COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 476 final
2025/0268(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/101
{SWD(2025) 255 final} - {SWD(2025) 256 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La centrale nucleare di Ignalina, situata vicino alla città di Visaginas, è costituita da due reattori a tubi in pressione da 1 500 MW di potenza (RBMK-1500), dello stesso tipo di Chernobyl. La sua disattivazione contribuirà alla sicurezza nucleare della regione e dell'UE nel suo complesso.
In quest'ottica l'obiettivo generale del programma Ignalina ("programma") è assistere la Lituania nella gestione delle sfide di sicurezza associate alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina. Il programma ha inoltre grandi potenzialità di generare conoscenze e di sostenere gli Stati membri dell'UE e, ove pertinente, i paesi terzi nelle loro attività di disattivazione, in particolare quelle che coinvolgono reattori nucleari moderati a grafite.
Il programma è stato portato avanti per diversi periodi di programmazione finanziaria dall'inizio degli anni 2000 e, stando alla revisione in corso del piano di disattivazione, le attività dovrebbero concludersi nel 2049. La disattivazione di questi reattori è un'operazione senza precedenti, che presenta sfide tecnologiche quali lo smantellamento dei noccioli di grafite e la successiva gestione di considerevoli quantità di grafite irradiata.
Grazie ai finanziamenti erogati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il programma è vicino al raggiungimento di vari traguardi, tra cui: i) il completamento dello smantellamento delle parti superiori e inferiori del nocciolo del reattore nell'unità 1, ii) l'avvio del contratto per lo smantellamento delle parti centrali dei noccioli dei reattori e iii) l'avvio del contratto per la progettazione e la costruzione dell'impianto di stoccaggio temporaneo di grafite. Occorreranno tuttavia cospicui finanziamenti supplementari per affrontare i principali problemi posti alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina che ancora permangono in termini di sicurezza radiologica.
Il programma ha avuto origine nel corso dei negoziati di adesione all'Unione europea della Lituania. L'impegno assunto dalla Lituania a chiudere e successivamente disattivare i due reattori nucleari di progettazione sovietica entro una data fissata di comune accordo è sancito dal trattato di adesione della Lituania. Come gesto di solidarietà, riconoscendo la natura a lungo termine della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina e il relativo onere finanziario, l'Unione europea si è impegnata, attraverso il protocollo n. 4 del trattato di adesione della Lituania, a fornire un'adeguata assistenza finanziaria per la disattivazione, basata sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.
La Lituania ha tenuto fede all'impegno assunto nel trattato di adesione di chiudere tempestivamente i propri reattori. Conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina allegato al trattato di adesione della Lituania, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato regolamenti relativi alla disattivazione, per il periodo successivo al 2006. Oltre al sostegno finanziario dell'UE, al momento della sua istituzione il programma ha beneficiato del sostegno di donatori internazionali (Stati membri dell'UE, Norvegia e Svizzera) che hanno contribuito al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La finalità del programma è stata affinata negli anni per rispondere meglio alle esigenze e garantire la disattivazione sicura dell'impianto: inizialmente, e fino al 2013, l'assistenza dell'UE era intesa ad aiutare la Lituania a spegnere e disattivare i reattori interessati, nonché ad affrontare le conseguenze della chiusura anticipata della centrale nucleare. Nel 2014 la portata del programma è stata però limitata alle attività di disattivazione, ossia alle misure riguardanti la sicurezza. Per la prossima fase si raccomanda che il programma si concentri anche sulle attività di disattivazione che presentano difficoltà sul piano della sicurezza radiologica.
La gestione del combustibile nucleare esaurito dopo lo stoccaggio temporaneo in condizioni di sicurezza (risultato già raggiunto dal programma) e lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità non sono contemplati dal programma e restano responsabilità dello Stato membro, come previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio sulla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Per quanto riguarda l'attuale QFP, l'obiettivo generale principale sarà integrato dal proposito di diffondere in tutti gli Stati membri dell'UE e, ove pertinente, nei paesi terzi le conoscenze sul processo di disattivazione (acquisite nell'ambito del programma), rafforzando in tal modo il valore aggiunto dell'UE che caratterizza il programma.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il bilancio dell'UE dovrebbe garantire la sicurezza dell'Unione europea, ivi compreso il massimo livello di sicurezza nucleare, nonché la condivisione delle conoscenze, esperienze e competenze acquisite durante le attività di disattivazione per mezzo di prodotti di conoscenze esplicite sulle questioni riguardanti la governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, sulle migliori pratiche gestionali e sulle sfide tecnologiche, a beneficio di tutti gli Stati membri dell'UE e, ove pertinente, dei paesi terzi che gestiscono programmi di disattivazione. Il programma ha contribuito al raggiungimento di tutti questi obiettivi e continuerà a farlo anche in futuro. Il risultato principale conseguito dal programma è la progressiva diminuzione del livello di rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente, non solo in Lituania ma anche nell'UE nel suo complesso.
Per il programma, che si inserisce nel quadro normativo europeo in materia di sicurezza nucleare, rivestono particolare rilevanza: i) la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; ii) la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; iii) la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Saranno garantite la coerenza e le sinergie del programma con altre politiche e altri programmi dell'Unione, in particolare con lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione [XXX].
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica del programma è costituita dal protocollo n. 4 allegato al trattato di adesione del 2003, il quale sancisce che l'UE, in solidarietà con la Lituania, fornirà ulteriore assistenza comunitaria adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006.
Questa base giuridica è stata confermata dal servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea durante l'iter di adozione dei regolamenti (Euratom) n. 1369/2013 e (UE) 2021/101 del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il programma discende dal trattato di adesione della Lituania e costituisce un impegno assunto dall'Unione europea nei confronti della Lituania. Esso rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano a norma della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio.
Il valore aggiunto apportato al programma dall'UE è stato definito sin dall'inizio in termini di sicurezza nucleare e mitigazione dei costi. Con ogni probabilità l'assenza di cofinanziamento dell'UE rallenterebbe il processo di disattivazione, facendo passare il programma in secondo piano rispetto ad altri programmi nazionali e causando la perdita dell'effetto leva dell'UE sugli obiettivi di sicurezza; questo potrebbe a sua volta compromettere la sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. Considerate le sfide restanti a livello di sicurezza radiologica, alla fase di sviluppo attuale il programma continua ad apportare valore in tal senso. Il suo contributo diminuisce però naturalmente con l'avanzare della disattivazione.
