Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0014

Sentenza della Corte del 6 ottobre 1976.
A. De Bloos, SPRL contro Société en commandite par actions Bouyer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Mons - Belgio.
Art. 5, 1º.
Causa 14-76.

Raccolta della Giurisprudenza 1976 -01497

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:134

61976J0014

SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 OTTOBRE 1976. - ETS. A. DE BLOOS, SPRL CONTRO SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS BOUYER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE D'APPELLO DI MONS). - CAUSA 14/76.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 01497
edizione speciale greca pagina 00553
edizione speciale portoghese pagina 00605
edizione speciale spagnola pagina 00517
edizione speciale svedese pagina 00187
edizione speciale finlandese pagina 00195


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 - COMPETENZE SPECIALI - MATERIA CONTRATTUALE - OBBLIGAZIONE - NOZIONE

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1O )

2 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 - COMPETENZE SPECIALI - MATERIA CONTRATTUALE - CONCESSIONE ESCLUSIVA - LITE FRA CONCESSIONARIO E CONCEDENTE - OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - NOZIONE - AZIONE PER IL VERSAMENTO D ' INDENNITA COMPENSATIVE - ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE NAZIONALE

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1O )

3 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 - COMPETENZE SPECIALI - CONCESSIONARIO DI UN ' ESCLUSIVA DI VENDITA - DIREZIONE DI UNA SUCCURSALE , DI UN ' AGENZIA O DI UNA FILIALE DEL CONCEDENTE - CRITERI DISTINTIVI

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 5 , 5O )

Massima


1 . AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL LUOGO D ' ESECUZIONE AI SENSI DELL ' ART . 5 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , L ' OBBLIGAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE E QUELLA CORRISPONDENTE AL DIRITTO SU CUI S ' IMPERNIA L ' AZIONE . NELL ' IPOTESI IN CUI L ' ATTORE FA VALERE IL PROPRIO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO O CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA CONTROPARTE , L ' OBBLIGAZIONE DI CUI ALL ' ART . 5 , 1O , E SEMPRE QUELLA DERIVANTE DAL CONTRATTO ED IL CUI INADEMPIMENTO VIENE INVOCATO ONDE LEGITTIMARE DETTE DOMANDE .

2 . PER QUESTI MOTIVI , LA PRIMA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE , IN UNA CONTROVERSIA TRA UN CONCESSIONARIO DI VENDITA ESCLUSIVO ED IL SUO CONCEDENTE CUI VIENE FATTO CARICO DI AVER VIOLATO LA CONCESSIONE , IL TERMINE ' OBBLIGAZIONE ' , CHE FIGURA NELL ' ART . 5 , 1O , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 AVENTE AD OGGETTO LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , SI RIFERISCE ALL ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CHE SERVE DI BASE ALL ' AZIONE GIUDIZIARIA , VALE A DIRE ALL ' OBBLIGAZIONE DEL CONCEDENTE CHE CORRISPONDE AL DIRITTO CONTRATTUALE CHE VIENE FATTO VALERE ONDE LEGITTIMARE LA DOMANDA DEL CONCESSIONARIO .

IN UNA CONTROVERSIA VERTENTE SULLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE DI UN CONTRATTO DI CONCES SIONE ESCLUSIVA , QUALI IL RISARCIMENTO DEL DANNO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO , L ' OBBLIGAZIONE CUI SI DEVE FAR RIFERIMENTO AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 5 , 1O , DELLA CONVENZIONE E QUELLA CHE VIENE POSTA DAL CONTRATTO A CARICO DEL CONCEDENTE ED IL CUI INADEMPIMENTO VIENE FATTO VALERE ONDE LEGITTIMARE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRESENTATA DAL CONCESSIONARIO .

PER QUANTO RIGUARDA LE AZIONI PER IL VERSAMENTO D ' INDENNITA COMPENSATIVE , SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE SE , IN BASE AL DIRITTO DA APPLICARSI AL CONTRATTO , SI TRATTI DI UN ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE AUTONOMA O D ' UNA OBBLIGAZIONE SOSTITUTIVA DELL ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE NON ADEMPIUTA .

