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Document 52025PC0821

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa

COM/2025/821 final

Strasburgo, 17.6.2025

COM(2025) 821 final

2025/0172(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'invasione russa dell'Ucraina ha evidenziato la necessità di un mercato di prodotti per la difesa rafforzato a livello dell'UE in grado di sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri di fronte alle minacce emergenti per la sicurezza. Il conflitto in corso ha messo in luce vulnerabilità nel panorama europeo della difesa, sottolineando l'importanza di una base industriale della difesa coesa e resiliente. Un mercato della difesa dell'UE ben funzionante è essenziale per garantire che gli Stati membri abbiano accesso alle capacità, alle tecnologie e ai prodotti per la difesa necessari per rispondere efficacemente alle sfide attuali e future in materia di sicurezza.

Il mutevole panorama geopolitico sta avendo un impatto significativo sul mercato della difesa dell'UE, con perturbazioni delle catene di approvvigionamento, una maggiore domanda di prodotti per la difesa e un crescente fabbisogno di soluzioni interoperabili e innovative. La legislazione vigente che incide sul mercato della difesa dell'UE non è tuttavia adeguata alle sfide attuali, il che ostacola la capacità degli Stati membri di rispondere in modo rapido ed efficace alle minacce emergenti. Il quadro esistente, sviluppato in tempo di pace, è spesso lento nel rispondere alle impellenti esigenze degli Stati membri e non fornisce gli incentivi necessari per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa, segnatamente per agevolare investimenti in tale settore pari almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, come indicato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa 1 .

In risposta a queste sfide, l'UE deve adottare misure per rafforzare il proprio mercato di prodotti per la difesa, promuovendo una base industriale della difesa più integrata e competitiva. Con la creazione di un mercato della difesa più solido e resiliente e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie l'UE può sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri, promuovere l'autonomia strategica europea e contribuire a un panorama europeo della sicurezza più stabile e sicuro.

La presente proposta fa parte dell'omnibus sulla prontezza alla difesa. In aggiunta alla semplificazione della normativa esistente contenuta negli altri atti legislativi, la presente proposta prevede l'istituzione di un'apposita procedura accelerata di rilascio delle autorizzazioni riguardanti la prontezza alla difesa.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta mira ad adeguare le disposizioni che disciplinano il mercato della difesa a livello dell'UE all'attuale scenario di sicurezza introducendo adeguamenti mirati che semplificano le procedure amministrative, riducono la burocrazia e offrono soluzioni più flessibili. Mediante la razionalizzazione delle procedure e la riduzione degli ostacoli burocratici la proposta intende creare un mercato della difesa dell'UE più agile e reattivo maggiormente in grado di sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri e di promuovere lo sviluppo di un'industria europea della difesa competitiva e innovativa.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta contribuisce agli obiettivi di rafforzare le capacità di difesa dell'UE e la sua autonomia strategica, sostenendo nel contempo lo sviluppo di tecnologie per la difesa innovative e sostenibili. La procedura di autorizzazione accelerata istituita dalla presente proposta faciliterà la rapida realizzazione di progetti per la prontezza alla difesa e dei previsti investimenti in tale settore pari almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, in modo da garantire che l'industria della difesa dell'UE possa rispondere rapidamente alle sfide emergenti in materia di sicurezza e contribuire a proteggere i cittadini europei. La presente proposta, razionalizzando la procedura di autorizzazione, contribuirà anche a ridurre gli oneri amministrativi e i costi per le imprese del settore della difesa affinché possano dedicarsi a soddisfare le esigenze degli Stati membri dell'UE, sviluppare tecnologie all'avanguardia e creare posti di lavoro altamente qualificati.

Le misure proposte contribuiranno inoltre alla resilienza e all'autonomia strategica dell'UE, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie chiave connesse alla difesa, di importanza fondamentale per sostenere lo sviluppo delle capacità di difesa dell'UE e a fini di ordine pubblico e sicurezza. Promuovendo lo sviluppo di un'industria della difesa forte e innovativa la presente proposta contribuirà a ridurre la dipendenza dell'UE da fornitori di paesi terzi e a rafforzare la sua capacità di rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza.

