COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.2.2026
COM(2026) 104 final
2026/0064(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato
delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito
alla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di osservatori
alle riunioni del comitato per quanto riguarda le questioni attinenti
alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul" o "convenzione"), in relazione alla prevista adozione del progetto di decisione sulla partecipazione delle organizzazioni non governative; (ONG) in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti della convenzione di Istanbul (IC-CP(2026)1 prov). Il regolamento interno del comitato delle parti consente al comitato di autorizzare i rappresentanti della società civile, in particolare le ONG attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, a inviare rappresentanti in qualità di osservatori alle sue riunioni su base ad hoc (articolo 2(3)(c)). Il progetto di decisione stabilisce una procedura per l'applicazione pratica di tali norme, definendo un iter per l'ammissione delle ONG alle riunioni del comitato e specificando i criteri per la valutazione delle domande di ammissione.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione di Istanbul
La convenzione di Istanbul stabilisce un insieme completo e armonizzato di norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Europa e nel resto del mondo. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014. L'UE ha firmato la convenzione nel giugno 2017 e ha completato la procedura di adesione con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, dando così avvio all'entrata in vigore della convenzione per l'UE il 1º ottobre 2023. L'UE ha aderito alla convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione e 22 l'hanno ratificata.
2.2.Il comitato delle parti
Il comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione. Le parti devono impegnarsi a nominare, come loro rappresentanti, esperti del più alto livello possibile nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. I compiti affidati al comitato delle parti sono elencati all'articolo 1 del suo regolamento interno. Il 1º ottobre 2023 l'UE è diventata parte della convenzione e così membro del comitato delle parti (articolo 67, paragrafo 1, della convenzione).
A norma dell'articolo 67, paragrafo 3, della convenzione, il comitato delle parti ha adottato il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione del 4 maggio 2015. L'articolo 2(3)(c) del regolamento interno consente al comitato di autorizzare i rappresentanti della società civile, in particolare le organizzazioni non governative attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, a inviare rappresentanti in qualità di osservatori alle sue riunioni su base ad hoc.
2.3.La prevista decisione sulla partecipazione delle ONG in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti
A seguito della richiesta di una ONG di partecipare in qualità di osservatore a una riunione del comitato delle parti, alla 18a riunione di tale comitato del 5 e 6 giugno 2025 si è svolta una discussione preliminare sull'approccio da adottare rispetto a tali richieste, sulla base del documento IC-CP(2025)12. Sulla base di tali discussioni, nell'ottobre 2025 il segretariato del comitato delle parti ha condiviso il documento IC-CP(2025)31, che delinea una possibile procedura per l'ammissione delle ONG alle sue riunioni, proponendo un elenco di criteri per la valutazione delle domande, da utilizzare come base per le discussioni alla prossima riunione. Le discussioni iniziali e le osservazioni scritte delle delegazioni hanno portato a un accordo in sede di gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" (FREMP) del Consiglio, il 26 novembre 2025, su una serie di punti da portare avanti da parte della Commissione a nome dell'UE durante le discussioni in occasione della prossima riunione del comitato delle parti. Tra questi figurano suggerimenti sui criteri da utilizzare per ammettere le ONG in qualità di osservatori, sulla necessità di una procedura di autorizzazione chiara e semplice (compresa una procedura scritta come indicato nel documento IC‑CP(2025)12, pag. 6) e sul fatto che la partecipazione degli osservatori dovrebbe essere su base ad hoc e dovrebbe limitata alle discussioni tematiche del comitato delle parti, quindi chiaramente separata dalle discussioni e dall'adozione di raccomandazioni e conclusioni rivolte alle parti in merito alla loro attuazione della convenzione. Il COREPER ha successivamente approvato tale approccio il 28 novembre 2025 (doc. WK 15858/25).
Alla 19a riunione del comitato delle parti dell'11 dicembre 2025, la Commissione ha espresso la linea concordata da adottare. Nel corso della riunione è stato deciso che il segretariato del comitato delle parti avrebbe dovuto integrare tali punti in un progetto di decisione da adottare con procedura scritta.
