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Document 52025PC0747

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005

COM/2025/747 final

Bruxelles, 3.12.2025

COM(2025) 747 final

2025/0384(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 328 final} - {SWD(2025) 397 final} - {SWD(2025) 398 final} - {SWD(2025) 399 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento della violenza connessa alla droga e delle attività criminali tra gli Stati membri dell'UE, con droghe illecite quali cocaina, eroina, oppioidi e stimolanti del tipo anfetamine che pongono gravi problemi di salute e sicurezza. Inoltre, il mercato delle droghe è sempre più caratterizzato dalla disponibilità diffusa di una serie più ampia di droghe, che presentano spesso una potenza o una purezza maggiori, e forme nuove 1(1), assistite dai precursori di droghe. I precursori di droghe sono sostanze chimiche necessarie per la produzione illecita di droghe. Tuttavia possono anche avere un uso legittimo significativo.

Riconoscendo la necessità di mantenere i controlli per prevenire la diversione di precursori di droghe verso il commercio illecito, la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti 2(2) obbliga le parti a adottare misure volte a prevenire la diversione delle sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe.

L'Unione ha concluso la convenzione delle Nazioni Unite nel 1990 3(3) e successivamente ha adottato norme sui precursori di droghe. Attualmente la convenzione delle Nazioni Unite è attuata dal regolamento (CE) n. 273/2004 ("regolamento sul mercato interno") 4(4) relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe per quanto riguarda la loro detenzione e immissione sul mercato e dal regolamento (CE) n. 111/2005 ("regolamento sul commercio estero") 5(5) per quanto riguarda il loro commercio tra l'Unione e paesi terzi.

Questi due regolamenti classificano i precursori di droghe come classificati (elencati e controllati nei regolamenti) o non classificati (per i quali non esistono obblighi giuridicamente vincolanti). I precursori di droghe classificati sono a loro volta suddivisi in diverse categorie 6(6) a seconda del loro ruolo nella produzione di droghe illecite e del commercio legittimo esistente, e quindi dei diversi gradi di controllo. Inoltre, nel 2013, sono state chiarite le disposizioni che conferiscono poteri alle autorità competenti per quanto concerne la possibilità di adottare misure nazionali volte a controllare le transazioni sospette di precursori di droghe non classificati.

Tuttavia la situazione si è evoluta dall'adozione di tali due regolamenti, facendo registrare un rapido aumento dei precursori di progettazione, precursori di droghe senza alcun uso legittimo noto, fatta eccezione per fini di ricerca e innovazione. Analogamente, gli obblighi 7(7) stabiliti nei regolamenti creano oneri amministrativi per le quattro categorie di sostanze classificate. Le misure di applicazione delle norme devono essere rafforzate al fine di garantire l'attuazione uniforme delle norme in tutta l'UE.

Dal punto di vista della sicurezza, la proliferazione e il traffico di precursori di progettazione rappresentano sfide significative per il controllo dei precursori di droghe a livello mondiale. In risposta, tanto la Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite (CND) 8(8) quanto l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti nella sua relazione del 2024 raccomandano di controllare le sostanze chimiche strettamente correlate ai precursori controllati, quali le famiglie o i derivati di precursori controllati.

In linea con tale strategia, paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, il Messico e, di recente, la Cina hanno introdotto una programmazione estesa alle famiglie o ai derivati di precursori controllati. Questo approccio proattivo è seguito a livello multilaterale attraverso la CND 9(9). I controlli sui precursori di droghe sono una componente fondamentale della politica di riduzione dell'offerta di droghe, come indicato nella strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025 10(10). Il piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025 11(11) sottolinea ulteriormente la necessità di affrontare la sfida posta dai precursori di progettazione. Inoltre la tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata 12(12) del 2023 sottolinea la necessità di definire modalità innovative per accelerare e ampliare l'attuale approccio alla regolamentazione dei precursori di droghe in risposta ai nuovi metodi di produzione di droghe illecite.

Nella comunicazione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna" 13(13) è stata annunciata una nuova strategia dell'UE in materia di droghe e un piano d'azione dell'UE contro il traffico di droga volti a smantellare le rotte e i modelli imprenditoriali. Il programma di lavoro della Commissione per il 2025, nella sua rubrica "Sicurezza", ha annunciato la proposta di norme nuove che disciplinano i precursori di droghe 14(14).

I precursori di droghe sono sostanze chimiche che svolgono un ruolo essenziale in settori quali i prodotti farmaceutici, gli aromi e le fragranze, le batterie, i cosmetici, i prodotti tessili, le raffinerie di petrolio, il trattamento delle acque, gli additivi alimentari, gli esplosivi, la produzione di gomma, i fertilizzanti, la plastica o le tinture 15(15). Nel 2023 nell'UE vi erano circa 4 000 licenze o registrazioni attive per il commercio di precursori di droghe 16(16). 92 % di queste imprese sono piccole e medie imprese (PMI) 17(17).

Le catene di approvvigionamento di tali sostanze chimiche coinvolgono una serie diversificata di soggetti, tra cui figurano produttori di sostanze chimiche su larga scala che le producono alla rinfusa per uso industriale, nonché produttori specializzati che creano prodotti chimici più raffinati o personalizzati in base a specifiche esigenze industriali e di ricerca. I distributori e gli altri fornitori di servizi logistici svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che tali sostanze siano trasportate e immagazzinate in modo sicuro. L'industria chimica dell'Unione è un settore strategico e, in tale contesto, il 56 % delle sostanze chimiche è destinato ad altri settori. È pertanto essenziale semplificare le condizioni al fine di garantire che l'industria legittima sia in grado di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico.

La proposta mira pertanto ad affrontare la sfida di prevenire l'uso di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di droghe, semplificando nel contempo le norme e le procedure per il commercio legittimo. Più specificamente, l'introduzione di norme specifiche sui precursori di progettazione e sui mezzi innovativi per la loro inclusione consentirà un'azione più rapida per prevenirne la diversione. Attraverso la digitalizzazione, diversi obblighi potrebbero essere automatizzati, con una conseguente riduzione significativa dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità nazionali degli Stati membri.

La proposta contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi stabiliti negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029, che annunciano l'agevolazione delle operazioni aziendali, in particolare per le PMI 18(18), e mirerebbero ad approfondire il mercato unico. La bussola per la competitività sottolinea che la semplificazione costituisce un fattore chiave per stimolare la competitività dell'industria 19(19).

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La fusione di strumenti attualmente distinti per il commercio interno ed esterno dell'UE migliorerà la chiarezza e la coerenza giuridiche:

•gli obblighi previsti dai due regolamenti sono stati semplificati o automatizzati, in linea con l'agenda digitale. Ciò contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità degli Stati membri. È stata inoltre introdotta una nuova categoria per i precursori di progettazione;

•l'inclusione nella proposta di norme speciali per i precursori di progettazione consente un monitoraggio e una prevenzione più efficaci della proliferazione dei precursori di droghe a fini illeciti. Procedure amministrative semplificate e un sistema elettronico centrale consentiranno una maggiore semplificazione e ridurranno gli oneri complessivi tanto per le autorità quanto per le imprese, compensando i costi di applicazione e di dovuta diligenza, con un conseguente risparmio netto sui costi. Inoltre il repertorio di informazioni sui precursori di droghe fornirà i necessari orientamenti ai portatori di interessi;

•la fusione dei due regolamenti esistenti consentirà, ove possibile, l'applicazione delle stesse norme per il commercio interno ed esterno.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con altre politiche e normative dell'Unione, in particolare:

•per quanto concerne il traffico illecito di stupefacenti, i regolamenti sui precursori di droghe contribuiscono a determinare l'ambito di applicazione materiale delle norme nazionali minime sugli atti criminali relativi ai precursori stabilite dagli Stati membri conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio 20 (20). L'Agenzia dell'UE sulle droghe (EUDA – EU Drugs Agency) svolge un ruolo importante con il suo nuovo mandato 21 (21) nel settore dei precursori di droghe e la proposta ne riconosce debitamente le competenze;

•la proposta non interferisce con altre norme in materia di sostanze chimiche, quali il regolamento REACH 22 (22) o il regolamento CLP 23 (23), o con altre normative settoriali in materia di sostanze chimiche, quali il regolamento sui prodotti cosmetici 24 (24) o il regolamento sui detergenti 25 (25);

•inoltre, per quanto riguarda la politica doganale, la presente iniziativa sostiene la riforma doganale dell'UE 26 (26), che mira a istituire una nuova autorità doganale dell'UE che mantenga un centro doganale digitale dell'UE. Il centro doganale digitale sostituirà l'attuale infrastruttura informatica doganale frammentata presente negli Stati membri dell'UE, migliorando l'interoperabilità con i settori strategici correlati. I dati sui precursori di droghe saranno integrati nel centro doganale digitale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La proposta si fonda sugli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'Unione ha competenza concorrente per quanto riguarda la definizione di norme sul controllo e il monitoraggio dei precursori di droghe nel mercato interno. Dal 1990 l'UE stabilisce norme di armonizzazione sui precursori di droghe. Due argomenti chiave continuano a giustificare l'azione dell'UE in questo settore. Innanzitutto, la produzione di droghe illecite è un problema a livello di Unione, non limitato a pochi Stati membri. L'azione dell'UE è necessaria al fine di garantire che l'efficienza dei controlli dei precursori di droghe in tutta l'Unione non sia ridotta dall'esistenza di norme nazionali diverse con gradi diversi di rigore, il che comporterebbe inavvertitamente carenze. In secondo luogo, gli Stati membri hanno l'obbligo di controllare e monitorare le transazioni con i precursori di droghe, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite. Il mantenimento di norme armonizzate garantirebbe un agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico. L'azione dell'UE apporterebbe benefici evidenti alle imprese, alle autorità nazionali e alla società nel suo complesso, consentendo alle autorità nazionali di contrastare meglio la produzione di droghe illecite, garantendo il buon funzionamento del mercato interno e riducendo gli oneri amministrativi per gli operatori economici e le autorità nazionali.

•Proporzionalità

La presente proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere gli scopi perseguiti. Le misure riguardano un numero limitato di precursori e sono quindi mirate ai controlli senza ostacolare indebitamente il commercio legale e l'innovazione. La proposta rispecchia i rischi associati a ciascuna categoria di precursori e sfrutta appieno i vantaggi della digitalizzazione. Trova un giusto equilibrio tra la necessità di ridurre la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione illecita di droghe e la necessità di agevolare il commercio legittimo. Di conseguenza, nonostante una riduzione delle procedure amministrative, in particolare per quanto riguarda i materiali alla rinfusa che presentano un uso legittimo significativo, il rischio di diversione è adeguatamente affrontato rafforzando l'applicazione delle norme.

•Scelta dell'atto giuridico

Le norme in materia di controllo e monitoraggio dei precursori di droghe devono essere stabilite in un regolamento ed essere quindi direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. I precursori di droghe fanno spesso parte di catene di approvvigionamento che coinvolgono operatori in più di uno Stato membro. L'esistenza di norme uniformi garantirà parità di condizioni tra gli operatori economici.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La relazione 2020 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei regolamenti dell'UE in materia di precursori di droghe 27(27) evidenzia una serie di carenze emerse dall'adozione dei regolamenti sul mercato interno e sul commercio estero, unitamente a possibili misure per affrontarle. Cfr. in particolare:

•sottolinea la necessità di un'azione specificamente rivolta ai precursori di progettazione. Le norme attuali riguardano i precursori di droghe per i quali vi sono prove di commercio legittimo. Inoltre il meccanismo attuale di programmazione, basato su un approccio sostanza per sostanza, è troppo lento per tenere il passo con il ritmo rapido dell'innovazione da parte dei fabbricanti di droghe illecite. Non vi sono praticamente limitazioni alle innovazioni dei produttori di precursori di progettazione. In altri termini, ogni volta che è classificata una nuova sostanza, i criminali sono in grado di "alterare qualche molecola" e concepire un nuovo precursore di progettazione. Il tempo necessario per questo può essere breve e in ogni caso è spesso inferiore al periodo richiesto per classificare una nuova sostanza.

•analogamente, la valutazione sottolinea anche l'onere amministrativo per gli operatori e le autorità competenti e la potenziale digitalizzazione offerta a tale proposito, ad esempio attraverso la concessione di licenze elettroniche e la convalida automatica attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane 28 (28). Ulteriori esempi di possibile riduzione degli oneri amministrativi hanno individuato un'agevolazione del commercio di quantità ridotte di precursori di droghe classificati e l'eliminazione di determinati periodi di attesa relativi alle notifiche preventive all'esportazione per il commercio estero;

•inoltre considerare il ruolo dei mercati online nel contesto della possibilità di diversione e traffico di precursori di droghe contribuirebbe a mantenere la pertinenza dei regolamenti nel prossimo futuro. La valutazione raccomanda inoltre di rafforzare la clausola onnicomprensiva per consentire un'applicazione più efficace.

•Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha svolto una serie di attività di consultazione al fine di raccogliere prove e pareri da un'ampia serie di portatori di interessi in merito ai problemi individuati con i regolamenti in materia di precursori di droghe. Tali attività hanno incluso i) una consultazione pubblica specifica di 12 settimane, conclusasi nel luglio 2024; ii) due seminari rivolti ai portatori di interessi tenutisi il 14 novembre 2023 e il 19 settembre 2024; iii) discussioni con gli Stati membri e altri portatori di interessi all'interno del gruppo di esperti sui precursori di droghe; e iv) i riscontri raccolti in risposta all'invito a presentare contributi della Commissione. Nell'ambito dello studio di valutazione dell'impatto, un contraente esterno ha inoltre organizzato colloqui con 78 portatori di interessi pertinenti e due indagini mirate presso le autorità nazionali e gli operatori economici si sono svolte rispettivamente dal 25 marzo al 17 maggio 2024 e dal 18 aprile al 14 giugno 2024. Tra i portatori di interessi consultati figurano associazioni di categoria, operatori economici, cittadini e autorità nazionali. La maggior parte delle risposte è pervenuta da un contesto imprenditoriale o da autorità nazionali.

Le autorità nazionali hanno sostenuto il rafforzamento delle misure volte a prevenire la diversione di precursori di droghe e, in particolare, delle misure relative alla proliferazione di precursori di progettazione. Le stesse hanno sostenuto un ambito di applicazione moderato per un divieto che consentirebbe comunque attività legittime quali la ricerca. Tali autorità hanno inoltre sottolineato che ciò potrebbe comportare un onere di attuazione più elevato. Anche gli operatori economici hanno sostenuto misure in questo settore, ma hanno sottolineato la necessità di un'identificazione chiara e univoca delle sostanze vietate (idealmente attraverso il numero CAS o altri codici leggibili meccanicamente) quale prerequisito per evitare un aumento indebito dei costi del dovere di diligenza per il commercio legittimo. Sebbene le attività di consultazione abbiano fornito risultati contrastanti sugli attuali oneri amministrativi, numerosi portatori di interessi ritengono che la transizione verso un sistema completamente digitalizzato ridurrebbe in modo significativo gli oneri amministrativi razionalizzando i processi, migliorando l'accuratezza e consentendo l'accesso in tempo reale ai dati necessari.

•Assunzione e uso di perizie

A sostegno di questa iniziativa sono stati raccolti elementi di prova da fonti documentali esistenti, tra cui la legislazione e altri documenti strategici, statistiche doganali e commerciali, valutazioni e relazioni sulle politiche pertinenti e informazioni sulle iniziative correlate, elencate nell'allegato 6 della valutazione d'impatto.

•Valutazione d'impatto

La Commissione ha condotto una valutazione d'impatto sulla revisione del regolamento relativo ai precursori di droghe. Il 6 giugno 2025 il comitato per il controllo normativo ha emanato un parere positivo sul progetto di valutazione d'impatto. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata riveduta al fine di tenere conto delle osservazioni del comitato, in particolare spiegando meglio in che modo l'attuazione e l'applicazione disomogenee tra gli Stati membri costituiscano un fattore trainante del problema; la misura in cui gli oneri esistenti rappresentano un problema per gli operatori economici e le autorità pubbliche e il motivo per cui l'eliminazione di alcune misure non aumenterebbe i rischi; il motivo per cui le due opzioni di revisione globale sono considerate parimenti efficaci nel ridurre il commercio e la fabbricazione illeciti; gli elementi di prova e la metodologia utilizzati a sostegno delle stime degli impatti sociali; e gli indicatori chiave impiegati per misurare il successo.

Il parere del comitato, la valutazione finale d'impatto e la relativa sintesi sono pubblicati unitamente alla presente proposta. Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione d'impatto ha esaminato e confrontato tre opzioni strategiche per affrontare ciascuno dei due problemi principali individuati. Tali opzioni strategiche si sono aggiunte a quella di base che non prevedeva alcuna modifica, ma che consentirebbe comunque di includere i precursori di progettazione nell'ambito di applicazione delle norme vigenti. 

Opzione strategica 1:

l'opzione strategica 1 mira a valutare in che misura gli attuali poteri conferiti costituirebbero un mezzo efficace ed efficiente per conseguire gli obiettivi strategici dell'iniziativa. Le principali misure di cui all'opzione 1 che sarebbero sostenute da orientamenti e misure di trasparenza riguardanti il repertorio di informazioni sui precursori di droghe sono le seguenti:

• norme specifiche per i precursori di progettazione nel commercio interno. Raramente i precursori di progettazione entrano nelle catene di approvvigionamento legittime. Tuttavia il loro uso legittimo nella ricerca e nell'innovazione, spesso in quantità molto ridotte, deve rimanere possibile. Questo è il motivo per cui per il commercio interno gli obblighi connessi ai precursori di progettazione sono resi più mirati. L'uso legittimo è notificato all'autorità competente, che può quindi svolgere ulteriori indagini;

• semplificare gli obblighi di comunicazione passando da una procedura ex post a una procedura ex ante per il commercio interno: in linea con l'idea di mantenere livelli elevati di controllo razionalizzando nel contempo gli obblighi amministrativi connessi ai controlli, questa opzione mira altresì a facilitare la comunicazione per gli operatori economici e le autorità.

Opzione strategica 2:

l'opzione strategica 2 si avvale delle più ampie possibilità offerte da una revisione legislativa completa. Ciò consente, in particolare, un migliore allineamento dei controlli sul commercio esterno e interno. L'idea dell'opzione strategica 2 è valutare in che misura i controlli sul commercio dei precursori di droghe possano essere razionalizzati senza comprometterne l'efficacia. Le principali misure dell'opzione 2 sono le seguenti:

• razionalizzazione e riorganizzazione delle categorie di sostanze esistenti: la nuova serie di categorie mira pertanto a chiarire e razionalizzare gli obblighi e i controlli sulla base di una percezione aggiornata del profilo di rischio di un gruppo di sostanze;

• introduzione di una nuova categoria per i precursori di progettazione con un divieto a priori: i precursori di progettazione sono diversi dai precursori di progettazione tradizionali in quanto il loro uso legale è spesso limitato alle attività di ricerca, ma altri usi legittimi futuri non possono essere esclusi a priori. L'uso o le transazioni di tali precursori in piccole quantità per la ricerca e l'innovazione dovrebbero essere soggetti a una notificazione preventiva alle autorità nazionali, mentre le transazioni e l'uso in quantità maggiori devono essere soggetti a una licenza;

• modalità di programmazione innovative e più lungimiranti: l'opzione 2 adeguerebbe le norme all'inclusione di gruppi di sostanze, ad esempio sulla base di una molecola di base chimica e di un numero limitato di modifiche precise di tali molecole di base. 

Opzione strategica 3:

l'opzione 3 si basa anch'essa su una revisione legislativa completa. La sua struttura di base è condivisa con l'opzione 2, ma si fonda piuttosto sul presupposto di massimizzare i controlli. Le sue principali misure sono le seguenti:

• razionalizzazione delle categorie di sostanze esistenti e aumento delle misure di controllo ad esse applicabili: sebbene l'opzione 3 comporti altresì una razionalizzazione delle categorie, l'accento è posto sull'aumento dei controlli. L'estensione dei controlli intende consentire di disporre di visione d'insieme migliore del commercio legale di tutti i precursori. Ciò dovrebbe consentire alle autorità di monitorare più da vicino gli scambi;

• introduzione di una nuova categoria per i precursori di progettazione, con una maggiore attenzione ai controlli ex ante, imponendo licenze speciali in tutti i casi; 

• approccio più ampio alla programmazione innovativa: l'opzione 3 comporterebbe l'inclusione di un gruppo di sostanze con molecole di base (rappresentate dalla loro formula strutturale) e consentirebbe un maggior numero di modifiche a tali sostanze, con un conseguente aumento del numero di sostanze da classificare.

Confronto fra le opzioni

L'opzione 1, pur riducendo i tempi per la programmazione e l'agevolazione delle conoscenze, non avrebbe soddisfatto le aspettative in termini di lotta contro la proliferazione di precursori di progettazione e i relativi impatti sociali. Si è ritenuto che comportasse una riduzione limitata degli oneri soltanto per il commercio interno e avesse un impatto ambientale marginale.

Secondo le previsioni, l'opzione 3 avrebbe prodotto in larga misura i medesimi risultati di cui all'opzione 2. Si prevedeva che avrebbe massimizzato la riduzione della disponibilità di precursori utilizzati nella fabbricazione di droghe illecite. Dato che l'applicazione sarebbe più costosa in considerazione del maggior numero di sostanze da sottoporre a screening e dei maggiori oneri di controllo per le imprese legittime, taluni Stati membri non sono favorevoli a una classificazione eccessivamente ampia delle sostanze in quanto gli stessi potrebbero non essere in grado di far fronte agli sforzi richiesti.

Opzione strategica prescelta

L'opzione strategica 2 è l'opzione prescelta in quanto è stata considerata la più efficace contro la proliferazione di precursori di progettazione e il traffico di sostanze non classificate.

In termini di impatto economico, si prevede che questa opzione, e in particolare la serie più ampia di sostanze classificate come precursori di progettazione, comporterà un aumento di circa il 10 % dei costi di applicazione delle norme. Gli operatori economici dovrebbero sostenere un costo una tantum di circa 7,7 milioni di EUR per garantire che i precursori di progettazione recentemente classificati non siano inclusi nel loro portafoglio. Le misure sui precursori di progettazione sono compensate dalla razionalizzazione e dalla semplificazione del quadro normativo. Tuttavia lo sviluppo di un sistema elettronico prevede la modernizzazione del sistema di controllo, unitamente alle disposizioni per la verifica digitale dei clienti nel commercio interno dei precursori di droghe rientranti nelle categorie 1 e 3. L'onere del sistema di controllo dell'UE per il commercio legale è ridotto grazie all'eliminazione/automazione di varie prescrizioni. Nel complesso, si prevede che la razionalizzazione e la digitalizzazione delle procedure porterà a una riduzione degli oneri amministrativi pari a 25,27 milioni di EUR l'anno. Tali cambiamenti dovrebbero contribuire ad agevolare efficacemente gli scambi e a promuovere la competitività del settore.

Per quanto concerne gli impatti sociali, la segnalazione in tempo reale di sequestri significativi e la procedura d'urgenza ridurranno notevolmente i tempi di individuazione delle nuove minacce e di risposta alle stesse, consentendo nel contempo alle autorità di orientare i controlli in modo più specifico sulle sostanze che presentano un rischio più elevato di essere utilizzate nella produzione di droghe illegali. Nel complesso, si prevede che ciò contribuirà a ridurre la disponibilità di precursori utilizzati nella fabbricazione di droghe illecite (in particolare di droghe sintetiche). La consapevolezza e l'impegno degli operatori economici miglioreranno. Indirettamente, l'iniziativa dovrebbe pertanto ridurre la disponibilità di droghe illecite e può quindi contribuire a ridurre i costi sociali causati dal traffico e dal consumo di droghe illecite.

Non si prevedono effetti diretti sull'ambiente, ma una riduzione complessiva della produzione di droghe illecite può ridurre lo smaltimento illegale dei rifiuti provenienti dai siti di produzione di droghe.

Secondo le previsioni, questa opzione dovrebbe altresì contribuire al conseguimento di tre degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite: OSS n. 9 "Industria, innovazione"; OSS n. 3 "Salute, benessere e infrastrutture" e OSS n. 16 "Pace, giustizia e istituzioni forti".

•Efficienza normativa e semplificazione

L'iniziativa presenta una marcata componente di semplificazione. In particolare, attraverso:

•la fusione dei due regolamenti in un unico regolamento, allineando, ove possibile, le norme tanto per il mercato interno quanto per quello estero;

•un minor numero di categorie di precursori di droghe classificati, che passeranno da 4 a 3. L'introduzione di una categoria specifica per i precursori di progettazione fornisce agli operatori e alle autorità nazionali maggiore chiarezza in merito al fatto che tali sostanze sono soggette a un divieto assoluto. L'iniziativa prevede inoltre un'esenzione da tale divieto per piccoli quantitativi destinati alla ricerca e all'innovazione. Qualora si scopra un uso legittimo di un precursore di droghe di categoria 3, la Commissione e gli Stati membri valuteranno se tale sostanza debba essere classificata in un'altra categoria o essere esentata dall'ambito di applicazione del regolamento;

•in considerazione del rischio di diversione, la proposta non esenta le microimprese. Tuttavia, ove ragionevole, la proposta prevede esenzioni per piccole quantità e per farmacie e ambulatori veterinari;

•dal punto di vista digitale, lo sviluppo di un sistema elettronico centrale consente diversi miglioramenti:

•domande digitali per l'ottenimento di licenze (nuove categorie 1 e 3) e registrazione per il commercio estero (nuova categoria 2);

•controlli digitali per le importazioni e le esportazioni da parte dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e revoca del periodo di attesa della notificazione preventiva all'esportazione;

•gli obblighi di comunicazione sono automatizzati aggregando i dati inseriti nel sistema elettronico centrale. Il processo di verifica dei clienti sarà digitalizzato.

Quanto sopra dovrebbe portare a una riduzione dei costi amministrativi per gli operatori e le autorità pubbliche. I benefici derivanti dal consolidamento dei due regolamenti sono difficili da quantificare in quanto fanno riferimento al tempo impiegato per comprendere le norme e le modalità per rispettarli (ossia costituiscono un'azione complementare per il rispetto degli obblighi effettivi stessi).

L'iniziativa ridurrà gli obblighi per determinate sostanze al fine di agevolare meglio gli scambi (ad esempio eliminando i costi amministrativi connessi all'obbligo di comunicazione). Estenderà inoltre gli obblighi volti a sostenere un controllo rafforzato (ossia i costi del dovere di diligenza per l'attuazione del divieto relativo ai precursori di progettazione). A livello globale vi sarà una riduzione netta dei costi e la valutazione d'impatto stima che tale risparmio netto sui costi ammonterà a circa 25,27 milioni di EUR l'anno.

•Diritti fondamentali

La proposta è conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La libertà d'impresa sancita dalla Carta non è assoluta. Le restrizioni stabilite nella presente proposta, quali l'obbligo dell'ottenimento di una licenza per lo svolgimento di attività che coinvolgono precursori di droghe di categoria 1 o 3, sono giustificate dalla necessità di monitorare le attività svolte con tali precursori e di ridurne la disponibilità per la fabbricazione illecita di droghe. Tale obiettivo è in linea con quello generale di fornire un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche dell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli Stati membri e gli operatori si baseranno su un sistema elettronico centralizzato che razionalizzerà e sosterrà il processo di gestione delle licenze, delle registrazioni, delle verifiche dei clienti, della gestione della quantità e delle notificazioni preventive. Le nuove norme elimineranno infine gli obblighi di comunicazione periodica per gli operatori e le autorità. 

Si prevede che soluzioni digitali globali faciliteranno il completamento dei compiti amministrativi per gli operatori e accelereranno l'intero processo. Inoltre ciò consentirà alle autorità competenti di verificare più efficacemente la legalità dei movimenti di precursori di droghe, migliorando la tracciabilità.

La digitalizzazione migliorerà l'efficacia e l'efficienza dei controlli, fornendo alle autorità un accesso più rapido a informazioni strutturate e di qualità elevata che consentano controlli automatici delle licenze/registrazioni ed effettuino una gestione della quantità. Ciò favorirà tempi di sdoganamento più rapidi per le importazioni e le esportazioni, rafforzando nel contempo la capacità dell'UE di individuare e prevenire il commercio illecito.

•A tal fine, il fabbisogno di bilancio per il sistema informatico del mercato interno e le risorse umane è stimato ammontare a 1,322 milioni di EUR a partire dal 2028;

•per quanto riguarda il commercio estero, un'analisi preliminare ha portato a una stima del fabbisogno di bilancio pari a fino a 24,148 milioni di EUR, comprese le risorse umane, a seconda del modello di attuazione della soluzione informatica scelto;

•un repertorio di informazioni sui precursori di droghe che coprirà tutte le pertinenti sostanze classificate e non classificate con o senza un uso industriale o commerciale noto che, comprese le risorse umane, costerà circa 0,530 milioni di EUR.

Ulteriori informazioni su tali costi sono disponibili nella sezione 3.2 della scheda finanziaria e digitale legislativa. Gli importi per il periodo successivo al 2027 sono indicativi e non anticipano né pregiudicano la proposta della Commissione e l'accordo sul prossimo QFP.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione valuterà il regolamento 10 anni dopo la sua entrata in applicazione al fine di valutarne l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto e la coerenza. La Commissione presenterà una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, che consiste nello stabilire norme per il monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe per gli scambi tanto sul mercato interno quanto nel commercio estero.

L'articolo 2 definisce le nozioni più importanti utilizzate nel regolamento, utilizzando ogniqualvolta possibile riferimenti incrociati da altri atti correlati dell'Unione al fine di garantire la coerenza. 

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione materiale delle norme. Per precursori di droghe si intendono le sostanze, le miscele e gli organismi presenti in natura che possono essere utilizzati nella produzione illecita di droghe. Sebbene siano contemplati tanto i precursori di droghe classificati quanto quelli non classificati, vi sono condizioni specifiche nel rispetto delle quali talune miscele sono escluse dall'ambito di applicazione. Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione le attività delle autorità pubbliche, quali le forze armate o la polizia, che agiscono nell'ambito delle loro funzioni ufficiali, nonché l'uso o la detenzione di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari, in considerazione del basso rischio di diversione. Inoltre, sebbene la messa a disposizione sul mercato, l'uso e la detenzione di medicinali per uso umano e medicinali veterinari siano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, il commercio estero è contemplato soltanto per i prodotti inclusi nell'allegato II, parte II, del regolamento.

L'articolo 4 include la clausola standard di libera circolazione, che garantirà che gli Stati membri non ostacolino la messa a disposizione sul mercato di precursori di droghe classificati, qualora siano soddisfatte le prescrizioni di cui al regolamento, ad esempio imponendo misure di monitoraggio supplementari. 

L'articolo 5 elenca le 3 categorie di precursori di droghe classificati e stabilisce le norme in materia di conflitti da utilizzare al fine di stabilire le prescrizioni in casi specifici in cui una sostanza appartiene a due categorie o una miscela contiene sostanze appartenenti a due o tre categorie.

Gli articoli da 6 a 8 stabiliscono gli obblighi generali applicabili agli operatori che commerciano precursori di droghe classificati. Gli operatori sono soggetti all'obbligo generale di cooperare con le autorità nazionali e di conservare la documentazione relativa alle loro transazioni relative ai precursori di droghe classificati. Al fine di sostenere le autorità nazionali nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe, gli operatori e i fornitori di mercati online hanno l'obbligo di notificare le transazioni sospette e le sparizioni o i furti significativi di precursori di droghe classificati. 

Gli articoli da 9 a 14 stabiliscono le prescrizioni per l'immissione sul mercato, l'uso, la detenzione, l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione in relazione ai precursori di droghe di categoria 1. Si tratta dei precursori di droghe aventi usi legittimi nell'industria chimica che presentano il rischio più elevato di diversione. Sono pertanto soggetti a misure di controllo rigorose. Oltre all'obbligo di possedere una licenza, gli operatori devono designare un funzionario competente, garantire la sicurezza dei locali e degli scambi nel mercato interno soltanto con gli operatori che sono anche titolari di una licenza. Analogamente, anche gli operatori che utilizzano o possiedono precursori di droghe di categoria 1 devono conservare la documentazione, in condizioni analoghe a quelle degli operatori che commerciano qualsiasi precursore di droghe classificato. 

L'articolo 15 stabilisce le prescrizioni per l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione con precursori di droghe di categoria 2. Gli operatori esterni di precursori di droghe classificati di categoria 2 non dovranno più presentare una domanda di registrazione per l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione, e successivamente ottenere tale registrazione. Si limiteranno piuttosto a registrare semplicemente informazioni sulle loro attività, comprese le stime delle quantità massime previste durante un periodo di validità di tre anni, dopo di che potranno avviare attività riguardanti i precursori di droghe classificati che registrano. Tali informazioni saranno aggiornate secondo necessità. Le autorità competenti possono decidere di sospendere o cessare le attività incluse nella registrazione nel caso in cui le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte o in caso di sospetto rischio di diversione verso scopi illeciti.

Gli articoli da 16 a 19 stabiliscono le prescrizioni per i precursori di droghe di categoria 3 di nuova introduzione relative ai precursori di progettazione. I precursori di droghe di categoria 3 contengono sostanze che non hanno un uso legittimo noto se non nel contesto della ricerca o dell'innovazione nel momento in cui vengono sottoposte a controllo. Di conseguenza il commercio, l'uso o la detenzione di tali sostanze dovrebbero essere vietati a priori. Le transazioni, l'uso o la detenzione di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione dovrebbero essere consentiti previa notifica. Laddove tali sostanze siano necessarie in quantità maggiori o per altri usi legittimi, occorre richiedere il rilascio di una licenza.

Gli articoli da 20 a 23 stabiliscono le procedure relative al commercio estero di precursori di droghe. Le nuove norme consentono una semplificazione delle procedure per il commercio estero attraverso l'automazione. Gli articoli 20 e 22 stabiliscono le prescrizioni per le autorizzazioni di importazione e di esportazione, che sono sostituite da un sistema di gestione delle quantità in base al quale l'operatore notifica all'autorità competente la quantità massima di sostanze classificate da importare o esportare in un determinato periodo di tempo. Ciò coprirebbe anche una o più attività di importazione o esportazione previste durante detto periodo fino a un massimo della quantità totale inizialmente indicata. L'articolo 23 stabilisce la disposizione per la verifica doganale, in base alla quale il sistema elettronico centrale si connetterà all'ambiente dello sportello unico per le dogane al fine di verificare le informazioni fornite sulle importazioni o sulle esportazioni previste rispetto ai dati relativi alla licenza, alla registrazione o alla notificazione preventiva dell'operatore. 

L'articolo 21 stabilisce la procedura per le notifiche preventive all'esportazione, che è stata ulteriormente razionalizzata. I paesi dello Spazio economico europeo (SEE) sono esentati dall'obbligo di notificazione preventiva all'esportazione. È stato inoltre revocato il periodo di attesa di 15 giorni concesso a paesi terzi per rispondere a tale notificazione preventiva all'esportazione.

L'articolo 24 mantiene in essere le disposizioni attuali secondo cui gli operatori esterni continueranno ad avere l'obbligo di dimostrare lo scopo lecito quando precursori di droghe classificati sono trasbordati, collocati in deposito temporaneo o immagazzinati in una zona franca.

L'articolo 25 istituisce un repertorio di informazioni sui precursori di droghe, destinato a sostituire elenco esistente per la sorveglianza volontaria. Il repertorio dovrà contenere informazioni sui precursori di droghe classificati e non classificati. Presenta diverse finalità: aiutare gli operatori a individuare le transazioni sospette e a determinare se specifiche sostanze rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in caso di inclusione di gruppi di sostanze identificate in modo generico, nonché aiutare la Commissione e le autorità nazionali a individuare la necessità di sottoporre nuove sostanze a controllo. Il repertorio deve essere sviluppato e gestito dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe. 

Come misure supplementari per sensibilizzare e sostenere gli Stati membri nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe, l'articolo 26 stabilisce norme in materia di formazione tanto per le autorità nazionali quanto per gli operatori.

L'articolo 27 stabilisce disposizioni in materia di assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare mediante il ricorso al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio 29(29).

L'articolo 28 stabilisce l'obbligo per le autorità competenti di effettuare controlli sull'adempimento degli obblighi previsti da tale normativa per quanto concerne i precursori di droghe classificati.

Gli articoli 29 e 30 prevedono disposizioni onnicomprensive per i precursori di droghe. Le autorità competenti hanno il potere di intervenire al fine di evitare la diversione verso la produzione illecita di droghe nel mercato interno sequestrando i precursori di droghe classificati per un determinato periodo di tempo nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale. Per quanto riguarda il commercio estero, i poteri delle autorità doganali e delle autorità competenti di monitorare e controllare l'eventuale diversione di precursori classificati e non classificati sono rafforzati consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose per i precursori non classificati, quali il blocco temporaneo, qualora lo ritengano necessario. Viene inoltre evidenziato l'obbligo di adottare rigorose misure di controllo per tutti i regimi doganali.

L'articolo 31 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare norme nazionali in materia di sanzioni al fine di assicurare l'applicazione del regolamento.

L'articolo 32 riguarda la comunicazione di informazioni sui sequestri da parte delle autorità competenti e delle autorità doganali, mentre l'articolo 33 stabilisce obblighi specifici di informazione per gli Stati membri che potrebbero portare a sviluppi futuri per quanto concerne le sostanze incluse nelle categorie di precursori di droghe classificati o nel repertorio, come precursori di droghe non classificati.

L'articolo 34 definisce l'obbligo di presentare relazioni annuali alle Nazioni Unite, che deve essere assolto dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri. Gli attuali obblighi di comunicazione annuale degli operatori sono soppressi, in quanto l'automazione può fornire tali informazioni. Ciò consente di continuare a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dagli obblighi internazionali concentrandosi in modo più sostenibile sull'utilizzo delle risorse.

L'articolo 35 stabilisce le funzioni principali di un sistema informatico centralizzato per i precursori di droghe, che consiste nel sostenere l'attuazione dei vari obblighi. Il sistema dovrebbe consentire agli operatori di adempiere i loro obblighi di cui al presente regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. Il sistema dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione, da parte della Commissione, delle informazioni richieste nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite. Il sistema centralizzato deve essere interconnesso con l'ambiente dello sportello unico per le dogane, al fine di consentire l'applicazione di un sistema di gestione della quantità e quindi sostituire il sistema esistente di autorizzazioni di importazione e di esportazione. Inoltre il sistema potrebbe essere reso compatibile con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione di incidenti relativi a precursori, affinché la comunicazione di sequestri nel sistema elettronico non costituisca una duplicazione dell'obbligo attuale di comunicazione previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione deve adottare un atto di esecuzione che stabilisca le modalità di attuazione di tale sistema elettronico, compresi i requisiti tecnici e procedurali derivanti dalle sue funzioni. L'articolo 36 riguarda la protezione dei dati personali nel contesto del funzionamento del sistema elettronico.

L'articolo 37 conferisce alla Commissione il potere di apportare adeguamenti tecnici agli allegati per modificare le sostanze sottoposte a controllo. La Commissione deve inoltre modificare altri elementi non essenziali riguardanti, ad esempio, le licenze, le registrazioni, le notificazioni preventive, le notifiche di quantità per l'importazione o l'esportazione, gli obblighi di comunicazione o le misure transitorie.

L'articolo 38 descrive le condizioni per l'esercizio del potere di adottare atti delegati.

L'articolo 39 consente alla Commissione di ricorrere alla procedura d'urgenza per adottare atti delegati in casi debitamente giustificati per le modifiche delle sostanze controllate.

L'articolo 40 garantisce che la Commissione segua la procedura d'esame quando adotta atti di esecuzione relativi alle modalità di attuazione del sistema informatico. 

Gli articoli da 41 a 45 fanno riferimento alle disposizioni finali e transitorie. La Commissione è tenuta a riesaminare il regolamento dopo un periodo di applicazione di 10 anni. Ciò consentirà alla Commissione di prendere in considerazione anche l'applicazione del sistema di gestione delle quantità in occasione della prima valutazione del regolamento, che è un elemento essenziale e che sarà applicabile soltanto in una fase successiva, quando il sistema informatico sarà pienamente sviluppato. Sebbene il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 debbano essere abrogati, sono proposte anche disposizioni transitorie per garantire la chiarezza giuridica per quanto concerne i documenti rilasciati a norma delle vecchie norme. L'applicazione delle nuove norme dovrebbe essere rinviata di tre anni al fine di dare alla Commissione il tempo di sviluppare parte delle funzioni del sistema informatico a sostegno della sua attuazione e per fornire agli operatori e alle autorità nazionali il tempo di adeguarsi. Dato che le altre funzioni del sistema informatico a sostegno della gestione delle quantità per le importazioni e le esportazioni saranno operative in una fase successiva, un apposito allegato stabilisce le disposizioni transitorie per il periodo supplementare per quanto concerne il commercio estero e la comunicazione agli operatori esterni delle loro operazioni annuali.

2025/0384 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 31(2),

considerando quanto segue:

(1)La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ("convenzione delle Nazioni Unite"), adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, costituisce parte del quadro delle iniziative intraprese a livello mondiale per contrastare la produzione e il traffico di droghe illecite. L'Unione ha concluso la convenzione delle Nazioni Unite con la decisione n. 90/611/CEE del Consiglio 32 (3).

(2)L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite impone alle parti di adottare le misure che ritengono appropriate per prevenire la diversione delle sostanze incluse nelle tabelle allegate alla convenzione e utilizzate ai fini della fabbricazione illecita di droghe (precursori di droghe). L'adozione di norme per monitorare e controllare tali precursori di droghe è stata attuata nell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 (4), relativo a misure di controllo e monitoraggio nel mercato interno, e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio 34 (5) sugli scambi tra l'Unione e i paesi terzi. 

(3)La valutazione dei regolamenti dell'Unione sui precursori di droghe 35 (6) ha dimostrato la necessità di un'azione supplementare per quanto riguarda i precursori di progettazione. I precursori di progettazione sono sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che non hanno un uso legittimo noto e che sfuggono ai controlli di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. Tali regolamenti sono stati concepiti per affrontare la diversione di precursori di droghe tradizionali dai canali leciti verso la fabbricazione illecita di droghe e non contemplano norme specifiche relative ai precursori di progettazione. La valutazione ha inoltre permesso di evidenziare la necessità di adottare un approccio olistico nella regolamentazione dei precursori di droghe, al fine di garantire la coerenza con i recenti sviluppi politici a livello di Unione contro il traffico di stupefacenti. Tra i recenti sviluppi figurano la strategia e il piano d'azione dell'UE in materia di droghe, l'adozione del regolamento (UE) 2023/1322 36 (7) riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe, la strategia digitale europea e l'adozione del regolamento (UE) 2022/2399 37 (8). 

(4)I controlli sui precursori di droghe costituiscono una componente fondamentale della politica di riduzione dell'offerta di droga, come indicato nella strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025 38 (9). Inoltre il piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025 39 (10) sottolinea la necessità di affrontare la sfida posta dai precursori di progettazione. Inoltre la tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata 40 (11) del 2023 sottolinea la necessità di definire modalità innovative per accelerare e ampliare l'attuale approccio alla regolamentazione dei precursori di droghe in risposta ai nuovi metodi di produzione di droghe illecite. Analogamente, nell'ambito della nuova strategia dell'UE in materia di droga e del piano d'azione dell'UE contro il traffico di droga, annunciati in Protect EU: strategia europea di sicurezza interna 41 (12), l'UE intensificherà gli sforzi operativi volti ad arrestare l'afflusso di precursori di droghe, compresi i precursori di progettazione.

(5)È pertanto opportuno adottare norme nuove in materia di precursori di droghe per affrontare più efficacemente gli sviluppi nella fabbricazione illecita di droghe e, in particolare, la proliferazione di precursori di progettazione. Tali norme nuove darebbero attuazione altresì agli obblighi derivanti dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite.

(6)Al fine di razionalizzare le procedure attuali e ridurre gli oneri amministrativi, anche il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 dovrebbero essere fusi in un unico regolamento. Ciò dovrebbe altresì agevolare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve altre normative dell'Unione applicabili alle sostanze contenute nei precursori di droghe contemplati dal presente regolamento, quali il regolamento (CE)n. 1907/2006 42 (14), il regolamento (CE) n. 1272/2008 43 (15) o il regolamento (UE) 2019/1148 44 (16). Dovrebbe inoltre applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di stabilire norme nazionali relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio 45 (17). Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle autorità doganali, alle forze di polizia, alle forze armate e ai laboratori delle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono nell'ambito dei loro compiti ufficiali, in quanto in tali casi il rischio di diversione di precursori di droghe è minimo. Anche la detenzione e l'uso di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari nel contesto delle loro normali attività dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto tali operatori sono già soggetti a norme rigorose ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale. È opportuno mantenere la possibilità di stabilire formalità semplificate per determinati operatori esterni, quali le farmacie e gli ambulatori veterinari che dispensano medicinali veterinari, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che presentano un basso profilo di rischio.

(7)I precursori di droghe classificati sono costituiti da sostanze contemplate dagli allegati del presente regolamento o contengono tali sostanze. Gli allegati dovrebbero includere tutte le sostanze già contemplate dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. Tali sostanze sono contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite o sono poste sotto controllo a livello di Unione, in risposta a rischi specifici di diversione individuati nell'Unione. Al fine di agevolare la loro libera circolazione nel mercato interno e il loro commercio estero, è opportuno stabilire norme armonizzate che consentano alle autorità nazionali di controllare e monitorare efficacemente il commercio legittimo, al fine di evitare che le sostanze in questione siano dirottate verso la fabbricazione illecita di stupefacenti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati. Come previsto dalle norme vigenti, gli operatori dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di notificare transazioni sospette. Si tratta di una fonte importante di informazioni che consente alle autorità competenti di rilevare attività illecite. Tale obbligo dovrebbe essere esteso alle sparizioni e ai furti significativi, in quanto tali incidenti potrebbero anche indicare una possibile diversione verso la fabbricazione illecita di droghe. Analogamente, gli operatori dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di conservare la documentazione relativa alle transazioni di precursori di droghe classificati. Al fine di aumentare le possibilità per le autorità competenti di raccogliere prove relative ad attività illecite, l'obbligo di conservare la documentazione dovrebbe essere esteso agli operatori che utilizzano precursori di droghe classificati che presentano il rischio più elevato e la documentazione dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo più lungo. 

(8)Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i mercati online per quanto concerne la comunicazione di transazioni sospette che coinvolgono precursori di droghe classificati e avvengono sui loro siti web o che utilizzano i loro servizi informatici, una volta che gli stessi vengono a conoscenza di informazioni che portano a tale sospetto. Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza.

(9)I precursori di droghe di categoria 1 dovrebbero essere soggetti a rigorose norme di controllo in quanto contengono sostanze che svolgono un ruolo fondamentale nella fabbricazione illecita di droghe, ma che presentano anche importanti usi legittimi che aumentano il rischio di diversione dai canali leciti. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, svolgono attività di intermediazione, detengono o utilizzano tali precursori di droghe dovrebbero continuare a essere tenuti a possedere una licenza, in quanto ciò offre alle autorità nazionali la possibilità di effettuare un controllo approfondito delle loro legittime intenzioni prima che l'attività possa essere svolta. Qualora siano riscosse tasse a livello nazionale per l'ottenimento di una licenza, gli Stati membri dovrebbero adeguarle al fine di salvaguardare la competitività delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 46 (18). L'attuale obbligo degli operatori di verificare che anche i loro clienti siano titolari di una licenza dovrebbe essere mantenuto, in quanto si è dimostrato un modo efficace per verificare l'affidabilità di tali clienti. Tuttavia l'obbligo di ottenere le dichiarazioni del cliente non dovrebbe più essere mantenuto, in quanto comporta oneri amministrativi senza vantaggi evidenti in termini di agevolazione dell'identificazione delle operazioni sospette. È inoltre importante mantenere l'attuale obbligo per gli operatori che commerciano precursori di droghe di categoria 1 di garantire la sicurezza dei locali e di estendere tale obbligo agli operatori che utilizzano tali precursori di droghe, dato il rischio di diversione elevato cui sono soggetti. 

(10)I precursori di droghe di categoria 2 sono precursori che, sebbene siano utilizzati di frequente nella produzione illecita di droghe, sono commercializzati in quantità significative nel mercato interno e nel commercio estero e presentano usi legittimi di ampia portata. Sebbene il rischio di diversione sia significativo, misure di controllo rigorose sarebbero molto onerose tanto per il settore quanto per le autorità nazionali a fronte di un valore aggiunto limitato ai fini dell'individuazione di attività sospette. Di conseguenza le misure di controllo e monitoraggio previste dal presente regolamento dovrebbero essere incentrate unicamente sul commercio estero. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli obblighi per gli operatori esterni dovrebbero essere limitati alla registrazione delle loro attività, senza l'obbligo di approvazione da parte delle autorità nazionali.

(11)I precursori di droghe di categoria 3 dovrebbero essere introdotti per affrontare le particolarità e i rischi di uso elevati nella produzione illecita di droghe associati ai precursori di progettazione, che svolgono un ruolo significativo nella fabbricazione illecita di droghe, come dimostrato dalla loro percentuale elevata nel numero di sequestri negli ultimi anni, e non presentano alcun uso legittimo noto diverso dalla ricerca e dall'innovazione. Tali precursori non seguono il modello tradizionale di diversione dai canali leciti verso la produzione illecita di droghe. A sostegno della lotta contro la produzione e il traffico di droghe illecite, è pertanto importante vietare che siano soggette a: messa a disposizione sul mercato; importazione; esportazione; attività di intermediazione; nonché uso o detenzione.

(12)Tuttavia, dato che i precursori di droghe di categoria 3 possono essere utilizzati nella ricerca e nell'innovazione e altri usi legittimi possono essere scoperti dopo l'inclusione di varie sostanze nell'allegato del presente regolamento, è importante stabilire norme che consentano agli operatori di svolgere attività con tali precursori. Qualora piccole quantità di precursori di progettazione siano necessarie per la ricerca e l'innovazione, gli operatori dovrebbero essere tenuti a presentare una notificazione preventiva all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti. Ciò incoraggerà la ricerca e l'innovazione in quanto non sono imposte formalità lunghe e costose per le transazioni di quantità ridotte e quindi a basso rischio. Qualora gli operatori necessitino di precursori di droghe di categoria 3 in quantità superiori o per scopi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione, dovrebbero essere tenuti a ottenere una licenza conformemente alle disposizioni relative ai precursori di droghe di categoria 1, in quanto i rischi sono analoghi.

(13)Dato che i nuovi precursori di progettazione possono essere facilmente creati modificando la struttura chimica delle sostanze poste sotto controllo, è importante che il presente regolamento sia adattato al fine di tenere conto dell'introduzione sia di un elenco di sostanze identificate individualmente sia di gruppi di sostanze identificate in modo generico nei precursori di droghe di categoria 3. Ogniqualvolta un gruppo di sostanze è incluso in modo generico, dovrebbe essere fornito un elenco di esenzioni al fine di escludere singole sostanze che fanno parte di tale gruppo ma per le quali è stato individuato un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse né nei precursori di droghe di categoria 1 né in quelli di categoria 2.

(14)L'obbligo di ottenere autorizzazioni di importazione e di esportazione dovrebbe essere soppresso e sostituito da una gestione della quantità, che comprenda la notifica della quantità da parte degli operatori e verifiche automatiche da parte delle autorità doganali per l'importazione e l'esportazione. Ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori esterni, mantenendo nel contempo controlli rigorosi sui precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono e garantendo il costante rispetto della convenzione delle Nazioni Unite da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(15)Conformemente all'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite, l'efficacia e la praticabilità delle notificazioni preventive all'esportazione sono assolutamente riconosciute. Tuttavia le esportazioni verso paesi terzi che partecipano al mercato unico dell'Unione e le esportazioni verso paesi nei quali un accordo internazionale dispensa dalla notificazione preventiva all'esportazione dovrebbero essere esentate dall'obbligo di effettuare tale notifica.

