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Document 52025PC0986

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi

COM/2025/986 final

Bruxelles, 10.12.2025

COM(2025) 986 final

2025/0394(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione
di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La relazione sul futuro della competitività europea ha evidenziato che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare sarà fondamentale per garantire la prosperità economica, la resilienza e la competitività a lungo termine dell'UE 1 . Con la bussola per la competitività dell'UE 2 , la Commissione ha presentato la sua strategia per i prossimi cinque anni per sfruttare appieno il potenziale di tale transizione 3 . 

La normativa dell'Unione dovrebbe conseguire i suoi obiettivi strategici in modo efficiente, efficace e trasparente. La bussola per la competitività promuove un processo legislativo all'insegna della responsabilità e annuncia sforzi senza precedenti per semplificare la normativa al fine di rilanciare la competitività delle imprese europee. Da allora la Commissione ha anche rafforzato gli obiettivi di riduzione dei costi amministrativi per le imprese (e le autorità pubbliche) e per le piccole e medie imprese, rispettivamente del 25 % e del 35 % 4 .

Oggi esiste un corpus solido di diritto ambientale dell'Unione. La Commissione adempie con serietà al proprio dovere di gestire efficacemente tali norme e investe massicciamente nel riesame della loro applicazione 5 per garantire che producano i risultati attesi e che le criticità siano affrontate quanto prima. Si è inoltre impegnata a sottoporre a "prove di stress" tutte le norme dell'UE nel corso del mandato attuale. Il contenuto della presente proposta (e di altre figuranti nel pacchetto omnibus) è frutto delle prove di stress che la Commissione sta svolgendo nel settore ambientale 6 , sulla base di un dialogo approfondito con i portatori di interessi attraverso riunioni a livello politico, tavole rotonde, dialoghi sull'attuazione, inviti a presentare contributi e altri apporti dei portatori di interessi, tra cui la società civile, le imprese e le associazioni di imprese, i gruppi di riflessione e le autorità pubbliche. Il pacchetto omnibus interessa la legislazione relativa all'economia circolare, al funzionamento degli impianti industriali, alla gestione dei dati geospaziali e al rilascio delle autorizzazioni ambientali.

La suddetta legislazione è fondamentale per concretizzare l'impegno dell'Unione a favore di una transizione verde e digitale equa e, in particolare, del passaggio a un'economia circolare. È importante che questa legislazione sia efficace, mobiliti le risorse dell'Unione come il mercato unico e non cagioni costi superflui per le imprese, le autorità pubbliche e i cittadini.

La presente proposta di direttiva mira a operare revisioni mirate degli atti seguenti:

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 7 ;

direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame 8 ;

direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi 9 ;

direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti 10 . 

La presente proposta prevede modifiche limitate e mirate delle suddette direttive nel settore dell'ambiente. Altre possibili modifiche di tali direttive esulano completamente dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi della presente proposta. La loro necessità può essere valutata, se del caso, nel contesto delle ulteriori prove di stress della normativa ambientale dell'UE annunciate nella [comunicazione introduttiva] e nel programma di lavoro della Commissione per il 2026. La Commissione collaborerà in modo costruttivo con i colegislatori al fine di garantire che l'iter legislativo della presente proposta ne preservi integralmente l'oggetto essenziale senza distorsioni.

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Abrogazione della banca dati SCIP

SCIP è la banca dati contenente le informazioni relative a sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) istituita a norma della direttiva quadro sui rifiuti 11 .

L'obbligo di notifica della banca dati SCIP per le imprese si applica dal gennaio 2021 e intende aiutare i gestori di rifiuti e gli operatori incaricati del loro riciclaggio a gestire in modo sicuro le sostanze pericolose contenute nei prodotti alla fine del loro ciclo di vita. L'obbligo incombe a un'impresa che produce, assembla, importa o distribuisce un articolo contenente sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti nell'elenco di sostanze candidate (gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche) in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso. In questi casi, l'impresa deve notificarle alla banca dati SCIP. I dati riguardano l'intervallo di concentrazione e la posizione delle sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate presenti nell'articolo, nonché le informazioni che ne consentono l'uso sicuro. Le informazioni contenute nella banca dati SCIP sono messe a disposizione del pubblico, in particolare dei gestori di rifiuti e dei consumatori.

Numerosi portatori di interessi hanno espresso riserve in merito all'utilità e all'efficacia della banca dati SCIP per i gestori di rifiuti e i consumatori e osservano che il suo uso è relativamente limitato e che il numero di riscontri online è basso. Ciò è forse legato al fatto che i dati sono troppo complessi per essere interpretabili dalla maggior parte delle persone e alla percezione che la banca dati abbia uno scarso valore aggiunto rispetto ad altri mezzi per la comunicazione di informazioni (ad esempio le etichette). Si ritiene inoltre che i dati costituiscano una duplicazione di quanto comunicato in virtù dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH e che creino quindi oneri sproporzionati senza alcun beneficio, in particolare per i prodotti spaziali e le operazioni tra imprese. L'uso di passaporti digitali dei prodotti e, più avanti, di etichette più complete limiterà ulteriormente i benefici aggiuntivi della banca dati in futuro.

Comunicazione connessa alla responsabilità estesa del produttore

I produttori sono tenuti a comunicare i volumi o la quantità dei prodotti che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato di uno Stato membro, in particolare per determinare l'entità dei contributi relativi alla responsabilità estesa del produttore che quest'ultimo deve pagare per coprire i costi della gestione dei rifiuti dei propri prodotti. Nella normativa in materia di rifiuti stabilita dalle direttive, gli Stati membri hanno mantenuto la competenza di determinare la frequenza di comunicazione delle informazioni, il che ha determinato una mancanza di allineamento tra gli Stati membri nei periodi di comunicazione per la responsabilità estesa del produttore.

La proposta prevede una frequenza di comunicazione delle informazioni armonizzata in tutta la normativa pertinente al fine di ridurre gli oneri amministrativi ed evitare impatti negativi sul funzionamento del mercato interno, in particolare per i produttori che vendono prodotti in più Stati membri e per le PMI.

Definizione di indicatori dell'UE atti a misurare l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti

Data l'assenza di obblighi di applicazione si propone di sopprimere l'attribuzione alla Commissione, a norma della direttiva 2008/98/CE, della competenza di adottare un atto di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti.

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame 

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (direttiva IED riveduta) 12 riguarda oltre 75 000 grandi installazioni industriali e allevamenti intensivi di bestiame, la cui revisione ne estende l'ambito di applicazione per includere un maggior numero di installazioni come quelle di produzione di batterie su larga scala e di estrazione mineraria.