La proposta è coerente con le politiche dell'UE nei settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente, in quanto non provoca un abbassamento degli standard ma mira ad accelerare le procedure. La proposta non pregiudica il livello di controllo previsto dalle procedure di autorizzazione applicabili.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 TFUE. Le misure proposte nel presente regolamento hanno l'obiettivo di preservare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare del mercato della difesa a livello dell'UE. Alla luce dell'attuale contesto geopolitico, gli Stati membri dell'UE hanno la necessità di accrescere rapidamente la loro prontezza alla difesa. A tal fine occorreranno investimenti nella prontezza alla difesa per il funzionamento del mercato della difesa a livello dell'UE (come gli impianti di produzione, gli impianti di sperimentazione e le infrastrutture necessarie). Tali progetti di sviluppo finalizzati ad accrescere la prontezza alla difesa degli Stati membri o dell'UE richiedono il rilascio di diverse autorizzazioni. Una situazione in cui alcune parti del mercato interno prevedono una procedura di rilascio delle autorizzazioni molto più breve implicherebbe un grave rischio per il buon funzionamento del mercato interno. La presente proposta garantisce che, quando si tratta di progetti per la prontezza alla difesa, il trattamento della procedura di rilascio delle autorizzazioni sia rapido e armonizzato in tutti gli Stati membri.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi sono di natura transfrontaliera. L'industria della difesa è altamente integrata e interconnessa, con imprese che operano in più Stati membri e dipendono da catene di approvvigionamento complesse che vanno al di là dei confini nazionali. Le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione costituisce un comprovato valore aggiunto a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari. Con l'istituzione di una procedura di autorizzazione accelerata a livello dell'UE, la proposta mira a creare condizioni di parità per le imprese del settore della difesa che operano nell'UE garantendo che possano rispondere rapidamente e potenziare in modo efficace la produzione industriale in tale settore. Gli sforzi collettivi dell'UE nel settore della difesa richiedono un approccio coordinato, e il meccanismo proposto faciliterà la rapida realizzazione di progetti per la prontezza alla difesa.

La mancanza di coordinamento tra gli Stati membri nel trattare la procedura di rilascio delle autorizzazioni destinate a progetti per la prontezza alla difesa potrebbe comportare una corsa al ribasso in ambito normativo o un vantaggio competitivo a beneficio di alcune porzioni del mercato interno. Ciò sarebbe indesiderabile in quanto inciderebbe negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa e potrebbe compromettere la capacità dell'UE di rispondere alle minacce emergenti per la sicurezza. Il meccanismo proposto non influenza la base fattuale del rilascio delle autorizzazioni in questione, bensì istituisce un punto di contatto unico negli Stati membri e introduce un modo più agile di trattare le domande di autorizzazione. Ciò consentirà alle imprese del settore della difesa di ottenere le pertinenti autorizzazioni in modo più efficiente, garantendo nel contempo il rispetto delle necessarie norme ambientali, sanitarie e di sicurezza.

Proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti, della grave minaccia per la sicurezza dell'Unione e dell'eccezionale portata degli investimenti nel settore della difesa nei prossimi quattro anni, l'approccio strategico proposto è proporzionato alla portata e alla gravità delle problematiche individuate. La proposta è intesa a rafforzare la prontezza alla difesa degli Stati membri mediante misure volte a garantire il buon funzionamento del mercato della difesa a livello dell'UE di fronte alla crescita massiccia e urgente delle capacità di produzione nel settore della difesa.

Scelta dell'atto giuridico

La Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta dello strumento giuridico più adatto, in quanto solo un regolamento, con la sua applicazione uniforme, la sua natura vincolante e la sua applicabilità diretta, può fornire l'indispensabile livello di uniformità necessario per facilitare la realizzazione di progetti per la prontezza alla difesa.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N/A

Consultazioni dei portatori di interessi

Il processo di consultazione dei portatori di interessi, comprendente un'indagine pubblica aperta fino al 22 aprile 2025, nonché una serie di riunioni mirate con gli Stati membri, i pertinenti rappresentanti delle imprese dell'Unione e altri principali portatori di interessi, è stato esaustivo. Tale processo di consultazione, unitamente all'esperienza della Commissione nell'attuazione della legislazione pertinente, ha consentito di individuare blocchi e sfide fondamentali all'interno del contesto normativo dell'UE. Sulla base dei preziosi contributi ricevuti e delle conoscenze specialistiche della Commissione, le proposte delineate nel presente regolamento mirano ad affrontare tali questioni fondamentali e a migliorare l'efficacia complessiva del quadro normativo dell'UE.

Assunzione e uso di perizie

N/A

Valutazione d'impatto

Nelle sue conclusioni del 6 marzo 2025 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare "i lavori su tutti i filoni per potenziare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa entro i prossimi cinque anni". Inoltre nelle stesse conclusioni il Consiglio europeo ha espressamente invitato la Commissione a dare rapidamente seguito alla semplificazione in materia di sicurezza e difesa.