Il programma può apportare valore aggiunto dell'UE anche puntando l'attenzione sulla condivisione delle conoscenze e aiutando gli Stati membri, ed eventualmente i paesi terzi, che si trovano ad affrontare sfide analoghe in relazione ai propri piani di disattivazione. Contribuendo allo smantellamento dei reattori di Ignalina si acquisiranno infatti esperienza e know-how altamente rilevanti, che potranno essere utili per altri progetti di disattivazione e aumentare i livelli di sicurezza nell'UE e al suo esterno.
•Proporzionalità
Nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034) il programma si concentrerà sulle sfide di sicurezza radiologica connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in relazione alle quali è possibile apportare il maggior valore aggiunto dell'UE (ossia la progressiva diminuzione del livello di rischio radiologico per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente, in Lituania e in tutta l'UE).
•Scelta dell'atto giuridico
Secondo la valutazione ex ante, lo strumento più efficace per raggiungere l'obiettivo della proposta sarebbe un regolamento, basato sulla forma dello strumento legislativo esistente.
La Commissione propone quindi di continuare ad affidare l'attuazione del programma, in regime di gestione indiretta, agli organismi incaricati valutati per pilastro.
Inoltre, secondo la valutazione intermedia del programma, l'assetto attuale (ossia l'impostazione come programma di spesa specifico) ne garantisce un'attuazione efficace ed efficiente, i cui fattori di successo sono una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e un quadro di monitoraggio rafforzato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La valutazione intermedia del programma ha concluso che è coerente con le politiche dell'UE volte a garantire il massimo livello di sicurezza nucleare. Il sostegno dell'UE assicura che la strategia di smantellamento immediato in Lituania sia perseguita con costanza ed evita di lasciare alle future generazioni la parte più gravosa dell'onere. Al contempo, per ragioni storiche, deroga parzialmente al principio secondo cui lo Stato membro interessato deve assumersi la responsabilità ultima di fornire adeguate risorse finanziarie per la disattivazione nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi.
La Lituania ha portato avanti la disattivazione dei suoi reattori conformemente alle linee guida stabilite nel 2020 (ossia il piano di disattivazione) all'insegna dell'efficacia e dell'efficienza. Si registrano tuttavia alcuni ritardi a causa di difficoltà e battute d'arresto dovute alla complessità del programma. Il sistema di gestione si è comunque dimostrato all'altezza delle sfide.
La valutazione ha riscontrato anche che, grazie ai finanziamenti dell'UE nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale, i livelli di sicurezza del sito sono destinati a migliorare in modo significativo. In Lituania i principali sviluppi sul campo comprendono progressi costanti per quanto riguarda: i) il trattamento dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti; ii) lo smantellamento di sistemi e componenti nella parte superiore e in quella inferiore del nocciolo del reattore (denominate rispettivamente zone R1 e R2), nonché dei tubi nei canali di grafite; e iii) i preparativi per lo smantellamento del nocciolo dei reattori (grafite irradiata), che rappresenta un progetto pionieristico senza precedenti per portata.
La valutazione ha inoltre concluso che: i) servono misure mirate per ottimizzare l'organico della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla forza lavoro qualificata in settori critici quali quello degli appalti; ii) fissare un livello di contributo nazionale aiuterà a responsabilizzare il beneficiario e lo incoraggerà a prendere decisioni improntate al risparmio sui costi; iii) un livello specifico di contributo nazionale, sebbene necessario, non è sufficiente a incentivare la disattivazione tempestiva ed efficiente della centrale nucleare.
Alla luce di tali conclusioni, la base giuridica proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034) manterrà il tasso di cofinanziamento stabilito nella base giuridica attuale e introdurrà l'obiettivo di ottimizzare l'organizzazione e l'organico della centrale nucleare di Ignalina.
Stando alla valutazione intermedia la struttura di governance ha garantito un'attuazione efficace ed efficiente del programma. Tra i principali fattori di successo si annoverano una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e un quadro di monitoraggio rafforzato. L'analisi ha comunque individuato margini di ulteriore miglioramento, segnatamente:
i)un coinvolgimento più attivo dello Stato membro per una maggiore titolarità e una maggiore responsabilizzazione dell'operatore incaricato della disattivazione (beneficiario finale);
ii)la razionalizzazione delle procedure, per migliorare la tempestività e l'efficacia del ciclo di gestione;
iii)un migliore allineamento con i risultati ottenuti da altri programmi di disattivazione.
Sin dall'inizio del programma l'assistenza finanziaria dell'UE è stata attuata tramite gestione indiretta. La Commissione propone di continuare ad affidare l'esecuzione del bilancio del programma agli attuali organismi incaricati, valutati per pilastro.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le proposte di programmi dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034 sono state precedute da sette consultazioni pubbliche, riguardanti tra le altre cose i finanziamenti dell'UE per il mercato unico, la cooperazione tra autorità nazionali, i finanziamenti dell'UE per la competitività e l'attuazione dei finanziamenti dell'UE con gli Stati membri e le regioni. Le consultazioni erano rivolte a un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui il grande pubblico, le imprese, le PMI, le autorità pubbliche, i destinatari dei finanziamenti dell'UE, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico e i portatori di interessi internazionali.
I partecipanti alle consultazioni hanno convenuto sulla necessità di investimenti razionalizzati a favore della competitività e di altre priorità dell'UE, integrati da investimenti in progetti specifici nelle regioni dell'UE in grado di favorire le condizioni quadro, anche per la crescita sostenibile. Ad esempio alcuni portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di fornire sostegno alle regioni per facilitare la transizione verso l'energia pulita, mentre altri hanno evidenziato la necessità di incrementare gli investimenti nelle zone svantaggiate, remote e spopolate o in quelle interessate da cambiamenti strutturali.
•Assunzione e uso di perizie
I documenti cui si è attinto nella preparazione del programma nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale comprendono le relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione e sull'attuazione dei programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Slovacchia e Lituania e sul programma del JRC di disattivazione e gestione dei rifiuti.