La direttiva sulle emissioni industriali impone ai gestori di disporre di un sistema di gestione ambientale per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del capo II. L'articolo 14 bis, paragrafo 1, specifica una serie di prescrizioni che il sistema di gestione ambientale deve rispettare e, al fine di semplificare tali prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi indotti mantenendo nel contempo standard elevati per quanto riguarda la protezione della salute umana e dell'ambiente, si suggeriscono le modifiche seguenti a detto articolo:

(a)consentire che più installazioni nello stesso Stato membro, sotto il controllo dello stesso gestore o appartenenti alla stessa impresa, siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale;

(b)abrogare l'obbligo di includere nel sistema di gestione ambientale un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione, una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;

(c)abrogare l'attribuzione alla Commissione della competenza di adottare un atto di esecuzione sulle informazioni del sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è pertinente;

(d)abrogare l'obbligo di audit per il sistema di gestione ambientale, il che avrà un impatto ambientale trascurabile, in quanto altri sistemi di gestione ambientale, come l'EMAS o la norma ISO 14001, contengono già disposizioni in materia di audit interni ed esterni periodici. I portatori di interessi avevano inoltre individuato una mancanza di capacità di audit che avrebbe potuto rendere difficile la conformità;

(e)abrogare l'obbligo di elaborare piani di trasformazione indicativi da includere nel sistema di gestione ambientale;

(f)concedere più tempo ai gestori per preparare e attuare il sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis riveduto, rinviando tale termine dal 2027 al 2030.

L'allegato I della direttiva sulle emissioni industriali riguarda l'attività 2.2, "Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora". La ghisa è prodotta attraverso il processo convenzionale di fusione del minerale di ferro in un altoforno. Tecniche più recenti e innovative di trasformazione del minerale di ferro non producono ghisa in quanto tale, ma creano un prodotto intermedio utilizzato per produrre acciaio. Sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che questi altri processi rientrino nell'ambito dell'attività 2.2 della direttiva sulle emissioni industriali. La sostituzione del termine "ghisa" con "ferro" allineerebbe questa attività alla medesima attività nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE (allegato I della direttiva 2003/87/CE) e agevolerebbe dunque le sinergie tra i due atti chiarendo l'ambito di applicazione dell'attività nel quadro della direttiva sulle emissioni industriali. Ciò semplificherebbe il rilascio delle autorizzazioni di tecniche nuove e più pulite che dovrebbero sostituire le fasi convenzionali del processo di produzione del ferro e dell'acciaio, come gli impianti di riduzione diretta.

La direttiva 2010/75/UE esonera attualmente gli allevamenti di suini biologici dall'ambito di applicazione della direttiva sulle emissioni industriali, mentre include nel suo ambito di applicazione gli allevamenti di pollame biologici. Stabilisce inoltre tassi di conversione per il calcolo del livello di unità di bestiame delle installazioni, tra cui per la categoria "Suinetti ≤ 20 kg" per la quale è stabilito un tasso di conversione di 0,027. Sono state espresse preoccupazioni in merito all'inclusione nell'ambito di applicazione degli allevamenti di pollame biologici e al conteggio dei suinetti non svezzati in aggiunta alle scrofe. È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli allevamenti di pollame biologici, al fine di garantire un approccio coerente per il settore dell'allevamento biologico e dal momento che sono già soggetti a una legislazione specifica. Dato che questi generano una quantità contenuta di emissioni, è opportuno adeguare il tasso di conversione utilizzato per calcolare il livello di UBA di un'installazione, in modo che i suinetti non svezzati non concorrano al calcolo della capacità dell'installazione.

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame e direttiva (UE) 2015/2193, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

Per semplificare il percorso verso la decarbonizzazione dei processi industriali, è opportuno sostenere il ricorso all'ossicombustione, in cui l'aria di combustione arricchita di ossigeno agevola la cattura del biossido di carbonio. L'impiego di aria di combustione arricchita di ossigeno non è stato tuttavia preso in considerazione al momento della fissazione dei limiti per le emissioni inquinanti nella direttiva sulle emissioni industriali e nella direttiva sugli impianti di combustione medi (MCPD); tale tecnologia può ora essere utilizzata per agevolare la cattura del carbonio. Sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che la direttiva sulle emissioni industriali e la direttiva sugli impianti di combustione ostacolino la decarbonizzazione in relazione all'ossicombustione. La Commissione suggerisce di concedere alle autorità competenti un margine di flessibilità nel valutare il rispetto dei valori limite di emissione al fine di agevolare il rilascio delle autorizzazioni per le installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali e alla direttiva sugli impianti di combustione medi che fanno ricorso all'ossicombustione.

Per semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno sostenere la diffusione di processi industriali basati sull'idrogeno, in quanto la combustione di idrogeno non produce CO2. Tuttavia, quando il tenore di idrogeno nel combustibile aumenta, aumentano anche le emissioni di NOx, mentre i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nella direttiva sulle emissioni industriali e nella direttiva sugli impianti di combustione medi non tengono ancora conto di tale aumento dell'uso dell'idrogeno e della formazione di NOx indotta. I portatori di interessi hanno espresso preoccupazioni in merito alle direttive in quanto ostacolano la decarbonizzazione in relazione all'uso dell'idrogeno come combustibile. La creazione di un'esenzione specifica dal rispetto di determinati valori limite di emissione per gli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno, unitamente a misure di salvaguardia, agevolerebbe il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di combustione medi e le installazioni di cui alla direttiva sulle emissioni industriali che utilizzano la combustione di idrogeno, mantenendo nel contempo un'elevata protezione dell'ambiente.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di comunicazione superflui imposti dalla direttiva (UE) 2015/2193 in relazione alle emissioni di SO2, NOx, polveri e CO di determinati generatori di riserva recenti, è opportuno fissare una soglia per il numero minimo di ore operative di tali generatori al di sotto della quale la frequenza delle misurazioni periodiche sarebbe ridotta. Tali generatori di riserva sono quelli con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW e che rispettano i valori limite di emissione applicabili alle macchine mobili non stradali, alla categoria NRG per quanto riguarda i controlli della fase V, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 13 .

Direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE e la direttiva 1999/31/CE

Tre disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 determinano la necessità di avviare la revisione di tutte le autorizzazioni di cui alla direttiva sulle emissioni industriali nel luglio 2026 (in quanto tale data rappresenta il termine per il recepimento della direttiva e non sono applicabili disposizioni transitorie).

   La revisione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a ter), della direttiva sulle emissioni industriali impone agli Stati membri di garantire che l'autorizzazione includa l'obbligo di valutare la necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze pericolose. Si tratta di una nuova disposizione prevista dalla direttiva sulle emissioni industriali riveduta.

   La revisione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva sulle emissioni industriali esige il controllo almeno una volta ogni quattro anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni nove anni per il suolo, quindi con frequenze più elevate (le frequenze attuali sono fissate a cinque anni per le acque sotterranee e a dieci anni per il suolo).

   La revisione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sulle emissioni industriali esige che la verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basi sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Si tratta di una nuova disposizione prevista dalla direttiva sulle emissioni industriali riveduta.