Data la natura urgente della proposta, concepita per sostenere il rapido adattamento dell'industria europea della difesa al nuovo contesto geopolitico e fornire assistenza a un paese in guerra dall'inizio del 2023, non è stato possibile realizzare una valutazione d'impatto prima dell'adozione dell'omnibus sulla prontezza alla difesa. Entro tre mesi dall'adozione della presente proposta la Commissione presenterà un documento di lavoro dei suoi servizi per motivare nel dettaglio questa azione legislativa e per illustrarne l'adeguatezza ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici individuati, conformemente alle pertinenti norme per legiferare meglio.

La proposta riguarda modifiche limitate e mirate della legislazione, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione stessa. Le modifiche non hanno un impatto strategico significativo, ma si limitano a garantire un'attuazione più efficiente ed efficace. La loro natura mirata e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto. Ad ogni modo la comunicazione allegata esamina gli elementi relativi all'impatto di tali misure, compresa l'analisi dei risultati di un'indagine pubblica dell'UE condotta in questo contesto.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta di istituire un punto di contatto unico per le procedure relative alle autorizzazioni per il settore della difesa, unitamente a una procedura di autorizzazione accelerata, dovrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione al minimo dei costi di conformità per le PMI, le grandi imprese e altri portatori di interessi nel settore della difesa. Con l'istituzione di un punto di contatto unico negli Stati membri le imprese non dovranno più orientarsi tra molteplici autorità e organi amministrativi per ottenere le autorizzazioni, il che ridurrà il tempo e le risorse dedicati alle mansioni amministrative. Questa semplificazione delle procedure amministrative limiterà notevolmente l'incertezza e in tal modo offrirà alle imprese del settore della difesa maggiore certezza e prevedibilità e, di conseguenza, la possibilità di pianificare le loro attività di prontezza alla difesa con maggiore fiducia.

La procedura accelerata, che presuppone il rilascio di un'autorizzazione in assenza di una risposta entro il termine stabilito, renderà anche più veloce il processo di rilascio delle autorizzazioni, consentendo alle imprese del settore della difesa di avviare i loro progetti con anticipo, limitando i ritardi e riducendo al minimo i costi associati. Questo processo semplificato rafforzerà la competitività del settore della difesa dell'UE, in particolare per le PMI, che saranno in grado di rispondere più rapidamente all'evoluzione delle condizioni del mercato e delle esigenze dei clienti. Un processo di rilascio delle autorizzazioni più efficiente e prevedibile aumenterà l'attrattività del settore della difesa dell'UE agli occhi degli investitori esteri e interni, il che potrebbe tradursi in un rafforzamento degli investimenti e della crescita nel settore.

Quanto esposto faciliterà gli scambi nel settore della difesa, in particolare per le PMI, che saranno in grado di esportare più facilmente i loro prodotti e servizi, contribuendo alla crescita del commercio internazionale. L'istituzione di un punto di contatto unico e di una procedura accelerata faciliterà inoltre la cooperazione tra le imprese del settore della difesa dell'UE e i loro partner internazionali, promuovendo lo sviluppo di collaborazioni e progetti comuni e garantendo nel contempo il rispetto degli accordi internazionali e di requisiti proporzionati per ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano sulle PMI e su altri portatori di interessi.

Diritti fondamentali

N/A

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Su richiesta di uno Stato membro, l'assistenza per lo sviluppo di capacità a sostegno dello stabilimento o dell'esercizio di un punto di contatto unico sarà ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma per l'industria europea della difesa (EDIP) una volta adottato e nei limiti della dotazione concordata del programma. Il sostegno allo sviluppo di capacità previsto dalla presente proposta rientra nell'ambito delle azioni di sostegno a titolo dell'EDIP. Data la limitata incidenza sul bilancio non sarà preparata alcuna scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

N/A

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il presente regolamento istituisce procedure di autorizzazione semplificate a beneficio di progetti per la prontezza alla difesa. Tutti i progetti per la prontezza alla difesa trarranno vantaggio dalla designazione, da parte degli Stati membri, di un'autorità nazionale competente che fungerà da punto di contatto unico e che sarà incaricata di coordinare e agevolare il rilascio delle autorizzazioni, fornire orientamenti agli operatori economici e provvedere affinché le informazioni siano accessibili al pubblico e tutti i documenti possano essere trasmessi digitalmente. Il regolamento stabilisce tempistiche dettagliate per le procedure di autorizzazione. La proposta è coerente con la normativa dell'Unione sul rilascio delle autorizzazioni.