•Valutazione d'impatto
In linea con il regolamento (UE) 2024/2509 ("regolamento finanziario") e con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, i programmi che assicurano la continuità sotto il profilo dei contenuti e della struttura o hanno un bilancio relativamente modesto non richiedono una valutazione d'impatto. Per questi programmi sarà sufficiente una valutazione ex ante sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta soddisfa i requisiti della Commissione per legiferare meglio e contiene l'analisi necessaria per la preparazione della proposta.
I progressi compiuti finora in Lituania sono stati significativi. È importante che il programma continui a essere considerato prioritario per ricevere un ulteriore sostegno dell'UE nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034), considerato che può apportare un notevole valore aggiunto dell'UE in termini sia di sicurezza che di acquisizione di conoscenze. Il mantenimento del programma Ignalina come programma di spesa specifico risponde in modo più efficace alle esigenze seguenti:
–sfruttare l'effetto leva dell'UE sugli obiettivi di sicurezza;
–massimizzare l'acquisizione di conoscenze per la disattivazione dei reattori nucleari in tutta l'UE e nel resto del mondo.
•Efficienza normativa e semplificazione
Attualmente il programma è attuato mediante gestione indiretta, avvalendosi di organismi esecutivi valutati per pilastro. Dalla valutazione intermedia del programma è emerso che l'assetto attuale è in grado di garantire un'attuazione efficace ed efficiente; verrà quindi mantenuto nel prossimo quadro finanziario pluriennale, con alcune semplificazioni basate sugli insegnamenti appresi finora.
Il programma continuerà ad avvalersi della programmazione pluriennale prevista dal regolamento finanziario. Il piano dettagliato pluriennale di disattivazione fungerà da riferimento per la programmazione e il monitoraggio, il che migliorerà l'efficienza e la tempestività del ciclo di programmazione. Tale piano può essere rivisto periodicamente, come previsto dalla normativa lituana e in funzione dei progressi compiuti. Inoltre le relazioni annuali saranno semplificate in linea con il quadro comune della performance del bilancio post-2027.
Ogniqualvolta possibile saranno sfruttate anche le possibili sinergie e complementarità tra i programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.
•Diritti fondamentali
Il programma non ha alcun impatto sui diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Lo stanziamento di bilancio proposto per il periodo 2028-2034 è fissato a 678 000 000 EUR a prezzi correnti. L'importo si basa sugli esborsi annui previsti, indicati nel piano di disattivazione, tenendo conto delle soglie proposte per il cofinanziamento da parte dell'UE. Poiché lo scenario di riferimento definisce una curva di avanzamento quasi lineare, sono previsti piani annuali di impegno e di pagamento senza soluzione di continuità, come indicato nella scheda finanziaria e digitale legislativa.
Le azioni cofinanziate nell'ambito del programma finanziario proposto si basano sul piano di disattivazione dettagliato stabilito dal regolamento (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio. Il piano definisce la portata del programma, lo stato finale e la data di completamento della disattivazione, oltre a presentare le attività di disattivazione, il calendario e i costi associati e le risorse umane necessarie. Il piano è stato aggiornato nel 2020 e una nuova revisione è prevista per il 2027 in linea con la normativa lituana.
Le risorse umane e amministrative necessarie per la gestione del programma restano invariate rispetto al programma precedente.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro comune della performance del bilancio post-2027, che impone la presentazione di una relazione di attuazione durante la fase di attuazione del programma. È prevista inoltre una valutazione retrospettiva conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Consiglio. La valutazione dovrebbe essere effettuata in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e basarsi su indicatori pertinenti per gli obiettivi del programma.
Nel 2014 la Commissione ha modificato la governance del programma per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 al fine di definire in modo più chiaro i ruoli e le responsabilità e introdurre obblighi più esaustivi di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione per i beneficiari. In linea con il nuovo approccio di governance, la Lituania ha nominato un coordinatore finanziario (viceministro o segretario di Stato) responsabile della programmazione, del coordinamento e del monitoraggio del programma di disattivazione a livello nazionale. È stato istituito anche un comitato con funzioni di monitoraggio e rendicontazione, copresieduto da un rappresentante della Commissione e dal coordinatore del programma.
Inoltre è stato istituito un comitato specifico per la governance dello smantellamento dei noccioli dei reattori (progetto R3D), considerata la rilevanza dell'attività sia in termini di costi che di cronoprogramma. Data la notevole durata del processo di disattivazione, saranno adottati programmi di lavoro e decisioni di finanziamento pluriennali, come previsto dal regolamento finanziario.
La Commissione intende continuare ad affidare l'esecuzione del bilancio dei programmi agli organismi attualmente incaricati e valutati per pilastro (gestione indiretta), ossia l'agenzia nazionale lituana di gestione del programma, l'agenzia centrale per la gestione dei progetti (CPMA) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). I servizi competenti della Commissione continueranno inoltre a seguire da vicino l'attuazione dei progetti mediante esami documentali e sul posto con cadenza semestrale, e a integrare il regolare ciclo di programmazione, monitoraggio e controllo con verifiche tematiche basate sull'analisi dei rischi.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 3 dell'atto di base proposto stabilisce gli obiettivi del programma per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Tali obiettivi tengono conto dei due aspetti chiave del valore aggiunto dell'UE per il programma, ossia la sicurezza nucleare rafforzata e l'ampliamento del bagaglio di conoscenze sul processo di disattivazione nucleare a beneficio degli Stati membri dell'UE.
Gli articoli 3, 8, 9, nel loro complesso, e l'allegato della proposta stabiliscono un quadro volto a garantire che i pertinenti finanziamenti dell'UE siano destinati ad azioni che contribuiscono effettivamente al raggiungimento dell'obiettivo del programma. Gli articoli e l'allegato summenzionati chiariscono inoltre il livello di sforzo condiviso da parte dell'UE e della Lituania per disattivare la centrale nucleare di Ignalina.
La disposizione in materia di cofinanziamento e le stime dei costi del piano di disattivazione dettagliato riflettono l'impegno dell'UE nei confronti della Lituania, come stabilito nel trattato di adesione.