Sono state espresse preoccupazioni in merito alla mancanza di disposizioni transitorie per l'applicazione della revisione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a ter), e dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva sulle emissioni industriali. La Commissione propone di stabilire disposizioni transitorie nella direttiva 2010/75/UE in modo che l'applicazione dei suddetti articoli possa essere introdotta meglio a partire dal luglio 2026.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta rientra in un pacchetto di misure volte principalmente a ridurre la burocrazia per gli operatori economici ed è pienamente coerente con le politiche della Commissione per legiferare meglio e con l'obiettivo della bussola per la competitività di promuovere una maggiore competitività e resilienza economica nell'Unione. La razionalizzazione introdotta da tali misure non inciderà sul conseguimento degli obiettivi nel settore di intervento interessato né sulla logica degli atti legislativi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. Ciò riflette le basi giuridiche sottostanti delle direttive che la proposta intende rivedere.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Direttiva sui rifiuti: i rifiuti sono una merce che può attraversare le frontiere nazionali, cosa che accadrà sempre più man mano che si progredisce nella creazione di un'economia circolare. Affinché i mercati possano funzionare in modo efficiente sono necessari norme e approcci comuni in tutta l'Unione per garantire che i rifiuti siano gestiti in modo uniforme e che i materiali siano riutilizzati e riciclati nello stesso modo. Le modifiche delle norme in materia di rifiuti devono pertanto essere apportate a livello di Unione.

Direttive sulle emissioni industriali e sugli impianti di combustione medi: esistono approcci distinti al controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno ed è necessario un approccio integrato comune per evitare che l'inquinamento passi da una matrice ambientale all'altra o da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri non possono essere lasciati soli in quest'opera, in quanto ciò porterebbe a variazioni inaccettabili. Tale approccio contribuisce altresì a condizioni di parità nell'Unione, uniformando i requisiti in materia di prestazioni ambientali per le installazioni industriali e garantendo una concorrenza leale nell'esercizio delle installazioni industriali. Le modifiche delle norme vigenti possono pertanto essere apportate solo a livello dell'UE.

Proporzionalità

Nel caso della legislazione in materia di economia circolare, la proposta introdurrebbe mezzi alternativi per conseguire l'obiettivo strategico di garantire che i rifiuti di prodotti siano gestiti in modo adeguato al termine della loro vita utile, rispondendo alle preoccupazioni di chi opera in più Stati membri.

Per quanto riguarda la legislazione sulle emissioni industriali, il numero delle modifiche proposte è limitato e il loro ambito di applicazione è mirato e pertanto tali modifiche non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. La revisione delle prescrizioni relative alla preparazione dei sistemi di gestione ambientale da parte dei gestori di installazioni industriali riflette meglio ciò che i sistemi esistenti già forniscono, le pratiche commerciali delle imprese e gli aspetti che rimangono utili per quanto riguarda il funzionamento delle installazioni. Le modifiche riguardanti l'ossicombustione e l'uso dell'idrogeno quale combustibile mirano a semplificare la decarbonizzazione dei processi industriali e sono integrate in un piccolo adeguamento tecnico delle disposizioni giuridiche, consentendo nel contempo importanti iniziative di decarbonizzazione. La piccola modifica proposta dell'allegato I della direttiva sulle emissioni industriali garantirebbe una maggiore coerenza tra la legislazione in materia di emissioni industriali e il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE, semplificando in tal modo il rilascio delle autorizzazioni di tecniche nuove e più pulite. La modifica proposta dell'allegato III della direttiva sugli impianti di combustione medi riduce gli oneri amministrativi derivanti da frequenze di comunicazione inutilmente elevate per l'uso occasionale di taluni generatori di riserva recenti. Tutte queste modifiche sono pertanto ritenute proporzionate agli obiettivi da perseguire.

Scelta dell'atto giuridico

Una direttiva è lo strumento più idoneo dal momento che gli atti che la proposta intende modificare sono anch'essi direttive.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il legislatore ha recentemente adottato revisioni della direttiva sui rifiuti e di quella sulle emissioni industriali, sulla base di proposte della Commissione corroborate da valutazioni d'impatto. In questa fase non può essere effettuata una valutazione in quanto il tempo trascorso e l'esperienza pratica acquisita sono insufficienti. È in corso anche una valutazione della direttiva sulla prevenzione dei danni derivanti da determinati prodotti di plastica, il cui completamento è previsto per il 2027.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha avviato un'ampia consultazione che ha visto coinvolti i portatori di interessi, la società civile, le autorità pubbliche e le imprese, gli Stati membri e i deputati al Parlamento europeo, anche attraverso i dialoghi sull'attuazione, le tavole rotonde dei portatori di interessi e svariate riunioni(3). Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta fornisce maggiori informazioni sulle varie attività di consultazione intraprese a sostegno della preparazione della proposta.

Le principali sono sintetizzate di seguito.

Per preparare la presente proposta omnibus sono state svolte le attività di consultazione seguenti:

webinar online sulla comunicazione di informazioni ambientali (condotto dal consulente) il 13 febbraio 2025 e sondaggio online rivolto ai partecipanti al webinar che avevano accettato di essere contattati;

invito a presentare contributi 14 per l'omnibus ambientale, aperto dal 22 luglio 2025 al 10 settembre 2025;

tavola rotonda ad alto livello sulla semplificazione delle normative ambientali il 2 ottobre 2025.

Le consultazioni più generali sulla semplificazione delle normative ambientali hanno richiamato molta attenzione, anche da parte del grande pubblico.

Al seminario online del 13 febbraio 2025 si sono iscritti in più di 500 e hanno partecipato attivamente oltre 300 persone 15 . La consultazione mirata di follow-up ha ricevuto oltre 500 contributi, molti dei quali di natura specifica. Molte delle semplificazioni proposte nel pacchetto omnibus trovano riscontro anche nei contributi ricevuti.

L'invito a presentare contributi sulla semplificazione ambientale ha suscitato il maggior interesse. La Commissione ha pubblicato sul portale "Di' la tua" un invito a presentare contributi sul pacchetto di semplificazione ambientale dal titolo "Semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali" , cui è stato possibile rispondere tra il 22 luglio 2025 e il 10 settembre 2025. Tutti i riscontri sono pubblicati sul portale "Di' la tua".

All'invito a presentare contributi sono giunte 190 998 risposte, di cui 189 751 (99,3 %) da cittadini. 1 247 contributi (0,7 %) provenivano invece da organizzazioni, tra cui imprese e associazioni di imprese, organizzazioni non governative (ambientaliste e di altro tipo), autorità pubbliche e dal mondo accademico. Ai contributi sono stati acclusi 622 allegati, principalmente documenti di sintesi, che spesso contenevano suggerimenti specifici.

Dal punto di vista delle imprese, vi è sostegno a favore di una normativa meno onerosa che lasci loro la flessibilità di cui hanno bisogno per perseguire sia la crescita che la produzione sostenibile. Alcuni obblighi amministrativi sono percepiti come eccessivamente prescrittivi e privi di valore aggiunto.