(16)Ai fini di un'applicazione efficace del presente regolamento, è importante consentire alle autorità competenti di richiedere la prova degli scopi leciti per i precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione.

(17)È essenziale intensificare gli sforzi volti a sensibilizzare gli operatori legittimi in relazione ai rischi associati ai precursori non classificati, al fine di aiutarli a individuare le transazioni sospette e a notificarle su base volontaria. Di conseguenza, attraverso un repertorio di informazioni sui precursori di droghe saranno messe a disposizione informazioni esaustive sui precursori di droghe, compresi quelli non classificati, unitamente a uno strumento volto a contribuire a determinare l'ambito di applicazione dei precursori di progettazione classificati.

(18)Il repertorio di informazioni sui precursori di droghe dovrebbe essere sviluppato, gestito e aggiornato dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe e dovrebbe sostituire l'elenco esistente per la sorveglianza volontaria. Il repertorio dovrebbe contenere informazioni complete in merito ai precursori di droghe classificati e non classificati e ai loro usi legittimi e illeciti, al fine di fornire assistenza agli operatori nell'individuare le transazioni sospette e agli Stati membri e alla Commissione nell'individuare tendenze nuove nella produzione illecita di droghe.

(19)Gli Stati membri dovrebbero organizzare attività di formazione periodiche volte ad aumentare la sensibilizzazione in merito ai rischi di diversione di precursori di droghe e al ruolo significativo che gli operatori possono svolgere nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe.

(20)È opportuno rafforzare l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare ricorrendo al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio 47 (19).

(21)Al fine di prevenire la diversione di precursori di droghe verso la fabbricazione illecita di droghe, le autorità nazionali e le autorità doganali dovrebbero avere la facoltà di sequestrare e confiscare i precursori di droghe classificati e non classificati, qualora vi siano fondati motivi o prove affidabili del fatto che il precursore di droghe in questione è destinato a un uso illecito.

(22)Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso, che dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate.

(23)L'obbligo di comunicazione annuale per gli operatori dovrebbe essere soppresso, in quanto non si è dimostrato essere la misura più efficiente ai fini dell'individuazione di attività sospette, pur essendo molto oneroso per il settore. Occorre piuttosto intensificare gli sforzi delle autorità nazionali per comunicare, senza indugio, i sequestri significativi di precursori di droghe. Ciò garantirebbe che le autorità nazionali di altri Stati membri possano orientare meglio i loro controlli.

(24)Conformemente agli obblighi di comunicazione dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite e alle risoluzioni del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite n. 1995/20 sulle misure volte a rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire la diversione di sostanze incluse nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite e utilizzate nella fabbricazione illecita di stimolanti e di altre sostanze psicotrope e n. 49/3 sul rafforzamento dei sistemi di controllo dei precursori chimici utilizzati nella fabbricazione di droghe sintetiche, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale da trasmettere all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

(25)È opportuno istituire un sistema elettronico centralizzato per digitalizzare le procedure di cui al presente regolamento. Il sistema dovrebbe consentire agli operatori di adempiere i loro obblighi di cui al presente regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. Il sistema dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione, da parte della Commissione, delle informazioni richieste nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite. L'applicazione delle norme in materia di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono a norma del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione tra tale sistema elettronico e l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Inoltre la Commissione dovrebbe esaminare con le Nazioni Unite la possibilità di interconnettere il sistema elettronico con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione degli incidenti che coinvolgono precursori o altri strumenti, al fine di evitare doppie comunicazioni e facilitare la cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe avere accesso alle informazioni contenute nel sistema elettronico al fine di facilitare l'attuazione del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2023/1322 e lo sviluppo e l'aggiornamento del repertorio di informazioni sui precursori di droghe.

(26)Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 48 (20) o dal regolamento (UE) 2018/1725 49 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, nel contesto dei rispettivi ambiti di applicazione.

(27)Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiungere o rimuovere sostanze dalle categorie di precursori di droghe, ove necessario con urgenza. Date le particolarità dei precursori di progettazione che sono affini alle sostanze chimiche dei precursori di droghe classificati e che possono essere creati facilmente, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di aggiungere precursori di progettazione anche includendo gruppi di sostanze, identificate in modo generico e, se necessario, di escludere singole sostanze appartenenti a tali gruppi che hanno usi legittimi diversi dalla ricerca e dall'innovazione e che non devono essere incluse in una categoria diversa. Tuttavia la Commissione non dovrebbe aggiungere gruppi di sostanze ai precursori di droghe di categoria 1 o 2, fatto salvo il caso in cui ciò sia necessario al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite. Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli elementi non essenziali di cui agli allegati relativi a licenze, registrazioni, notificazioni preventive, gestione della quantità relativa all'importazione e all'esportazione, notificazioni preventive all'esportazione, dimostrazione di scopi leciti, determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso di tali sostanze nella fabbricazione illecita di droghe, misure transitorie e attività di comunicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 50 (22). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(28)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità di attuazione del sistema elettronico. Tra tali modalità dovrebbero figurare requisiti tecnici e procedure per l'attuazione dei principali obblighi stabiliti nel presente regolamento, quali l'ottenimento di una licenza, la presentazione di una registrazione o di una notificazione preventiva oppure quelli connessi alla notifica di quantità e alla verifica doganale. Tra tali modalità dovrebbero figurare anche le norme per la protezione e la sicurezza dei dati personali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 .

(29)Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e pertanto, data la natura internazionale e dinamica del commercio di precursori di droghe, tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(30)Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(31)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata del tempo necessario al fine di istituire il sistema elettronico richiesto per la sua attuazione.

(32)È opportuno stabilire disposizioni transitorie per garantire la validità dei documenti rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 e per consentire la connessione del sistema elettronico per le autorità competenti e i sistemi doganali, assicurare la certezza del diritto e garantire una transizione agevole verso le nuove norme,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per il monitoraggio e il controllo della messa a disposizione sul mercato, dell'importazione, dell'esportazione, della detenzione e dell'uso di precursori di droghe e delle attività di intermediazione che li coinvolgono, al fine di garantirne la libera circolazione nel mercato interno e prevenirne la disponibilità per la fabbricazione illecita di droghe.

2.Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni della legislazione dell'Unione applicabili alle sostanze di cui agli allegati I, II e III. 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)"precursore di droghe": una sostanza che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di droghe, nonché miscele, organismi e sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze; 

(2)"droga": stupefacente quale definito all'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio 52 (25);

(3)"precursore di droghe classificato": un precursore di droghe costituito da o contenente una sostanza di cui all'allegato I, II o III del presente regolamento, fatto salvo il caso in cui sia esentato a norma di tale allegato;

(4)"precursore di droghe non classificato": un precursore di droghe che, pur non contenendo o non essendo costituito da una sostanza di cui all'allegato I, II o III del presente regolamento, può essere utilizzato per la fabbricazione illecita di droghe;

(5)"sostanza": sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 (26);

(6)"miscela": una miscela ai sensi dell'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 

(7)"sostanza presente in natura": una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 39), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 

(8)"precursore di progettazione": un precursore di droghe che è una sostanza o una miscela contenente una sostanza che è un parente chimico stretto di una sostanza di cui all'allegato I o II e che non ha alcun uso legittimo noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione;

(9)"medicinale": un medicinale quale definito all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE 54 (27);

(10)"medicinale veterinario": medicinale veterinario quale definito all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6 55 (28);

(11)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un precursore di droghe per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(12)"miscela": una miscela ai sensi dell'articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(13)"importazione": l'introduzione di precursori di droghe aventi lo status di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, compresi la collocazione in custodia temporanea, il transito, il magazzinaggio presso depositi doganali e in zone franche, l'ammissione temporanea, l'uso finale o il perfezionamento attivo, e dichiarati per l'immissione in libera pratica ai sensi del[la proposta di] regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE).../... 56 ;

(14)"esportazione": l'uscita di un precursore di droghe dal territorio doganale dell'Unione, compresi la riesportazione, il perfezionamento passivo e il regime di esportazione ai sensi del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(15)"immissione in libera pratica": l'immissione in libera pratica ai sensi del titolo VI, capo 2, del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(16)"custodia temporanea"": una custodia temporanea quale definita all'articolo 5, punto 50), del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(17)"ammissione temporanea": l'ammissione temporanea ai sensi del titolo VIII, capo 4, sezione 1, del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(18)"perfezionamento attivo": il perfezionamento attivo ai sensi del titolo VIII, capo 5, sezione 2, del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(19)"perfezionamento passivo": il perfezionamento passivo ai sensi del titolo VIII, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE).../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(20)"transito": transito esterno quale definito all'articolo 111 del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(21)"deposito doganale": il deposito doganale ai sensi del titolo VIII, capo 3, sezione 2, del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(22)"zona franca": una zona franca ai sensi del titolo VIII, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(23)"notifica di riesportazione": notifica di riesportazione quale definita all'articolo 5, punto 46), del regolamento (UE) .../... [COM/2023/258 final, 2023/0156 (COD)];

(24)"fornitore di un mercato online": fornitore di una piattaforma online quale definiti all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065(31) 57 che consente ai consumatori o agli operatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di precursori di droghe classificati;

(25)"intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica che organizza la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati, nel contesto della quale successivamente le merci verranno importate o esportate e che cerca di ottenere un accordo tra due parti o agisce a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali precursori di droghe e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione; questa definizione riguarda anche qualsiasi attività che comporti la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati senza che tali precursori siano introdotti nel territorio doganale dell'Unione;

(26)"operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che mette a disposizione sul mercato, detiene o utilizza precursori di droghe o qualsiasi operatore esterno di tali precursori;

(27)"operatore esterno": qualsiasi importatore, esportatore o intermediario di precursori di droghe;

(28)"denominazione di una sostanza di cui all'allegato I, II o III": la denominazione della sostanza elencata nell'allegato I, nell'allegato II o nell'allegato III, parte I, del presente regolamento per le sostanze identificate individualmente, oppure la denominazione dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) della sostanza identificata in modo generico, seguita dalla denominazione del gruppo generico, come indicato nel presente regolamento;

(29)"importatore": l'importatore quale definito all'articolo 5, punto 12), del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(30)"esportatore": l''esportatore quale definito all'articolo 5, punto 14), del documento COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD);

(31)"rappresentante doganale": un rappresentante doganale quale definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(32)"trasportatore": trasportatore quale definito all'articolo 5, punto 25), del regolamento (UE) .../... [(COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD))];

(33)"destinatario finale": qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale vengono forniti i precursori di droghe classificati da o verso un paese terzo; tale persona può essere diversa dal consumatore finale;

(34)"transazione sospetta": qualsiasi transazione riguardante precursori di droghe per la quale esistano fondati motivi di sospettare che i precursori di droghe interessati siano destinati alla fabbricazione illecita di droghe;

(35)"sequestro": il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di precursori di droghe o di assunzione temporanea della custodia o del controllo di precursori di droghe;

(36)"organo internazionale di controllo degli stupefacenti": l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961, modificata dal protocollo del 1972;

(37)"Agenzia": l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe istituita dal regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 (32);

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai precursori di droghe classificati che sono: 

(a)sostanze di cui all'allegato I, II o III; 

(b)miscele contenenti sostanze di cui all'allegato I, II o III, salvo il caso in cui: 

(i)la sostanza non possa essere utilizzata o estratta facilmente con mezzi di facile applicazione o economici; o

ii)la sostanza si attesti al di sotto della soglia di concentrazione di cui all'allegato I, II o III e, se del caso, non soddisfi le condizioni particolari di cui all'allegato I, II o III;

(c)organismi o loro parti e sostanze presenti in natura, contenenti sostanze di cui all'allegato I, II o III, salvo il caso in cui sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera b), punto i).

2.Il presente regolamento si applica anche ai precursori di droghe non classificati che sono sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di droghe e alle miscele contenenti tali sostanze, salvo il caso in cui sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i).

3.Il presente regolamento non si applica ai seguenti operatori: 

(a)autorità doganali, forze di polizia, forze armate e laboratori ufficiali di autorità competenti nella misura in cui tali operatori agiscono nell'ambito dei loro compiti ufficiali;

(b)farmacie e ambulatori veterinari che detengono o utilizzano precursori di droghe di categoria 1 o 2, nell'ambito delle loro attività abituali.

4.Il presente regolamento non si applica:

(a)alla messa a disposizione sul mercato, alla detenzione o all'uso di medicinali per uso umano o medicinali veterinari;

(b)all'importazione, all'esportazione o ad attività di intermediazione relative a medicinali per uso umano o medicinali veterinari, fatta eccezione per quelli che figurano nell'allegato II, parte II.

Articolo 4

Libera circolazione

Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento o in altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di precursori di droghe classificati da parte di operatori conformi al presente regolamento per motivi connessi al monitoraggio del commercio legittimo ai fini della prevenzione della fabbricazione illecita di droghe.

Articolo 5

Categorie di precursori di droghe classificati

1.I precursori di droghe classificati appartengono a una delle categorie seguenti:

(a)precursori di droghe di categoria 1 contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato I; 

(b)precursori di droghe di categoria 2:

(i)contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato II, parte I; o

ii)medicinali per uso umano e medicinali veterinari contenenti sostanze di cui all'allegato II, parte II;

(c)precursori di droghe di categoria 3 contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato III che sono precursori di progettazione il cui uso legittimo non è noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione al momento della loro inclusione nell'elenco. Le sostanze di cui all'allegato III sono elencate individualmente o individuate in modo generico elencando gruppi di sostanze. Le singole sostanze incluse in tale gruppo per le quali esiste un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione e che non sono incluse nell'allegato I o II sono esentate dalla categoria 3 ed elencate nell'allegato III, parte II, sezione 2.

2.I precursori di droghe classificati che sono miscele contenenti sostanze di cui all'allegato I oltre la soglia di concentrazione stabilita in tale allegato, organismi o sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze e contenenti altresì sostanze di cui all'allegato II o III sono soggetti alle prescrizioni per i precursori di droghe di categoria I.

3.I precursori di droghe classificati che sono miscele contenenti sostanze di cui all'allegato III oltre la soglia di concentrazione stabilita in tale allegato, organismi o sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze e contenenti altresì sostanze di cui all'allegato II sono soggetti alle prescrizioni per i precursori di droghe di categoria 3. 

4.I precursori di droghe classificati contenenti o costituiti da una sostanza di cui all'allegato I o II, anch'essa identificata in modo generico nell'allegato III, parte II, sezione 1, sono soggetti alle prescrizioni per i precursori di droghe di categoria 1 o, rispettivamente, di categoria 2.

CAPO 2
Obblighi degli operatori

Sezione 1
Disposizioni comuni

Articolo 6

Obbligo di cooperazione

1.Nell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento gli operatori forniscono informazioni accurate, complete e aggiornate all'autorità competente o alle autorità doganali dello Stato membro interessato.

2.Gli operatori, a seguito di una richiesta motivata, forniscono senza indugio alle autorità competenti o alle autorità doganali le informazioni e la documentazione necessarie al fine di dimostrare che hanno adempiuto i loro obblighi sulla base del presente regolamento, in modo leggibile meccanicamente e strutturato, utilizzando standard aperti, trasferiti attraverso un canale di comunicazione sicuro senza dipendenza da un unico fornitore.

3.Gli operatori cooperano con tali autorità, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa al fine di eliminare i rischi di diversione dei precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.

Articolo 7

Documentazione

1.Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano ed effettuano attività di intermediazione con precursori di droghe classificati conservano i documenti commerciali per ciascuna transazione, nei quali figurano le informazioni seguenti:

(a)il nome della sostanza di cui all'allegato I, II o III o, nel caso di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, il loro nome e il nome della sostanza di cui all'allegato I, II o III contenuta nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura; per le attività di importazione, esportazione o intermediazione, il nome è seguito dalla dicitura "PRECURSORE DI DROGHE";

(b)la quantità della sostanza di cui all'allegato I, II o III e, nel caso di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, la quantità o la percentuale di qualsiasi sostanza contenuta in tali allegati; e

(c)i nomi e gli indirizzi di altri operatori coinvolti nella transazione.

2.Gli operatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la transazione. 

Articolo 8

Fornitura di informazioni in merito a transazioni sospette, sparizioni e furti

1.Gli operatori comunicano immediatamente alle autorità competenti le transazioni sospette, le sparizioni significative e i furti di precursori di droghe classificati. Qualora vengano a conoscenza di informazioni riguardanti transazioni sospette, sparizioni significative e furti di precursori di droghe classificati, i fornitori di mercati online comunicano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti.

2.Ai fini del paragrafo 1, gli operatori e i fornitori di mercati online comunicano tutte le informazioni disponibili, quali:

(a)il nome della sostanza di cui di cui all'allegato I, II o III;

(b)la quantità della sostanza;

(c)i nomi e gli indirizzi degli operatori coinvolti nella catena di approvvigionamento.

Sezione 2
Precursori di droghe di categoria 1

Articolo 9

Licenza

1.Fatto salvo il paragrafo 7, gli operatori ottengono una licenza dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti prima di mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, svolgere attività di intermediazione, detenere o utilizzare precursori di droghe di categoria 1 in quantità superiori alle soglie quantitative di cui all'allegato I nell'arco di un anno civile. Quest'obbligo non si applica:

(a)ai rappresentanti doganali diretti, vettori e altri trasportatori che agiscono esclusivamente in tale veste;

(b)ai precursori di droghe di categoria 1 che sono trasbordati, collocati in custodia temporanea, immagazzinati in una zona franca o che escono dal territorio doganale dell'Unione mediante una notifica di riesportazione.

2.Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto delle condizioni di cui all'allegato IV concernenti la competenza e l'integrità del richiedente. La licenza è rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità dell'operatore o del suo funzionario competente.

3.La licenza contiene le informazioni di cui all'allegato IV ed è concessa per un periodo non superiore a tre anni, salvo il caso in cui l'operatore ne faccia richiesta per un periodo più breve. 

4.Le autorità competenti possono concedere licenze semplificate per un periodo di tempo illimitato, fatte salve le condizioni di cui all'allegato IV. 

5.Gli operatori informano l'autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle attività da svolgere, dei precursori di droghe classificati o delle quantità pertinenti durante il periodo di validità della licenza, che richiederebbero un aggiornamento della licenza già concessa. 

6.La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione dei precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.

7.Gli operatori esterni che svolgono attività di importazione, esportazione e intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 1 in quantità non superiori alle soglie quantitative di cui all'allegato I nel corso di un anno civile sono soggetti agli obblighi applicabili a norma dell'articolo 15.

8.Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per l'espletamento della domanda di licenza. In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti ne adeguano il livello fissato alle piccole e medie imprese. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all'espletamento della domanda.

Articolo 10

Funzionario competente

1.Gli operatori di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nominano un funzionario competente stabilito nell'Unione autorizzato a rappresentarli nelle questioni relative all'applicazione del presente regolamento.

2.Il funzionario competente ha il potere di adottare tutte le decisioni necessarie al fine di garantire che le attività svolte dall'operatore siano conformi al presente regolamento.

Articolo 11

Etichettatura

Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano o svolgono attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 1 garantiscono che il nome della sostanza di cui all'allegato I sia indicato sull'imballaggio o sulla sua etichetta o, nel caso di prodotti forniti alla rinfusa, nei documenti di accompagnamento.

Articolo 12

Documentazione per l'uso o la detenzione

1.Gli operatori che utilizzano o detengono precursori di droghe di categoria 1 conservano la documentazione relativa alle loro attività conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

2.Gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano la documentazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui lo specifico precursore di droghe è stato detenuto per l'ultima volta.

Articolo 13

Verifica degli operatori

Gli operatori mettono a disposizione sul mercato precursori di droghe di categoria 1 soltanto dopo aver verificato che gli altri operatori coinvolti in tale transazione siano titolari di una licenza valida.

Articolo 14

Garanzia della sicurezza dei locali

Gli operatori adottano opportune misure per garantire la sicurezza dei locali commerciali e dei luoghi d'uso nei confronti del prelievo non autorizzato di precursori di droghe di categoria 1.

Sezione 3
Precursori di droghe di categoria 2

Articolo 15

Registrazione

1.Gli operatori esterni impegnati in attività di importazione, esportazione o intermediazione riguardanti precursori di droghe di categoria 2 registrano le informazioni in merito alle loro attività presso l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti. Quest'obbligo non si applica:

(a)a rappresentanti doganali diretti, vettori e trasportatori quando agiscono esclusivamente in tali vesti;

(b)ai precursori di droghe di categoria 2 trasbordati, collocati in custodia temporanea, immagazzinati in una zona franca o in uscita dal territorio doganale dell'Unione mediante una notifica di riesportazione.

2.La registrazione in questione contiene le informazioni di cui all'allegato V ed è effettuata per un periodo non superiore a tre anni.

3.In deroga al paragrafo 2, una registrazione può essere valida per un periodo illimitato, fatte salve le condizioni di cui all'allegato V.

4.Gli operatori esterni di cui al paragrafo 1 aggiornano le informazioni contenute nella registrazione, se necessario, conformemente all'allegato V.

5.L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'operatore esterno può ordinare a quest'ultimo di sospendere o cessare le attività oggetto della registrazione, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento; le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte; o qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare che vi sia un rischio di diversione di precursori di droghe classificati verso la fabbricazione illecita di droghe.

6.Gli operatori esterni di cui al paragrafo 1 nominano un funzionario competente conformemente all'articolo 10. 

7.Gli operatori esterni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché il nome della sostanza di cui all'allegato II sia indicato sull'imballaggio o sulla sua etichetta o, nel caso di prodotti forniti alla rinfusa, nei documenti che li accompagnano. 

Sezione 4
Precursori di droghe di categoria 3

Articolo 16

Divieto

1.Sono vietati la messa a disposizione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e l'uso di precursori di droghe di categoria 3 nonché lo svolgimento di attività di intermediazione che coinvolgano tali precursori di droghe.

2.In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono trasbordare precursori di droghe di categoria 3, collocarli in custodia temporanea, immagazzinarli in una zona franca o riesportarli dal territorio doganale dell'Unione mediante una notifica di riesportazione.

Articolo 17

Notificazione preventiva per fini di ricerca e innovazione

1.In ulteriore deroga all'articolo 16, paragrafo 1, gli operatori possono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare, nonché svolgere attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 fatte salve le condizioni di cui al presente articolo. 

2.Gli operatori che intendono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare o svolgere attività di intermediazione riguardanti precursori di droghe di categoria 3 per fini di ricerca e innovazione in quantità non superiori alla soglia quantitativa massima di cui all'allegato III, parte I, notificano le loro attività previste per un periodo massimo di sei mesi all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, cinque giorni prima della prima transazione o della prima detenzione. Tale obbligo non si applica a rappresentanti doganali diretti, vettori e altri trasportatori che agiscono esclusivamente in tali vesti.

3.La notificazione preventiva di cui al paragrafo 2 comprende le informazioni di cui all'allegato VI.

4.L'autorità competente può chiedere informazioni supplementari ed effettuare ispezioni per verificare l'accuratezza delle informazioni fornite, compreso l'uso di precursori di droghe per fini di ricerca e innovazione.

5.L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'operatore può ordinare a quest'ultimo di sospendere o cessare le attività oggetto della notificazione preventiva, qualora quest'ultima non sia conforme al presente regolamento; le condizioni dichiarate non siano più soddisfatte; o vi siano motivi ragionevoli per sospettare che esista un rischio di diversione del precursore di droghe di categoria 3 verso la fabbricazione illecita di droghe.

Articolo 18

Licenza per precursori di categoria 3

In ulteriore deroga all'articolo 16, paragrafo 1, gli operatori possono mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, detenere, utilizzare o svolgere attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 per fini di ricerca e innovazione in quantità superiori alla soglia quantitativa massima di cui all'allegato III, parte I, o per altro uso legittimo, purché ottengano una licenza conformemente all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3. L'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 8, si applica anche a tale licenza.

Articolo 19

Obblighi supplementari per i precursori di droghe di categoria 3

1.Gli operatori di cui all'articolo 17 o all'articolo 18 mettono a disposizione sul mercato precursori di droghe di categoria 3 soltanto dopo aver verificato che gli operatori coinvolti nella transazione abbiano effettuato una notificazione preventiva o siano titolari di una licenza a norma, rispettivamente, dell'articolo 17 o dell'articolo 18.

2.Gli operatori che utilizzano o possiedono precursori di droghe di categoria 3 soggetti alle condizioni di cui all'articolo 17 o all'articolo 18 conservano la documentazione relativa alle loro attività conformemente all'articolo 12.

3.Gli operatori di cui all'articolo 17 e all'articolo 18 rispettano gli obblighi seguenti:

(a)nomina di un funzionario competente conformemente all'articolo 10;

(b)garanzia della sicurezza dei locali alle condizioni di cui all'articolo 14.

4.Gli operatori esterni che importano, esportano o svolgono attività di intermediazione in relazione a precursori di droghe di categoria 3 conformemente all'articolo 17 e all'articolo 18 garantiscono che il nome della sostanza di cui all'allegato III sia indicato sull'imballaggio o sulla sua etichetta o, nel caso di prodotti forniti alla rinfusa, sui documenti di accompagnamento.

Sezione 5
Commercio estero

Articolo 20

Importazione

1.L'importatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle importazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla prima importazione. La quantità di sostanze importate durante tale periodo non supera le quantità notificate.

2.Il paragrafo 1 si applica anche alle importazioni di sostanze di cui all'allegato III, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 17 o all'articolo 18.

3.Le informazioni da fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono specificate all'allegato VII, capo 1.

4.Se le sostanze di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 sono trasbordate, vincolate al regime di custodia temporanea, perfezionamento attivo, transito o deposito doganale o immagazzinate in una zona franca, i paragrafi 1 e 2 non si applicano.