L'articolo 10 prevede il ricorso a programmi di lavoro pluriennali per tenere conto della durata dei programmi di disattivazione. Definisce il processo di revisione dell'ambito di applicazione del programma di lavoro pluriennale e fornisce alla Commissione strumenti adeguati a introdurre misure correttive laddove necessario.
L'allegato descrive nel dettaglio gli obiettivi specifici del programma, che consistono segnatamente nel mantenere i finanziamenti dell'Unione per funzioni essenziali quali la sicurezza, ricorrendo al contempo a meccanismi di cofinanziamento per coniugare gli interessi locali con quelli dell'UE.
2025/0268 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/101
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 4 ad esso allegato,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina allegato all'atto di adesione del 2003, la Lituania si è impegnata a chiudere l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare in parola rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009 e successivamente a disattivarle.
(2)In ottemperanza agli obblighi dell'atto di adesione e con l'assistenza dell'Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, a tale scopo saranno necessarie risorse finanziarie supplementari anche dopo il 2027.
(3)La disattivazione della centrale nucleare oggetto del presente regolamento deve essere effettuata conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, e in materia di gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio. In applicazione di tale normativa, la responsabilità ultima della sicurezza nucleare e della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi spetta alla Lituania.
(4)Riconoscendo che la chiusura anticipata e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW, risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, era un'operazione senza precedenti e rappresentava per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 2003 sanciva che l'assistenza dell'Unione nel quadro del programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania ("programma") sarebbe proseguita senza soluzione di continuità e sarebbe stata prorogata oltre il 2006, per il periodo delle successive prospettive finanziarie.
(5)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma.
(6)Nell'attuare il programma è opportuno garantire concordanza, coerenza e sinergie con le politiche e i programmi pertinenti dell'Unione, in particolare con lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione istituito dal regolamento [XXX] del Consiglio.
(7)In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.
(8)Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(9)In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(10)Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
(11)Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potrebbero essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(12)Il finanziamento a norma del presente regolamento dovrebbe concentrarsi sulle attività intese a realizzare gli obiettivi di sicurezza della disattivazione.
(13)Il programma dovrebbe mirare alla creazione di conoscenze e alla condivisione delle esperienze. Le conoscenze e l'esperienza acquisite e gli insegnamenti tratti nell'ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione nucleare e la gestione dei rifiuti dovrebbero essere diffusi nell'Unione e oltre, in coordinamento e in sinergia con gli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in quanto tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'Unione e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione e alla protezione dell'ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati in programmi di lavoro pluriennali e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione.
(14)Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione coordinata delle conoscenze in materia di disattivazione nucleare tra i diversi portatori di interessi dell'UE, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze conoscitive nell'Unione e, ove pertinente, nei paesi terzi, individuando possibili direzioni in cui orientare la cooperazione, soggetti interessati e ambiti in cui le conoscenze create nell'attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto, e sviluppando formati per la loro condivisione. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze. Ove pertinente tali scambi possono coinvolgere paesi terzi, all'insegna della coerenza e della complementarità con le azioni svolte nel quadro del regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [Europa Globale] e il regolamento [XXX] del Consiglio [INSC-D].
(15)La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata attingendo alle migliori competenze tecniche disponibili e nel dovuto rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenuto conto delle migliori pratiche internazionali.
(16)È opportuno rendere più efficiente l'attuazione del programma mediante una riduzione proporzionata della forza lavoro impegnata nelle attività di disattivazione presso la centrale nucleare di Ignalina. Considerate le attività di smantellamento da svolgere nel periodo 2028-2034 e la scelta della centrale nucleare di Ignalina di affidare a terzi lo smantellamento completo delle zone centrali dei pozzi dei reattori, la forza lavoro coinvolta nelle attività di disattivazione dovrebbe essere ridotta di almeno un terzo rispetto al numero di equivalenti a tempo pieno (ETP) alla fine del 2024.
(17)La Lituania e la Commissione dovrebbero assicurare la sorveglianza e il controllo effettivi dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'Unione per i finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, fermo restando che la responsabilità ultima della disattivazione spetta alla Lituania. La sorveglianza e il controllo comprendono la misurazione effettiva dei progressi e l'attuazione di misure correttive ove necessario. A tal fine, nel quadro dei programmi di lavoro adottati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/101 del Consiglio, è stato istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione, copresieduto da un rappresentante della Commissione e uno della Lituania.
(18)Dovrebbe essere possibile rivedere l'importo degli stanziamenti assegnati al programma nonché il periodo di programmazione in base ai risultati della relazione di attuazione.
(19)Le attività cofinanziate a norma del presente regolamento dovrebbero essere determinate entro i confini fissati dal piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (Euratom) n. 1369/2013 e successive revisioni. Il piano di disattivazione definisce la portata del programma, lo stato finale e la data di completamento della disattivazione; esso presenta le attività di disattivazione, il calendario e i costi associati e le risorse umane necessarie. Ove pertinente, in caso di eventi significativi che incidono sui contenuti del piano, la Lituania dovrebbe presentare alla Commissione un piano di disattivazione aggiornato, in conformità alle disposizioni del diritto lituano o in tempi più brevi, affinché la Commissione ne possa tenere conto in fase di preparazione dei programmi di lavoro pluriennali.
(20)Le attività nell'ambito del programma dovrebbero essere attuate con uno sforzo finanziario congiunto dell'Unione e della Lituania. È stata fissata una soglia massima di cofinanziamento dell'Unione in linea con la prassi di cofinanziamento stabilita nell'ambito dei precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell'Unione e visto il miglioramento dell'economia lituana, dall'inizio del programma fino al completamento dell'esecuzione delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, il tasso di cofinanziamento dell'Unione non dovrebbe superare l'86 % dei costi ammissibili. La quota di cofinanziamento rimanente dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti diverse dal bilancio dell'Unione, quali istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.
(21)Si è tenuto debitamente conto della relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti, delle sue raccomandazioni e della risposta della Commissione.
(22)Il programma rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano a norma della direttiva 2011/70/Euratom.
