 1* COMMA , OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE ESSA RITENGA APPROPRIATO .

56 L ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 10 NON HA DUNQUE PER EFFETTO DI PARALIZZARE LA COMMISSIONE NE DI EMETTERE UNA PROROGA DI DURATA INDEFINITA DEL PROVVEDIMENTO NAZIONALE ADOTTATO A TITOLO PROVVISORIO .

57 SI DEVE DUNQUE CONCLUDERE CHE DALL ' ESAME DELLA QUARTA QUESTIONE NON SONO EMERSI ELEMENTI ATTI A PORRE IN DUBBIO LA VALIDITA DELL ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

58 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRETORE DI LODI CON ORDINANZA 17 DICEMBRE 1976 , DICHIARA :

1* ANCHE DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA D ' ARMONIZZAZIONE N . 74/63 , GLI STATI MEMBRI HANNO , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 5 DELLA SUDDETTA DIRETTIVA E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI SOSTANZIALI E FORMALI CHE ESSA PRECISA , IL POTERE DI CONSIDERARE PROVVISORIAMENTE COME INDESIDERABILI TALUNE SOSTANZE CHE , PUR ESSENDO NOTE AL MOMENTO DELL ' ADOZIONE DELLA DIRETTIVA , NON FIGURANO NELL ' ELENCO AD ESSA ALLEGATO , PURCHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI S ' APPLICHINO NELLO STESSO MODO AI PRODOTTI INDIGENI ED A QUELLI IMPORTATI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI .

2* FATTO SALVO IL DIVIETO DI TRATTARE I PRODOTTI IMPORTATI IN MODO DIVERSO DAI PRODOTTI INDIGENI , L ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA N . 74/63 AUTORIZZA UNO STATO MEMBRO A FISSARE , A TITOLO DI PROVVEDIMENTO PROVVISORIO , LA QUANTITA MASSIMA CONSENTITA D ' UNA SOSTANZA CONTENUTA NEI MANGIMI D ' IMPORTAZIONE A BASE DI LATTE IN POLVERE , ANCHE SE , IN PASSATO , NESSUNA QUANTITA MASSIMA ERA MAI STATA FISSATA NE NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE NE NELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE .

3* L ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA N . 74/63 CONSENTE AD UNO STATO MEMBRO DI VIETARE LO SMERCIO DEI PRODOTTI CHE SIANO RISULTATI VIOLARE IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE PROVVISORIO CHE LO STATO STESSO E AUTORIZZATO AD ADOTTARE . PER I PRODOTTI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI QUESTO DIVIETO DI SMERCIO PUO ASSUMERE L ' ASPETTO D ' UN DIVIETO D ' IMPORTAZIONE .

4* DALL ' ESAME DELLA QUARTA QUESTIONE NON SONO EMERSI ELEMENTI ATTI A PORRE IN DUBBIO LA VALIDITA DELL ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA N . 74/63 .

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