La società civile è a favore di una semplificazione che faciliti la tutela dell'ambiente e delle norme sociali e che prevenga la deregolamentazione, ad esempio eliminando le ridondanze ed evitando norme eccessivamente dettagliate. Si teme tuttavia che gli sforzi volti a semplificare la normativa possano compromettere la tutela dell'ambiente. I cittadini hanno esortato l'UE a concentrarsi sull'applicazione delle norme vigenti anziché su nuove semplificazioni.

È utile osservare che la Commissione ha condotto consultazioni e preparato una valutazione d'impatto a sostegno della revisione mirata del regolamento concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche, che dovrebbe contenere una componente di semplificazione sostanziale. Inoltre la Commissione sta lavorando a una valutazione d'impatto per preparare l'atto legislativo sull'economia circolare nel 2026. Tale valutazione attingerà alle attività di consultazione in corso, che riguarderanno anche la semplificazione della legislazione vigente (sui rifiuti e sull'economia circolare).

Assunzione e uso di perizie

Come già indicato, la Commissione ha assunto un prestatore esterno di servizi perché fornisse consulenza in relazione alla presente proposta. In particolare, il contraente ha esaminato il corpus noto di diritto ambientale per individuare gli obblighi di comunicazione e altri obblighi amministrativi, unitamente alle possibilità di semplificazione. Ha anche fornito assistenza nel quantificare le riduzioni dei costi determinate dalle possibili misure di semplificazione delle disposizioni oggetto del pacchetto omnibus. Tutte le informazioni fornite dal contraente saranno pubblicate.

Valutazione d'impatto

Non è stata elaborata una valutazione d'impatto principalmente perché le modifiche proposte sono altamente specifiche e le opzioni disponibili per risolvere le problematiche individuate sono limitate. La presente proposta è tuttavia accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che ne motiva i vari elementi e ove possibile presenta informazioni quantitative sugli impatti previsti, nonché i pareri e i contributi dei portatori di interessi ricevuti dalla Commissione.

È stata valutata la coerenza della presente proposta con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, punto 1), e con gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2040. La proposta è coerente con tali obiettivi e garantisce progressi in materia di adattamento.

Efficienza normativa e semplificazione

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che risponda alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta si iscrive pertanto nel quadro del programma REFIT, con cui è pienamente coerente dal momento che mira a semplificare determinate procedure amministrative e a ridurre i costi superflui a carico delle imprese.

I risparmi associati alle modifiche dei regolamenti sono stimati utilizzando la metodologia del costo standard e ammontano a 100 milioni di EUR per la direttiva sulle emissioni industriali e 225 milioni di EUR per la direttiva quadro sui rifiuti.

Diritti fondamentali

Nessun impatto negativo previsto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Data la natura molto specifica delle modifiche mirate, non sono necessari piani attuativi per orientare il recepimento e l'applicazione delle nuove disposizioni. Continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio e informazione contenute nelle direttive interessate.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Data la natura molto specifica delle modifiche mirate, non è necessario richiedere agli Stati membri documenti esplicativi in merito al recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce le modifiche della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 2 stabilisce le modifiche della direttiva 2010/75/UE.

L'articolo 3 stabilisce le modifiche della direttiva (UE) 2015/2193.

L'articolo 4 stabilisce la modifica della direttiva (UE) 2024/1785.

2025/0394 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione

di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 16 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 17 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione 18 annunciano l'obiettivo di potenziare la competitività e semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati e mantenendo la rotta verso gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo 19 .

(2)In risposta alla relazione Draghi del 2024 20 , che ravvisa negli ostacoli e negli oneri amministrativi derivanti dalla normativa una delle sfide principali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), la bussola per la competitività 21 individua una serie di attivatori trasversali per la competitività, tra cui semplificare il contesto normativo, ridurre gli oneri e favorire la rapidità e la flessibilità.

(3)Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" 22 , la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi dovranno collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.

(4)Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, è necessario adeguare talune disposizioni delle direttive 2008/98/CE 23 , 2010/75/UE 24 , (UE) 2015/2193 25 e (UE) 2024/1785 26 del Parlamento europeo e del Consiglio, senza perdere di vista gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile 27 .

(5)La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 è stata concepita per migliorare la trasparenza e fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. È assodato che la complessità del processo di notifica impone un onere significativo ai portatori di interessi del settore, con costi sproporzionati, in particolare per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle tecnologie informatiche. Con un basso tasso di accesso da parte dei potenziali utenti e l'utilizzabilità delle informazioni limitata dall'attuale struttura, uniti a tassi scarsi di conformità e di applicazione delle norme, si stima che la banca dati nella sua forma odierna non stia conseguendo gli obiettivi perseguiti. Pertanto è opportuno sopprimere l'obbligo per i fornitori di trasmettere dati alla banca dati. I dati già comunicati dovrebbero continuare a essere conservati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(6)A norma della direttiva 2008/98/CE, alla Commissione è attribuita la competenza di adottare un atto di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti, la cui utilità è inficiata dall'assenza di un obbligo di applicazione da parte degli Stati membri. Inoltre alcuni Stati membri hanno elaborato indicatori nazionali per controllare la prevenzione dei rifiuti e l'Agenzia europea dell'ambiente ha sviluppato un quadro con la stessa finalità sulla base dei dati esistenti. L'attribuzione di competenze è pertanto considerata ridondante e dovrebbe essere soppressa.

(7)Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno consentire, a determinate condizioni, che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Se in uno Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale.

(8)Per garantire un maggior allineamento con i sistemi di gestione ambientale esistenti, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, che possono essere attuati a livello di impianto o di impresa, i gestori dovrebbero poter adeguare il livello organizzativo del sistema di gestione ambientale (installazione, impianto o impresa) in funzione della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro installazioni.

(9)Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso, l'obbligo analogo di un inventario delle sostanze chimiche previsto da altre normative dell'Unione.

(10)Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone alla Commissione di adottare entro il 31 dicembre 2025 un atto di esecuzione che specifichi le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è pertinente, fatto salvo l'obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, in linea con il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche o detenute per loro conto, sia su richiesta che attraverso la diffusione attiva.

(11)Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, e poiché altri sistemi di gestione ambientale, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, contengono già disposizioni relative agli audit interni ed esterni periodici, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone di sottoporre ad audit il sistema di gestione ambientale.

(12)Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno rinviare al 2030 l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di preparare e attuare un sistema di gestione ambientale entro il 2027. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere predisposto conformemente all'articolo 14 bis riveduto.

(13)Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 27 quinquies di tale direttiva, in forza del quale gli Stati membri devono disporre che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo. I riferimenti ai piani di trasformazione e all'articolo 27 quinquies presenti nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera f), e negli articoli 27 sexies e 76 della direttiva 2010/75/UE devono essere soppressi di conseguenza.

(14)Al fine di agevolare l'attuazione sinergica della direttiva 2010/75/UE e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , è opportuno allineare l'ambito di applicazione dell'attività di cui all'allegato I, punto 2.2, della direttiva 2010/75/UE a quello dell'attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 in relazione alla produzione di ferro, sostituendo il termine "ghisa" con "ferro" nella descrizione.

