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Document 61969CC0077

Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 14 aprile 1970.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Causa 77-69.

Raccolta della Giurisprudenza 1970 -00237

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1970:25

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND

DEL 14 APRILE 1970 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

La causa odierna — non oso qualificarla controversia — presenta tratti piuttosto insoliti. La Commissione delle Comunità europee, valendosi della facoltà che le conferisce l'articolo 169 del trattato CEE, vi ha chiesto di dichiarare che, applicando la tassa di trasferimento forfettaria con la stessa aliquota sia al legname indigeno che al legname importato, in base al valore di detto legname al momento dell'immissione in commercio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 95. Senza contestare questi addebiti, il governo belga, nel suo controricorso, si è affidato al vostro prudente apprezzamento e in udienza ha confermato questo atteggiamento pur invocando la forza maggiore cui aveva dovuto far fronte.

Benché quest'ultimo rilievo richieda qualche commento, le mie conclusioni saranno brevi, giacché la relazione d'udienza rispecchia esaurientemente la situazione di diritto e di fatto che ha motivato il presente ricorso.

I

1.

Il regime criticato, tuttora vigente, può riassumersi come segue: L'aliquota della tassa di trasferimento forfettaria gravante sul legname indigeno, in caso di vendita del legname in pianta è pari al 14 % (art. 31/14 del regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo); per il caso di vendita pubblica si riscuote una tassa di registro del 5 % che esclude l'applicazione della tassa di trasferimento. Il versamento di quest'ultima imposta, come il versamento della tassa di registro, si applica al trasferimento di prodotti derivati dal legname, come assi, travi, impiallacciature e casse da imballaggio.

Per amor di completezza aggiungerò che nelle tre Provincie di Liegi, Lussemburgo e Namur, che rappresentano circa l'1,85 % della produzione nazionale, il legname abbattuto è gravato inoltre da una tassa provinciale del 2 o del 3 %.

Per il legname importato, la tassa forfettaria, sempre in ragione del 14 %, grava sui prodotti allo stato in cui vengono importati; poiché evidentemente il prezzo del legname lavorato è superiore a quello del legname in pianta o abbattuto, gli oneri fiscali sui prodotti importati sono inevitabilmente superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali corrispondenti, il che è incompatibile con l'articolo 95 del trattato.

2.

La Commissione sottolinea questo stato di cose nella sua lettera del 9 marzo 1964, che ha dato il via ad un lungo scambio di corrispondenza tra le parti.

Il governo belga ha ammesso fin dall'inizio una disparità tra produttori nazionali e stranieri e si è dichiarato disposto a sopprimerla, però si è trovato di fronte ad una duplice difficoltà.

Anzitutto, pur non avendo nulla in contrario a diversificare le aliquote della tassa di trasferimento a seconda che ne vengano colpite le vendite di legname in pianta, le importazioni di legname grezzo o di legname segato, intendeva calcolare le nuove aliquote previste tenendo conto delle tasse speciali riscosse in alcune province. Il metodo era certo criticabile, poiché se le tasse erano compensate all'importazione, il legname importato sarebbe stato tassato più del legname nazionale prodotto nelle altre province. Su questo punto il governo belga si è infine piegato alle obiezioni contenute nel parere motivato della Commissione, comunicandole con lettera 26 febbraio 1969 che in futuro le nuove aliquote della tassa di trasferimento sarebbero state calcolate senza tener conto delle tasse provinciali.

D'altro canto (seconda difficoltà), non era sufficiente diversificare le aliquote per sopprimere le disparità. Si dovevano inoltre esentare le vendite pubbliche di legname in pianta dalla tassa di registro ed applicare loro l'altra tassa, operazione che richiedeva l'intervento del Parlamento. Un disegno di legge in questo senso era stato presentato nel giugno 1967, ma lo scioglimento delle Camere lo aveva posto nel nulla; pur se tratto in salvo con legge del 20 dicembre 1968, il disegno di legge è tuttora insabbiato. Nella fase orale l'agente del governo belga ha sottolineato che questo per ben due volte aveva attirato l'attenzione del presidente della Commissione delle finanze della Camera dei rappresentanti su detta questione e sull'interesse a sveltire al massimo l'iter legis. Sfortunatamente, ha aggiunto, il principio costituzionale della separazione dei poteri non ha consentito di fare di più.

