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Document 52025PC0463

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693

COM/2025/463 final

Bruxelles, 3.9.2025

COM(2025) 463 final

2025/0255(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693

{SEC(2025) 547 final} - {SWD(2025) 550 final} - {SWD(2025) 551 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2028 ed è riferita a un'Unione di 25 Stati membri. Per l'Irlanda e la Danimarca si applicano le disposizioni dei protocolli n. 21 e n. 22 allegati al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come illustrato nella sezione sulla geometria variabile a pagina 8.

·Motivazioni e obiettivi

L'articolo 3 TUE stabilisce che "[l]'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". La giustizia è strettamente legata ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE. Questi valori fondamentali implicano la necessità di una magistratura indipendente che operi nell'ambito di sistemi giudiziari efficienti e di alta qualità in grado di salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione, in particolare assicurando l'accesso alla giustizia agli indiziati, agli imputati, alle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE) e alle vittime di reato. L'indipendenza dei giudici deriva a sua volta dalle tradizioni costituzionali comuni condivise da tutti gli Stati membri, dallo Stato di diritto menzionato all'articolo 2 TUE, dall'obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 19 TUE e dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, quale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Oltre a essere in linea con i valori dell'Unione, uno spazio di giustizia dell'Unione ben funzionante, dotato di sistemi giudiziari nazionali efficaci, efficienti e resilienti, è necessario per un mercato interno prospero ed è anche un prerequisito per la crescita economica e la competitività.

Negli ultimi anni l'UE ha combinato diversi strumenti per costruire uno spazio di giustizia dell'Unione basato sulla fiducia reciproca. Sono state adottate e sostenute diverse iniziative legislative e politiche 1 , anche grazie a finanziamenti specifici dell'UE.

Dal suo avvio nel 2014, il programma Giustizia ha sostenuto attivamente la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, promuovendo la cooperazione giudiziaria basata sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e sulla loro esecuzione. Il programma ha inoltre promosso il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri e ha sostenuto il buon funzionamento di sistemi giudiziari indipendenti. Si sono così ottenuti progressi tangibili in tutta l'UE: ad esempio, i sistemi giudiziari nazionali sono diventati più efficaci e gli operatori della giustizia sono ora meglio informati e preparati per applicare il pertinente acquis dell'UE, anche per quanto riguarda il ricorso a procedure e meccanismi di cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Continuano inoltre a migliorare la protezione pratica e la promozione dei diritti dei minori e di altri gruppi vulnerabili (come le persone con disabilità) coinvolti nei procedimenti giudiziari.

Malgrado i progressi significativi 2 , la realizzazione di uno spazio di giustizia dell'Unione efficace, efficiente, accessibile, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, continua a rappresentare una sfida, che richiede un'azione coordinata costante da parte dell'UE e dei suoi Stati membri. Negli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029, la presidente von der Leyen ha sottolineato che il rispetto dello Stato di diritto dovrebbe continuare a essere "imperativo per l'accesso ai fondi dell'UE" 3 , evidenziando il ruolo cruciale del finanziamento dell'UE nell'affrontare i problemi persistenti.

Infatti, nonostante l'impegno dell'UE, rimane difficile garantire la protezione e la promozione dei diritti fondamentali 4 . Tali diritti – quali il diritto a mezzi di ricorso efficaci e a un equo processo, la protezione degli informatori e il loro diritto alla libertà di espressione, le garanzie procedurali associate per gli indiziati e gli imputati nonché per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo e i diritti delle vittime – sono fondamentali per la giustizia e lo Stato di diritto. La loro attuazione concreta è essenziale per creare fiducia nel sistema giudiziario e garantire che tutti, compresi i più vulnerabili, possano esercitare efficacemente i propri diritti nell'UE come spazio di giustizia. Tuttavia, come dimostra anche la relazione annuale 2021 sull'applicazione della Carta, la frammentazione dell'applicazione del diritto dell'Unione e le lacune in materia di protezione giuridica 5 riflettono i problemi esistenti in questo settore 6 .

Inoltre i progressi in materia di digitalizzazione nell'UE sono disomogenei. La crescita e la competitività dell'UE dipendono sempre più dalla digitalizzazione, anche nel settore della giustizia. Gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale (IA) possono aiutare le pubbliche amministrazioni, compresi gli organi giurisdizionali, a fornire servizi più rapidi, accessibili ed efficaci sotto il profilo dei costi. Allo stesso tempo, l'uso di servizi fiduciari qualificati, come le firme e i sigilli elettronici, apporta vantaggi in termini di comodità e certezza del diritto nel contesto delle operazioni transfrontaliere e sta diventando sempre più importante per la creazione di sistemi giudiziari trasparenti e affidabili. Si prevede inoltre che la prossima introduzione del quadro sull'identità digitale dell'UE e i futuri portafogli europei delle imprese agevolino ulteriormente la digitalizzazione e creino fiducia. La presenza di sistemi giudiziari efficienti e trasparenti migliora la certezza del diritto, attrae investimenti e rafforza la cooperazione transfrontaliera in materia civile e penale. La digitalizzazione riduce gli oneri a carico degli operatori della giustizia, migliora l'accesso ai fascicoli giudiziari e consente ai cittadini e alle imprese di dialogare a distanza con gli organi giurisdizionali. Ciò aumenta la trasparenza, riduce i costi e sostiene la produttività economica. Inoltre i sistemi giudiziari digitali sono più resilienti durante le crisi, garantendo la continuità e rafforzando la fiducia dei cittadini.

Il contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione crea incertezze e sfide, compresa la guerra su vasta scala della Russia contro l'Ucraina. Tra i problemi che interessano più specificamente lo spazio di giustizia dell'Unione figurano le crescenti minacce allo Stato di diritto, la presenza di diverse forme gravi di criminalità e gli ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. Il rispetto dello Stato di diritto è un fattore determinante di un contesto imprenditoriale prevedibile che stimoli gli investimenti e l'innovazione e costituisce una considerazione essenziale per le imprese che operano a livello transfrontaliero. Il rispetto dello Stato di diritto garantisce il corretto funzionamento e la resilienza del mercato interno e della cooperazione nel settore della giustizia basata sulla fiducia e sul riconoscimento reciproci, e costituisce un prerequisito essenziale per il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione. Il rispetto dello Stato di diritto è necessario per l'applicazione efficace, uniforme e trasparente del diritto dell'Unione e per la parità di accesso alla giustizia. Agevolare la cooperazione nel contrasto alle forme gravi di criminalità, quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale, è essenziale per conservare lo Stato di diritto e la fiducia nei governanti e nelle istituzioni pubbliche.

Tra le altre difficoltà figurano i persistenti ostacoli alla cooperazione giudiziaria e all'accesso alla giustizia. Un accesso effettivo alla giustizia, anche per via digitale, è un prerequisito per la crescita economica. La mancanza di un accesso effettivo alla giustizia si ripercuote sia sui cittadini che sullo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). Sistemi giudiziari deboli, caratterizzati da inefficienza o costi elevati, scoraggiano le attività imprenditoriali, ostacolando in tal modo la crescita economica 7 . Uno degli ostacoli principali è rappresentato dal fatto che molto spesso la comunicazione nei procedimenti giudiziari transfrontalieri è ancora cartacea, il che comporta ritardi e costi inutili. Ciò è dovuto, tra l'altro, alla diversa velocità di digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali e a un'interoperabilità insufficiente tra i sistemi informatici nazionali degli Stati membri e, analogamente, tra i sistemi nazionali e le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni (GAI). Permangono inoltre evidenti ritardi e inefficienze nelle procedure di cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'accesso alla giustizia – vale a dire la capacità di tutti di cercare e ottenere una soluzione equa dei problemi giuridici attraverso una serie di servizi giuridici e giudiziari, nel rispetto dei diritti fondamentali, tra cui l'accesso a informazioni giuridiche affidabili e l'effettivo godimento delle garanzie procedurali – rimane problematico, soprattutto nei contesti transfrontalieri. Questo si ripercuote sulle persone fisiche, come le vittime e gli indiziati o imputati di reato, e sulle imprese. Inoltre gli strumenti esistenti per la raccolta di informazioni comparative sulla qualità, l'indipendenza e l'efficienza dei sistemi giudiziari degli Stati membri sono ancora insufficienti. Tutti questi fattori possono minare la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari e quindi ostacolare il corretto funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE.

Infine gli operatori del settore della giustizia hanno spesso livelli insufficienti di conoscenza, competenza e consapevolezza dell'acquis dell'UE e degli strumenti digitali dell'UE. Nonostante i progressi compiuti 8 , il livello di partecipazione alla formazione varia ancora notevolmente tra Stati membri nonché tra le diverse professioni nel settore della giustizia. Ciò ha un impatto negativo sullo sviluppo di una cultura giudiziaria europea comune, dal momento che operatori della giustizia adeguatamente formati svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che l'acquis dell'UE sia attuato in modo corretto e coerente in tutta l'UE. Gli operatori della giustizia non dispongono inoltre delle competenze digitali necessarie e non sono adeguatamente preparati per utilizzare gli strumenti e le infrastrutture digitali. La formazione sul diritto dell'Unione è particolarmente importante anche alla luce dei seguenti fattori: i) il deterioramento dello Stato di diritto e gli attacchi ai diritti fondamentali in alcuni Stati membri; ii) la necessità di prevenire e combattere le forme gravi di criminalità, tra cui la corruzione; iii) la crescente importanza della digitalizzazione; iv) il fatto che un numero crescente di persone eserciti il proprio diritto di vivere e lavorare in un altro Stato membro 9 .

La mancata risposta a tali sfide avrebbe gravi ripercussioni, in quanto la maggior parte di esse ha una forte dimensione transnazionale e non può essere affrontata adeguatamente dai singoli Stati membri. La costruzione di uno spazio europeo di giustizia efficace ha profonde implicazioni per la vita politica, sociale ed economica dell'UE. Presenta inoltre benefici tangibili per la vita quotidiana delle persone e per le attività commerciali. Il programma Giustizia 2028-2034 sosterrà l'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione basato sui valori dell'Unione stessa, sullo Stato di diritto, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci, nonché su sistemi giudiziari efficaci, inclusivi, accessibili e resilienti, che sono un prerequisito per la crescita economica e la competitività. Il nuovo programma faciliterà inoltre l'accesso alla giustizia, promuoverà la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e sosterrà la formazione giudiziaria, insistendo maggiormente sulla digitalizzazione della giustizia. I settori interessati dalla presente proposta legislativa sono saldamente radicati nei trattati dell'UE, che forniscono le basi giuridiche per l'azione dell'UE attraverso l'intervento finanziario. Il programma Giustizia continuerà a sostenere società aperte, democratiche, pluralistiche e più eque e inclusive nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034).

·Coerenza con le disposizioni vigenti

Negli ultimi anni il programma Giustizia ha sostenuto diverse iniziative legislative e politiche e ha contribuito direttamente alla realizzazione di diverse priorità della Commissione 10 . Le priorità elencate di seguito sono e diventeranno ancora più pertinenti per il programma Giustizia.

1. "Proteggere la nostra democrazia, difendere i nostri valori". Il programma Giustizia sosterrà la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia rafforzando lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in quanto sostrato democratico dell'UE. La maggiore attenzione rivolta dal programma alla digitalizzazione renderà i sistemi giudiziari più efficienti, consentendo un accesso più rapido alla tutela giuridica. Questa nuova attenzione integra direttamente gli sforzi volti a salvaguardare la democrazia e i diritti fondamentali nonché ad aumentare la certezza del diritto, la protezione degli investimenti, l'equità procedurale e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Il programma Giustizia 2028-2034 sosterrà l'indipendenza della magistratura e aumenterà la capacità di far rispettare le leggi, comprese le norme pertinenti per la protezione della democrazia. Permetterà la cooperazione giudiziaria transfrontaliera per combattere i reati digitali transfrontalieri e sosterrà l'attuazione di strumenti digitali in linea con politiche più ampie in materia di applicazione digitale come il regolamento sui servizi digitali 11 , il regolamento sull'IA 12 e l'atto europeo sull'accessibilità 13 . Contribuirà all'applicazione della Carta sostenendo la formazione degli operatori della giustizia in materia di diritti fondamentali. A tal fine saranno promosse sinergie, in particolare con il programma AgoraEU 14 .