(15)La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame si applica attualmente agli allevamenti biologici di pollame ma non agli allevamenti biologici di suini. Al fine di garantire un approccio coerente nel settore dell'allevamento biologico e dal momento che il settore del pollame biologico è già soggetto a una legislazione specifica, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli allevamenti biologici di pollame.

(16)In base alle norme vigenti, i suinetti non svezzati sono conteggiati in aggiunta alle scrofe nel calcolo della capacità delle installazioni di allevamento. Dato che questi generano una quantità contenuta di emissioni, è opportuno adeguare il tasso di conversione utilizzato per calcolare il livello di UBA di un'installazione, in modo che i suinetti non svezzati non concorrano al calcolo della capacità dell'installazione.

(17)Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

(18)Al fine di semplificare la decarbonizzazione dei processi industriali è opportuno consentire il ricorso all'ossicombustione, in cui l'aria di combustione arricchita di ossigeno agevola la cattura del biossido di carbonio. Tanto maggiore è il tenore di ossigeno nell'aria immessa utilizzata per la combustione, quanto minore è il volume di aria necessario, pertanto la concentrazione di inquinanti aumenterebbe anche se la loro quantità (in massa) non fosse superiore rispetto a quella della combustione con aria. Per consentire il ricorso all'ossicombustione nell'ambito della direttiva 2010/75/UE e della direttiva (UE) 2015/2193 occorre pertanto concedere alle autorità competenti un margine di flessibilità nel valutare il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/75/UE e all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2193.

(19)A norma della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri sono autorizzati a esonerare dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione determinati impianti di combustione medi, esistenti o nuovi, che sono utilizzati solo occasionalmente come generatori di riserva in situazioni di emergenza e in caso di interruzioni di corrente e che non funzionano per più di un numero limitato di ore all'anno. In tali circostanze i generatori di riserva sono comunque sottoposti a misurazioni periodiche delle emissioni di SO2, NOx, polveri e CO, anche se le misurazioni non sono utilizzate per valutare il rispetto dei pertinenti valori limite di emissione. Inoltre ai fini della periodicità delle misurazioni non vi è distinzione tra i generatori di riserva più recenti, e quindi più efficienti sotto il profilo energetico, e quelli più obsoleti. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi connessi agli attuali obblighi di comunicazione imposti dalla direttiva (UE) 2015/2193 in relazione alle emissioni di SO2, NOx, polveri e CO dei generatori di riserva recenti con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW, è opportuno fissare una soglia specifica per il numero minimo di ore operative di tali generatori al di sotto della quale la frequenza delle misurazioni periodiche sarebbe ridotta. I generatori di riserva più recenti sono quelli che rispettano i valori limite di emissione applicabili alle macchine mobili non stradali, categoria NRG per quanto riguarda i controlli della fase V, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali 33 . Per tali generatori la misurazione periodica dovrebbe essere effettuata dopo 1 500 ore operative o almeno ogni cinque anni.

(20)Per dare agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gestori il tempo di conformarsi alle disposizioni nuove o rivedute e chiarire i casi esse si applicano, semplificandone così l'attuazione, le disposizioni transitorie attualmente stabilite nella direttiva (UE) 2024/1785 dovrebbero essere modificate in modo da comprendere anche l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a ter), e l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE. A fini di coerenza, chiarezza e certezza del diritto, le disposizioni transitorie di cui alla direttiva (UE) 2024/1785 dovrebbero essere soppresse da tale direttiva e aggiunte all'articolo 82 della direttiva 2010/75/UE.

(21)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785.

(22)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(23)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/98/CE 

La direttiva 2008/98/CE è così modificata: 

1.all'articolo 8 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti messi a disposizione per la prima volta sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto, e altri dati pertinenti ai fini della lettera b), e garantiscono che il produttore o, se designato, il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore sia tenuto a comunicare le informazioni per ciascun anno civile completo precedente, conformemente alle prescrizioni della presente lettera, prima frase, al massimo una volta ogni 12 mesi;"; 

2.l'articolo 9 è così modificato: 

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;";

ii) è inserita la lettera i bis) seguente:

"i bis)    garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito all'articolo 3, punto 33), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche dal 5 gennaio 2021 fino al [data di entrata in vigore della presente direttiva];"

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

"2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche conserva i dati che le sono trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i bis)."; 

(c)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: 

"7. La Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per effettuare le comunicazioni sul riutilizzo di prodotti. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2."; 

3.all'articolo 37, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

"6. A fini di monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione esamina le informazioni messe a disposizione conformemente al presente articolo."; 

"* Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).".

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2010/75/UE 

La direttiva 2010/75/UE è così modificata:

1    l'articolo 14 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 14 bis

Sistema di gestione ambientale

1.Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare.

2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:

a)    gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza delle installazioni interessate, che comprendono misure volte a:

i)    prevenire la produzione di rifiuti;

ii)    ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;

iii)    prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;

b)    gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT pertinenti;

c) per le installazioni che appartengono a imprese soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE*, l'inclusione dei risultati dell'audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di tale direttiva e delle misure che danno esecuzione alle relative raccomandazioni;

d)    le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive.

3.Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità delle installazioni interessate e con l'insieme dei loro possibili effetti sull'ambiente.

Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure, siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.

4.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.

Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE**. 

Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente al presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, entro il 1º luglio 2030, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 82.

Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

(*) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj ).

(**) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj ).";

2    l'articolo 27 quinquies è soppresso;

3)    l'articolo 27 sexies è così modificato:

a)    al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 18, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione, l'autorità competente può portare a un massimo di otto anni il periodo di cui l'installazione dispone per conformarsi alle condizioni di autorizzazione aggiornate di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a condizione che:";

b)    al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatti salvi gli articoli 18 e 22, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:";

4    l'articolo 76 è così modificato:

i)    al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º agosto 2024."; 

ii)    al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La delega di potere di cui all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";

iii)    al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, o dell'articolo 74 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.";

5    all'articolo 82 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 10 a 16:

"10.    In relazione alle installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I, gli Stati membri applicano l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 46, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT concernenti l'attività principale di ciascuna installazione pubblicate dopo il 1º luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5.

Le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT concernenti l'attività principale di ciascuna installazione pubblicate dopo il 1º luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.

11.    In relazione alle installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva prima del 4 agosto 2024 e che sono in funzione e detengono un'autorizzazione prima del 1º luglio 2026, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), a ter), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT concernenti l'attività principale di ciascuna installazione pubblicate dopo il 1º luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, oppure entro il 1º settembre 2036, se questa data è anteriore.

In relazione alle installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva prima del 4 agosto 2024 e per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1º luglio 2026, a condizione che siano messe in funzione entro il 1º luglio 2027, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), a ter), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT concernenti l'attività principale di ciascuna installazione pubblicate dopo il 1º luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, oppure entro il 1º settembre 2036, se questa data è anteriore.

In relazione alle installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I e che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva prima del 4 agosto 2024, l'articolo 15, paragrafo 3, si applica quando l'autorizzazione è aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione, o rilasciata a seguito, delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT concernenti l'attività principale di ciascuna installazione pubblicate dopo il 1º luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, o quando l'autorizzazione è aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, oppure entro il 1º settembre 2036, se questa data è anteriore.

Fino alla data di applicazione pertinente di cui al primo, secondo e terzo comma, le installazioni ivi menzionate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella versione in vigore il 3 agosto 2024 si mantengono conformi a tale versione.

12.    In relazione alle installazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva prima del 4 agosto 2024 e svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 2.3, lettera a bis), e la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato e sono in funzione prima del 1º luglio 2026, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell'articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dal 1º luglio 2026.

13.    In relazione alle installazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva prima del 4 agosto 2024 che svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b bis), e punti 2.7 e 3.6, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell'articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT concernenti l'attività principale di ciascuna installazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, oppure entro il 1º settembre 2034, se questa data è anteriore.

Fino alla data di applicazione pertinente di cui al primo comma, le installazioni ivi menzionate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella versione in vigore il 3 agosto 2024 si mantengono conformi a tale versione.

In relazione alle installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT concernenti l'attività principale di ciascuna installazione pubblicate dopo il 1º luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva si applicano al rilascio delle autorizzazioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.

14.    In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I bis, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in conformità della presente direttiva entro:

a)    quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA;

b)    cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA;

c)    sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, per tutte le altre installazioni contemplate dall'allegato I bis.

Fino alla data di applicazione pertinente di cui al primo comma, le installazioni ivi menzionate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella versione in vigore il 3 agosto 2024 si mantengono conformi a tale versione.

15.    Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, prima del 1º luglio 2026 restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma dell'articolo 15, paragrafo 5. La nuova valutazione è effettuata dopo quattro anni a decorrere dal 1º luglio 2026 o nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione a norma dell'articolo 21, se questa data è anteriore.

16.    Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti concesse dall'autorità competente prima del 1º luglio 2026 a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della presente direttiva nella versione in vigore il 3 agosto 2024 restano valide fino alla fine del periodo specificato nella decisione che concede la deroga. Dopo il periodo specificato, la sperimentazione della tecnica è interrotta oppure l'attività raggiunge almeno i BAT-AEL.";

6) gli allegati I, I bis e V sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva (UE) 2015/2193

Gli allegati II e III della direttiva (UE) 2015/2193 sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

Modifica della direttiva (UE) 2024/1785

L'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1785 è soppresso.

Articolo 5

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La Presidente    Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28

3.3.Incidenza prevista sulle entrate29

4.Dimensioni digitali29

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30

4.2.Dati30

4.3.Soluzioni digitali31

4.4.Valutazione dell'interoperabilità31

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi.

1.2.Settore/settori interessati 

Ambiente

Green Deal europeo

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Gli obiettivi generali perseguiti dalla presente proposta legislativa sono i seguenti:

– semplificare e chiarire alcuni elementi della direttiva 2008/98/CE al fine di ridurre l'onere che grava sui produttori in relazione alla frequenza di comunicazione delle informazioni alle autorità competenti e alle notifiche sulle sostanze estremamente preoccupanti. Riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità associati agli obblighi di comunicazione e notifica, la presente proposta intende garantire la proporzionalità del quadro;

– semplificare alcuni elementi della direttiva 2010/75/UE, della direttiva (UE) 2015/2193 e della direttiva (UE) 2024/1785 al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro attuazione, garantendo nel contempo la certezza del diritto e mantenendo standard elevati di protezione della salute umana e dell'ambiente.

1.3.2.Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva 2008/98/CE incluse nella presente proposta sono i seguenti:

limitare la frequenza della comunicazione delle informazioni connesse alla responsabilità estesa del produttore;

abrogare l'obbligo di notifica delle sostanze estremamente preoccupanti presenti nei prodotti alla banca dati SCIP;

sopprimere l'attribuzione di competenze volta a stabilire indicatori dell'UE atti a misurare l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti.

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva 2010/75/UE incluse nella presente proposta sono i seguenti:

semplificazione delle prescrizioni sul sistema di gestione ambientale: potrebbe essere predisposto un sistema di gestione ambientale a livello di impresa all'interno dello stesso Stato membro. Saranno concessi tre anni in più per preparare il sistema di gestione ambientale, il suo contenuto sarà semplificato (non vi sarà alcun obbligo di inventario delle sostanze chimiche e valutazione del rischio) e l'obbligo di audit indipendente sarà abrogato, in quanto sistemi come l'EMAS e la norma ISO 14001 in genere prevedono già l'esecuzione di audit;

l'obbligo di elaborare piani di trasformazione indicativi sarà abrogato;

grazie alle modifiche delle disposizioni transitorie della direttiva sulle emissioni industriali riveduta, gli Stati membri, le autorità competenti e i gestori avranno più tempo per conformarsi ad alcune delle disposizioni, nuove o rivedute, e in più saranno chiariti i casi in cui si applicano tali disposizioni; 

ulteriori modifiche mirate della direttiva sulle emissioni industriali e della direttiva sugli impianti di combustione medi agevoleranno il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di decarbonizzazione che ricorrono all'ossicombustione o alla combustione a base di idrogeno e ridurranno gli obblighi di monitoraggio per i generatori di riserva che supportano centri dati di grandi dimensioni.  

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta prevede una frequenza di comunicazione delle informazioni armonizzata in tutta la normativa pertinente basata sulla direttiva 2008/98/CE al fine di ridurre gli oneri amministrativi ed evitare impatti negativi sul funzionamento del mercato interno, in particolare per i produttori che vendono prodotti in più Stati membri e per le PMI.

La banca dati SCIP, nella sua forma attuale, non sta conseguendo gli obiettivi previsti. Pertanto è opportuno sopprimere l'obbligo per i fornitori di trasmettere dati alla banca dati. I dati già comunicati dovrebbero continuare a essere conservati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ciò ridurrà gli enormi oneri amministrativi per i fornitori di prodotti. Nel complesso, il costo evitato per le imprese è stimato a 225 milioni di EUR all'anno, ma potrebbe essere più elevato in futuro. Inoltre i costi sostenuti dall'ECHA per la gestione della banca dati SCIP ammontano già a diversi milioni di euro e probabilmente aumenteranno.

Sopprimendo l'attribuzione della competenza di adottare atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti si otterrà un risparmio sui costi per le autorità pubbliche grazie alla razionalizzazione della comunicazione e si eviterà una possibile duplicazione.

Le modifiche della direttiva 2010/75/UE, della direttiva (UE) 2015/2193 e della direttiva (UE) 2024/1785 ridurranno gli oneri amministrativi connessi alla loro attuazione e quindi i relativi costi sia per i gestori che per gli Stati membri, garantendo nel contempo la certezza del diritto e mantenendo standard elevati di protezione della salute umana e dell'ambiente.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione sonderà la possibilità di organizzare scambi con gli Stati membri in diversi formati, anche utilizzando i canali esistenti.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 34 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.    Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 

N/A

1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Una frequenza di comunicazione delle informazioni armonizzata in tutta la normativa pertinente a livello dell'UE aumenterà l'efficacia, ridurrà gli oneri amministrativi ed eviterà impatti negativi sul funzionamento del mercato interno, in particolare per i produttori che vendono prodotti in più Stati membri e per le PMI. L'abrogazione della banca dati SCIP ridurrà gli oneri amministrativi in tutta l'Unione connessi agli obblighi di notifica. L'uso di passaporti digitali dei prodotti e, in futuro, di etichette più complete migliorerà ulteriormente la disponibilità di dati nel quadro di un approccio valido e armonizzato.

Data l'assenza di obblighi di applicazione, si propone di sopprimere l'attribuzione della competenza di adottare un atto di esecuzione sugli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti.

Per quanto riguarda le modifiche della direttiva 2010/75/UE, della direttiva (UE) 2015/2193 e della direttiva (UE) 2024/1785, il valore aggiunto dell'intervento dell'UE garantirà condizioni di parità in tutto il territorio dell'UE, fornirà certezza del diritto agli Stati membri e ai gestori e promuoverà la complementarità con altri atti legislativi dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/A

[…]

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/A

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/A

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 35   

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/A

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

[…] N/A

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

[…] N/A

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/A2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

[…] N/A

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

[…] N/A

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 36

di paesi EFTA 37

di paesi candidati e potenziali candidati 38

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 39

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 40

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 41  

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

per la DG <….>

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 42  

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

per la DG <….>

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 43

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 44

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 45

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 46

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 47

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 48

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 49

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 50

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 51

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.
01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.
01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

[Considerando la situazione generale complessa della rubrica 7, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della DG o di altri servizi della Commissione.]

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/A

Personale esterno (AC, END, INT)

*

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Queste spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

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Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

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0,000

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TOTALE

0,000

0,000

0,000

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3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 52

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetti interessati dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categoria

Articolo 1, punto 3 [articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE]

Mantenimento della comunicazione digitale alla Commissione per monitorare l'attuazione. La Commissione esamina le informazioni trasmesse per via elettronica.

Stati membri; Commissione europea

Monitoraggio e riesame

Dati

Articolo 1, punto 2 [articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE]

Interruzione della banca dati SCIP. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) deve conservare i dati già comunicati per via elettronica.

ECHA; operatori economici; Commissione

Manutenzione della banca dati

Soluzioni digitali; Dati

Articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE]

Le informazioni del sistema di gestione ambientale devono essere messe a disposizione online, a titolo gratuito e senza limiti di accesso.

Gestori; Stati membri; pubblico

Pubblicazione e trasparenza

Servizi pubblici digitali

Articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE]

Armonizzazione del sistema di gestione ambientale a livello di installazione, impianto o impresa, garantendo l'accessibilità digitale e l'allineamento a quadri quali l'EMAS/la norma ISO 14001.

Gestori; Autorità competenti

Gestione ambientale

Digitalizzazione dei processi; Dati

4.2.Dati

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se applicabile)

Dati di gestione ambientale

Articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE]

ISO 14001; formati digitali dell'EMAS

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegare in che modo le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

La proposta promuove l'interoperabilità e il riutilizzo dei dati ambientali e industriali, in linea con gli obiettivi della strategia europea per i dati in materia di condivisione e riutilizzo dei dati in tutto il settore pubblico.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegare in che modo è stato preso in considerazione il principio "una tantum" ed è stata esaminata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

La semplificazione degli obblighi di comunicazione e l'abrogazione di banche dati ridondanti (ad esempio SCIP) riflettono il principio "una tantum", evitando la duplicazione della trasmissione dei dati e promuovendo il riutilizzo delle informazioni esistenti.

Spiegare in che modo i nuovi dati sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfano standard di elevata qualità

Le informazioni del sistema di gestione ambientale devono essere messe a disposizione online, a titolo gratuito e senza limiti di accesso. I meccanismi di audit sono previsti nell'ambito dei quadri esistenti (EMAS, norma ISO 14001, CEN).

Flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Soggetto che fornisce i dati

Soggetto che riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza

Dati EMS

Articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis, paragrafo 2]

Gestori

Pubblico / Autorità competenti

Obbligo di pubblicazione

In continuo

4.3.Soluzioni digitali

Soluzioni digitali

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come viene assicurata l'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA

Archivio della banca dati SCIP

Articolo 1, punto 2 [articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE]

Conservazione e mantenimento dei dati trasmessi; accesso sicuro e pubblico

ECHA

Accesso pubblico online mantenuto, nessun nuovo contributo necessario

N.

Pubblicazione di informazioni del sistema di gestione ambientale

Articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE]

Accesso digitale ai dati del sistema di gestione ambientale, armonizzati con le strutture dell'EMAS/della norma ISO 14001

Gestori; Autorità competenti

Disponibilità gratuita online, dati in formato riutilizzabile

N.

Spiegare in che modo ciascuna soluzione digitale è conforme alle prescrizioni e agli obblighi del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e delle altre politiche digitali e disposizioni legislative applicabili (quali eIDAS, sportello digitale unico, ecc.).

Archivio della banca dati SCIP

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione delle modalità di allineamento

Regolamento sull'IA

Non applicabile.

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Trattato secondo le norme CE di riferimento.

eIDAS

Non applicabile.

Sportello digitale unico e IMI

Non applicabile.

Altro

-

Pubblicazione di informazioni del sistema di gestione ambientale

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione delle modalità di allineamento

Regolamento sull'IA

Non applicabile.

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Trattato secondo le norme CE di riferimento.

eIDAS

Non applicabile.

Sportello digitale unico e IMI

Non applicabile.

Altro

-

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Soluzioni per un'Europa interoperabile

(NON APPLICABILE)

Altre soluzioni di interoperabilità

Pubblicazione di informazioni del sistema di gestione ambientale

Diffusione online di dati del sistema di gestione ambientale armonizzati con i formati EMAS e ISO.

Articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE]

//

Quadro di interoperabilità del regolamento EMAS

Valutare l'impatto delle prescrizioni sull'interoperabilità transfrontaliera

Pubblicazione di informazioni del sistema di gestione ambientale

Valutazione

Misure

Possibili ostacoli residui

Valutare l'allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore

Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate

È obbligatoria la disponibilità pubblica online di informazioni specifiche del sistema di gestione ambientale (articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE]). Si applicano le norme previste dalla direttiva sull'apertura dei dati.

-

Valutare le misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

Elencare le misure di governance previste

I gestori preparano e attuano un sistema di gestione ambientale (articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE]; gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti informazioni del sistema di gestione ambientale elencate all'articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE] siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati (articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE]).