Articolo 21

Notificazione preventiva all'esportazione

1.Tutte le esportazioni di precursori di droghe di categoria 1 e le esportazioni di precursori di droghe di categoria 2 verso determinati paesi di destinazione, di cui all'allegato VII, capo 2, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato alle autorità competenti del paese di destinazione.

2.Le esportazioni di precursori di droghe di categoria 3, soggette al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17 o all'articolo 18, sono altresì precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, come indicato al paragrafo 1.

3.La notificazione preventiva all'esportazione non si applica alle esportazioni dall'Unione verso un paese terzo o un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione se tale paese terzo o territorio fa anche parte del mercato unico dell'Unione o se esiste un accordo internazionale tra l'Unione e un paese terzo o territorio che prevede l'esenzione dalla notificazione preventiva all'esportazione.

4.Gli operatori informano le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento in merito alla loro intenzione di esportare i precursori di droghe classificati di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.Nel caso in cui l'esportazione di precursori di droghe classificati debba essere notificata a norma dei paragrafi 1 e 2, prima dell'esportazione di detti precursori, le autorità competenti dello Stato membro interessato forniscono alle autorità competenti del paese di destinazione le informazioni di cui all'allegato VII, capo 2, in relazione all'esportazione prevista.

6.L'autorità competente che fornisce tali informazioni esige dall'autorità competente del paese di destinazione che le riceve di preservare la natura riservata di qualsiasi segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di qualsiasi elemento riguardante un procedimento commerciale ivi contenuti.

7.Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventiva all'esportazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, capo 2, punto 4, se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione di precursori di droghe classificati.

Articolo 22

Esportazione

1.L'esportatore notifica all'autorità competente la quantità totale delle esportazioni previste per ciascuna sostanza di cui all'allegato I o II in un determinato periodo di tempo prima di procedere alla prima esportazione. La quantità di sostanze esportate durante tale periodo non supera la quantità notificata.

2.Il paragrafo 1 si applica anche alle esportazioni di sostanze di cui all'allegato III, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 17 o all'articolo 18.

3.Le informazioni da fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono specificate all'allegato VII, capo 3.

4.Se i precursori di droghe di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 escono dal territorio doganale dell'Unione in regime di transito o mediante notifica di riesportazione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano.

5.Qualora, in virtù di un accordo tra l'Unione e un paese terzo, un'esportazione richieda che le autorità competenti di tale paese terzo abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per il precursore di droghe in questione, tale autorizzazione di importazione è fornita alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento prima che l'esportazione possa essere effettuata.

6.A seguito della notificazione di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti o le autorità doganali degli Stati membri possono impedire l'esportazione se le autorità competenti o le autorità doganali del paese di destinazione ricevono un'obiezione secondo cui tale esportazione potrebbe essere destinata alla fabbricazione illecita di stupefacenti.

Articolo 23

Verifica doganale

1.Ai fini dell'importazione, fatta eccezione per il regime di transito, l'operatore titolare della licenza, della registrazione o della notificazione preventiva di cui al presente regolamento è l'importatore indicato nella dichiarazione doganale.

Nel caso del regime di transito, l'operatore titolare della licenza, della registrazione o della notificazione preventiva a norma del presente regolamento è il titolare del regime di transito indicato nella dichiarazione doganale.

Ai fini delle esportazioni, l'operatore titolare della licenza, della registrazione o della notificazione preventiva di cui al presente regolamento è l'esportatore indicato nella dichiarazione doganale.

2.L'importatore, l'esportatore o il titolare di un regime di transito di cui al paragrafo 1 fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali: prova del possesso di una licenza valida di cui all'articolo 9 o all'articolo 18; registrazione di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 15; o la notificazione preventiva di cui all'articolo 17, compresa, se del caso, la prova della notificazione delle quantità a norma degli articoli 20 e 22.

3.Le autorità doganali possono svincolare una sostanza per un regime doganale o per la riesportazione soltanto dopo aver verificato, come minimo, l'esistenza di una licenza attiva, di una registrazione o di una notificazione preventiva, qualora queste siano richieste.

4.In aggiunta al paragrafo 3, le autorità doganali verificano che le quantità rientrino nelle soglie notificate di cui all'articolo 20 e all'articolo 22 prima di immettere le sostanze in libera pratica o vincolarle ai regimi di ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento passivo, esportazione o riesportazione qualora sia presentata una dichiarazione di riesportazione.

5.L'immissione delle merci non è considerata prova del rispetto del presente regolamento né di altra normativa dell'Unione.

6.La verifica di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4 è effettuata elettronicamente e automaticamente tramite l'interconnessione di cui all'articolo 35, paragrafo 5, a decorrere dalla data in cui l'interconnessione è operativa.

7.La Commissione e le autorità doganali possono utilizzare i dati inclusi nel sistema elettronico di cui all'articolo 35 del presente regolamento al fine di svolgere i loro compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e lo svincolo a un regime doganale ai sensi del regolamento (UE) .../... [COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)].

8.I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano ai precursori di droghe trasbordati, collocati in custodia temporanea, immagazzinati in una zona franca o che escono dal territorio doganale dell'Unione mediante una notifica di riesportazione.

9.Il paragrafo 4 non si applica ai precursori di droghe sottoposti a regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo o di transito.

Articolo 24

Dimostrazione dello scopo lecito

Se un precursore di droghe classificato entra nel territorio doganale dell'Unione per essere trasbordato, collocato in custodia temporanea o immagazzinato in una zona franca per scopi leciti, l'operatore dimostra tali scopi leciti conformemente all'allegato VII, capo 4, su richiesta delle autorità competenti o delle autorità doganali. 

CAPO 3
Attività di sensibilizzazione

Articolo 25

Repertorio di informazioni sui precursori di droghe

1.Entro il [OP: aggiungere la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia istituisce un repertorio di informazioni sui precursori di droghe ("repertorio").

2.Tale repertorio contiene informazioni sulle sostanze di cui agli allegati I, II e III e su altre sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe, in particolare: 

(a)descrizione generale della sostanza e delle sue proprietà chimiche; 

(b)informazioni sugli usi e sul commercio legittimi; 

(c)informazioni sull'uso della sostanza nella produzione illecita di droghe. 

3.Se le sostanze rientrano in un gruppo di sostanze identificate in modo generico a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, il repertorio di cui al paragrafo 1 comprende un elenco indicativo delle singole sostanze più pertinenti che rientrano in tale gruppo di sostanze e una funzione specifica che consente agli operatori di verificare se una sostanza specifica debba essere considerata parte del gruppo.

4.Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e la funzione specifica di cui al paragrafo 3 sono pubblicamente disponibili e gratuite.

5.Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), possono essere utilizzate dalla Commissione, dall'Agenzia e da altri organismi dell'Unione e dagli Stati membri al fine di individuare tendenze nuove nella fabbricazione illecita di droghe e misure appropriate.

6.L'Agenzia gestisce e tiene aggiornato il repertorio.

Articolo 26

Attività formative

1.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto e le autorità doganali ricevano una formazione, ad esempio in materia di gestione dei rischi, al fine di individuare, nell'esercizio delle loro funzioni, i precursori di droghe classificati o non classificati che possono essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe e per reagire in modo tempestivo e appropriato a un'attività sospetta.

2.Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l'anno, azioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori che mettono a disposizione sul mercato, importano, esportano, detengono, utilizzano o svolgono attività di intermediazione in relazione ai precursori di droghe.

3.Gli operatori hanno la responsabilità di fornire al loro personale informazioni sugli obblighi degli operatori a norma del presente regolamento e di sensibilizzarlo al riguardo.

CAPO 4
Cooperazione con le autorità nazionali e loro compiti

Articolo 27

Cooperazione amministrativa

1.Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti che hanno il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione, gli altri Stati membri e l'Agenzia.

2.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 con gli adattamenti necessari. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 fungono da autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 28

Controlli da parte delle autorità competenti

1.Le autorità competenti effettuano controlli al fine di stabilire se gli operatori rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Qualora vi sia motivo di ritenere che un precursore di droghe possa essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di droghe, l'autorità competente effettua senza indugio controlli supplementari nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 29 e 30.

2.Le autorità competenti rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.

3.Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali dispongano delle risorse necessarie per assicurare il corretto esercizio dei compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.

Articolo 29

Controllo del mercato interno

Le autorità competenti possono sequestrare i precursori di droghe classificati per un massimo di 30 giorni, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale, al fine di verificare l'identificazione dei precursori di droghe e la conformità al presente regolamento.

Articolo 30

Controllo delle esportazioni e delle importazioni

1.Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'introduzione di precursori di droghe classificati nel territorio doganale dell'Unione o la loro uscita da tale territorio se vi sono fondati motivi per sospettare che i precursori di droghe siano destinati alla fabbricazione illecita di droghe.

2.Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'ingresso di precursori di droghe non classificati nel territorio doganale dell'Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono prove sufficienti che tali precursori di droghe sono destinati alla fabbricazione illecita di droghe.

3.Le autorità doganali bloccano o sospendono lo svincolo di precursori di droghe classificati per il rispettivo regime doganale e li svincolano per il rispettivo regime doganale soltanto dopo aver verificato la loro conformità al presente regolamento.

4.Le autorità doganali possono bloccare temporaneamente, conformemente alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, i precursori di droghe non classificati per i quali si sospetta che siano destinati a essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe.

5.La durata del blocco temporaneo di cui al paragrafo 4 non supera i 30 giorni.

6.Alle autorità doganali o alle autorità competenti è conferito il potere di effettuare controlli e monitorare transazioni sospette durante l'importazione e l'esportazione riguardanti precursori di droghe classificati o non classificati, anche:

(a)ottenendo informazioni su eventuali ordini o attività riguardanti l'importazione, l'esportazione e il transito di precursori di droghe classificati o non classificati;

(b)avendo accesso ai locali commerciali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità;

(c)stabilendo che si è verificata una diversione o un tentativo di diversione di precursori di droghe classificati e, se necessario, attuare misure di seguito.

7.Nello stabilire se vi sia il sospetto che precursori di droghe classificati o non classificati siano destinati a essere utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe, le autorità doganali o le autorità competenti utilizzano i criteri di cui all'allegato VII, capo 5. Se i criteri di cui all'allegato VII, capo 5, punto 8, lettera b), sono soddisfatti, l'operatore esterno che importa, esporta o svolge attività di intermediazione in relazione alla sostanza non classificata è tenuto a dimostrare che la sostanza è destinata a un uso legittimo.

8.Per prevenire i rischi specifici di diversione di precursori di droghe immagazzinati in zone franche e in custodia temporanea, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti del territorio doganale.

Articolo 31

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.

Articolo 32

Obbligo di comunicazione

Le autorità competenti e le autorità doganali comunicano informazioni sui sequestri di precursori di droghe e informazioni sull'attuazione del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII.

Articolo 33

Obbligo di informazione

1.Se le informazioni di cui all'articolo 32 riguardano sequestri significativi di precursori di droghe non classificati, l'autorità competente o l'autorità doganale ne informa senza indugio la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri.

2.L'autorità competente di uno Stato membro informa senza indugio la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli altri Stati membri qualora riceva una richiesta di licenza per un precursore di droghe di categoria 3 conformemente all'articolo 18.

Articolo 34

Comunicazioni UN

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta una relazione annuale all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti sulla base delle informazioni fornite dagli operatori e dalle autorità competenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII.

CAPO 5
Sistema elettronico per i precursori di droghe

Articolo 35

Sistema elettronico

1.La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico centralizzato per la presentazione, la conservazione, il trattamento, il processo decisionale e lo scambio di informazioni per il monitoraggio e il controllo di precursori di droghe conformemente al presente regolamento.

2.La Commissione istituisce il sistema elettronico di cui al paragrafo 1, in particolare assegnandogli le funzioni seguenti:

(a)consentire agli operatori di:

(i)registrarsi nel sistema per espletare le formalità di cui al presente regolamento;

ii)richiedere una licenza a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 18;

iii)effettuare la registrazione di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 15;

iv)depositare una notificazione preventiva conformemente all'articolo 17, paragrafo 2;

(v)verificare, conformemente all'articolo 13 e all'articolo 19, paragrafo 1, che altri operatori siano titolari di una licenza o abbiano effettuato una notificazione preventiva;

vi)notificare le quantità alle autorità competenti a norma degli articoli 20 e 22;

(b)consentire agli operatori e ai fornitori di mercati online di comunicare transazioni sospette conformemente all'articolo 8;

(c)consentire alle autorità competenti di:

(i)rilasciare, sospendere o revocare una licenza;

ii)ingiungere agli operatori di sospendere o cessare le attività oggetto di una registrazione o di una notificazione preventiva, in conformità rispettivamente dell'articolo 15, paragrafo 5, o dell'articolo 17, paragrafo 5;

iii)fornire informazioni, conformemente agli articoli 32 e 33;

(d)facilitare l'elaborazione della relazione da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri, da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti conformemente all'articolo 34.

3.Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii), iv) e v), e lettere b), c) e d), sono operative al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.

4.Le funzioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto vi), sono operative al più tardi sei anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.

5.La Commissione interconnette il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4, entro sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

6.La Commissione può, in cooperazione con le Nazioni Unite, interconnettere il sistema di cui al paragrafo 1 con i sistemi delle Nazioni Unite per la comunicazione di incidenti o con altri sistemi delle Nazioni Unite per i precursori di droghe.

7.La Commissione, l'Agenzia, le autorità competenti e gli operatori hanno accesso ai dati del sistema elettronico necessari per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

8.Entro il [OP: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le modalità di attuazione per lo sviluppo e il funzionamento del sistema elettronico, comprese le specifiche tecniche e le procedure da seguire per l'attuazione degli articoli 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 21, 22, 23, 32, 33 e 34.

9.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 36

Protezione dei dati

1.Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico di cui all'articolo 35 è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.

2.Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento avviene esclusivamente per le finalità stabilite nello stesso.

3.L'accesso a dati personali è limitato al personale debitamente autorizzato della Commissione e di altri organismi dell'Unione, nonché di altre autorità competenti e autorità doganali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. Tali organi e autorità dell'Unione garantiscono la riservatezza e l'integrità di tali dati e li proteggono dall'accesso, dall'uso o dalla divulgazione non autorizzati, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

CAPO 6
Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 37

Delega di potere

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38, con cui modifica gli allegati I, II e III per adeguarli alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe o per allinearli a qualsiasi modifica delle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite, aggiungendo o rimuovendo sostanze e adeguando le voci esistenti. La Commissione può aggiungere soltanto sostanze identificate individualmente all'allegato I o II, salvo se altrimenti richiesto per allineare tali allegati alle tabelle allegate alla convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione può aggiungere all'allegato III sostanze identificate individualmente o in modo generico. Quando aggiunge sostanze in modo generico, la Commissione identifica chiaramente il gruppo di sostanze e, se del caso, le singole sostanze che devono essere esentate dalle misure di controllo e monitoraggio per i precursori di droghe classificati.

2.Se una sostanza che figura nell'allegato III ha un uso legittimo diverso dalla ricerca e dall'innovazione, come comunicato a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, se del caso, la Commissione adotta un atto delegato che modifica tale allegato sopprimendo la sostanza dalla parte I di tale allegato e, se del caso, includendola nell'allegato I o II o nell'elenco delle esenzioni di cui all'allegato III, parte II, sezione 2.

3.Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione indica inoltre per le sostanze interessate:

(a)la soglia di concentrazione per una sostanza di cui agli allegati I, II o III al di sotto della quale e, se del caso, le condizioni particolari alle quali una miscela contenente tale sostanza è esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii); 

(b)una soglia quantitativa riferita a un anno civile al di sotto della quale non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma;

(c)una soglia quantitativa massima che può essere notificata per l'uso nel contesto di attività di ricerca e innovazione, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, a seconda dei casi. 

La Commissione adotta atti delegati che modificano gli allegati I, II e III al fine di fissare le soglie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), per le sostanze già incluse in tali allegati.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati IV, V, VI, VII, VIII e IX al fine di adeguare le condizioni generali e altre norme tecniche per: le licenze; le registrazioni; le notifiche preventive; le notifiche delle quantità per l'importazione o l'esportazione; le notificazioni preventive all'esportazione; i criteri ai fini della determinazione degli scopi leciti dell'operazione di cui all'articolo 24; la determinazione dei criteri per sospettare l'intenzione di uso nella fabbricazione illecita di droghe di cui all'articolo 30, paragrafo 7; obblighi di rendicontazione; e misure transitorie.

5.Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto sia del rischio di diversione di precursori di droghe per la produzione e la fabbricazione di droghe illecite sia dell'impatto sul commercio legittimo.

Articolo 38

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 37 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP aggiungere la data: data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 37 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 39

Procedura d'urgenza

1.Gli atti delegati che modificano gli allegati I, II, e III adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 38. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 40

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.Nei caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 . 

CAPO 7
Disposizioni generali e finali

Articolo 41

Riesame

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta conseguendo i suoi obiettivi. 

Articolo 42

Abrogazione

1.Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 sono abrogati.

2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 43

Disposizioni transitorie relative a licenze, registrazioni e autorizzazioni di importazione e di esportazione rilasciate o richieste a norma dei regolamenti (CE) n. 273/2004 o (CE) n. 111/2005

1.Le licenze, licenze speciali, registrazioni e registrazioni speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 273/2004 o del regolamento (CE) n. 111/2005 prima del [OP: aggiungere la data: tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono valide fino alla loro data di scadenza o fino al [OP: aggiungere la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], se precedente. 

2.Le licenze e licenze speciali per le quali la domanda è presentata prima del [OP: aggiungere la data: tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] sulla base del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 sono concesse conformemente a tali regolamenti e sono valide fino al massimo al [OP: aggiungere la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.Se del caso, le licenze, le licenze speciali, le registrazioni e le registrazioni speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 273/2004 o del regolamento (CE) n. 111/2005 sono revocate o sospese a norma di tali regolamenti per la durata del periodo transitorio.

4.Le autorizzazioni di importazione e di esportazione rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 111/2005 prima del [OP: aggiungere la data: 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sono valide fino alla loro data di scadenza.

5.Le autorizzazioni di importazione ed esportazione per le quali è stata presentata domanda a norma del regolamento (CE) n. 111/2005 ma che non sono state rilasciate prima del [OP: aggiungere la data: 3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] si considerano essere state richieste secondo le condizioni di cui all'allegato IX.

Articolo 44

Norme transitorie in materia di autorizzazioni di importazione ed esportazione e di relazioni

A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e fino a quando la funzione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto vi), non sarà operativa, si applicano le norme transitorie in materia di autorizzazioni di importazione e di esportazione e in materia di relazioni di cui all'allegato IX.

Articolo 45

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [OP: aggiungere la data: tre mesi dopo la data dell'entrata in vigore del presente regolamento]. 

Tuttavia l'articolo 25, l'articolo 35, paragrafi 8 e 9, gli articoli 37, 38, 39, 40 e il presente articolo si applicano a decorrere dal [OP: aggiungere: data di entrata in vigore del presente regolamento] e gli articoli 20, 22 e 23 si applicano quando la funzione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto vi), è operativa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

[...]    [...]

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga il regolamento (CE) n. 273/2004

1.2.Settore/settori interessati

Mercato interno

Unione doganale

Commercio estero

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

In sede di revisione dei regolamenti occorre perseguire due obiettivi strategici generali:

Obiettivo 1: ridurre la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione di droghe illecite

Obiettivo 2: agevolare il commercio e l'uso legittimi di precursori di droghe, tanto nel mercato interno quanto in relazione al commercio estero

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico (OS) n. 1.1 - istituire misure di controllo più efficaci e rapide per affrontare il problema dei precursori di progettazione

L'obiettivo strategico 1.1 consiste nel garantire che le norme non riguardino soltanto i precursori di droghe tradizionali, ma anche i precursori di progettazione di recente emergenti, per i quali è fondamentale un approccio globale.

Obiettivo specifico 1.2 – affrontare le lacune e le carenze che ostacolano l'attuazione e il funzionamento del sistema di controllo

L'OS 1.2 consiste nel migliorare la regolamentazione colmando le lacune individuate e chiarendo le disposizioni esistenti al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'UE e rafforzare la cooperazione tra le autorità e con le imprese.

Obiettivo specifico 2.1 – semplificare, modernizzare e razionalizzare le disposizioni dell'UE in materia di commercio legale

L'OS 2.1 riguarda l'eliminazione di ostacoli e oneri amministrativi inutili per il commercio legale di precursori di droghe.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Per quanto riguarda l'obiettivo 1, gli Stati membri e gli operatori dovranno attuare un nuovo divieto sui precursori di progettazione, chimicamente sostenibili e di facile uso, identificati con sufficiente precisione per consentire agli operatori di effettuare controlli di dovuta diligenza sui loro portafogli. Per le autorità degli Stati membri, tale divieto comporta un'estensione dell'ambito di applicazione delle norme di controllo e monitoraggio esistenti.

Altre misure comprendono l'obbligo per i fornitori di servizi di mercati online di notificare transazioni, sparizioni e furti sospetti.

Alle autorità nazionali e alle autorità doganali è conferito il potere di sequestrare e confiscare precursori di droghe classificati e non classificati, se vi sono fondati motivi o prove attestanti che il precursore di droghe è destinato a un uso illecito. Nel mercato interno, gli Stati membri restano competenti per l'adozione di norme nazionali per indagare su tali casi e il presente regolamento non dovrebbe stabilire prescrizioni aggiuntive.

In ultima analisi, le misure mirano a ridurre l'offerta di droghe illecite con i relativi effetti indiretti sul consumo di droga, sulla salute pubblica e sulla criminalità, anche se ciò non è direttamente misurabile.

Per quanto concerne l'obiettivo 2, gli Stati membri e gli operatori si baseranno su un portale centralizzato dell'UE che razionalizzerà e sosterrà il processo di gestione delle licenze, delle registrazioni, delle verifiche dei clienti, della gestione delle quantità importate/esportate e delle notifiche preventive. Le nuove norme elimineranno inoltre gli obblighi di comunicazione periodica per gli operatori e le autorità. 

Si prevede che soluzioni digitali globali faciliteranno il completamento dei compiti amministrativi per gli operatori e accelereranno l'intero processo. Inoltre ciò consentirà alle autorità competenti di verificare più efficacemente la legalità dei movimenti di precursori di droghe, migliorando la tracciabilità.

Da un punto di vista doganale, la digitalizzazione migliorerà l'efficacia e l'efficienza dei controlli, fornendo alle autorità un accesso più rapido a informazioni strutturate e di qualità elevata che consentano controlli automatici delle licenze/registrazioni ed effettuino una gestione della quantità. Ciò favorirà tempi di sdoganamento più rapidi per le importazioni e le esportazioni, rafforzando nel contempo la capacità dell'UE di individuare e prevenire il commercio illecito.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Indicatore legato all'obiettivo 1:

una riduzione sostanziale della disponibilità di precursori per la fabbricazione illecita di droghe, sulla base del volume annuale dei precursori classificati sequestrati (2 100 casi, corrispondenti a circa 541 tonnellate di precursori sequestrati nel 2023, comunicazioni basate sulla banca dati dell'UE sui precursori di droghe). Gli interventi precedenti hanno portato a una riduzione di circa il 60 %.

Indicatore legato all'obiettivo 2:

una riduzione degli oneri amministrativi netti per le imprese pari a 19,84 milioni di EUR, rispetto a uno scenario di base dei costi ricorrenti annuali pari a 32,34 milioni di EUR. Questo aspetto deve essere verificato mediante una valutazione entro 10 anni dall'entrata in applicazione delle norme rivedute.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

☑una nuova azione

☐una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 59 (1)

☑la proroga di un'azione esistente

☐la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Le nuove norme per il mercato interno dei precursori di droghe inizieranno ad applicarsi agli operatori economici e alle autorità nazionali due anni dopo l'adozione delle nuove norme. 

Tra l'altro, dette norme riguardano il divieto relativo ai precursori di progettazione, la necessità di notificazioni preventive e la verifica dei clienti. 

L'esperienza acquisita nello sviluppo del sistema dei precedenti progetti di integrazione dei certificati nel sistema EU CSW-CERTEX ha dimostrato che è necessario un periodo di tre anni dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione per specificare, sviluppare, sottoporre a prova e attivare la connessione della soluzione centrale di rilascio elettronico delle licenze con la gestione delle quantità, trascorso tale termine sono stati necessari tre anni per l'interconnessione di EU CSW-CERTEX con i sistemi doganali nazionali.

La digitalizzazione del controllo delle importazioni, delle esportazioni e del commercio lecito di precursori di droghe sostituirà le procedure attuali, alcune delle quali rimangono cartacee. Consentirà una comunicazione elettronica rapida e sicura tra i soggetti coinvolti: gli operatori economici, i loro clienti e le autorità competenti e doganali degli Stati membri.

Una volta che il sistema elettronico sarà stato sviluppato e utilizzato dalla Commissione, si prevede che le autorità doganali degli Stati membri si connetteranno ad esso attraverso lo sportello unico dell'UE per le dogane – CERTEX (EU CSW-CERTEX).

Le autorità competenti per le questioni relative al mercato unico si connetteranno attraverso un altro sistema informatico affiliato. Il sistema informatico per le formalità nel mercato interno sarà operativo due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. La Commissione esaminerà in che modo i sistemi informatici esistenti aventi finalità analoghe potrebbero essere riutilizzati, come ad esempio lo spazio di conformità del mercato unico (SMCS) o il software utilizzato per il sistema digitale per le spedizioni di rifiuti (DIWASS) che sarà utilizzato per lo scambio di documenti e informazioni a partire dal 21 maggio 2026. Il DIWASS dovrebbe essere interoperabile con altri sistemi e software utilizzati da alcune autorità competenti od operatori economici, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione. 

Il fabbisogno di bilancio per il sistema informatico del mercato interno gestito da GROW è stimato ammontare a 1 070 milioni di EUR a partire dal 2028.