Il 27 gennaio 2026 il segretariato del comitato delle parti ha condiviso il progetto di decisione sulla partecipazione delle ONG in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti della convenzione di Istanbul (IC-CP(2026)1 prov) ("l'atto previsto"). Il segretariato ha invitato le parti ad approvare la proposta mediante procedura scritta. È stato inoltre comunicato che, salvo obiezioni presentate per iscritto al segretariato entro il 26 marzo 2026, l'atto previsto si considererà adottato.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
Il regolamento interno del comitato delle parti consente al comitato di autorizzare i rappresentanti della società civile, in particolare le ONG attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, a inviare rappresentanti in qualità di osservatori alle sue riunioni su base ad hoc (articolo 2(3)(c)). L'atto previsto stabilisce una procedura per l'applicazione pratica di tali norme, definendo un iter per l'ammissione delle ONG alle riunioni del comitato delle parti, insieme a criteri per la valutazione delle domande di ammissione.
In primo luogo, per quanto riguarda la procedura per l'ammissione delle organizzazioni non governative alle riunioni del comitato delle parti, viene proposto che la decisione di ammettere una specifica ONG a partecipare in qualità di osservatore ad hoc sia presa da tutti i membri del comitato. A tal fine, al ricevimento di una richiesta di una ONG e prima della riunione rilevante, il segretariato del comitato delle parti organizzerà una procedura scritta di silenzio-assenso, chiedendo l'approvazione di tutti i membri del comitato delle parti. Se nel corso di tale procedura non vengono sollevate obiezioni, il segretariato notificherà all'ONG che la sua partecipazione in qualità di osservatore ad hoc è stata accordata. Se viene sollevata un'obiezione, occorre che la decisione di ammissione sia adottata nella riunione rilevante del comitato delle parti, in linea con il regolamento interno. Occorre che le potenziali obiezioni siano debitamente motivate, collegate ai criteri di ammissione e sollevate entro un determinato termine. Se possibile, la ONG interessata sarà poi immediatamente informata della decisione di ammissione e, in caso di decisione positiva, sarà invitata a partecipare al punto pertinente dell'ordine del giorno della riunione in questione del comitato delle parti.
In secondo luogo, per quanto riguarda la partecipazione, viene proposto che l'ammissione sia limitata ai dibattiti tematici del comitato e si svolga in presenza. L'ambito di applicazione dell'approvazione viene definito nella decisione che concede lo status di osservatore ad hoc e il termine "ad hoc" (utilizzato nell'articolo 2(3)(c) del regolamento interno del comitato) può significare che l'ammissione può essere concessa per più di una riunione se il dibattito tematico per il quale è stata concessa l'ammissione si svolge nel corso di diverse riunioni.
In terzo luogo, per quanto riguarda i parametri di valutazione delle domande di ammissione, si propongono i seguenti criteri: a) la presentazione tempestiva di una richiesta debitamente motivata da parte dell'organizzazione che chiede l'ammissione ad hoc (almeno quattro settimane prima della riunione); b) l'adesione dell'organizzazione ai valori del Consiglio d'Europa; c) l'attività dell'organizzazione nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e la pertinenza del suo lavoro per l'attività di monitoraggio svolta dal comitato delle parti, e d) la registrazione dell'organizzazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa o nei paesi che hanno espresso interesse a diventare parti della convenzione di Istanbul o lo svolgimento di attività in questi Stati o paesi.