2. "Sostenere le persone e rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale". Il programma Giustizia contribuirà a difendere i diritti fondamentali, ad esempio promuovendo la formazione giudiziaria in materia di non discriminazione e applicazione della Carta, e creerà collegamenti con le politiche di coesione sociale sostenendo una protezione giuridica coerente in tutti gli Stati membri. Il programma sosterrà altresì l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali 15 garantendone l'applicabilità attraverso meccanismi giudiziari più accessibili. Inoltre i sistemi giudiziari digitalizzati, istituiti prestando la dovuta attenzione alle vulnerabilità in materia di sicurezza e alle esigenze di tutte le persone interessate, possono migliorare l'accesso alla giustizia, anche riducendo gli ostacoli, in particolare per i minori e altri gruppi vulnerabili quali le persone con disabilità, i Rom e altre comunità emarginate. A tale riguardo, saranno promosse sinergie con il programma Erasmus+ 16 e i piani di partenariato nazionali e regionali 17 , in particolare, nel quadro del Fondo sociale europeo 18 . Migliorando l'accessibilità, anche economica (ad esempio, tramite videoconferenze, il deposito elettronico), la giustizia digitale può informare meglio le parti interessate, rispondere alle esigenze di molti cittadini e imprese e ridurre le disuguaglianze nell'accesso a diritti e servizi, rafforzando l'equità sociale e intergenerazionale e rendendo i processi giuridici più efficienti e inclusivi.

3. "Raggiungere insieme gli obiettivi e preparare l'Unione al futuro". Il programma Giustizia contribuirà a un'Unione più integrata ed efficace, anche creando e collegando le infrastrutture digitali di tutti gli Stati membri. La sua maggiore attenzione alla digitalizzazione ridurrà gli oneri amministrativi per gli Stati membri, comporterà risparmi per i cittadini e le imprese, migliorerà la cooperazione transfrontaliera e promuoverà il riconoscimento reciproco delle sentenze e la loro l'esecuzione. Allo stesso tempo, il programma sosterrà l'obiettivo di semplificare i meccanismi dell'UE promuovendo una maggiore interoperabilità tra i sistemi giudiziari nazionali. A tale riguardo saranno promosse sinergie con i piani di partenariato nazionali e regionali per garantire progressi nella digitalizzazione dei sistemi giudiziari a livello sia nazionale che dell'UE.

·Coerenza con le altre normative dell'Unione

1. "Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa". La digitalizzazione della giustizia contribuisce alla crescita e alla competitività creando sistemi giudiziari più efficienti, con procedure giuridiche semplificate e una riduzione dei tempi e dei costi delle controversie transfrontaliere in tutta l'UE. Ciò è particolarmente importante per le PMI e le start-up. A tale riguardo, saranno promosse sinergie con i piani di partenariato nazionali e regionali in settori chiave quali le competenze, lo sviluppo di capacità e la digitalizzazione. Il programma integrerà inoltre il piano di approfondimento del mercato unico (in particolare nei settori dei servizi e del digitale nonché dei servizi finanziari) promuovendo l'interoperabilità giuridica e un'applicazione più agevole delle norme dell'UE. Finanziando attività riguardanti la politica dei consumatori e degli investitori, il diritto societario e il diritto contrattuale e la lotta al riciclaggio di denaro, il programma per il Mercato unico e le Dogane 2028-2034 integrerà il programma Giustizia e contribuirà direttamente all'attuazione della politica dell'UE nel settore della giustizia e alla creazione di uno spazio di giustizia dell'Unione. Inoltre, consolidando lo Stato di diritto e la certezza del diritto, il programma Giustizia potenzierà il contesto degli investimenti, rafforzerà le azioni a sostegno dell'Unione europea del risparmio e degli investimenti 19 e sosterrà il fondo europeo per la competitività 20 , creando un quadro giuridico stabile per l'attività delle imprese. Infine si svilupperanno sinergie anche nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di approfondire la comprensione dell'uso di nuove tecnologie avanzate, come l'IA, nel settore della giustizia, e saranno pertanto promosse sinergie con il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte Europa) 21 .

2. "Una nuova era per la difesa e la sicurezza europee". Il programma Giustizia facilita la cooperazione giudiziaria transfrontaliera, fondamentale per la sicurezza e la lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e le minacce informatiche. Sostiene inoltre l'esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE) e fornisce un'infrastruttura digitale per l'accesso legittimo alle prove elettroniche e alla gestione transfrontaliera dei casi. Il programma Giustizia sostiene le misure anticorruzione a livello dell'UE. Ciò integra l'invito a riflettere sull'ampliamento delle competenze della Procura europea (EPPO) per la gestione dei reati transfrontalieri gravi, in particolare la corruzione, che incidono sui fondi dell'Unione e non possono essere gestiti dai singoli Stati membri. Inoltre gli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029 22 mostrano l'ambizione di potenziare la capacità di Europol di sostenere le autorità di contrasto nazionali e la sua cooperazione con altre agenzie e organismi dell'UE. Tale ambizione è strettamente allineata alla maggiore attenzione riservata dal programma alla digitalizzazione, consentendo una trasmissione più rapida delle prove, il coordinamento in tempo reale e un maggiore uso dell'IA/dell'analisi dei dati sicuri nell'attuazione giuridica entro i limiti dei quadri giuridici applicabili. È inoltre in linea con l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che contribuirà a impedire che il sistema finanziario dell'Unione sia utilizzato per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Analogamente, la riforma di Eurojust contribuirà a rendere più efficace il coordinamento a livello dell'UE delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere, anche mediante nuovi strumenti digitali. Inoltre la digitalizzazione della giustizia apporterà resilienza tecnica, infrastrutture sicure per i sistemi giuridici e quadri per il perseguimento della criminalità informatica, integrando in tal modo le strategie dell'Unione per la preparazione alle crisi 23 e per la ciberdifesa 24 e la strategia "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna" 25 . Dati i legami intrinseci tra sicurezza e giustizia nelle situazioni concrete, si svilupperanno sinergie con i fondi dell'UE riguardanti l'asilo, la migrazione e l'integrazione, la gestione delle frontiere e la sicurezza interna, ad esempio per fornire una formazione adeguata alla magistratura, anche in relazione alle nuove norme introdotte dal patto sulla migrazione e l'asilo, e garantire una protezione efficace alle vittime di reato, l'interoperabilità con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) e la cooperazione tra agenzie nei settori della giustizia e della sicurezza interna, anche attraverso agenzie e organismi connessi alla giustizia quali Eurojust e l'EPPO.

3. "Un'Europa globale: fare leva sulla nostra forza e sui nostri partenariati". L'attenzione del programma allo Stato di diritto, alla cooperazione giudiziaria e all'accesso alla giustizia rispecchierà il modo in cui questi aspetti sono promossi a livello mondiale, anche attraverso l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite 26 . A tale riguardo saranno sviluppate sinergie con Europa globale 27 , in quanto il programma Giustizia contribuirà all'azione esterna dell'UE rafforzando i sistemi giudiziari nei paesi candidati all'adesione nel contesto del processo di allargamento.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

·Base giuridica

La presente proposta si fonda sull'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e sull'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 81, paragrafo 1, TFUE prevede che l'Unione sviluppi una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali.

L'articolo 81, paragrafo 2, dispone l'adozione di misure volte a garantire il riconoscimento reciproco delle decisioni e la loro esecuzione; la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; un accesso effettivo alla giustizia e un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. L'articolo 82, paragrafo 1, TFUE dispone l'adozione di misure intese a promuovere una cooperazione giudiziaria in materia penale.

La combinazione di questi articoli consente un approccio globale per sostenere lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare per le questioni trasversali che interessano entrambi i settori.

·Geometria variabile

Il presente regolamento si fonda sulle basi giuridiche di cui alla parte terza, titolo V, TFUE, riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza l'applicazione del regolamento alla Danimarca e all'Irlanda è soggetta alle disposizioni di cui ai protocolli n. 21 e n. 22 allegati al TUE e al TFUE.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, TFUE, e tali misure non sono vincolanti né applicabili in Danimarca.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21, l'Irlanda non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, TFUE, e tali misure non sono vincolanti né applicabili in Irlanda. L'Irlanda può tuttavia scegliere di partecipare all'adozione e all'applicazione di una delle misure proposte. Inoltre, in qualsiasi momento dopo l'adozione di tale misura, l'Irlanda può accettarla, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 21.

·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi delineati nella sezione "motivazioni e obiettivi" hanno una forte dimensione transnazionale e richiedono soluzioni congiunte, nonché una governance, un coordinamento e un sostegno a livello dell'UE. Azioni nazionali isolate sarebbero meno efficaci e incisive rispetto a sforzi coordinati a livello dell'UE tesi a promuovere la cooperazione, lo sviluppo di capacità, l'apprendimento reciproco e la condivisione di risorse, competenze e migliori pratiche.

La mancanza di un'azione dell'UE e di finanziamenti dell'UE metterebbe a rischio il funzionamento di uno spazio di giustizia dell'Unione, con ripercussioni negative su molti beneficiari, in particolare la magistratura, le organizzazioni della società civile che si occupano di accesso alla giustizia e le reti giuridiche a livello dell'UE. Il sostegno dell'UE contribuisce a superare gli ostacoli nazionali, consentendo a ciascuno Stato membro di intervenire su questioni che non sarebbe in grado di affrontare singolarmente. Ciò garantisce che nessuno Stato membro sia lasciato indietro nell'affrontare i problemi transfrontalieri.

L'azione a livello dell'UE è inoltre fondamentale per affrontare le priorità a livello dell'UE che possono non occupare un posto di primo piano nelle agende nazionali o per le quali è necessario un sostegno mirato. In alcuni settori, gli sforzi nazionali da soli possono essere insufficienti, a breve termine o non allineati alle priorità dell'UE. Ad esempio, l'UE dovrebbe continuare a sostenere la formazione transfrontaliera sul diritto dell'Unione e gli scambi per gli operatori della giustizia. Oltre a costituire un obbligo basato sul trattato, questo è essenziale per far fronte a comuni sfide transnazionali, dotando gli operatori della giustizia delle giuste competenze e rafforzando i valori fondamentali dell'Unione.

L'UE si trova in una posizione privilegiata per creare opportunità transfrontaliere che consentano agli operatori della giustizia di connettersi, sviluppare e contribuire a una cultura giuridica condivisa. Dovrebbe pertanto continuare a promuovere la cooperazione transnazionale, la sensibilizzazione e la creazione di reti. Tali attività creano fiducia reciproca tra i vari sistemi giudiziari nazionali e contribuiscono a raccogliere dati comparativi sulla loro qualità, indipendenza ed efficienza, il che non può essere conseguito dai singoli Stati membri.

L'azione dell'UE è altrettanto fondamentale nei settori che richiedono uno stretto coordinamento con gli Stati membri per rispettare le norme internazionali in materia di giustizia, come gli OSS delle Nazioni Unite, e per mantenere una posizione unitaria dell'UE su questioni chiave quali i diritti fondamentali nella sfera digitale e la protezione dei dati.

Infine l'azione dell'UE è essenziale per portare avanti le riforme della giustizia nei paesi candidati nell'ambito del processo di allargamento, in particolare nei settori dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura e della lotta alla corruzione. Questi sforzi sono essenziali per salvaguardare le norme dell'UE in materia di giustizia, completare il mercato unico e rafforzare la coesione e la prosperità dell'UE.

Oltre alla necessità di un'azione dell'UE in questo settore, i fondi dell'UE hanno anche un forte valore aggiunto, poiché l'UE si trova nella posizione migliore per garantire che i sistemi giudiziari in tutta l'Unione possano operare in modo armonizzato. L'intervento dell'UE ha un valore aggiunto intrinseco per la formazione giudiziaria a livello europeo, in quanto la delega di tale responsabilità a livello nazionale renderebbe meno coerenti la comprensione e l'attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri, compromettendo la capacità complessiva degli attori nazionali di attuare le politiche e le leggi dell'UE, affrontare le questioni transfrontaliere e sviluppare progetti transnazionali multinazionali. Inoltre l'azione dell'UE relativamente alle politiche in materia di giustizia contribuisce a stimolare il mercato unico e a migliorare la competitività. Un quadro giudiziario completo e armonizzato in tutti gli Stati membri riduce le incertezze e le incongruenze giuridiche, facilitando in tal modo le operazioni commerciali e gli investimenti transfrontalieri. L'applicazione prevedibile delle normative, la protezione coerente dei diritti di proprietà intellettuale e la presenza di meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie sono fondamentali per mantenere la fiducia degli investitori e incoraggiare l'imprenditorialità e l'innovazione. Fornendo norme giuridiche chiare e garantendone l'applicazione uniforme, l'UE aiuta le imprese a operare in modo efficiente, riduce i costi di transazione e potenzia l'attrattiva generale del mercato unico. Tale prevedibilità giuridica rafforza inoltre la concorrenza leale, garantendo alle imprese pari condizioni indipendentemente dal loro paese di origine all'interno dell'UE, promuovendo così la stabilità economica e la crescita sostenibile.

·Proporzionalità

La proposta non va al di là del minimo necessario per conseguire l'obiettivo dichiarato a livello dell'Unione.

·Scelta dell'atto giuridico

Il nuovo programma Giustizia 2028-2034 si basa principalmente sul programma Giustizia 2021-2027. Lo strumento più appropriato per rendere operativo il quadro proposto è un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

·Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione intermedia del programma Giustizia 2021-2027 mostra che le azioni finanziate dal programma sono coerenti con le politiche e le priorità a livello nazionale e dell'UE, in linea con altri strumenti di finanziamento dell'UE e congruenti con gli impegni e gli obiettivi internazionali, tra cui gli OSS 28 . L'architettura razionalizzata del programma 2021-2027 consente un impatto più incisivo e un approccio più mirato in settori chiave rispetto al precedente programma 2014-2020. In particolare, il programma Giustizia 2021-2027 contribuisce con successo a sostenere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione in tutti gli Stati membri e a migliorare la cooperazione transfrontaliera, generando un impatto a lungo termine attraverso l'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione coeso basato sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione.

I finanziamenti diretti ai beneficiari hanno apportato benefici immediati e tangibili ai gruppi di destinatari coinvolti. In particolare, il finanziamento delle reti dell'UE, tra cui la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), facilita una collaborazione costante, lo sviluppo di capacità e un impegno continuo di alta qualità tra gli operatori della giustizia in tutta l'UE. Inoltre l'attenzione costante del programma alla formazione giudiziaria contribuisce in modo significativo a unificare e sviluppare il panorama giuridico dell'UE. Il programma Giustizia svolge un ruolo cruciale nel promuovere una cultura giuridica condivisa formando migliaia di giudici, avvocati e personale giudiziario e sostenendo l'attuazione della strategia di formazione giudiziaria europea per il periodo 2021-2024 29 . Facilitando lo scambio di buone pratiche, il programma rafforza la collaborazione degli Stati membri, garantendo che gli operatori della giustizia applichino il diritto dell'Unione in modo uniforme, coerente e concordante a livello transfrontaliero, rafforzando in tal modo l'integrità della legislazione dell'UE.

Il programma 2021-2027 si basa sui progressi compiuti nel precedente periodo di programmazione (2014-2020), riducendo ulteriormente gli ostacoli alla giustizia e migliorando i quadri e le tutele per le persone emarginate 30 . Allo stesso tempo, la valutazione intermedia del programma indica taluni aspetti da migliorare. In primo luogo, i dati raccolti attraverso le consultazioni dei portatori di interessi evidenziano la necessità di ampliare le attività di sensibilizzazione in merito al programma. Anche se è già stato raggiunto un gran numero di persone, alcuni tipi di portatori di interessi mostrano una consapevolezza limitata del programma 31 , con variazioni tra uno Stato membro e l'altro. Ciò indica che le attività di comunicazione del programma, seppur efficaci, non raggiungono probabilmente tutti i settori e gli Stati membri nella stessa misura 32 . Inoltre alcuni portatori di interessi hanno suggerito di includere i servizi correzionali e il personale penitenziario nei gruppi destinatari del programma. Al fine di riflettere meglio l'impatto del programma e migliorarne il valore aggiunto e la visibilità, si potrebbero prendere in considerazione ulteriori azioni, ad esempio un processo più sistematico per la raccolta delle percezioni e delle esperienze dei portatori di interessi nonché varie modalità per collegare le piattaforme esistenti (quali la REFG e il portale europeo della giustizia elettronica) a progetti di successo sul portale dei finanziamenti e delle gare d'appalto dell'UE. Per continuare ad aumentare l'efficacia in termini di costi del programma, si potrebbe anche valutare ulteriormente la collaborazione con le reti esistenti a livello dell'UE.

Tali dati sono presi in considerazione ai fini del programma Giustizia 2028-2034 presentato nella presente proposta.

Per quanto riguarda la risposta alle nuove sfide, la digitalizzazione della giustizia è diventata un importante obiettivo trasversale del programma Giustizia 2021-2027, in particolare a seguito della pandemia di COVID-19, che ha accelerato l'uso delle tecnologie digitali. Questa impostazione facilita l'accesso alle informazioni giuridiche, modernizza i meccanismi di cooperazione giudiziaria transfrontaliera e sostiene obiettivi più ampi di trasformazione digitale dell'UE, rendendo i sistemi giudiziari più efficienti e accessibili. Gli investimenti nella digitalizzazione rafforzano altresì i diritti fondamentali nel settore della giustizia, come la presunzione di innocenza 33 . Inoltre il maggiore utilizzo degli strumenti digitali consente di ampliare in modo efficiente le attività di sensibilizzazione in merito al programma.
Le opportunità offerte dalla digitalizzazione nel settore della giustizia possono essere sfruttate ulteriormente. Per questo motivo il programma Giustizia 2028-2034 si concentrerà maggiormente sulla digitalizzazione nell'ambito dei suoi obiettivi generali e specifici, assumendo un'impostazione più strategica e coerente per tutte le questioni e tutte le sfide connesse alla digitalizzazione della giustizia.

·Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione a sostegno del lavoro preparatorio per il programma ha compreso: i) una prima consultazione pubblica aperta per la valutazione finale del programma Giustizia 2014-2020 e la valutazione intermedia del programma Giustizia 2021-2027; ii) una seconda consultazione pubblica aperta nei settori dell'istruzione transfrontaliera, della gioventù, della cultura, dei media, dei valori e della società civile; iii) consultazioni ad hoc organizzate dalla Commissione sotto forma di interviste e indagini mirate presso i portatori di interessi.

La prima consultazione pubblica aperta mirava a rafforzare la base scientifica per la valutazione dei due programmi Giustizia tramite la raccolta dei pareri dei portatori di interessi pertinenti in merito all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, alla coerenza dei programmi e al valore aggiunto dell'UE. È stata avviata il 3 aprile 2024 ed è rimasta aperta per 12 settimane (fino al 26 giugno 2024).

Nel complesso, coloro che hanno risposto a tale consultazione pubblica aperta ritenevano estremamente pertinenti gli obiettivi generali e specifici dei programmi Giustizia. Tra gli obiettivi specifici, la formazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia sono stati considerati i più pertinenti. Inoltre la maggior parte dei rispondenti ha ritenuto pertinenti le attività finanziate dai programmi Giustizia, in particolare quelle relative allo sviluppo e alla gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 34 , percependo la digitalizzazione come una dimensione importante del programma. I rispondenti ritenevano entrambi i programmi efficaci nel conseguire gli obiettivi e i risultati attesi, in particolare per quanto riguarda: i) il miglioramento dell'accesso di tutti i cittadini ai servizi, alle attività di consulenza e alle attività di sostegno delle organizzazioni della società civile (obiettivo conseguito in larga o larghissima misura secondo il 62 % dei rispondenti); ii) il supporto ad attività di formazione per i portatori di interessi (obiettivo conseguito in larga o larghissima misura secondo il 50 % dei rispondenti); iii) l'aumento dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi (obiettivo conseguito in larga o larghissima misura secondo il 50 % dei rispondenti). A tale riguardo, i rispondenti hanno giudicato particolarmente pertinenti ed efficaci lo sviluppo dei sistemi E-CODEX ed ECRIS e la formazione sull'uso degli strumenti informatici. In termini di coerenza, la maggior parte dei rispondenti non è stata in grado di confrontare il programma Giustizia con altri programmi (solo tre rispondenti su otto hanno dichiarato di conoscere altre iniziative dell'UE e/o nazionali analoghe nel settore della giustizia). Due rispondenti hanno espresso l'opinione che i programmi Giustizia sono complementari ad altri programmi o iniziative dell'UE in larga misura, mentre uno riteneva che lo fossero in misura limitata. I rispondenti hanno concordato sul valore aggiunto dell'UE per entrambi i programmi, e tutti i rispondenti hanno dichiarato che l'UE si trova nella posizione migliore per finanziare il tipo di attività che rientra nell'ambito del programma Giustizia, in quanto il coinvolgimento dell'UE garantisce che tutti gli Stati membri rispettino le stesse norme, permettendo di ottenere una maggiore parità di accesso alla giustizia. Pertanto la maggior parte dei rispondenti ha dichiarato che, se il programma Giustizia 20212027 dovesse cessare, gli Stati membri non sarebbero in grado di conseguire risultati analoghi a livello nazionale, regionale o locale e la cooperazione tecnica si limiterebbe a progetti bilaterali su scala ridotta tra Stati membri confinanti, mentre alcune organizzazioni non sarebbero in grado di ottenere alcun finanziamento. Sul sito web "Di' la tua" della Commissione europea è disponibile una relazione di sintesi sulla consultazione pubblica aperta 35 .

La seconda consultazione pubblica aperta, che ha contribuito alla valutazione d'impatto per i programmi dell'UE nei settori dell'istruzione transfrontaliera, della gioventù, della cultura, dei media, dei valori e della società civile nell'ambito del QFP 2028-2034, si è svolta tra il 12 febbraio e il 7 maggio 2025 36 . I programmi dell'UE contemplati dal tale consultazione pubblica aperta erano i seguenti: Europa creativa, Erasmus+, il corpo europeo di solidarietà, il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia. Scopo di tale consultazione pubblica aperta era quello di contribuire a valutare la percezione pubblica della pertinenza dei programmi dell'UE e del relativo valore aggiunto dell'UE nonché di individuare gli ostacoli al loro impatto specifico e i potenziali miglioramenti dell'architettura dei programmi. La consultazione pubblica ha ricevuto 4 861 risposte da 110 paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi 37 . La maggior parte delle risposte è stata fornita da rispondenti con esperienza di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà; solo 60 rispondenti hanno dichiarato di avere esperienze relative al programma Giustizia. Il 51 % delle risposte è stato presentato da cittadini dell'UE. All'interno di questo gruppo, circa 1 200 rispondenti avevano meno di 30 anni. Il 49 % delle risposte è stato presentato da organizzazioni e istituzioni. Il 17 % di queste proveniva da istituti accademici e di ricerca, la maggior parte dei quali erano grandi istituti, con oltre 250 dipendenti nel 69 % dei casi; l'11 % dei contributi proveniva da organizzazioni non governative (ONG), molte delle quali erano reti che radunavano varie organizzazioni della società civile. Le autorità pubbliche hanno presentato 232 contributi provenienti da un insieme di enti internazionali, nazionali, regionali e locali. Altre 208 risposte sono pervenute da società e imprese. Sono pervenute poche risposte aggiuntive (circa 45) da sindacati, associazioni di imprese, associazioni di consumatori e organizzazioni ambientaliste.

Alcuni dei principali risultati pertinenti per il settore della giustizia sono illustrati qui di seguito:

secondo i rispondenti, "sostenere e promuovere lo Stato di diritto" è una priorità politica importante (22,51 %) o molto importante (58,71 %) e un settore in cui il finanziamento dell'UE apporta un valore aggiunto notevole rispetto al finanziamento a livello nazionale, locale o regionale (50,44 %);

secondo i rispondenti, "la protezione efficace dei fondi dell'UE contro le frodi, la corruzione e altre attività illegali" è una priorità politica importante (25,78 %) o molto importante (55,09 %) e un settore in cui il finanziamento dell'UE apporta un valore aggiunto notevole rispetto al finanziamento a livello nazionale, locale o regionale (54,68 %);

secondo i rispondenti, "costruire uno spazio di giustizia dell'UE, promuovere la formazione giudiziaria, la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia" è una priorità politica importante (29,77 %) o molto importante (37,03 %) e un settore in cui il finanziamento dell'UE apporta un valore aggiunto notevole rispetto al finanziamento a livello nazionale, locale o regionale (47,85 %);

allo stesso tempo, i rispondenti ritengono che le seguenti azioni, particolarmente rilevanti nell'ambito del programma Giustizia, produrranno un forte effetto positivo in futuro: "Sostenere l'apprendimento reciproco transfrontaliero, lo scambio di buone pratiche e la cooperazione, la creazione di coalizioni" (72,19 %), "Sostenere la creazione e lo sviluppo di reti e organizzazioni a livello dell'UE" (60,48 %), "Sviluppo di capacità e attività di formazione/formazione dei formatori" (56,10 %), "Possibilità di apprendimento reciproco transfrontaliero nel settore della giustizia" (49,08 %).

·Perizie esterne

La proposta si basa su relazioni e valutazioni esterne e interne, ad esempio le valutazioni dei programmi (intermedie ed ex post), l'esercizio di revisione della spesa, le relazioni e i documenti di altre istituzioni, agenzie e organizzazioni internazionali dell'UE 38 .

·Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto sull'istruzione transfrontaliera, la gioventù, la cultura, i media, i valori e la società civile ha analizzato il futuro di cinque programmi di finanziamento in questo polo tematico, tra cui il programma Giustizia.

Le opzioni seguenti sono state scartate in una fase precoce:

interruzione del finanziamento dell'UE: l'opzione è stata immediatamente scartata vista la gravità dei problemi che interessano i settori di questo polo tematico, la rilevanza di queste politiche negli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029 39 e il valore aggiunto degli interventi dell'UE, sostenuti dalle rispettive valutazioni intermedie;

fusione del programma Giustizia con altri programmi di questo polo tematico: anche questa opzione è stata scartata in una fase precoce per motivi giuridici. Il programma Giustizia non può essere fuso con altri programmi di questo polo tematico, in quanto non vi partecipano tutti i 27 Stati membri dell'UE (a differenza che agli altri programmi del polo tematico). Le basi giuridiche del regolamento che istituisce il programma Giustizia 2021-2027 sono l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE. Tali disposizioni fanno parte del titolo V TFUE, che riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In virtù dei protocolli allegati ai trattati, la Danimarca non partecipa alle decisioni adottate a norma del titolo V in linea con il protocollo n. 22 ("opzione di non partecipazione") e l'Irlanda può scegliere di partecipare a determinate misure se decide di esercitare tale opzione, in linea con il protocollo n. 21. Gli altri programmi che rientrano nell'ambito della valutazione d'impatto sono aperti a tutti gli Stati membri e sono pertanto incompatibili con le basi giuridiche del titolo V.

Opzioni selezionate: la Commissione ha optato per un programma Giustizia autonomo, in quanto sia la valutazione finale del programma Giustizia 2014-2020 sia la valutazione intermedia del programma Giustizia 2021-2027 hanno confermato che il programma ha fornito un valore aggiunto unico che difficilmente potrebbe essere replicato a livello nazionale. Questa decisione si riflette nel pacchetto di proposte per il QFP post 2027 presentato dalla Commissione il 16 luglio 2025.

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la relazione sulla valutazione d'impatto è stata sottoposta al vaglio qualitativo del comitato per il controllo normativo. Il 13 giugno 2025 tale comitato ha espresso un parere sulla valutazione d'impatto. Il comitato per il controllo normativo ha formulato una serie di osservazioni e raccomandazioni in merito ai punti che seguono: ambito di applicazione, definizione del problema e uso delle valutazioni, logica e obiettivi di intervento, confronto delle opzioni e analisi costi-benefici, governance, coerenza, monitoraggio e valutazione futuri. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta legislativa è stata riesaminata conformemente alle osservazioni e alle raccomandazioni del comitato per il controllo normativo.

·Semplificazione

L'iniziativa sarà in linea con la comunicazione "La strada verso il quadro finanziario pluriennale 2028-2034" 40 e con l'obiettivo di razionalizzare la gestione, la governance e l'attuazione europee dei programmi dell'UE per migliorare l'efficienza a vantaggio dei richiedenti, dei beneficiari e delle istituzioni dell'UE. Saranno compiuti sforzi per semplificare gli obblighi in materia di applicazione, gestione e rendicontazione e per fornire ulteriori orientamenti. La messa in comune di risorse, anche in settori quali il monitoraggio e la comunicazione interna ed esterna, produrrà economie di scala e migliorerà la prevedibilità del finanziamento dell'UE tra i beneficiari, i portatori di interessi e i cittadini dell'UE.

Per quanto riguarda la modalità di gestione del programma, non esiste un chiaro margine per un'ulteriore semplificazione in quanto le modalità di gestione utilizzate per il programma Giustizia 2021-2027 sono adeguate per un programma di tali dimensioni (con la gestione diretta e un numero limitato di iniziative attuate in regime di gestione indiretta dagli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2024/2509). Negli ultimi anni il programma ha attuato diverse misure di semplificazione per snellire i processi e le procedure amministrative, accrescendo così l'efficienza. Pochi elementi suggeriscono che siano ancora necessari importanti cambiamenti, soprattutto in considerazione delle misure di semplificazione attuate finora. Ad esempio, per semplificare l'attuazione e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, il ricorso a forme semplificate di finanziamento rimarrà la modalità standard di contributo per il rimborso delle sovvenzioni.

I beneficiari ritengono che gli strumenti utilizzati per il programma Giustizia 2021-2027 (sovvenzioni e attività di appalto) siano adeguati alle esigenze del programma.

Allo stesso tempo, è stato ampiamente rilevato che la crescente domanda di digitalizzazione della giustizia causa notevoli carenze di investimenti sia a livello dell'UE che a livello nazionale.

È pertanto necessario un approccio a due livelli (ossia a livello dell'UE e degli Stati membri) per consentire la piena digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali e costruire uno spazio di giustizia dell'Unione efficace e interconnesso.

Oltre ad aumentare i collegamenti con tutti i settori d'intervento contemplati dal programma Giustizia, questo assicurerà anche una marcata coerenza con le azioni svolte a livello nazionale per la digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale.

·Diritti fondamentali

Gli obiettivi del programma sono strettamente legati alla promozione dei diritti fondamentali e sono in linea con la Carta.

Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma cerca inoltre di promuovere i valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE, la parità di genere, i diritti dei minori, anche mediante una giustizia a misura di minore, la protezione dei diritti delle vittime e l'effettiva applicazione del principio della parità di diritti e della non discriminazione fondata sui motivi elencati all'articolo 21 della Carta, conformemente all'articolo 51 della Carta ed entro i limiti da esso fissati.

I progetti finanziati nell'ambito del programma devono rispettare i più elevati standard etici, il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 41 e gli accordi di diritto internazionale di cui l'Unione o tutti gli Stati membri dell'UE sono parte (compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 42 ).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Giustizia per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 798 milioni di EUR a prezzi correnti.

5.ALTRI ELEMENTI

·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro della performance per il bilancio 2028-2034 istituito a norma del regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] 43 . Il quadro sulla performance stabilisce anche le norme per le valutazioni, che saranno condotte conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e saranno basate su indicatori pertinenti per gli obiettivi del programma.

Il programma è attuato dalla Commissione mediante gestione diretta. Un numero limitato di iniziative potrebbe essere attuato anche in regime di gestione indiretta da parte di organizzazioni internazionali.

·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'obiettivo generale della proposta di programma Giustizia 2028-2034 (articolo 3 del regolamento) è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci. Conseguendo tale obiettivo, il programma rafforzerà anche la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali e contribuirà alla crescita e alla competitività. Tale obiettivo generale sarà conseguito attraverso tre obiettivi specifici:

(a)agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto;

(b)promuovere e sostenere la formazione giudiziaria;

(c)agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via digitale.

Il programma prevederà sinergie tra i suoi diversi obiettivi specifici in modo da sostenere efficacemente i settori strategici interessati da tali obiettivi e da aumentare le sue potenzialità di raggiungere i gruppi di destinatari. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione stabilirà ogni anno le priorità di finanziamento nei rispettivi settori strategici. La struttura del regolamento consente flessibilità e rapidi adeguamenti in funzione delle esigenze politiche e dei nuovi sviluppi politici e tecnologici.

2025/0255 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 82, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 44 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 45 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione deve offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica che l'Unione deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. La giustizia è strettamente legata ai valori fondamentali su cui si basa l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti all'articolo 2 TUE. Tali valori fondamentali implicano la necessità di una magistratura indipendente che operi nell'ambito di sistemi giudiziari efficienti. L'indipendenza della magistratura, a sua volta, deriva da tradizioni costituzionali comuni condivise da tutti gli Stati membri, dallo Stato di diritto, e dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").

(2)Il completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è tuttora messo a dura prova da fattori quali le minacce allo Stato di diritto, diverse forme gravi di criminalità e ostacoli all'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria. È quindi più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, il che ha conseguenze dirette sulla vita politica, economica, finanziaria e sociale nell'Unione e nel resto del mondo ed è necessario per prepararsi a un'Unione allargata. Sulla base del programma Giustizia per il 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , il presente regolamento intende istituire il programma Giustizia ("programma") al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sui diritti fondamentali, sulla democrazia, sull'indipendenza e sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e penale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere una maggiore attenzione alla digitalizzazione della giustizia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.

(3)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma Giustizia. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.

(4)In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, che dà luogo a incertezze e sfide, l'esperienza recente ha dimostrato che occorre rendere più flessibili il quadro finanziario pluriennale e i programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma Giustizia, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo al contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

(5)Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 . Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(6)In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 48 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 49 , (Euratom, CE) n. 2185/96 50 e (UE) 2017/1939 del Consiglio 51 , è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 . In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(7)Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] 53 , che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.

(8)Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco e una migliore esecuzione delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi digitali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria. Facendo tesoro degli incrementi di efficienza permessi dalla digitalizzazione della giustizia, occorre d'altra parte assicurare la protezione dei diritti fondamentali in conformità della Carta e predisporre garanzie contro le ineguaglianze, la discriminazione e l'esclusione.

(9)In tutte le sue attività il programma dovrebbe promuovere lo Stato di diritto, anche sostenendo le iniziative volte a migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali al fine di accrescere la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

(10)In materia civile, il programma dovrebbe sostenere la tutela dei diritti individuali nelle cause civili e commerciali, comprese misure anti-SLAPP (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), e promuovere una maggiore convergenza nel diritto civile. Ciò contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali soddisfacenti funzionanti in modo efficiente a beneficio di tutte le parti in una controversia. Per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione in questo settore, il programma dovrebbe inoltre sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio 54 .

(11)In materia penale, il programma dovrebbe contribuire ad attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione e favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe contribuire a eliminare gli ostacoli all'effettiva fiducia reciproca e cooperazione, anche sostenendo misure che garantiscano il recepimento corretto degli atti giuridici dell'Unione ravvicinando le legislazioni penali nazionali. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte ad agevolare la cooperazione riguardo a forme gravi di criminalità quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale. In particolare, il programma dovrebbe rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti. Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'EPPO, e la sensibilizzazione riguardo al loro ruolo, rendendo così più integrato il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione.

(12)Il programma dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti e dovrebbe sostenere attività intese a proteggere i diritti delle vittime di reato, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE). L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso alle autorità giudiziarie, metodi di risoluzione alternativa delle controversie e una consulenza legale indipendente e imparziale da parte di titolari di cariche pubbliche. È opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione dei vari atti giuridici dell'Unione per la protezione delle vittime di reato, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e gli operatori del diritto, e volte a sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo. È inoltre opportuno sostenere le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile (quali le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 55 , i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ+ e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di altre forme di violenza interpersonale). Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività delle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali obiettivi.

(13)Il programma dovrebbe sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. Le attività di formazione dovrebbero contribuire all'attuazione delle priorità strategiche dell'Unione, comprendendo ad esempio la formazione sul diritto civile e penale, sull'effettiva applicazione della Carta, sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie procedurali (comprese le garanzie contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o anti-SLAPP). Le attività di formazione nell'ambito del programma dovrebbero prestare una spiccata attenzione alla digitalizzazione della giustizia, creando un ambiente favorevole per i magistrati e gli operatori giudiziari, anche tramite l'accrescimento delle competenze, delle conoscenze e della consapevolezza digitali. La formazione dovrebbe inoltre sostenere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Il sostegno alla formazione dovrebbe essere fornito in sinergia con le misure a livello nazionale, in modo da potenziare l'impatto del programma.

(14)Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della rete europea di formazione giudiziaria (REFG), che è una componente cruciale per la formazione giudiziaria e svolge un ruolo importante nel supportare e realizzare gli obiettivi della politica europea di formazione giudiziaria. La REFG è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisce gli organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. Questa sua posizione unica le consente di organizzare scambi e formazione per i magistrati fra gli Stati membri e di coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali, favorendo in tal modo le sinergie tra le formazioni sostenute dall'Unione e quelle finanziate a livello nazionale e una comunicazione strutturata tra gli erogatori di formazione dell'Unione e quelli nazionali. La REFG può includere anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati e potenziali candidati in qualità di membri osservatori.

(15)La protezione dei diritti del minore è un obiettivo centrale dell'Unione, sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 24 della Carta. In tutti gli atti relativi ai minori l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Ciò è essenziale anche per la legittimità e l'efficacia dei sistemi giudiziari. I minori coinvolti in procedimenti giudiziari, in qualità di testimoni, vittime, indagati, imputati o condannati o altre parti, incontrano spesso ostacoli significativi che compromettono la loro effettiva capacità di partecipare e beneficiare di misure di salvaguardia adeguate. Rafforzare la capacità dei sistemi giudiziari nazionali e degli operatori del diritto di far fronte alle esigenze specifiche dei minori è pertanto necessario per garantire l'effettivo esercizio dei loro diritti.

(16)Il programma dovrebbe contribuire alla digitalizzazione della giustizia, anche mediante lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di strumenti a livello dell'Unione. Potrebbe così mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale. Uno spazio di giustizia dell'Unione funzionante, con sistemi giudiziari nazionali efficaci e resilienti, è necessario per un mercato interno florido ed è una condizione imprescindibile per la crescita economica, la solidità dei mercati finanziari e la competitività. La digitalizzazione accresce l'efficienza delle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale e l'accesso alla giustizia nell'Unione, che a loro volta stimolano gli investimenti. La digitalizzazione della giustizia inoltre permette e agevola una cooperazione effettiva ed efficiente con altre autorità competenti nell'attuazione e nell'esecuzione di elementi cruciali del codice dell'UE per il digitale, come il regolamento sui servizi digitali. Digitalizzare i sistemi giudiziari contribuisce anche a ridurre i costi a carico sia dei bilanci pubblici sia degli utenti finali, mantenendo al contempo servizi efficaci per i cittadini e le imprese. Permette agli operatori della giustizia di concentrarsi sui compiti fondamentali, migliorando la qualità e l'efficienza dei procedimenti. Gli strumenti digitali ampliano l'accesso alla giustizia, permettendo la comunicazione a distanza e facilitando l'accesso ai fascicoli giudiziari, aumentando in tal modo la trasparenza. Inoltre la digitalizzazione accresce la resilienza dei sistemi giudiziari nazionali in momenti di crisi (come le pandemie), consentendo loro di continuare a funzionare efficacemente a vantaggio di cittadini e imprese. Ciò rafforza la fiducia nella capacità dei sistemi giudiziari di funzionare in modo affidabile anche in circostanze impreviste.

(17)L'Unione deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza, a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della sicurezza, specialmente della cibersicurezza. È quindi necessario ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti e delle imprese in tutta l'Unione e sulle infrastrutture critiche dell'Unione in termini di integrità dei dati e dei servizi, nonché di disponibilità dei servizi. Tale restrizione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e su corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.

(18)La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare Eurojust, l'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l'EPPO, e dovrebbe tener conto dell'operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.

(19)Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire che tutte le azioni svolte nell'ambito del programma abbiano un valore aggiunto dell'Unione, siano complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e siano coerenti con altre azioni dell'Unione. Si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie, in particolare con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici che presentano stretti legami reciproci, quali i piani di partenariato nazionale e regionale (istituiti dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento NRP] 56 ), il programma AgoraEU (istituito dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [AgoraEU] 57 ), e le azioni esterne sostenute da Europa globale (istituita dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio 58 ). 

(20)Il programma sostituisce il programma istituito dal regolamento (UE) 2021/693 per il periodo di programmazione 2021-2027, che è quindi opportuno abrogare.

(21)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(22)A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [con lettera del …,] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

oppure

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Giustizia ("programma") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio per il periodo 2028-2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "magistrati e operatori giudiziari" si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché qualsiasi altro operatore della giustizia associato ai sistemi giudiziari o partecipante a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla definizione nel diritto nazionale, dallo status giuridico o dall'organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, rafforzando in tal modo anche la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali e favorendo la crescita e la competitività dell'Unione e la digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.

2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

(a)agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche rendendo più efficaci il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie a livello transfrontaliero;

(b)promuovere e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, allo scopo di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione; e creare un ambiente favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari;

(c)agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via digitale, promuovendo procedure efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali e delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 4

Bilancio

1.La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 798 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.

3.La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Articolo 5

Risorse aggiuntive

1.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Articolo 6

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1.Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte il comitato di valutazione può essere parzialmente composto da membri che sono rappresentanti dei partner della procedura in questione.

Articolo 7

Paesi terzi associati al programma

1.I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

(a)membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché microstati europei;

(b)paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;

(c)paesi aderenti alla politica europea di vicinato;

(d)altri paesi terzi.

2.Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma:

(a)garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;

(b)stabiliscono le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per il programma e i rispettivi costi amministrativi;

(c)non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;

(d)garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

(e)se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Ai fini del primo comma, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

2.I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, appalti e donazioni non finanziarie.

3.Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.

4.Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.

Articolo 9

Ammissibilità

1.Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.

2.Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione uno o più dei seguenti soggetti giuridici:

(a)soggetti stabiliti in uno Stato membro;

(b)soggetti stabiliti in un paese terzo associato;

(c)organizzazioni internazionali;

(d)altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.

3.Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti.

4.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'Unione.

5.Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, negli inviti a presentare proposte e nelle gare d'appalto possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.

6.Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di formazione giudiziaria per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Articolo 10

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2021/693 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2028.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2021/693, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) 2021/693.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

1.3.4.Indicatori di prestazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato in Mio EUR (al terzo decimale)

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne (NA)

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne (NA)

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e abroga il regolamento (UE) 2021/693.

1.2.    Settore/settori interessati

Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, formazione giudiziaria, accesso alla giustizia, Stato di diritto, diritti fondamentali.

1.3.    Obiettivi

1.3.1.    Obiettivi generali

L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia dell'Unione efficiente, inclusivo, resiliente e digitalizzato, basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci, rafforzando in tal modo la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali, e contribuendo alla crescita e alla competitività dell'Unione nonché alla digitalizzazione della giustizia a livello dell'Unione.

1.3.2.    Obiettivi specifici

Il programma persegue gli obiettivi specifici seguenti.

Obiettivo specifico 1

Agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, in particolare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari, anche migliorando l'efficacia del riconoscimento e dell'esecuzione transfrontalieri delle decisioni giudiziarie.

Obiettivo specifico 2

Favorire e sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari al fine di: promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia; sostenere una cultura giuridica e giudiziaria comune; garantire l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione pertinenti; creare un contesto favorevole alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dei sistemi giudiziari.

Obiettivo specifico 3

Agevolare e sostenere l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via digitale, promuovendo procedure civili e penali efficienti e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti procedurali degli indiziati e degli imputati nei procedimenti penali nonché delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

1.3.3.    Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

- Aumento della capacità, anche digitale, da parte degli operatori della giustizia, degli organi giurisdizionali e delle autorità nazionali di affrontare le questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e di attuare gli strumenti dell'UE in materia di diritto civile e di procedura civile, nonché in materia di diritto penale e processuale penale;

- miglioramento della cooperazione transfrontaliera e della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie responsabili della cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e miglioramento della cooperazione e del coordinamento tra tali autorità e altre agenzie e istituzioni competenti in tutta l'UE;

- accelerazione dei procedimenti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;

- miglioramento della situazione delle persone soggette a misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, potenziamento della loro riabilitazione e del loro reinserimento sociale, riduzione del rischio di violazione dei loro diritti fondamentali;

- rafforzamento della capacità e della visibilità delle reti a livello dell'UE attive nei settori della formazione giudiziaria, dell'accesso alla giustizia e della cooperazione giudiziaria;

- miglioramento della promozione dello Stato di diritto, dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura, anche attraverso il sostegno delle iniziative volte a migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, in particolare tramite la raccolta di informazioni sulla situazione dello Stato di diritto a livello nazionale, la raccolta di dati sull'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, la promozione e il rispetto delle norme e delle migliori pratiche europee in questi settori;

- rafforzamento della cooperazione e dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, le reti europee, le ONG e/o le organizzazioni professionali in relazione ai diritti degli indiziati o degli imputati nonché delle vittime di reato;

- riduzione del rischio di violazione del diritto a un equo processo;

- agevolazione della cooperazione in relazione alle forme gravi di criminalità, quali la corruzione, il terrorismo e la criminalità ambientale;

- aumento della sensibilizzazione del pubblico e della conoscenza, anche da parte dei responsabili politici pertinenti, dei diritti procedurali degli indiziati e degli imputati nonché dei diritti delle vittime a livello sia dell'UE che nazionale;

- aumento della consapevolezza e della conoscenza dell'uso degli strumenti digitali e di IA nei procedimenti penali (in particolare le tecnologie di videoconferenza) e del suo impatto (opportunità e rischi) sui diritti procedurali degli indiziati e degli imputati nonché sui diritti delle vittime a livello sia dell'UE che nazionale;

- aumento della consapevolezza e della conoscenza delle esigenze specifiche delle vittime di reato più vulnerabili, comprese le vittime del terrorismo, e degli indiziati e imputati più vulnerabili;

- aumento della conoscenza dei mezzi di ricorso a disposizione delle vittime in caso di violazione dei loro diritti nonché delle sfide e dei vantaggi per le vittime connessi alla digitalizzazione della giustizia;

- miglioramento dei servizi di assistenza alle vittime;

- miglioramento della conoscenza del diritto civile, commerciale, penale e degli strumenti relativi ai diritti fondamentali dell'UE (anche per quanto riguarda l'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i mezzi di ricorso esistenti) da parte degli operatori della giustizia;

- aumento della "capacità digitale" degli operatori della giustizia di utilizzare efficacemente gli strumenti e le infrastrutture digitali, gestire l'impatto della digitalizzazione sui procedimenti giudiziari e sui diritti procedurali e applicare strumenti di cooperazione transfrontaliera;

- aumento della certezza del diritto per i cittadini e le imprese.

1.3.4.    Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori di realizzazione e di risultato ai fini di monitorare i progressi e gli obiettivi del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni previsti dal regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] 59 .

1.4.    La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione;

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria; 60

 la proroga di un'azione esistente;

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.    Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Se da un lato la legislazione è uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione nel settore della giustizia, dall'altro essa deve essere integrata da altri tipi di strumenti. In questo contesto, il finanziamento svolge un ruolo importante per migliorare l'efficacia della legislazione aumentando la conoscenza, la consapevolezza e la capacità degli operatori della giustizia e degli altri principali portatori di interessi; ciò può essere conseguito sostenendo, ad esempio:

- la diffusione di informazioni e la sensibilizzazione, compreso il sostegno a campagne nazionali ed europee per informare i cittadini sui loro diritti e forum di discussione per i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza del programma e la trasferibilità dei suoi risultati;

- la formazione, gli scambi e lo sviluppo di capacità per i magistrati, gli operatori giudiziari e altri operatori della giustizia nonché le autorità nazionali pertinenti, al fine di dotarli degli strumenti necessari per attuare efficacemente i diritti e le politiche dell'Unione.

Il finanziamento è decisivo anche per la promozione della cooperazione a livello transnazionale e per lo sviluppo della fiducia reciproca attraverso, ad esempio:

- lo sviluppo e il rafforzamento della capacità delle principali reti a livello europeo, delle associazioni giudiziarie a livello europeo e dei prestatori di formazione giudiziaria a livello europeo di assistere nella preparazione di iniziative future nei settori contemplati dal programma, nonché di promuoverne l'attuazione coerente in tutta Europa;

- la cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione e coordinamento di altre azioni nazionali per massimizzare e approfondire l'impatto delle azioni a livello dell'Unione;

- l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni mediante la diffusione e la gestione di tecniche e tecnologie innovative, in particolare quelle digitali.

Inoltre il finanziamento dovrebbe sostenere, ad esempio:

- ricerche, studi, indagini, valutazioni, valutazioni d'impatto, attività analitiche, attività di monitoraggio e altre attività di sostegno che consentono un continuo aggiornamento in merito a nuovi miglioramenti e sfide sul campo. I risultati di dette attività contribuiscono all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'UE e assicurano che queste siano fondate su dati concreti, siano indirizzate in modo appropriato e ben strutturate.

Il programma contribuirà ad affrontare le sfide transnazionali comuni tenendo conto della natura e delle sfide specifiche dei diversi settori d'intervento, dei loro diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze particolari. Riunendo il sostegno in questi settori, l'Unione sarà maggiormente in grado di affrontare tanto le priorità politiche ricorrenti quanto quelle nuove ed emergenti.

Il programma pubblicherà ogni anno circa quattro inviti a presentare proposte (compresi gli inviti a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento) e sosterrà alcune attività di gestione indiretta con organizzazioni internazionali. Alcuni inviti saranno biennali. Inoltre il programma intraprenderà alcune azioni attraverso contratti stipulati in base ad una procedura di appalto pubblico. I tipi di attività finanziate possono comprendere, ad esempio: conferenze, riunioni di esperti, riunioni di commissioni a sostegno dell'attuazione degli atti legislativi dell'UE, seminari, attività di comunicazione, informazione e visibilità; sviluppo di materiale didattico nonché sviluppo e gestione di piattaforme e sistemi informatici; indagini, studi e valutazioni d'impatto.

Tutte le attività saranno attuate nel periodo 2028-2034. È difficile stabilire un calendario preciso di attuazione in questa fase, poiché il programma è stato concepito per essere sufficientemente flessibile da adattarsi alle nuove priorità ed esigenze emergenti.

1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Nonostante i progressi compiuti, l'UE si trova tuttora ad affrontare problemi notevoli in materia di giustizia transfrontaliera, che richiedono un'azione coordinata. Il programma Giustizia continua a essere estremamente pertinente e incisivo e aiuta gli Stati membri a difendere i valori e i diritti fondamentali dell'UE. Senza il sostegno dell'UE, le risposte nazionali sarebbero frammentate, inefficienti e disomogenee, in particolare in settori quali la formazione giudiziaria, l'accesso alla giustizia e la digitalizzazione. Il finanziamento dell'UE consente l'adozione di soluzioni congiunte, la cooperazione giudiziaria e l'interoperabilità dei sistemi giudiziari, a vantaggio in particolare degli Stati membri più piccoli. Contribuisce inoltre a colmare le lacune nazionali, a sostenere le reti giuridiche a livello dell'UE e a costruire una cultura giuridica europea comune. Il programma Giustizia è essenziale per sostenere le organizzazioni della società civile che operano nel settore dell'accesso alla giustizia nonché progetti transnazionali che altrimenti non potrebbero essere realizzati. L'azione dell'UE garantisce norme uniformi, promuove un accesso equo alla giustizia, rafforza il mercato unico e aumenta la competitività riducendo l'incertezza giuridica. È inoltre fondamentale per sostenere il processo di allargamento dell'UE e garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne in materia di giustizia, rafforzando in tal modo il ruolo dell'UE a livello mondiale e salvaguardando il suo ordinamento giuridico.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

La collaborazione e le attività di rete tra i portatori di interessi permetterà di diffondere le migliori pratiche, in particolare impostazioni innovative ed integrate, in più Stati membri. I partecipanti alle attività finanziate dal programma fungeranno quindi da moltiplicatori nelle rispettive attività professionali all'interno del proprio Stato membro. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere coerentemente tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di scala.

1.5.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Dalla valutazione intermedia del programma Giustizia 2021-2027 è emerso che il programma continua a rafforzare efficacemente la cooperazione giudiziaria transfrontaliera e la fiducia reciproca tra gli Stati membri, nonché la formazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia per i gruppi vulnerabili. Il programma promuove inoltre sempre più la digitalizzazione, migliorando in tal modo l'accesso alle informazioni giuridiche e modernizzando gli strumenti di cooperazione giudiziaria. La valutazione ha confermato l'efficacia complessiva del programma e la validità dei suoi obiettivi mirati, sebbene siano stati individuati alcuni aspetti da migliorare, in particolare: la limitata dotazione di bilancio riduce la capacità del programma di soddisfare le crescenti esigenze digitali; permangono disparità in termini di sensibilizzazione: le organizzazioni della società civile sono meno informate rispetto alle autorità pubbliche e il programma è meno noto in alcuni paesi. Inoltre alcuni beneficiari continuano a incontrare difficoltà per quanto riguarda la procedura di domanda e gli obblighi di rendicontazione.

1.5.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

L'iniziativa fa parte della proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034.

Il programma mira a creare sinergie, coerenza e complementarità con altri strumenti dell'Unione a sostegno di settori strategici strettamente interconnessi, come il programma AgoraEU e i programmi nei settori dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza interna, dei consumatori, dell'occupazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione. Sarà perseguita la cooperazione anche con le azioni esterne sostenute da Europa globale e con i piani di partenariato nazionali e regionali per quanto riguarda le riforme giudiziarie e la digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali. Sarà evitata la duplicazione delle attività nel quadro di detti programmi.

1.5.5.    Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/D.


1.6.    Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore dall'1.1.2028 al 31.12.2034

   incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.    Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 61

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (ad esempio CdE, OCSE, UNESCO, ecc.);

 alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2024/2509;

 a organismi di diritto pubblico (ad esempio gli organismi valutati nell'ambito del pilastro);

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie (ad esempio gli organismi valutati nell'ambito del pilastro);

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie (ad esempio gli organismi valutati nell'ambito del pilastro);

 a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Il programma sarà attuato in regime di gestione diretta e di gestione indiretta attraverso organizzazioni internazionali (ad esempio CdE, UNESCO, OCSE, ecc.)

2.    MISURE DI GESTIONE

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro sulla performance per il bilancio 2028-2034 definito dal regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance]. Il quadro sulla performance stabilisce anche le norme per le valutazioni, che saranno condotte conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e saranno basate su indicatori pertinenti per gli obiettivi del programma.

2.2.    Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.    Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il programma Giustizia sarà gestito direttamente dalla Commissione, per poterlo adattare meglio alle esigenze delle diverse politiche, godere di una maggiore flessibilità per ridefinire le priorità in caso di esigenze emergenti e stabilire contatti diretti con i beneficiari/contraenti e i portatori di interessi coinvolti in prima persona nelle attività a servizio delle politiche dell'Unione pertinenti. La modalità di attuazione del programma 2021-2027 (gestione diretta e indiretta) si è finora dimostrata efficace e adeguata alle esigenze del programma e dei suoi beneficiari. Il ricorso a forme semplificate di finanziamento rimarrà la forma standard di contributo per il rimborso delle sovvenzioni.

2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il programma affronta gli stessi rischi di altri programmi della Commissione i cui beneficiari sono diversi per natura. In particolare, molti beneficiari non sono ricorrenti o non dispongono di ampie strutture amministrative. I rischi sono connessi principalmente a quanto segue: 1) l'esigenza di garantire la qualità dei progetti selezionati e la loro successiva attuazione tecnica; 2) il rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni che per gli appalti; 3) il rischio di frode.

La maggior parte di tali rischi si dovrebbe ridurre grazie a: 1) una più attenta formulazione degli inviti a presentare proposte; 2) la predisposizione di orientamenti per i richiedenti e i beneficiari; 3) il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, tra cui costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario, importi forfettari, che sono state applicate in modo efficace nel QFP 2021-2027 e sono previste dal regolamento (UE) 2024/2509; 4) l'uso di procedure e sistemi istituzionali per la gestione delle proposte e delle sovvenzioni (ad esempio vademecum sulle sovvenzioni, eGrants, ecc.) al fine di garantire il pieno allineamento con le migliori pratiche in tutte le fasi del ciclo di vita delle sovvenzioni e degli appalti; 5) le misure stabilite nella strategia antifrode.

Il sistema di controllo previsto per il programma 2021-2027 sarà mantenuto per il programma 2028-2034. La strategia di controllo è composta da diversi elementi: 1) programmazione, valutazione e selezione delle proposte per garantire che solo le proposte migliori siano finanziate; 2) firma e monitoraggio delle convenzioni di sovvenzione, previa verifica ex ante a livello sia finanziario che politico; 3) audit ex post basati su una "strategia di individuazione" delle irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del recupero di pagamenti indebiti.

2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il costo dei controlli del programma ammonta a circa il 3,2 % dei pagamenti effettuati dalla Commissione. Il costo dovrebbe rimanere stabile o diminuire leggermente se si amplierà ulteriormente il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi. L'obiettivo del sistema di gestione e di controllo è mantenere i livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %.

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La DG JUST continuerà ad applicare la sua strategia antifrode (aggiornata nel giugno 2024) in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il suo approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i casi a rischio di frode e a trovare risposte adeguate.

La strategia antifrode consente di far fronte al rischio di frode, principalmente mediante misure volte a prevenire le irregolarità che si intensificheranno in caso di individuazione di frode. Continueranno ad essere attuate le misure seguenti: controlli documentali, missioni di monitoraggio conformemente a strategie di monitoraggio definite, obblighi di rendicontazione chiari nelle convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, riunioni introduttive con i nuovi beneficiari, la possibilità di bloccare le sovvenzioni in mancanza di risultati o in caso di mancato rispetto di determinate condizioni di finanziamento, come quelle legate a informazione, comunicazione e visibilità.

In caso di esclusione i beneficiari sono inseriti nella banca dati sull'individuazione precoce e l'esclusione (EDES) e i casi sono discussi con l'OLAF e la Procura europea (EPPO).

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

2

06 01 04 Spese a sostegno del programma Giustizia

Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

2

06 05 01 Giustizia

Diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.    Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.    Stanziamenti dal bilancio votato in Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

2

DG: <JUST.>

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stanziamenti operativi

06 05 01 Giustizia

Impegni

(1b)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pagamenti

(2b)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici [1]\

06 01 04 Spese a sostegno del programma Giustizia

(3)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

101

105

109

114

118

123

128

798

per la DG <JUST>

Pagamenti

=2a+2b+3

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Mandatory table

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pagamenti

(5)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <2>

Impegni

=4+6

101

105

109

114

118

123

128

798

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

====================================================================================================

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

4

"Spese amministrative" 62

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <JUST>

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Risorse umane

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

66,290

Altre spese amministrative

0,380

0,387

0,395

0,403

0,411

0,420

0,428

2,824

TOTALE DG <JUST>

Stanziamenti

9,850

9,857

9,865

9,873

9,881

9,890

9,898

69,114

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4

Impegni

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

3.2.2.    Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Gli indicatori di realizzazione e di risultato per il monitoraggio dei progressi e dei risultati del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni di cui al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance].

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2028

Anno 
2029

Anno 
2030

Anno 
2031

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 63

 

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 64

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Risorse umane

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

66,290

Altre spese amministrative

0,380

0,387

0,395

0,403

0,411

0,420

0,428

2,824

Totale parziale RUBRICA 4

9,850

9,857

9,865

9,873

9,881

9,890

9,898

69,114

Esclusa la RUBRICA 4

Risorse umane

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

3,535

Altre spese amministrative

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

3,535

 

TOTALE

10,355

10,362

10,370

10,378

10,386

10,395

10,403

72,649

===================================================================

3.2.3.2.    Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne (NA)

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 4

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.    Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Risorse umane

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

9,470

66,290

Altre spese amministrative

0,380

0,387

0,395

0,403

0,411

0,420

0,428

2,824

Totale parziale RUBRICA 4

9,850

9,857

9,865

9,873

9,881

9,890

9,898

69,114

Esclusa la RUBRICA 4

Risorse umane

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

3,535

Altre spese amministrative

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

3,535

 

TOTALE

10,355

10,362

10,370

10,378

10,386

10,395

10,403

72,649

===================================================================

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.    Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.    Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

45

45

45

45

45

45

45

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

10

10

10

10

10

10

10

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo

06 01 04

- in sede

5

5

5

5

5

5

5

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

60

60

60

60

60

60

60 

06 01 04

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

60

60

60

60

60

60

60 

===================================================================

3.2.4.2.    Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne (NA)

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

(Ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

(Ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo

- in sede

0

0

0

0

0

0

0

[XX.01.YY.YY]

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

(AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

(AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

3.2.4.3.    Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

45

45

45

45

45

45

45

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

(Ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

(Ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

10

10

10

10

10

10

10

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo

- in sede

5

5

5

5

5

5

5

06 01 04

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

(AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

(AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

60

60

60

60

60

60

60 

===================================================================

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

30

15

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

2

8

5

Metodo di calcolo, descrizione dei compiti da svolgere e richiesta motivata

Il personale della DG JUST che lavora al programma Giustizia 2021-2027 comprende sia personale operativo, che si occupa a tempo pieno della gestione del programma in tutte le fasi dei cicli dello stesso (programma di lavoro, inviti a presentare proposte, valutazione, aggiudicazione dei contratti e attuazione) e che svolge anche ruoli di avvio e di verifica, sia personale proveniente dalle unità politiche (che garantisce la competenza in materia) nonché personale che assicura il coordinamento generale e i compiti orizzontali.

La stima del personale operativo dedicato al programma si basa su una distribuzione corrispondente alla quota del bilancio per la giustizia rispetto al bilancio totale del programma gestito dalla DG, che comprende anche il programma CERV e la parte relativa ai consumatori del programma per il mercato unico.

La stima del personale proveniente dalle unità politiche si basa sull'elevato numero di politiche e atti legislativi sostenuti dall'attuazione del programma Giustizia, quindi sul coinvolgimento delle unità politiche nelle fasi chiave del processo, quali la predisposizione degli inviti a presentare proposte, la selezione e l'attuazione dei progetti.

Il personale operativo, quello proveniente dalle unità politiche e quello di coordinamento ammontano complessivamente a 60 ETP, compresi 5 AC finanziati al di fuori della rubrica 4 (ex linee BA), ritenuti necessari per far fronte efficacemente all'ampliamento del portafoglio a maggiore intensità di manodopera, in particolare per iniziative quali la digitalizzazione della giustizia, l'aumento del numero di operazioni finanziarie per l'attuazione del programma, e in linea con l'ambito tematico del programma secondo gli orientamenti politici.

Partendo dall'attuale livello di organico come base di riferimento e considerando l'aumento di 2,7 volte della dotazione del programma Giustizia nel prossimo QFP, gli ETP richiesti sono necessari per consentire alla DG JUST di far fronte alle azioni necessarie per conseguire gli obiettivi politici della Commissione von der Leyen II, e il programma Giustizia 2028-2034 è fondamentale per realizzare con successo le ambizioni della Commissione.

Non vi è alcun margine nelle attuali squadre per riassegnare ulteriormente il personale da una funzione all'altra senza mettere a rischio la credibilità della Commissione nei settori di competenza della DG JUST.

Funzionari e agenti temporanei

45

Personale esterno

15

3.2.5.    Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Spese informatiche (istituzionali) 

0,492

0,492

0,492

0,492

0,492

0,492

0,492

3,444

Totale parziale RUBRICA 4

0,492

0,492

0,492

0,492

0,492

0,492

0,492

3,444

Esclusa la RUBRICA 4

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

37

37

37

37

37

37

37

259

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

37

37

37

37

37

37

37

259

TOTALE

37,492

37,492

37,492

37,492

37,492

37,492

37,492

262,444

3.2.6.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

L'iniziativa è coerente con la proposta per il QFP 2028 - 2034.

3.2.7.    Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Totale

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

4.Dimensioni digitali

4.1.    Prescrizioni di rilevanza digitale

Il programma Giustizia ha una rilevanza digitale fondamentale in quanto continuerà a finanziare una serie di sistemi informatici a livello dell'UE a sostegno della cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Tali sistemi garantiscono l'attuazione di diversi strumenti giuridici e il corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetti interessati dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categorie

Articolo 4

[…] assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali

Commissione europea; beneficiari

Attuazione del programma mediante la gestione diretta delle sovvenzioni

Soluzioni digitali

Articolo 3, paragrafo 1

[…] nonché per la digitalizzazione della giustizia a livello dell'UE.

Commissione europea; beneficiari

Attuazione, monitoraggio e valutazione del programma

Soluzioni digitali, dati

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4

[…] promuovere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia.

[…] assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio […] attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione.

Commissione europea; beneficiari

Diffusione, sostegno al programma

Soluzioni digitali

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4

[…] promuovendo procedure civili e penali efficienti e… sostenendo… i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti procedurali degli indiziati e degli imputati nei procedimenti penali nonché delle persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

[…] assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio […] attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione.

Commissione europea; beneficiari

Diffusione, sostegno al programma

Soluzioni digitali

4.2.    Dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se del caso)

Paesi, organizzazioni, bilancio, partecipanti e priorità per progetto

Articolo 4, articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere b) e c)

Regolamento (UE) XXX [regolamento sulla performance]

Strumenti e banche dati di monitoraggio e comunicazione della Commissione, tra cui eGrants.

Allineamento con la strategia europea per i dati

Le disposizioni della proposta sostengono l'interoperabilità, la riutilizzabilità e la condivisione sicura dei dati, in linea con la strategia europea per i dati. Qualora siano trattati dati personali (ad esempio quelli dei partecipanti), ciò avverrà nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 65 . L'architettura è inoltre coerente con la direttiva sull'apertura dei dati 66 , in quanto i pertinenti dati aggregati e non personali possono essere messi a disposizione per il riutilizzo da parte di ricercatori o enti pubblici.

Allineamento con il quadro dell'UE relativo a un'identità digitale

La proposta è in linea con il quadro dell'UE relativo a un'identità digitale, che consente l'identificazione sicura e l'uso di attestati elettronici di attributi per verificare caratteristiche o qualifiche specifiche di persone fisiche, operatori economici e organizzazioni, anche nel contesto della giustizia e dei procedimenti giudiziari. Inoltre la proposta sarà compatibile con i futuri portafogli europei delle imprese, che agevoleranno ulteriormente la condivisione degli attestati in contesti professionali, ad esempio nei procedimenti giudiziari transfrontalieri, permettendo agli operatori della giustizia e alle imprese di condividere in modo sicuro ed efficiente informazioni verificate con gli organi giurisdizionali, le pubbliche amministrazioni e altri partner, riducendo così gli oneri amministrativi e aumentando la fiducia nei sistemi giudiziari digitali.

Allineamento con il principio "una tantum"

I quadri operativi istituiti sono la fonte della tracciabilità e della riutilizzabilità dei dati disponibili nel quadro dell'attuazione del programma. I dati provengono dagli strumenti/dai documenti sul ciclo di vita del progetto (ad esempio moduli di domanda, relazioni finali, indagini presso i partecipanti). Sarà garantita la tracciabilità e la riutilizzabilità dei dati disponibili nel quadro dell'attuazione del programma. I dati saranno registrati attraverso i documenti sul ciclo di vita del progetto e saranno resi accessibili, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni sulle prestazioni e sui risultati dei programmi attraverso il portale dello sportello unico.

Flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Chi fornisce i dati

Chi riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Paesi, organizzazioni, bilancio, partecipanti e priorità per progetto

Articolo 4, articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere b) e c)

Regolamento (UE) XXX [regolamento sulla performance]

beneficiari

Pubblico generale Commissione Parlamento europeo Consiglio dell'Unione europea

Regolamento (UE) XXX [regolamento sulla performance]: articolo XXX (monitoraggio) e articolo XXX (relazione di attuazione e valutazioni retrospettive).

Relazioni periodiche sul programma

Regolamento (UE) XXX [regolamento sulla performance]: articolo XXX (monitoraggio) e articolo XXX (relazione di attuazione e valutazioni retrospettive).

Osservazioni generali

Lo scambio di dati tra gli Stati membri è di fondamentale importanza per il successo delle varie iniziative promosse nel settore della digitalizzazione della giustizia. Diverse iniziative dipendono dai dati e dalla loro disponibilità. Un buon esempio in tal senso è la strategia dell'UE per la digitalizzazione della giustizia, la cui adozione è prevista entro la fine del 2025. Un altro esempio relativo allo scambio di dati è lo spazio europeo dei dati giuridici 67 , che mira a garantire la disponibilità di dati giudiziari, anche ai fini dell'addestramento dell'IA. Tutti questi sistemi saranno aiutati e sostenuti dal programma Giustizia.

4.3.    Soluzioni digitali

Soluzione digitale

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come si provvede all'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

Soluzione digitale # 1 – Piattaforma per la gestione diretta delle sovvenzioni

Articolo 4

Gestione diretta delle sovvenzioni

Commissione europea

Conformemente alla norma della Commissione

//

La piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale, se del caso e nel rispetto del principio di precauzione.

Soluzione digitale # 2 — Piattaforma o piattaforme a sostegno del programma

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere b) e c), e articolo 4

Diffondere i risultati del programma

Commissione europea

Conformemente alla norma della Commissione

//

La piattaforma o piattaforme sfruttano l'uso dell'intelligenza artificiale, se del caso e nel rispetto del principio di precauzione.

Soluzione digitale # 1 - Piattaforma per la gestione diretta delle sovvenzioni

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA 68

Nel ricorso all'IA, la Commissione europea garantirà il rispetto del regolamento sull'IA.

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza 69

Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento

Quadro dell'UE relativo a un'identità digitale, portafogli europei delle imprese

Conformemente al quadro dell'UE relativo a un'identità digitale, la Commissione garantisce che la piattaforma di gestione delle sovvenzioni sia interoperabile con i portafogli europei di identità digitale e i futuri portafogli europei delle imprese per consentire l'identificazione, l'autenticazione, lo scambio di attestati elettronici di attributi e l'uso di servizi fiduciari.

Sportello digitale unico 70 e IMI 71

NA

Altro

NA

Soluzione digitale # 2 - Piattaforma o piattaforme a sostegno del programma

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA

Nel ricorso all'IA, la Commissione europea garantirà il rispetto del regolamento sull'IA.

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento

Quadro dell'UE relativo a un'identità digitale, portafogli europei delle imprese

Conformemente al quadro dell'UE relativo a un'identità digitale, la Commissione garantisce che queste piattaforme siano interoperabili con i portafogli europei di identità digitale e i futuri portafogli europei delle imprese per consentire l'identificazione, l'autenticazione, lo scambio di attestati elettronici di attributi e l'uso di servizi fiduciari.

Sportello digitale unico e IMI

NA

Altro

NA

Osservazioni generali

Il programma Giustizia continuerà a finanziare una serie di soluzioni digitali sviluppate nel corso degli anni e sosterrà lo sviluppo di nuovi sistemi informatici. Tra i sistemi informatici che saranno finanziati dal proseguimento del programma Giustizia figurano il portale europeo della giustizia elettronica, ossia uno sportello unico per tutte le questioni relative alla giustizia, e il sistema informatico decentrato sviluppato a norma del regolamento (UE) 2023/2844 72 per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Il programma Giustizia è utilizzato per finanziare sistemi informatici a livello dell'UE derivanti da strumenti giuridici o dalla cooperazione volontaria degli Stati membri. In entrambi i casi si tratta di sistemi di grande importanza politica e operativa per gli Stati membri, che sostengono il corretto funzionamento quotidiano del settore della giustizia migliorando l'efficienza e garantendo l'interoperabilità.

4.4.    Valutazione dell'interoperabilità

L'interoperabilità è essenziale per il successo dei diversi sistemi e strumenti informatici. Il programma Giustizia promuove l'interoperabilità dei sistemi nazionali al fine di facilitarne l'interconnessione a livello dell'UE nonché la possibilità di sviluppare sistemi decentrati, facilitando la cooperazione transfrontaliera. I sistemi sviluppati a livello dell'UE sono istituiti sulla base dell'idea che tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di connettere i loro sistemi nazionali a uno centrale, ma principalmente tra loro, utilizzando norme procedurali digitali concordate di comune accordo, come previsto dal regolamento sulla digitalizzazione. La soluzione a livello dell'UE deve essere interoperabile di per sé per consentire e sostenere l'integrazione con le soluzioni nazionali già esistenti e quelle di nuovo sviluppo.

4.5.    Misure a sostegno dell'attuazione digitale

In relazione alla pianificazione futura, tutti gli strumenti giuridici relativi alla giustizia prevedono, o dovrebbero prevedere, un certo livello di digitalizzazione. Ciò comporterà l'obbligo per l'UE di sviluppare nuovi sistemi e soluzioni, ma anche per gli Stati membri di connettersi a tali sistemi. A tale riguardo, il programma Giustizia sosterrà l'attuazione digitale attraverso varie misure. Queste potrebbero includere le procedure di appalto relative alle TIC, lo sviluppo interno della soluzione a livello dell'UE e il sostegno agli Stati membri sotto forma di scambio di competenze, concessione di sovvenzioni per azioni o altro.

(1)

   Tra queste figurano la  strategia europea di formazione giudiziaria , la  strategia dell'UE sui diritti delle vittime , la  strategia europea in materia di giustizia elettronica  del Consiglio, la  strategia dell'UE sui diritti dei minori e la prossima strategia della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia, che mira a promuovere la trasformazione digitale all'interno dei sistemi giudiziari. Inoltre, per sostenere ulteriormente lo Stato di diritto, la Commissione europea ha istituito il  meccanismo per lo Stato di diritto , compresa la relazione annuale sullo Stato di diritto, che valuta gli sviluppi in materia di indipendenza della magistratura, quadri anticorruzione e accesso alla giustizia negli Stati membri. Il  pacchetto anticorruzione della Commissione , adottato nel 2023, ha introdotto misure globali per combattere la corruzione, migliorare la trasparenza e salvaguardare l'integrità giudiziaria in tutta l'Unione. L'UE ha inoltre adottato una  strategia di sicurezza interna e un  programma di lotta al terrorismo .

(2)

   Ad esempio, le informazioni tratte dal  quadro di valutazione UE della giustizia 2024 e i dati raccolti tramite recenti  indagini Eurobarometro hanno mostrato i progressi compiuti dagli Stati membri nel realizzare sistemi giudiziari nazionali efficaci, ma anche la necessità di continuare a migliorare. Tra i possibili miglioramenti figurano: i) la necessità di ridurre l'onere delle spese di giudizio; ii) la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato; iii) la promozione del ricorso volontario a metodi alternativi di risoluzione delle controversie; iv) il sostegno alla partecipazione delle persone con disabilità al sistema giudiziario in qualità di operatori; v) l'agevolazione dell'accesso alla giustizia per via elettronica, poiché la diffusione della digitalizzazione nei sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri dell'UE rimane disomogenea. Inoltre i reati transfrontalieri sono in continuo aumento dal 2020, il che indica che la cooperazione giudiziaria transfrontaliera diventerà sempre più importante.

(3)

   Orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029.

(4)

   Eurobarometro speciale 487b. Cfr. anche Eurobarometro speciale 552: poco più di sei intervistati su dieci (il 62 %, 3 punti percentuali dal 2021) indicano di essere a conoscenza della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra cui un quarto di tutti gli intervistati (il 25 %) ne ha sentito parlare e sa di cosa si tratta. Quasi quattro su dieci (il 37 %) di tutti gli intervistati hanno sentito parlare della Carta ma non sanno realmente di cosa si tratta.

(5)

   435ae4e8-f5f4-432b-a391-b05468474a1e_en (europa.eu).

(6)

    Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale - Relazione annuale 2021 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ".

(7)

   Stakeholder_contribution_on_rule_of_law_-_oecd.pdf (europa.eu); 9789264303416-2-en.pdf (oecd-ilibrary.org) .

(8)

   Come evidenziato nelle relazioni annuali sulla formazione giudiziaria europea pubblicate dalla direzione generale della Giustizia e dei consumatori della Commissione, dall'attuazione delle due strategie consecutive per la formazione giudiziaria europea ( comunicazione della Commissione del 2020 "Garantire la giustizia nell'UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024" e comunicazione del 2011 "Alimentare la fiducia in una giustizia europea – una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea" ), oltre 2 milioni di operatori della giustizia dell'UE hanno partecipato a una formazione giudiziaria sul diritto dell'Unione.

(9)

   Comunicazione della Commissione europea "Garantire la giustizia nell'UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024". Pubblicata all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0713 .

(10)

    Orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029 .

(11)    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj ).
(12)    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).
(13)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj ).
(14)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM (2025) 550 final).
(15)    https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/european-pillar-social-rights-building-fairer-and-more-inclusive-european-union_en?prefLang=it.
(16)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034 e abroga i regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888 (COM(2025) 549 final).
(17)

   Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final).

(18)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) […] [piano NRP] che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 558 final).
(19)    https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/savings-and-investments-union_en?prefLang=it.
(20)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività, compreso il programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783, abroga le disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e modifica il regolamento (UE) [EDIP] (COM(2025) 555 final).
(21)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - per il periodo 2028-2034, che ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695 (COM(2025) 543 final).
(22)

   Orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029.

(23)    https://commission.europa.eu/topics/preparedness_it.
(24)    https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/cybersecurity-strategy.
(25)     https://home-affairs.ec.europa.eu/news/commission-presents-protecteu-internal-security-strategy-2025-04-01_en?prefLang=it&etrans=it .
(26)    https://sdgs.un.org/goals.
(27)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Europa globale (COM/2025/551 final).
(28)

   Valutazione intermedia del programma Giustizia 2021-2027 (COM(2025) 267 e SWD(2025) 134).

(29)

   Nel 2022, ad esempio, hanno partecipato ad attività di formazione sostenute dal programma Giustizia 24 208 operatori della giustizia (circa il 35,3 % di tutti coloro che hanno ricevuto in quell'anno una formazione sul diritto dell'Unione (co)finanziata dall'UE). Cfr. la  dichiarazione sulla performance del programma Giustizia .

(30)

   Valutazione intermedia del programma Giustizia 2021-2027 (COM(2025) 267 e SWD(2025) 134).

(31)

   Il mondo dell'istruzione superiore e le autorità pubbliche hanno segnalato una maggiore consapevolezza del programma rispetto alle organizzazioni della società civile.

(32)

   Valutazione intermedia del programma Giustizia 2021-2027 (COM(2025) 267 e SWD(2025) 134).

(33)

   Ibidem.

(34)

   Un obiettivo ritenuto estremamente pertinente dal 62 % dei rispondenti.

(35)

    Programma Giustizia - valutazione finale del programma 2014-2020 e valutazione intermedia del programma 2021-2027 .

(36)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14523-Il-prossimo-bilancio-a-lungo-termine-QFP-dellUE-finanziamenti-dellUE-per-listruzione-la-formazione-e-la-solidarieta-transfrontaliere-i-giovani-i-media-la-cultura-e-i-settori-creativi-i-valori-e-la-societa-civile_it.
(37)

   Il paese di residenza da cui è pervenuto il maggior numero di contributi è la Germania, seguita dalla Francia e dall'Italia.

(38)    Ad esempio: Stakeholder_contribution_on_rule_of_law_-_oecd.pdf (europa.eu) ; https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_jud_natcrt__wmid_natcrt_supcrt/datatable ; http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_ en.asp .
(39)

   Orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029.

(40)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025DC0046 .

(41)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(42)    GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj . Da quando l'Unione è diventata parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le sue disposizioni, compreso l'articolo 13 sull'accesso alla giustizia, sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione e per i suoi Stati membri. Tale articolo impone agli Stati parte di garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari. Impone inoltre agli Stati Parti di promuovere una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.
(43)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (COM(2025) 545 final).
(44)    GU C, […], […], ELI: […].
(45)    GU C, […], […], ELI: […].
(46)

   Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/693/oj ).

(47)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(48)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj ).
(49)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj ).
(50)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj ).
(51)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
(52)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj ).
(53)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (GU L …, …., ELI: …).
(54)

   Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj ).

(55)

   GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2010/48(1)/oj .

(56)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final).
(57)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025) 550 final).
(58)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Europa globale (COM(2025) 551 final).
(59)    Proposta di regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione (COM(2025) 545 final).
(60)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2024/2509.
(61)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(62)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(63)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(64)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(65)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(66)    Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj ).
(67)    https://data.europa.eu/it/node/11440.
(68)    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).
(69)    Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione (GU L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj ).
(70)    https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_en?prefLang=it&etrans=it.
(71)    Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(72)    Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj ).
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