Per procedere con i preparativi per un sistema elettronico per il controllo del commercio dei precursori di droghe, è necessario assegnare quanto prima a TAXUD risorse finanziarie e umane, a partire dal 2025. Da un'analisi preliminare basata sul possibile riutilizzo di sistemi elettronici di rilascio di licenze della Commissione e sull'esperienza acquisita con altri sistemi di rilascio elettronico di licenze e con lo sportello unico dell'UE per le dogane è emersa una stima del fabbisogno di bilancio pari a fino a 25 milioni di EUR, a seconda del modello di fornitura della soluzione informatica scelto, per un periodo compreso tra il 2025 e il 2034 (compreso il tempo dedicato alla preparazione dell'atto di esecuzione). Il successivo costo annuale di manutenzione della digitalizzazione dei controlli alle frontiere esterne è stimato ammontare a 0,5 milioni di EUR. L'EUDA fornirà un repertorio di informazioni sui precursori di droghe che coprirà tutte le pertinenti sostanze classificate e non classificate aventi o meno un uso industriale o commerciale noto che costerà circa 0,182 milioni di EUR. Per il quadro finanziario pluriennale (QFP) attuale, la necessità di risorse aggiuntive (un posto di agente contrattuale) per l'EUDA sarà coperta da un accordo di contributo finanziato a partire dall'attuale dotazione del programma Dogana (DG TAXUD) fino al 2030 compreso. Il finanziamento di un secondo ETP aggiuntivo dal 2028 al 2030 sarà coperto dagli importi dello strumento dell'UE altrimenti previsti per finanziare azioni nel settore degli affari interni.

Nel complesso, la parte della presente iniziativa relativa alla digitalizzazione è in linea con la strategia digitale dell'UE volta ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici, migliorando la qualità della comunicazione con gli operatori economici.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

I due regolamenti dell'UE sui precursori di droghe attualmente in vigore stabiliscono le norme per il commercio legittimo di sostanze chimiche, rispettivamente nell'UE e con paesi terzi, che possono essere utilizzate anche nella produzione illecita di droghe. Il monitoraggio e il controllo degli scambi commerciali tra l'UE e i paesi terzi rientrano in un settore in cui l'UE ha competenze esclusive e al quale pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

Per il mercato interno, eventuali modifiche dell'ambito di applicazione o dei requisiti di tali norme devono essere apportate a livello di UE al fine di evitare di: i) creare distorsioni del mercato; ii) creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti; o iii) compromettere gli sforzi volti a prevenire la diversione di precursori di droghe.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'azione dell'UE apporterebbe benefici evidenti alle imprese, alle autorità nazionali e alla società nel suo complesso, semplificando i flussi commerciali leciti tra le imprese legittime all'interno del mercato unico e paesi terzi e sostenendo la lotta contro la produzione illecita di droghe. Ciò eliminerà altresì gli oneri amministrativi superflui e ridurrà quelli necessari per la vigilanza sui flussi commerciali, quali le licenze, le registrazioni o le notificazioni preventive.

Garantendo norme uniformi anziché 27 diversi insiemi di norme e procedure, l'azione dell'UE rafforza la competitività delle imprese dell'UE.

Un ambiente completamente digitalizzato offre altresì vantaggi quali una maggiore efficacia e rapidità dei controlli. 

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La valutazione delle norme dell'UE in materia di precursori di droghe (regolamento (CE) n. 273/2004 e regolamento (UE) n. 111/2005 del Consiglio) ha consentito di rilevare diverse carenze, in particolare per quanto riguarda i precursori di progettazione (precursori di droghe il cui uso legittimo non è noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione).

Allo stesso modo, detta valutazione ha consentito di evidenziare le opportunità per semplificare il complesso quadro giuridico e migliorare le procedure per il commercio legittimo di precursori di droghe, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi.

Dal punto di vista dell'applicazione, ha dimostrato la possibilità di un'azione più rapida da parte degli Stati membri, basata su un'applicazione più uniforme delle norme.

L'esperienza ha dimostrato che l'industria e le autorità degli Stati membri hanno bisogno di tempo sufficiente per familiarizzare con le nuove prescrizioni e adattare di conseguenza i loro processi aziendali.

Lo sviluppo del sistema informatico di passati progetti di integrazione dei certificati nel sistema EU CSW-CERTEX ha dimostrato che è necessario un periodo di tre anni dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione per specificare, sviluppare, sottoporre a prova e attivare la connessione della soluzione centrale di rilascio elettronico delle licenze con la gestione delle quantità, trascorso tale termine sono necessari tre anni per l'interconnessione di EU CSW-CERTEX con i sistemi doganali nazionali. Le sinergie con le piattaforme di rilascio elettronico delle licenze esistenti sono fondamentali, dato che l'utilizzo di una piattaforma online globale per il trattamento delle domande e il rilascio delle licenze comporta un'ulteriore armonizzazione delle procedure applicate. Va tuttavia rilevato che il progetto relativo ai precursori di droghe presenta alcune particolarità rispetto ai sistemi esistenti e che ciò dovrà concretizzarsi nella sua architettura.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Si prevedono sinergie attraverso un miglioramento dell'applicazione delle norme sul traffico illecito di stupefacenti e una più stretta cooperazione con l'Agenzia dell'UE sulle droghe (EUDA). I precursori di droghe classificati rientrano nell'ambito di applicazione materiale delle norme nazionali minime in materia di atti criminali relativi ai precursori stabilite dagli Stati membri conformemente alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio sulla lotta contro il traffico di stupefacenti. L'estensione dell'ambito di applicazione delle sostanze classificate dovrebbe rafforzare l'applicazione della decisione quadro.

L'iniziativa riduce inoltre gli obblighi amministrativi e di comunicazione per gli operatori economici e le autorità nazionali.

1.5.5.Valutazione

I costi sostenuti tra il 2025 e il 2027 per la DG TAXUD saranno coperti dal programma Dogana. L'importo di circa 1,3 milioni di EUR sarà finanziato dalla dotazione finanziaria assegnata al programma Dogana nell'ambito del QFP 2021-2027 della Commissione. La prossima dotazione finanziaria assegnata al programma Dogana nel contesto del prossimo QFP dovrebbe coprire i costi rimanenti della completa digitalizzazione del settore dei precursori di droghe. I costi dipendono dal modello di attuazione della soluzione informatica e potrebbero ammontare a fino a circa 24 milioni di EUR (cfr. tabelle che seguono). Tale importo, stimato nel periodo 2028-2034, è soggetto alla revisione delle relative aliquote dei nuovi contratti quadro della DG TAXUD, che saranno presumibilmente rivisti nel 2028. Inoltre, a partire dal 2035, per questo sistema dovrebbe essere prevista una tassa annuale di manutenzione pari a 0,5 milioni di EUR. Gli importi per il periodo successivo al 2027 sono indicativi e non anticipano né pregiudicano la proposta della Commissione e l'accordo sul prossimo QFP.

Per quanto concerne gli aspetti della proposta relativi al mercato interno, nell'ambito dell'attuale QFP non saranno sostenuti costi.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐Durata limitata

☐in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

☐incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☑Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al 2032

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 60 (2)

☑Gestione diretta a opera della Commissione:

☑a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

☐a opera delle agenzie esecutive.

☐Gestione concorrente con gli Stati membri.

☐Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐a organismi di diritto pubblico;

☐a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

☐a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

[...]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'impatto dell'iniziativa sarà valutato attraverso la sua valutazione, prevista entro 10 anni dall'entrata in applicazione delle norme rivedute.

Il sistema elettronico centralizzato consentirà un monitoraggio efficiente e continuo delle attività operative. In particolare, armonizzerà gli obblighi di comunicazione annuale alle Nazioni Unite in materia di commercio legale e incidenti relativi ai precursori di droghe.

Inoltre la Commissione e, in una certa misura, l'EUDA monitoreranno costantemente l'applicazione delle norme e gli sviluppi nel commercio dei precursori che possono giustificare un adeguamento dell'ambito di applicazione delle misure.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il regolamento stabilisce prescrizioni sostanziali nuove per quanto riguarda il controllo del commercio illecito di precursori di droghe, garantendo nel contempo una concorrenza leale tra i soggetti del mercato attivi nel mercato interno.

Queste norme nuove richiedono un sistema digitale migliorato per il monitoraggio e il controllo del commercio interno ed esterno dei precursori di droghe. Si stima che l'applicazione e attuazione riuscita del nuovo regolamento richiederanno un ETP supplementare in seno all'Agenzia europea sulle droghe (EUDA), che sarà finanziato nell'ambito dell'accordo di contributo tra la DG TAXUD e l'EUDA fino al 2030 incluso.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi associati alle operazioni finanziarie che attuano il sistema elettronico centrale sono limitati.

Le specifiche, lo sviluppo e il funzionamento del sistema elettronico centrale sono attuati utilizzando i contratti quadro esistenti e/o mediante co-delega ad altri servizi della Commissione.

GROW: N/P

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I costi dei controlli sono trascurabili rispetto agli stanziamenti per lo sviluppo dello strumento informatico.

GROW: N/P

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Le misure attuate dalla Commissione saranno soggette ai controlli ex ante ed ex post, in conformità al regolamento finanziario. I contratti e le convenzioni che finanziano l'attuazione del presente regolamento legittimeranno espressamente la Commissione, incluso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre audit, controlli sul posto e ispezioni.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./ Non diss. 61(3)

di paesi EFTA 62(4)

di paesi candidati e potenziali candidati 63(5)

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

5

121003

Diss./ Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

 

[XX.YY.YY.YY]

Diss./ Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

 

[XX.YY.YY.YY]

Diss./ Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./ Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

 

[XX.YY.YY.YY]

Diss./ Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

 

[XX.YY.YY.YY]

Diss./ Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

 

[XX.YY.YY.YY]

Diss./ Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

☐La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☐La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

☐ Gli importi indicati sono puramente indicativi, in attesa dell'esito finale dei negoziati sul QFP 2028-2034

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: GROW

Anno
2028

Anno
2029

Anno
2030

Anno
2031

Anno 2032

TOTALE QFP 

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

1a)

0,550

0,400

0,070

0,050

0,000

1,070

Pagamenti

2a)

0,165

0,505

0,300

0,065

0,035

1,070

Linea di bilancio

Impegni

1b)

 

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2b)

 

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 64(6)

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti 
per DG GROW

Impegni

=1 a+1b+3

0,550

0,400

0,070

0,050

 

1,070

Pagamenti

= 2 a+2b+3

0,165

0,505

0,300

0,065

0,035

1,070

DG: TAXUD

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio E.03050100

Impegni

1a)

 

Pagamenti

2a)

 

Linea di bilancio

Impegni

1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 65(7)

Linea di bilancio E.03050100

 

(3)

 

 

 

 

TOTALE stanziamenti 
per DG TAXUD

Impegni

=1 a+1b+3

0,000

0,000

Pagamenti

= 2 a+2b+3

0,000

0,000

DG: TAXUD

Anno
2028

Anno
2029

Anno
2030

Anno
2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE QFP 
2028- 2034

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio E.03050100

Impegni

1a)

1,125

1,727

4,492

4,056

4,986

4,800

2,165

23,351

Pagamenti

2a)

0,768

1,271

2,989

3,721

4,608

4,707

3,52

21,584

Linea di bilancio

Impegni

1b)

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2b)

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 66(8)

Linea di bilancio E.03050100

 

(3)

0,107

0,109

0,112

0,114

0,116

0,118

0,121

0,797

TOTALE stanziamenti 
per DG TAXUD

Impegni

=1 a+1b+3

1,232

1,836

4,604

4,170

5,102

4,918

2,286

24,148

Pagamenti

= 2 a+2b+3

0,875

1,38

3,101

3,835

4,724

4,825

3,641

22,381

 

Anno
2028

Anno
2029

Anno
2030

Anno
2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE QFP 2028-2034 

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

1,782

2,236

4,674

4,22

5,102

4,918

2,286

25,218

Pagamenti

(5)

1,04

1,885

3,401

3,9

4,759

4,825

3,641

23,451

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la Rubrica 1 
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

= 4+6

1,782

2,236

4,674

4,22

5,102

4,918

2,286

25,218

Pagamenti

= 5+6

1,04

1,885

3,401

3,9

4,759

4,825

3,641

23,451

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

= 4+6

Pagamenti

= 5+6

 

Anno 
2028

Anno 
2029

Anno 
2030

Anno 
2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE QFP 
2028- 2034

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

1,782

2,236

4,674

4,22

5,102

4,918

2,286

25,218

Pagamenti

(5)

1,04

1,885

3,401

3,9

4,759

4,825

3,641

23,451

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE stanziamenti 
per le rubriche da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

= 4+6

1,782

2,236

4,674

4,22

5,102

4,918

2,286

25,218

Pagamenti

= 5+6

1,04

1,885

3,401

3,9

4,759

4,825

3,641

23,451

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

 "Spese amministrative" 67(10)

DG: <.GROW......>

Anno
2028

Anno
2029

Anno
2030

Anno
2031

TOTALE QFP

Risorse umane

0,063

0,063

0,063

0,063

0,252

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <.......>GROW

Stanziamenti

0,063

0,063

0,063

0,063

0,252

DG: <.TAXUD......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

Risorse umane

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

DG: <.TAXUD......>

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

TOTALE QFP 2028-2031

Risorse umane

Altre spese amministrative

 

 

 

 

 

TOTALE DG TAXUD

 

 

 

 

 

 

DG: <.TAXUD......>

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

 

TOTALE QFP 2032-2034

Risorse umane

 

Altre spese amministrative

 

 

 

 

 

TOTALE DG TAXUD

 

 

 

 

 

 

DG GROW, DG

 

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE QFP

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,063

0,063

0,063

0,063

0,252

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Anno 
2028

Anno 
2029

Anno 
2030

Anno 
2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE QFP 

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

 

000

0,103

0,196

1,845

2,299

4,737

4,283

5,102

4,918

2,286

25,769

Pagamenti

 

0,00

0,103

0,196

1,103

1,948

3,464

3,963

4,759

4,825

3,641

24,002

3.2.1.2.

EUDA: 12 10 03

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

TOTALE QFP 2028-2030

Linea di bilancio: 12 10 03

0,087

0173

0173

0433

Per l'attuale QFP, la necessità di un posto supplementare di agente contrattuale per l'EUDA sarà coperta da un accordo di contributo finanziato dalla dotazione esistente del programma Dogana.

Per il prossimo QFP, i finanziamenti per l'agente temporaneo dal 2028 al 2030 saranno coperti dagli importi dello strumento dell'UE altrimenti previsti per finanziare azioni nel settore degli affari interni.

3.2.1.3.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 68(11)

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti 
per DG <.......>

Impegni

=1 a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

= 2 a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

1a)

0,000

Pagamenti

2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

1b)

0,000

Pagamenti

2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 69(12)

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per DG <.......>

Impegni

=1 a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

= 2 a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 70(13)

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti 
per DG <.......>

Impegni

=1 a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

= 2 a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

1a)

0,000

Pagamenti

2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

1b)

0,000

Pagamenti

2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 71(14)

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per DG <.......>

Impegni

=1 a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

= 2 a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA <....>
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

= 4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

= 5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

 "Spese amministrative" 72(15)

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <.......>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli 
obiettivi e i 
risultati 
⇓

 

 

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

2028-2034 Inserire gli anni necessari per evidenziare la
durata dell
'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo

Costo
medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

Totale
N.

 

 

Totale
Costo

OBIETTIVO SPECIFICO 1: [...]

 

- Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: [...]

 

- Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

☐La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

☐La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1.Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE QFP 

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,103

0,301

0,374

0,177

0,181

0,185

0,116

0,118

0,121

1,676

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,103

0,301

0,374

0,177

0,181

0,185

0,116

0,118

0,121

1,676

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

TOTALE

0,0

0,000

0,103

0,301

0,374

0,177

0,181

0,185

0,116

0,118

0,121

1,676

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021- 2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI 
+
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE QFP 
2021- 2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,103

0,301

0,374

0,177

0,181

0,185

0,116

0,118

0,121

1,676

Altre spese amministrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,103

0,301

0,374

0,177

0,181

0,185

0,116

0,118

0,121

1,676

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

0,000

 

TOTALE

0,0

0,000

0,103

0,301

0,374

0,177

0,181

0,185

0,116

0,118

0,121

1,676

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

☐La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☑La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 73(16)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei))

20 01 02 01 74 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei))

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI 
+
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei))

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

 

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

 

 

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

0,3

 

N/P

 

Personale esterno (AC, END, INT)

 

 

 

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

GROW: Pianificare, organizzare e supervisionare il progetto informatico per garantire il completamento tempestivo e orientato al bilancio, gestire le risorse, i rischi e i portatori di interessi al fine di fornire il sistema conformemente ai requisiti.

Personale esterno

 

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Questa spesa si riferisce al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4, "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE QFP 
2021- 2034

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali)

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,103

0,196

2,692

2,236

4,674

4,22

5,102

4,918

2,286

26,427

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,103

0,334

2. –966

2,508

4,948

4,22

5,102

4,918

2,286

27,385

 

TOTALE

0,000

0,000

0,206

0,635

3,34

2,685

5,129

4,405

5,218

5,036

2,407

29,061

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

☑può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

☐comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

☐comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

☐non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

☐prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati

3.2.8.Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno)

La DG TAXUD e l'EUDA firmeranno un accordo di contributo per finanziare 1 agente contrattuale dal 2027 al 2030 (in totale 297 000 EUR) nonché le spese operative relative al repertorio dei precursori di droghe (182 000 EUR per gli anni 2027 e 2028).

Il contributo del bilancio dell'UE all'EUDA sarà aumentato di 433 000 EUR al fine di finanziare 1 posto nella tabella dell'organico (AT) dal 2028 al 2030. Il finanziamento dovrà essere coperto da una riduzione compensativa della spesa programmata delle linee di bilancio del programma applicabili della DG HOME, fatto salvo il futuro accordo sul QFP.

Agenzia: EUDA

Anno 2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

QFP 2028-2030

Agenti temporanei (gradi AD)

 

 

 

 

1

Agenti temporanei (gradi AST)

 

 

 

 

 

Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)

 

0

0

0

1

Agenti contrattuali

 

 

 

1

1

Esperti nazionali distaccati

 

 

 

 

 

Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati

 

1

1

TOTALE personale

 

1

2

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE e da un accordo di contributo 75 in Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: EUDA

Anno 2026

Anno
2027

TOTALE 2021-2027

QFP 2028-2030

Titolo 1: spese per il personale

 

0,047

0,047

0,729

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

 

 

 

 

Titolo 3: spese operative

0,091

0,091

0,091

TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,138

0,138

0,820

Stanziamenti coperti dai diritti, se del caso, in Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: <.......>

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

QFP 2028-2034

Titolo 1: spese per il personale

 

 

 

0,000

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

 

 

 

0,000

Titolo 3: spese operative

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti coperti dai diritti

 

 

0,000

0,000

Stanziamenti coperti dal cofinanziamento, se del caso, in Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: <.......>

Anno 2027

Anno
2028

Anno
2029

Anno
2030

Anno
2031

Anno
2032

Anno
2033

Anno
2034

TOTALE 
2028- 2034

Titolo 1: spese per il personale

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Titolo 3: spese operative

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti coperti dal cofinanziamento

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in Mio EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: EUDA

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Anno
2028

Anno
2029

Anno
2030

TOTALE 
2028- 2030

Agenti temporanei (AD+AST)

 

0

1

1

1

1

Agenti contrattuali

1

1

1

1

1

1

Esperti nazionali distaccati

 

0

0

0

0

-

Totale personale

 

0

0

0

0

-

Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE a partire dal 2028 e da un accordo di contributo

 0,047

0,04700

0,183

0,272

0,274

0,729

Stanziamenti coperti dai diritti (se applicabile)

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Stanziamenti cofinanziati (ove applicabile)

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti

 0,047

0,047

0,183

0,272

0,274

0,729

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

☐La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☐La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐sulle risorse proprie.

☐su altre entrate.

☐indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 76(17)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Articolo ..........

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4.DIMENSIONI DIGITALI

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Gli effetti della semplificazione del quadro giuridico, della digitalizzazione dei processi e della razionalizzazione degli obblighi dovrebbero contribuire agli effetti positivi connessi all'obiettivo n. 2, all'agevolazione degli scambi (e alla concorrenza). I processi dovrebbero essere più efficienti, vi sono meno obblighi da rispettare nel complesso.

Laddove attualmente il regolamento (CE) n. 273/2004 impone la verifica delle dichiarazioni dei clienti attraverso, nella pratica, procedure cartacee (dato che sono necessarie copie timbrate delle dichiarazioni), tale misura garantirebbe una soluzione digitale per la verifica dei clienti che commerciano precursori di droghe internamente. La soluzione digitale sarebbe una soluzione digitale standardizzata, che prevede interazioni elettroniche sicure in tutta l'UE tra le imprese e le autorità pubbliche.

Gli obblighi sarebbero notevolmente semplificati per gli operatori, con implicazioni trascurabili per il controllo complessivo e risparmi notevoli tanto per le autorità pubbliche quanto per gli operatori economici. Gli obblighi che possono essere digitalizzati diventano digitali e quelli che (grazie a una soluzione digitale sviluppata a livello centrale di UE) possono essere automatizzati sono eliminati per gli operatori. La soluzione dovrebbe avere le funzioni necessarie elencate nella tabella che segue, compresi i requisiti per la verifica dei clienti (ossia consentire firme digitali reciprocamente riconosciute, lo scambio e la conservazione di documentazione, ecc.).

I requisiti proposti sarebbero guidati da un sistema centralizzato connesso a soluzioni informatiche doganali attraverso EU CSW-CERTEX al fine di consentire controlli incrociati e il controllo della disponibilità della licenza e/o della registrazione per le operazioni di importazione o esportazione e la gestione della quantità. Di conseguenza il lavoro più significativo per stabilire la soluzione digitale sarebbe a carico della Commissione europea. Gli operatori economici e le autorità competenti responsabili della registrazione degli operatori e del rilascio delle licenze utilizzeranno la soluzione centrale. Con la soluzione digitale (eLicensing), il portale centrale dell'UE per il rilascio di licenze elettroniche per le licenze e le registrazioni sarebbe connesso al sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane e conterrebbe informazioni sulle sostanze, sulla validità, sulla quantità e sull'eventuale applicazione di esenzioni, il che significa che il processo di autorizzazione potrebbe essere automatizzato. Le autorità doganali degli Stati membri sono pronte ad attuare e interconnettere la soluzione centrale con i loro sistemi nazionali di esportazione e importazione una volta digitalizzati i processi.

Le prescrizioni di rilevanza digitale sono elencate nella tabella seguente:

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetti interessati dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categorie

P1: articolo 35, paragrafo 2), lettera a), punto i)

Accesso alla soluzione digitale per gli operatori (soggetti giuridici) che scambiano legalmente precursori di droghe e le autorità pubbliche

Operatori economici, mercati online, autorità competenti, Commissione

Gestione di registri

Servizio pubblico digitale, soluzione digitale,

Dati

P2: Articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punti ii), iii) e iv)

Presentazione della domanda di licenza, registrazione o notificazione preventiva da parte degli operatori economici

Operatori economici, autorità competenti, Commissione

Deposito di una domanda o notifica

servizio pubblico digitale Dati

P3: Articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto v)

Verifica degli operatori

Operatori economici

Identificazione, prevenzione delle frodi

Servizio pubblico digitale, processo

P4 Articolo 35, paragrafo 2, lettera b)

Fornitura di informazioni su operazioni sospette

Operatori economici, mercati online, autorità nazionali competenti

Prevenzione delle frodi

Servizio pubblico digitale dati

P5: Articolo 25

Repertorio di informazioni sui precursori di droghe

Pubblico in generale, operatori economici, autorità competenti, Commissione, EUDA

Gestione di registri

Soluzioni digitali

Dati

P6: Articolo 25, paragrafo 3

Strumento del repertorio per verificare se una sostanza specifica fa parte della programmazione di gruppo 

Operatori economici, autorità competenti, Commissione

Informazione e orientamento

Soluzioni digitali

P7: Articolo 35, paragrafo 2, lettera c), punti i) e ii)

Controllo della validità della registrazione e della notificazione preventiva e rilascio di licenze o respingimento di notifiche preventive, registrazioni o licenze

Operatori economici, autorità competenti

Prevenzione delle frodi

Servizio pubblico digitale, processo

P8: articolo 35, paragrafo 2), lettera a), punto vi)

Obblighi di informazione in merito alle importazioni, alle esportazioni e alle attività di intermediazione

Paesi terzi, operatori economici, autorità competenti

Relazioni

Servizio pubblico digitale dati

P9: Articolo 23, paragrafi 2 e 6

Controllo della validità della registrazione/notificazione preventiva/licenza nel corso delle operazioni di importazione ed esportazione

Paesi terzi, operatori economici, autorità competenti

Prevenzione delle frodi

Servizio pubblico digitale, processo

P10: Articolo 35, paragrafo 5

Interoperabilità con il sistema delle Nazioni Unite di notificazione preventiva all'esportazione

Paesi terzi, operatori economici, autorità competenti

Relazioni

Soluzioni digitali

P11: Articolo 35, paragrafo 2, lettera c), punto iii)

Comunicazione di sequestri da parte delle autorità competenti

autorità competenti

Relazioni

Processo

P12: Articolo 35, paragrafo 2, lettera d)

Presentazione di relazioni all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti

Commissione, autorità competenti

Relazioni

 Processo

P13: Articolo 35, paragrafo 4

Interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane

Autorità doganali, Commissione

La Commissione deve interconnettere il sistema elettronico centrale con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.

Servizio pubblico digitale, soluzione digitale

P14: Articolo 35, paragrafo 5

Interoperabilità con il sistema delle Nazioni Unite per la comunicazione di sequestri

Commissione

La Commissione potrebbe interconnettere il sistema elettronico centrale con il sistema elettronico delle Nazioni Unite

 Soluzioni digitali

P15: articolo 35, paragrafo 2, lettera c)

Comunicazione volta a dimostrare l'adempimento degli obblighi su richiesta motivata dell'autorità competente con frequenza "ad hoc".