II

A questo punto entra in gioco la nozione di forza maggiore. Si è trattato certamente solo di un accenno, volendo però approfondire il problema, una spiegazione potrebbe essere questa: ammessa la violazione dell'articolo 95, era possibile porvi rimedio solo con l'intervento del Parlamento, costituzionalmente distinto dall'esecutivo, che, dal canto suo, si era valso di tutti i mezzi di cui disponeva. Ciò premesso, non sarebbe possibile ravvisare una trasgressione ai sensi dell'articolo 169 o, per lo meno, la Commissione non poteva muovere un simile addebito. Tale ragionamento trascurerebbe il fatto che il sistema comunitario attribuisce diritti — ed impone obblighi — agli Stati membri. L'articolo 5 impone loro di adottare «tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato». L'impegno cosi assunto si estende ai più svariati campi e quindi può implicare provvedimenti interni di diversa natura giuridica: l'istituzione, la modifica o l'abrogazione di una legge o di un regolamento di portata generale, oppure l'adozione di decisioni individuali miranti a garantire l'esecuzione del trattato o delle relative norme d'applicazione.

Il se in un determinato caso detta esecuzione implichi l'intervento di uno o di più poteri che costituiscono parte integrante della struttura dello Stato, è un particolare che dipende dal sistema costituzionale dello Stato e che non modifica la portata degli obblighi, i quali vanno rispettati da tutti. Non spetta agli organi comunitari fare simili distinzioni. Le istituzioni comunitarie, come si usa nelle relazioni internazionali, trattano unicamente coi governi, ciò però non consente di concludere che solo gli atti o le omissioni del potere esecutivo e dei servizi che da esso dipendono rappresentino delle trasgressioni ai sensi dell'articolo 169. Vi è trasgressione quando lo Stato membro non assolve i compiti che gl'incombono, indipendentemente dall'organo amministrativo cui si possa far risalire la responsabilità dell'inadempienza.

Il necessario intervento del Parlamento, le cui attribuzioni aumentano di giorno in giorno, può indubbiamente complicare e ritardare la modifica di una situazione contraria al trattato. La Commissione non trascura questo aspetto allorché fa ricorso all'articolo 169. Nella fattispecie, come in tutti gli altri casi analoghi, la Commissione ha quindi stabilito un termine entro il quale il Regno del Belgio avrebbe dovuto conformarsi al parere motivato, specificando che, su richiesta da inoltrarsi prima della scadenza, il termine sarebbe stato prorogato «nei limiti richiesti dal rispetto delle procedure parlamentari previste dalle leggi nazionali vigenti». Ciò avveniva il 28 novembre 1968, ma dopo questa data la situazione è rimasta immutata.

Senza indagare sull'organo responsabile, la Commissione ritiene a buon diritto che il persistere di questa situazione costituisca, da parte del Regno del Belgio, un'inosservanza degli obblighi che ad esso derivano dall'articolo 95 del trattato.

Dobbiamo dire che la costatazione che voi effettuerete rimarrà puramente platonica? Si deve ritenere al contrario che l'autorità della vostra sentenza darà ai vari poteri interessati una maggior consapevolezza della portata dei loro obblighi nei confronti della Comunità e consentirà di portare a termine un procedimento frenato non già da cattiva volontà, ma dalla lentezza della macchina politica.

Concludo chiedendo che si dichiari che il Regno del Belgio, applicando la stessa aliquota (stabilita dall'art. 31/14 del regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo) al legname indigeno, venduto in pianta o abbattuto, nonché al legname importato, — in base al valore al momento dell'immissione in commercio — viene meno agli obblighi impostigli dall'articolo 95 del trattato CEE. Le spese vanno poste a carico del Regno del Belgio.


( 1 ) Traduzione dal francese.

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