Si propone che la posizione dell'UE sia quella di non opporsi all'adozione del progetto di decisione sulla partecipazione delle ONG in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti, quale indicato nel documento IC-CP(2026)1 prov. Il progetto di decisione rispecchia i punti sollevati dall'Unione alla riunione del comitato delle parti dell'11 dicembre 2025, compreso, in particolare, il fatto che la partecipazione delle ONG debba essere limitata ai dibattiti tematici. La procedura proposta appare ragionevole, efficiente e sufficientemente chiara, e i criteri proposti risultano appropriati e concepiti per garantire l'accettazione delle ONG pertinenti.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. L'atto che il comitato delle Parti è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici e avrà carattere vincolante nel diritto internazionale. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale dell'atto previsto è fornire orientamenti sulle modalità di applicazione pratica dell'articolo 2(3)(c) del regolamento interno del comitato, stabilendo una procedura per autorizzare le ONG a partecipare in qualità di osservatori alle sue riunioni e i criteri da utilizzare per valutare tali domande. Per quanto concerne la base giuridica sostanziale, l'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti in relazione all'atto previsto deve essere scissa in due decisioni parallele. La base giuridica della presente decisione riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 336 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 336, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2026/0064 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato
delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito
alla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di osservatori
alle riunioni del comitato per quanto riguarda le questioni attinenti
alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º ottobre 2023.
(2)Il comitato delle parti ("comitato") è un organo del meccanismo di controllo della convenzione. Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, della convenzione, il comitato ha adottato il proprio regolamento interno ("regolamento interno"). Il regolamento interno prevede che il comitato possa autorizzare i rappresentanti della società civile, in particolare le organizzazioni non governative attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, a inviare rappresentanti in qualità di osservatori alle sue riunioni su base ad hoc (articolo 2(3)(c)). L'articolo 2(3)(d) stabilisce inoltre che gli osservatori non hanno diritto di voto né diritto ad alcun pagamento di spese.
(3)A seguito della richiesta di un'organizzazione non governativa (ONG) di partecipare a una riunione del comitato in qualità di osservatore, è emersa la necessità di stabilire la procedura e i criteri per l'ammissione delle ONG in qualità di osservatori ad hoc ai fini dell'attuazione del rilevante regolamento interno. Le discussioni sull'approccio del comitato a tali richieste si sono svolte alla 18a e 19a riunione del comitato nel giugno 2025 e nel dicembre 2025.
(4)Il 27 gennaio 2026, sulla base delle discussioni svoltesi in seno al comitato, il segretariato del comitato ha condiviso un progetto di decisione sulla partecipazione delle ONG in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti della convenzione di Istanbul (IC-CP(2026)1 prov) ("l'atto previsto"). Il segretariato ha invitato le parti ad approvare la proposta mediante procedura scritta. È stato inoltre comunicato che, salvo obiezioni presentate per iscritto al segretariato entro il 26 marzo 2026, l'atto previsto si considererà adottato.
(5)Per quanto riguarda la procedura proposta, l'atto previsto prevede che il comitato decida in merito all'ammissione di ONG in qualità di osservatori ad hoc mediante una procedura scritta di silenzio-assenso organizzata dal segretariato prima della riunione in questione, con una decisione da adottare nella riunione stessa in caso di obiezioni. La partecipazione deve essere limitata ai dibattiti tematici del comitato e può estendersi a più riunioni. I criteri per la valutazione delle domande di ammissione dovrebbero includere la presentazione tempestiva della richiesta, l'adesione dell'organizzazione ai valori del Consiglio d'Europa, la sua attività nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e la sua registrazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa o nei paesi che hanno espresso interesse a diventare parti della convenzione di Istanbul o lo svolgimento di attività in questi Stati o paesi.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, poiché l'atto previsto vincolerà giuridicamente l'Unione ai sensi del diritto internazionale.
(7)Al fine di attuare il regolamento interno che consente alle ONG di partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato su base ad hoc, il comitato deve decidere in merito a una procedura per l'ammissione di tali organizzazioni alle sue riunioni e concordare un elenco di criteri per la valutazione delle domande. La procedura proposta appare ragionevole, efficiente e sufficientemente chiara, e i criteri proposti risultano appropriati e concepiti per garantire che solo le ONG pertinenti siano accettate come osservatori.
(8)La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di non opporsi all'adozione del progetto di decisione quale indicato nel documento IC-CP(2026)1 prov.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione, è di non opporsi all'adozione del progetto di decisione sulla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti della convenzione di Istanbul [IC-CP(2026)1 prov].
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il