2025/0172 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 3 , legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

(2)In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare e prevenire le crisi connesse alla difesa, nonché di rispondervi, come menzionato nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , attraverso un approccio proattivo e coordinato. Ciò comprende il fatto di garantire la disponibilità di capacità industriale nel settore della difesa necessaria ad acquisire e mantenere le risorse, le capacità e le infrastrutture necessarie al fine di rispondere efficacemente a tali crisi.

(3)La creazione o l'ampliamento di impianti e infrastrutture e lo svolgimento di attività connesse alla prontezza alla difesa spesso implicano la richiesta di diverse autorizzazioni e approvazioni pertinenti. Le procedure di autorizzazione esistenti per le valutazioni in vari settori sono spesso lunghe e farraginose. Per tali procedure non sono attualmente previste disposizioni a livello dell'Unione volte ad accelerare le procedure specifiche per le attività per la prontezza alla difesa, il che ostacola la crescita tempestiva della produzione per la difesa e delle relative infrastrutture e le attività e gli investimenti per la prontezza alla difesa che sono fondamentali per soddisfare le esigenze emergenti in materia di sicurezza.

(4)La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni garantisce che i progetti per la prontezza alla difesa siano sicuri e protetti e rispettino le altre prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale e sociale. Il diritto ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per il contenuto della procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime.

(5)Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e, spesso, l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace rafforzamento della prontezza alla difesa degli Stati membri. Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e prevedibili.

(6)Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

(7)Sebbene le istituzioni dell'Unione possano fornire orientamenti e quadri, spetta principalmente agli Stati membri la responsabilità di approvare e facilitare le procedure di autorizzazione accelerate. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per attuare modifiche che tengano conto dei loro specifici scenari amministrativi e normativi.

(8)Vi è l'urgente necessità di ridurre la complessità e la durata delle procedure di autorizzazione dei progetti per la prontezza alla difesa. Istituendo quadri nazionali di autorizzazione che diano priorità a tali progetti e ne garantiscano il trattamento rapido, l'Unione mira a migliorare la sua capacità di produzione e preparazione nel settore della difesa al più tardi entro il 2030.

(9)Per affrontare tali sfide, l'industria della difesa dovrebbe beneficiare di norme che si sono dimostrate efficaci nella razionalizzazione delle procedure di autorizzazione industriale. L'obiettivo è ridurre i termini per le autorizzazioni delle attività dell'industria della difesa, compresa la costruzione di nuovi impianti e delle relative infrastrutture, l'ampliamento delle strutture esistenti, l'istituzione di siti di prova, la formazione e la certificazione, basandosi nel contempo sulle disposizioni applicabili vigenti e ampliandole.

(10)Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare inutili sovrapposizioni.

(11)Per agevolare il trattamento efficiente e tempestivo delle domande amministrative di autorizzazione relative alle attività di prontezza alla difesa e all'aumento della produzione per la difesa, gli Stati membri devono far sì che le autorità nazionali competenti attuino procedure accelerate. Tali autorità dovrebbero garantire il trattamento giuridico più rapido possibile per tali domande, consentendo così risposte tempestive alle esigenze di prontezza alla difesa.

(12)L'istituzione di un punto di contatto unico per le domande dell'industria riguardanti le autorizzazioni connesse alle attività di difesa ha l'obiettivo di razionalizzare la comunicazione, ridurre gli oneri amministrativi e accelerare ulteriormente la procedura di autorizzazione con scadenze chiare e giuridicamente vincolanti, prevedendo così un percorso efficiente per le domande dell'industria connesse alla difesa. Fornirà inoltre certezze agli investitori, garantendo il trattamento rapido delle domande di autorizzazione e limitando i rischi di investimento connessi alla lunghezza delle procedure.

(13)Per accelerare il raggiungimento della piena capacità operativa dei punti di contatto unici, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, sfruttare l'eventuale complementarità con i punti di contatto unici esistenti, ad esempio quelli istituiti a norma del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 o del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

(14)Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire il sostegno amministrativo necessario ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace, prestando particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione coinvolte in tali progetti, fornendo assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili, informando il pubblico per aumentare l'accettazione dei progetti e orientando i promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

(15)La Commissione può offrire sostegno al punto di contatto unico per quanto riguarda lo sviluppo di capacità, anche mediante assistenza tecnica, formazione, monitoraggio e valutazione, al fine di sviluppare e rafforzare le abilità, i processi e le risorse che i punti di contatto unici devono sviluppare ai fini del presente regolamento. Tale sostegno può essere richiesto dagli Stati membri e rientrerà nell'ambito delle azioni di sostegno a titolo del programma per l'industria europea della difesa [riferimento da aggiungere una volta adottato l'EDIP]. 