Le differenze possono derivare da limitazioni legate alle risorse; monitoraggio disomogeneo degli obblighi di pubblicazione.

Valutare le misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati

Elencare le misure

Pubblicazione delle informazioni del sistema di gestione ambientale elencate all'articolo 2, punto 1 [articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE]).

-

Valutare l'uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate

Elencare le misure

Diffusione online di dati del sistema di gestione ambientale armonizzati con i formati EMAS e ISO.

Potenziale eterogeneità dei formati di pubblicazione dovuta all'assenza di norme obbligatorie.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura

Riferimenti alle prescrizioni

Ruolo della Commissione

Chi deve essere coinvolto

Calendario previsto

-

-

-

-

-

(1)    COM(2025) 420 final del 7 luglio 2025, "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2025 – Attuazione delle politiche ambientali per la prosperità e la sicurezza".
(2)    COM(2025) 30 final del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE".
(3)    Come annunciato dalla presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici 2024-2029 "La scelta dell'Europa".
(4)    COM(2025) 47 final dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione".
(5)    COM(2025) 420 final del 7 luglio 2025, "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2025 – Attuazione delle politiche ambientali per la prosperità e la sicurezza".
(6)    Come annunciato dalla presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici 2024-2029 "La scelta dell'Europa".
(7)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(8)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione), come modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 (GU L, 2024/1785, 15.7.2024).
(9)    Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
(10)    Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L, 2024/1785, 15.7.2024).
(11)    L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti, modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, incaricano l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di istituire una banca dati delle sostanze estremamente preoccupanti. Gli articoli contengono un riferimento all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH.
(12)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione), come modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1785 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(13)    Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/2022-07-17 ).
(14)     Semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali .
(15)     Environmental Reporting and Simplification - Trinomics .
(16)    GU C del , pag. .
(17)    GU C del , pag. .
(18)    "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", Ursula von der Leyen.
(19)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019640 final).
(20)    Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(202530 final).
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).
(23)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj ).
(24)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ).
(25)    Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj ).
(26)    Direttiva (UE) 2024/ 1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj ).
(27)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(201897 final).
(28)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).
(29)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ).
(30)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
(31)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
(32)    Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj ). 
(33)    Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/2022-07-17 ).
(34)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(35)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(36)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(37)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(38)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(39)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(40)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(41)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(42)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(43)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(44)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(45)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(46)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(47)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(48)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(49)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(50)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(51)    Specificare sotto alla tabella quanti ETP nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della DG e qual è il fabbisogno netto.
(52)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 10.12.2025

COM(2025) 986 final/2

CORRIGENDUM

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Concerns the German language version.

Wrong numbering in Annex I.

The text shall read as follows:

ALLEGATO

della

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione

di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi


















ALLEGATO I

1.Nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE,

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

"2.2. Produzione di ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora". 

2.Nell'allegato I bis della direttiva 2010/75/UE,

a) al punto 2 è aggiunta la frase seguente:

"Sono escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848.";

b) al punto 3, prima frase, dopo "escluso l'allevamento di suini" sono inserite le parole "o galline ovaiole o altre categorie di pollame";

c) nella sezione relativa al livello di UBA di un'installazione, "Suinetti ≤ 20 kg … 0,027" è sostituito da "Suinetti svezzati ≤ 20 kg … 0,027".

3.L'allegato V della direttiva 2010/75/UE è così modificato: 

(a)nella parte 1, il punto 6 è così modificato:

nella tabella, seconda colonna, nella seconda, terza, quinta e sesta riga è aggiunta la nota (5) come segue:

 

"NOx

CO

Impianti di combustione alimentati con gas naturale, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas

100

100

Impianti di combustione alimentati con gas di altoforno, gas da forno a coke o gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas

200(4)(5)

__

Impianti di combustione alimentati con gas, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas

200(4)(5)

__

Turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano il gas naturale (1) come combustibile

50(2)(3)

100

Turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano altri gas come combustibile

120(5)

__

Motori a gas

100(5)

100"

La nota è così formulata:

"(5) Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx per la combustione del gas naturale di cui al presente punto, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.";

(b)alla parte 2, punto 6, è aggiunto il comma seguente: 

"Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx di cui al presente punto, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.";

(c)alla parte 4 sono aggiunti i punti da 3 a 5 seguenti:

"3. I risultati delle misurazioni sono normalizzati al tenore standard di O2 di cui alle parti 1 e 2 applicando la formula seguente:

4. Se la combustione avviene in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso. Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al punto 3 è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore standard di ossigeno.

5. In caso di sostituzione completa dell'aria ambiente con ossigeno, si considerano rispettati i valori limite di emissione di cui all'articolo 30 se le emissioni non sono superiori a quelle derivanti dalla combustione di un determinato combustibile al tenore standard di O2.".

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Bruxelles, 10.12.2025

COM(2025) 986 final

ALLEGATO

della

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione
di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi


Allegato II

1.L'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 è così modificato:

(a)nella parte 1, tabelle 1, 2 e 3, per quanto riguarda i valori limite di emissione di NOx quando si utilizzano combustibili gassosi diversi dal gas naturale, dopo le cifre indicate nella settima colonna in corrispondenza di tale inquinante è inserita la nota a piè di pagina seguente:

"(*) Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx per la combustione del gas naturale di cui all'allegato II, parte 1, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.";

(b)nella parte 2, tabelle 1 e 2, per quanto riguarda i valori limite di emissione di NOx quando si utilizzano combustibili gassosi diversi dal gas naturale, dopo le cifre indicate nella sesta colonna in corrispondenza di tale inquinante è inserita la nota a piè di pagina seguente:

"(*) Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx per la combustione del gas naturale di cui all'allegato II, parte 2, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.".

2.L'allegato III della direttiva (UE) 2015/2193 è così modificato:

(c)nella parte 1, punto 2, il secondo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:

"– il triplo del numero massimo di ore operative medie annue, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 8, per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW che rispettano le prescrizioni applicabili alla "categoria NRG" per quanto riguarda i controlli della fase V a norma del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ,

– il numero massimo di ore operative medie annue applicabile conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 o 8, per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 20 MW che non rispettano le prescrizioni applicabili alla "categoria NRG" per quanto riguarda i controlli della fase V a norma del regolamento (UE) 2016/1628.";

(d)alla parte 2 sono aggiunti i punti 4, 5 e 6 seguenti:

"4. I risultati delle misurazioni sono normalizzati al tenore standard di O2 di cui all'allegato II applicando la formula seguente:

 

5. Se la combustione avviene in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso. Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore standard di ossigeno.

6. In caso di sostituzione completa dell'aria ambiente con ossigeno, si considerano rispettati i valori limite di emissione di cui all'articolo 6 se le emissioni non sono superiori a quelle derivanti dalla combustione di un determinato combustibile al tenore standard di O2.".

(1)    Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.
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