(23)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di realizzazione degli obiettivi del programma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(24)I metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
(25)Il programma sostituisce il programma istituito con regolamento (UE) 2021/101 per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. È pertanto opportuno abrogare detto regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania ("programma") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"disattivazione": misure amministrative e tecniche che consentono di eliminare, del tutto o in parte, i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell'ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell'impianto;
(2)"piano di disattivazione": documento che contiene informazioni dettagliate sulla disattivazione proposta e illustra la strategia di disattivazione prescelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stato finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; le tempistiche di disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, i target intermedi, le scadenze e i corrispondenti indicatori principali relativi alla disattivazione, compresi gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e trova riscontro nei programmi di lavoro pluriennali del programma.
Articolo 3
Obiettivi del programma
1.Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
(a)assistere la Lituania nella disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle sfide di sicurezza radiologica e all'ottimizzazione dell'efficienza nell'attuazione del programma per mezzo di una riduzione proporzionata della forza lavoro;
(b)creare conoscenze sul processo di disattivazione nucleare e sulla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione, confezionando prodotti di conoscenze esplicite sulle questioni riguardanti la governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, sulle migliori pratiche gestionali e sulle sfide tecnologiche;
(c)le conoscenze di cui alla lettera b) sono diffuse nell'Unione e oltre in tutti i settori pertinenti, sviluppando potenziali sinergie unionali, nel quadro dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione (programma INSC-D) come previsto all'articolo [X] del regolamento (Euratom) [XXX].
2.Il Centro comune di ricerca coordina la strutturazione delle conoscenze di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e la loro diffusione negli Stati membri e, ove pertinente, nei paesi terzi. Tali attività sono coperte dai fondi del programma INSC‑D e finanziate dall'Unione al 100 % dei costi ammissibili.
3.L'obiettivo specifico del programma è realizzare gli interventi di ingegnerizzazione, smantellamento e decontaminazione delle attrezzature e dei pozzi dei reattori di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione, e continuare a gestire in sicurezza i rifiuti derivanti dalla disattivazione e i rifiuti preesistenti.
4.L'obiettivo specifico di cui al paragrafo 3 è descritto nel dettaglio nell'allegato.
La Commissione può modificare l'allegato mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 4
Bilancio
1.La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 è fissata a 678 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.Gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
3.È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
4.La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione, comunicazione e visibilità, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
Articolo 5
Risorse aggiuntive
1.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.
Articolo 6
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo
1.Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
2.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Articolo 7
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
1.Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2.I finanziamenti dell'Unione a titolo del programma possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come premi, appalti e donazioni non finanziarie.
Articolo 8
Ammissibilità
1.Solo le attività intese a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.
2.Nei programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.
Articolo 9
Tassi di cofinanziamento
Il tasso massimo complessivo di cofinanziamento dell'Unione applicabile nell'ambito del programma non supera l'86 %. La rimanente quota di finanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione.
Articolo 10
Programma di lavoro
1.Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2.I programmi di lavoro rispecchiano il piano di disattivazione applicabile, che funge da riferimento per il monitoraggio e la valutazione del programma.
Articolo 11
Comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Articolo 12
Abrogazione
Il regolamento (UE) 2021/101 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Articolo 13
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2021/101, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) 2021/101.
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA12
1.1.Titolo della proposta/iniziativa12
1.2.Settore/settori interessati12
1.3.Obiettivi12
1.3.1.Obiettivi generali12
1.3.2.Obiettivi specifici12
1.3.3.Risultati e incidenza previsti12
1.3.4.Indicatori di prestazione13
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:13
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa13
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa13
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.13
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe13
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti15
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione15
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria16
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti16
2.MISURE DI GESTIONE17
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni17
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo17
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti17
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli17
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)17
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità18
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA20
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate20
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti20
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi20
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato21
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi23
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24
3.2.3.1.Stanziamenti dal bilancio votato24
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane24
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato24
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali25
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale26
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento27
3.3.Incidenza prevista sulle entrate27
4.Dimensioni digitali27
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale27
4.2.Dati28
4.3.Soluzioni digitali28
4.4.Valutazione dell'interoperabilità28
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale28
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/101
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
L'obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nella disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle sfide di sicurezza radiologica e all'ottimizzazione dell'efficienza nell'attuazione del programma per mezzo di una riduzione proporzionata della forza lavoro.
Il programma creerà conoscenze riguardo al processo di disattivazione nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione. Tali conoscenze dovranno essere diffuse a livello dell'Unione e, ove possibile, nei paesi terzi, coerentemente con le disposizioni della componente interna dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione, come da articolo [X] del regolamento (Euratom) [XXX] del Consiglio. Il Centro comune di ricerca (JRC) coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione negli Stati membri.
1.3.2.Obiettivi specifici
L'obiettivo specifico del programma è smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione, e continuare a gestire in sicurezza i rifiuti derivanti dalla disattivazione e i rifiuti preesistenti.
L'obiettivo specifico è descritto nel dettaglio nell'allegato.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Sicurezza: nei siti si otterrà un miglioramento sostanziale dei livelli di sicurezza grazie ai finanziamenti dell'UE.
Acquisizione di conoscenze: l'esperienza acquisita finora con l'attuazione dei progetti previsti dal programma Ignalina in Lituania offre una solida base di conoscenze nell'UE per le attività di disattivazione in corso e per quelle future. Questo programma cofinanziato dall'UE può ambire a diventare un punto di riferimento per quanto riguarda la governance, le pratiche di gestione quali i metodi di stima dei costi o la pianificazione dei costi, nonché le sfide tecnologiche che ancora persistono, tra cui lo smantellamento di reattori moderati a grafite e la successiva gestione di ingenti quantità di grafite irradiata. Le competenze e le conoscenze in materia di disattivazione sarebbero utili anche per i paesi terzi con centrali nucleari obsolete.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Gli indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del monitoraggio dei progressi e dei traguardi del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni previsti dal regolamento (UE) [XXX] [regolamento sulla performance].
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Il programma Ignalina ottempera agli obblighi previsti dalla sua base giuridica, ossia il trattato di adesione della Lituania e in particolare il protocollo n. 4 e l'articolo 56 dell'atto di adesione del 2003.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Quale condizione per l'adesione all'UE, la Lituania si è impegnata a chiudere e successivamente disattivare i reattori nucleari della centrale di Ignalina, dello stesso tipo di quelli di Chernobyl. Come gesto di solidarietà verso la Lituania, l'Unione europea si è impegnata nel trattato di adesione del paese a fornire assistenza finanziaria per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina.
Le attività di disattivazione accusano alcuni ritardi rispetto al piano definitivo di disattivazione del 2020, ma è nell'interesse dell'Unione continuare a fornire l'assistenza finanziaria, che contribuisce a garantire il massimo livello di sicurezza dell'operazione. Il programma offre un sostegno sostanziale e continuativo alla salute dei lavoratori e della popolazione, prevenendo il degrado ambientale e assicurando progressi concreti sul fronte della sicurezza e della protezione nucleare.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
In linea con gli orientamenti per legiferare meglio è stata effettuata una valutazione intermedia del programma, che ne ha considerato e valutato i risultati e gli impatti, l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto dell'Unione. La valutazione si è concentrata sul periodo 2021-2024 e, ove pertinente, ha preso in considerazione anche il precedente quadro finanziario (2014-2020).
Per la valutazione intermedia la Commissione ha raccolto informazioni e dati coinvolgendo ampiamente i principali portatori di interessi (ministeri, organismi esecutivi, operatori incaricati della disattivazione).
Di seguito si espongono le conclusioni principali della valutazione intermedia del programma.
Coerenza con le politiche dell'UE: il programma è coerente con le politiche dell'UE volte a garantire il massimo livello di sicurezza nucleare. Il sostegno dell'UE assicura che la strategia di smantellamento immediato in Lituania sia perseguita con costanza ed evita di trasferire oneri indebiti alle prossime generazioni, pur derogando parzialmente, per ragioni storiche, alla responsabilità ultima dello Stato membro di garantire adeguate risorse finanziarie per la disattivazione nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi.
Progressi: in linea con le aspettative definite per il QFP 2021-2027, la Lituania ha fatto progressi nella disattivazione dei suoi reattori, all'insegna dell'efficacia e dell'efficienza e conformemente alle linee guida (piano di disattivazione); stanno tuttavia emergendo alcuni ritardi dovuti alle sfide e alle battute d'arresto dovute alla complessità del programma.
Sicurezza: l'analisi ha dimostrato che il finanziamento dell'Unione previsto dal presente quadro finanziario pluriennale porterà a un miglioramento sostanziale dei livelli di sicurezza nel sito. Tutto il combustibile esaurito è stato rimosso dall'edificio del reattore e stoccato in sicurezza in un impianto allo stato dell'arte. Sono in corso il trattamento e il condizionamento per lo smaltimento dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti, in preparazione allo smantellamento del nocciolo dei reattori (grafite irradiata), che rappresenta un progetto pionieristico di portata senza precedenti.
Portata finanziaria: il piano di disattivazione definisce l'ambito di applicazione, il calendario e il bilancio del programma. Il piano è attualmente in fase di revisione, con particolare attenzione al calendario, a seguito dell'impostazione concettuale del progetto più critico, ossia lo smantellamento dei noccioli dei reattori.
Contributo nazionale: il contributo nazionale ha raggiunto livelli che appaiono idonei a mantenere una buona efficienza, sulla base di un livello adeguato di responsabilizzazione nazionale che promuove comportamenti orientati al risparmio da parte del beneficiario. Cionondimeno, la definizione di una soglia minima per il contributo nazionale è una condizione necessaria – ma non sufficiente – a incentivare una disattivazione tempestiva ed efficiente; il trasferimento esplicito dei rischi (sforamenti dei costi, ritardi) allo Stato membro interessato sortirebbe in tal senso un impatto maggiore. Questa pratica è già stata introdotta, ove possibile, nell'attuale quadro finanziario pluriennale.
Governance: l'assetto di governance ha assicurato un'attuazione efficace ed efficiente del programma e controbilanciato le incertezze relative al contributo nazionale. Tra i principali fattori di successo si annoverano una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e un quadro di monitoraggio rafforzato. L'analisi ha comunque individuato margini di ulteriore miglioramento, segnatamente:
i)
un coinvolgimento più attivo dello Stato membro per una maggiore titolarità e una maggiore responsabilizzazione dell'operatore incaricato della disattivazione (beneficiario finale);
ii)
la razionalizzazione delle procedure per migliorare la tempestività del ciclo di gestione;
iii)
la maggiore comparabilità con i risultati di altri programmi.
Obiettivi: la valutazione intermedia ha confermato che l'obiettivo generale e i principali obiettivi specifici del programma rimangono validi nell'attuale QFP. Tuttavia alcuni dei risultati attesi, dei target intermedi, delle scadenze e dei relativi indicatori di performance dovrebbero essere adattati in linea con gli ultimi aggiornamenti del piano di disattivazione per consentire un monitoraggio efficace nel periodo 2028-2034.
Acquisizione di conoscenze: la valutazione intermedia ha evidenziato che l'esperienza finora acquisita grazie all'attuazione dei progetti nel quadro del programma offre una solida base di conoscenze nell'UE per le attività di disattivazione presenti e future. Questo programma cofinanziato dall'UE può ambire a diventare un punto di riferimento per quanto riguarda la governance, le pratiche di gestione quali i metodi di stima dei costi o la pianificazione dei costi, nonché le sfide tecnologiche che ancora persistono, tra cui lo smantellamento di reattori moderati a grafite e la successiva gestione di ingenti quantità di grafite irradiata.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Nella regione di Visaginas potrebbero trovare impiego altri strumenti disponibili dell'UE, sempre garantendo la complementarità con il programma Ignalina. A titolo di esempio, il Fondo di coesione potrebbe sostenere misure di accompagnamento alla transizione sociale ed economica, ivi comprese misure relative all'efficienza energetica e all'energia da fonti rinnovabili, nonché talune altre attività non legate ai processi di sicurezza radiologica. Il Fondo può così creare ulteriori attività nella regione e sfruttare le competenze disponibili localmente come volano per la creazione di posti di lavoro, la crescita sostenibile e l'innovazione.
Dovrebbero essere promosse sinergie con lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione, in particolare per quanto riguarda la condivisione di esperienze e conoscenze.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Nella valutazione sono state prese in considerazione tre opzioni strategiche per il finanziamento del programma nel prossimo QFP:
–
opzione strategica 1 – interruzione del programma Ignalina;
–
opzione strategica 2 – attuazione del programma Ignalina tramite strumenti di gestione concorrente;
–
opzione strategica 3 – programma Ignalina come programma di spesa specifico.
L'opzione strategica 1 (interruzione) comporterebbe la rinuncia alla possibilità di far leva sugli obiettivi di sicurezza del programma e di sfruttare le conoscenze acquisite a vantaggio di altri Stati membri dell'UE. Inoltre, da un punto di vista politico, verrebbe meno il principio di solidarietà da parte dell'Unione su cui il programma si è fondato fino ad oggi, a scapito del sentimento europeista in Lituania.
Le opzioni strategiche 2 e 3 si differenziano principalmente per quanto riguarda il tema portante (coesione o sicurezza) e il meccanismo di attuazione (fondi SIE o programma di spesa specifico).
Entrambe le soluzioni sono adatte a rispondere alla forte necessità di una maggiore titolarità da parte dello Stato membro beneficiario e di incentivi più decisi a perseguire la disattivazione in modo tempestivo ed efficiente. Tuttavia l'opzione strategica 3 risponde meglio alle esigenze seguenti:
–
sfruttare l'effetto leva dell'UE sugli obiettivi di sicurezza;
–
sfruttare le conoscenze acquisite ai fini della disattivazione di reattori nucleari nell'UE e nel resto del mondo.
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–
in vigore a decorrere dall'[1.1.]2028 fino al [31.12.]2034;
–
incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2036 per gli stanziamenti di pagamento.
– Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
Gli attuali organismi incaricati del programma Ignalina (CPMA, BERS), valutati per pilastro, continueranno ad agire in qualità di organismi esecutivi nel QFP 2028-2034.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni per questo programma saranno conformi agli obblighi sanciti nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (COM(2025) 545 final) ("regolamento sulla performance").
Inoltre l'attuazione operativa del programma Ignalina è monitorata dalla Commissione attraverso una nuova governance e l'introduzione di obblighi più stringenti di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione in capo ai beneficiari. In linea con il nuovo approccio di governance, la Lituania ha nominato un coordinatore finanziario (viceministro o segretario di Stato) responsabile della programmazione, del coordinamento e del monitoraggio del programma di disattivazione a livello nazionale. È operativo un comitato con funzioni di monitoraggio e rendicontazione, copresieduto da un rappresentante della Commissione e dal coordinatore del programma. Due volte l'anno i funzionari della Commissione visitano il sito per verificare i progressi materiali.
È stato istituito un comitato specifico per la governance dello smantellamento dei noccioli dei reattori (progetto R3D), considerata la rilevanza dell'attività sia in termini di costi che di cronoprogramma.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Secondo la valutazione intermedia del programma Ignalina, l'attuale assetto di governance ha assicurato un'attuazione efficace ed efficiente del programma. I principali fattori di successo sono una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e il quadro di monitoraggio rafforzato.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
I rischi legati all'attuazione del programma sono inventariati sulla base di esami documentali, missioni semestrali di monitoraggio in loco e l'applicazione del metodo del valore acquisito, che consente di individuare precocemente ritardi e sforamenti dei costi. I rischi sono successivamente valutati secondo una procedura che predilige un approccio quantitativo. Il registro dei rischi e le azioni associate sono esaminati e registrati almeno due volte l'anno. I rischi principali legati all'attuazione dei progetti vengono monitorati in parallelo con i sistemi esistenti di gestione dei rischi degli organismi esecutivi e dei beneficiari.
L'esame dei rischi fornisce informazioni utili a sviluppare un approccio di monitoraggio e controllo basato sui rischi. Ciò include l'aggiornamento degli obblighi di comunicazione per concentrarsi maggiormente sulle aree a rischio, la definizione delle priorità per le missioni di monitoraggio e l'avvio di verifiche tematiche supplementari.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il costo dei controlli relativi al programma Ignalina è costituito da due elementi distinti: da un lato il costo dei controlli effettuati dai servizi della Commissione e dall'altro la remunerazione corrisposta all'organismo incaricato per i controlli svolti da quest'ultimo. Il costo a livello di Commissione dovrebbe rimanere complessivamente stabile. Negli ultimi tre anni il costo stimato dei controlli a opera della CPMA e della BERS relativi alle operazioni in Lituania è stato pari a circa lo 0,3-0,6 % dei fondi gestiti. La remunerazione versata agli organismi incaricati dovrebbe continuare a basarsi sull'importo controllato, secondo i principi stabiliti dal regolamento del fondo (BERS: 1,96 milioni di EUR nel 2024, pari allo 5,5 % del valore dei progetti) o dagli accordi di contributo (CPMA: 1,08 milioni di EUR nel 2024, pari al 3,5 % del valore dei progetti).
Nel corso del tempo il programma si è dimostrato efficace sotto il profilo dei costi e la sua struttura dei costi è rimasta complessivamente economica (il costo dei controlli a livello della Commissione è rimasto ben al di sotto dell'1 %).
La struttura di controllo, che si avvale da un lato delle competenze acquisite sia dalla BERS che dalla CPMA e dall'altro di un monitoraggio rafforzato dei rischi e delle operazioni da parte della Commissione, è considerata solida ed efficace. Esistono solidi flussi di informazioni a sostegno della garanzia della DG ENER a tale riguardo. Entrambi gli organismi incaricati sono stati valutati per pilastro. Nell'ambito degli audit recenti non sono state formulate osservazioni di rilievo in relazione alla spesa. Negli ultimi anni il rischio di errore è stato stimato allo 0,5 % al pagamento e a circa lo 0,3 % alla chiusura.
L'obiettivo del sistema di controllo è mantenere i livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % su base annua.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Da novembre 2013 la DG ENER sviluppa e attua una propria strategia antifrode, conformemente agli orientamenti indicati nella metodologia dell'OLAF. La strategia è stata aggiornata da ultimo nell'ottobre 2020, mentre il relativo piano d'azione è stato ulteriormente aggiornato nel luglio 2023. La DG ENER si è impegnata ad aggiornare la strategia antifrode ogni due/tre anni.