(16)Al fine di garantire chiarezza in merito allo status dei progetti per la prontezza alla difesa e limitare l'efficacia di possibili contenziosi ingiustificati, senza tuttavia pregiudicare un efficace controllo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché eventuali controversie riguardanti la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano risolte tempestivamente. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i promotori dei progetti abbiano accesso a procedure di risoluzione delle controversie semplici e che i progetti per la prontezza alla difesa siano oggetto di un trattamento d'urgenza in tutte le procedure giudiziarie, amministrative e di risoluzione delle controversie che li riguardano, nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza.

(17)Onde garantire ai promotori dei progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti.

(18)Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, ove pertinente.

(19)Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;

(2)"industria della difesa": tutte le imprese impegnate nello sviluppo, nella produzione e nella fabbricazione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ;

(3)"prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , riguardante la difesa;

(4)"impresa a media capitalizzazione" o "mid-cap": un'impresa a media capitalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ;

(5)"piccole imprese a media capitalizzazione": imprese quali definite nell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione 10 ;

(6)"procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni rilevanti, comprese quelle necessarie alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti per la prontezza alla difesa, e tutte le fasi amministrative necessarie, dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione finale su tale domanda da parte del punto di contatto unico interessato;

(7)"promotore del progetto": un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto per la prontezza alla difesa;

(8)"piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 11 .

Articolo 2
Punto di contatto unico

1.Entro... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità quale punto di contatto unico al livello amministrativo appropriato.

2.Il punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative conformemente all'articolo 3, comprese informazioni per i promotori dei progetti sui casi in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

3.Il punto di contatto unico istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto per i promotori dei progetti nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto per la prontezza alla difesa. Il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la decisione finale in tale procedura.

4.I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

5.Le autorità competenti provvedono affinché siano presi in considerazione gli studi realizzati o i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto e affinché non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

6.Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento.

7.Le autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e le altre autorità interessate specificano e mettono a disposizione del punto di contatto unico interessato le prescrizioni e tutte le informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

8.Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può assistere le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico.

Articolo 3
Accessibilità online delle informazioni

Gli Stati membri forniscono al pubblico accesso online, in modo centralizzato e facilmente fruibile, alle informazioni sui punti seguenti in relazione alle procedure di rilascio delle autorizzazioni inerenti ai progetti per la prontezza alla difesa:

(a)i punti di contatto unici di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

(b)la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese informazioni sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni, se del caso anche per quanto concerne i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, se tali procedure sono previste dal diritto nazionale;

(c)i servizi di finanziamento e investimento;

(d)le possibilità di finanziamento a livello di Unione o di Stati membri;

(e)i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale o il diritto del lavoro locale.

Articolo 4
Accelerazione dell'attuazione

Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, prestando particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione, coinvolte in tali progetti, fornendo altresì:

(a)assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;

(b)assistenza ai promotori dei progetti per informare il pubblico;

(c)assistenza ai promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.

Articolo 5 
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [60] giorni.

2.Qualora un progetto per la prontezza alla difesa richieda la costruzione di diversi impianti o unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili.

3.In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto per la prontezza alla difesa proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta il termine di cui al paragrafo 1 di un massimo di 30 giorni prima della scadenza e in base a una valutazione caso per caso.

4.Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.

5.Nell'applicare il paragrafo 3 o 4, il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui è attesa la decisione finale.

6.Entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [15] giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data in cui il punto di contatto unico riconosce la completezza della domanda segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.

7.I termini stabiliti al presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

8.Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.

Articolo 6
Pianificazione

1.Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e delle infrastrutture necessarie. Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 3.

2.Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa e delle relative infrastrutture necessarie e siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 13 , tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 . Se del caso, gli Stati membri sono tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ; la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. Il fatto che le valutazioni siano combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla loro qualità. La valutazione combinata è effettuata entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 7
Status prioritario dei progetti per la prontezza alla difesa

Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile.

Articolo 8
Applicabilità delle convenzioni UNECE

Il presente regolamento non pregiudica, se del caso, gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica unicamente alle domande di autorizzazione per progetti per la prontezza alla difesa presentate dopo tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.
(2)    Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.
(3)    Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
(4)    Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).
(5)    Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
(6)    Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).
(7)    Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
(8)    Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).
(9)    Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).
(10)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(11)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).
(12)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
(13)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).
(14)    Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135). http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj).
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