3 . IL CONCESSIONARIO DI UN ' ESCLUSIVA DI VENDITA NON PUO ESSER CONSIDERATO RESPONSABILE DI UNA SUCCURSALE , DI UN ' AGENZIA O DI UNA FILIALE DEL CONCEDENTE , AI SENSI DELL ' ART . 5 , 5O , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , NELL ' IPOTESI IN CUI ESSO NON SIA SOGGETTO AL SUO SINDACATO NE ALLA SUA DIREZIONE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 14-76 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 1 DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DALLA CORTE D ' APPELLO DI MONS , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

ETS . A . DE BLOOS , SPRL , CON SEDE IN LEUZE , ( BELGIO ),

E SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS BOUYER , CON SEDE IN TOMBLAINE , ( MEURTHE-ET-MOSELLE ), ( FRANCIA ),

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 5 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E ALL ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , FIRMATA A BRUXELLES DAI SEI STATI MEMBRI ORIGINARI DELLA COMUNITA IL 27 SETTEMBRE 1968 ,

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 9 DICEMBRE 1975 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 13 FEBBRAIO 1976 , LA CORTE D ' APPELLO DI MONS HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ( IN PROSIEGUO : ' CONVENZIONE ' ), DETERMINATE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 5 , 1* E 5* DELLA SUDDETTA CONVENZIONE .

2 RISULTA DALLA SENTENZA DI RINVIO CHE IN QUESTA FASE LA CONTROVERSIA RIGUARDA LA COMPETENZA DEL GIUDICE BELGA A CONOSCERE DI UN ' AZIONE CHE UN CONCESSIONARIO ESCLUSIVO , CON SEDE NEL BELGIO , HA PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL SUO CONCEDENTE , CON SEDE IN FRANCIA .

3 LAGNANDOSI DEL RECESSO UNILATERALE SENZA PREAVVISO DAL SUDDETTO CONTRATTO , IL CONCESSIONARIO CITAVA IL CONCEDENTE AVANTI IL GIUDICE BELGA ONDE OTTENERE , IN CONFORMITA AL DIRITTO BELGA , LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DEL CONCEDENTE NONCHE IL RISARCIMENTO DEI DANNI .

4 DATO CHE IL GIUDICE BELGA DI PRIMO GRADO SI DICHIARAVA INCOMPETENTE A CONOSCERE DELLA CONTROVERSIA , IL CONCESSIONARIO INTERPONEVA APPELLO AVANTI LA CORTE D ' APPELLO DI MONS .

5 CON LA PRIMA QUESTIONE , SI CHIEDE A QUESTA CORTE SE , IN UNA CONTROVERSIA FRA UN CONCESSIONARIO DI VENDITA ESCLUSIVO ED IL SUO CONCEDENTE , CUI VIENE FATTO CARICO DI AVERE VIOLATO LA CONCESSIONE , IL TERMINE ' OBBLIGAZIONE ' CHE FIGURA NELL ' ART . 5 , 1* , DELLA CONVENZIONE , VADA INTERPRETATO NEL SENSO CH ' ESSO PUO APPLICARSI INDIFFERENTEMENTE A QUALSIASI OBBLIGAZIONE DERIVANTE DAL CONTRATTO DI ESCLUSIVA O ANCHE DALLE VENDITE STIPULATE IN ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO STESSO , OVVERO NEL SENSO CH ' ESSO COMPRENDE UNICAMENTE L ' OBBLIGAZIONE CHE SERVE DI BASE ALL ' AZIONE GIUDIZIARIA .

6 IN QUEST ' ULTIMA IPOTESI , SI CHIEDE INOLTRE A QUESTA CORTE DI PRECISARE SE IL TERMINE ' OBBLIGAZIONE ' CHE FIGURA NELL ' ART . 5 , 1* , SUINDICATO , FACCIA RIFERIMENTO ALL ' OBBLIGAZIONE ORIGINARIA , OPPURE ALL ' OBBLIGO DI PAGARE L ' EQUIVALENTE DELL ' OBBLIGAZIONE ORIGINARIA , OVVERO ALL ' OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO NELL ' IPOTESI IN CUI , PER EFFETTO DELLA RISOLUZIONE O DEL RECESSO DAL CONTRATTO , L ' OBBLIGAZIONE ORIGINARIA VENGA AD ESSERE ANNULLATA , O ANCORA ALL ' OBBLIGO DI VERSARE UN ' ' EQUA INDENNITA ' , OVVERO UN ' ' INDENNITA INTEGRATIVA ' , AI SENSI DELLA LEGGE BELGA 27 LUGLIO 1971 .

7 A TERMINI DELL ' ART . 5 , 1* , DELLA CONVENZIONE , IL CONVENUTO DOMICILIATO NEL TERRITORIO DI UNO STATO CONTRAENTE PUO ESSERE CITATO IN UN ALTRO STATO CONTRAENTE :

' IN MATERIA CONTRATTUALE , DAVANTI AL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI L ' OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO E STATA O DEVE ESSERE ESEGUITA ' .

8 COME RISULTA DAL PREAMBOLO DELLA CONVENZIONE , QUESTA MIRA A DETERMINARE LA COMPETENZA DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DEGLI STATI CONTRAENTI NELL ' ORDINAMENTO INTERNAZIONALE , A FACILITARE IL RICONOSCIMENTO DELLE RISPETTIVE DECISIONI GIUDIZIARIE E AD INSTAURARE UN PROCEDIMENTO RAPIDO , INTESO A GARANTIRE L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI .

9 TALI OBIETTIVI COMPORTANO LA NECESSITA DI EVITARE , NEI LIMITI DEL POSSIBILE , LA MOLTEPLICITA DEI CRITERI DI COMPETENZA GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE AL MEDESIMO CONTRATTO .

10 NON SI PUO QUINDI INTERPRETARE L ' ART . 5 , 1* , DELLA CONVENZIONE NEL SENSO CHE ESSO FACCIA RIFERIMENTO A QUALSIVOGLIA OBBLIGAZIONE DERIVANTE DAL CONTRATTO .

11 AL CONTRARIO , COL TERMINE ' OBBLIGAZIONE ' DETTO ARTICOLO CONTEMPLA L ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CHE SERVE DI BASE ALL ' AZIONE GIUDIZIARIA .

12 UNA SIFFATTA INTERPRETAZIONE VIENE , DEL RESTO , CHIARAMENTE CONFERMATA DAI TESTI ITALIANO E TEDESCO DI QUESTA STESSA DISPOSIZIONE .

13 NE CONSEGUE CHE , AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL LUOGO D ' ESECUZIONE AI SENSI DELL ' ART . 5 DI CUI SOPRA , L ' OBBLIGAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE E QUELLA CORRISPONDENTE AL DIRITTO SU CUI S ' IMPERNIA L ' AZIONE DELL ' ATTORE .

14 NELL ' IPOTESI IN CUI L ' ATTORE FA VALERE IL PROPRIO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO O CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA CONTROPARTE , L ' OBBLIGAZIONE DI CUI ALL ' ART . 5 , 1* , E SEMPRE QUELLA DERIVANTE DAL CONTRATTO ED IL CUI INADEMPIMENTO VIENE INVOCATO ONDE LEGITTIMARE DETTE DOMANDE .

15 PER QUESTI MOTIVI , LA PRIMA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE , IN UNA CONTROVERSIA TRA UN CONCESSIONARIO DI VENDITA ESCLUSIVO ED IL SUO CONCEDENTE CUI VIENE FATTO CARICO DI AVER VIOLATO LA CONCESSIONE , IL TERMINE ' OBBLIGAZIONE ' , CHE FIGURA NELL ' ART . 5 , 1* , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 AVENTE AD OGGETTO LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , SI RIFERISCE ALL ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CHE SERVE DI BASE ALL ' AZIONE GIUDIZIARIA , VALE A DIRE ALL ' OBBLIGAZIONE DEL CONCEDENTE CHE CORRISPONDE AL DIRITTO CONTRATTUALE CHE VIENE FATTO VALERE ONDE LEGITTIMARE LA DOMANDA DEL CONCESSIONARIO .

16 IN UNA CONTROVERSIA VERTENTE SULLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA , QUALI IL RISARCIMENTO DEL DANNO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO , L ' OBBLIGAZIONE CUI SI DEVE FAR RIFERIMENTO AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 5 , 1* , DELLA CONVENZIONE E QUELLA CHE VIENE POSTA DAL CONTRATTO A CARICO DEL CONCEDENTE ED IL CUI INADEMPIMENTO VIENE FATTO VALERE ONDE LEGITTIMARE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRESENTATA DAL CONCESSIONARIO .

17 PER QUANTO RIGUARDA LE AZIONI PER IL VERSAMENTO D ' INDENNITA COMPENSATIVE , SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE SE , IN BASE AL DIRITTO DA APPLICARSI AL CONTRATTO , SI TRATTI DI UN ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE AUTONOMA O D ' UNA OBBLIGAZIONE SOSTITUTIVA DELL ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE NON ADEMPIUTA .

18 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE A QUESTA CORTE SE IL CONCESSIONARIO DI UN ' ESCLUSIVA DI VENDITA VADA CONSIDERATO RESPONSABILE DI UNA SUCCURSALE , D ' UNA AGENZIA O DI UNA FILIALE DEL CONCEDENTE , AI SENSI DELL ' ART . 5 , 5* , DELLA CONVENZIONE , NELL ' IPOTESI IN CUI , IN PRIMO LUOGO , EGLI NON DISPONGA DELLA FACOLTA DI NEGOZIARE IN NOME DI QUEST ' ULTIMO NE DI IMPEGNARLO , ED IN SECONDO LUOGO , ESSO NON SIA SOGGETTO AL SUO SINDACATO NE ALLA SUA DIREZIONE .

19 A TERMINI DELL ' ART . 5 , 5* , DELLA CONVENZIONE , IL CONVENUTO DOMICILIATO NEL TERRITORIO DI UNO STATO CONTRAENTE PUO ESSERE CITATO IN UN ALTRO STATO CONTRAENTE :

' QUALORA SI TRATTI DI UNA CONTROVERSIA CONCERNENTE L ' ESERCIZIO DI UNA SUCCURSALE , DI UN ' AGENZIA O DI QUALSIASI ALTRA FILIALE , DAVANTI AL GIUDICE DEL LUOGO TERRITORIALMENTE COMPETENTE ' .

20 UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PECULIARI DELLE NOZIONI DI SUCCURSALE E DI AGENZIA , E LA SUBORDINAZIONE ALLA DIREZIONE ED AL SINDACATO DELLA CASA MADRE .

21 PER QUANTO RIGUARDA LA NOZIONE DI ' FILIALE ' CHE FIGURA NEL SUDDETTO ARTICOLO , RISULTA TANTO DALLO SCOPO QUANTO DALLA LETTERA DI DETTA DISPOSIZIONE CHE UNA SIFFATTA NOZIONE SI BASA , NELLO SPIRITO DELLA CONVENZIONE , SUI MEDESIMI ELEMENTI ESSENZIALI DI UNA SUCCURSALE O DI UN ' AGENZIA .

22 QUINDI , NON SI POSSONO APPLICARE LE NOZIONI DI SUCCURSALE , D ' AGENZIA O DI QUALSIASI ALTRA FILIALE AL CASO DI UN CONCESSIONARIO ESCLUSIVO LA CUI ATTIVITA SIA CARATTERIZZATA DAI DATI INDICATI DAL GIUDICE NAZIONALE .

23 PER QUESTI MOTIVI , LA SECONDA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE IL CONCESSIONARIO DI UN ' ESCLUSIVA DI VENDITA NON PUO ESSER CONSIDERATO RESPONSABILE DI UNA SUCCURSALE , D ' UNA AGENZIA O D ' UNA FILIALE DEL CONCEDENTE , AI SENSI DELL ' ART . 5 , 5* , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , NELL ' IPOTESI IN CUI EGLI NON SIA SOGGETTO AL SUO SINDACATO NE ALLA SUA DIREZIONE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

24/25 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA CORTE D ' APPELLO DI MONS , CON SENTENZA 13 FEBBRAIO 1976 , AFFERMA PER DIRITTO :

1* IN UNA CONTROVERSIA TRA UN CONCESSIONARIO DI VENDITA ESCLUSIVO ED IL SUO CONCEDENTE , CUI VIENE FATTO CARICO DI AVER VIOLATO LA CONCESSIONE , IL TERMINE ' OBBLIGAZIONE ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 5 , 1* , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 AVENTE AD OGGETTO LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , SI RIFERISCE ALL ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CHE SERVE DI BASE ALL ' AZIONE GIUDIZIARIA , VALE A DIRE ALL ' OBBLIGAZIONE DEL CONCEDENTE CHE CORRISPONDE AL DIRITTO CONTRATTUALE CHE VIENE FATTO VALERE ONDE LEGITTIMARE LA DOMANDA DEL CONCESSIONARIO .

IN UNA CONTROVERSIA VERTENTE SULLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA , QUALI IL RISARCIMENTO DEL DANNO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO , L ' OBBLIGAZIONE CUI SI DEVE FAR RIFERIMENTO AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 5 , 1* , DELLA CONVENZIONE E QUELLA CHE VIENE POSTA DAL CONTRATTO A CARICO DEL CONCEDENTE ED IL CUI INADEMPIMENTO VIENE FATTO VALERE ONDE LEGITTIMARE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRESENTATA DAL CONCESSIONARIO .

PER QUANTO RIGUARDA LE AZIONI PER IL VERSAMENTO D ' INDENNITA COMPENSATIVE , SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE SE , IN BASE AL DIRITTO DA APPLICARSI AL CONTRATTO , SI TRATTI DI UN ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE AUTONOMA O DI UN ' OBBLIGAZIONE SOSTITUTIVA DELL ' OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE NON ADEMPIUTA .

2* IL CONCESSIONARIO DI UN ' ESCLUSIVA DI VENDITA NON PUO ESSER CONSIDERATO RESPONSABILE DI UNA SUCCURSALE , DI UN ' AGENZIA O DI UNA FILIALE DEL CONCEDENTE , AI SENSI DELL ' ART . 5 , 5* , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , NELL ' IPOTESI IN CUI ESSO NON SIA SOGGETTO AL SUO SINDACATO NE ALLA SUA DIREZIONE .

Top