Operatori economici, autorità competenti e dogane

Prevenzione delle frodi, comunicazione

Dati

P16:

Verifica delle relazioni annuali generate da parte delle autorità competenti

Autorità competenti e Commissione

Relazioni

Servizio pubblico digitale, dati, processo

4.2.Dati

Descrizione di alto livello dei dati nell'ambito di applicazione e qualsiasi norma/specifica correlata

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se del caso)

P1: articolo 35, paragrafo 2), lettera a), punto i)

Informazioni sugli operatori economici

 

P2: Articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punti ii), iii) e iv)

Domanda di licenza, registrazione o notificazione preventiva

 

P4 Articolo 35, paragrafo 2, lettera b)

Comunicazione di transazioni sospette

P5: Articolo 25

Informazioni sulle sostanze di cui agli allegati I, II e III, in particolare una descrizione generale della sostanza e delle sue proprietà chimiche; informazioni sugli usi e sul commercio legittimi; informazioni sulla sostanza nel contesto della produzione illecita di droghe.

P8: articolo 35, paragrafo 2), lettera a), punto vi)

Informazioni fornite dagli operatori in merito alle quantità da importare o esportare

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegare in che modo le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

Per tutti le prescrizioni, la gestione dei dati all'interno del sistema è in linea con la strategia europea per i dati e i suoi vari aspetti, garantendo i principi illustrati di seguito.

Digitale per definizione

Tutti i processi saranno completamente digitalizzati.

Sicurezza e vita privata

Dato che le informazioni personali saranno conservate nella banca dati centrale, il rispetto degli atti giuridici in materia di protezione dei dati è indispensabile. La proprietà delle informazioni rimane in qualsiasi momento a livello nazionale, garantendo nel contempo una notevole sicurezza delle informazioni. Le informazioni a cui ciascun utente/sistema avrà accesso si baseranno su una rigorosa politica di "necessità di sapere".

Apertura e trasparenza

È prevista la disponibilità di tutti i dati per il controllo della validità della licenza, l'autoregistrazione e la notificazione preventiva da parte dei partner commerciali degli operatori. Le informazioni saranno disponibili in base al principio della necessità di sapere, in quanto agli utenti sarà assegnato l'accesso alla banca dati sulla base della credenziale fornita dall'operatore commerciale al suo partner commerciale (utilizzando un codice QR o un portafoglio elettronico). La trasparenza, l'armonizzazione e i controlli incrociati delle licenze/registrazioni saranno garantiti dal repertorio centralizzato che conserva le relative informazioni accessibili alle autorità coinvolte nel processo.

Allineamento al modello dei dati doganali dell'UE

L'interazione con i sistemi doganali sarà garantita dal rispetto del modello dei dati doganali dell'UE (EUCDM). I dati relativi all'ambito di applicazione e al contenuto sono informazioni relative all'esportazione e all'importazione di merci. Sarà disponibile nell'atto di esecuzione della Commissione; la specificazione delle prescrizioni in materia di dati di ciascun campo di dati pertinente per il commercio estero sarà descritta nel regolamento delegato. Il modello dei dati doganali dell'UE è pienamente in linea con la strategia europea per i dati.

Incentrato sull'utente, basato sui dati, agile

Lo scambio di dati è organizzato in base alla registrazione e alle licenze e ai relativi documenti ai fini della collaborazione transfrontaliera.

Portatori di interessi dei dati

I portatori di interessi per i flussi di dati sono indicati nella tabella di cui al punto 4.1 (istituzioni dell'UE, Stati membri, paesi terzi, imprese, autorità pubbliche). Le informazioni saranno scambiate anche tra i soggetti coinvolti, come indicato nella tabella.

Allineamento con il principio "una tantum"

Flussi di dati

Per ciascun flusso di dati, compilare la tabella seguente:

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Chi fornisce i dati

Chi riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Dati personali dei funzionari competenti incaricati delle licenze, dell'autoregistrazione o della notificazione preventiva

P1

Autorità competenti, operatori economici

Autorità competenti, Commissione

Una volta che il sistema informatico sarà operativo:

24/7

Dati pertinenti per le licenze, le registrazioni e le notificazioni preventive degli operatori

P2, P3, P7, P9, P12, P15, P16

Operatori economici

Autorità competenti, operatori economici

Richiesta dell'operatore

24/7

Dati su operazioni sospette

P4, P15

Operatori economici

Autorità competenti

Richiesta dell'operatore

24/7

Dati su sequestri

P11, P12

Autorità competenti

Commissione, autorità competenti

Richiesta dell'operatore

24/7

Dati sui precursori

P5, P6

EUDA

Autorità competenti, operatori economici, pubblico generale, Commissione

Una volta caricati

24/7

Dati su precursori di droghe, quantità e tempo.

P8, P10, P12, P13, P15, P16

 

Autorità competenti, autorità doganali, Commissione

Richiesta delle autorità competenti, Commissione

 



Notificazione preventiva all'esportazione

P10

 

Autorità competenti, autorità doganali, paesi terzi

 

 

4.3.Soluzioni digitali

Per ciascuna soluzione digitale, fornire il riferimento alle prescrizioni di rilevanza digitale ad essa applicabili, una descrizione delle funzionalità obbligatorie previste, l'organismo responsabile e altri aspetti rilevanti quali la riutilizzabilità e l'accessibilità. Infine, spiegare se la soluzione digitale intende impiegare tecnologie di intelligenza artificiale.

Soluzione digitale

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come si provvede all'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

Piattaforma per la concessione di licenze, la registrazione e la notificazione preventiva

P1, P2, P3, P7, P9, P12, P16

Presentazione della domanda di licenza, registrazione o notificazione preventiva da parte degli operatori economici; verifica degli operatori, controlli di validità delle licenze, registrazioni e notificazioni preventive, possibilità di concedere/revocare/sospendere le licenze, ordinare agli operatori di sospendere o cessare un'attività oggetto di notificazioni e registrazioni preventive, invio di richieste di informazioni ad hoc

GROW

 

Il sistema sarà costruito sulla base della banca dati sui precursori di droghe dell'UE o di qualsiasi altra componente informatica appropriata (da confermare a cura del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea (ITCB) sulla base della giustificazione economica).

No

Interconnessione con le autorità doganali

P8, P9, P13

Fornitura di informazioni, controlli di validità per l'importazione e l'esportazione 

TAXUD

 

Il sistema sarà costruito sulla base della banca dati sui precursori di droghe dell'UE o di qualsiasi altra componente informatica appropriata (da confermare a cura del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea (ITCB) sulla base della giustificazione economica).

No

Repertorio di informazioni sui precursori di droghe

P5, P6

(Elenco dei precursori da compilare a cura dell'EUDA, strumento di traduzione per la programmazione estesa

EUDA

 

Ciò potrebbe far parte degli strumenti esistenti dell'EUDA.

No

Interfaccia con l'INCB

P10, P12, P14

Invio e ricezione di notificazioni preventive all'esportazione con paesi terzi da/verso una soluzione UN/INCB attraverso un'interfaccia da macchina a macchina da costruire; Apertura, riesame, trattamento delle notifiche preventive all'esportazione inviate dalle autorità dei paesi terzi alle autorità doganali e risposta alle stesse (se necessario); Elaborazione e completamento delle relazioni annuali e delle statistiche basate sulle informazioni contenute nella piattaforma di rilascio di licenze, sui sequestri comunicati e sul calcolatore per la gestione della qualità

La materializzazione concreta della soluzione sarà valutata durante la prossima analisi operativa. (Responsabilità di TAXUD)

 

La soluzione sarà costruita sulla base della banca dati sui precursori di droghe dell'UE o di qualsiasi altra componente informatica appropriata (da confermare a cura dell'ITCB sulla base della giustificazione economica).

No

Cooperazione amministrativa

P4, P11, P15

Fornire alle autorità competenti e agli operatori economici una piattaforma per comunicare sequestri e transazioni sospette. Richiedere informazioni ad hoc agli operatori

GROW

 

Ciò farà parte del sistema informatico del mercato interno.

No

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare in che modo essa è conforme alle prescrizioni e agli obblighi del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e delle altre politiche digitali e disposizioni legislative applicabili (quali eIDAS, sportello digitale unico, ecc.).

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA

n.d.

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

La Commissione europea deve garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento. Da precisare ulteriormente nelle specifiche.

eIDAS

Molto probabilmente sarà utilizzato per la verifica dei clienti

Sportello digitale unico e IMI

L'IMI non può garantire l'interoperabilità in tempo reale con i sistemi doganali.

Quadro SWE-C dell'UE

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, definirà le specifiche tecniche e funzionali per l'interconnessione del sistema con i sistemi doganali nazionali. Gli Stati membri ne devono garantire l'attuazione.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Descrizione ad alto livello dei servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Soluzioni per un'Europa interoperabile

(NESSUNA)

Altre soluzioni di interoperabilità

Piattaforma dell'UE per la concessione di licenze, la registrazione e la notificazione preventiva, verifica degli operatori, piattaforma di cooperazione amministrativa

Gli operatori economici presentano le domande e le autorità competenti le trattano, gli operatori titolari di una licenza e quelli che hanno presentato una notificazione preventiva devono verificare che gli operatori ai quali intendono fornire le sostanze in questione dispongano di una licenza o abbiano presentato una notificazione preventiva.

Notifica di transazioni sospette, sequestri, richiesta di informazioni agli operatori

Articolo 35, paragrafo 2

//

Connessione ai sistemi doganali

Gestione della quantità

Articolo 35, paragrafo 4, e articolo 23, paragrafi 2 e 6

Interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane

Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera

Piattaforma per la concessione di licenze, la registrazione e la notificazione preventiva, piattaforma per la verifica dei clienti e la cooperazione amministrativa

Valutazione

Misure

Possibili ostacoli residui (se del caso)

Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore

-Banca dati sui precursori di droghe dell'UE della DG GROW o sistema di rilascio di licenze elettroniche eLicensing della DG SANTE o della DG TRADE (l'ITCB deve confermare questo aspetto sulla base della futura giustificazione economica)

-La verifica dei clienti sfrutterà i portafogli europei delle imprese al fine di autenticare e identificare gli operatori economici e gli enti pubblici a livello transfrontaliero, garantendo nel contempo l'interoperabilità. Inoltre l'uso dei portafogli europei delle imprese può essere esteso allo scambio di credenziali (ad esempio eLicences ed eCertificates) e alla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione. 

-

Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

-Articolo 4 - Libera circolazione

-Capo 2 - in particolare obblighi per gli operatori

-Capo 4 - cooperazione con le autorità nazionali e compiti delle stesse

Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati

-Un unico sistema centralizzato fornirà l'interfaccia per tutte le formalità relative ai precursori di droghe

-L'interoperabilità con i sistemi doganali non sarà immediatamente disponibile.

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate

-La comunicazione di cui all'articolo 6 deve avvenire in uno standard aperto leggibile meccanicamente.

-

Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera

Connessione ai sistemi doganali

Valutazione

Misure

Possibili ostacoli residui (se del caso)

Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore

Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate

Regolamento (UE) 2022/2399

Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

Elencare le misure di governance previste

La soluzione altererà il modo in cui gli attori interagiscono tra loro; i documenti cartacei saranno sostituiti da documenti o messaggi elettronici, a un ritmo più rapido.

La soluzione avrà un impatto significativo sui portatori di interessi seguenti:

·operatori economici coinvolti nel commercio estero di precursori di droghe che presentano domanda per licenze per via elettronica attraverso il nuovo sistema;

·autorità competenti degli Stati membri dell'UE che ricevono le domande e rilasciano le licenze;

·uffici doganali dei paesi dell'UE che controllano le dichiarazioni doganali dei precursori di droghe e verificano elettronicamente le licenze pertinenti.

La Commissione europea, che è competente per lo sviluppo e la manutenzione del sistema, ne garantisce la funzionalità e la conformità. I paesi dell'UE sono responsabili della connessione dei loro sistemi doganali nazionali al sistema EU CSW-CERTEX, che a sua volta garantisce la connessione con la soluzione centrale.

Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati

Elencare tali misure

-

La gestione dei dati darà priorità all'usabilità, all'affidabilità e alla sicurezza e sosterrà aggiornamenti agili per soddisfare l'evoluzione delle prescrizioni giuridiche e operative.

Il sistema sarà allineato al modello dei dati doganali dell'UE (EUCDM) al fine di garantire la piena interoperabilità con i sistemi informatici doganali e la conformità alla normativa doganale dell'UE. I dati necessari per le procedure di importazione ed esportazione saranno armonizzati e integrati nelle future modifiche dei regolamenti di esecuzione e delegati relativi al commercio estero dei precursori di droghe.

-

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate

Elencare tali misure

-

È prevista l'interoperabilità con sistemi doganali quali EU CSW-CERTEX e TARIC.

-

Descrivere i servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

La soluzione deve essere coerente con la politica del quadro digitale dello sportello unico dell'UE per le dogane. Se del caso, i sistemi nazionali di sportello unico verrebbero connessi al sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane, che a sua volta sarebbe connesso al portale web dell'UE per le procedure relative ai precursori di droghe d'ufficio. L'interoperabilità con soluzioni informatiche internazionali quali PEN online potrebbe essere garantita mediante l'elaborazione delle necessarie specifiche tecniche e la conformità ad esse. Un'interfaccia da macchina a macchina per la comunicazione con le autorità di paesi terzi faciliterebbe la collaborazione transfrontaliera e la cooperazione amministrativa. Gli Stati membri potrebbero accedere a messaggi quali le notifiche PEN ricevute da partner di paesi terzi e visualizzarli in un'interfaccia web.

In linea con le raccomandazioni della piattaforma F4F, gli Stati membri sono tenuti a comunicare gli incidenti una sola volta e in tempo reale attraverso l'UE. Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi di comunicazione, sarebbe necessaria una soluzione informatica che consenta uno scambio con l'attuale sistema di allerta delle Nazioni Unite (PICS). Se possibile, la piattaforma dovrebbe comunicare con il PICS dell'INCB al fine di evitare oneri di "doppia comunicazione" e garantire la coerenza dei dati raccolti a livello di UE e internazionale. Gli Stati membri dovranno caricare le informazioni nel sistema dell'UE e tale sistema potrebbe trasmetterle al PICS.

Le soluzioni digitali potrebbero garantire l'interoperabilità in tutti i settori, anche tra la soluzione sui precursori di droghe dell'UE e i sistemi doganali per le formalità commerciali e gli obblighi di comunicazione del sistema di controllo internazionale (ad esempio PEN online, modulo D, ecc.).

Soluzioni per un'Europa interoperabile individuate per l'uso (il riutilizzo):

-

l'interoperabilità con le soluzioni informatiche doganali nazionali degli Stati membri dovrebbe essere garantita in linea con le norme e gli accordi in materia di trattamento e controllo dei dati personali.

Per quanto riguarda la possibile interoperabilità del nuovo sistema con le soluzioni dell'INCB, responsabile della costruzione dell'applicazione informatica delle Nazioni Unite, l'UE ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite con elementi di cooperazione internazionale nel settore della prevenzione della diversione dei precursori di droghe. Se del caso, le Nazioni Unite dovrebbero pertanto garantire la conformità dei loro sistemi alle norme del regolamento generale sulla protezione dei dati e alle condizioni di accordi sul livello dei servizi, consentendo alle autorità dell'UE di svolgere il lavoro senza indugio. La soluzione centralizzata garantirà che i certificati rilasciati e presentati per via elettronica siano a disposizione delle autorità doganali per i controlli incrociati 24 ore al giorno 7 giorni su sette (classificati come "argento" CI), pertanto non dipenderanno da orari di lavoro non sincronizzati. Al momento non sono ancora stati individuati ostacoli all'interoperabilità transfrontaliera.

È prevista l'interoperabilità con altri sistemi doganali quali TARIC, EORI, CRMS, ecc.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione ad alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura

Riferimenti alle prescrizioni

Ruolo della Commissione

(se applicabile)

Chi deve essere coinvolto

(se applicabile)

Calendario previsto

(se applicabile)

La Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche comuni per il sistema elettronico

Articolo 35, paragrafo 7 e articolo 37

La Commissione adotterà l'atto

Stati membri

18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto legislativo di base.

Procedura di comitato

Articolo 35, paragrafo 7

La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

la Commissione; il comitato. Stati membri

18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto legislativo di base.

L'elenco delle funzionalità operative è ad alto livello e puramente indicativo in questa fase e sarà perfezionato nel contesto dell'analisi operativa e delle fasi iniziali, con il sostegno in parte fornito dalla governance informatica della Commissione (giustificazione economica e carta del progetto), e sarà giuridicamente contemplato nell'atto di esecuzione specifico per la dimensione esterna e internazionale dell'iniziativa.

A seconda della decisione dell'ITCB 77 sulle alternative per lo sviluppo della soluzione e del modello di attuazione, la Commissione sceglierà tra l'esternalizzazione del lavoro a un contraente esterno o lo sviluppo interno (ad esempio da parte della DG GROW/DG SANTE/DG TRADE, ecc.).

Come prima attività relativa allo sviluppo del sistema di rilascio di licenze per i precursori di droghe e sulla base dell'esperienza acquisita da altri progetti dell'UE per il rilascio di certificati digitali, dovrà essere preparato un prototipo per il modulo di rilascio, seguito da un'attività pilota. La Commissione organizzerà una campagna di prove di conformità in collaborazione con gli Stati membri. Saranno fornite tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie per la campagna di prove di conformità (guida all'integrazione per gli Stati membri, piano di prove di conformità, documento organizzativo per le prove di conformità); inoltre saranno organizzate riunioni organizzative prima della campagna.

Al fine di garantire la corretta attuazione delle prescrizioni, la Commissione intende: 

- creare un gruppo dedicato per la gestione di specifiche (funzionali e tecniche) e l'attuazione del sistema, agevolando la collaborazione tra tutti i portatori di interessi;

- elaborare orientamenti per l'attuazione (specifiche funzionali e tecniche) dei servizi necessari per l'interazione con il sistema di rilascio elettronico di licenze per precursori di droghe da parte degli Stati membri dell'UE;

- sviluppare e mantenere in essere i componenti comuni del sistema necessari per il rilascio e lo scambio di certificati con un repertorio centrale e una determinata cooperazione amministrativa;

- ampliare le funzionalità di EU CSW-CERTEX per il nuovo settore dei precursori di droghe e l'interazione con i sistemi doganali nazionali degli Stati membri dell'UE;

- tenere (con mezzi tecnici) un registro centrale degli utenti autorizzati, compresi gli operatori economici degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner;

- ampliare le piattaforme esistenti utilizzate nell'UE per l'autenticazione, l'autorizzazione e la connessione degli utenti di partner internazionali;

- fornire le linee guida pertinenti (ossia manuali utente, procedure di help desk per l'interfaccia grafica utente e materiale formativo) per il sistema di rilascio di licenze elettroniche per i precursori di droghe;

- discutere, elaborare e fornire i necessari orientamenti in materia di informazioni (ad esempio specifiche, istruzioni per la connettività, materiali di formazione) ai partner internazionali da connettere attraverso un'interfaccia da macchina a macchina, come l'INCB;

- fornire attività di formazione agli utenti del sistema, compresi gli operatori, i funzionari delle autorità degli Stati membri competenti per i medicinali e delle autorità doganali;

- fornire la GUI (interfaccia utente) del sistema in tutte le lingue dell'UE. La piattaforma sarà in grado di sostenere altre lingue per le esigenze future, oltre all'alfabeto latino e cirillico;

- fornire un supporto informatico centralizzato di 3º livello in inglese.

Il sostegno centrale della Commissione europea sarà fornito soltanto agli uffici di servizi nazionali delle autorità doganali e non alle imprese. Il sostegno tecnico sarà fornito dalla DG DIGIT. Dopo l'adozione della proposta da parte della Commissione inizierà il processo dei negoziati interistituzionali tra i colegislatori. In parallelo a tale processo, l'organismo competente per la digitalizzazione avvierà l'analisi operativa al fine di creare la richiesta di avvio del progetto e definire la giustificazione economica da presentare all'ITCB. Parallelamente a tale lavoro, la Commissione inizierà a elaborare atti di esecuzione sui dettagli della soluzione informatica e sugli elementi di dati, nonché sui relativi formati da scambiare, da adottare sulla base di un'analisi operativa. La Commissione potrebbe inoltre negoziare e adottare accordi su meccanismi bilaterali con terzi quali le Nazioni Unite/INCB sullo scambio di dati, unitamente all'allegato sulle modalità tecniche.

(1) (1)    Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), The European Drug Report 2025: Understanding Europe's drug situation in 2025 – key developments (Relazione europea sulle droghe 2025) | www.euda.europa.eu.
(2) (2)    Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.
(3) (3)    Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).
(4) (4)    Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj).
(5) (5)    Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj).
(6) (6)    Le sostanze di categoria 1 sono le più critiche e comprendono le sostanze chimiche che costituiscono le molecole essenziali delle droghe, rendendo impossibile la produzione di tali droghe in assenza delle stesse. La categoria 2 comprende le sostanze meno sensibili rispetto a quelle di cui alla categoria 1. Per il commercio interno, la categoria 2 è suddivisa nelle categorie 2A e 2B in considerazione di un rischio più elevato di diversione delle sostanze di categoria 2A. La categoria 3 contiene sostanze chimiche alla rinfusa che sono significative nella produzione di droghe illecite, ma che hanno anche usi legittimi diffusi. Per il commercio estero, la categoria 4 comprende i medicinali contenenti efedrina e pseudoefedrina.
(7) (7)    A seconda della categoria, gli operatori e gli utilizzatori devono essere in possesso di una licenza o di una registrazione, garantire la sicurezza dei loro locali, segnalare transazioni sospette, garantire un'etichettatura e una documentazione adeguate, conservare registrazioni delle transazioni per tre anni, designare un funzionario competente, ottenere autorizzazioni di importazione e all'esportazione, compresa la notificazione preventiva all'esportazione, e limitare gli scambi ai clienti che dispongono di una licenza o di una registrazione.
(8) (8)    Risoluzione 65/3 della CND, Intensifying efforts to address the diversion of non-scheduled chemicals frequently used in the illicit manufacture of drugs and the proliferation of designer precursors, concordata nel marzo 2022.
(9) (9)    In occasione della commissione degli stupefacenti del marzo 2024, il Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici (INCB – International Narcotics Control Board) ha raccomandato la programmazione come applicazione diretta della risoluzione 65/3 delle Nazioni Unite, introducendo una programmazione proattiva a livello di Nazioni Unite.
(10) (10)    Conclusioni del Consiglio Strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025, 14178/20, 18 dicembre 2020.
(11) (11)    COM (2020) 606 final.
(12) (12)    COM (2023) 641 final.
(13) (13)    COM (2025) 148 final.
(14) (14)    COM (2025) 45 final.
(15) (15)    Per informazioni più dettagliate, comprese le ultime tendenze in materia di (diversione del) commercio legittimo di tali sostanze e relative sfide normative, cfr. relazioni tecniche dell'INCB sui precursori, disponibili all'indirizzo: https://www.incb.org/incb/en/precursors/technical_reports/precursors-technical
-reports.html.
(16) (16)    Ossia gli operatori economici in possesso di almeno una licenza o registrazione attiva per il mercato dell'UE dei precursori di droghe. Si noti che, come approssimazione, tale valore sottostima il dato effettivo dato che, attualmente, gli operatori economici che attuano scambi commerciali solo a livello interno nella categoria 3 non sono tenuti a registrarsi e quelli che effettuano scambi commerciali nella categoria 4 non sono tenuti a registrarsi.
(17) (17)    Non esiste una fonte pubblica per quanto riguarda la quota di PMI che commerciano precursori di droghe. Secondo i dati Eurostat, la percentuale dei pertinenti sottosettori (più vicini) della fabbricazione di sostanze chimiche è pari al 92 %, un dato che è in linea con il parere delle autorità pubbliche consultate nell'ambito delle consultazioni dei portatori di interessi ai fini della presente iniziativa.
(18) (18)    Ursula von der Leyen, Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, 18 luglio 2024, e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_it (europa.eu).
(19) (19)    COM (2025)30 definitivo.
(20) (20)    Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004F0757).
(21) (21)    Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023 riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006
(22) (22)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(23) (23)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(24) (24)    Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).
(25) (25)    Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/648/oj).
(26) (26)    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD).
(27) (27)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Valutazione dei regolamenti dell'UE sui precursori di droghe (COM(2020) 768 final). Per motivi di sicurezza, il documento che accompagna la relazione non è disponibile al pubblico.
(28) (28)    Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/2024-10-17). 
(29) (29)    GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(30) (1)    GU C […] del […], pag. […].
(31) (2)    Posizione del Parlamento europeo del [data] (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del [data].
(32) (3)    Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/611/oj ).
(33) (4)    Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj ).
(34) (5)    Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj ).
(35) (6)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Valutazione dei regolamenti dell'UE sui precursori di droghe (COM(2020) 768 final del 30.11.2020).
(36) (7)    Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1322/oj ).
(37) (8)    Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj ).
(38) (9)    Conclusioni del Consiglio Strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025, 14178/20, 18 dicembre 2020.
(39) (10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Agenda e piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025 (COM(2020) 606 final del 24.7.2020).
(40) (11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata (COM(2023) 641 final del 18.10.2023).
(41) (12)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna".
(42) (14)     Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).
(43) (15)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj ).
(44) (16)    Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj ).
(45) (17)    Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj ).
(46) (18)    Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj ).
(47) (19)    Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj ).
(48) (20)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(49) (21)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(50) (22)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
(51)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(52) (25)    11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj.
(53) (26)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).
(54) (27)    Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj ).
(55) (28)    Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sui medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ).
(56)    Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L, ... [OP: aggiungere i riferimenti di pubblicazione per COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)].
(57) (32)    Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006(GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1322/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1322/oj ).
(58) (1)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(59) (2)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.
(60) (3)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(61) (4)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(62) (5)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(63) (6)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(64) (7)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(65) (8)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(66) (10)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(67) (11)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(68) (12)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(69) (13)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(70) (14)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(71) (15)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(72) (16)    Specificare al di sotto della tabella quanti degli ETP contenuti nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG, e quali sono le vostre esigenze nette.
(73)    A partire dal 2028 e fino al 2031, si noti che vi sono 0,3 posti nella tabella dell'organico.
(74)    Un AC (0,343) coperto dall'accordo di contributo più le spese operative relative al repertorio dei precursori di droghe (0,182) e un AT (0,433)
(75) (17)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(76)    Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.
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Bruxelles, 3.12.2025

COM(2025) 747 final

ALLEGATI

della

proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005

{SEC(2025) 328 final} - {SWD(2025) 397 final} - {SWD(2025) 398 final} - {SWD(2025) 399 final}


ALLEGATO I

Precursori di droghe di categoria 1

Precursori di droghe di categoria 1 contenenti o costituiti da: 

Sostanza

Numero CAS

Codice NC

Numero CUS

Soglia quantitativa di cui all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Soglia di concentrazione nelle miscele di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Condizioni particolari relative alle miscele

1-fenil-2-propanone (BMK), noto anche come fenilacetone

103-79-7

2914 31 00 00

-

-

-

 

3'-cloropropiofenone 

34841-35-5

2914 79 00 00

-

-

-

 

2-bromo-3'-cloropropiofenone 

34911-51-8

2915 79 00 00

-

-

-

 

4'-metilpropiofenone 

5337-93-9

2916 79 00 00

-

-

-

 

2-bromo-4'-metilpropiofenone

1451-82-7

2917 79 00 00

-

-

-

 

3'-metilpropiofenone

51772-30-6

2918 79 00 00

-

-

-

 

2-bromo-3'-metilpropiofenone

1451-83-8

2919 79 00 00

-

-

-

 

4'-cloropropiofenone

6285-05-8

2920 79 00 00

-

-

-

 

2-bromo-4'-cloropropiofenone

877-37-2

2921 79 00 00

-

-

-

 

Fenil-2-nitropropene

705-60-2

2922 79 00 00

-

-

-

 

Acido N-acetilantranilico, noto anche come acido 2-acetammidobenzoico

89-52-1

2924 23 00 00

-

-

-

 

Isosafrolo (cis + trans)

120-58-1

2932 91 00 00

-

-

-

 

3,4-metilenediossifenilpropano-2-one (PMK)

4676-39-5

2932 92 00 00

-

-

-

 

Piperonale

120-57-0

2932 93 00 00

-

-

-

 

Safrolo

94-59-7

2932 94 00 00

-

-

-

 

N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP)

21409-26-7

2933 36 00 00

-

-

-

 

1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP)

39742-60-4

2933 37 00 00

-

-

-

 

N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP)

23056-29-3

2933 39 99 01

-

-

-

 

Efedrina

299-42-3

2939 41 00 00

-

-

-

 

Pseudoefedrina

90-82-4

2939 42 00 00

-

-

-

 

Norefedrina

14838-15-4

2939 44 00 00

-

-

-

 

Ergometrina

60-79-7

2939 61 00 00

-

-

-

 

Ergotamina

113-15-5

2939 62 00 00

-

-

-

 

Acido lisergico

82-58-6

2939 63 00 00

-

-

-

 

I sali delle sostanze elencate nel presente allegato ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina, ove l'esistenza di tali forme sia possibile. 

ALLEGATO II

Precursori di droghe di categoria 2

Parte I

Sostanze elencate singolarmente

Precursori di droghe di categoria 2 contenenti o costituiti da:

Sostanza

Numero CAS

Codice NC

Numero CUS

Soglia di concentrazione nelle miscele di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Condizioni particolari per le miscele

Fosforo rosso

7723-14-0

2804 70 10 00

-

 

 

Acido cloridrico

7647-01-0

2806 10 00 00

-

 

 

Acido solforico

7664-93-9

2807 00 00 00

-

 

 

Permanganato di potassio

7722-64-7

2841 61 00 00

-

 

 

Toluene

108-88-3

2902 30 00 00

-

 

 

Etere etilico

60-29-7

2909 11 00 00

-

 

 

Acetone

67-64-1

2914 11 00 00

-

 

 

Metiletilchetone (MEK)

78-93-3

2914 12 00 00

-

 

 

Anidride acetica

108-24-7

2915 24 00 10

-

 

 

Acido fenilacetico

103-82-2

2916 34 00 00

-

 

 

Acido antranilico

118-92-3

2922 43 00 10

-

 

 

Piperidina

110-89-4

2933 32 00 00

-

 

 

I sali delle sostanze elencate nel presente allegato, ove l'esistenza di tali sali sia possibile, ad eccezione dei sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico.

Parte II
Medicinali per uso umano e medicinali veterinari

I precursori di droghe di categoria 2 sono costituiti anche dai medicinali seguenti:

Prodotti

Codice NC

Numero CUS

Medicinali e prodotti veterinari contenenti pseudoefedrina o relativi sali

3003 42 00 00

-

Medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o relativi sali

3003 41 00 00

-

ALLEGATO III

Precursori di droghe di categoria 3

Parte I
Sostanze elencate singolarmente

Precursori di droghe di categoria 3 contenenti o costituiti da:

Gruppo 1 1

Sostanza IUPAC

Altre denominazioni

Numero CAS

Numero CUS

Soglia quantitativa massima per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2

Soglia di concentrazione nelle miscele di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Condizioni particolari per le miscele

AA

Metil 2-fenil-3-ossobutanoato

Metil alfa-fenilacetoacetato, Codice NC: 2918 30 00, MAPA

16648-44-5

-

-

-

-

AA

Etil 2-fenil-3-ossobutanoato

Etil alfa-fenilacetoacetato, Codice NC: Ex 2918 30 00, EAPA; 3-osso-2-fenilbutanoato di etile

5413-05-8

-

-

-

-

AB

Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico

Codice NC: 2918 99 90, acido BMK glicidico

25547-51-7

-

-

-

-

AB

Metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2918 99 90

80532-66-7

-

-

-

-

AB

Etil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2918 99 90

 

-

-

-

-

AB

Propil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2918 99 90

 

-

-

-

-

AB

Isopropil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2918 99 90

 

-

-

-

-

AB

2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato di butile

Codice NC: 2918 99 90

 

-

-

-

-

AB

Sec-butil 2-metil-3-fenilossirano-2-carbossilato

Codice NC: 2918 99 90

 

-

-

-

-

AB

Terz-butil 2-metil-3-fenilossirano-2-carbossilato

Codice NC: 2918 99 90

 

-

-

-

-

AG

3-osso-2-fenilbutanammide

Alfa-fenilacetoacetammide, Codice NC 2924 29 70, APAA

4433-77-6

-

-

-

-

AK

3-osso-2-fenilbutanenitrile

Alfa-fenilacetoacetonitrile, codice NC: 2926 40 00, APAAN

4468-48-8

-

-

-

-

AK

2-metil-2-propanil 4-osso-1-piperidina-carbossilato

1-boc-4-piperidinone, codice NC: 2933 39 99

79099-07-3

-

-

-

-

AK

(1R,2S)-1-(4-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-ol

(1R,2S)-(-)-cloroefedrina, codice NC: 2939 79 90

110925-64-9

-

-

-

-

AK

(1S,2R)-1-(4-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-ol

(1S,2R)-(+)-cloroefedrina, Codice NC: 2939 79 90

1384199-95-4

-

-

-

-

AK

(1S,2S)-1-(4-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-ol

(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina, Codice NC: 2939 79 90

73393-61-0

-

-

-

-

AK

(1R,2R)-1-(4-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-ol

(1R,2R)-(-)-cloropseudoeefdrina, Codice NC: 2939 79 90

771434-80-1

-

-

-

-

AK

2-metil-2-propanil 4-anilino-1-piperidina-carbossilato

Terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato, Codice NC: 2933 39 99, 1-boc-4-AP

125541-22-2

-

-

-

-

AK

Dietil 2-(2-fenilacetil)propandioato

Dietil (fenilacetetil) propandioato, Codice NC: 2918 30 00, DEPAPD

20320-59-6

-

-

-

-

AK

Isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato

Codice NC: 2932 99 00, IMDPAM; 5-[2-(1,3-benzodiossol-5-il)acetil] -2,2-dimetil-1,3-diossano-4,6-dione

 

-

-

-

-

BA

Metil 2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-ossobutanoato

Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato, codice NC: ex 2932 99 00, MAMDPA, metil 2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-ossobutanoato

1369021-80-6

-

-

-

-

BB

Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico

Codice NC: 2932 99 00, acido PMK glicidico

2167189-50-4

-

-

-

-

BB

Metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2932 99 00

13605-48-6

-

-

-

-

BB

Etil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2932 99 00

28578-16-7

-

-

-

-

BB

Propil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2932 99 00

 

-

-

-

-

BB

Isopropil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2932 99 00

 

-

-

-

-

BB

Butil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2932 99 00

 

-

-

-

-

BB

Sec-butil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metil-ossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2932 99 00

 

-

-

-

-

BB

Terz-butil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metil-ossiran-2-carbossilato

Codice NC: 2932 99 00

 

-

-

-

-

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente parte, ove l'esistenza di tali forme sia possibile.

I sali delle sostanze elencate in questa parte, ove l’esistenza di tali sali sia possibile.

Parte II
Gruppi di sostanze identificate in modo generico

Sezione 1
Gruppi di sostanze

Sezione 2
Sostanze esentate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) o all'articolo 37, paragrafo 2

Le seguenti sostanze sono esentate dai gruppi di sostanze che figurano nella sezione 1 della presente parte:

Sostanza (IUPAC)

Altri nomi

CAS

Numero CUS

 

 

 

 

ALLEGATO IV

Licenza di cui agli articoli 9 e 18

1.Al fine di ottenere una licenza a norma dell'articolo 9 o dell'articolo 18 del presente regolamento, gli operatori presentano all'autorità competente, tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 35, una domanda contenente quanto segue:

(a)nome e dati di contatto dell'operatore, compresi indirizzo postale ed elettronico e numero di telefono;

(b)per le attività di importazione ed esportazione, se del caso, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) dell'operatore esterno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) [COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)];

(c)se del caso, riferimento allo status di operatore economico autorizzato o di operatore economico di fiducia e certificato rilasciato a norma del titolo II, capo 4, del regolamento (UE) [COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)]; 

(d)nome del funzionario competente nominato a norma dell'articolo 10 del presente regolamento, suoi dati di contatto e descrizione della sua posizione e dei suoi compiti;

(e)indirizzi dei locali commerciali presso i quali devono essere detenuti o utilizzati i precursori di droghe di categoria 1 o, se del caso, di categoria 3;

(f)informazioni da cui risulti che sono state adottate le opportune misure di cui all'articolo 14;

(g)nome e codice NC delle sostanze di cui all'allegato I o III, a seconda dei casi;

(h)nel caso di miscele, organismi o sostanze presenti in natura, rispettivo nome e concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato I o III, a seconda dei casi; 

(i)quantità di ciascuna sostanza di cui all'allegato I o III, a seconda dei casi, stimata per le transazioni o l'uso durante un periodo di validità richiesto per le licenze, espresso per anno;

(j)elenco esaustivo dei tipi di attività previsti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e rispettiva descrizione dettagliata; 

(k)nel richiedere una licenza per i precursori di droghe di categoria 3 a norma dell'articolo 18, una giustificazione del superamento della soglia massima di cui all'allegato III e documenti attestanti l'uso legittimo;

(l)estratto del registro delle imprese, se del caso; 

(m)certificato di buona condotta dell'operatore e del funzionario competente o documento da cui risulti che offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle attività; 

(n)prova delle competenze nella gestione di precursori di droghe di categoria 1 o, se del caso, di categoria 3, ad esempio una copia delle procedure interne relative alla gestione dei precursori di droghe, compresa la notifica di transazioni sospette; o altri documenti atti a dimostrare l'esperienza nella gestione di precursori di droghe di categoria 1 o, se del caso, di categoria 3;

(o)periodo per il quale si richiede la licenza, fatto salvo il caso in cui la domanda sia presentata per una licenza semplificata conformemente all'articolo 9, paragrafo 4. 

2.L'operatore presenta qualsiasi altra informazione pertinente richiesta dall'autorità competente.

3.L'autorità competente rilascia una licenza attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 35 dopo aver effettuato controlli documentali e aver ispezionato i locali commerciali presso i quali devono essere detenuti o utilizzati precursori di droghe di categoria 1 o, se del caso, di categoria 3. 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità competente rilascia una licenza se l'operatore dimostra:

(a)competenze nella gestione dei precursori di droghe di categoria 1 o, se del caso, di categoria 3, compresa l'individuazione delle transazioni sospette, ad esempio stabilendo procedure interne per la gestione dei precursori di droghe di categoria 1 o, se del caso, di categoria 3, compresa la notifica di transazioni sospette, o dimostrando in altro modo esperienza nella gestione di tali precursori di droghe;

(b)integrità in considerazione dell'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe e di precedenti reati gravi.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, l'autorità competente può concedere una licenza semplificata per un periodo di tempo illimitato a farmacie e ambulatori veterinari che importano o esportano precursori di droghe di categoria 1, senza ispezionare i locali commerciali. In tali casi non si applicano la fornitura della documentazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento né l'obbligo di nominare un funzionario competente di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

4.La licenza è rilasciata per Stato membro e copre tutte le attività relative ai precursori di droghe di categoria 1 o, se del caso, di categoria 3 e tutti i locali commerciali in tale Stato membro.

Le licenze non sono trasferibili. 

5.L'operatore chiede un aggiornamento della licenza concessa in conformità al punto 3 qualora intenda:

(a)mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, svolgere attività di intermediazione, utilizzare o detenere sostanze di cui all'allegato I o III in quantità superiori a quelle stimate nella domanda per un periodo di un anno civile;

(b)mettere a disposizione sul mercato, importare, esportare, svolgere attività di intermediazione, utilizzare o detenere sostanze di cui all'allegato I o III diverse da quelle incluse nella licenza iniziale;

(c)intraprendere ulteriori tipi di attività tra quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, che non sono state incluse nella licenza iniziale;

(d)trasferirsi o espandersi in locali commerciali nuovi. 

L'autorità competente può decidere di aggiornare la licenza per il restante periodo di validità soltanto sulla base di controlli documentali. 

6.La decisione di rifiutare una licenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o di revocare o sospendere una licenza esistente a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, è comunicata mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 35, è motivata e soggetta a ricorso alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

7.L'operatore può chiedere il rinnovo di una licenza conformemente al punto 1 per un periodo massimo di tre anni. L'autorità nazionale competente può decidere di rinnovare una licenza soltanto sulla base di controlli documentali. 

ALLEGATO V

Registrazione di informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, o dell'articolo 15

1.La registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, o dell'articolo 15 del presente regolamento è effettuata tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 35 e comprende quanto segue:

(a)nome e dati di contatto dell'operatore esterno, compresi l'indirizzo postale ed elettronico e il numero di telefono;

(b)se del caso, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) dell'operatore esterno di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) [COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)];

(c)se del caso, riferimento allo status di operatore economico autorizzato o di operatore economico di fiducia e certificato rilasciato a norma del titolo II, capo 4, del regolamento (UE) [COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)];

(d)nome del funzionario competente nominato a norma dell'articolo 10, suoi dati di contatto e descrizione della sua posizione e dei suoi compiti;

(e)indirizzi dei locali commerciali presso i quali devono essere immagazzinati i precursori di droghe di categoria 2 o i precursori di droghe di categoria 1;

(f)nome e codice NC delle sostanze di cui all'allegato II, parte I, o dei prodotti di cui all'allegato II, parte II, o delle sostanze di cui all'allegato I, a seconda dei casi;

(g)nel caso di miscele, organismi o sostanze presenti in natura, rispettivo nome e concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato II, parte I, o all'allegato I, a seconda dei casi;

(h)quantità di ciascuna sostanza di cui all'allegato II o I, a seconda dei casi, stimata per le transazioni durante il periodo di validità della registrazione per ciascun anno;

(i)elenco esaustivo dei tipi di attività previsti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, a seconda dei casi, e rispettiva descrizione dettagliata;

(j)periodo per il quale si effettua la registrazione, fatto salvo il caso in cui la registrazione sia effettuata conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

2.Le farmacie e gli ambulatori veterinari possono depositare una registrazione per un periodo di tempo illimitato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3. In tal caso non si applicano la fornitura della documentazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento né l'obbligo di nominare un funzionario competente di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del presente regolamento.

3.Un operatore esterno aggiorna la registrazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, qualora intenda:

(a)importare, esportare o svolgere attività di intermediazione riguardanti sostanze di cui all'allegato I o II, a seconda dei casi, in quantità superiori a quelle stimate nella registrazione iniziale per un periodo di un anno;

(b)importare, esportare o svolgere attività di intermediazione riguardanti sostanze di cui all'allegato I o II, a seconda dei casi, diverse da quelle indicate nella registrazione iniziale;

(c)intraprendere attività supplementari;

(d)trasferirsi o espandersi in locali commerciali nuovi.

4.La decisione di un'autorità competente di ordinare la sospensione o la cessazione dell'attività a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del presente regolamento è comunicata mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 35, motivata e impugnabile nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale. 

ALLEGATO VI

Notificazione preventiva a norma dell'articolo 17, paragrafo 2

1.La notificazione preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento è effettuata attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 35 e comprende almeno quanto segue:

(a)nome e dati di contatto dell'operatore, compresi indirizzo postale ed elettronico e numero di telefono;

(b)per le attività di importazione ed esportazione, se del caso, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) dell'operatore esterno di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) [COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)];

(c)se del caso, riferimento allo status di operatore economico autorizzato o di operatore economico di fiducia e certificato rilasciato a norma del titolo II, capo 4, del regolamento (UE) [COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)];

(d)nome del funzionario competente nominato a norma dell'articolo 10 del presente regolamento, suoi dati di contatto e descrizione della sua posizione e dei suoi compiti;

(e)indirizzi dei locali commerciali presso i quali devono essere detenuti o utilizzati i precursori di droghe di categoria 3;

(f)informazioni da cui risulti che sono state adottate le opportune misure di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

(g)nome e codice NC delle sostanze di cui all'allegato III del presente regolamento;

(h)quantità di ciascuna sostanza di cui all'allegato III del presente regolamento durante il periodo di validità della notificazione preventiva;

(i)nel caso di miscele, organismi o sostanze presenti in natura, rispettiva quantità, nome e concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato III del presente regolamento;

(j)data in cui il precursore di droghe deve essere messo a disposizione sul mercato, importato, esportato, sottoposto ad attività di intermediazione, detenuto o utilizzato per la prima volta;

(k)elenco esaustivo dei tipi di attività previsti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento e la loro descrizione dettagliata;

(l)dati relativi al trasporto, se del caso, in particolare data di spedizione prevista, modo di trasporto, designazione dell'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, se disponibili in questa fase, identificazione del mezzo di trasporto e itinerario, per le esportazioni; previsto punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione e quello di entrata nel paese importatore e per le importazioni; data prevista di arrivo nel territorio doganale dell'Unione;

(m)nomi e dati di contatto degli altri operatori a favore dei quali il precursore di droghe è messo a disposizione, importato, esportato o coinvolto nelle attività di intermediazione;

(n)certificato di buona condotta dell'operatore e del funzionario competente o documento da cui risulti che offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle attività;

(o)estratto del registro delle imprese, se del caso.

2.La notificazione preventiva è presentata all'ufficio doganale su richiesta dell'autorità doganale.

3.La decisione di un'autorità competente che ordina agli operatori di sospendere o cessare le attività oggetto della notificazione preventiva a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, è comunicata mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 35, motivata e impugnabile nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale.



ALLEGATO VII

Commercio estero (articoli da 20 a 24 e 30)

Capo 1 
Importazione

1.Sono fornite le informazioni seguenti, conformemente all'articolo 20:

(a)nome, codice NC e numero CUS della sostanza di cui all'allegato I, II o III o, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, rispettivo nome, codice NC a otto cifre, nonché nome e numero CUS di qualsiasi sostanza di cui all'allegato I, II o III contenuta nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura;

(b)quantità della sostanza e, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, quantità e, se disponibile, percentuale di qualsiasi sostanza di cui all'allegato I, II o III ivi contenuta;

(c)riferimento alla licenza di cui all'articolo 9 o all'articolo 18, alla registrazione di cui all'articolo 15 o alla notificazione preventiva di cui all'articolo 17.

La quantità notificata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, è valida per un periodo di 180 giorni di calendario.

Capo 2
Notificazione preventiva all'esportazione

2.La notificazione preventiva all'esportazione di cui all'articolo 21 contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore nel paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale;

(b)nome del precursore di droghe di cui all'allegato I, II o III o, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, corrispondente nome, codice NC a otto cifre, nonché nome di qualsiasi precursore di droghe di cui all'allegato contenuto nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura;

(c)quantità e peso del precursore di droghe e, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, quantità, peso e, se disponibile, percentuale di qualsiasi precursore di droghe ivi contenuto;

(d)dati relativi al trasporto, in particolare la data di spedizione prevista, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, se disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione e quello di entrata nel paese importatore; 

3.I paesi di destinazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, ai quali è richiesta una notificazione preventiva all'esportazione per i precursori di droghe di cui all'allegato II comprendono tutti gli elementi seguenti:

(a)i paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo specifico sui precursori di droghe;

(b)i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all’esportazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite;

(c)i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all’esportazione ai sensi dell’articolo 24, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

Gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di precursori di droghe oggetto dell'allegato II, di cui alle lettere a), b) e c), sono pubblicati sul sito web della Commissione.

4.L'autorità competente può inviare una notificazione preventiva di esportazione semplificata, conformemente all'articolo 21, paragrafo 7, relativa a più operazioni di esportazione per un periodo di 180 giorni di calendario.

5.L'autorità competente del paese di esportazione fornisce le informazioni di cui al punto 2 all'autorità competente del paese terzo di destinazione.

6.L'autorità competente informa di conseguenza il paese di destinazione e utilizza a tal fine il sistema PEN (notificazione preventiva all'esportazione) online.

Capo 3
Esportazione

7.Sono fornite le informazioni seguenti, conformemente all'articolo 22:

(a)nome, codice NC e numero CUS della sostanza di cui all'allegato I, II o III o, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, rispettivo nome e codice NC a otto cifre, nonché nome e numero CUS di qualsiasi sostanza di cui all'allegato I, II o III contenuta nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura;

(b)quantità della sostanza e, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, quantità e, se disponibile, percentuale di qualsiasi sostanza di cui all'allegato I, II o III ivi contenuta;

(c)riferimento alla licenza di cui all'articolo 9 o all'articolo 18, alla registrazione di cui all'articolo 15 o alla notificazione preventiva di cui all'articolo 17;

(d)per le esportazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione;

La quantità notificata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, è valida per un periodo di 180 giorni di calendario.

Capo 4
Dimostrazione dello scopo lecito

8.L'operatore esterno fornisce informazioni secondo cui la spedizione ha lasciato il paese di esportazione conformemente alle disposizioni nazionali in vigore adottate a norma dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite per dimostrare lo scopo lecito della sua transazione a norma dell'articolo 24.

A tal fine l'operatore esterno può fornire all'autorità competente o all'autorità doganale il riferimento alla licenza di cui all'articolo 9 o 18, la registrazione di cui all'articolo 15 o la notificazione preventiva di cui all'articolo 17; o l'autorizzazione di importazione o di esportazione, o qualsiasi altro documento ufficiale atto a dimostrare l'uso lecito di precursori di droghe da parte dell'operatore del paese terzo, a seconda dei casi.

Capo 5
Criteri per determinare se vi sia il sospetto di un uso previsto nella fabbricazione illecita di droghe

9.L'elenco non esaustivo di criteri che segue indica l'uso previsto di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di droghe:

(a)le sostanze non sono state correttamente identificate sulle etichette delle merci o della spedizione e non sono state correttamente dichiarate in dogana conformemente al regolamento (UE).../... [COM(2023) 258 final, 2023/0156 (COD)], in particolare per quanto concerne la descrizione delle merci o i codici NC;

(b)le sostanze sono incluse nel repertorio di informazioni sui precursori di droghe come sostanze che non presentano usi legittimi noti.

ALLEGATO VIII

Comunicazioni conformemente agli articoli 32, 33 e 34.

1.Conformemente all'articolo 32, le autorità competenti e le autorità doganali forniscono informazioni riguardanti:

(a)totale annuo di sequestri di precursori di droghe;

(b)metodi di diversione dei precursori di droghe e di fabbricazione illecita di droghe, comprese le informazioni sulle spedizioni intercettate e sui furti;

(c)informazioni sulle autorità amministrative e di contrasto competenti per la regolamentazione o l'applicazione dei controlli nazionali sui precursori di droghe.

2.Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al punto 1 e confermano l'esattezza dei dati forniti, entro e non oltre il 31 marzo, per l'anno civile precedente.

Fatto salvo il primo comma, le autorità competenti o le autorità doganali comunicano senza indugio sequestri significativi di precursori di droghe.

3.La comunicazione di informazioni sui sequestri conformemente al punto 1, lettera a), comprenderà quanto segue: 

(a)denominazione delle sostanze di cui all'allegato I, II o III, o la denominazione indicata nel repertorio di informazioni sui precursori di droghe di cui all'articolo 25, o la denominazione IUPAC, a seconda dei casi;

(b)l'origine, la provenienza e la destinazione dei precursori di droghe, se note;

(c)la quantità e la posizione doganale delle sostanze classificate, nonché il mezzo di trasporto utilizzato, ove applicabile.

4.I sequestri significativi ai sensi dell'articolo 33 e del punto 2 del presente allegato sono sequestri di quantità significative di precursori di droghe classificati o non classificati inclusi nel repertorio di informazioni sui precursori di droghe, a seconda dei casi, oppure i sequestri di tali precursori di droghe che suggeriscono che la criminalità organizzata sta agendo in più di uno Stato membro oppure i sequestri di sostanze recentemente scoperte.

5.Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al punto 1 nel sistema elettronico di cui all'articolo 35.

6.La relazione di cui all'articolo 34 include gli elementi seguenti:

(a)informazioni sui quantitativi di precursori di droghe classificati soggetti a un commercio e un uso legittimi nel mercato interno nell'anno civile precedente;

(b)informazioni su tutti i sequestri effettuati nell'anno civile precedente;

(c)informazioni sulle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di droghe e sui metodi di diversione e fabbricazione illecita;

(d)informazioni sulle quantità di precursori di droghe classificati soggetti al commercio legittimo per le importazioni e le esportazioni nell'anno civile precedente;

(e)fabbisogno stimato degli operatori per l'anno civile successivo;

(f)informazioni sulle autorità amministrative e di contrasto competenti per la regolamentazione o l'applicazione dei controlli nazionali sui precursori di droghe.

Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) si basano sulle stime effettuate dagli operatori che richiedono una licenza per i precursori di droghe di categoria 1 a norma dell'articolo 9 o dell'articolo 18, che si registrano per l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione a norma dell'articolo 15 o che inviano una notificazione preventiva per i precursori di droghe di categoria 3 a norma dell'articolo 17.

Le informazioni di cui alla lettera d) si basano sulle informazioni fornite da operatori esterni conformemente ai loro obblighi di cui agli articoli 20 e 22. Fino alla data di applicazione degli articoli 20 e 22, le informazioni di cui alla lettera d) si basano sulle informazioni di cui all'allegato IX, punto 19.

Le informazioni di cui alle lettere b), c) e f) si basano sulle informazioni fornite dalle autorità competenti conformemente all'articolo 32.

ALLEGATO IX

Misure transitorie per l'importazione, l'esportazione e la comunicazione in materia di commercio estero (articoli 20, 22, 23 e 34, articolo 43, paragrafo 5, e articolo 44)

Capo 1
Autorizzazione di esportazione

1.Le esportazioni di precursori di droghe, comprese le esportazioni di precursori di droghe che lasciano il territorio doganale dell'Unione dopo essere state custodite in una zona franca per un periodo di almeno 10 giorni, sono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione. Nel caso i precursori di droghe siano riesportati entro 10 giorni dalla data della loro collocazione in custodia temporanea o del loro deposito in una zona franca non è necessaria un'autorizzazione di esportazione.

L'autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'esportatore.

In deroga al primo comma, i prodotti seguenti sono soggetti a un'autorizzazione di esportazione soltanto quando è richiesta una notificazione preventiva all'esportazione a norma dell'articolo 21:

(a)acido cloridrico;

(b)acido solforico;

(c)toluene;

(d)etere etilico;

(e)acetone;

(f)metiletilchetone.

2.2.1. Le richieste di autorizzazione all'esportazione di cui al punto 1 contengono almeno le seguenti informazioni:

(a)nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore nel paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'attività di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale;

(b)nome della sostanza di cui all'allegato I, II o III o, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, corrispondente nome e codice NC a otto cifre, nonché nome di qualsiasi sostanza classificata di cui a tali allegati contenuta nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura;

(c)quantità e peso del precursore di droghe e, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, quantità, peso e, se disponibile, percentuale di qualsiasi sostanza classificata ivi contenuta;

(d)dati relativi al trasporto, in particolare la data di spedizione prevista, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, se disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione e quello di entrata nel paese importatore;

(e)nei casi di cui al punto 6, una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione;

(f)riferimento al numero di licenza di cui all'articolo 9 o all'articolo 18, alla registrazione di cui all'articolo 15 o alla notificazione preventiva di cui all'articolo 17.

2.2. La decisione in merito ad una richiesta di autorizzazione di esportazione di cui al punto 1 viene adottata entro 15 giorni lavorativi a contare dal momento in cui le autorità competenti considerano completo il fascicolo.

Tale termine è prorogato qualora, nei casi di cui al punto 6, le autorità competenti debbano compiere ulteriori indagini ai sensi del secondo comma di tale punto.

3.3.1. Qualora nella richiesta non siano state fornite le informazioni dettagliate sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione di cui al punto 1 precisa che l'operatore esterno deve fornire tali elementi all'ufficio doganale di uscita o ad altre autorità competenti presso il punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, prima della partenza fisica della spedizione. In tal caso, al momento del suo rilascio, l'autorizzazione di esportazione deve essere provvista di una nota corrispondente.

Qualora l'autorizzazione di esportazione sia presentata a un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità che l'ha rilasciata, l'esportatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.

3.2. L'autorizzazione di esportazione di cui al punto 1 deve essere presentata all'ufficio doganale all'atto della dichiarazione in dogana oppure, in mancanza di una dichiarazione in dogana, all'ufficio doganale di uscita o ad altre autorità competenti presso il punto d'uscita dal territorio doganale dell'Unione. L'autorizzazione deve accompagnare la spedizione fino al paese terzo di destinazione.

L'ufficio doganale di uscita o altre autorità competenti presso il punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione completano l'autorizzazione di esportazione aggiungendo le informazioni necessarie di cui al punto 2, paragrafo 2.1, lettera d), e vi appongono la propria stampigliatura.

4.Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 30, il rilascio dell'autorizzazione di esportazione è rifiutato qualora:

(a)le informazioni fornite a norma del punto 2.1 siano incomplete;

(b)esistano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni fornite a norma del punto 2.1 siano false o inesatte;

(c)sia dimostrato, nei casi di cui al punto 6, che l'importazione dei precursori di droghe non è stata autorizzata dalle autorità competenti del paese di destinazione; oppure

(d)esistano fondati motivi per ritenere che i precursori di droghe siano destinati alla fabbricazione illecita di droghe.

5.Le autorità competenti possono sospendere o revocare l'autorizzazione di esportazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che i precursori di droghe siano destinati alla fabbricazione illecita di droghe.

6.Quando, in forza di un accordo tra l'Unione e un paese terzo, le esportazioni sono autorizzate solo se le autorità competenti di tale paese hanno rilasciato un'autorizzazione di importazione per il precursore di droga in questione, la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo nonché tutte le informazioni operative ottenute dal paese in questione.

Le autorità competenti degli Stati membri si accertano dell'autenticità di tale autorizzazione di importazione, se del caso chiedendone conferma all'autorità competente del paese terzo.

7.Il periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione, entro il quale le merci devono lasciare il territorio doganale dell'Unione, non supera sei mesi a decorrere dalla sua data di emissione. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta, essere prorogato.

8.Le autorità competenti possono applicare le procedure semplificate di cui al punto 9 per la concessione di un’autorizzazione di esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione dei precursori di droghe.

9.9.1. A seguito di una domanda dell'operatore esterno interessato, l'autorità competente può rilasciare un'autorizzazione di esportazione con procedura semplificata, in caso di esportazioni frequenti di un precursore di droghe specifico di cui all'allegato II che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito nell'Unione e lo stesso importatore nello stesso paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi.

Le autorizzazioni di esportazione possono essere rilasciate con procedura semplificata a condizione che:

(a)in occasione delle esportazioni precedenti l’operatore esterno abbia dimostrato di essere in grado di adempiere tutti gli obblighi connessi e non abbia violato la legislazione vigente;

(b)l’autorità competente disponga di prove sufficienti degli scopi leciti delle attività di esportazione in questione.

9.2. La domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore del paese terzo e del destinatario finale;

(b)nome della sostanza di cui all'allegato II o, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, corrispondente nome, codice NC a otto cifre, nonché nome di qualsiasi sostanza di cui all'allegato II contenuta nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura;

(c)la quantità massima di precursori di droghe destinata all'esportazione;

(d)il periodo specifico previsto per le attività di esportazione.

9.3. L'autorità competente decide in merito alla domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui riceve le informazioni necessarie.

9.4. In caso di cure mediche urgenti, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 9, sottopunto 9.1), lettere a) e b), del presente articolo, l'autorità competente decide in merito alla domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata per le esportazioni di precursori di droghe di cui all'allegato II, parte II, immediatamente o al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

Capo 2
Autorizzazione di importazione

10.Le importazioni di precursori di droghe di cui all'allegato I o III sono soggette a un'autorizzazione di importazione. L'autorizzazione di importazione può essere rilasciata solo agli operatori esterni stabiliti nell'Unione. L'autorizzazione di importazione viene rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'importatore è stabilito.

Tuttavia, nel caso in cui i precursori di droghe di cui al primo comma siano oggetto di scarico o trasbordo, si trovino in custodia temporanea, in una zona franca o siano vincolati alla procedura di transito unionale esterno, tale autorizzazione di importazione non è necessaria.

11.11.1. Le richieste di autorizzazione all'importazione di cui al punto 10 contengono almeno le seguenti informazioni:

(a)nome e indirizzo dell'importatore, dell'esportatore del paese terzo e di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione, nonché del destinatario finale;

(b)nome della sostanza di cui all'allegato I o III o, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, corrispondente nome e codice NC a otto cifre, nonché nome di qualsiasi sostanza classificata di cui a tali allegati contenuta nella miscela, nell'organismo o nella sostanza presente in natura;

(c)quantità e peso del precursore di droghe e, se si tratta di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, quantità, peso e, se disponibile, percentuale di qualsiasi sostanza classificata ivi contenuta;

(d)se disponibili, dati relativi al trasporto, quali modi e mezzi di trasporto, e data e luogo delle previste attività di importazione;

(e)riferimento al numero di licenza di cui all'articolo 9 o all'articolo 18, alla registrazione di cui all'articolo 15 o alla notificazione preventiva di cui all'articolo 17.

11.2. La decisione in merito ad una richiesta di autorizzazione di importazione viene adottata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti considerano completo il fascicolo.

12.L'autorizzazione di importazione accompagna la spedizione dal punto di ingresso nel territorio doganale dell'Unione fino ai locali dell'importatore o del destinatario ultimo.

Essa viene presentata all'ufficio doganale all'atto della dichiarazione dei precursori di droghe per un regime doganale.

Qualora l'autorizzazione di importazione sia presentata all'ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità che l'ha rilasciata, l'importatore deve corredarla, su richiesta, di una traduzione giurata completa o parziale delle informazioni in essa contenute.

13.Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 30, il rilascio dell'autorizzazione di importazione è rifiutato qualora:

(a)le informazioni fornite a norma del punto 11 siano incomplete;

(b)esistano fondati motivi per ritenere che le informazioni fornite a norma del punto 11 siano false o inesatte; oppure

(c)esistano fondati motivi per ritenere che i precursori di droghe siano destinati alla fabbricazione illecita di droghe.

14.Le autorità competenti possono sospendere o revocare l'autorizzazione di importazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che i precursori di droghe siano destinati alla fabbricazione illecita di droghe.

15.Il periodo di validità dell'autorizzazione di importazione, entro il quale i precursori di droghe devono essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, non supera sei mesi a decorrere dalla sua data di emissione. In circostanze eccezionali, il periodo di validità può, su richiesta, essere prorogato.

Capo 3
Autorizzazioni di esportazione e di importazione

16.16.1. Le autorizzazioni di esportazione e di importazione di cui al capo 1 e 2 del presente allegato sono redatte rispettivamente nel formato di cui al punto 17 o 18 del presente allegato.

In deroga al primo comma, la casella relativa al numero di autorizzazione può avere un formato diverso qualora l'autorizzazione di esportazione o di importazione sia rilasciata in forma elettronica.

16.2. Le autorizzazioni di esportazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4. L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 3 accompagnano il precursore di droghe e vengono presentati all'ufficio doganale dove viene resa la dichiarazione di esportazione nonché, successivamente, all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione. L'autorità competente al punto di uscita rinvia l’esemplare n. 2 all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. L’esemplare n. 3 accompagna il precursore di droghe fino all’autorità competente del paese di importazione. L’esemplare n. 4 è conservato dall’esportatore.

16.3. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4. L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione. L’esemplare n. 2 è inviato all’autorità competente del paese di esportazione dall’autorità che rilascia l’autorizzazione. L'esemplare n. 3 accompagna il precursore di droghe dal punto di entrata nel territorio doganale dell'Unione fino ai locali commerciali dell'importatore, il quale invia detto esemplare all'autorità di rilascio. L’esemplare n. 4 è conservato dall’importatore.

16.4. Un'unica autorizzazione di esportazione o di importazione riguarda al massimo due sostanze classificate.

16.5. Le autorizzazioni sono rilasciate in una o più lingue ufficiali dell'Unione. A meno che siano rilasciate in forma elettronica, le autorizzazioni hanno un formato e un fondo arabescato in grado di far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

16.6. Uno Stato membro può stampare direttamente i moduli di autorizzazione o affidare il compito a tipografie da esso autorizzate. In quest'ultimo caso ogni modulo reca gli estremi di tale autorizzazione, nonché il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permetta l'identificazione.

16.7. In deroga ai punti da 16.1 a 16.6, uno Stato membro può rilasciare le autorizzazioni di esportazione o di importazione su moduli stampati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 fino all'esaurimento delle scorte.

16.8. Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata di cui al punto 9.1, si utilizzano gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 del modulo di cui al punto 17. L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 4 sono conservati dall’esportatore. L’esportatore indica, sul retro dell’esemplare n. 2, i dati di ciascuna attività di esportazione, segnatamente il quantitativo della sostanza classificata di ciascuna attività di esportazione e il quantitativo rimanente. L’esemplare n. 2 viene presentato all’ufficio doganale al momento della dichiarazione in dogana. L'ufficio doganale conferma i dati e restituisce l'esemplare n. 2 all'esportatore.

16.9. L’operatore esterno riporta sulla dichiarazione doganale, per ciascuna attività di esportazione, il numero di autorizzazione e la dicitura "autorizzazione di esportazione con procedura semplificata". Se l'ufficio doganale di uscita non si trova al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, le informazioni vengono indicate sui documenti che accompagnano l'esportazione.

16.10. L’esportatore rinvia l’esemplare n. 2 all’autorità di rilascio almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione rilasciata con la procedura semplificata di cui al punto 9.1.

17.

Note

I.

1. L'autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello.

2. Le caselle 1, 3, 5, 7 e da 9 a 19 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 8, da 10 a 13 e 18 possono tuttavia essere fornite in una fase successiva qualora non siano note al momento della richiesta. In tal caso, le informazioni della casella 18 vanno comunicate al più tardi all'atto della dichiarazione di esportazione, mentre le informazioni supplementari delle caselle 7, 8 e da 10 a 13 vanno fornite alle autorità doganali o a un'altra autorità competente presso il punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione entro la partenza fisica delle merci.

3. Riquadri 1, 5, 7 e 9: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail).

4. Casella 5: indicare, se del caso, il numero di riferimento all’autorizzazione di importazione dell’importatore del paese terzo (ad esempio "lettera di non obiezione", permesso di importazione, altra dichiarazione del paese terzo di destinazione).

5. Casella 7: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile) degli altri operatori esterni coinvolti nell'attività di esportazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali.

6. Casella 9: indicare nome e indirizzo completi (telefono, fax, e-mail) della persona o della società cui vengono consegnate le merci nel paese di destinazione (non necessariamente l'utilizzatore finale).

7. Casella 10: indicare, se del caso, lo Stato membro, il porto, l’aeroporto o il valico di frontiera.

8. Casella 11: indicare, se del caso, il paese, il porto, l’aeroporto o il valico di frontiera.

9. Casella 12: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno, ecc.). Questa casella non va compilata se l’autorizzazione di esportazione copre più attività di esportazione.

10. Casella 13: indicare, nella forma più dettagliata possibile, il percorso delle merci.

11. Caselle 14a, 14b: indicare il nome del precursore di droghe di cui all'allegato I, II o III, la denominazione commerciale del medicinale di cui all'allegato II, parte II, il numero di unità della partita, il numero di compresse/fiale per ciascuna unità, il contenuto della sostanza classificata in un'unica unità (compressa/fiala) oppure, nel caso di una miscela, un organismo o una sostanza presente in natura, il nome e il codice NC a otto cifre nonché la denominazione commerciale.

12. Caselle 15a, 15b: indicare il codice NC a otto cifre del precursore di droghe come indicato negli allegati I, II e III.

13. Caselle 16a, 16b: Per la categoria 4, indicare il peso netto totale del precursore di droghe contenuto nella partita di medicinali.

14. Casella 19:

- Indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure, se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda.

- La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro in questione, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l’applicazione di eventuali misure di carattere penale, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, in merito:

- all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

- all’autenticità dei documenti acclusi,

- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti all'esportazione di precursori di droghe di cui all'allegato I, II o III.

Le autorizzazioni rilasciate mediante procedura computerizzata non devono necessariamente contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma.

II. (Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata)

1. Nel caso delle autorizzazioni di esportazione con procedura semplificata, non occorre compilare le caselle 7, 8, da 10 a 13 e 18.

2. Per ogni attività di esportazione occorre compilare le caselle da 24 a 27 sul retro dell'esemplare n. 2.

3. Casella 23: indicare la quantità e il peso netto massimi autorizzati. Per i precursori di droghe di cui all'allegato II, parte II, indicare il peso netto totale del precursore di droghe contenuto nella partita di medicinali.

Colonna 24: indicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità parziale esportata nella parte 2. Per i precursori di droghe di cui all'allegato II, parte II, indicare il peso netto totale della quantità del precursore di droghe contenuta nella partita di medicinali.

Colonna 25: indicare la quantità parziale esportata in lettere.

Casella 26: numero di riferimento e data della dichiarazione doganale.

18.

Note

1. L'autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello.

2. Le caselle 1, 4, 6, 8 e da 11 a 16 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; tuttavia, le informazioni richieste nelle caselle 7, 9, 10 e 15 possono essere fornite in una fase successiva. In tal caso, le informazioni in questione vanno fornite al più tardi all'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

3. Caselle 1, 4: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail).

4. Casella 6: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile) degli altri operatori esterni coinvolti nell'attività di importazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali.

5. Casella 8: indicare il nome e l’indirizzo completo del destinatario finale. Il destinatario finale può essere identico all’importatore.

6. Casella 7: indicare nome e indirizzo (telefono, fax, e-mail) dell'autorità del paese terzo.

7. Casella 9: indicare lo Stato membro, il porto, l’aeroporto o il valico di frontiera.

8. Casella 10: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno, ecc.).

9. Caselle 11a, 11b: indicare il nome della sostanza di cui all'allegato I, II o III, la denominazione commerciale del medicinale di cui all'allegato II, parte II, il numero di unità della partita, il numero di compresse/fiale per ciascuna unità, il contenuto del precursore di droghe in un'unica unità (compressa/fiala) oppure, nel caso di una miscela, di un organismo o di una sostanza presente in natura, la denominazione e il codice NC a otto cifre nonché la denominazione commerciale.

10. Caselle 11a, 11b: identificare con precisione confezioni e precursori di droghe (esempio: 2 bidoni da 5 litri cadauno). Nel caso di una miscela, un organismo o una sostanza presente in natura oppure di un preparato, indicare la denominazione commerciale in questione.

11. Caselle 12a, 12b: indicare il codice NC a otto cifre del precursore di droghe come indicato nell'allegato I, II o III.

Caselle 13a, 13b: per i precursori di droghe di cui all'allegato II, parte II, indicare il peso netto totale del precursore di droghe contenuto nella partita di medicinali. 

12. Casella 16:

- Indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure, se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda.

La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, conformemente alle norme stabilite dallo Stato membro in questione, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l’applicazione di eventuali misure di carattere penale dello Stato membro interessato, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, in merito:

- all’esattezza delle informazioni,

- all’autenticità dei documenti acclusi,

- all’adempimento di tutti gli altri obblighi.

Le autorizzazioni rilasciate mediante procedura computerizzata non devono necessariamente contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma.

Capo 4
Comunicazioni

19.1. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VIII, punto 6, lettera d), sulle quantità di precursori di droghe classificati soggetti al commercio legittimo per le importazioni e le esportazioni dell'anno precedente in formato elettronico. 

2. Gli operatori esterni forniscono alle autorità competenti, in forma sintetica, informazioni sulle loro attività di esportazione, importazione o intermediazione di cui al punto 19.3 entro il 15 febbraio di ogni anno civile. L'operatore esterno presenta le relazioni annuali anche qualora in un dato anno non siano state effettuate transazioni.

3. Gli operatori esterni informano le autorità competenti in merito a quanto segue:

(a)esportazioni di precursori di droghe per i quali è richiesta un'autorizzazione di esportazione;

(b)tutte le importazioni di precursori di droghe classificati di cui agli allegati I, II e III;

(c)tutte le attività intermedie riguardanti i precursori di droghe classificati di cui agli allegati I, II e III.

4. Le informazioni di cui al punto 19.3, lettera a), recano, secondo i casi, l'indicazione del paese di destinazione, dei quantitativi esportati e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di esportazione.

5. Le informazioni di cui al punto 19.3, lettera b), recano, secondo i casi, l'indicazione del paese terzo di esportazione e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di importazione.

6. Le informazioni di cui al punto 19.3, lettera c), recano, secondo i casi, l'indicazione dei paesi terzi coinvolti nelle attività di intermediazione e delle autorizzazioni di esportazione o di importazione. Gli operatori esterni forniscono ulteriori informazioni su richiesta delle autorità competenti.

7. Le autorità competenti trattano le informazioni di cui al presente articolo come informazioni commerciali riservate.

ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Parte I
Concordanza con il regolamento (CE) n. 273/2004

20.

Regolamento (CE) n. 273/2004

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 3); articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i); articolo 3, paragrafo 1, lettera c); articolo 3, paragrafo 3, lettere c) e d)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 11) 

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 26)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 36)

Articolo 2, lettera f)

-

Articolo 2, lettera g)

-

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, punto 12), articolo 2, punto 26)

Articolo 2, punto 1)

-

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 10, articolo 15, punto punto 5), articolo 19, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, seconda e terza frase

-

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 5, prima e seconda frase

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 5, terza frase

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5, terza frase

 

Articolo 3, paragrafi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies e 7

-

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 4

-

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 3 e 4

-

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 6 e 7

-

Articolo 6

-

Articolo 7, primo paragrafo

Articolio11, articolo 15, paragrafo 7, articolo 19, paragrafo 4

Articolo 7, secondo paragrafo 

-

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 8, paragrafi 2 - 4

-

Articolo 9, paragrafo 1

-

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

-

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 29

Articolo 10, paragrafo 2

-

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 31

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 32

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 34

Articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 35, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera c)

-

Articolo 13 bis, paragrafi 2 e 3

Articolo 36

Articolo 13 bis, paragrafo 4

-

Articolo 13 ter

Articolo 36

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

-

articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 8

Articolo 14 bis

Articolo 40

Articolo 15

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 15 bis

Articolo 38

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 31, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 2

-

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 41

Articolo 17

Articolo 42

Articolo 18

Articolo 45

Parte II
Concordanza con il regolamento (CE) n. 111/2005

20.1.

Regolamento (CE) n. 111/2005

Presente regolamento

Articolo 1, primo paragrafo

Articolo 1

Articolo 1, secondo paragrafo

 - 

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3; Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 3, paragrafo 1, lettera c); Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) Articolo 3, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 13

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 25

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 26

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 30

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 29

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 33

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, paragrafo 36

Articolo 3, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 3, secondo comma, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, secondo comma, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, secondo comma, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 4, seconda e terza frase

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5

 

Articolo 11

Articolo 15, paragrafo 7; Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1; Articolo 8, paragrafi 2 e 1

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

-

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 35, paragrafo 8, e articolo 35, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 1

-

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 25

Articolo 10, paragrafo 3

-

Articolo 10, paragrafo 4, prima frase

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 4, seconda frase

-

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 3, prima frase

Articolo 21, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

-

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 13

-

Articolo 14

-

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 15, lettera b)

-

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 15, lettera d)

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 16

-

Articolo 17, primo comma

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 17, secondo comma

-

Articolo 18, prima frase

-

Articolo 18, seconda frase

-

Articolo 19

-

Articolo 20, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 21

-

Articolo 22

-

Articolo 23

-

Articolo 24

-

Articolo 25

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 30, paragrafo 6, frase introduttiva

Articolo 26, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 30, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 26, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 30, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 26, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 3 bis, primo comma

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3 bis, secondo e terzo comma

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 3 bis, frase introduttiva

Articolo 30, paragrafo 6, frase introduttiva

Articolo 26, paragrafo 3 bis, lettera a)

Articolo 30, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 26, paragrafo 3 bis, lettera b)

Articolo 30, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 8

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 8

Articolo 27, prima frase

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 27, seconda frase

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 28, prima frase

Articolo 35, paragrafo 8

Articolo 28, seconda frase

Articolo 35, paragrafo 9

Articolo 29

-

Articolo 30

Articolo 40

Articolo 30 bis

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 30 ter, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 30 ter, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 30 ter, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 30 ter, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 30 ter, paragrafo 5

Articolo 38, paragrafo 6

Articolo 31, prima frase

Articolo 31, primo comma

Articolo 31, seconda frase

Articolo 31, secondo comma

Articolo 32, paragrafo 1

-

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 34

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 41

Articolo 32 bis, lettere a) e b)

Articolo 35, paragrafi 1 e 2

Articolo 32 bis, lettera c)

-

Articolo 33

Articolo 36

Articolo 34, primo comma

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 34, secondo comma

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 35, primo comma

Articolo 45, primo paragrafo

Articolo 35, secondo comma, prima frase

Articolo 45, secondo paragrafo

Articolo 35, secondo comma, seconda frase

Articolo 45, terzo comma

Articolo 35, secondo comma, terza frase

-

Articolo 35, terzo comma

Articolo 45, quarto comma

(1)    AA: derivati del propilbenzene, ossibutanoato esteriAB: derivati del propilbenzene, acido glicidico e suoi esteriAG: derivati del propilbenzene, ammidiAK: derivati del propilbenzene, altriBA: derivati del 5-propil-1,3-benzodiossolo (diidrosafrolo), ossobutanoato esteriBB: derivati del 5-propil-1,3-benzodiossolo (diidrosafrolo), acido glicidico e suoi esteri
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