La strategia attuale si fonda sull'analisi della vulnerabilità ai rischi di frode, allo scopo di accertare i rischi di frode specifici cui fa fronte la DG ENER, contestualizzarli e comprenderli. La valutazione ha concluso che la DG ENER è soggetta a rischi di frode di livello medio-basso.
I controlli volti a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni sono integrati dai piani d'azione allegati alla strategia.
Il piano d'azione garantisce in particolare:
–
la presenza di regole interne per la gestione e la segnalazione dei sospetti di frode;
–
una chiara attribuzione delle responsabilità delle azioni antifrode alle varie unità e funzioni;
–
la considerazione dei potenziali rischi di frode nella valutazione annuale dei rischi per il piano di gestione;
–
una partecipazione regolare alle riunioni della rete di prevenzione e individuazione delle frodi e del comitato per le frodi e le irregolarità, nonché i contatti con altre DG e servizi;
–
l'esercizio della funzione di corrispondente antifrode locale, in linea con il piano d'azione comune per la ricerca;
–
un adeguato livello di cooperazione con l'OLAF;
–
l'accesso del personale a sessioni periodiche di sensibilizzazione e formazione e, se necessario, ad altre iniziative di sviluppo delle capacità;
–
una valutazione adeguata dei temi potenzialmente più a rischio.
L'attuazione della strategia è monitorata e la dirigenza della DG ENER riceve informazioni al riguardo almeno due volte l'anno.
Il processo di gestione dei rischi predisposto per il programma tiene adeguatamente conto dei rischi in termini di conformità e integrità. Tra la Commissione e gli organismi incaricati sono stati istituiti solidi canali di informazione per garantire la segnalazione di potenziali problemi.
Nel contesto della gestione indiretta gli organismi incaricati svolgono un ruolo chiave nella prevenzione delle frodi e delle irregolarità. Le successive valutazioni per pilastro hanno appurato l'esistenza di controlli adeguati ed efficaci a tale riguardo. La BERS dispone di solide politiche volte a garantire la conformità e l'integrità, nonché a prevenire i conflitti di interessi. La CPMA si è dotata dei controlli necessari ed è soggetta ad audit periodici da parte degli organismi nazionali di audit. Le norme del programma garantiscono inoltre che non solo gli organismi nazionali di audit, ma anche la Corte dei conti europea e le autorità investigative possano accedere debitamente al personale, ai locali e alle informazioni.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
·Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./
Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
2
|
04 01 05 Spese di supporto per il programma Ignalina
|
NO-Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
2
|
04 06 01 Assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
2
|
Disattivazione nucleare (Lituania)
|
|
DG: ENER (PREZZI CORRENTI MILIONI DI EUR)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028‑2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
04 06 01 Assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania
|
Impegni
|
(1a)
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
04 01 05 Spese di supporto per il programma Ignalina
|
|
(3)
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+3
|
91
|
124
|
87
|
84
|
94
|
94
|
104
|
678
|
|
per la DG ENER
|
Pagamenti
|
=2a+3
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028‑2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <2>
|
Impegni
|
=4+6
|
91
|
124
|
87
|
84
|
94
|
94
|
104
|
678
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
4
|
"Spese amministrative"
|
|
|
|
|
|
DG: ENER
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
Risorse umane
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
3,948
|
|
Altre spese amministrative
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,490
|
|
TOTALE DG ENER
|
Stanziamenti
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
4,438
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
4,438
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028‑2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4
|
Impegni
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
=================================================================================================
Mio EUR (al terzo decimale)
3.2.2.
Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Gli indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del monitoraggio dei progressi e dei traguardi del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni previsti dal regolamento [XXX] [regolamento sulla performance].
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2028
|
Anno
2029
|
Anno
2030
|
Anno
2031
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
No
|
Costo
|
No
|
Costo
|
No
|
Costo
|
No
|
Costo
|
No
|
Costo
|
No
|
Costo
|
No
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
RUBRICA 4
|
|
Risorse umane
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
3,948
|
|
Altre spese amministrative
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,490
|
|
Totale parziale RUBRICA 4
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
4,438
|
|
Esclusa la RUBRICA 4
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
pm
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
pm
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
|
|
|
|
|
|
|
pm
|
|
|
|
TOTALE
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
0,634
|
4,438
|
===================================================================
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.4.
Fabbisogno previsto di risorse umane
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.
Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
[XX.01.YY.YY]
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
===================================================================
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
3
|
0
|
N/A
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N/A
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Personale esterno (AC, END, INT)
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0
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0
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N/A
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N/A
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Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
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Funzionari e agenti temporanei
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Gestione del programma
Monitoraggio e controllo
Rendicontazione
Controllo finanziario
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Personale esterno
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3.2.5.
Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".
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TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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TOTALE QFP 2028-2034
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2028
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2029
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2030
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2031
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2032
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2033
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2034
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RUBRICA 4
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Spese informatiche (istituzionali)
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0,025
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0,025
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0,025
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0,025
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0,025
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0,025
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0,025
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0,175
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Totale parziale RUBRICA 4
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0,025
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0,025
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0,025
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0,025
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0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,175
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Esclusa la RUBRICA 4
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Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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TOTALE
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0,025
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0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,175
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3.2.6.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.
Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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Totale
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2028
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2029
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2030
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2031
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2032
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2033
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2034
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Specificare l'organismo di cofinanziamento
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TOTALE stanziamenti cofinanziati
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3.3.Incidenza prevista sulle entrate
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie.
su altre entrate.
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
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Linea di bilancio delle entrate:
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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Anno 2028
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Anno 2029
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Anno 2030
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Anno 2031
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Anno 2032
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Anno 2033
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Anno 2034
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Articolo …
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Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
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La presente proposta è considerata priva di rilevanza digitale. Non introduce, modifica né pregiudica l'uso di mezzi digitali, aspetti relativi ai dati o la fornitura di servizi pubblici digitali. L'ambito di applicazione della proposta è limitato all'istituzione di un programma di assistenza finanziaria per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in Lituania, comprese le relative disposizioni di bilancio, procedurali e di attuazione. Si tratta di disposizioni procedurali e di bilancio che non comportano modifiche sostanziali per quanto riguarda gli aspetti digitali. La proposta non è pertanto soggetta all'applicazione del principio "digitale per default".
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4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale