COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 462 final
2025/0258(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2028-2034 (programma "Pericles V") e che abroga il regolamento (UE) 2021/840
{SWD(2025) 253 final}
RELAZIONE
CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi
L'euro, in quanto moneta unica dell'Unione, è un interesse europeo fondamentale, la cui integrità deve essere tutelata in tutte le sue dimensioni. La minaccia di contraffazione monetaria continua ad essere considerevole. Sebbene il numero medio di banconote in euro contraffatte individuate ogni anno rimanga sotto controllo, è necessaria una vigilanza costante, come dimostrano la crescente disponibilità su internet o nella darknet di euro e di caratteristiche di sicurezza di qualità elevata contraffatti, l'emergere di banconote con un disegno modificato e l'esistenza di centri di contraffazione monetaria, ad esempio in Turchia e in Cina. Inoltre il contante in euro continua ad essere ampiamente utilizzato nell'UE insieme ai mezzi di pagamento elettronici, il che richiede una protezione continua contro la falsificazione della moneta unica. La falsificazione danneggia i cittadini e le imprese, che non sono rimborsati per le monete falsificate, anche se ricevute in buona fede. Più in generale, essa incide sullo status del corso legale e sulla fiducia di cittadini e imprese in banconote e monete in euro autentiche.
•Coerenza con le disposizioni vigenti
L'esigenza di proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria a livello di UE e di disporre di un programma specifico dedicato a questo scopo esiste dall'introduzione dell'euro come moneta unica. L'attuale programma "Pericles IV" è dedicato specificamente alla protezione delle banconote e delle monete in euro contro la contraffazione monetaria ed è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Il chiaro approccio transnazionale e pluridisciplinare e l'accento posto sul rafforzamento delle capacità di protezione dell'euro rendono Pericles IV unico fra i programmi a livello di UE. Come emerso costantemente dalla valutazione contenuta nelle relazioni annuali del programma, quest'ultimo è chiaramente complementare allo strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni ("TAIEX"), utilizzato nella maggior parte dei casi a sostegno dei negoziati di adesione, e al Fondo Sicurezza interna - Polizia, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità in generale. Dopo l'inclusione della contraffazione di valute tra le priorità del piano d'azione operativo della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), la Commissione opera in stretto coordinamento con tale piattaforma per massimizzare la complementarità tra le due fonti di finanziamento. Data la sua specializzazione e interdisciplinarità, il programma Pericles prende l'iniziativa per quanto concerne la formazione e lo sviluppo di capacità, mentre la piattaforma EMPACT concentra le proprie attività sulle azioni di sostegno operativo a favore delle attività di contrasto.
La presente proposta legislativa riguarda l'iniziativa volta a proseguire il programma Pericles oltre il 2027.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La prevenzione e la lotta contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse concorrono a preservare l'integrità dell'euro, rafforzando in tal modo la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'autenticità dell'euro e contribuendo così a garantire il funzionamento efficace della moneta unica, salvaguardando la stabilità di bilancio e finanziaria nell'Unione e promuovendo l'uso dell'euro a livello internazionale per il commercio, i servizi finanziari e gli investimenti.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La legislazione dell'Unione relativa alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale disposizione prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Banca centrale europea, stabiliscano le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Come nel caso delle precedenti edizioni del programma, l'applicazione del programma Pericles V sarà estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica attraverso una proposta di regolamento del Consiglio parallelo basata sull'articolo 352 TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori che sono di competenza esclusiva dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE, l'UE ha competenza esclusiva per stabilire le misure necessarie per l'uso dell'euro come moneta unica per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Gli Stati membri della zona euro non hanno possibilità di azione in questo settore e pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
Il regolamento proposto è necessario, adeguato e appropriato per conseguire l'obiettivo auspicato. Esso propone di rafforzare efficacemente la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri, senza limitare la capacità degli Stati membri di proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. L'azione a livello dell'Unione è motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.
•Scelta dell'atto giuridico
Lo strumento proposto è un regolamento, in continuità con il regolamento (UE) 2021/840 che istituisce il programma "Pericles IV". Il regolamento ha dimostrato di poter fornire la certezza giuridica necessaria per garantire una protezione efficace dell'euro contro la falsificazione, che non avrebbe potuto essere conseguita per mezzo di altri strumenti giuridici.
L'applicazione del programma Pericles sarà estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica attraverso una proposta di regolamento del Consiglio parallelo, in continuità con il regolamento (UE) 2021/1696 del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Una valutazione intermedia del programma Pericles IV è stata effettuata nel 2024 conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/840. Tale valutazione ha consentito di concludere che il programma Pericles IV sta realizzando l'obiettivo di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la contraffazione dell'euro, preservando in tal modo l'integrità delle banconote e delle monete in euro.
Il programma si è generalmente dimostrato efficace nel migliorare lo scambio di informazioni, le competenze tecniche, i quadri istituzionali e le capacità operative nella lotta alla contraffazione dell'euro, sia negli Stati membri dell'Unione, sia nei paesi terzi. Ha facilitato la creazione di reti e le indagini collaborative, producendo risultati significativi, come le indagini che hanno portato a sequestri di euro contraffatti e allo smantellamento di organizzazioni criminali.
Promuovendo formazione tecnica, seminari, scambi di personale e studi, il programma ha sostenuto le iniziative adottate dagli Stati membri, in particolare quando i finanziamenti nazionali sono limitati. Il programma Pericles IV ha pertanto garantito finora un uso efficiente delle risorse destinate a conseguire i risultati e gli effetti perseguiti dal programma. Il fatto che i costi di gestione siano elevati in termini relativi rispetto a programmi simili è dovuto principalmente al bilancio complessivo limitato del programma. La quota di tali costi è comunque in calo grazie alla digitalizzazione, il che indica un aumento complessivo dell'efficienza. Lo stretto coinvolgimento dei servizi della Commissione nel coordinamento e nell'attuazione delle azioni, ad esempio presiedendo le riunioni del gruppo di esperti sulla falsificazione dell'euro (ECEG), garantisce l'adesione degli Stati membri e un monitoraggio efficace. La generazione Pericles IV del programma è soggetta a valutazioni intermedie ed ex post, sebbene, date le sue dimensioni esigue e il suo elevato grado di continuità su più periodi di programmazione, la questione relativa alla proporzionalità di due valutazioni per ciascun ciclo di finanziamento rispetto al bilancio complessivo abbia portato a proporre, per la prossima generazione del programma, la sostituzione di una delle due valutazioni con una relazione sull'attuazione.
Inoltre il programma risulta essere complementare e coerente con le iniziative intraprese da altre istituzioni dell'Unione, come la BCE, e Europol. Le iniziative degli Stati membri hanno una portata limitata e il programma colma tale lacuna offrendo azioni multinazionali e pluridisciplinari che mettono a disposizione competenze e promuovono la creazione di relazioni tra gli Stati membri e con paesi terzi. In effetti il programma offre un significativo valore aggiunto dell'Unione creando e rafforzando le relazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi terzi, le istituzioni dell'Unione e le organizzazioni internazionali che vanno oltre l'ambito di competenza delle singole autorità nazionali.
Il programma Pericles IV continua inoltre a essere estremamente pertinente e si è adattato all'evoluzione delle minacce. È necessaria un'attenzione costante per contrastare le minacce emergenti in materia di contraffazione e garantire che il numero di euro contraffatti scoperti rimanga sotto controllo e a bassi livelli: finché viene utilizzato il denaro contante, sussiste il rischio rappresentato dai falsi. Tra le minacce attuali che il futuro programma dovrà affrontare figurano la distribuzione su internet o nella darknet di banconote e monete false e di componenti di alta qualità contraffatti, nonché la lotta contro i prodotti "movie money" e "prop copy". In tale contesto figurano altresì minacce potenziali relative al futuro euro digitale e all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla produzione e sull'identificazione di valute contraffatte. Infine la valutazione ha evidenziato che il programma si adopera per garantire la sostenibilità nel tempo dei suoi risultati e dei progressi futuri verso il conseguimento degli obiettivi mediante il trasferimento di conoscenze grazie ad azioni di follow-up periodiche e il sostegno continuo del programma stesso. I portatori di interessi menzionano l'evoluzione delle minacce e il grado di avvicendamento del personale in seno alle autorità nazionali competenti e sottolineano la necessità di una formazione ripetuta ogni 2-3 anni, il che dimostra l'importanza della prosecuzione del programma con una portata analoga.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le proposte di programmi dell'UE nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale sono state precedute da sette consultazioni pubbliche, in particolare sui finanziamenti dell'UE per il mercato unico e sulla cooperazione tra le autorità nazionali; sui finanziamenti dell'UE per la competitività; o sull'attuazione dei finanziamenti dell'UE con gli Stati membri e le regioni. Le consultazioni erano rivolte a un'ampia varietà di portatori di interessi, tra cui i cittadini, le imprese, le PMI, le autorità pubbliche, i destinatari dei finanziamenti dell'UE, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico e i portatori di interessi internazionali.
Tali consultazioni confermano la necessità di razionalizzare gli investimenti a favore della competitività dell'UE e del mercato unico a livello di UE, anche attraverso la cooperazione tra amministrazioni nazionali. Da tali consultazioni emerge inoltre un notevole accordo tra i portatori di interessi principali a favore del rafforzamento del mercato unico attraverso l'ottimizzazione delle capacità tecniche e amministrative per gli Stati membri, così come la necessità che le autorità nazionali, i cittadini, i consumatori e le imprese siano responsabilizzati risolvendo le lacune in termini di conoscenze e dati, oppure il fatto che affrontare le sfide transnazionali e agevolare la cooperazione transfrontaliera sono settori aventi un evidente valore aggiunto dell'UE.
•Valutazione d'impatto
In linea con i requisiti stabiliti dal regolamento finanziario dell'UE e gli orientamenti per legiferare meglio, i programmi che assicurano la continuità sotto il profilo dei contenuti e della struttura o hanno un bilancio relativamente modesto non richiedono una valutazione d'impatto, ma piuttosto una valutazione ex ante sotto forma di un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD). La valutazione ex ante SWD (SWD[...]) che accompagna la presente proposta soddisfa i requisiti del quadro "Legiferare meglio". Ritiene che il proseguimento del programma Pericles garantirebbe la sua costante efficacia nella protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse, in particolare assicurando azioni dirette mirate della Commissione che integrino le azioni degli Stati membri, e sosterrebbe gli effetti a lungo termine del programma, come confermato dalla sua valutazione intermedia. L'elevato valore aggiunto dell'UE del programma deriva dal suo obiettivo unico, rispecchiato nella sua base giuridica di cui all'articolo 133 TFUE, che, insieme alla transnazionalità e alla multidisciplinarità, lo distingue rispetto ad altri programmi dell'UE e alle modalità d'azione nazionali. Inoltre, essendo la Commissione incaricata tanto della gestione diretta del programma quanto dell'elaborazione e dell'attuazione della politica e della legislazione dell'UE in materia di protezione dell'euro, ciò garantisce il conseguimento efficace degli obiettivi del programma, in quanto collega la legislazione e la politica con l'attuazione del programma.
Il proseguimento del programma attuale con una dotazione maggiore garantirebbe la prosecuzione della sua efficacia, anche assicurando azioni dirette mirate della Commissione che integrino le azioni degli Stati membri, e sosterrebbe gli effetti a lungo termine del programma, come confermato dalla sua valutazione intermedia. L'aumento del bilancio comporterebbe probabilmente un incremento del numero di azioni attuate e del numero di partecipanti alle azioni rispetto al periodo di riferimento del programma Pericles IV. Ciò garantirebbe il conseguimento degli obiettivi del programma proteggendo l'euro contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse, assicurando un quadro aggiornato per individuare la contraffazione dell'euro, adattandosi alle minacce future e in evoluzione, istituendo e sostenendo una rete efficace di esperti ben formati in materia di lotta contro la contraffazione.
•Semplificazione
L'attuazione finanziaria di Pericles sarà ulteriormente semplificata da un maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi per le sovvenzioni, il che ridurrebbe gli oneri amministrativi per i richiedenti del programma.
•Diritti fondamentali
La proposta è in linea e rispetta i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), laddove gli obiettivi dell'iniziativa proposta sono collegati alla promozione dei diritti fondamentali e all'applicazione della Carta. Ad esempio la proposta promuove la libertà d'impresa garantendo l'uso sicuro della moneta unica dell'Unione come metodo di pagamento.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione europea propone di assegnare una dotazione finanziaria indicativa di 7 000 000 EUR (a prezzi correnti) al programma per il periodo 2028-2034. L'incidenza finanziaria stimata dettagliata della presente proposta è illustrata nella scheda finanziaria e digitale legislativa allegata alla presente proposta.
2025/0258 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2028-2034 (programma "Pericles V") e che abroga il regolamento (UE) 2021/840
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione e gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse, rafforzando in tal modo la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'autenticità dell'euro e contribuendo così a garantire il funzionamento efficace dell'euro, salvaguardando la stabilità di bilancio e finanziaria nell'Unione e promuovendo l'uso dell'euro a livello internazionale per il commercio, i servizi finanziari e gli investimenti.
(2)Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio prevede scambi d'informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell'euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l'euro in tutta l'Unione.
(3)In passato il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE e 2001/924/CE del Consiglio, che hanno istituito il primo programma Pericles e sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 331/2014 e (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno rafforzato le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. Attraverso tali atti distinti, il programma Pericles ha contribuito con successo a garantire la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.
(4)A tale riguardo, nella comunicazione sui risultati della valutazione intermedia del programma Pericles IV la Commissione ha concluso che l'attuale struttura di attuazione di Pericles IV è generalmente efficace, efficiente e sostenibile e continua ad essere pertinente adattandosi all'evoluzione delle minacce. Il programma Pericles IV affronta un'importante carenza registrata in molti Stati membri, dove le risorse per l'organizzazione di formazioni internazionali e pluridisciplinari sulla contraffazione dell'euro sono spesso limitate. Fornendo un sostegno mirato, il programma rafforza la capacità dell'UE di combattere la contraffazione dell'euro e promuove lo sviluppo di nuove relazioni, reti e iniziative di cooperazione transnazionale. Di conseguenza il programma Pericles dovrebbe proseguire oltre il 2028.
(5)La protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico ha una chiara dimensione transnazionale e pertanto la protezione dell'euro va oltre l'interesse e la responsabilità dei singoli Stati membri. Considerando la circolazione transfrontaliera dell'euro e il profondo coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale nella contraffazione dell'euro, i quadri nazionali di protezione dovrebbero essere integrati con un'iniziativa dell'Unione al fine di garantire l'omogeneità nella cooperazione nazionale e internazionale e far fronte a eventuali rischi transnazionali emergenti. Di conseguenza, istituendo il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, il presente regolamento è necessario, adeguato e appropriato per conseguire gli obiettivi del programma. Il programma dovrebbe rafforzare efficacemente la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri, senza limitare la capacità degli Stati membri di proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. L'azione a livello dell'Unione è motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.
(6)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericles V") Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.
(7)In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.
(8)Al programma "Pericles V" si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(9)In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi, la corruzione e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(10)Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX, che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
(11)A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare in questione è connesso.
(12)Le azioni ammissibili ai finanziamenti, finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata, contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell'Unione contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l'Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell'Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. Affinché il programma sia adeguato alle esigenze future, è necessario mantenere l'equilibrio tra i diversi tipi di azioni ammissibili al finanziamento e la necessità di continuare a concentrarsi sulle minacce attuali ed emergenti, tra cui le banconote con disegno modificato e la distribuzione di banconote e monete false attraverso internet. Tra le azioni ammissibili dovrebbero figurare anche interventi riguardanti potenziali sviluppi futuri, quali le minacce potenziali per il futuro euro digitale e quelle poste dall'intelligenza artificiale, così come le opportunità in materia di indagine offerte dalla stessa intelligenza artificiale. Anche l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria è essenziale al fine di garantire una protezione adeguata dell'euro in paesi terzi, ma tale acquisto di attrezzature dovrebbe altresì essere accompagnato dalla formazione necessaria per il loro utilizzo. Di conseguenza, per questo tipo di azione, l'acquisto di attrezzature non dovrebbe costituire l'unica componente dell'azione.
(13)Al fine di tenere conto degli aspetti transnazionali e multidisciplinari della lotta alla contraffazione monetaria, è necessario un equilibrio tra i diversi gruppi di destinatari e i partecipanti alle azioni del programma. Pertanto tutte le azioni dovrebbero avere natura transnazionale e multidisciplinare e, oltre ai portatori di interessi tradizionali quali le autorità di contrasto e le banche centrali nazionali, è altresì utile coinvolgere maggiormente nelle azioni del programma la magistratura, le autorità doganali e i servizi postali e di consegna di pacchi in qualità di partecipanti.
(14)Il programma sostituisce il programma istituito dal regolamento (UE) 2021/840 per il periodo 2021-2027. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2021/840.
(15)Per garantire una transizione agevole, senza interruzione, tra il programma Pericles IV e il programma Pericles V è opportuno allineare la durata del programma Pericles V al periodo di applicazione del [riferimento al regolamento QFP per il periodo successivo al 2027 (regolamento (UE, Euratom) 20xx/[...] del Consiglio)]. Il programma Pericles V dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2028,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo [1]
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericles V") ("programma") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio per il periodo 2028‑2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo [2]
Obiettivi del programma
1.L'obiettivo generale del programma consiste nel prevenire e contrastare la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse, così come nel preservare l'integrità dell'euro, rafforzando in tal modo la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'autenticità dell'euro e contribuendo così a garantire il funzionamento efficace dell'euro, salvaguardando la stabilità di bilancio e finanziaria nell'Unione e promuovendo l'uso dell'euro a livello internazionale per il commercio, i servizi finanziari e gli investimenti.
2.L'obiettivo specifico del programma è proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse, tenendo conto anche dei potenziali sviluppi futuri, quali le minacce potenziali per il futuro euro digitale e quelle poste dall'intelligenza artificiale, così come le opportunità in materia di indagine offerte dalla stessa intelligenza artificiale. Il programma mira a conseguire tale obiettivo sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
Articolo [3]
Bilancio
1.La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a 7 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
3.La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione, visibilità e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
Articolo [4]
Risorse aggiuntive
1.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.
Articolo [5]
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo
1.Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
2.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo [5] del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Articolo [6]
Paesi terzi associati al programma
1.I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:
(a)membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché microstati europei;
(b)paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;
(c)paesi aderenti alla politica europea di vicinato;
(d)altri paesi terzi.
2.Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma:
(a)garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;
(b)stabiliscono le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per il programma e i rispettivi costi amministrativi;
(c)non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
(d)garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
(e)se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.
Ai fini del primo comma, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.
Articolo [7]
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
1.Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2.I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie.
3.Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.
Articolo [8]
Ammissibilità
1.Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità, che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.
2.Nelle procedure di aggiudicazione in regime di gestione diretta e indiretta, uno o più dei soggetti giuridici seguenti possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione, se tali soggetti sono nominati autorità nazionali competenti quali definite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001:
(a)soggetti stabiliti in uno Stato membro;
(b)soggetti stabiliti in un paese terzo associato;
(c)organizzazioni internazionali;
(d)altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3.Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti.
4.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
5.Tra le azioni ammissibili al sostegno a titolo del programma figurano:
(a)gli scambi e la diffusione di informazioni in merito agli argomenti che figurano nell'allegato, in particolare attraverso l'organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe;
(b)l'assistenza tecnica, scientifica e operativa necessaria, di cui all'allegato;
(c)l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.
Le azioni di cui al primo comma, lettera c), sono attuate esclusivamente tramite sovvenzioni e l'acquisto di attrezzature non costituisce l'unica componente della convenzione di sovvenzione.
6.Tra le azioni finanziate dal programma figurano la partecipazione di formatori e/o discenti di almeno due Stati membri e/o paesi terzi e di almeno due dei gruppi professionali elencati nell'allegato.
7.I gruppi professionali di cui al paragrafo 6 possono includere esperti e partecipanti di paesi terzi.
8.I soggetti ammissibili al finanziamento a titolo del programma sono le autorità nazionali competenti quali definite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001. Nei casi in cui il programma sia aperto alla partecipazione di paesi terzi attraverso un'associazione completa o parziale a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, sono considerate ammissibili al finanziamento anche le autorità designate da tali paesi terzi come autorità nazionali competenti quali definite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.
9.Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione per le sovvenzioni non sono ammissibili al finanziamento le azioni, o parti di esse, che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private, ad eccezione dei contributi dell'Unione nel contesto delle azioni sinergiche di cui all'articolo 5.
10.Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.
Articolo [9]
Programma di lavoro
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Articolo [10]
Abrogazione
Il regolamento (UE) 2021/840 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Articolo [11]
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) 2021/840, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) 2021/840.
Articolo [12]
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione3
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6
2.MISURE DI GESTIONE8
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali28
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28
3.3.Incidenza prevista sulle entrate29
4.Dimensioni digitali29
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30
4.2.Dati30
4.3.Soluzioni digitali31
4.4.Valutazione dell'interoperabilità31
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Pericles V per il periodo 2028-2034.
1.2.Settore/settori interessati
Protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
L'obiettivo generale del programma consiste nel prevenire e contrastare la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse, così come nel preservare l'integrità dell'euro, rafforzando in tal modo la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'autenticità dell'euro e contribuendo così a garantire il funzionamento efficace dell'euro, salvaguardando la stabilità di bilancio e finanziaria nell'Unione e promuovendo l'uso dell'euro a livello internazionale per il commercio, i servizi finanziari e gli investimenti.
1.3.2.Obiettivi specifici
L'obiettivo specifico del programma è il seguente: proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse, tenendo conto anche dei potenziali sviluppi futuri, quali le minacce potenziali per il futuro euro digitale e quelle poste dall'intelligenza artificiale, così come le opportunità in materia di indagine offerte dalla stessa intelligenza artificiale. Il programma mira a conseguire tale obiettivo sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Il programma Pericles aiuterà i beneficiari, ossia le autorità competenti degli Stati membri, nella loro attività di protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse attraverso la formazione, lo scambio di migliori prassi e attività di sensibilizzazione. I gruppi di destinatari dell'azione del programma saranno tutti i membri del personale del settore pubblico e privato che si occupano della protezione dell'euro.
1.3.4.Indicatori di prestazione
La presente iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro di riferimento della performance per il bilancio post 2027, esaminato in una proposta distinta. Il quadro di riferimento della performance prevede una relazione di attuazione durante la fase di attuazione del programma, nonché una valutazione retrospettiva da effettuare a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La valutazione sarà effettuata conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si baserà su indicatori pertinenti per gli obiettivi del programma.
Gli indicatori di realizzazione e di risultato ai fini di monitorare i progressi e gli obiettivi del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni previsti dal regolamento [...] [regolamento orizzontale sulla performance].
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
L'euro, in quanto moneta unica dell'Unione, è un interesse europeo fondamentale, la cui integrità deve essere tutelata in tutte le sue dimensioni. La minaccia di contraffazione monetaria continua ad essere considerevole. Sebbene il numero medio di banconote in euro contraffatte individuate ogni anno rimanga sotto controllo, è necessaria una vigilanza costante, come dimostrano la crescente disponibilità su internet o nella darknet di euro e di caratteristiche di sicurezza di qualità elevata contraffatti, l'emergere di banconote con un disegno modificato e l'esistenza di centri di contraffazione monetaria all'interno e all'esterno dell'UE. Inoltre il contante in euro continua ad essere ampiamente utilizzato nell'UE insieme ai mezzi di pagamento elettronici, il che richiede una protezione continua contro la falsificazione della moneta unica. La falsificazione danneggia i cittadini e le imprese, che non sono rimborsati per le monete falsificate, anche se ricevute in buona fede. Più in generale, essa incide sullo status del corso legale e sulla fiducia di cittadini e imprese in banconote e monete in euro autentiche.
Dato che la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria richiede un'attenzione costante, l'attuazione dell'iniziativa sarà attuata su base continuativa, attraverso sovvenzioni specifiche e azioni appaltate.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
La protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico ha una chiara dimensione transnazionale e pertanto la protezione dell'euro va oltre l'interesse e la responsabilità dei singoli Stati membri dell'UE. Considerando la circolazione transfrontaliera dell'euro e il profondo coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale nella contraffazione dell'euro (produzione e distribuzione), i quadri nazionali di protezione devono essere integrati con un'iniziativa dell'UE al fine di garantire l'omogeneità nella cooperazione nazionale e internazionale, e far fronte a eventuali rischi transnazionali emergenti.
Fornendo un sostegno mirato, il programma rafforza la capacità dell'UE di contrastare la contraffazione dell'euro. L'assenza del programma inciderebbe sulle iniziative in corso e ostacolerebbe lo sviluppo di relazioni e reti nuove, ostacolando gli sforzi di cooperazione transnazionale.
Valore aggiunto dell'UE previsto
Il programma offre un significativo valore aggiunto dell'UE creando e rafforzando le relazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi terzi, le istituzioni dell'Unione e le organizzazioni internazionali che non sono alla portata delle singole autorità nazionali, ad esempio instaurando relazioni coordinate con le autorità cinesi per contrastare minacce quali la distribuzione di ologrammi di euro contraffatti e incoraggiando una strategia comune dell'UE volta a far fronte alle minacce poste dalle banconote con un disegno modificato.
Fornendo un sostegno mirato, il programma rafforza la capacità dell'UE di contrastare la contraffazione dell'euro. L'assenza del programma inciderebbe sulle iniziative in corso e ostacolerebbe lo sviluppo di relazioni e reti nuove, ostacolando gli sforzi di cooperazione transnazionale.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Una valutazione intermedia del programma Pericles IV è stata effettuata nel 2024 conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/840. Tale valutazione ha consentito di concludere che il programma Pericles IV sta realizzando l'obiettivo di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la contraffazione dell'euro, preservando in tal modo l'integrità delle banconote e delle monete in euro.
Il programma si è generalmente dimostrato efficace nel migliorare lo scambio di informazioni, le competenze tecniche, i quadri istituzionali e le capacità operative nella lotta alla contraffazione dell'euro, sia negli Stati membri dell'Unione, sia nei paesi terzi. Ha facilitato la creazione di reti e le indagini collaborative, producendo risultati significativi, come le indagini che hanno portato a sequestri di euro contraffatti e allo smantellamento di organizzazioni criminali.
Secondo la valutazione intermedia del programma Pericles IV, quest'ultimo affronta un'importante carenza registrata in molti Stati membri, dove le risorse per l'organizzazione di formazioni internazionali e pluridisciplinari sulla contraffazione dell'euro sono spesso limitate. Promuovendo formazione tecnica, seminari, scambi di personale e studi, il programma ha sostenuto le iniziative adottate dagli Stati membri, in particolare quando i finanziamenti nazionali sono limitati. Il programma Pericles IV ha pertanto garantito finora un uso efficiente delle risorse destinate a conseguire i risultati e gli effetti perseguiti dal programma. Il fatto che i costi di gestione siano elevati in termini relativi rispetto a programmi simili è dovuto principalmente al bilancio complessivo limitato del programma. La quota di tali costi è comunque in calo grazie alla digitalizzazione, il che indica un aumento complessivo dell'efficienza. Lo stretto coinvolgimento dei servizi della Commissione nel coordinamento e nell'attuazione delle azioni, ad esempio presiedendo le riunioni del gruppo di esperti sulla falsificazione dell'euro (ECEG), garantisce l'adesione degli Stati membri e un monitoraggio efficace. La generazione Pericles IV del programma è soggetta a valutazioni intermedie ed ex post, sebbene, date le sue dimensioni esigue e il suo grado di continuità elevato su più periodi di programmazione, la questione relativa alla proporzionalità di due valutazioni per ciascun ciclo di finanziamento rispetto al bilancio complessivo abbia portato a proporre, per la prossima generazione del programma, la sostituzione di una delle due valutazioni con una relazione sull'attuazione.
Inoltre il programma risulta essere complementare e coerente con le iniziative intraprese da altre istituzioni dell'Unione, come la BCE, e Europol. Le iniziative degli Stati membri hanno una portata limitata e il programma colma tale lacuna offrendo azioni multinazionali e pluridisciplinari che mettono a disposizione competenze e promuovono la creazione di relazioni tra gli Stati membri e con paesi terzi.
Il programma Pericles IV continua inoltre a essere estremamente pertinente e si è adattato all'evoluzione delle minacce. . È necessaria un'attenzione costante per contrastare le minacce emergenti in materia di contraffazione e garantire che il numero di euro contraffatti scoperti rimanga sotto controllo e a bassi livelli: finché viene utilizzato il denaro contante, sussiste il rischio rappresentato dai falsi. Tra le minacce attuali che il futuro programma dovrà affrontare figurano la distribuzione su internet o nella darknet di banconote e monete false e di componenti di alta qualità contraffatti, nonché la lotta contro i prodotti "movie money" e "prop copy". In tale contesto figurano altresì minacce potenziali relative al futuro euro digitale e all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla produzione e sull'identificazione di valute contraffatte. Infine la valutazione ha evidenziato che il programma si adopera per garantire la sostenibilità nel tempo dei suoi risultati e dei progressi futuri verso il conseguimento degli obiettivi mediante il trasferimento di conoscenze grazie ad azioni di follow-up periodiche e il sostegno continuo del programma stesso.
I portatori di interessi menzionano l'evoluzione delle minacce e il grado di avvicendamento del personale in seno alle autorità nazionali competenti e sottolineano la necessità di una formazione ripetuta ogni 2-3 anni, il che dimostra l'importanza della prosecuzione del programma con una portata analoga.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
L'iniziativa fa parte della proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034.
Il programma offre un significativo valore aggiunto dell'Unione creando e rafforzando le relazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi terzi, le istituzioni dell'Unione e le organizzazioni internazionali che vanno oltre l'ambito di competenza delle singole autorità nazionali.
Si potrebbero trovare possibili sinergie con il programma per il mercato unico, che metterà in comune le misure sostenute dal bilancio dell'UE al fine di eliminare gli ostacoli transfrontalieri che coinvolgono più paesi e promuovere la cooperazione tra le amministrazioni nazionali, sostenuta anche dal programma Pericles, nonché al fine di facilitare un funzionamento efficiente del mercato unico garantendo la sicurezza della moneta unica. Le sinergie con il Fondo europeo per la competitività sono riscontrabili anche nel fatto che il programma Pericles V cercherà altresì di contribuire all'autonomia strategica e alla protezione delle infrastrutture critiche garantendo l'uso sicuro dell'euro come moneta unica e come metodo di pagamento.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–in vigore dall'1.1.2028 al 31.12.2034
–
incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2037 per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Le norme in materia di monitoraggio e comunicazione per questo programma seguiranno le prescrizioni di cui al regolamento [...] [regolamento orizzontale sulla performance].
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Metodo di esecuzione del bilancio
Il programma deve essere attuato dalla Commissione mediante gestione diretta. Ciò garantisce che la Commissione sia responsabile sia della gestione diretta del programma che dell'elaborazione e attuazione delle politiche e della normativa dell'UE per la protezione dell'euro, che riguardano la prevenzione, il contrasto e la cooperazione, consentendo un livello ottimale di sinergie. Ciò garantisce l'effettivo conseguimento degli obiettivi del programma, poiché collega la legislazione e la politica con l'attuazione del programma. La partecipazione della Commissione in quasi ogni azione sostiene la preparazione e la presentazione degli aspetti legislativi e politici dell'UE.
Meccanismo di attuazione del finanziamento
Il sostegno finanziario a titolo del programma per le azioni ammissibili è erogato sotto forma di:
a) sovvenzioni ("azioni attuate dall'autorità nazionale competente"); oppure
b) appalti pubblici ("azioni dirette").
La Commissione utilizza gli appalti ("azioni dirette") con l'obiettivo di integrare le misure di sovvenzione e soddisfare così il maggior numero di minacce e priorità emergenti.
Il programma di lavoro comprenderà tutti gli elementi obbligatori di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, compresa la dotazione di bilancio.
Modalità di pagamento
La Commissione corrisponde al beneficiario i pagamenti seguenti:
- un pagamento di prefinanziamento;
- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo.
Il prefinanziamento è destinato a dotare il beneficiario di un fondo di tesoreria.
Il prefinanziamento resta di proprietà dell'Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dal pagamento del saldo. Il pagamento del saldo rimborsa o copre la quota rimanente dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per l'attuazione dell'azione.
Strategia di controllo
Le procedure di controllo per entrambe le sezioni del programma (sovvenzioni e appalti) sono conformi al regolamento finanziario.
Verifiche ex ante (impegni e pagamenti)
La scelta di circuito finanziario della Commissione è quella di un modello parzialmente decentrato, con l'avvio e la verifica finanziari assegnati all'unità di finanze centrale e l'avvio operativo, la verifica e l'autorizzazione finale assegnati alle unità operative. Tutti i fascicoli vengono verificati da almeno quattro agenti (l'agente iniziatore finanziario e l'agente verificatore finanziario dell'unità Bilancio e l'agente iniziatore operativo e l'agente verificatore operativo dell'unità responsabile della spesa) prima di essere accettati dall'ordinatore sottodelegato.
Per tutti i fascicoli di appalto Pericles, il giorno dell'azione è presente un rappresentante della Commissione al fine di vigilare sulla corretta esecuzione dei fondi (ad esempio, conferenze e formazione).
Sovvenzioni
- La convenzione di sovvenzione sottoscritta dai beneficiari definisce le condizioni applicate al finanziamento e alle attività che rientrano nella sovvenzione, compreso un capitolo sui metodi di controllo;
- nella maggior parte delle sovvenzioni Pericles, un rappresentante della Commissione è presente il giorno dell'azione al fine di contribuire all'evento (ad esempio oratori, formatori) e verificare la buona attuazione dell'azione (ad esempio conferenze e formazioni).
Appalti
- Viene stilato un capitolato dettagliato, che costituisce la base del contratto specifico. Sono previste misure antifrode in tutti i contratti conclusi fra la Commissione e i soggetti esterni;
- la Commissione effettua controlli su tutta la documentazione e controlla tutte le operazioni e tutti i servizi svolti dall'aggiudicatario del contratto quadro.
I controlli previsti consentono alla Commissione di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. I controlli di cui sopra riducono i rischi potenziali praticamente a zero e interessano tutti i beneficiari. La strategia di controllo del programma è ritenuta efficace per limitare il rischio di non conformità ed è proporzionata al rischio corso dato il bilancio modesto interessato.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il livello di rischio è ritenuto basso per le convenzioni di sovvenzione, poiché nel 90 % dei casi i beneficiari sono pubbliche amministrazioni o autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri. Per gli appalti aggiudicati in seguito a gara, il rischio è ancora minore, poiché una parte importante della spesa è giuridicamente e finanziariamente coperta da un contratto quadro concluso per un anno, prorogabile tre volte.
Secondo quanto stabilito dalla Commissione, ogni anno viene effettuata una valutazione dei rischi.
Un rischio notevole identificato nei fascicoli delle sovvenzioni è che i beneficiari interpretino in modo eccessivamente flessibile le condizioni di sovvenzione concernenti l'ammissibilità dei costi sostenuti in fase di attuazione dell'azione.
Al fine di attenuare tale rischio, sul portale Finanziamenti e appalti sono pubblicate le domande rivolte di frequente (FAQ) a beneficio dei richiedenti.
Attendibilità dell'informativa finanziaria: al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione, tutti i pagamenti sono soggetti a una verifica dei loro importi. Vengono inoltre effettuate verifiche e comunicazioni contabili orizzontali.
Salvaguardia degli attivi e informazione: i pagamenti di prefinanziamento che devono ancora essere liquidati figurano come attivi nello stato patrimoniale. La salvaguardia si ottiene in due modi principali: la capacità finanziaria del potenziale beneficiario è garantita in quanto tutti i richiedenti sono selezionati da un gruppo chiuso di enti pubblici; inoltre, nel corso dell'anno, l'unità operativa verifica regolarmente se la documentazione è ricevuta in tempo utile.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
L'efficacia complessiva in termini di costi dei controlli sulle spese del programma Pericles sarà misurata in base alla proporzione dei costi complessivi dei controlli rispetto ai pagamenti. Si deve considerare che, anche se tale rapporto sarà superiore alla media, l'attuazione sarà sufficientemente efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. L'elevato rapporto costi di controllo/pagamenti può essere spiegato dai seguenti fattori:
l'unità responsabile è anche un'unità operativa le cui attività sono strettamente correlate con l'attuazione delle azioni del programma Pericles realizzate dagli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti. Tali attività consistono nella promozione della discussione e il coordinamento del gruppo di esperti degli Stati membri, nonché la partecipazione a tutti gli eventi/seminari/corsi di formazione organizzati dai beneficiari. Discussioni preliminari garantiscono l'elevata qualità dei risultati da utilizzare per i lavori dell'unità. La partecipazione del personale della Commissione a tutti gli eventi riguarda principalmente le sue attività come unità operativa (presidenza, presentazioni, guida di workshop, co-redazione di conclusioni ed uso conseguente dei risultati) e fornisce allo stesso tempo l'opportunità di sorvegliare e valutare sul posto la qualità di tutte le azioni attuate (al massimo il 15 % del tempo trascorso in loco). Nello stesso contesto, la Commissione spesso accoglie nei suoi locali i partecipanti agli scambi di personale nel quadro di Pericles. Tali compiti, la maggior parte dei quali sono connessi alle politiche, occupano l'unità per un quantitativo di tempo significativo.
Il programma Pericles ha un bilancio relativamente modesto, la cui attuazione e i cui controlli non sono proporzionati alle sovvenzioni relativamente basse concesse; analogamente, a causa del bilancio limitato, il programma non può beneficiare di economie di scala.
Il programma è realizzato mediante un invito a presentare proposte, con due scadenze; pertanto ogni anno sono gestite due procedure di aggiudicazione. L'obiettivo del sistema di gestione e di controllo è mantenere i livelli di rischio di errore previsti (al momento del pagamento e della chiusura) al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % su base annua.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Si veda il considerando 9 del regolamento proposto. In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
La Commissione mantiene in essere una propria solida strategia antifrode (CAFS). La DG ECFIN la integra con una strategia antifrode e di audit che copre le attività rientranti nel proprio mandato, nonché con controlli ex post sui programmi della DG ECFIN.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti Non applicabile
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
|
Diss./
Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
2
|
05 01 03 Spese di supporto per Pericles (protezione dell'euro)
|
Non diss.
|
N.
|
N.
|
N.
|
N.
|
2
|
05 04 01 Pericles
|
Diss.
|
N.
|
N.
|
N.
|
N.
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
2
|
DG: ECFIN
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
Stanziamenti operativi
|
Linea di bilancio 05 04 01 Pericles
|
Impegni
|
(1a)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
Linea di bilancio 05 01 03 Spese di supporto per Pericles (protezione dell'euro)
|
|
(3)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
per la DG ECFIN
|
Pagamenti
|
=2a+3
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <2>
|
Impegni
|
=4+6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
4
|
"Spese amministrative"
|
DG ECFIN
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
Risorse umane
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
2,632
|
Altre spese amministrative
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,105
|
TOTALE DG ECFIN
|
Stanziamenti
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
2,737
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
0,391
|
2,737
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028‑2034
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4
|
Impegni
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Gli indicatori di realizzazione e di risultato per il monitoraggio dei progressi e di quanto compiuto nell'ambito del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni di cui al regolamento [XXX] [regolamento sulla performance].
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2028-2034
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
RUBRICA 4
|
Risorse umane
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
0,376
|
2,632
|
Altre spese amministrative
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,105
|
Totale parziale RUBRICA 4
|
0,391
|
0, 391
|
0, 391
|
0, 391
|
0, 391
|
0, 391
|
0, 391
|
2,737
|
Esclusa la RUBRICA 4
|
Risorse umane
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Altre spese amministrative
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTALE
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Descrizione dei compiti da svolgere:
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
• Personale esterno (in ETP)
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Linea di sostegno amministrativo
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTALE
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
Posti della tabella dell'organico
|
2
|
|
N/D
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
*Please explain briefly below why the tasks included in the proposal at stake cannot be covered fully by existing HR resources and internal redeployments within the DG already implementing the action or within the Commission services.
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
Funzionari e agenti temporanei
|
Pianificazione, gestione, seguito e monitoraggio dell'attuazione del programma.
|
Personale esterno
|
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-3 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
RUBRICA 4
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,115
|
Totale parziale RUBRICA 4
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,115
|
Esclusa la RUBRICA 4
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,115
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta è coerente con la proposta per il QFP 2028-2034.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Totale
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
Anno 2028
|
Anno 2029
|
Anno 2030
|
Anno 2031
|
Anno 2032
|
Anno 2033
|
Anno 2034
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
Si ritiene che l'attuale proposta non abbia alcuna rilevanza a livello digitale. Non introduce né modifica o incide sull'uso di mezzi digitali, sugli aspetti relativi ai dati o sulla fornitura di servizi pubblici digitali. L'ambito di applicazione della proposta è limitato alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e pertanto non rientra nell'applicazione del principio "digitale per definizione".
La procedura di presentazione delle domande per i beneficiari del programma è gestita attraverso il sistema di sovvenzioni elettroniche, che è uno strumento digitale preesistente utilizzato dalla maggior parte dei programmi di sovvenzione per agevolare la procedura di presentazione delle domande.
|
4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale